ha pronunciato la presente sul ricorso numero di

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Transcript ha pronunciato la presente sul ricorso numero di

Pubblicato il 30/08/2016
N. 00276/2016REG.PROV.COLL.
N. 00634/2015 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2015, proposto
dalla Curatela del Fallimento Alfano s.r.l. in liquidazione (già
Alfano s.r.l., già Alfano s.p.a, già Emilio Alfano Spa) in proprio e
nella qualità di capogruppo dell’allora costituenda a.t.i. con le
società A & P Associati & Partners s.r.l., Costruzioni s.r.l., Itaca
s.r.l., Scurria Rosario s.r.l., Tornatore Associati s.r.l. e Puglisi
Costruzioni, ciascuna in persona del legale rappresentante p.t.,
nonché dalla società A & P Associati & Partners s.r.l., in proprio
e nella qualità di mandante della costituenda a.t.i. con le
società Alfano s.r.l. (oggi Curatela del fallimento Alfano s.r.l. in
liquidazione,
già
Alfano
s.p.a,
già
Emilio
Alfano
Spa),
Costruzioni s.r.l., Itaca s.r.l., Scurria Rosario s.r.l., Tornatore
Associati s.r.l. e Puglisi Costruzioni, ciascuna in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi - tutti –
dall’Avv. Maria Beatrice Miceli (C.F.:MCLMBT63P58H743F) e
dall’Avv. Raffaella Sara Russo (C.F: RSSRFL76A60I533L), con
domicilio eletto presso il loro studio, in Palermo, V. Nunzio
Morello N. 40;
contro
Comune
di
Messina,
in
persona
del
Sindaco
e
legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Aldo
Tigano (C.F.: TGNLDA40M28H163W) e dall’Avv. Mariangela
Ferrara (C.F.: FRRMNG66C42F158K), con domicilio eletto in
Palermo, Via Trentacoste N. 89 (c/o la Sig.ra Alessandra
Allotta);
per la riforma
della sentenza n.589 del 12.2.2015, pubblicata il 20.2.2015,
resa dal T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA, SEZIONE
IV^;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio
2016 il Cons. Modica de Mohac e uditi per le parti l’Avv. M. B.
Miceli, l’Avv. A. Toscano su delega dell’Avv. Prof. A. Tigano e
l’Avv. M. Ferrara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. Nell’anno 2002 il Comune di Messina indiceva una procedura
“per la progettazione, costruzione e gestione dell’ampliamento
dei Cimiteri Comunali” ai sensi degli artt. 37/bis e seguenti
della
L.
n.109
del
1994
(e
successive
modifiche
ed
integrazioni).
Il 27 maggio 2002 la costituenda a.t.i. composta delle imprese
Emilio Alfano s.p.a. (oggi Curatela del fallimento della Alfano
s.r.l. in liquidazione), A & P Associati & Partners s.r.l.,
Costruzioni s.r.l., Itaca s.r.l., Scurria Rosario s.r.l., Tornatore
Associati s.r.l. e Puglisi Costruzioni (d’ora innanzi denominata
semplicemente “a.t.i. Alfano”) presentava una proposta per la
realizzazione dell’intervento in questione.
Avendo
ritenuto
interesse,
che
la
proposta
l’Amministrazione
realizzasse
comunale
il
pubblico
individuava
l’a.t.i.
Alfano come “soggetto promotore” del progetto; e nel 2005
proseguiva il procedimento indicendo la prevista licitazione
privata al fine di individuare i due soggetti presentatori delle
migliori
offerte
da
ammettere
alla
successiva
fase
di
negoziazione.
Alla procedura chiedeva di partecipare e prendeva parte
esclusivamente
il
Consorzio
Emiliano
Romagnolo
fra
Cooperative di produzione e lavoro (d’ora innanzi denominato
semplicemente “Consorzio Emiliano Romagnolo”), il quale
veniva ammesso alla negoziazione.
II. Ma l’a.t.i. Alfano impugnava tale ammissione innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione
Staccata di Catania.
