LE CAUSALI PER IL RICORSO ALLA NUOVA CIGO

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INFORMATIVA N. 336 – 05 AGOSTO 2016

Previdenziale

LE CAUSALI PER IL RICORSO ALLA NUOVA CIGO

INPS, Circolare n. 139 del 1° agosto 2016

L’INPS, nella Circolare n. 139 del 1° agosto 2016, analizza in modo organico il nuovo procedimento di concessione della CIGO e fornisce precisazioni in merito all’attività istruttoria delle domande, fornendo importanti chiarimenti in merito al contenuto della relazione tecnica dettagliata.

L’Istituto ricorda che il procedimento amministrativo di concessione della nuova CIGO si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016 e sarà a breve gestito unicamente con il sistema del Ticket.

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AP n. 336 / 2016 - pagina 2 di 13 Come si ricorderà, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 148/2016 e del DM n.

95442/2016 che ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi di

cassa integrazione guadagni ordinaria,

gestione della CIG: il nuovo procedimento si applica alle

giugno 2016

è cambiato il procedimento amministrativo di

domande

presentate

dal 29

(cfr. Aggiornamento AP n.

presentazione da parte dei datori di lavoro di una relazione tecnica dettagliata.

L’INPS, nel Messaggio n. 2908/2016 ha anticipato il contenuto che deve avere tale relazione (cfr. Aggiornamento AP n.

303/2016 227/2016 ) e prevede l’obbligo di ) allegando al messaggio 9 fac-simile relativi alle diverse causali di intervento della cassa integrazione ordinaria.

L’INPS, nella

Circolare n. 139 del 1° agosto 2016

, analizza in modo organico il

nuovo procedimento

di concessione della CIGO e fornisce precisazioni in merito all’attività istruttoria delle domande.

NUOVO PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA CIGO

L’INPS ricorda che la gestione delle prestazioni di integrazione salariali sarà a breve gestita esclusivamente con il sistema del line (cfr. Aggiornamento AP n.

ticket

197/2016 ; infatti, tale sistema, dal 23 maggio 2016, è obbligatorio per tutte le domande di CIGO industria presentate mediante acquisizione on ) e sarà esteso, a partire

dal 6 settembre 2016

: • alle domande di CIGO industria trasmesse off line tramite file.xml; • • alle domande di CIGO edilizia.

In particolare, il sistema del ticket prevede che ad ogni domanda di CIG venga assegnato un codice (c.d. “Ticket”), identificativo dell’intero periodo di CIG richiesto che sarà indicato nella domanda stessa e che sarà esposto nel flusso UNIEMENS in modo da associare a ciascun evento la relativa richiesta inoltrata dal datore di lavoro.

Il ticket viene generato automaticamente: dall’applicazione UNICIGO disponibile sul sito www.inps.it qualora la domanda di CIGO sia presentata prima dell’invio del flusso UNIEMENS del mese di inizio dell’evento, ovvero • Effettuato l’invio della domanda di integrazione salariale ordinaria e del flusso UNIEMENS da parte dell’azienda con associazione del ticket segue (qualora ne ricorrano i presupposti): • dalla procedura UNIEMENS, nello specifico da un applicativo web dedicato, qualora l’invio del flusso preceda la richiesta on-line.

la

concessione

della prestazione da parte delle Sedi territoriali INPS; • l’

abbinamento

della prestazione con i flussi informativi inviati; • il

controllo dei dati

sulle sospensioni inviati tramite UNIEMENS, il calcolo della prestazione autorizzabile e il pagamento della stessa (direttamente dall’INPS o anticipato dall’azienda e successivamente conguagliato).

La modalità di erogazione della prestazione può essere richiesta dall’azienda anche al momento di presentazione della domanda di CIGO e concessa con lo stesso provvedimento di accoglimento. Al riguardo l’INPS comunica che la domanda di CIGO contiene un

nuovo campo (quadro “X”)

denominato “modalità di erogazione delle prestazioni”.

Preme ribadire che il pagamento diretto può essere ammesso solamente in presenza di provate difficolta finanziarie (alla sede INPS competente deve essere obbligatoriamente

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AP n. 336 / 2016 - pagina 3 di 13 inviata la relativa documentazione di cui all’allegato 2 della circolare n. 197/2015, cfr.

