CAPITOLO 1: L`ordinamento Forense in generale

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CAPITOLO 1: L’ordinamento Forense in generale

Il Codice Civile stabilisce che per

esercitare una professione

, è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Inoltre

l’accertamento dei requisiti

per l’iscrizione e il potere disciplinare sugli iscritti, spetta agli organi professionali. La professione forense, dopo una serie di norme che si sono susseguite negli anni, è stata modificata in ultimo con la L. n. 247/2012, definita appunto, la legge professionale forense.

1.

L’ordine forense

Il legislatore ha espressamente stabilito che gli iscritti negli albi degli avvocati,

costituiscono l’ordine forense.

A sua volta, l’ordine forense, si articola nei

Consigli degli ordini circondariali

e nel

Consiglio nazionale forense.

2.

Il Consiglio dell’ordine circondariale

L’ordine circondariale è costituito presso ogni Tribunale, da tutti gli avvocati che hanno

professionale

e sono iscritti nel circondario. Il Consiglio ha sede presso il Tribunale.

domicilio 2.1.

Elezioni

Gli iscritti, eleggono i componenti del Consiglio dell’Ordine in numero variabile, in dipendenza cioè, dal

numero degli iscritti

. Le elezioni si svolgono nel mese di gennaio, successivo alla scadenza del Consiglio secondo alcuni

principi

: Il voto è

segreto

;

Equilibrio

tra i generi, e cioè il genere meno rappresentato deve ottenere almeno 1/3 dei consiglieri eletti;

Non hanno diritto di voto

gli avvocati sospesi; Possono essere eletti gli iscritti che hanno diritto di voto e non abbiano riportato nei 5 anni precedenti, una

sanzione disciplinare

esecutiva più grave dell’avvertimento; I consiglieri non possono essere eletti

per più di due mandati

. La ricandidatura è possibile solo quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato. L’intero Consiglio decade se

cessa dalla carica

oltre la metà dei suoi componenti Il Consiglio dell’ordine dura in carica per

4 anni

. Contro i risultati delle elezioni, ciascun avvocato può proporre

reclamo al C.N.F.

entro 10 giorni dalla proclamazione, non sospendendone, tuttavia, l’insediamento del nuovo Consiglio.

2.2.

Gli organi del Consiglio

I membri del Consiglio, nominano con la maggioranza dei voti : -

Il presidente Il segretario

Il

tesoriere

. Il

presidente del Consiglio dell’Ordine

, rappresenta il Consiglio di cui convoca e presiede l’assemblea. In caso di assenza o impedimento, il presidente

è sostituito dal vice presidente

o dal componente più anziano d’età. L’assemblea è valida solo se vi partecipano la

maggioranza dei membri

. 1

Invece, la deliberazione del Consiglio è valida solo se è adottata dalla

maggioranza dei voti

dei consiglieri presenti. A tutela dell’imparzialità e soprattutto per evitare abusi, è stato specificamente previsto che ai componenti del Consiglio dell’ordine

non possono essere conferiti incarichi giudiziari

dai magistrati per il tempo in cui durano in carica. E’ previsto altresì dalla legge sulla professione forense, che presso ogni Consiglio dell’Ordine è costituito: 1) 2) 3) 4) Il collegio dei revisori, con compiti specifici sulla gestione patrimoniale del Consiglio Il Comitato pari opportunità Lo sportello per il cittadino L’osservatorio locale Inoltre il CDO provvede ad eleggere i componenti del

Consiglio Distrettuale di Disciplina

, che è l’organo competente ad istruire e definire i procedimenti disciplinari contro gli avvocati.

2.3.

Compiti del Consiglio dell’Ordine

Innanzitutto l’ordine circondariale,

rappresenta l’avvocatura

a livello locale. Per quanto riguarda i mezzi che il Consiglio deve adottare per il raggiungimento degli obiettivi la legge, professionale forense stabilisce che il

Consiglio

: Interviene attraverso propri regolamenti Provvede ad istituire ed organizzare : o o o o la scuola forense per il tirocinio corsi per le specializzazioni eventi per la formazione continua camere arbitrali e di conciliazione I

compiti

più importanti del

Consiglio

sono: 1) 2) 3) 4) la

tenuta degli albi e dei registri

degli avvocati il

controllo della continuità, effettività, abitualità

e

prevalenza

dell’esercizio professionale elegge i componenti del

Consiglio distrettuale di disciplina

la

liquidazione dei compensi

Inoltre, i Consigli dell’ordine debbono favorire la

negoziazione assistita

e cioè, l’accordo con cui gli avvocati di parti contrapposte, esprimono la volontà di comporre la lite.

3.

Il Consiglio nazionale forense

Il CNF è un organo giurisdizionale speciale ed

esercita un potere dello Stato

. E’ costituito presso il Ministero della giustizia ed è formato dai componenti eletti in ciascun distretto di corte di appello. I componenti del CNF, durano in carica per 4 anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di due volte. Possono essere eletti

solo gli avvocati iscritti all’albo speciale

per il patrocinio avanti le

giurisdizioni superiori,

e anche per il CNF, vige l’ineleggibilità per coloro i quali abbiano riportato nei 5 anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento. Le sue principali funzioni sono: 1) 2) 3) 4) 5)

6)

7) Si pronuncia sui

reclami

avverso i procedimenti disciplinari e in materia di albi, elenchi, registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; Si pronuncia sui ricorsi relativi alle

elezioni dei Consigli dell’ordine

; Risolve i

conflitti di competenza

tra ordini circondariali; Provvede all’emanazione e all’aggiornamento del

codice deontologico

Provvede con

regolamento

a regolare il proprio funzionamento e quello degli organi circondariali; Cura della tenuta e dell’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio avanti le

giurisdizioni superiori, dell’elenco nazionale

degli avvocati e dei

difensori d’ufficio;

Convoca il Congresso Nazionale 2

6. I rapporti con i colleghi (Titolo III)

.