Con sentenza n.2426 del 5 dicembre 2005 (pubblicata il 15
dicembre 2005) il TAR di Catania (Sez. IV^) accoglieva il ricorso
proposto dall’a.t.i. Alfano ed annullava l’ammissione del
Consorzio Emiliano Romagnolo alla licitazione.
III. A questo punto la predetta associazione temporanea
d’imprese
-
promotrice
del
progetto
e
rimasta
unica
partecipante alla procedura di “project financing” - chiedeva al
Comune di aggiudicarle la concessione.
L’invito restava, però, senza riscontro, fino a quando - in data 4
gennaio 2007 - l’Amministrazione comunale invitava l’a.t.i.
Alfano ad un incontro, poi tenutosi, finalizzato alla definizione
di alcune eventuali modifiche al progetto.
IV. Nel frattempo il Consorzio Emiliano Romagnolo aveva
impugnato la sentenza del T.A.R. di Catania, ma con sentenza
n.19
del
29
gennaio
2007
il
Consiglio
di
Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana rigettava l’appello.
V. L’Amministrazione non procedeva, tuttavia, all’adozione
dell’atto concessorio ed alla stipula del contratto.
Sicchè, effettuati due solleciti (con note del 2 gennaio 2008 e
del 4 marzo 2008) rimasti ulteriormente senza effetto, l’a.t.i.
Alfano adiva nuovamente il T.A.R. di Catania chiedendo che
venisse
dichiarata
l’illegittimità
del
“silenzio”
serbato
dall’Amministrazione.
Con sentenza n.1300 del 14 luglio 2009 il TAR dichiarava
inammissibile il ricorso (e la domanda giudiziale con essa
veicolata) affermando che la domanda giudiziale avrebbe
dovuto
(e
potuto
ancora)
essere
proposta
mediante
strumento processuale del “ricorso per ottemperanza”.
lo
Tale pronunzia veniva poi sostanzialmente confermata dal
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
con la decisione n.943 del 17 dicembre 2009, pubblicata il 23
giugno 2010.
VI. Nel frattempo, però, il Comune di Messina aveva iniziato seppur con atti interni - a manifestare perplessità in ordine alla
convenienza ed alla “fattibilità” (rectius: realizzabilità) del
progetto. Con nota prot. 7093 del 16 maggio 2008 il
Dipartimento Cimiteri aveva infatti relazionato agli Organi di
governo del Comune in ordine agli esiti di sopralluoghi
effettuati presso i cimiteri; e con una ulteriore relazione del
27.11.2008 aveva evidenziato talune problematiche di ordine
tecnico concernenti la realizzabilità del progetto.
Sicchè, con Ordine del giorno del 21 gennaio 2009 il Consiglio
Comunale aveva impegnato l’Amministrazione a porre in
essere tutte le iniziative, eventualmente anche nell’esercizio
del potere di autotutela, per procedere all’annullamento della
procedura in corso; e con deliberazione n.125 del 12 febbraio
2009 - adottata dopo l’ulteriore invito a concludere il contratto,
trasmesso dalla ditta Alfano con la nota prot.1136 del
23.1.2009 - la Giunta Municipale aveva stabilito di sospendere
per sessanta giorni il procedimento al fine di avviare un
approfondimento in ordine all’utilità di proseguire nell’intento di
realizzare il progetto per cui è causa.
VII. In data 6 agosto 2009 l’a.t.i. Alfano invitava il Comune ad
ottemperare alla sentenza n.2426 del 2005 del TAR di Catania,
confermata - come già esposto - dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana (con la decisione n.19
del 2007).
Ma in data 8 settembre 2009 il Sindaco nominava un nuovo
R.U.P. (essendo stato collocato in quiescenza il precedente), il
quale avviava l’istruttoria deliberata dalla Giunta Municipale
(con la delibera n.125 del 12 febbraio 2009, cit.) per aggiornare
le valutazioni alla luce delle mutate situazioni normativa e
finanziaria.