Aggiornamento AP n.

concessione

412/2015 ).

L’INPS sintetizza il nuovo procedimento di concessione della CIGO nei seguenti punti: della prestazione di competenza esclusiva delle sedi INPS (sono state soppresse le Commissioni provinciali CIGO, cfr. Aggiornamento AP n.

45/2016 ); • individuazione di

criteri univoci e standardizzati

(fissati dal DM n. 95442/2016); per la valutazione delle domande • obbligo a carico delle aziende richiedenti di invio di una

relazione tecnica dettagliata

che contenga gli elementi probatori indispensabili per la concessione; • facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di

integrazione

della documentazione

resa sotto forma di ai fini procedimentali.

L’Istituto fornisce un’analisi di dettaglio dei contenuti della relazione tecnica, ricordando che si tratta di un elemento obbligatorio necessario per l’istruttoria della domanda, da allegare anche in caso di richiesta di proroga della CIGO. Tale relazione è

dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.

47 del DPR n. 445/2000 (dichiarazioni fatte a pubblico ufficiale con ogni conseguenza di legge n caso di dichiarazioni mendaci); • inviata esclusivamente con modalità e di natura transitoria.

telematiche

(allegata alla domanda di CIGO).

La relazione tecnica dettagliata deve contenere le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata e dimostrare, sulla base di elementi oggettivi e attendibili, la ripresa dell’attività, infatti, la CIGO rimane un istituto a cui è possibile ricorrere solo in caso di crisi di breve durata In pratica, ai fini della concessione della CIGO, la relazione deve vertere su tre elementi fondamentali: • la temporaneità e

transitorietà

della causale; • la previsione fondata della

ripresa

dell’attività; • la

non imputabilità

all’imprenditore o ai suoi dipendenti.

TRANSITORIETÀ DELL’EVENTO

La valutazione sulla transitorietà dell’evento viene svolta dall’INPS sotto il duplice aspetto • della

temporaneità

dell’evento stesso; •

ripresa dell’attività produttiva

.

Preme ribadire che i direttori di sede o i dirigenti da essi delegati effettuano una valutazione discrezionale sull’ammissione o meno alle integrazioni salariali, tenendo conto, in fase istruttoria: • • della fondata previsione di della natura della causale stessa, del ciclo di produzione interessato e della situazione complessiva del settore e dell’azienda, • della natura dei prodotti e dei servizi coinvolti.

Per definire nel dettaglio il concetto di temporaneità, rimangono validi i parametri, stabiliti nel tempo dalla prassi, utili a rilevare la sussistenza dei predetti elementi, indispensabili per la concessione della CIGO. Inoltre, deve essere considerata, oltre alla durata temporale dell’evento, anche la sua eventuale ciclica riproposizione.

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AP n. 336 / 2016 - pagina 4 di 13 In particolare, in caso di

ciclicità delle sospensioni

o riduzioni dell’attività produttiva la causale è valutata come “non transitoria”, in quanto non può essere considerato transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità (INPS, Circolare n. 249/1990). Al riguardo, l’Istituto precisa che:

“Infatti, le aziende soggette a cicliche contrazioni dell’orario di lavoro in periodi ricorrenti causate da particolari caratteristiche del processo produttivo non possono accedere all’intervento di CIGO durante tali soste, siano o no le stesse a carattere stagionale. Di solito, inoltre, la ciclicità della contrazione produttiva può essere il sintomo o di una non ottimale organizzazione aziendale, e quindi far venir meno anche il requisito della “non imputabilità” dell’evento, o di un esubero di personale e come tale non integrabile.”

RIPRESA DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

L’INPS ricorda che la transitorietà dell’evento è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della concessione della CIGO la cui autorizzazione è subordinata alla valutazione della ripresa dell’attività lavorativa. Infatti, un evento di breve durata può anche comportare una stasi durevole, o addirittura definitiva, dell’attività lavorativa.

