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Archive for the “Canone Rai” category
Canone Rai: altre regole
03 agosto 2016
Di seguito altre regole sul canone e la definizione di apparecchio atto o adattabile
alla ricezione delle trasmissioni televisive come modificato dalla nuova Nota del
ministero dello Sviluppo Economico del 20-04-2016 (nota n. 9668). La precedente
Nota era del 22 febbraio 2012
1) Si riporta il testo integrale della nuova Nota del ministero dello Sviluppo
Economico del 20-04-2016 sulla definizione di apparecchio televisivo e, di
conseguenza, soggetto al pagamento del canone Rai:
“Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e
visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con
tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno.
Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle
bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard
previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV.
Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro
dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare“.
Da questa nuova nota, quindi, nonostante le evidenti lacune (non si specifica se la vecchia
nota del 2012 viene abrogata, non si elencano tutte le apparecchiature riportate nello
specchietto della nota del 2012 ecc ecc) possiamo dedurre:
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Computer. Chi possiede un “normale” computer, ossia un computer senza
sintonizzatore, con il quale si possono vedere i programmi televisivi, ma solo da internet,
non deve pagare il canone Rai. Se, invece, si ha un computer che può ricevere il segnale
digitale terrestre o satellitare (oggi esistono chiavette USB che hanno il sintonizzatore),
allora il canone va pagato.
Tv come monitor. Chi usa la tv solo come monitor, deve comunque pagare il canone.
Chi possiede un televisore che usa solo come monitor, ad esempio per vedere vecchie
videocassette, oppure non lo usa affatto, deve ugualmente pagare il canone.
Vecchi tv analogici. Chi possiede un vecchio tv analogico, senza avere il decoder per
ricevere il segnale digitale terrestre o per ricevere il segnale della parabola satellitare,
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non deve pagare il canone. Quindi, se si usa come monitor un vecchio televisore
analogico, il canone non va pagato, se non si ha anche il decoder.
Radio. Non si deve più pagare il canone. Su questo punto, quindi, non vale più la nota
Mise del 2012 secondo la quale erano soggetti al canone: i ricevitori radio fissi, i
ricevitori radio portatili, i ricevitori radio per mezzi mobili, i lettori Mp3 con radio FM
integrata.
2) Proprietario o inquilino. Chi vive in una casa in affitto, in un appartamento
ammobiliato, deve pagare il canone anche se la tv non è di sua proprietà. A pagare, infatti,
non è il proprietario della casa o della tv, ma chi ha il possesso della tv, quindi, il
conduttore, ossia l’inquilino (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246). E’ sempre stato così.
TUTTO SUL CANONE RAI – Per capire le regole generali sulla compilazione della
dichiarazione, leggi Tutto sul canone Rai.
ESEMPI DI COMPILAZIONE – Per vedere gli esempi pratici di come va compilata la
dichiarazione sostitutiva relativa al canone (l’autocertificazione) chiariti dall’Agenzia delle
entrate, leggi Canone Rai: esempi di compilazione.
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Canone Rai: le novità della legge di stabilità
03 agosto 2016
Ecco le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016:
1) Paga chi possiede la tv. Il canone deve pagarlo chiunque detiene un apparecchio atto
od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. Fin qui nessun cambiamento. La
novità, pessima, è che si presume la detenzione dell’apparecchio nel caso in cui esiste
“un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua
residenza anagrafica”.
Se non è vero, per superare questa presunzione, dovrete presentare un’autocertificazione
all’Agenzia delle entrate (Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello
abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino).
La dichiarazione “ha validità per l’anno in cui è stata presentata“. Ossia, ahimè, dovrete
ripresentarla ogni anno.
L’Agenzia delle entrate ha successivamente precisato sul suo sito che la dichiarazione di
addebito su altra utenza (ossia il quadro B del modellino) non va ripresentata ogni anno.
Solo la dichiarazione di non detenzione (quadro A) va ripresentata ogni anno. In pratica
ogni anno dovrete dire di non avere una tv.