Conclusa l’istruttoria, con nota n.181324 del 30 giugno 2011 il
R.U.P. rappresentava, fra l’altro:
- che “non appare opportuno estendere il progetto a tutti i
Cimiteri del Comune …”;
- che “il progetto a suo tempo presentato dovrebbe essere
rimodulato sia dal punto di vista del piano economico e
finanziario (PEF), che richiederebbe una nuova asseverazione,
che dal punto di vista tecnico-urbanistico-ambientale alla luce
delle mutate normative in materia urbanistica, oltre che
ambientale e progettuale”;
- e che “Qualsiasi valutazione di rendimento del progetto
basata sui piani economici a suo tempo presentati non avrebbe
alcun senso effettuata oggi”.
E suggeriva di limitare il progetto solamente ad alcuni Cimiteri
comunali
da
programmazione;
individuare
nonchè
mediante
di
appositi
prevedere
che
atti
il
di
nuovo
“promotore” produca fin dall’avvio del procedimento tutte le
autorizzazioni necessarie (escluse, s’intende, quelle dipendenti
dallo stesso Comune).
Conseguentemente, con deliberazione n.67 del 3 febbraio 2012
(integrativa della deliberazione n.1247 del 14 ottobre 2011) la
Giunta Municipale, preso atto della menzionata relazione
istruttoria e recependone il contenuto propositivo, decideva di
dichiarare “non più sussistente l’interesse dell’Amministrazione
alla prosecuzione della procedura per l’aggiudicazione della
gara di cui alla delibera n.545 del 16.9.2004 per la concessione
e gestione dei cimiteri comunali”; e con nota prot.99280 del 20
aprile 2012 ne dava definitiva comunicazione all’a.t.i. Alfano che dalla data dell’ultimo sollecito (6 agosto 2009) era rimasta
in attesa delle determinazioni dell’Amministrazione senza
esperire alcuna ulteriore azione.
Infine, con deliberazione n.247 del 9 aprile 2012 la Giunta
Municipale decideva di avviare, sulla scorta delle risultanze
dell’istruttoria e della proposta del R.U.P., le nuove procedure
per la realizzazione dei lavori di ampliamento del solo Cimitero
di Faro Superiore a mezzo di project financing e (quindi) previa
valutazione di un progetto diverso da quello originario.
VIII. A questo punto l’a.t.i. Alfano ha proposto ricorso per
ottemperanza della sentenza n.2426 del 15 dicembre 2005; e,
in
subordine,
per
l’eventuale annullamento (o
per
ladichiarazione della nullità radicale) dei provvedimenti in
ultimo indicati e di ogni atto contrastante con l’asserito obbligo
di rilasciare la concessione e di concludere il correlato
contratto.
Con
sentenza
n.589
del
20
febbraio
2015
il
Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di
Catania,
ha
respinto
il
ricorso,
avendo
ritenuto
che
l’Amministrazione comunale avesse la potestà di valutare la
persistenza
dell’interesse
pubblico
alla
realizzazione
del
progetto ed eventualmente - in caso di valutazione negativa di arrestare il procedimento (e di non pervenire al rilascio della
concessione ed alla stipula del contratto); e che abbia
correttamente esercitato tale potere.
IX. Con l’atto di appello in esame l’a.t.i. Alfano ha impugnato la
predetta sentenza e ne chiede l’annullamento o la riforma - per
le conseguenti statuizioni conformative e di condanna - per i
motivi indicati nella successiva parte della presente decisione.
Ritualmente costituitosi, il Comune di Messina ha eccepito
l’infondatezza del gravameNel corso del giudizio le parti hanno insistito nelle rispettive
richieste ed eccezioni.
Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul
merito del ricorso, il Collegio si è riservato di decidere; e la
riserva è stata sciolta il 15 giugno 2016.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
1.1. Con il primo mezzo di gravame l’appellante a.t.i. (d’ora
innanzi denominata, per semplicità, “Raggruppamento Alfano”)
lamenta l’ingiustizia dell’appellata sentenza per violazione
dell’art.37 bis e quater seguenti della L. n.109 del 1994 e
dell’art.31 della L. reg. n.12 del 2011, nonché del D.lgs. n.163
del
2006,
deducendo:
come
recepito
dalla L.
reg.
n.12
del
2011,
a) che a seguito dell’esclusione dell’unica impresa che aveva
partecipato alla gara (avvenuta in forza della sentenza
n.2426/2005 del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia, Sezione Staccata di Catania, confermata da questo
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
con decisione n.19 del 2007), l’Amministrazione comunale
avrebbe dovuto dichiarare che la gara “era andata deserta”, ed
aggiudicare
l’appalto
al
soggetto
promotore
del project
financing (per l’appunto l’a.t.i. appellante, già ricorrente);
b) e che la mancata aggiudicazione si è risolta in una vera e
propria “violazione del giudicato” nascente dalla sentenza
n.2426/2005 del TAR Catania.