Rapporto di colleganza

: L’avvocato deve

dare comunicazione

al collega della

volontà di promuovere un’azione giudiziaria

nei suoi confronti, salvo che tale avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare. L’avvocato

non può registrare una conversazione telefonica

con il collega, o di riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati.

Notizie riguardanti il collega:

E’ fatto

divieto di esprimere apprezzamenti denigratori

sull’attività professionale di un collega, né possono essere utilizzate

notizie relative alla sua persona

.

Rapporti con la controparte assistita da collega

. E’ fatto

divieto per l’avvocato di mettersi in contatto

con la controparte che sia assistita da un altro collega.

Divieto di impugnare la transazione.

L’avvocato che ha raggiunto con il collega avversario un

accordo transattivo

,

deve astenersi dal proporne impugnazione. Sostituzione di colleghi nell’attività di difesa

. Il nuovo avvocato nominato,

dovrà informare il precedente legale

dell’avvenuta sostituzione, e dovrà adoperarsi perché siano pagate al precedente collega le prestazioni svolte. Chiaramente il pagamento non è da considerarsi un obbligo

tout court

, intesa come condizione necessaria per espletare il nuovo incarico, in quanto il dovere di difesa prevale su ogni altra considerazione.

Rapporti con collaboratori e praticanti.

L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività e

favorire

la proficuità della

pratica forense

al fine di consentire una adeguata formazione. Dunque è previsto un

reciproco impegno

: Da un lato, l’avvocato deve consentire al praticante di

acquisire una adeguata formazione

Dall’altro, il praticante

deve migliorare la propria preparazione

, acquisendo conoscenze utili per poter svolgere sempre con maggiore autonomia, le pratiche affidate dal

dominus

. L’avvocato è tenuto anche a dare al praticante un idoneo

ambiente di lavoro

e un

compenso

adeguato. Ai collaboratori invece, deve essere consentito di

migliorare la preparazione professionale

, senza alcun impedimento alla loro crescita formativa.

7. I doveri dell’avvocato nel processo (Titolo IV).

I

doveri dell’avvocato

nel processo, possono essere schematizzati in

3 gruppi di regole

: (1) I doveri dell’avvocato

nel processo

(2) L’avvocato con

particolari funzioni

(3) I rapporti dell’avvocato

con vari soggetti

. 16

Può essere, inoltre,

revocata o modificata

su istanza di parte o d’ufficio.

Impugnazione:

contro la sospensione cautelare è ammesso

ricorso,

entro il termine

dall’avvenuta notifica,

avanti al C.N.F.

di venti giorni 5.

L’ esecuzione delle sanzioni

La decisione del

C.d.d. non è esecutiva

se viene impugnata entro 30 giorni dal deposito della sentenza sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine per l’impugnazione. La decisione del

C.N.F.

è invece

esecutiva

della notifica del C.N.F. all’incolpato. le le sospensioni e le radiazioni decorrono dal giorno successivo Nel caso di sospensioni, radiazioni e sospensione cautelare viene data notizia anche a tutti gli uffici giudiziari e ai Consigli dell’ordine del distretto, nonché a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal Consiglio dell’ordine.

Radiazione:

è possibile la

reiscrizione

dopo tale sanzione purchè siano

trascorsi 5 anni

dal provvedimento di radiazione ma

non oltre un anno

successivo alla scadenza di tale termine.

6.

La sospensione e la riapertura del procedimento Sospensione:

Il procedimento disciplinare

può essere sospeso,

per non più di 2 anni, qualora vi è pendenza di un procedimento penale a carico dell’incolpato che abbia ad oggetto i medesimi fatti, e vi sia necessità di atti e notizie appartenenti al procedimento penale.

Riapertura del procedimento:

se è intervenuto un provvedimento definitivo, il procedimento disciplinare può essere riaperto:

(a)

Quando sia stata inflitta una sanzione disciplinare e l’autorità giudiziaria abbia, invece, emesso una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’incolpato non lo ha commesso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare

(b)

Quando vi sia stato il proscioglimento in sede disciplinare e invece l’autorità giudiziaria abbia emesso una sentenza di condanna per reato non colposo su fatti rilevanti non valutati disciplinarmente i fatti posso essere riproposti ma vengono valutati liberamente.

Competenza:

è affidata al C.d.d. che ha emesso la decisione ma sezione diversa.

Termine:

il termine per la riapertura del giudizio disciplinare, in caso di condanna, è di anni 2.

7.

L’impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense

Le decisioni del C.d.d. possono essere impugnate entro 30 giorni dal deposito della sentenza davanti ad una apposita sezione del C.N.F.

Legittimati

ad impugnare sono: L’incolpato, se viene affermata la sua responsabilità, Il Consiglio dell’Ordine, il procuratore della Repubblica e il procuratore generale contro ogni decisione.

Il ricorso dell’incolpato

: Deve contenere l’indicazione specifica dei motivi su cui si fonda Deve essere notificato al PM e al Procuratore generale presso la Corte D’Appello. I provvedimenti hanno natura di sentenza Le udienze sono pubbliche 21