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2) Pagamento in bolletta. Il pagamento del canone Rai avviene mediante addebito nella
fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica.
Quando, invece, nessun componente della famiglia è titolare di utenza elettrica, per il
2016, il decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 94 del 13 maggio 2016,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4-6-2016, prevede il pagamento in unica
soluzione entro il 31 ottobre.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.53/E del 7 luglio 2016, ha istituito i codici che
dovranno essere utilizzati per il pagamento, che dovrà avvenire con il modello F24: TVRI
per chi deve rinnovare l’abbonamento e TVNA per i nuovi abbonamenti. I codici saranno
operativi solo dal 1° settembre 2016. Il pagamento, quindi, dovrà avvenire tra il 1°
settembre 2016 ed il 31 ottobre 2016.
3) Autocertificazione. La dichiarazione di non detenere apparecchi deve essere
presentata nelle forme previste dalla legge, inviando il modellino predisposto dall’Agenzia
delle entrate e che trovate sui siti www.agenziaentrate.it www.finanze.it e
www.canone.rai.it
Si ricorda che ci si espone a responsabilità penali nel caso di dichiarazioni false (la
dichiarazione è rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, all’art. 76, prevede che “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico
e’ punito ai sensi del codice penale…”.
4) Importo. Per l’anno 2016, poi si vedrà, il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100
euro, dai 113,50 del 2015. Un importo, per quanto diminuito, troppo elevato. Considerando
l’obiettivo del Governo di recuperare l’evasione, infatti, per mantenere il gettito invariato
l’abbonamento avrebbe dovuto essere pari a 77 euro, 83 se restasse un’evasione del 7%.
L’importo del canone sarà indicato nella fattura in modo distinto dal resto della fattura, ma
il rischio che il consumatore non se ne accorga è elevato, specie perché l’importo sarà
suddiviso in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre (con l’eccezione del 2016, cfr. la voce
scadenza).
L’importo non è imponibile ai fini fiscali, ossia non pagheremo l’Iva sui 100 euro.
5) Scadenza. Limitatamente al 2016, il primo addebito del canone avverrà nella prima
fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016 e comprenderà le rate già scadute, ossia da
gennaio a luglio. L’importo sarà, quindi, di 70 euro e non di 60, dato che la legge di
stabilità prevede che le rate “s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da
gennaio ad ottobre“. Quindi, il 1° di luglio, scade già il pagamento della settima rata. Per
chi riceve normalmente le bollette bimestrali a giugno, il canone sarà addebitato in quella
di agosto (e l’importo salirà a 80 euro).
6) Domiciliazione automatica. Attenzione: le autorizzazioni all’addebito diretto sul
conto corrente bancario delle fatture per la fornitura di energia elettrica si estendono
automaticamente al pagamento del canone di abbonamento televisivo. E’ fatta salva la
facoltà di revoca dell’autorizzazione nel suo complesso da parte dell’ utente. Ossia, per
revocare la domiciliazione del canone, dovete revocare anche quella della luce.
7) Sanzioni e arretrati. Molti consumatori ci chiedono: non ho mai pagato il canone Rai,
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ma quest’anno per la prima volta pagherò: rischio qualcosa per gli arretrati? Risposta:
legalmente il pagamento del canone è dovuto solo dal momento in cui una famiglia entra in
possesso della tv. E’ sempre stato così e lo è ancora. La nuova legge di stabilità ha previsto
che “la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la
fornitura di energia elettrica”, ma questa presunzione è entrata in vigore con la
pubblicazione della legge, ossia il 1° gennaio 2016 e, dato che non può giuridicamente
equivalere ad una certezza, consentono, a decorrere dall’anno 2016, per superarla, di
presentare all’Agenzia delle entrate l’autocertificazione per dire che non si possiede la tv.
Non si può, quindi, estendere automaticamente la presunzione al passato.