Come anticipato, gli elementi oggettivi su cui si fonda la ripresa dell’attività lavorativa devono essere descritti nella relazione tecnica e provati in relazione alla tipologia della causale richiamata. In ogni caso, affinché la sede INPS competente possa valutare positivamente il fondamento su cui l’azienda poggia la previsione di ripresa dell’attività aziendale la stessa deve essere valutata (su elementi ed informazioni esattamente rappresentati)

inizio

• la

preventivamente contrazione dell’attività lavorativa

.

con riferimento al momento della presentazione della domanda. In particolare, la previsione di ripresa deve essere ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili al momento in cui ha avuto In tal senso non rilevano le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa. Diversamente, assumono rilevanza le eventuali circostanze impeditive della ripresa che, pur sopravvenute durante o al termine del periodo, costituiscono in realtà una conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell’intervento previdenziale. Congiuntura che può riguardare sia le singole imprese, sia il particolare contesto economico-produttivo in cui le stesse si trovano ad operare.

Come per il passato la ripresa dell’attività lavorativa si intende riferibile all’azienda o all’unità produttiva nel suo complesso • non dipenda necessariamente dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi singolarmente considerati.

Questi ultimi infatti, come già definito dall’Istituto in conformità agli indirizzi espressi dalla giurisprudenza, hanno diritto a beneficiare della prestazione sino alla data dell’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento, sempre che tali eventi non nascondano in realtà un esubero di personale che, come tale, non legittima l’intervento della CIGO.

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AP n. 336 / 2016 - pagina 5 di 13

Gestione degli esuberi

Al riguardo l’INPS afferma che l’autorizzazione alle integrazioni salariali attribuisce ai lavoratori interessati un diritto soggettivo perfetto, che non viene meno nel caso in cui, nel corso del periodo autorizzato, venga risolto il rapporto di lavoro (o venga a cessare per dimissioni). Tuttavia:

“… resta l'importante valore sintomatico che i licenziamenti o le dimissioni hanno nei riguardi della evoluzione della situazione aziendale, in quanto potenziali indici di una gestione di fatto degli esuberi.”

In pratica i licenziamenti e le dimissioni devono essere valutati nel loro complesso per verificare anche se sussiste una gestione di eventuale esubero di personale, soprattutto in occasione delle successive richieste d'intervento di CIGO (la causale per la quale viene avanzata la nuova richiesta viene valutata in funzione dell’effettiva riconducibilità ad una situazione temporanea di mercato, ovvero ad una situazione transitoria e non funzionale ad un ridimensionamento degli organici).

Valutazione della ripresa lavorativa nella CIGO seguita da CIGS

Nella valutazione della transitorietà dell’evento che ha dato origine alla richiesta di CIG ordinaria, non deve tenersi conto della circostanza che ad un periodo di CIGO segua un periodo di CIGS in quanto l'intervento ordinario di integrazione salariale e quello straordinario si basano su

presupposti differenti

, ed è possibile che la situazione su cui era fondata l'autorizzazione alla CIGO possa essersi aggravata nel corso della sospensione.

Pertanto i presupposti (ai fini del provvedimento di autorizzazione) devono essere valutati nel momento dell’inizio della relativa sospensione, senza che sia possibile desumere, in sede di richiesta successiva dell’intervento di CIGS, elementi per una eventuale valutazione retroattiva di non sussistenza del requisito di temporaneità (a meno che non vi sia conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell’intervento).

In pratica, come per il passato, nei predetti casi (richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS) è possibile autorizzare l’intervento di integrazione ordinario (o ritenere legittima l’autorizzazione già concessa) anche se l’azienda non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e indipendentemente dalla causale CIGS.

CIGO seguita da CIGS per solidarietà

L’INPS ritiene che nel caso di azienda che abbia usufruito di 52 settimane consecutive di CIGO, seguite da 52 settimane di integrazioni salariali per contratto di solidarietà, ai fini della richiesta di un ulteriore periodo di CIGO (in presenza dei requisiti richiesti), le 52 settimane di contratto di solidarietà possano essere considerate al pari di una ripresa di attività lavorativa (in quanto l’attività non è stata sospesa ma è proseguita, seppur a orario ridotto).

