Disciplinare - Comune di Termoli

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Transcript Disciplinare - Comune di Termoli

Comune
di
Campomarino
Comune
di
Termoli
Comune
di
Guglionesi
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI CAMPOMARINO, GUGLIONESI E TERMOLI
Comune Capofila Termoli
Via Sannitica n. 5 – 86039 Termoli (CB) - PEC: [email protected] - Tel. 0875/7121 – Fax 0875/712261
Comune di Termoli
PROCEDURA APERTA PER IL RILASCIO DELLA
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA FINALIZZATA
ALL’USO DELLA PERTINENZA DEMANIALE, SITA AL PIANO
STRADA DEL COMPLESSO BALNEARE DENOMINATO “LIDO
ANNA”, UBICATA SUL LUNGOMARE CRISTOFORO
COLOMBO DEL COMUNE DI TERMOLI
C.I.G.: 67001670B9
DISCIPLINARE DI GARA
Art. 1 – Descrizione ed oggetto della concessione
1. La concessione demaniale marittima è finalizzata all’uso della pertinenza demaniale sita in
Termoli, lungomare Cristoforo Colombo, 1° piano del fabbricato principale del complesso
balneare “Lido Anna”, individuato al Catasto Urbano di Termoli al foglio n. 13, particella n. 172,
per una superficie di mq. 554,32, di cui mq. 415,29 da adibire a bar – ristorante, nella quale deve
essere svolta l’attività di ristorazione.
2. Considerato che la pertinenza è posta sul litorale sabbioso in fascia costiera (bene paesaggistico),
in zona urbanistica G, sottozona G2, essa è sottoposta ai vincoli prescritti dal D.Lgs. n. 42/2004 e
ss.mm.ii. come dal Piano Paesistico approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3971/91.
3. Sulla pertinenza in oggetto sarà possibile eseguire interventi di tipo conservativo, senza
realizzazione di nuovi volumi.
4. Può essere presentato un piano di interventi migliorativi della struttura da assentire in
concessione, volti alla valorizzazione sostenibile del bene, ferma restando la natura dell’attività
di ristorazione da esercitare all’interno dell’immobile e fermo restando il rispetto dei vincoli
ambientali, paesaggistici, urbanistici, perimetrali e prospettici dell’intero fabbricato.
5. Saranno escluse le offerte contenenti soluzioni progettuali non coerenti con le prescrizioni
urbanistiche.
6. Gli interventi sono sempre soggetti all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs.
n. 42/04, ove richiesto.
7. Nell’ambito delle prestazioni dedotte nella concessione si ricomprendono senza alcun onere
aggiuntivo per l’Amministrazione comunale, né per l’Ente proprietario:
a. l’uso della pertinenza demaniale marittima;
b. gli interventi di manutenzione ordinaria e la fornitura degli allestimenti;
c. la gestione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – ristorazione;
d. la manutenzione straordinaria da uso improprio del bene demaniale per tutta la durata del
titolo concessorio;
e. le spese per l’energia elettrica, l’acqua, il gas e lo smaltimento dei rifiuti connessi all'esercizio
delle attività e comunque ogni altra tassa d’uso inerente alla gestione dei beni e dei servizi
affidati in concessione;
f. il canone demaniale marittimo per l’uso del bene demaniale marittimo;
g. la progettazione necessaria alla realizzazione dell’intervento con i seguenti elaborati:
relazione illustrativa, relazione tecnica, planimetria generale e schemi grafici, prime
indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza, calcolo sommario della spesa;
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h. gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare alla redazione del Piano per la
Sicurezza del cantiere e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori;
i. le spese relative all’acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o concessioni necessarie per
l’esecuzione degli interventi edilizi e l’esercizio dell’attività;
j. gli oneri e gli adempimenti di registrazione del titolo concessorio;
k. i danni e/o infortuni che dovessero verificarsi per proprio fatto commissivo o omissivo, anche
soltanto colposo, in connessione alla gestione della concessione;
l. gli oneri relativi all’accatastamento dell’immobile presso il competente Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate-Territorio, oltre a quelli connessi alla redazione del modello D1 da presentarsi
successivamente all’aggiudicazione definitiva.
m. non sono ammessi rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione a questa gara.
Art. 2 – Importo di affidamento e canone a base d'asta
1. Il valore stimato della concessione è di € 584.210,20 (euro cinquecentottantaquattromiladuecentodieci/20), oltre agli altri oneri determinati in sede di offerta tecnica.