Naturalmente non si può escludere che poi, come già facevano in precedenza, provino a
chiedere anche gli arretrati, domandando, magari, al consumatore da quando ha la tv,
anche se nulla rispetto a questo si dice nella Legge di stabilità, che non ha introdotto a
riguardo alcuna modifica legislativa. La prescrizione per il recupero di eventuali importi
non versati è di 10 anni. In ogni caso ricordiamo che se si autocertifica il falso ci si espone
a responsabilità penali.
8) Seconde case. In teoria non ci sono novità, ma in pratica si. Se avete una seconda
abitazione dove vi è un televisore, non dovete pagare un secondo abbonamento. Idem se
avete più televisori. Il canone, infatti, è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi
detenuti “nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai
soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica“. Il testo della legge di stabilità, sopra
riportato, è sostanzialmente uguale alla vecchia regola.
Attenzione, però, allo stato di famiglia: se non siete nello stesso stato di famiglia
dovete pagare due volte il canone! Se, ad esempio, la moglie ha la residenza in un
luogo diverso rispetto al marito, ad esempio nella seconda casa, si devono pagare due
canoni. E’ sempre stato così, solo che in passato la regola non trovava quasi mai
applicazione, visto che era difficile intercettare l’evasore. Ora, invece, con il pagamento in
bolletta, il doppio pagamento diventa concreto, in particolare nel caso di doppia utenza
elettrica residenziale intestata a due coniugi differenti, ad esempio prima casa al marito e
seconda casa alla moglie. Il rischio permane, comunque, anche se la bolletta elettrica è
intestata in entrambe le case allo stesso coniuge, visto che i Comuni dovranno trasmettere
all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle famiglie anagrafiche.
Ricordiamo che la famiglia che conta è quella individuata dall’articolo 4 del DPR del 30
maggio 1989 n. 223: “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può
essere costituita da una sola persona“.
9) Esenzione. Una buona notizia! Il limite di reddito per il diritto all’esenzione dal
pagamento del canone Rai a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, previsto
dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato elevato a 8.000
euro annui (era 6.713,98 euro). Sempre poco, ma meglio di prima. Il problema è che
questo innalzamento della soglia non è ancora operativo, perché va finanziato con le
eventuali maggiori entrate che si presume arrivino rispetto a quanto previsto nel bilancio
2016. L’Unione Nazionale Consumatori ha ufficialmente chiesto che nel 2016 siano
restituiti i canoni eventualmente versati da chi supera la vecchia soglia di esenzione di
6.713,98 euro anni ma non la nuova di 8000 euro.
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10) Suggellamento. Non è più possibile chiedere il suggellamento del televisore. Non che
fosse una pratica diffusa, considerato che avrebbero dovuto venire in casa vostra e
mettere la tv in un sacco, ma la legge di stabilità ha eliminato questa possibilità. Il
suggellamento, però, è stato abolito per il futuro (ossia non si può più fare). La legge dice:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non e’ più esercitabile
la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per
suggellamento“.
Nulla si specifica nella legge di stabilità per chi lo ha fatto in passato. L’Agenzia delle
entrate ha poi chiarito che chi ha fatto il suggellamento in passato, ossia entro il 31
dicembre 2015, deve compilare la dichiarazione per dire di non avere altre tv (cfr. Tutto
sul canone).
TUTTO SUL CANONE RAI – Per capire le regole generali sulla compilazione della
dichiarazione, leggi Tutto sul canone Rai.
ESEMPI DI COMPILAZIONE – Per vedere gli esempi pratici di come va compilata la
dichiarazione sostitutiva relativa al canone (l’autocertificazione) chiariti dall’Agenzia delle
entrate, leggi Canone Rai: esempi di compilazione.
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Canone Rai: chi deve presentare la dichiarazione
03 agosto 2016
Di seguito un sunto dell’UNC delle principali casistiche (per gli altri esempi, più specifici,
chiariti dall’Agenzia delle entrate, Canone Rai: ESEMPI DI COMPILAZIONE).
Chi deve presentare l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate? Ossia chi deve
presentare la Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione
per uso privato?