Situazioni aziendali preesistenti alla domanda di CIGO

Ai fini della decisione in merito alla domanda di CIGO (o di un eventuale provvedimento di autotutela in caso di autorizzazione già concessa) continuano ad essere rilevanti le situazioni aziendali preesistenti, contemporanee o comunque prossime alla domanda (ad esempio l’apertura di una procedura di mobilità, la richiesta di concordato preventivo, l’istanza di fallimento ecc.) anche se successivamente emergenti, rispetto all’istruttoria.

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AP n. 336 / 2016 - pagina 6 di 13

NON IMPUTABILITÀ DELLA CAUSALE

La non imputabilità all’imprenditore o ai suoi dipendenti della causale che determina il ricorso alla CIGO consiste, non solo nella involontarietà, mancanza di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità della sospensione/riduzione dell’attività all’organizzazione o programmazione aziendale.

Su questo punto l’Istituto ripropone il tema della ciclicità delle contrazioni dell’orario di lavoro ribadendo che se le soste intervengono in periodi ricorrenti, causate da particolari caratteristiche del processo produttivo, non consentono il ricorso alla CIGO, indipendentemente dal carattere stagionale (rischio d’impresa a cui far fronte con scelte imprenditoriali). Diversamente, il ricorso alla CIGO è ammesso in presenza di eventi eccezionali, imprevisti e quindi non imputabili all’impresa.

Mono-committenza

L’Istituto chiarisce che l’organizzazione aziendale che lega in maniera esclusiva la produzione di un’azienda ad un‘altra non può costituire elemento di valutazione ai fini della concessione o meno della CIGO (a seguito di uno specifico indirizzo del Ministero viene chiarito che la mono-committenza non è di per se causa di rigetto della domanda).

Contratto di appalto

Le richieste di CIGO per sospensioni di lavoro in presenza di contratti di appalto (a seguito dell’esercizio del committente della facoltà contrattualmente prevista di far sospendere i lavori) devono essere oggetto di un’attenta valutazione, in linea di massima la causale: •

non

è

integrabile

in presenza di specifiche clausole contrattuali (in tal caso le sospensioni dell’attività sono prevedibili e pertanto connesse al rischio d’impresa); • •

è integrabile

in presenza di circostanze del tutto imprevedibili, casi fortuiti o di forza maggiore.

In ogni caso sono riconducibili al datore di lavoro o committente e pertanto non integrabili i seguenti eventi: mancanza di fondi; • chiusura per ferie; • preparazione campionario; • infortunio o morte del titolare; • sosta stagionale, inventario; • mancanza di fondi impresa committente.

CAUSALI DI RICORSO ALLA CIGO

Fattispecie

Mancanza di lavoro o di commesse (*) Crisi di mercato (*)

Caratteristiche

Contrazione dell’attività lavorativa derivante da significativa riduzione di ordini e commesse.

Mancanza di lavoro o di commesse derivante dall'andamento a cui appartiene l'impresa.

del mercato o del settore merceologico

Contenuto relazione tecnica

Provare l’andamento involutivo degli ordini e delle commesse perdurante nel tempo, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa.

Ad es., sono indici di accoglimento il significativo calo di ordini e commesse, la diminuzione dei consumi energetici, l’andamento involutivo e/o negativo del fatturato, o del risultato operativo, o del risultato di impresa o dell'indebitamento

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AP n. 336 / 2016 - pagina 7 di 13 (*) rispetto alle 2 annualità precedenti l’anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di 2 anni.

Tali fattispecie non sono integrabili nei casi in cui le imprese richiedenti abbiano avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre alla data di presentazione della domanda (ad esclusione degli eventi oggettivamente non evitabili, compresi gli eventi metereologici in edilizia).

L’azienda può integrare gli elementi probatori indicati nella relazione tecnica anche con ulteriore documentazione relativa a particolari situazioni finanziarie in cui versa l’unità produttiva coinvolta o l’azienda nel suo complesso.

Per le soprarichiamate causali è utile allegare il bilancio, il fatturato o la situazione di esposizione finanziaria, i report sulle crisi del settore produttivo inerente alle attività dell’azienda, ecc.

Fattispecie (tipiche del settore edilizio)

Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa (*) Perizia di variante e suppletiva al progetto (**)

Caratteristiche

Brevi periodi di sospensione dell'attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non superiori a 3 mesi.

