Transcript CAPITOLO 1: L`ordinamento Forense in generale
CAPITOLO 1: L’ordinamento Forense in generale
Il Codice Civile stabilisce che per
esercitare una professione
, è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Inoltre
l’accertamento dei requisiti
per l’iscrizione e il potere disciplinare sugli iscritti, spetta agli organi professionali. La professione forense, dopo una serie di norme che si sono susseguite negli anni, è stata modificata in ultimo con la L. n. 247/2012, definita appunto, la legge professionale forense.
1.
L’ordine forense
Il legislatore ha espressamente stabilito che gli iscritti negli albi degli avvocati,
costituiscono l’ordine forense.
A sua volta, l’ordine forense, si articola nei
Consigli degli ordini circondariali
e nel
Consiglio nazionale forense.
2.
Il Consiglio dell’ordine circondariale
L’ordine circondariale è costituito presso ogni Tribunale, da tutti gli avvocati che hanno
professionale
e sono iscritti nel circondario. Il Consiglio ha sede presso il Tribunale.
domicilio 2.1.
Elezioni
Gli iscritti, eleggono i componenti del Consiglio dell’Ordine in numero variabile, in dipendenza cioè, dal
numero degli iscritti
. Le elezioni si svolgono nel mese di gennaio, successivo alla scadenza del Consiglio secondo alcuni
principi
: Il voto è
segreto
;
Equilibrio
tra i generi, e cioè il genere meno rappresentato deve ottenere almeno 1/3 dei consiglieri eletti;
Non hanno diritto di voto
gli avvocati sospesi; Possono essere eletti gli iscritti che hanno diritto di voto e non abbiano riportato nei 5 anni precedenti, una
sanzione disciplinare
esecutiva più grave dell’avvertimento; I consiglieri non possono essere eletti
per più di due mandati
. La ricandidatura è possibile solo quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato. L’intero Consiglio decade se
cessa dalla carica
oltre la metà dei suoi componenti Il Consiglio dell’ordine dura in carica per
4 anni
. Contro i risultati delle elezioni, ciascun avvocato può proporre
reclamo al C.N.F.
entro 10 giorni dalla proclamazione, non sospendendone, tuttavia, l’insediamento del nuovo Consiglio.
2.2.
Gli organi del Consiglio
I membri del Consiglio, nominano con la maggioranza dei voti : -
Il presidente Il segretario
Il
tesoriere
. Il
presidente del Consiglio dell’Ordine
, rappresenta il Consiglio di cui convoca e presiede l’assemblea. In caso di assenza o impedimento, il presidente
è sostituito dal vice presidente
o dal componente più anziano d’età. L’assemblea è valida solo se vi partecipano la
maggioranza dei membri
. 1
Invece, la deliberazione del Consiglio è valida solo se è adottata dalla
maggioranza dei voti
dei consiglieri presenti. A tutela dell’imparzialità e soprattutto per evitare abusi, è stato specificamente previsto che ai componenti del Consiglio dell’ordine
non possono essere conferiti incarichi giudiziari
dai magistrati per il tempo in cui durano in carica. E’ previsto altresì dalla legge sulla professione forense, che presso ogni Consiglio dell’Ordine è costituito: 1) 2) 3) 4) Il collegio dei revisori, con compiti specifici sulla gestione patrimoniale del Consiglio Il Comitato pari opportunità Lo sportello per il cittadino L’osservatorio locale Inoltre il CDO provvede ad eleggere i componenti del
Consiglio Distrettuale di Disciplina
, che è l’organo competente ad istruire e definire i procedimenti disciplinari contro gli avvocati.
2.3.
Compiti del Consiglio dell’Ordine
Innanzitutto l’ordine circondariale,
rappresenta l’avvocatura
a livello locale. Per quanto riguarda i mezzi che il Consiglio deve adottare per il raggiungimento degli obiettivi la legge, professionale forense stabilisce che il
Consiglio
: Interviene attraverso propri regolamenti Provvede ad istituire ed organizzare : o o o o la scuola forense per il tirocinio corsi per le specializzazioni eventi per la formazione continua camere arbitrali e di conciliazione I
compiti
più importanti del
Consiglio
sono: 1) 2) 3) 4) la
tenuta degli albi e dei registri
degli avvocati il
controllo della continuità, effettività, abitualità
e
prevalenza
dell’esercizio professionale elegge i componenti del
Consiglio distrettuale di disciplina
la
liquidazione dei compensi
Inoltre, i Consigli dell’ordine debbono favorire la
negoziazione assistita
e cioè, l’accordo con cui gli avvocati di parti contrapposte, esprimono la volontà di comporre la lite.
3.
Il Consiglio nazionale forense
Il CNF è un organo giurisdizionale speciale ed
esercita un potere dello Stato
. E’ costituito presso il Ministero della giustizia ed è formato dai componenti eletti in ciascun distretto di corte di appello. I componenti del CNF, durano in carica per 4 anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di due volte. Possono essere eletti
solo gli avvocati iscritti all’albo speciale
per il patrocinio avanti le
giurisdizioni superiori,
e anche per il CNF, vige l’ineleggibilità per coloro i quali abbiano riportato nei 5 anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento. Le sue principali funzioni sono: 1) 2) 3) 4) 5)
6)
7) Si pronuncia sui
reclami
avverso i procedimenti disciplinari e in materia di albi, elenchi, registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; Si pronuncia sui ricorsi relativi alle
elezioni dei Consigli dell’ordine
; Risolve i
conflitti di competenza
tra ordini circondariali; Provvede all’emanazione e all’aggiornamento del
codice deontologico
Provvede con
regolamento
a regolare il proprio funzionamento e quello degli organi circondariali; Cura della tenuta e dell’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio avanti le
giurisdizioni superiori, dell’elenco nazionale
degli avvocati e dei
difensori d’ufficio;
Convoca il Congresso Nazionale 2
6. I rapporti con i colleghi (Titolo III)
.