Intanto è bene precisare che le dichiarazioni possibili sono due:
Quadro A: Dichiarazione sostitutiva di non detenzione
Quadro B: Dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito
Solo ed esclusivamente i titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica
per uso domestico residenziale (o, se defunti, i loro eredi) possono presentare la
dichiarazione. Unica eccezione ammessa, quindi, è per gli eredi.
I vecchi abbonati Rai, quindi, non devono inviare nulla, se non sono anche titolari di utenza
elettrica.
In particolare, si deve inviare l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate:
1. A) Quando nessun componente della famiglia anagrafica ha una tv in alcuna casa, allora
il titolare della fornitura di energia elettrica deve dichiarare che in nessuna delle
abitazioni per le quali è titolare dell’utenza elettrica detiene un apparecchio televisivo
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(Quadro A, prima dichiarazione).
2. B) Se in passato era stato fatto il suggellamento, ora si deve dichiarare di non detenere
ulteriori apparecchi oltre a quello suggellato. A fare la dichiarazione deve essere
sempre il titolare di utenza di fornitura di energia elettrica e deve dichiarare che nessun
componente della famiglia anagrafica, in nessuna delle abitazioni per le quali è
intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica, detiene un televisore oltre a
quello per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo
per suggellamento (Quadro A, seconda dichiarazione).
3. C) Quando in una famiglia ci sono due o più bollette della luce intestate a due persone
differenti, allora bisognerà dichiarare che il canone non deve essere addebitato in
nessuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto è già pagato in
relazione all’utenza elettrica intestata all’altro componente della stessa famiglia
anagrafica (il tal caso bisognerà mettere il codice fiscale di chi paga). E’ il Quadro B.
4. D) Quando vengono meno i presupposti di una delle 3 dichiarazioni sopra riportate,
allora va fatta una nuova dichiarazione (Quadro B, seconda dichiarazione). In tal caso va
messa la data della precedente dichiarazione ormai superata.
CHI NON DEVE FARE LA DICHIARAZIONE:
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I vecchi abbonati Rai non devono inviare nulla, se non sono anche titolari di utenza
elettrica.
Se utenza elettrica intestata al marito e canone era pagato dalla moglie, non si deve
inviare la dichiarazione, se non ci sono altre utenze elettriche residenziali diversamente
intestate. Ci sarà voltura automatica e pagherà il marito in bolletta.
Se una sola persona ha più utenze residenziali, anche se in comuni diversi ed i contratti
sono con imprese diverse, non deve dichiarare nulla per evitare il doppio pagamento del
canone. Insomma, se si hanno due o più case, ma le bollette della luce sono sempre
intestate ad un solo componente della famiglia, sempre alla moglie ad esempio, allora
non si deve presentare alcuna autocertificazione, nemmeno se le utenze elettriche sono
tutte e due residenziali e nemmeno se il vecchio abbonato Rai era il marito.
Inquilino, con luce intestata al proprietario. L’inquilino non può compilare alcuna
dichiarazione, non essendo titolare di utenza elettrica residenziale. Che fa?
Se ha la tv ed è residente nella casa in affitto, dovrà pagare in unica soluzione entro il 31
ottobre utilizzando il modello F24 e non dichiarare.
Se ha la tv ma risiede altrove con una famiglia che già paga il canone, ad es. studente
che risiede ancora con i genitori, non deve pagare e non deve dichiarare
Se ha la tv ed è titolare, in un’altra abitazione, di un’utenza elettrica residenziale dove
già paga il canone, non deve dichiarare e pagherà in bolletta nell’altra casa.
Inquilino, con luce (utenza residenziale) a lui intestata. Se ha tv non deve fare nulla, a
meno che fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone, ad esempio studente
che ha domicilio dove studia ma è ancora nello stato di famiglia con i genitori. In questo
caso compila quadro B ed indica il codice fiscale di chi, mamma o papà, è intestatario
dell’utenza elettrica che deve pagare il canone.
CHI DEVE FARE LA DICHIARAZIONE:
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Solo ed esclusivamente il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso
domestico residenziale o, se defunti, i loro eredi.