Sospensione dell'attività dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego Situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente

Contenuto relazione tecnica

L’azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell’attività lavorativa descrivendo per la causale: • “fine cantiere o fine lavoro”: la prevista durata dei lavori nonché la fine degli stessi; • “fine fase lavorativa”: la descrizione della stessa; • “perizia di variante e suppletiva”: l’imprevedibilità della variante al progetto e la sua non imputabilità alle parti o al committente (*) La fattispecie “Fine fase lavorativa” è integrabile qualora la sospensione non interessi l’intera maestranza ma esclusivamente lavoratori specializzati in una particolare lavorazione (es: carpentieri, imbianchini..), che terminata la fase di lavoro cui sono addetti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego. Le domande relative ad intere maestranza non sono accoglibili.

(**) Tale fattispecie è integrabile quando è dimostrato che la sospensione non derivi da necessità di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi per esigenze della committenza sopraggiunte in corso d’opera, ma da situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente. Non sono pertanto integrabili sospensioni dovute ad esigenze della committenza di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi sopraggiunte in corso d’opera (ampliamento dei lavori per l’utilizzo dei ribassi delle basi d’asta, modifiche progettuali, necessità di provvedere a nuovi calcoli ecc.).

Per le predette causali possono essere presentati (o richiesti) i seguenti ulteriori elementi: • copia del contratto con il committente; • verbale del direttore dei lavori attestante la fine fase lavorativa; • documentazione probante o dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della variante per le richieste motivate da perizia di variante e suppletiva.

Fattispecie

Mancanza di materie prime o componenti (*)

Caratteristiche

Sospensioni dell’attività lavorativa dovute a alla produzione.

mancanza, non imputabile all’azienda, di materie prime o di componenti necessari

Contenuto relazione tecnica

Modalità di stoccaggio e data dell'ordine delle materie prime o dei componenti.

Descrizione delle ricerche di mercato effettuate per il reperimento delle stesse (e-mail, contatti epistolari ecc.) rimaste

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AP n. 336 / 2016 - pagina 8 di 13 senza esito a fronte di oggettive e sopravvenute impossibilità di reperimento delle materie stesse.

(*) Tale fattispecie non è integrabile in caso di inadempienze contrattuali o di inerzia del datore di lavoro.

Fattispecie Relazione tecnica

Eventi meteo Descrizione dell'evento meteorologico, dell'attività e della fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento e delle relative conseguenze. Allegare alla relazione tecnica dettagliata i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati (*) (*) Si tratta degli enti abilitati alle registrazioni dei dati metereologici, sia a livello comunale, sia provinciale o regionale: le Direzioni regionali dell’INPS possono fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo.

Nel caso in cui le domande di CIGO per eventi meteo siano presentate da imprese industriali svolgenti attività di impiantistica non al coperto, le stesse sono tenute a provare che nel caso concreto l’attività non può proseguire senza un aumento dei costi, un prolungamento dei tempi di lavoro, e/o un pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi.

Anche in tali casi (individuati dagli orientamenti in materia della Corte di Cassazione) gli eventi meteo sono considerati come oggettivamente non evitabili.

In generale gli eventi meteo che rilevano ai fini della concessione delle integrazioni salariali sono, in linea di massima, i seguenti (INPS, Messaggio n. 28336/1998).

Intemperie

Precipitazioni (pioggia/neve) attestate tra i mm. 2 e i mm. 3 per i lavori di costruzione veri e propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e di prefabbricati, l'impianto e il disarmo dei cantieri.

Livelli minimi di pioggia/neve, comunque non inferiori ai mm. 1,5 in caso di interruzione di attività per lavori di escavazione, fondazioni, movimento terra, lavori stradali, arginamento fiumi. In questo caso deve essere valutata anche la quantità di pioggia/neve caduta nei giorni precedenti.

Livelli non inferiori a mm. 1 per lavori esterni di intonacatura, verniciatura, pavimentazione e impermeabilizzazione. Anche in questi casi deve essere presa in considerazione la pioggia/neve dei giorni precedenti.

Per determinati tipi di lavoro (es. lavori stradali, scavi, ecc. ) va tenuto conto anche della eventuale presenza di neve al suolo.