2. Per l’uso della pertinenza demaniale marittima è dovuto allo stato il pagamento di un canone. Il
canone demaniale marittimo minimo annuale posto a base di gara e soggetto a rialzo è di €
29.210,51 (euro ventinovemiladuecentodieci/51). Lo stesso sarà rideterminato in relazione
all’offerta presentata dall’offerente e aggiornato annualmente in relazione all’indice ISTAT.
3. Non sono ammesse offerte al ribasso rispetto al canone posto a base d'asta.
Art. 3 - Luogo di esecuzione della concessione
1. Il luogo di esecuzione della concessione è quello ove è ubicata la pertinenza demaniale marittima
in argomento, sul lungomare Cristoforo Colombo in Termoli.
Art. 4 - Durata della concessione e termini previsti per la conclusione degli interventi edilizi.
1. La concessione ha la durata di anni venti, decorrenti dalla data di stipula dell’atto formale.
2. Il termine di scadenza della concessione non sarà prorogato. Alla scadenza, la concessione sarà
assentita mediante procedura ad evidenza pubblica, con esclusione di qualsiasi preferenza al
titolare originario rispetto alle nuove istanze.
3. L’amministrazione comunale con la stipula della concessione effettuerà anche la consegna del
bene immobile, come risulterà da apposito articolo incluso nella concessione.
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4. Gli interventi edilizi strutturali ad impatto esterno non devono interferire con il regolare
svolgimento della stagione balneare. Gli stessi devono essere completati e collaudati entro e non
oltre il termine indicato nel cronoprogramma allegato all’offerta, ovvero, unicamente per cause
di forza maggiore, opportunamente sospesi.
Art. 5 - Finanziamento
1. La presente gara pubblica non comporta spese a carico del Comune di Termoli.
Art. 6 – Soggetti ammessi e soggetti esclusi
1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento della concessione demaniale
marittima tutti i soggetti che rispondono ai requisiti dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
2. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50 del
2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
3. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48
del D.Lgs. n. 50 del 2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
Art. 7 – Requisiti di partecipazione
1. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti che si trovano in una delle condizioni
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
2. Gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono
essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per
l’espletamento dell’attività oggetto della concessione.
3. L’operatore economico deve essere in possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 71, comma
6, del D.Lgs. n. 59 del 2010, ovvero:
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a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione
o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province
Autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in
proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di
alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore
familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di Laurea, anche triennale,
o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli
alimenti.
Ai sensi dell’art. 71, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 59 del 2010, sia per le imprese individuali che in
caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti di idoneità professionale sopra
richiamati devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa,
dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
4. Ai sensi dell’art. 83, comma 4, e dell’Allegato XVII, Parte 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, a
pena di esclusione, è richiesta la presentazione in sede di gara di una dichiarazione di almeno un
istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, volta a
comprovare l’affidabilità e l’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa ai fini
dell’assunzione del servizio e dell’effettuazione dei lavori previsti, in relazione al valore
dell’affidamento e del piano d’investimento.
5. Ai sensi dell’art. 83, comma 2, e dell’Allegato XVII, Parte 2, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016,
l’operatore economico deve essere in possesso di un’esperienza documentata nell’attività di
somministrazione al pubblico di alimenti di almeno due anni. A tal fine l’offerente deve
presentare idonea documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto. Ai sensi
dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente per quanto concerne tale requisito, è consentito il
ricorso all’istituto dell’avvalimento. Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria
e dovrà produrre, unitamente all’istanza, la documentazione prevista dalla norma richiamata.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che la
stessa impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o in forma associata.
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6. Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti
non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione
del concorrente dalla gara.
Art. 8 – Verifica del possesso dei requisiti
1. La Commissione giudicatrice, verificherà il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alla procedura tramite la Banca
dati nazionale dei contratti pubblici.
2. Qualora i suddetti requisiti siano diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione nella Banca
dati, il possesso di tali requisiti è verificato dalla Commissione giudicatrice mediante
l'applicazione delle disposizioni previste dalle norme in materia.
3. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute.
4. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione o nell'offerta, si procede all'esclusione del concorrente dalla gara,
all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i
provvedimenti di cui all'articolo 213, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Art. 9 - Sopralluogo
1. L’operatore economico concorrente deve effettuare, a sue totali cura e spese, un sopralluogo
obbligatorio nella pertinenza demaniale marittima oggetto della gara.
2. Il sopraluogo è condizione di ammissibilità ai fini della partecipazione alla procedura ad
evidenza pubblica.
3. All’atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto
dall’amministrazione, a conferma dell’effettuazione dello stesso e acquisire copia del certificato
attestante tale operazione che, a pena di esclusione, deve essere allegato alla domanda di
partecipazione alla gara.
