DL 59/2016 conv. in L 119/2016

Download Report

Transcript DL 59/2016 conv. in L 119/2016

Agosto 2016
Novità in materia di processo esecutivo
(DL 59/2016 conv. in L. 119/2016)
Memento Procedura Civile 2016
Novità in materia di processo esecutivo
(DL 59/2016 conv. in L. 119/2016)
SOMMARIO
a. Regole generali
b. Esecuzione immobiliare
c. Opposizione all’esecuzione
1
2
6
Nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2016 è stata pubblicata la L. 119/2016 che converte il DL 59/2016
(in vigore dal 4 maggio 2016), già interamente riportato nel Memento Procedura civile 2016. Questa
Legge apporta alcune modifiche al DL 59/2016 in materia di processo esecutivo, in particolare di tipo
immobiliare.
La legge si applica dal 3 luglio 2016 ma per alcune norme sono previste differenti date di entrata in
vigore.
Di seguito esaminiamo solo le novità apportate dalla legge di conversione.
a. Regole generali
7572, 7074, 7312
Elenco dei professionisti delegabili alla vendita
I professionisti delegabili alle operazioni di vendita mobiliare e immobiliare dovranno essere iscritti in
un elenco tenuto presso ogni tribunale. A tal fine, dovranno dimostrare di aver assolto gli obblighi di
prima formazione, stabiliti con decreto del Ministero della Giustizia (che stabilisce anche gli obblighi di
formazione periodica per rimanere iscritti nell'elenco).
In caso di cancellazione dall'elenco, il professionista non potrà riscriversi nel triennio in corso e nel
triennio successivo.
La vigilanza sull'elenco così come la valutazione circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e
l'eventuale cancellazione dall'elenco sarà effettuata da una Commissione, istituita presso ciascuna
Corte d'appello (dal medesimo decreto del Ministro della Giustizia). I componenti della Commissione
hanno un incarico di durata triennale.
In caso di speciali ragioni, l'incarico potrà essere conferito ad un professionista non iscritto
nell'elenco e il provvedimento di delega dovrà indicare analiticamente i motivi di tale scelta.
Tale disciplina si applicherà alla scadenza del 12° mese dall'emanazione del decreto del Ministero
della Giustizia, che dovrà essere adottato entro il 1° settembre 2016.
art. 179 ter disp.att. c.p.c. sost. dall'art. 5 bis DL 59/2016 conv. in L. 119/2016
1
b. Esecuzione immobiliare
7051
Pubblicità: nuovo registro elettronico
È istituito presso il Ministero della Giustizia il registro elettronico dell'espropriazione forzata
immobiliare.
Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia e si compone di due sezioni: una ad accesso limitato ed
una ad accesso pubblico il cui contenuto sarà determinato con decreto del Ministero della Giustizia in
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 31 ottobre 2016.
Con il medesimo decreto, saranno inoltre adottate le disposizioni per l'attuazione del registro.
Su richiesta del debitore, del creditore o di chiunque vi abbia interesse o anche d'ufficio da parte del
tribunale, è possibile limitare la pubblicazione di un intero documento o di una o più parti di esso
quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza. La richiesta
sospende la pubblicazione del documento (o delle parti interessate). In caso di pubblicazione già
avvenuta, la richiesta ne sospende temporaneamente l'accesso da parte degli interessati.
art. 3 DL 59/2016 conv. in L. 119/2016
7427
Esecuzione forzata di beni donati o resi indisponibili a titolo gratuito
Fermi restando i requisiti indicati nel codice civile (all'art. 2929 bis c. 1 c.c., per procedere al
pignoramento (e alla successiva esecuzione) di beni immobili sui quali il debitore ha creato un vincolo
di indisponibilità a titolo gratuito o che sono oggetto di donazione, dal 3 luglio 2016, si applicano le
seguenti regole:
a) se il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito ad un terzo, il creditore
promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai
creditori personali del terzo nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stata riservata o costituita
una servitù oppure un diritto di usufrutto, di uso o di abitazione (art. 2812 c. 1 c.c.), il creditore pignora
la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene ed i
terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui
i diritti sono opponibili;
b) in tutti gli altri casi l'espropriazione è effettuata nei confronti del debitore seguendo le regole proprie
a ciascun bene.
Il debitore, il terzo esecutato e qualsiasi altro interessato alla conservazione del vincolo può proporre
opposizione all'esecuzione quando contesta uno dei seguenti fatti:
- l’esistenza dei requisiti richiesti;
- il fatto che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del debitore;
- il debitore era a conoscenza del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.