Nessuno dei due profili di doglianza merita accoglimento.
1.1.1. Quanto al primo, è sufficiente osservare che fin dal mese
di maggio del 2008 gli Uffici di dirigenza dell’Amministrazione
avevano iniziato a manifestare perplessità in ordine alla
“fattibilità”
(rectius:
realizzabilità)
sotto
il
profilo
tecnico/giuridico, nonché in ordine alla utilità organizzativa ed
alla convenienza economica, dell’operazione di ampliamento
dei Cimiteri del Comune; e dunque ad interrogarsi in merito alla
effettiva persistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione
del progetto ed all’assunzione della relativa spesa (nella misura
precedentemente deliberata).
E poiché l’Ordinamento consente il ritiro dei provvedimenti
amministrativi già perfezionatisi (e finanche dopo che gli stessi
siano divenuti efficaci), non si vede la ragione per la quale
l’Amministrazione comunale non avrebbe avuto il potere di
disporre un supplemento istruttorio al fine di verificare se - in
data precedente alla stipula del contratto (ed addirittura
anteriore
al
rilascio
della
concessione
richiesta
mediante project financing) - il progetto per cui è causa fosse,
dopo il lungo tempo trascorso dall’avvio del procedimento ed il
mutamento di talune condizioni di fatto, ancora realizzabile,
utile e conveniente.
D’altra parte il principio della revocabilità degli atti viene
predicato con maggiore vigore e rigore proprio con specifico
riferimento al project financing, istituto procedimentale in
relazione
al
quale
-
in
considerazione
delle
modalità
promozionali e propositive nelle quali matura la decisione di
realizzare
il
progetto
-
la
discrezionalità
accordata
all’Amministrazione in ordine all’adozione della decisione finale
dev’essere massimamente garantita (Cfr., per tutte, CS, I^, 29
aprile 2013, n.7153; nonché, in relazione al project financing,
CS, III^, 30 luglio 2013 n.4026; Id., 24 maggio 2013 n.2838; Id.,
V^, 6 maggio 2013 n.2418).
Per il resto la tesi della ditta Alfano, secondo la quale (al
momento della decisione di non dare seguito alla procedura) si
era ormai perfezionata in capo ad Essa una (pressocchè
intangibile) posizione
di
“diritto
soggettivo” all’ottenimento
della concessione (ed alla stipula del relativo contratto), non è
condivisibile.
Ed invero alla data in cui l’Amministrazione comunale ha
deliberato
di
realizzazione
dichiarare
del
progetto
che
era
l’interesse
ormai
pubblico
venuto
alla
meno,
il
procedimento era ancora in corso; ed il fatto che l’a.t.i. Alfano
fosse rimasta l’unico soggetto in gara non precludeva affatto
all’Amministrazione di effettuare le dovute verifiche in merito
alla realizzabilità delle opere ed alla persistenza dell’interesse.
Ciò
che
invece
costituiva
per
Essa
un
dovere,
il
cui
adempimento si appalesa finalizzato ad evitare l’inutile esborso
di risorse pubbliche.
Né, in capo all’a.t.i. Alfano, poteva (e può) essere maturato
alcun legittimo
affidamento in
ordine
al
rilascio
della
concessione per cui è causa, posto che ciascun imprenditore è
tenuto a conoscere che nei procedimenti di project financing,
l’”aggiudicazione” definitiva (rectius: la definitiva decisione in
merito alla realizzazione del progetto e la effettiva stipula del
contratto) è condizionata - per l’intero arco del procedimento e
fino alla stipula del contratto - dalla persistenza dell’interesse
pubblico originariamente dichiarato; e che pertanto è del tutto
normale che l’Amministrazione proceda ad un ultimo ed
‘estremo’ riesame - prima di perfezionare gli atti conclusivi del
procedimento - in ordine alla perdurante esistenza del predetto
interesse.