4. Si fa presente che la presa visione dei luoghi, ritenuta obbligatoria ai fini della corretta
formulazione dell’offerta, sarà certificata, previo appuntamento, dal funzionario e dal tecnico del
Comune di Termoli, Settore Demanio, a tal uopo incaricati.
5. Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, che si terrà con ritrovo presso la sede della pertinenza
demaniale marittima, gli operatori economici concorrenti dovranno comunicare al Settore
Demanio
del
Comune
di
Termoli,
all’indirizzo
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di
posta
elettronica
certificata
[email protected], nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle
persone all’uopo incaricate.
6. I sopralluoghi dovranno essere effettuati improrogabilmente entro sei giorni dalla data di
scadenza della presentazione delle offerte di gara.
7. Non è consentito che lo stesso soggetto effettui il sopralluogo a favore di più operatori economici
concorrenti.
8. Nell’ipotesi in cui più concorrenti abbiano individuato il medesimo soggetto, verrà considerata la
comunicazione più remota con contestuale avviso ai concorrenti tenuti a comunicare un diverso
nominativo.
9. L’Amministrazione
comunicherà formalmente, a mezzo
posta elettronica certificata,
all’operatore economico il giorno e l’ora fissati per il sopralluogo.
Art. 10 - Procedura e modalità di aggiudicazione
1. Si procederà all’attribuzione massima di punti 100, in base ai seguenti elementi:
a) offerta tecnica: massimo punti 70;
b) offerta economica: massimo punti 30.
2. I punteggi saranno attribuiti secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel presente disciplinare di
gara.
Art. 11 – Garanzia a corredo dell’offerta
1.
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due
per cento dell’importo posto a base di gara, pari ad € 11.684,20, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell’offerente.
2.
In caso di RTI o Consorzio non ancora costituiti la garanzia e la cauzione deve essere, a pena di
esclusione, intestata a tutte le imprese raggruppate o consorziate.
3.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria comunale a
titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
4.
La cauzione può essere costituita mediante versamento, in favore del Comune di Termoli ed
eseguita sul c/c ordinario di Tesoreria – Codice IBAN: IT 59 U 03069 41133 100000046112.
5.
Sia che la garanzia sia prestata sotto forma di cauzione che di fideiussione deve essere riportata
la seguente causale: “Deposito provvisorio inerente l’affidamento in concessione d’uso della
pertinenza demaniale marittima denominata “Lido Anna” ubicata sul lungomare Cristoforo
Colombo in Termoli. CIG 67001670B9”.
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6.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1993, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
D.Lgs. n. 58 del 1998.
7.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta dell’Amministrazione comunale.
8.
La garanzia deve avere validità per centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Si
prescrive altresì che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per
ulteriori centottantagiorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione comunale nel corso della
procedura.
9.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione della concessione per fatto dell'affidatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della concessione medesima.
10. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7,
del D.lgs. n. 50 del 2016.
11. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione della concessione, di cui all'articolo 17 del Regolamento
per l’Esecuzione del Codice della Navigazione, qualora l'offerente risultasse affidatario.
12. Nell'atto con cui sarà comunicata l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, si provvederà
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia in argomento, tempestivamente
e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando
non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
13. A pena di decadenza, prima dell’aggiudicazione definitiva, il concessionario è obbligato a
costituire una garanzia fideiussoria pari all’intero importo delle opere come quantificate nel
calcolo sommario delle spese.
14. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 12 – Polizza fideiussoria
1.
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il concessionario è
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione comunale
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di
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responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2.
Le somme assicurate sono individuate come di seguito elencato:
- € 500.000,00 per furto, danni alle opere.
- € 500.000,00 per danni alle opere preesistenti.
- € 500.000,00 per demolizione e sgombero.
- € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi.
3.
Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione, il
concessionario deve garantire l' osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione
mediante garanzia fideiussoria, il cui ammontare è determinato nel doppio del canone annuale
determinato in sede di gara, in relazione a quanto previsto al punto 1 dell’art. 7 del Capitolato
Speciale d’Appalto. Detta garanzia fideiussoria deve essere presentata contestualmente alla
stipula della concessione.
4.
La garanzia fideiussoria sarà svincolata a domanda del concessionario, successivamente alla
scadenza della concessione, quando consti che abbia adempiuto esattamente a tutti gli obblighi
previsti dalla stessa.
5.
La garanzia fideiussoria è aggiornata, ogni due anni, proporzionalmente all’adeguamento del
canone dovuto allo Stato.
6.
Il concessionario è tenuto inoltre ad assicurare a sue spese tutte le opere insistenti sull'area
concessa, contro il rischio di incendio, fulmini, e per la responsabilità civile verso terzi, in
dipendenza dell'uso assentito per un valore pari a quello di mercato, aggiornato di anno in anno.