Se si hanno due o più case, ma due o più utenze residenziali intestate diversamente, una
alla moglie e una al marito, allora per evitare di pagare due canoni va fatta la
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dichiarazione. Se i coniugi hanno la residenza nella casa dove la bolletta la paga il
marito, allora deve essere la moglie a compilare il quadro B della dichiarazione,
indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il
canone. Se invece marito e moglie non hanno la stessa residenza, allora, dato che non
sono nello stesso stato di famiglia, non devono dichiarare nulla, dato che devono pagare
due canoni.
Figli nella seconda casa dei genitori. Se si hanno due case (A e B) e due utenze elettriche
residenziali intestate diversamente, una, dove abitano i coniugi, intestata al marito (A) e
una, la “seconda” casa (B), alla moglie, allora se nella seconda casa (B) abita 1 figlio, che
non ha la residenza con i genitori nella casa A, ma da solo nella casa B, va fatta la
dichiarazione. La moglie deve compilare il quadro B indicando il codice fiscale del
marito, quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone. Il figlio, se ha la tv, dovrà
pagare entro il 31 ottobre in unica soluzione, non essendo titolare di utenza elettrica
(utilizzando il modello F24).
Proprietari di case affittate. Famiglia proprietaria di 2 abitazioni: A e B. Residenza di
entrambi i coniugi nella A, mentre la casa B, nella quale risultano ancora intestatari
dell’utenza elettrica residenziale, è stata affittata. Che fare? Se nella casa A l’utenza
residenziale è intestata al marito e nella casa affittata (B) la luce (utenza residenziale) è
intestata alla moglie, allora, per evitare di pagare due canoni, la moglie deve compilare
quadro B indicando il codice fiscale del marito (non dell’inquilino). Se invece entrambe le
utenze sono intestate al marito, sia della casa dove abitano che della casa affittata, allora
non va fatta alcuna dichiarazione e non va indicato il codice dell’inquilino, che
provvederà autonomamente a pagare (se ha la tv).
TUTTO SUL CANONE – Per tornare all’articolo principale e alle ultime novità,
leggi Tutto sul canone Rai
ESEMPI DI COMPILAZIONE – Per vedere gli esempi pratici di come va compilata
la dichiarazione sostitutiva relativa al canone (l’autocertificazione) chiariti
dall’Agenzia delle entrate, leggi Canone Rai: esempi di compilazione
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Canone Rai: il decreto Mise
03 agosto 2016
Di seguito le novità introdotte dal decreto del ministero dello Sviluppo economico
n. 94 del 13 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4-6-2016 (da non
confondere con quello dell’Agenzia delle entrate sulla famosa autocertificazione).
1) Pagamento entro il 31 ottobre 2016 per chi non è titolare di utenza elettrica o
per le isole.
Risolto, finalmente, il mistero di come devono pagare il canone le famiglie in cui nessun
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componente è titolare di utenza elettrica. Un caso denunciato proprio dall’Unione
Nazionale Consumatori a fine gennaio, quando nello scadenzario dell’Agenzia delle entrate
apparve come data di pagamento il 1° febbraio 2016 (il 31/1 era domenica), scadenza poi
ritirata a seguito della nostra segnalazione. Nessuna sanzione, quindi, per chi non aveva
pagato entro il 1° febbraio 2016, come da noi richiesto.
Una circostanza molto frequente nelle case multifamiliari dove c’è un solo contatore e
abitano più famiglie (genitori e figli sposati oppure fratelli vari), ma che riguarda anche chi
risiede in una casa in affitto senza aver intestata la bolletta elettrica, i bidelli che vivono
nelle scuole, i portieri che risiedono nella casa data a disposizione dal condominio titolare
dell’utenza elettrica o chi abita in quelle isole che non sono interconnesse alla rete di
trasmissione nazionale: Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa,
Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi,
Filucudi, Capraia, Ventotene.
