Pizzella Maria

Download Report

Transcript Pizzella Maria

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
Chieti, 27 settembre 2016
Prot. n. 4438/2
IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’ integrazione delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il D.M. n. 325 del 03 giugno 2015 che ha regolamentato, relativamente all’a.s. 2015/16, le
operazioni di carattere annuale inerenti lo scioglimento delle riserve e la collocazione a
pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle graduatorie ad esaurimento, l’inclusione
nell’elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il
sostegno e l’inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti (legge n. 68/99);
VISTA la circolare del MIUR prot. n. 15457 del 20/05/2015, confermata dalla C.M. 19621 del
06/07/2015, la quale prevede che i destinatari di ordinanze cautelari favorevoli devono
essere inseriti nelle graduatore ad esaurimento con riserva, prevedendo l’iscrizione a pieno
titolo nelle graduatorie medesime solo per i destinatari di sentenze che abbiano definito nel
merito la controversia;
VISTO il proprio decreto n. 2557 del 21/07/2015, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive ad esaurimento (GAE) del personale docente di scuola primaria e scuola
dell’infanzia per l’anno scolastico 2015/16;
VISTO il decreto monocratico n. 3221 del 01/08/2016 con il quale il Consiglio di Stato, in
accoglimento del ricorso 625/2016 per la riforma dell’ordinanza del TAR Lazio 4941/2015,
“accoglie l’istanza di esecuzione e per l’effetto ordina all’Amministrazione, in esecuzione
dell’ordinanza cautelare 1455/2016, di inserire gli istanti nella terza fascia della
graduatoria ad esaurimento, all’effetto attuale di consentire, per quanto di rispettiva
ragione, la stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, (ad eccezione
dell’operatività del piano straordinario di assunzioni ex lege n. 107/2015) e ferma
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
restando la risolubilità dell’ammissione con riserva, e degli atti eventualmente
conseguenti, in esito ad eventuale reiezione del ricorso nel merito”;
CONSIDERATO che sulla base
del citato decreto monocratico citata
e delle disposizioni
ministeriali citate nei precedenti capoversi, è necessario disporre l’inclusione con riserva
nelle G.A.E. della scuola primaria e dell’infanzia delle ricorrenti, in attesa della definizione
della questione da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, e fatto salvo l’esito
del giudizio di merito, salvaguardando, comunque, il diritto delle ricorrenti ad essere
individuate destinatarie di proposte di assunzione a tempo determinato e/o indeterminato
sulle quali comunque sarà apposta una clausola risolutiva che sarà applicata nel caso in cui
l’esito del giudizio di merito sarà sfavorevole per le ricorrenti medesime;
ACCERTATO
che tra i destinatari del citato decreto monocratico del Consiglio di Stato
risultano incluse per la provincia di Chieti le docenti di seguito elencate:
1. PIZZELLA MARIA
2. PIZZELLA ANGELA
CONSIDERATO che il punteggio con il quale le ricorrenti in questione devono essere incluse
nelle graduatorie ad esaurimento di interesse deve essere stabilito sulla base dei titoli
posseduti alla data del 10/05/2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di aggiornamento stabilito dal D.M. 235 del 01/04/2014 per il triennio 2014/2017;
ESAMINATE le domande presentate dalle suddette docenti in modalità cartacea;
DISPONE
Per quanto esplicitato in premessa, in ottemperanza al decreto monocratico del Consiglio di Stato
3210/16, le docenti di seguito elencate sono inserite nelle graduatorie ad esaurimento della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria con i punteggi a fianco di ciascun nominativo indicati senza
preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e
fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito
del giudizio di merito:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
SCUOLA DELL’INFANZIA
PUNTEGGIO
Cognome e nome
PIZZELLA ANGELA
PIZZELLA MARIA
Abilitazione Servizi
11
12
Titoli
3
3
Totale
14
15
Sostegno
NO
NO
Inglese
SCUOLA PRIMARIA
Cognome e nome
PIZZELLA ANGELA
PIZZELLA MARIA
PUNTEGGIO
Abilitazione Servizi
Titoli
11
40
3
12
3
Totale
54
15
Sostegno
NO
NO
Inglese
NO
NO
Per le graduatorie d’istituto di 1^ fascia della scuola dell’infanzia i Dirigenti Scolastici delle
scuole nelle cui graduatorie d’istituto la docente è inclusa, ognuno per la parte di propria
competenza, per i motivi citati in premessa, apporteranno alle medesime le rettifiche e/o
integrazioni conseguenti a quanto indicato nel dispositivo.
Quest’ufficio si riserva di emanare i provvedimenti conseguenti all’esito del giudizio di
merito.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge
previsti dall’ordinamento vigente.
per delega del DIRETTORE GENERALE
f.to IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sandro Liberatore
al sito Web dell’Ufficio
Ai Dirigenti Scolastici interessati