7.
La polizza di assicurazione deve essere vincolata a favore dell’Amministrazione dello Stato e
depositata in originale presso il Comune di Termoli, Settore Demanio, via Sannitica n. 5,
Termoli (CB).
8.
Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei
pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio.
9.
Nel caso di totale distruzione dello stabile, l’indennizzo pagato dagli assicuratori andrà allo
Stato. Il concessionario avrà la facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse
avevano prima del sinistro, previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione Comunale, per
utilizzarle fino al termine della concessione. In tal caso l’intero indennizzo pagato dagli
assicuratori andrà al concessionario.
10. Nei casi, invece, di semplice danneggiamento l’indennizzo andrà al concessionario il quale
resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l’efficienza delle opere nei termini indicatigli
dall’Amministrazione Comunale, previa presentazione della documentazione necessaria.
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11. Per tutti i casi nei quali è prevista dalla concessione la facoltà dell’Amministrazione Comunale
di prelevare somme dalla garanzia fideiussoria, resta inteso che tale facoltà l’Amministrazione
potrà esercitarla senza che occorra alcun provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria, e a
ciò il concessionario presta sin d’ora il suo incondizionato consenso per se e per i suoi aventi
causa.
12. Il concessionario, inoltre, si assume formale e tassativo impegno di reintegrare all’originario
ammontare entro dieci giorni dall’ingiunzione che gli sarà notificata dall’Amministrazione
Comunale.
Art. 13 – Validità dell’offerta
1. Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni
dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza che sia stato emesso il
provvedimento di aggiudicazione
Art. 14 – Presentazione dell’offerta e modalità di aggiudicazione
1. Il plico contenente la documentazione e l’offerta dovrà essere chiuso ed idoneamente sigillato
con qualunque mezzo che ne garantisca la non manomissione, nonché, controfirmato sui lembi
di chiusura e, dovrà pervenire al seguente indirizzo:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI CAMPOMARINO, GUGLIONESI E TERMOLI
Comune Capofila Termoli
Via Sannitica n. 5 – 86039 Termoli (CB)
entro il termine inderogabile delle ore 12:00 del giorno 25/07/2016.
2. Sul plico dovrà essere apposta ben visibile la seguente dicitura: “COMUNE DI TERMOLI PROCEDURA APERTA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE
MARITTIMA FINALIZZATA ALL’USO DELLA PERTINENZA DEMANIALE, SITA
AL PIANO STRADA DEL COMPLESSO BALNEARE DENOMINATO “LIDO ANNA”,
UBICATA SUL LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO DEL COMUNE DI
TERMOLI”, nonché l’indicazione della/e impresa/e mittente/i, comprensiva di recapito
telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata della/e stessa/e.
3. Il predetto plico, potrà essere inviato, a rischio e spese del Concorrente, a mezzo posta o tramite
corrieri privati o agenzie di recapito regolarmente autorizzate, ovvero, consegnata a mano da un
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incaricato dell’impresa nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore
13.00, presso il Comune di Termoli, via Sannitica n. 5, 86039 Termoli (CB).
4. Il recapito del plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto, rimane ad
esclusivo rischio del mittente, restando, pertanto, esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente
appaltante qualora per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione, entro il termine
perentorio sopraindicato.
5. Non sarà valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato, anche se
sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la
presentazione di offerte.
6. Si farà luogo all’esclusione dalla gara qualora non sia rispettata una sola delle modalità previste
e/o in caso di qualsiasi incompletezza o difformità rispetto a quanto previsto dal Bando di gara,
dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato.
7. Non saranno ammesse, inoltre, offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra
offerta propria o di altri.
8. Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva gestione del
contratto dovranno essere, a pena di esclusione, redatti in lingua italiana, oppure corredati da
traduzione in lingua italiana, asseverata dall’autorità competente.
