Proposte per lo smaltimento dei procedimenti tributari

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Approfondimento
Processo tributario
Proposte per lo smaltimento
dei procedimenti tributari
pendenti in Cassazione
di Ennio Attilio Sepe (*)
In data 31 agosto è stato approvato il D.L. n. 168/2016, titolato “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli Uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”. Dal testo di legge sono state stralciate le norme predisposte nello schema di Decreto portato
all’esame del Consiglio dei Ministri che prevedevano, per la definizione del contenzioso tributario, la nomina, fra i magistrati ordinari a riposo, nel numero massimo di settanta, di giudici ausiliari da assegnare
alla Sezione tributaria della Corte. La soluzione alternativa potrebbe essere rappresentata da una Sezione
tributaria istituita per legge con un organico adeguato.
1. Premessa
Se il processo tributario nei due gradi di merito è il più rapido del nostro sistema giudiziario,
rispetto a quello ordinario, amministrativo e
contabile, registrando una durata media di intorno ai tre anni, tale durata si prolunga, al di
là di ogni ragionevolezza, per ulteriori quattro/cinque anni allorché venga proposto ricorso in Cassazione.
Le ragioni di un simile ritardo sono da ricercare
nella pendenza avanti la Suprema Corte di circa
105.000 procedimenti (che non trova raffronto
in nessun organo di giustizia assimilabile di altro Paese) di cui un terzo è costituito dalla giacenza presso la Sezione tributaria, come si
legge nella relazione del Primo Presidente della
Corte di cassazione, in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario 2016.
Pertanto si è riproposta la necessità di una serie
di misure urgenti, predisponendosi uno schema
di Decreto-Legge finalizzato a ridurre la lun-
ghezza dei processi nel rispetto del principio
della ragionevole durata di essi e, in particolare,
ad abbattere il contenzioso tributario pendente
in sede di legittimità, potenziando la efficienza
degli Uffici giudiziari.
In data 31 agosto 2016 lo schema di DecretoLegge è stato portato all’esame del Consiglio dei
Ministri, che, in sede di approvazione, ha ridotto il numero delle misure divenute norme di
legge, escludendo, fra le altre, quella relativa
specificamente alla “Definizione del contenzioso tributario”. Il provvedimento d’urgenza è
stato pubblicato in G.U. 31 agosto 2016, n. 203,
con lo stralcio dei primi undici articoli che prevedevano la creazione di una task force di giudici ausiliari nel numero massimo di settanta, per
agevolare la definizione dei procedimenti tributari attualmente pendenti.
Le motivazioni dello stralcio pare siano da addebitare ad esigenze di copertura finanziaria di
tale misura.
(*) Presidente dell’Associazione Magistrati Tributari
(A.M.T.).
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2. Il giudice ausiliario nello schema
del Decreto-Legge
Secondo le norme proposte nello schema di Decreto, per la nomina a giudice ausiliario occorreva possedere la qualità di magistrato ordinario a riposo da non più di tre anni alla scadenza del termine di presentazione della domanda,
con il conseguimento della quarta valutazione
di professionalità, o di consigliere di Cassazione a riposo da non più di tre anni alla scadenza
del medesimo termine.
La domanda doveva essere innanzitutto valutata dal Consiglio direttivo della Corte di cassazione che poi formulava la proposta di nomina al
Consiglio Superiore della Magistratura.
Era affidata ad un Decreto del Ministro della
giustizia, su proposta del C.S.M., la determinazione delle modalità e termini di presentazione
della domanda, nonché dei criteri di preferenza della nomina, che tenessero conto del pregresso svolgimento per almeno cinque anni della funzione di componente delle Commissioni
tributarie o lo svolgimento di pregresse funzioni di legittimità presso la Sezione tributaria
della Suprema Corte.
Tuttavia al Consiglio direttivo spettava formulare proposte motivate di nomina in una rosa di
nomi pari al doppio, ove possibile, dei posti da
ricoprire, redigendo una graduatoria.
I requisiti di nomina erano naturalmente quelli
previsti per i magistrati, ostando in particolare
l’intervenuta condanna per delitto non colposo
e l’irrogazione di sanzione disciplinare diversa
dalla più lieve.