Oscurità, nebbia e foschia

Di norma l'oscurità non è considerata causa integrabile quando sia collegata al fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi dell'anno.

La nebbia e la foschia sono ritenute atte a determinare una contrazione del lavoro qualora presentino un carattere di eccezionalità ovvero di particolare intensità e eccezionalità, in relazione alle specifiche caratteristiche della località ove l'unità produttiva è ubicata, nonché alla tipologia delle lavorazioni (ad esempio, lavori di manutenzione e segnaletica orizzontale stradale).

Vento

Il vento può dar luogo a intervento integrativo qualora la sua intensità, in rapporto al tipo di lavoro svolto ed all'ubicazione dell'unità produttiva, sia particolarmente incidente sulla prosecuzione dell'attività.

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AP n. 336 / 2016 - pagina 9 di 13 Di norma viene presa in considerazione la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 Km/h). Può essere valutata positivamente anche una velocità inferiore per lavorazioni particolari, quali quelle svolte ad una altezza elevata, sulle gru e quelle che richiedono l'uso della fiamma ossidrica.

Temperature elevate

Le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto.

Fattispecie Caratteristiche Relazione tecnica

Sciopero di un reparto o di altra impresa (*) Sospensioni dell’attività lavorativa dovute a sciopero e picchettaggio di maestranze dall’attività lavorativa all’interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all’impresa richiedente la cassa integrazione.

non sospese Dimostrare che lo sciopero non ha riguardato il reparto per il quale è stata richiesta la CIGO e che dallo stesso è derivata la mancata evasione di ordini ovvero, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento dell’attività con quest’ultima. In caso di picchettaggio l’azienda deve allegare alla relazione tecnica, dichiarazione di pubblica autorità attestante l’impossibilità per i lavoratori di accedere in azienda.

(*) L’INPS ritiene possibile estendere l’integrabilità anche ai casi di picchettaggio di lavoratori estranei all’impresa richiedente, purché dipendenti da imprese strettamente collegate a quest’ultima, sempreché motivato da rivendicazioni che non coinvolgono le maestranze per le quali è stata chiesta l’integrazione salariale.

Fattispecie

Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica Impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica all'impresa autorità; sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili e/o ai lavoratori (*)

Caratteristiche

Cause di forza maggiore Cause di forza maggiore o ordine della pubblica autorità

Contenuto relazione tecnica

Relazione descrittiva dell’evento e degli effetti sull’attività dell’azienda istante. In alcune ipotesi può essere necessario produrre anche verbali ed attestazioni delle competenti autorità comprovanti la natura dell'evento (Vigili del Fuoco, Enti erogatori, etc.). In presenza di ordine della pubblica autorità produrre la dichiarazione (es.

ordinanze) della pubblica determinato la decisione.

imprevista ed imprevedibile.

autorità circa l'impraticabilità dei locali e le cause che ne hanno In caso di mancata fornitura dell’energia elettrica deve inoltre risultare che la stessa sia stata (*) I provvedimenti giudiziali e amministrativi d’urgenza ancorché provvisori escludono l’integrabilità della causale.

Fattispecie

Guasti ai macchinari Manutenzione straordinaria

Caratteristiche

Guasto improvviso ai macchinari causato da un evento e non prevedibile Revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza che non rientra nella normale manutenzione

Contenuto relazione tecnica

Deve risultare la non imputabilità degli eventi all’azienda e/o ai lavoratori, e pertanto documentata la puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente.

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AP n. 336 / 2016 - pagina 10 di 13 In caso di guasto ai macchinari l’azienda deve produrre l’attestazione rilasciata dall'azienda che ha svolto l’intervento, specificando la tipologia di intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto. In caso di manutenzione straordinaria nella predetta attestazione deve risultare l’eccezionalità dell’intervento, non riferibile ad attività di manutenzione ordinarie e programmabili.

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE

Importante, ai fini della valutazione da parte delle sedi INPS in merito alle domande di CIGO, è l’esito della consultazione sindacale. Al riguardo, l’art. 14 del D.Lgs n.

148/2015 (cfr Aggiornamento AP n.

329/2015 ), conferma: • la sussistenza dell’obbligo di informazione delle organizzazioni sindacali e, • in caso di richiesta di esame congiunto, l’ulteriore obbligo di trattativa (che può anche concludersi con un mancato accordo).