9. Il plico di cui al punto 1 dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, tre ulteriori distinti
plichi, ciascuno chiuso ed idoneamente sigillato con qualunque mezzo che ne garantisca la non
manomissione, nonché, controfirmato sui lembi di chiusura, recanti l’oggetto dell’appalto come
sopra definito e contraddistinti, in relazione al rispettivo contenuto, nel seguente modo:
-
Busta n. 1 – con dicitura “Documentazione amministrativa”
-
Busta n. 2 – con dicitura “Offerta tecnica”
-
Busta n. 3 – con dicitura “Offerta economica”
Art. 15 – Contenuto del plico e delle buste
1. A pena di esclusione, il plico dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:
BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Tale busta, con l’indicazione esterna del mittente e la dicitura “BUSTA N. 1 –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara:
a) Domanda di partecipazione alla gara, compilata in lingua italiana in carta semplice, redatta
secondo la modulistica predisposta, completa delle dichiarazioni sostitutive rese in conformità
alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta il possesso dei
requisiti richiesti dal disciplinare per la partecipazione alla presente gara e si forniscono le
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altre informazioni e/o gli elementi richiesti; la domanda di partecipazione (Allegato A) deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di
concorrenti costituiti da operatori economici associati o da associarsi la domanda di
partecipazione dovrà essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE. In
alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Le dichiarazioni possono
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso deve essere
allegata anche la relativa procura;
b) foglio riportante il PASSOE, sottoscritto dal legale rappresentante e, in caso di A.T.I., da tutte
le mandanti, previa registrazione sul portale dell’ANAC;
c) copia del capitolato speciale e del presente disciplinare di gara, debitamente firmati dal
soggetto offerente in ogni pagina, quale formale accettazione integrale e senza riserve degli
stessi;
d) copia del certificato attestante l’avvenuto sopralluogo;
e) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria originale
relativa alla costituzione della garanzia provvisoria dell’importo stabilito secondo quanto
determinato al punto 1 dell’art. 11 “Garanzia a corredo dell’offerta” del presente disciplinare
di gara;
f) la dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato, comprovante l’idoneità
finanziaria ed economica dell’impresa offerente al fine dell’assunzione del servizio;
g) idonea documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto nell’attività di
somministrazione al pubblico di alimenti per almeno due anni;
h) certificazione comprovante il possesso di uno dei requisiti di cui al punto 3 dell’art. 7 del
presente Disciplinare
i) ricevuta comprovante il versamento, in favore dell’ANAC, del contributo di € 70,00 di cui
all’art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005 ed alla delibera del 05/03/2014 adottata dalla
menzionata Autorità;
j) dichiarazione di impegno ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge 123/2006, in caso di aggiudicazione dell’appalto, pena la risoluzione di diritto del
contratto;
k) In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 50
del 2016 già costituiti, si dovrà produrre mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
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l) In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 50
del 2016, da costituirsi, l’offerta dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato come mandatario.
BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA
Tale busta, con l’indicazione esterna del mittente e la dicitura “BUSTA N. 2 – OFFERTA
TECNICA”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara;
a) adeguato e particolareggiato piano di interventi di ristrutturazione edilizia conservativa;
b) piano di interventi migliorativi della struttura da assentire in concessione, volti alla
valorizzazione sostenibile del bene, ferma restando la natura dell’attività di ristorazione da
esercitare all’interno dell’immobile e fermo restando il rispetto dei vincoli ambientali,
paesaggistici, urbanistici, perimetrali e prospettici dell’intero fabbricato;
c) dettagliato piano finanziario relativo agli investimenti per la realizzazione degli interventi
edilizi proposti;
d) cronoprogramma degli interventi proposti.
BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA
a) Tale busta, con l’indicazione esterna del mittente e la dicitura “BUSTA N. 3 – OFFERTA
ECONOMICA”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, l’indicazione, in cifre ed in
lettere, del canone concessorio offerto in sede di gara e dovrà essere sottoscritta, sempre a
pena di esclusione, dal legale rappresentante e, in caso di A.T.I., anche da tutte le mandanti.
b) In caso di discordanza tra importo scritto in cifre e importo scritto in lettere, sarà preso in
considerazione quello più favorevole al Comune di Termoli.
c) Dovrà, a pena di esclusione, essere indicato l’ammontare dei costi interni della sicurezza
aziendale.
d) Non sono ammesse offerte in ribasso.
Art. 16 – Scadenza fissata per la ricezione delle offerte
1. Il termine fissato per la ricezione delle offerte, a pena di esclusione, è il giorno lunedì
25/07/2016, alle ore 12:00. Le stesse devono pervenire all’indirizzo indicato al punto 1
dell’articolo 14 del presente Disciplinare di gara.
2. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta.
3. Nel caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente sarà presa in considerazione l’offerta
protocollata per ultima al protocollo della Centrale Unica di Committenza.
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4. Le modalità relative alla presentazione delle offerte sono previste nel disciplinare di gara.
Art. 17 – Lingua utilizzabile nella presentazione delle offerte
1. L’operatore economico concorrente, a pena di esclusione, entro il termine, nei modi e
all’indirizzo indicato nel bando di gara, deve presentare la propria offerta in lingua italiana o
corredata di traduzione giurata.
Art. 18 – Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
1. L'offerta è vincolante per il periodo di centottanta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.
2. L’Amministrazione comunale potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Mentre con la presentazione dell’offerta l’aggiudicatario è immediatamente obbligato nei
confronti dell’Amministrazione, per l’Amministrazione il rapporto obbligatorio nascerà solo
dopo la stipula della concessione.