Rapporto di colleganza
: L’avvocato deve
dare comunicazione
al collega della
volontà di promuovere un’azione giudiziaria
nei suoi confronti, salvo che tale avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare. L’avvocato
non può registrare una conversazione telefonica
con il collega, o di riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati.
Notizie riguardanti il collega:
E’ fatto
divieto di esprimere apprezzamenti denigratori
sull’attività professionale di un collega, né possono essere utilizzate
notizie relative alla sua persona
.
Rapporti con la controparte assistita da collega
. E’ fatto
divieto per l’avvocato di mettersi in contatto
con la controparte che sia assistita da un altro collega.
Divieto di impugnare la transazione.
L’avvocato che ha raggiunto con il collega avversario un
accordo transattivo
,
deve astenersi dal proporne impugnazione. Sostituzione di colleghi nell’attività di difesa
. Il nuovo avvocato nominato,
dovrà informare il precedente legale
dell’avvenuta sostituzione, e dovrà adoperarsi perché siano pagate al precedente collega le prestazioni svolte. Chiaramente il pagamento non è da considerarsi un obbligo
tout court
, intesa come condizione necessaria per espletare il nuovo incarico, in quanto il dovere di difesa prevale su ogni altra considerazione.
Rapporti con collaboratori e praticanti.
L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività e
favorire
la proficuità della
pratica forense
al fine di consentire una adeguata formazione. Dunque è previsto un
reciproco impegno
: Da un lato, l’avvocato deve consentire al praticante di
acquisire una adeguata formazione
Dall’altro, il praticante
deve migliorare la propria preparazione
, acquisendo conoscenze utili per poter svolgere sempre con maggiore autonomia, le pratiche affidate dal
dominus
. L’avvocato è tenuto anche a dare al praticante un idoneo
ambiente di lavoro
e un
compenso
adeguato. Ai collaboratori invece, deve essere consentito di
migliorare la preparazione professionale
, senza alcun impedimento alla loro crescita formativa.
7. I doveri dell’avvocato nel processo (Titolo IV).
I
doveri dell’avvocato
nel processo, possono essere schematizzati in
3 gruppi di regole
: (1) I doveri dell’avvocato
nel processo
(2) L’avvocato con
particolari funzioni
(3) I rapporti dell’avvocato
con vari soggetti
. 16
Può essere, inoltre,
revocata o modificata
su istanza di parte o d’ufficio.
Impugnazione:
contro la sospensione cautelare è ammesso
ricorso,
entro il termine
dall’avvenuta notifica,
avanti al C.N.F.
di venti giorni 5.
L’ esecuzione delle sanzioni
La decisione del
C.d.d. non è esecutiva
se viene impugnata entro 30 giorni dal deposito della sentenza sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine per l’impugnazione. La decisione del
C.N.F.
è invece
esecutiva
della notifica del C.N.F. all’incolpato. le le sospensioni e le radiazioni decorrono dal giorno successivo Nel caso di sospensioni, radiazioni e sospensione cautelare viene data notizia anche a tutti gli uffici giudiziari e ai Consigli dell’ordine del distretto, nonché a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal Consiglio dell’ordine.
Radiazione:
è possibile la
reiscrizione
dopo tale sanzione purchè siano
trascorsi 5 anni
dal provvedimento di radiazione ma
non oltre un anno
successivo alla scadenza di tale termine.
6.
La sospensione e la riapertura del procedimento Sospensione:
Il procedimento disciplinare
può essere sospeso,
per non più di 2 anni, qualora vi è pendenza di un procedimento penale a carico dell’incolpato che abbia ad oggetto i medesimi fatti, e vi sia necessità di atti e notizie appartenenti al procedimento penale.
Riapertura del procedimento:
se è intervenuto un provvedimento definitivo, il procedimento disciplinare può essere riaperto:
(a)
Quando sia stata inflitta una sanzione disciplinare e l’autorità giudiziaria abbia, invece, emesso una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’incolpato non lo ha commesso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare
(b)
Quando vi sia stato il proscioglimento in sede disciplinare e invece l’autorità giudiziaria abbia emesso una sentenza di condanna per reato non colposo su fatti rilevanti non valutati disciplinarmente i fatti posso essere riproposti ma vengono valutati liberamente.
Competenza:
è affidata al C.d.d. che ha emesso la decisione ma sezione diversa.
Termine:
il termine per la riapertura del giudizio disciplinare, in caso di condanna, è di anni 2.
7.
L’impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense
Le decisioni del C.d.d. possono essere impugnate entro 30 giorni dal deposito della sentenza davanti ad una apposita sezione del C.N.F.
Legittimati
ad impugnare sono: L’incolpato, se viene affermata la sua responsabilità, Il Consiglio dell’Ordine, il procuratore della Repubblica e il procuratore generale contro ogni decisione.
Il ricorso dell’incolpato
: Deve contenere l’indicazione specifica dei motivi su cui si fonda Deve essere notificato al PM e al Procuratore generale presso la Corte D’Appello. I provvedimenti hanno natura di sentenza Le udienze sono pubbliche 21