La procedura di informazione e consultazione sindacale deve essere seguita anche dalle imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei limitatamente alle richieste di

proroga

dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

Il mancato espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale determina la declaratoria di inammissibilità della richiesta.

Le informazioni relative all’espletamento della procedura sindacale vanno esposte nel modello telematico di domanda (quadro N del mod. IG 15/IND - COD. SR21), al quale va allegata (pena l’inammissibilità della domanda stessa), • copia della comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali (PEC, raccomandata); • eventuale copia del verbale di consultazione nel caso di esperimento della stessa (anche in caso di mancato accordo).

EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI

Nel rinviare ad una successiva circolare le istruzioni operative in relazione al contributo addizionale, in questa sede l’INPS ricorda che le aziende sono esonerate dal versamento dello stesso quando gli eventi che determinano il ricorso alla CIGO sono determinati da

eventi oggettivamente non evitabili

risulti evidente la forza maggiore).

Rientrano in tali fattispecie: • evitabili); (causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali gli eventi meteo, indipendentemente dal settore di appartenenza dell’impresa richiedente (è superato il vecchio orientamento amministrativo di cui alla Circolare n. 55041 G.S. del 13 novembre 1978, secondo il quale nel settore industriale non edile gli eventi meteorologici non erano considerati eventi oggettivamente non • incendi, alluvioni, sisma, crolli; • mancanza di energia elettrica; • impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità; • sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori.

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AP n. 336 / 2016 - pagina 11 di 13 I periodi di CIGO richiesti per gli eventi oggettivamente non evitabili non sono presi in considerazione ai fini della durata complessiva delle 52 settimane nel biennio mobile, ad eccezione delle ipotesi in cui tali trattamenti sono stati richiesti da imprese industriali ed artigiane dell’edilizia ed affini, imprese industriali ed artigiane esercenti l’attività di escavazione e/o di lavorazione di materiale lapideo.

Diversamente, tali eventi devono essere computati ai fini: • della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile; • del calcolo del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile (trattandosi non di un limite di durata ma di un limite di carattere quantitativo relativo alle ore di integrazione salariale autorizzabili).

CUMULO TRA CIGO E CIGS E TRA CIGO E CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

L’articolo 10 del Decreto n. 95442/2016 contempla la possibilità di concessione di periodi di cassa integrazione ordinaria nelle unità produttive in cui sono in corso riduzioni di orario per contratto di solidarietà. La possibilità di coesistenza dei due eventi è ammessa nel caso in cui la CIGO si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi (fatte salve le ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili).

In merito al cumulo di trattamenti CIGS e CIGO, l’art. 9 del Decreto n. 94033/2016 (cfr.

Aggiornamento AP n.

84/2016 comma 1, lettere a) ( ) stabilisce che, nell’unità produttiva interessata sia da interventi di CIGO sia da interventi di CIGS, il cumulo dei due distinti benefici è consentito alle seguenti condizioni: a) gli interventi di CIGS siano esclusivamente quelli approvati ai sensi dell’art. 21,

riorganizzazione aziendale dell'azienda o di un ramo di essa

) e c) ( ), b) (

crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva contratto di solidarietà

) del D.Lgs n. 148/2015; b) i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano diversi e precisamente individuati, tramite specifici elenchi nominativi; tale diversità deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo in cui coesistono le due distinte forme di intervento.

Tali regole differiscono dalla precedente disciplina che consentiva la coesistenza tra eventi di CIGO e contratti di solidarietà in capo allo stesso lavoratore nello stesso periodo (par. 6 della Circolare INPS n. 2719/1986).

Come noto la durata massima complessiva, per ciascuna unità produttiva, dei trattamenti di CIGO e CIGS (di cui la solidarietà è una delle causali) è fissata in 24 mesi in un quinquennio mobile. A tali fini le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.

PRECISAZIONE SULL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CIGO

L’INPS ricorda le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità al D.Lgs n. 148/2016 (cfr.

Aggiornamento AP n.

