CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL`ASOLANO E DELLA

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Transcript CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL`ASOLANO E DELLA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'ASOLANO
E DELLA PEDEMONTANA DEL GRAPPa
COMUNE DI MUSSOLENTE
Provincia di Vicenza
Comune di
Mussolente
piazza della Vittoria 1 - 36065 Mussolente (VI)
CIG: 6674334AA5
CUP: D21E1500027006
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016, per l'appalto dei lavori di adeguamento
sismico della scuola primaria di Casoni – 2° stralcio funzionale.
Determinazione a contrarre n° 523 del 20/06/2016.
RISPOSTE AI QUESITI
Quesito 1 – pervenuto in data 22/07/2016:
“In riferimento alla procedura aperta indicata in oggetto e precisamente in merito ai subappalti, si
chiede se è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori da indicare in fase di gara”.
RISPOSTA:
Il comma 5, dell'art. 105, del D. Lgs. 50/2016 prevede l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli
appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 e per i quali non sia
necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale
obbligo.
Rilevato che l'importo dei lavori posti a base di gara è inferiore alle soglie indicate nel predetto art. 35, comma 1, lett. a,
del D. Lgs. 50/2016, non è previsto l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, come per altro desumibile dal
bando di gara.
Quesito 2 – pervenuto in data 22/07/2016:
“In riferimento alla gara in oggetto la scrivente Società rileva dalla lettura del Computo Metrico
Estimativo allegato al progetto alla pagina 11 e precisamente all'art. 32 “la fornitura e posa in opera di
carpenteria metallica per strutture portanti” per l'importo di € 59.588,48, importo superiore al 15%
dei lavori posti a base di gara e ricadenti nella categoria superspecialistica (SIOS) OS18-A. Per tale
categoria e percentuale vige l'obbligo del possesso del requisito o di costituzione di ATI con impresa
qualificata nella categoria 0S18-A. Si chiedono chiarimenti.”
RISPOSTA:
L'art. 12 del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23/05/2014 n. 80 ed avente per titolo “Disposizioni
urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici” recita, ai commi 1 e 2:
1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’art. 37, comma 11, del codice di cui all'art. 37, comma
11, del D. Lgs. 163/2006, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto con
l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS
18-B, OS 21, OS 25, OS 30
2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere
specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria
prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si
compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare
dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola
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categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara
o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’art. 108, comma 3, del
Regolamento di cui al D.P.R. 05/05/2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate
nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo
OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS
18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette
lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono
altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di
tipo verticale.
Ciò premesso per le lavorazioni oggetto di quesito, aventi un'incidenza pari al 17,82% rispetto all'importo contrattuale,
ricorrono le condizioni per il subappalto delle stesse ad Imprese munite di qualificazione, come indicato nella
precedente lettera b) del comma 2, dell'art. 12 del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla L.
23/05/2014 n. 80.
Quesito 3 – pervenuto in data 22/07/2016:
“In riferimento alla procedura aperta indicata in oggetto si chiede di specificare se la garanzia
provvisoria di cui al punto 5 del disciplinare di gara debba essere intestata al Comune di Mussolente
oppure alla Centrale unica di committenza dell'Asolano e della Pedemontana del Grappa”.
RISPOSTA:
La garanzia provvisoria deve essere intestata al Comune di Mussolente.
Quesito 4 – pervenuto in data 26/07/2016:Q
“in merito all'appalto avente CIG 6674334AA5 e di cui elaborati in allegato, si chiede di chiarire se è
prevista la compilazione della Lista delle Categorie in quanto nel disciplinare alle pagg. nn. 3/4 al punto IV
inerente l' Offerta Economica si richiede Dichiarazione di Offerta mentre tra gli elaborati pubblicati sul
Vs. portale è allegata la Lista delle Categorie.
Risposta
Il paragrafo “IV”, del disciplinare di gara prevede che nella busta B – Offerta Economica, sia allegata unicamente la
dichiarazione contenente il ribasso percentuale praticato completa dell'indicazione dei costi relativi alla sicurezza (vedi
Allegato 4 della documentazione di gara.)
Quesito 5 – pervenuto in data 26/07/2016:
“in merito alla Vs. risposta al Quesito n. 2 di cui in allegato, si chiede di specificare se la Categoria OS18-A
deve essere obbligatoriamente posseduta dal concorrente e , nel caso il concorrente non la possegga, può
essere ricoperta in Avvalimento oppure se può essere subappaltata per intero nella misura del 100%.
Risposta
Si rimanda ai contenuti riportati alla lettera b), del comma 2, dell'art. 12, del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con
modificazioni dalla L. 23/05/2014 n. 80, già riportato nel precedente quesito 2.
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