Al giudice ausiliario andavano applicate le cause di astensione e ricusazione previste dal Codice di procedura civile, aggiungendosi espressamente quella di essere stato associato o comunque collegato, anche tramite il coniuge, i
parenti o altre persone con lo studio professionale cui appartenesse il difensore di una delle
parti. Ulteriore causa era quella di avere in precedenza assistito nella qualità di avvocato una
delle parti in causa o uno dei difensori.
L’incarico aveva durata quinquennale, senza
proroga.
Circa i requisiti anagrafici, potevano presentare domanda coloro che non avevano già compiuto i settantacinque anni di età alla data di
scadenza della stessa, permanendo nell’incarico
fino al compimento del settantottesimo anno di
età.
Quanto al trattamento economico, era prevista la corresponsione di una indennità omnicomprensiva, cumulabile con i trattamenti di
quiescenza, di duecento euro “per ogni provvedimento che definisce il processo”, con un tetto
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massimo annuo di trentamila euro, pari quindi
a centocinquanta provvedimenti definitivi.
La produttività era rigorosamente tenuta sotto
osservazione, dovendo il giudice ausiliare assicurare la definizione di almeno centoventi
procedimenti all’anno. Pertanto era sottoposto
al monitoraggio del Ministero della giustizia,
che vi doveva provvedere con scadenza semestrale, ed al controllo del Primo Presidente della
Corte che, oltre a verificare che il giudice ausiliario svolgesse diligentemente e proficuamente
il proprio incarico, aveva il compito di verificare altresı̀, entro trenta giorni dal compimento di
ciascun anno dalla data di nomina, che questi
avesse definito il numero minimo di centoventi
procedimenti e, in caso negativo, doveva proporre la dichiarazione di revoca al Consiglio direttivo, che, sentito l’interessato, procedeva a
trasmetterla, unitamente ad un parere motivato,
al C.S.M. In base alla delibera di tale organo era
adottato dal Ministro della giustizia il provvedimento di cessazione dall’incarico.
3. Soluzione alternativa
Il limite della misura prefigurata dallo schema
del Decreto-Legge, presentato in Consiglio dei
Ministri, è costituito dal carattere straordinario
di essa, mentre - come prospettato più volte, anche in sedi istituzionali, dall’Associazione Magistrati Tributari - in maniera ordinaria e più organica si potrebbe intervenire per la definizione
del contenzioso tributario presso la Corte di
cassazione con la previsione della composizione per legge della Sezione tributaria, cosi come è avvenuto per le Sezioni lavoro, provvedendosi alla istituzione di un organico adeguato alla mole del contenzioso pendente in Sezione.
Il numero di ricorsi tributari iscritti annualmente in Cassazione, fino al 2015, si aggira stabilmente sugli 11.500, per cui l’organico normalmente presente nella Sezione tributaria, di fatto
mediamente al di sotto dei trenta magistrati,
non è in grado di smaltire la pendenza che si è
accumulata progressivamente, tenuto conto della produttività individuale annua, che può
quantificarsi intorno alle 250 sentenze (numero
già di per sé elevato in relazione alle esigenze
motivazionali di un organo di ultima istanza).
Allora più opportunamente potrebbe considerarsi, quale rimedio alla situazione di emergenza esistente, la istituzione per legge della Sezione tributaria con una pianta organica da determinarsi in un numero adeguato alla mole di
cause da definire (50 magistrati?). Tale previsione legislativa, oltre ad assicurare una composizione più stabile della Sezione tributaria,
non essendo consentiti tramutamenti con un
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mero provvedimento amministrativo del Capo
dell’Ufficio, ma soltanto con delibera del
C.S.M., dopo un periodo di permanenza di almeno quattro anni (quale richiesto attualmente
per la legittimazione alla presentazione della
domanda), porterebbe ad un graduale abbattimento della pendenza, favorendo la formazione di una specifica professionalità, assolutamente necessaria in materia tributaria, e garantirebbe una più efficace funzione nomofilattica della Cassazione in una materia nella quale
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con sempre maggiore frequenza si registrano
contrasti inconsapevoli di giurisprudenza. Si
tratterrebbe di un provvedimento che comporterebbe un incremento di una ventina di magistrati in più rispetto all’attuale composizione
della Sezione, di attuazione abbastanza semplice e, attingendo all’organico complessivo nell’ambito di una razionalizzazione delle risorse
disponibili, non porrebbe alcun problema di copertura finanziaria.
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