• 1/2016 ), evidenziando che tali modifiche hanno un impatto diretto anche sulla Circolare n. 197/2015 che risulta implementata dai seguenti punti: il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione dell’istanza di integrazione salariale ordinaria è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori (non più nel solo settore industriale); tale disposizione ha effetto sulle domande presentate dal 1° gennaio 2016;

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AP n. 336 / 2016 - pagina 12 di 13 • rimangono definitivamente escluse dalle norme sulla cassa integrazione guadagni le imprese elencate dall’art. 3 del D.Lgs C.P.S. n. 869/1947 (imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento, imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, imprese di spettacoli, esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale ecc..).

• Sempre in tema di anzianità aziendale l’Istituto precisa che il computo dei 90 giorni di effettivo lavoro va effettuato contando sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.

In caso di cambio di qualifica del lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva è calcolata unitariamente, tenendo conto anche del periodo anteriore la variazione (indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore).

Unità produttiva

Nel nuovo impianto normativo l’identificazione dell’unità produttiva è fondamentale ai fini dell’istruttoria della domanda di CIGO. L’Istituto riepiloga gli indicatori che ogni unità produttiva deve possedere ricordando che gli stessi devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende.

In particolare l’INPS ricorda che:

“Con l’autocertificazione dell’autonomia organizzativa l’azienda dichiara sotto la propria responsabilità che l’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta, ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.

Con l’autocertificazione dell’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa di esso, l’azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell’impresa sia rispetto ad una fase completa dell’attività produttiva della stessa.

Infine, l’unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa

.

L’autocertificazione dell’unità produttiva deve avvenire anche nel caso di cantieri edilizi e affini (compresa l’impiantistica industriale) aperti a seguito di attività lavorative disposte con un contratto verbale (non essendo possibile, in sede di iscrizione dell’unità produttiva cantiere, allegare il contratto di appalto).

In merito alle aziende di impiantistica industriale, per l’individuazione delle unità produttive si applicano le medesime disposizioni previste per le aziende del settore edilizia ed affini già disciplinate.

L’INPS fissa il limite minimo di durata dei cantieri edilizi e affini, compresi quelli relativi all’impiantistica industriale, a in 1 mese, anziché 6 (come precedentemente indicato nel Messaggio n. 7336/2015) ai fini della qualificazione come unità produttiva.

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AP n. 336 / 2016 - pagina 13 di 13 In merito ai controlli sulle unità produttive l’Istituto porrà in essere delle verifiche automatizzate e di natura amministrativa (Controlli on Desk) e controlli tramite verifica ispettiva.

Ferie

L’INPS precisa che nelle ipotesi di sospensione totale dell’attività lavorativa (CIGO a zero ore) è possibile utilizzare periodi di integrazione salariale ordinaria, posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue (già maturate alla data di richiesta della CIGO stessa). Inoltre, il datore di lavoro che ha ottenuto l’autorizzazione ad un periodo di CIGO può comunque concedere ai lavoratori le due settimane di ferie contemplate dall’art. 10, D.Lgs n. 66/2003, nel corso dell’anno di maturazione (Interpello n. 19/2011, INPS Messaggio n. 9268/2012).

In tali casi l’esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.

Diversamente, nelle ipotesi di CIGO parziale, il datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta.

INPS Guida completa su contributi, prestazioni e agevolazioni

Il testo analizza ed illustra la logica e le modalità di versamento dei contributi all’INPS, la gestione degli incentivi spettanti per le assunzioni agevolate e degli strumenti di sostegno al reddito. La pubblicazione contiene, inoltre, per tutti gli argomenti inerenti la gestione del rapporto con l’INPS, le istruzioni operative per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, aggiornate con il flusso UniEmens.

Tra gli argomenti trattati si segnalano: • gli ammortizzatori sociali: CIG ordinaria, CIGS, Contratti di solidarietà, Mobilità, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASpI; • i fondi di solidarietà bilaterali; • il lavoro all’estero con sintesi delle convenzioni bilaterali ed elenco dei formulari; • i ricorsi amministrativi.

Sono infine proposte le tabelle vigenti e storiche dei codici tipo contribuzione, codici di autorizzazione, minimali giornalieri di retribuzione, retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero e aliquote contributive.

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