Art. 19 – Modalità di apertura delle offerte
1. La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, dichiarerà aperta la gara nel giorno e all’ora
indicati nell’articolo 21 del presente bando di gara.
2. La Commissione giudicatrice nell’ordine procederà alle operazioni indicate nell’articolo 24 del
presente disciplinare di gara.
3. L’Amministrazione comunale dichiarerà l’aggiudicatario definitivo a seguito delle verifiche
previste dalla normativa di settore.
Art. 20 - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
1. Alle sedute pubbliche della Commissione giudicatrice sono ammessi a presenziare
esclusivamente i legali rappresentanti degli offerenti, ovvero un delegato per ogni offerente,
munito di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. I medesimi hanno la
facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire con la Commissione giudicatrice durante le
operazioni di gara, nel caso in cui venga espressamente richiesto.
2. In
considerazione
delle
procedure
riguardanti
l’accesso
di
terzi
presso
la
sede
dell’Amministrazione, l’offerente deve comunicare il nominativo del soggetto che sarà ammesso
ad assistere all’apertura delle offerte mediante PEC entro il giorno precedente la data di seduta,
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con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con
l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
3. L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle
operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza
in vigore presso l’Amministrazione ed all’esibizione dell’originale del documento di
identificazione.
Art. 21 - Data, ora e luogo di apertura delle offerte
1. Le offerte saranno aperte, in seduta pubblica, il giorno martedì 26/07/2016, alle ore 10:00,
presso la sede della Centrale Unica di Committenza, presso il Comune di Termoli, via Sannitica
n. 5, Termoli.
Art. 22 – Procedura di aggiudicazione
1. Evidenziato che la concessione demaniale marittima è un contratto escluso dall’applicazione del
Codice dei Contratti, l’Amministrazione comunale applica i principi generali di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità contenuti nel del D.Lgs.
n. 50 del 2016, in relazione all’art. 60, per quanto concerne la procedura aperta ad evidenza
pubblica, ed all’art. 95, comma 2, per quanto concerne il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte
per l'affidamento della concessione in argomento, come stabilito nella determina dirigenziale n.
770 del 01/06/2016. Sono fatte salve tutte le parti del presente disciplinare, del capitolato
speciale e del bando in cui è fatto riferimento, in assenza di norme speciali di settore, a singole
disposizioni e/o a principi generali del codice dei contratti.
2. La presente procedura sarà dichiarata deserta qualora non sia stata presentata almeno un’offerta
che risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto della concessione.
Art. 23 – Criteri di aggiudicazione
1. Per l’aggiudicazione della concessione pubblica, la Commissione giudicatrice selezionerà la
migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La Commissione giudicatrice, sceglierà il contraente valutando la complessità dell’offerta
proposta secondo i criteri di valutazione, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche
della concessione come di seguito indicato:
a) offerta tecnica
b) offerta economica
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3. Complessivamente il punteggio massimo assegnabile sommando i punteggi assegnati alle due
offerte è pari a 100.
4. La ripartizione dei punteggi tra l’offerta tecnica ed l’offerta economica è così stabilita:
a) criterio tecnico – punti complessivi 70
b) criterio economico – punti complessivi 30.
5. Ciascuno dei due succitati criteri è suddiviso nel seguenti sub-criteri e sub-punteggi:
a) criterio tecnico fino a punti 70
Saranno valutatati gli interventi di recupero conservativo, il piano di interventi migliorativi volti alla
valorizzazione sostenibile del bene ed il tempo di realizzazione degli interventi edilizi nel bene
immobile, secondo i sub-criteri di valutazione di seguito indicati:
Interventi di recupero conservativo, per i quali non 5 punti per ogni intervento di recupero
viene richiesta espressamente la riduzione del conservativo singolarmente apprezzabile
canone, fino a un massimo di punti 30
all’interno del programma complessivamente offerto e fino ad un massimo di punti
30.
Piano di interventi migliorativi fino a un massimo di 5 punti per ogni intervento migliorativo
punti 30
ritenuto apprezzabile e fino ad un massimo
di 30.
Tempo di realizzazione indicato nel cronoprogram- Sarà valutato il tempo di realizzazione più
ma fino a un massimo di punti 10
breve, al quale sarà attribuito il valore
massimo di 10 punti.
Il punteggio assegnato a ciascun tempo di
realizzazione è determinato sottraendo, al
valore massimo, 2 punti per ogni periodo
superiore a giorni quindici, rispetto al
tempo di realizzazione più breve.