In ogni caso, l'esecuzione non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dal
terzo esecutato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.
art. 2929 bis c. 2 e 3 c.c. modif. dall'art. 4 c. 1-bis DL 59/2016 conv. in L. 119/2016
2
7465
Esame dei beni in vendita da parte degli offerenti
Dal 3 luglio 2016, il custode deve consentire l'esame dei beni in vendita a coloro che sono interessati a
presentare l'offerta di acquisto e che ne abbiano fatto richiesta, entro 15 giorni dalla richiesta stessa.
La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non è resa nota ad altra persona
diversa dal custode.
L'esame deve svolgersi con modalità idonee a garantire la riservatezza circa l'identità degli interessati
e deve impedire che questi possano avere contatti tra di loro.
Si specifica che, con un decreto del Ministero della Giustizia da emanarsi entro il 30 giugno 2017, sarà
accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche (previsto dall'art. 161 quater disp.att.
c.p.c.). Il portale sarà quindi operativo a decorrere dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale di tale decreto.
art. 560 c. 5 ultimi due periodi c.p.c. introd. dall'art. 4 c. 1 lett. d n. 2 DL 59/2016 conv. in L. 119/2016
7474 e s.
Revoca del diritto di abitazione del debitore
Il debitore può essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione a continuare ad abitare nell'immobile
pignorato o in parte di esso.
Il giudice può revocare l'autorizzazione con un provvedimento di liberazione dell'immobile in ognuno dei
seguenti casi:
- se ritiene di non autorizzare il debitore ad abitare nell'immobile o revoca la precedente autorizzazione;
- quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.
Dal 3 luglio 2016, tale provvedimento di liberazione è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi
(ai sensi dell'art. 617 c.p.c.).
Per gli ordini di liberazione disposti a partire dal 2 agosto 2016, il provvedimento è attuato dal custode
secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione, senza le formalità previste per l'esecuzione per
consegna o rilascio (ai sensi degli artt. 605 e s. c.p.c.), anche successivamente alla pronuncia del
decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.
Per attuare il provvedimento il custode può avvalersi della forza pubblica (ai sensi dell'art. 68 c.p.c.).
Inoltre, se nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati o documenti
inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al
rilascio o al soggetto al quale appartengono di asportarli, entro un termine non inferiore a 30 giorni,
salvo casi di urgenza. Il custode dà atto dell'intimazione a verbale oppure, in assenza del soggetto
intimato, mediante atto notificato. Se l'asporto non è effettuato entro il termine assegnato, i beni e i
documenti sono considerati abbandonati e, salvo disposizione diversa del giudice dell'esecuzione, sono
smaltiti o distrutti.
art. 560 c. 3 e 4 c.p.c. sost. dall'art. 4 c. 1 lett. d) n. 01 DL 59/2016 conv. in L. 119/2016
7506
Contenuto dell'ordinanza di vendita
Il giudice a stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento
della gara tra gli offerenti, il pagamento del prezzo e, nei casi previsti, l'incanto siano effettuati con
modalità telematiche nel rispetto della normativa regolamentare per lo svolgimento della vendita di
beni immobili (ai sensi dell'art. 161 ter disp.att. c.p.c.), salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei
creditori o per il sollecito svolgimenti della procedura.
3
Tale disciplina si applicherà alle vendite disposte decorsi 90 giorni dalla data pubblicazione in gazzetta
ufficiale del decreto del Ministero della Giustizia (da emanarsi entro il 30 giugno 2017) che renderà
operativo il portale delle vendite pubbliche.
art. 569 c. 4 c.p.c. modif. dall'art. 4 c. 1 lett. e DL 59/2016 conv. in L. 119/2016
7532, 7584, 7586, 7535
Istanza di assegnazione
Quando la vendita non ha luogo, ogni creditore può presentare al giudice dell'esecuzione un'istanza
di assegnazione dei beni pignorati. Le istanze di assegnazione presentate dal 2 agosto 2016 possono
contenere la richiesta di assegnazione per sé oppure a favore di un terzo.
art. 588 c.p.c. modif. dall'art. 4 c. 1 lett. f DL 59/2016 conv. in L. 119/2016
7560
Vendita con incanto
Se l'aggiudicatario non versa il prezzo nei termini e modi fissati nell'ordinanza di vendita, il giudice
dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e dispone un nuovo incanto.
Dal 3 luglio 2016, il decreto è attuato dal custode (secondo quanto stabilito dall'art. 560 c. 4 c.p.c.
modif. dall'art. 4 c. 1 lett. d n. 1 DL 59/2016 conv. in L. 119/2016).
art. 587 c. 1 c.p.c. modif. dall'art. 4 c. 1 lett. e-bis DL 59/2016 conv. in L. 119/2016
7574, 7298
Adempimenti del professionista delegato alla vendita
Dal 4 maggio 2016, il professionista delegato alla vendita deve depositare un rapporto riepilogativo
iniziale delle attività svolte. Dal 3 luglio 2016, il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica
dell’ordinanza di vendita (fino al 2 luglio 2016 il termine previsto era di 10 giorni e decorreva dalla
pronuncia dell'ordinanza di vendita).