Ebbene, per quest’anno, ovviamente se hanno la tv, dovranno pagare entro il 31 ottobre
2016, in unica soluzione, ossia con un versamento unico di 100 euro.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.53/E del 7 luglio 2016, ha istituito i codici che
dovranno essere utilizzati per il pagamento, che dovrà avvenire con il modello F24: TVRI
per chi deve rinnovare l’abbonamento e TVNA per i nuovi abbonamenti. I codici saranno
operativi solo dal 1° settembre 2016. Il pagamento, quindi, dovrà avvenire tra il 1°
settembre 2016 ed il 31 ottobre 2016.
Per il canone relativo al 2017, invece, non è specificata la scadenza, anche se si presume
torni il vecchio 31 gennaio.
2) Tra moglie e marito chi paga? La moglie. Risolto il problema della moglie e del
marito. Ossia, se la moglie paga la bolletta della luce ed il marito pagava l’abbonamento
alla tv, chi deve pagare il canone Rai? La risposta è: la moglie. Ossia i vecchi abbonati
saranno sostituiti dal componente della famiglia che paga la luce. Nel decreto, infatti, è
previsto che, nei casi in cui il contratto della luce è intestato ad un soggetto della famiglia
anagrafica diverso dall’intestatario del canone, l’Agenzia delle entrate procede alla voltura
d’ufficio del canone di abbonamento televisivo al titolare del contratto di energia.
3) Nuove utenze. In caso di attivazione di una nuova utenza elettrica successivamente
all’emissione della fattura con scadenza nel mese di ottobre, ossia a novembre o dicembre,
“il canone dovuto viene addebitato, in un’unica soluzione, nella prima rata dell’anno
successivo“.
4) I soldi vanno prioritariamente per la luce. Una buona notizia. In caso di pagamento
parziale della fattura elettrica, se non c’è l’indicazione da parte dell’utente
dell’imputazione delle somme pagate, l’imputazione avviene prioritariamente alla fornitura
elettrica. Ossia, se non dite cosa state pagando, i soldi vanno per il pagamento della luce,
evitando, così, problemi come il distacco della fornitura. Il pagamento parziale della
fattura è effettuato secondo le modalità già ordinariamente definite dalle imprese
elettriche per i pagamenti parziali, indicando l’imputazione nella causale di versamento.
5) Solleciti di pagamento. “In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura
per la parte relativa ai consumi elettrici, l’impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al
cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone”.
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Per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti,
sarà comunque l’Agenzia delle entrate ad applicarli. Se, entro l’anno solare, ossia entro
365 giorni, il cliente non ha provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero,
con le relative sanzioni ed interessi, sono effettuate dall’Agenzia delle entrate.
6) No al distacco della luce. Una buona notizia. In nessun caso il mancato pagamento
del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.
7) Niente sanzioni se il ritardo non dipende da noi. Nei casi in cui il tardivo
versamento del canone “non dipenda da cause imputabili all’utente non si procede
all’applicazione di sanzioni e interessi a suo carico”. Non si sa attualmente quando le
cause sono da imputare all’utente.
8) Rimborsi. Il rimborso del canone addebitato al cliente dall’impresa elettrica ma non
dovuto, avverrà, una volta che l’Agenzia delle entrate avrà verificato i presupposti della
richiesta, mediante accredito della somma sulla prima fattura utile, oppure con altre
modalità, purché sia assicurata all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45
giorni (dalla ricezione da parte delle imprese elettriche dei dati trasmessi dall’Agenzia
delle entrate).
Una vittoria dell’UNC. Avevamo chiesto noi, infatti, il rimborso nella prima bolletta utile,
dato che nella prima stesura del decreto erano previsti addirittura 6 mesi dalla richiesta
del cliente. Manca, purtroppo, la tempistica entro la quale l’Agenzia dovrà verificare la
spettanza, ossia pronunciarsi.
Le modalità per la richiesta del rimborso sono state definite dall’Agenzia delle entrate con
il Provvedimento del 2-08-2016 (Prot. n. 125604/2016).
TUTTO SUL CANONE RAI – Per capire le regole generali sulla compilazione della
dichiarazione, leggi Tutto sul canone Rai.
