Interventi per l`editoria, per l`emittenza radiofonica e televisiva locale

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Interventi per l'editoria, per l'emittenza radiofonica e televisiva
locale e per i giornalisti, nonché disposizioni relative al
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
A.C. 3317-3345-B
Dossier n° 130 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
28 settembre 2016
Informazioni sugli atti di riferimento
A.C.
3317-3345-B
Titolo:
Interventi per l'editoria, per l'emittenza radiofonica e televisiva locale e per i giornalisti, nonché disposizioni
relative al servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
Iniziativa:
Parlamentare
Iter al Senato:
Sì
Numero di articoli:
10
Commissione competente :
VII Cultura
Sede:
referente
Stato dell'iter:
All'esame della Commissione in sede referente.
Contenuto
Il progetto di legge, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, risulta composto di 10 articoli (rispetto ai
sette presenti nel testo approvato in prima lettura).
L'articolo 1 istituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e, a seguito delle
modifiche introdotte al Senato, un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di
telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie attualmente vigenti.
L'articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per ridefinire la disciplina dei
contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e del sostegno agli investimenti delle imprese
editrici, nonché (a seguito di un'integrazione del Senato) dell'emittenza radiofonica e televisiva locale; delega
inoltre ad innovare il sistema distributivo e a razionalizzare composizione ed attribuzioni del Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nonché alla revisione della disciplina del prepensionamento dei
medesimi giornalisti.
L'articolo 3 detta nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici, definendo nel
contempo il "quotidiano on line".
L'articolo 4 prevede che la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico,
attualmente scaduta, duri in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al
completamento degli ulteriori adempimenti in materia.
L'articolo 5 novella l'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, riguardante l'esercizio della professione
di giornalista.
L'articolo 6, introdotto durante l'esame del Senato, prevede la costituzione di Consigli dell'Ordine dei
giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 7, introdotto durante l'esame al Senato, estende a regioni, province, città metropolitane e comuni
l'autorizzazione ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (ANSA) o di altre agenzie di
informazione per i servizi di diramazione di notizie e di comunicati, secondo quanto già previsto per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'articolo 8 contiene nuove disposizioni per la vendita dei giornali.
L'articolo 9, introdotto durante l'esame al Senato, disciplina la procedura per l'affidamento in concessione
del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa, introducendo inoltre il
limite massimo retributivo di euro 240mila annui per dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto
affidatario della concessione.
L'articolo 10, infine, contiene norme di coordinamento con la normativa vigente.
Tipologia del provvedimento
Il progetto di legge, approvato in prima lettura alla Camera in un testo unificato e quindi modificato dal
Senato, è sottoposto all'esame del Comitato per la legislazione a norma dell'articolo 16-bis, comma 6 del
regolamento della Camera, in quanto contenente disposizioni di delega al Governo (articolo 2).
La Camera è chiamata in seconda lettura ad esaminare esclusivamente le modifiche introdotte al Senato.
Durante l'esame in prima lettura il Comitato per la legislazione ha espresso il proprio parere nella seduta
del 10 febbraio 2016, formulando 5 condizioni e 2 osservazioni.
Omogeneità delle disposizioni
Il testo, che si compone di 10 articoli, presenta un contenuto omogeneo, recando, oltre a disposizioni di
immediata applicazione finalizzate all'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione
e di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione
dati in luogo delle riduzioni tariffarie attualmente vigenti, al riordino dei contributi alle imprese editrici e alla
vendita dei giornali, disposizioni di delega al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria,
per la revisione della disciplina pensionistica dei giornalisti e per la revisione della composizione e delle
competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.
Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione
Modifiche non testuali
L'articolo 10, comma 4, introdotto al Senato, dispone che le risorse di cui all'articolo 28 della legge n.
416/1981 confluiscano nel Fondo previsto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, senza modificare
l'articolo citato.
Ulteriori profili di coordinamento
L'articolo 9, inserito durante l'esame al Senato, disciplina la procedura per l'affidamento in concessione
del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, introducendo all'articolo 49 del testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alcuni commi, tra
i quali il comma 1-bis, che fa esplicito riferimento alla consultazione pubblica sugli obblighi del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015,
n. 220. Andrebbe valutata l'opportunità di inserire direttamente nel novellato articolo 49 il contenuto
dell'articolo 5, comma 5, della citata legge n. 220 del 2015, contestualmente abrogandolo.
Deroghe
L'articolo 9, comma 1, capoverso 1-quinquies, introdotto durante l'esame al Senato, prevede – per
l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e l'approvazione
dell'annesso schema di convenzione – l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, derogando implicitamente al disposto dell'articolo 1, comma 1,
lettera ii) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base al quale "tutti gli atti per i quali è intervenuta la
deliberazione del Consiglio dei Ministri" sono emanati come decreti del Presidente della Repubblica.
Chiarezza e proprietà della formulazione del testo
Autorizzazione alla delegificazione
L'articolo 1, comma 5 (introdotto al Senato), dispone l'adozione di un regolamento di delegificazione volto
a stabilire i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per
l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di
connessione. La disposizione citata affida al regolamento stesso la ricognizione delle disposizioni vigenti da
abrogare, in modo che non appare conforme al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2
della legge n. 400 del 1988, che richiede di esplicitare nella norma di autorizzazione le disposizioni da
abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
La disposizione in esame è stata inserita nel testo tra due disposizioni (i commi 4 e 6) dedicati al Fondo
per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.
Formulazione del testo
L'articolo 1, comma 4, quarto periodo demanda la definizione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle
modalità per la concessione dei finanziamenti a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione ad un DPCM da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Su tale
decreto – che peraltro, come osservato nel parere reso in prima lettura dal Comitato per la legislazione,
sembra sovrapporsi al regolamento di delegificazione previsto con analoghe finalità dall'articolo 1, comma
163 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) –, a seguito delle integrazioni apportate al Senato, si
prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Qualora il Presidente del Consiglio
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dei ministri non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le
sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi "sulle osservazioni" del Presidente
del Consiglio dei ministri entro 10 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque
essere adottato. Occorrerebbe riferirsi, piuttosto che alle "osservazioni del Presidente del Consiglio"
all'espressione del parere definitivo da parte delle Commissioni parlamentari (in analogia a quanto già
disposto dall'articolo 2, comma 8).
L'articolo 2, comma 1, lettera e), n. 2), in merito ai criteri di calcolo del contributo diretto alle imprese
editrici di quotidiani e periodici, ne prevede una riduzione per le imprese che superano, "nei confronti del
proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori", il limite massimo retributivo di 240.000 euro di
cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66/2014. Andrebbe valutata l'opportunità di specificare
meglio il riferimento alla qualifica di "collaboratori".
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