Nel caso in cui gli interventi di recupero conservativo dovessero eccedere la manutenzione
ordinaria, ovvero si rendesse necessaria l’effettuazione di interventi di ripristino e consolidamento
strutturale, rientranti nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, gli stessi
dovranno essere inseriti nella documentazione relativa all’offerta tecnica, corredati da progettazione
come da normativa vigente e la loro valutazione e quantificazione, salva offerta migliorativa di
gara, andrà ad incidere sulla quantificazione del canone concessorio, in quanto interventi spettanti
per legge al proprietario del bene, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.M. 5 agosto 1998, n. 342,
recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per
finalità turistico-ricreative, che prevede, in riferimento alle concessioni nelle quali il concessionario
assuma l’obbligo di effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene di pertinenza
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demaniale marittima, che la misura del canone annuo è ridotta fino alla metà, per un numero di
annualità che saranno stabilite con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in
relazione all’entità dell’investimento.
b) criterio economico fino a punti 30
Sarà valutato il miglior rialzo proposto in sede di gara rispetto all’importo posto a base di gara per il
canone di concessione demaniale marittima.
Il punteggio assegnato a ciascuna offerta economica è determinato attraverso la seguente formula:
V(a)i = Ra/Rmax
Dove:
V(a)i =punteggio assegnato all’offerta presentata
Ra = canone offerto moltiplicato il punteggio massimo assegnato al sub-criterio
Rmax = canone di concessione massimo offerto.
Art. 24 – Commissione giudicatrice e svolgimento della gara.
1. Ai fini dell’apertura delle offerte il Responsabile della Centrale Unica di Committenza nominerà
un’apposita Commissione, costituita da tre componenti di cui un presidente, individuato tra il
personale del Comune di Termoli in possesso della qualifica dirigenziale, un tecnico e un esperto
in materia amministrativa, nonché un segretario in qualità di verbalizzante.
2. La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avverrà dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà secondo i compiti di seguito
specificati:
-
verificare la correttezza formale, l’integrità, la regolare chiusura e sigillatura dei plichi,
curare la relativa apertura e la verifica del contenuto degli stessi;
-
aprire, per ciascuna offerta, la busta “A “Documentazione Amministrativa” ai fini della
verifica del possesso, in capo all’impresa concorrente, dei requisiti necessari per
l’ammissione alla gara;
-
verificare le dichiarazioni rese dagli offerenti in sede di gara.
-
invitare, se necessario, i concorrenti, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del
2016, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentate. La mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità non sanata degli atti
comporterà l’esclusione dell’offerente dalla procedura di gara;
-
aprire le buste “B – Offerta tecnica”, al solo fine della verifica della presenza dei documenti
richiesti a pena di esclusione;
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-
valutare, in seduta riservata, le offerte tecniche;
-
comunicare in seduta pubblica i punteggi assegnati alle offerte tecniche;
-
aprire, in seduta pubblica, le buste “C – Offerta economica”;
-
assegnare il punteggio alle offerte economiche;
-
disporre, al termine della procedura, la graduatoria e dichiarare l’aggiudicatario provvisorio
della gara pubblica. In caso di parità di punteggio la gara pubblica sarà aggiudicata mediante
sorteggio.
4. La commissione giudicatrice esclude gli offerenti in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal codice dei contratti, dal suo regolamento e da altre disposizioni di legge
vigenti, e in tutti i casi in cui il bando prevede l’esclusione nonché nei casi di incertezza assoluta
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
5. Le operazioni della Commissione giudicatrice saranno riportate in apposito verbale che sarà
trasmesso all’Amministrazione comunale unitamente a tutta la documentazione di gara
Art. 25 – Conferenza di Servizi
1. Il Responsabile del Procedimento del Settore Demanio Marittimo del Comune di Termoli,
ricevuti gli atti dalla Commissione, provvederà agli adempimenti occorrenti per pervenire
all’aggiudicazione definitiva e al rilascio della concessione. In particolare:
-
sottoporrà la proposta dell’offerente risultato aggiudicatario provvisorio al parere preventivo
della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge n. 241/90.
Qualora la Conferenza di Servizi non esprimesse parere favorevole in ordine alla proposta
dell’offerente, per vizi inerenti gli aspetti urbanistici e/o paesaggistici, e/o sanitari e/o di
prevenzione incendi, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione provvisoria nei
confronti dell’offerente classificato al secondo posto in graduatoria, sottoponendo la sua
proposta all’attenzione della sopraccitata Conferenza. Questa procedura sarà seguita fino ad
ottenere la proposta che avrà acquisito il parere favorevole della Conferenza di Servizi.