Da tale momento, ogni 6 mesi deve depositare un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte.
Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, deve inoltre
depositare un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito ultimo
rapporto riepilogativo periodico (fino al 3 luglio 2016, il termine decorreva dall'approvazione del progetto
di distribuzione).
I rapporti riepilogativi devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia. I rapporti riepilogativi devono contenere i dati identificativi
dell'esperto che ha effettuato la stima.
Le disposizioni si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite (di cui all'art.
169 quinquies disp.att. c.p.c.). Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi
dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati (a norma dell'art. 518 c.p.c.).
art. 16 bis c. 9 sexies e 9 septies DL 179/2012 conv. in L. 221/2012 sost. dall’art. 4 c. 2 DL 59/2016
conv. in L. 119/2016
4
7591
Assegnazione a favore di un terzo
Dal 2 agosto 2016, il creditore dichiarato assegnatario a favore di un terzo deve a sua volta dichiarare
in cancelleria, entro 5 giorni dalla pronuncia in udienza dell'assegnazione o dalla sua comunicazione, il
nome del terzo a favore del quale dovrà essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del
terzo di volerne profittare. In ogni caso gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di
assegnazione rimarranno esclusivamente a carico del creditore.
art. 590 bis c.p.c. introd. art. 4 c. 1 lett. g DL 59/2016 conv. in L. 119/2016
7592
Disciplina in caso di rigetto o mancanza di domande di assegnazione
Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle ed in presenza dei presupposti
indicati nell'art. 568 c.p.c., il giudice dell'esecuzione può decidere di pronunciare una nuova ordinanza
di vendita, affinché si proceda all'incanto, modificando le condizioni di vendita e disponendo diverse
forme di pubblicità.
In tal caso, il giudice fissa un prezzo base che deve essere inferiore al precedente fino al limite di 1/4
e, per le vendite disposte dal 3 luglio 2016, dopo il 4° tentativo di vendita andato deserto deve essere
inferiore al precedente fino al limite della metà.
Nei tentativi di vendita sono computati anche quelli svolti prima del 4 maggio 2016 (data di entrata in
vigore del DL 59/2016).
art. 591 c. 2 c.p.c. modif. dall'art. 4 c. 1 lett. h DL 59/2016 conv. in L. 119/2016
7606, 7250
Progetto di distribuzione
Dal 4 maggio 2016, il progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi
partecipano può essere anche parziale ma non può superare il 90% delle somme da ripartire.
Dal 3 luglio 2016, il giudice può disporre la distribuzione anche parziale in favore dei creditori aventi
diritto all'accantonamento (ai sensi dell'art. 510 c. 3 c.p.c.) o i cui crediti costituiscono oggetto di
controversia (ai sensi dell'art. 512 c.p.c.) quando è presentata una fideiussione autonoma irrevocabile
e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari (che abbiano i
requisiti indicati all'art. 574 c. 1 secondo periodo c.p.c.) idonea a garantire la restituzione alla
procedura:
- delle somme ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi
sopravvenuti;
- degli interessi al tasso applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali,
che decorrono dal pagamento fino alla effettiva restituzione.
La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.
Questa disciplina si applica anche ai creditori che hanno diritto alla distribuzione nel caso in cui risulti
inesistente, in tutto o parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento o oggetto di
controversia (a norma dell'art. 596 c. 3 primo periodo c.p.c.).
art. 596 c. 1 c.p.c. modif dall'art. 4 c. 1 lett. i DL 59/2016 conv. in L. 119/2016 e art. 596 c. 3 c.p.c.
introd. dall'art. 4 c. 1 lett. i-bis DL 59/2016 conv. in L. 119/2016
5
c. Opposizione all’esecuzione
7726
Opposizione all'esecuzione già iniziata: inammissibilità
Per i procedimenti di esecuzione iniziati dal 3 luglio 2016, l'opposizione all'esecuzione già iniziata è
inammissibile se la parte la propone dopo che è stata disposta la vendita dei beni immobili o mobili (ai
sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c.), salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti oppure che
l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
art. 615 c. 2 terzo periodo c.p.c. introd. dall'art. 4 c. 1 lett. l DL 59/2016 conv. in L. 119/2016
6
Ed i t r i ce : I PSO A - FRA N CI S LEFEBV RE s. r . l .
Strada 1, Palazzo F10 - 20090 Milanofiori Assago (MI)
REALIZZAZION E GRAFICA: Ipsoa - Francis Lefebvre Editore s.r.l.
© Copyright by Ipsoa - Francis Lefebvre s.r.l. 2016 - I diritti di traduzione, di riproduzione o di adattamento totale o parziale e
con qualsiasi altro mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi.
L'eleborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per
eventuali involontari errori o inesattezze.