TREMONTI AMBIENTALE

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Informazione Quotidiana 200 del 23/07/2016
Il quesito della settimana
CUMULABILITÀ AGEVOLAZIONI "TREMONTI AMBIENTALE" E "CONTI
ENERGIA"
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Quesito
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E' possibile beneficiare “ora per allora” dell’agevolazione c.d. “Tremonti ambientale” (art. 6 legge 23.12.2000,
n. 388), presentando dichiarazione dei redditi integrativa (art. 2, c. 8-bis Dpr n. 322/1998 o istanza di rimborso
(art. 38 Dpr n. 602/1973)? In particolare, il quesito è stato posto da soggetti che avevano realizzato un
impianto fotovoltaico, per il quale sono stati goduti particolari incentivi stabiliti dalla disciplina di settore, e
segnatamente dal D.M. 6.08.2010 (c.d. “Terzo Conto Energia”).
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Risposta
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L’art. 6 della legge n. 388/2000 prevede che, a decorrere dall'esercizio in corso al 1.01.2001, la quota di
reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorre a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi. La disposizione è stata abrogata a decorrere dal 26.06.2012.
Conseguentemente, possono beneficiare dell'agevolazione gli investimenti ambientali realizzati entro il
25.06.2012. In merito alla cumulabilità dell'agevolazione fiscale in argomento con altre misure agevolative,
l'art. 6 citato non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto; la stessa deve,
pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre
misure non dispongano diversamente. Nel caso degli impianti fotovoltaici si è posta una questione di
cumulabilità dell'agevolazione fiscale citata con gli incentivi relativi al c.d. “conto energia”. Poiché la disciplina
dei suddetti incentivi rientra nella competenza del Mise, spetta a tale Autorità ogni valutazione in ordine
all'attuazione della relativa normativa, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di
cumulabilità, nonché riguardo le modalità di applicazione degli stessi. Con specifico riferimento all’applicazione
del limite di cumulo della detassazione con gli incentivi di cui al D.M. 19.02.2007 (c.d. “secondo conto
energia”), l’art. 19 del D.M. 5.07.2012 (c.d. “quinto conto energia”) e i relativi contributi all’interpretazione forniti
dal Mise hanno infine chiarito la cumulabilità dei benefici di cui al secondo conto energia con la detassazione
ambientale, entro il limite del 20% del costo dell'investimento.
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Riproduzione vietata - Aggiornato al 23.07.2016
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Inoltre, come già esplicitato con riferimento all’agevolazione relativa agli investimenti in macchinari (c.d.
"Tremonti-ter"), la detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita) e,
pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita, la quale rileverà ai fini
della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie del Tuir (circolare n. 44/E/2009). Con riguardo,
infine, alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione in un periodo d’imposta successivo a quello di
effettuazione dell’investimento ambientale, conformemente a quanto chiarito con la risoluzione n. 132/E/2010
in relazione alla "Tremonti-ter", la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione
ambientale entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria non ostacola la possibilità di
avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa. Decorsi i termini per la
presentazione della dichiarazione a favore, è possibile recuperare l'agevolazione presentando un'istanza di
rimborso. Dalla complessiva ricostruzione della disciplina applicabile alla fattispecie e dei chiarimenti
forniti in via interpretativa, discende che l’Agenzia delle Entrate non è competente a pronunciarsi sul
cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria di cui al c.d. “conto energia”.
In conclusione, il contribuente che dovesse decidere di usufruire della detassazione ambientale ex post
potrebbe esporsi al rischio di subire la revoca, da parte del Gestore dei Servizi Energetici, dei benefici
derivanti dai vari Conti Energia, sulla base delle valutazioni del Mise in ordine alla cumulabilità degli
stessi con altre misure agevolative (circolare 20.07.2016, n. 58/E).
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