ESEMPI DI COMPILAZIONE – Per vedere gli esempi pratici di come va compilata la
dichiarazione sostitutiva relativa al canone (l’autocertificazione) chiariti dall’Agenzia delle
entrate, leggi Canone Rai: esempi di compilazione.
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Canone Rai: come presentare la dichiarazione
03 agosto 2016
Come si deve presentare l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate? Tre
possibilità:
1)Tramite un’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
(www.agenziaentrate.gov.it), utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate
dall’Agenzia delle entrate;
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2) tramite i Caf, ossia gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
appositamente delegati dal contribuente.
3) in plico raccomandato (ossia una raccomandata) senza busta al seguente indirizzo:
Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella
Postale 22 – 10121 Torino. Il modellino va inviato insieme ad una copia di un valido
documento di riconoscimento.
La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal
timbro postale.
L’invio per le Poste risulterà non normalizzato e, quindi, pagherete qualcosa in più,
slittando di uno scaglione. In particolare se starete sotto i 20 grammi, allora il costo sarà
di 6,75 euro, 5,80 euro la raccomandata + 0,95 euro se con l’avviso (invece dei 5,45 euro
dell’invio normalizzato). Se supererete i 20 grammi (tra 20 e 50 grammi è lo scaglione),
allora pagherete 7,15 euro (6,20 + 0,95 se con l’avviso).
Potete stampare il modello fronte-retro per non superare il peso.
4) E’ possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata,
ma solo se la dichiarazione è sottoscritta mediante firma digitale. La dichiarazione firmata
digitalmente
dovrà
essere
inviata
mediante
PEC
all’indirizzo [email protected]
TUTTO SUL CANONE – Per tornare all’articolo principale e alle ultime novità,
leggi Tutto sul canone Rai.
ESEMPI DI COMPILAZIONE – Per vedere gli esempi pratici di come va compilata
la dichiarazione sostitutiva relativa al canone (l’autocertificazione) chiariti
dall’Agenzia delle entrate, leggi Canone Rai: esempi di compilazione.
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Canone Rai: esempi di compilazione
03 agosto 2016
Di seguito gli esempi di compilazione fatti dall’Agenzia delle entrate. Sul sito
dell’Agenzia delle entrate trovate anche l’esempio della compilazione, ossia dove
mettere le croci. Non tutte le casistiche sono state, però, ben chiarite.
Esempio 1: Più abitazioni e più utenze elettriche (di tipo residenziale) intestate ad uno
solo dei due coniugi. Apparecchi TV presenti solo in alcune delle abitazioni.
Va inviata la dichiarazione? NO, i titolari di più contratti per la fornitura di energia
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elettrica riceveranno l’addebito solo su una delle utenze elettriche.
Esempio 2: 1 abitazione e 1 utenza elettrica (di tipo residenziale) intestata al marito. Se
non hanno tv?
Va inviata la dichiarazione? SI, da parte del marito, per mancanza di apparecchi televisivi
nell’unità immobiliare collegata all’utenza elettrica, compilando il Quadro A della
dichiarazione sostitutiva.
Esempio 3: Famiglia composta da due coniugi. Un’abitazione. Utenza elettrica (di tipo
residenziale) intestata a marito. Abbonamento tv intestato alla moglie.
Va inviata la dichiarazione? NO, se marito e moglie risiedono nella stessa abitazione, il
canone è dovuto una sola volta e sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di
energia elettrica intestata al marito. Lo sportello SAT procederà alla voltura del canone tv
nei confronti del marito. Sia la moglie che il marito non devono, quindi, presentare alcuna
dichiarazione sostitutiva.
Esempio 4: Famiglia composta da due coniugi. Due abitazioni A e B. I coniugi hanno la
residenza anagrafica nell’abitazione A. Utenze elettriche:
– abitazione A: utenza di tipo residenziale intestata al marito
– abitazione B: utenza di tipo residenziale intestata alla moglie
Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione.
Va inviata la dichiarazione? SI, la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per
evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata, compilando la sezione
“Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del
marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone.