-
accerterà l’insussistenza di elementi ostativi “antimafia” nei confronti dell’offerente
aggiudicatario provvisorio.
-
inviterà l’aggiudicatario provvisorio a presentare, entro sessanta giorni dalla notifica della
comunicazione:
1.
il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
2.
le cauzioni o fideiussioni bancarie o assicurative.
18
3.
gli eventuali ulteriori atti finalizzati alla stipula dell’atto di concessione.
2. La mancata presentazione dei precitati documenti nei termini stabiliti determinerà la decadenza
dell’aggiudicatario
provvisorio
e,
conseguentemente,
l’apertura
della
procedura
per
l’aggiudicazione a favore dell’offerente che segue immediatamente nella graduatoria mentre
l’amministrazione incamererà la cauzione riservandosi l’esercizio di qualsiasi azione, verso il
concorrente inadempiente, per ogni eventuale responsabilità di ordine amministrativo, civile o
penale.
3. La mancata sottoscrizione per accettazione dell’atto di concessione entro il termine stabilito
dall’Amministrazione comunale determinerà la decadenza dell’aggiudicatario definitivo e
l’incameramento della cauzione.
Art. 26 – Altre informazioni
1. Si dispone inoltre che in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in
lettere, prevarrà quanto più favorevole all’Amministrazione comunale e di procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché risulti conveniente e idonea in
relazione all'oggetto della concessione.
2. Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
-
offerte nelle quali si sollevano eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
specificate nel bando di gara e suoi allegati;
-
offerte che sono sottoposte a condizione;
-
offerte che sostituiscono, modificano e/o integrano le condizioni previste dal bando di gara;
-
offerte incomplete e/o parziali;
-
offerte in diminuzione del canone.
Saranno altresì esclusi i concorrenti:
-
coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della
segretezza delle offerte;
-
che hanno omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che hanno reso false dichiarazioni.
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano
sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e costituiscono causa
d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara. In ordine alla veridicità delle
dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche di
ufficio.
Si precisa che l’Amministrazione si riserva il diritto di:
a)
aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta presentata, purché ritenuta valida;
b) revocare, sospendere o non aggiudicare la gara motivatamente;
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c)
non stipulare motivatamente la concessione anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione definitiva, escludendosi in ogni caso qualunque forma di responsabilità
precontrattuale dell’amministrazione stessa.
3. Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della
concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e
ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, i soggetti identificati non
potranno partecipare alle successive procedure di gara indette dall’Amministrazione comunale
ed aventi il medesimo oggetto della presente gara per i successivi cinque anni. Tale circostanza
costituirà grave negligenza e mala fede al fine della motivata esclusione dalla partecipazione
nelle stesse procedure, anche ai sensi dell’articolo 68, R.D. n. 827/1924.
Art. 27 – Stipula della concessione. Spese imposte e tasse
1. L’atto formale di concessione demaniale marittima sarà rilasciato dal Dirigente del Settore
Demanio e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Termoli a cura del Concessionario.
2. La concessione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la concessione, sono a carico dell’operatore economico
aggiudicatario definitivo della gara pubblica.
Art. 28 – Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di offerenti aggiudicatari
1. Il raggruppamento di offerenti aggiudicatario della concessione deve, con atto pubblico,
costituirsi e nominare il Capogruppo conferendogli mandato irrevocabile di rappresentanza del
raggruppamento stesso.
Art. 29 – Domicilio eletto dal candidato o concorrente per le comunicazioni
1. L’offerente, a pena di esclusione, è obbligato ad indicare, all'atto di presentazione dell'offerta, il
domicilio eletto per le comunicazioni nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata al fine
dell'invio delle comunicazioni.
Art. 30 – Organismo responsabile delle procedure di ricorso
1. L’Organismo responsabile della procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale
del Molise, con sede in Campobasso, via San Giovanni dei Gelsi n. 1.
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Art. 31 – Presentazione ricorso
1. Avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Molise entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.
Art. 32 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
l’aggiudicatario della presente procedura deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva,
fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
alla commessa in argomento. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura ad
evidenza pubblica devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal
comma 3 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. A tal fine l’aggiudicatario della presente gara pubblica deve comunicare all’Amministrazione
comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro
accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.
3. Pertanto la concessione disporrà, tra l’altro, a pena di nullità assoluta, che l’aggiudicatario
definitivo della gara si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge
13 agosto 2010, n. 136. La concessione disporrà inoltre di una clausola risolutiva espressa da
attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane Spa.
Allegati:
- allegato A – Modello di domanda di partecipazione;
- allegato A1 – Dichiarazione autonoma soggettiva;
- allegato B – Modello di offerta economica;
- planimetria catastale.
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