Circolare 1-2016

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Circolare n. 2/2016
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LA DEDUCIBILITA' DELLE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE NON E' SUBORDINATA AI RICAVI
Le spese pubblicitarie sono deducibili dai redditi d'impresa dello sponsor qualora inerenti. La C.T.
Provinciale di Vicenza con sentenza n. 732/2016 depositata lo scorso 5 luglio, ha ritenuto che
l'inerenza delle spese di sponsorizzazione, sostenute per la promozione della propria immagine o
dei prodotti, non possa essere legata alla sicura crescita del fatturato, pertanto il Fisco non potrà
richiedere alcuna prova del collegamento diretto tra l'onere sostenuto e le (eventuali) maggiori
vendite.
A sostegno della decisione i giudici vicentini hanno, inoltre, ribadito la valenza del principio di cui
all'art. 90 comma 8 L. 289/2002 che garantisce piena deducibilità dei corrispettivi erogati a favore
degli enti sportivi dilettantistici per lo svolgimento di specifiche attività promozionali a favore del
committente.
Nell'ambito dell'accertamento fiscale ad una società operante nel settore metalmeccanico,
l'Agenzia delle Entrate contestava il presunto comportamento antieconomico dello sponsor che
aveva erogato a due associazioni della medesima area territoriale 100.000 euro l'anno. Essendo,
oltretutto, la società in perdita il recupero a tassazione delle succitate somme aveva portato
esclusivamente la contestazione di maggiori imposte IRAP e IVA, oltre alle relative sanzioni ed
interessi.
Non solo ma l'Agenzia delle Entrate, come sempre più spesso accade di recente, aveva effettuato
una ricerca sul sito www.iltrovasponsor.it, individuando e utilizzando un parametro di riferimento.
Non è bastato ai giudici vicentini per condannare l'azienda che grazie all'esibizione dei contratti
sottoscritti tra le parti, la prova del reale svolgimento delle attività promozionali a favore del
committente (striscioni pubblicitari, locandine promozionali, messaggi sonori, ecc) nonché
l'avvenuto pagamento delle prestazioni si è vista soddisfare i requisiti di cui all'art. 90 comma 8 L.
289/2002. La Commissione, infatti, non solo ha ritenuto pienamente soddisfatti i requisiti richiesti
per potersi configurare correttamente un'attività di sponsorizzazione bensì la possibilità di
classificare queste spese tra quelle di pubblicità e, come tali, interamente deducibili dal reddito
d'impresa.
La Sentenza in esame è estremamente importante in quanto definisce un principio normativo a
tutela dei soggetti finanziatori dello sport dilettantistico, rappresentato dalla certezza di poter
dedurre le somme erogate per la promozione dell'immagine e dei prodotti attraverso una specifica
attività del beneficiario.
PCA Advisory Srl
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