1.2. Del pari non condivisibile si appalesa il secondo profilo del
mezzo di gravame in esame, secondo cui la decisione
dell’Amministrazione
di
non
pervenire
all’aggiudicazione
dell’appalto per cui è causa avrebbe integrato gli estremi
dellaviolazione del giudicato.
1.2.1. Con la sentenza n.2426 del 15 dicembre 2015, il TAR
Catania si è limitato a stigmatizzare negativamente la scelta
relativa allo strumento processuale utilizzato dalla ricorrente,
affermando che l’azione da proporre come mezzo al fine per
ottenere il risultato sperato non era quella volta ad ottenere la
declaratoria
dell’illegittimità
del
silenzio
serbato
dall’Amministrazione (non era, cioè, la c.d. “azione avverso il
silenzio amministrativo”), ma l’”azione di esecuzione del
giudicato”
(ossia
quella
introduttiva
del
c.d. giudizio
di
ottemperanza).
Il T.A.R. non ha affatto statuito, però, che tale azione avrebbe
avuto esito fausto per il ricorrente.
Né, a ben guardare, avrebbe potuto farlo se non violando la
regola aurea del rispetto delle competenze.
1.2.2. Quanto, poi, al merito della questione, appare evidente
che
dalla
l’obbligo
sentenza
a
carico
n.2426/2005
cit., non
dell’Amministrazione
deriva
di
affatto
aggiudicare
l’appalto all’a.t.i. Alfano.
Il Giudice di primo grado si è limitato ad accertare e ad
affermare che il Consorzio Emiliano Romagnolo non avrebbe
dovuto essere ammesso alla licitazione (id est: alla fase
del project financing volta alla verifica della migliore offerta) in
quanto aveva presentato la sua offerta con modalità diverse da
quelle indicate (e non consentite, in quanto prescritte a pena di
esclusione) dal bando; e ad annullarne l’avvenuta illegittima
ammissione
Ma è evidente che da tale statuizione non deriva affatto
l’automatico
ed
indefettibile
obbligo
di
aggiudicare
la
concessione all’unico soggetto rimasto in gara; questione,
questa, rimasta del tutto impregiudicata in quanto non
costituente “res controversa” in quel giudizio.
Ed
anzi
espressamente
rinviata
proprio
al
giudice
dell’ottemperanza perché la decidesse.
Ed è altrettanto evidente - per quanto già osservato - che
l’effetto della sentenza in esame, e del giudicato da essa
nascente (anche a seguito della conferma da parte di questo
Consiglio di Giustizia Amministrativa), non può essere stato
quello di spogliare l’Amministrazione di un potere ordinario quello di verificare la persistenza dell’interesse pubblico alla
realizzazione del progetto al fine di decidere se aggiudicare la
concessione - ad Essa devoluto da norme della cui applicabilità
il TAR non ha affatto discusso nel processo che ha condotto a
quella sentenza.
1.2. Con il primo profilo di doglianza del secondo mezzo di
gravame
il
Raggruppamento
Alfano
lamenta
l’ingiustizia
dell’appellata sentenza per violazione dell’art.7 della L. n.241
del 1990 (come recepita nella Regione siciliana dalla L. reg.
n.10 del 1991), deducendo che il Giudice di primo grado ha
erroneamente omesso di considerare che l’Amministrazione
avrebbe
dovuto
dare
comunicazione
dell’avvio
del
(sub)procedimento volto alla revoca degli atti degli atti relativi
alla procedura di gara.
La doglianza non merita accoglimento (è inammissibile).
Dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni del
Comune è emerso che fin dal 21.1.2009 l’a.t.i. Alfano (cfr. nota
prot. 1136 da essa trasmessa in pari data all’Amministrazione),
era a conoscenza dell’intenzione del Comune di verificare la
persistenza dell’interesse pubblico al fine di decidere se
adottare i conseguenti atti di ritiro in autotutela; e, soprattutto,
che nel corso del procedimento ha sempre avuto la possibilità
di interloquire sulla questione.
Ciò che peraltro ha fatto, quando lo ha ritenuto utile (avendo
optato, ad un certo punto, per una lunga inerzia - durata dal 6
agosto
2009
al
20
aprile
2012
-
che
alla
stessa
Amministrazione può essere apparsa incompatibile con la
volontà di ottenere la concessione).
Sicchè non appare sostenibile che l’a.t.i. Alfano non abbia
avuta garantita la possibilità e l’opportunità di partecipare
attivamente al procedimento e di esercitare il suo diritto al
contraddittorio e di difesa.
1.3. Con il secondo profilo di doglianza del secondo mezzo di
gravame
il
Raggruppamento
dell’appellata
sentenza
per
Alfano
lamenta
violazione
l’ingiustizia
dell’art.3
e
dell’art.21 quinquies della L. n.241 del 1990, deducendo che il
Giudice di primo grado non ha rilevato che i provvedimenti
impugnati difettano di congrua motivazione.
La doglianza non merita accoglimento.
I provvedimenti impugnati (e, nella specie e per quanto
maggiormente interessa, le delibere di GM n.1247 del 14
ottobre 2011 e n.67 del 3 febbraio 2012) fanno espresso
riferimento agli atti procedimentali interni (nella specie: nota
n.7093
del
16
maggio
2008
del
Dipartimento
Cimiteri;
Relazione del 27 gennaio 2008; Ordine del giorno del 21
gennaio 2009 del Consiglio Comunale; deliberazione n.125 del
12 febbraio 2012 della Giunta Municipale; Relazione istruttoria
conclusiva prot. 181324 del 30 giugno 2011 del R.U.P.) in forza
ed in ragione dei quali l’Amministrazione comunale si è
determinata nel senso di dichiarare “non più sussistente
l’interesse
dell’Amministrazione
alla
prosecuzione
della
procedura per l’aggiudicazione della gara …” per cui è causa e
di indire una nuova gara.
Dai predetti atti emerge che il progetto in questione non è più
realizzabile in quanto la morfologia delle aree interessate non
lo consente (posto che sulla maggior parte delle stesse
insistono altri manufatti o che le stesse risultano comunque
impegnate) e che occorre rimodulare le previsioni progettuali
adattandole al mutato stato dei luoghi e riducendo l’entità degli
interventi in relazione alle intervenute prescrizioni urbanistiche;
e che anche le previsioni economiche a suo tempo effettuate
risultano ormai superate e non più attendibili.
E poiché non sembra che tali argomenti - per quanto
sinteticamente sviluppati - siano incomprensibili o incongrui, i
provvedimenti che su essi si basano si appalesano esenti dai
vizi lamentati.
E
con
essi
l’appellata
sentenza
che
li
ha
ritenuti
sufficientemente motivati.
1.4. Dalla infondatezza delle domande giudiziali fin qui
esaminate,
deriva
-
per
logica
conseguenza
l’infondatezza delle domande risarcitorie.
-
anche
E la correttezza, anche sotto il profilo in esame, della sentenza
appellata.
2. In considerazione delle superiori osservazioni l’appello va
respinto.
Alla soccombenza dell’appellante non può che seguire, in
mancanza di esimenti che il Collegio non ravvisa, la sua
condanna al pagamento delle spese processuali da liquidarsi
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
in sede giurisdizionale, respinge l’appello.
Condanna l’appellante a.t.i. indicato in epigrafe al pagamento
delle spese processuali in favore del Comune di Messina in
misura di €.2000,00, oltre i.v.a ed accessori dovuti ex lege.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 13
gennaio e 15 giugno 2016 con l'intervento dei Signori
Magistrati:
Claudio Zucchelli, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Giuseppe Mineo, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere
L'ESTENSORE
Carlo Modica de Mohac
IL PRESIDENTE
Claudio Zucchelli
IL SEGRETARIO