Se, invece, l’utenza elettrica dell’abitazione B è di tipo non residenziale, la moglie non è
tenuta ad inviare la dichiarazione sostitutiva, dal momento che ha la residenza anagrafica
presso l’abitazione A.
Esempio 5: Famiglia composta due coniugi. Due abitazioni A e B. La moglie ha la
residenza anagrafica nell’abitazione A e il marito ha la residenza anagrafica nell’abitazione
B. Utenze elettriche :
– abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata alla moglie
– abitazione B: utenza tipologia residenziale intestata al marito
Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione.
Va inviata la dichiarazione? NO, nelle abitazioni A e B sono presenti due distinte famiglie
anagrafiche ed il canone è dovuto per ciascuna di esse.
Esempio 6: Famiglia composta da genitori e figli
Due abitazioni A e B. Genitori e figli hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A
mentre la B è data in affitto. Utenze elettriche:
– abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata al marito
– abitazione B (l’immobile affittato): utenza tipologia residenziale intestata alla moglie
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Apparecchi televisivi presenti in entrambi gli immobili
Va inviata la dichiarazione? SI, la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per
evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata, compilando la sezione
“Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del
marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone.
Attenzione: non va indicato il codice fiscale dell’inquilino. Quest’ultimo dovrà comunque
verificare se è tenuto al pagamento del canone (vedi gli esempi 11 e 12).
Esempio 7: Famiglia composta da genitori e figli. Due abitazioni A e B. La moglie e il
marito hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A e i figli hanno la residenza
anagrafica nell’abitazione B. Utenze elettriche:
– abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata alla moglie
– abitazione B: utenza tipologia residenziale intestata al marito
Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione.
Va inviata la dichiarazione? SI, il marito che fa parte della famiglia anagrafica residente
nell’abitazione A può presentare la dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B per
comunicare che il canone dovuto è addebitato sull’utenza elettrica di tipologia residenziale
intestata alla moglie, di cui deve indicare il codice fiscale.
I figli che hanno la residenza anagrafica nell’abitazione B costituiscono un’autonoma
famiglia anagrafica e sono tenuti al pagamento del canone. Non essendo, però, titolari di
utenza elettrica, secondo quanto previsto dal decreto del ministero dello Sviluppo
economico n. 94 del 13 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4--2016, dovranno pagare entro il 31 ottobre, in unica soluzione, tramite il modello F24.
Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione.
Va inviata la dichiarazione? SI, il marito che fa parte della famiglia anagrafica residente
nell’abitazione A può presentare la dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B per
comunicare che il canone dovuto è addebitato sull’utenza elettrica di tipologia residenziale
intestata alla moglie, di cui deve indicare il codice fiscale.
I figli che hanno la residenza anagrafica nell’abitazione B costituiscono un’autonoma
famiglia anagrafica e sono tenuti al pagamento del canone. Non essendo, però, titolari di
utenza elettrica, secondo quanto previsto dal decreto del ministero dello Sviluppo
economico n. 94 del 13 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4--2016, dovranno pagare entro il 31 ottobre, in unica soluzione, tramite il modello F24.
Esempio 8: Famiglia composta da genitori e figli. Due abitazioni di cui la A è abitata dalla
famiglia e la B è data in affitto. Genitori e figli hanno la medesima residenza anagrafica
nell’abitazione A. Entrambe le utenze elettriche di tipo residenziale, sia per l’abitazione A
che per l’immobile affittato B, sono intestate al marito. Apparecchi televisivi presenti in
entrambi gli immobili.
Va inviata la dichiarazione? NO, il canone è addebitato su una sola utenza elettrica.
Attenzione: non va indicato il codice fiscale dell’inquilino. Quest’ultimo dovrà comunque
verificare se sia tenuto al pagamento del canone (vedi gli esempi 11 e 12).
Esempio 9: Famiglia composta da una sola persona titolare di utenza elettrica di tipo
residenziale. Un’abitazione. Apparecchi televisivi presenti nell’abitazione. Decesso del
titolare dell’utenza elettrica.
Va inviata la dichiarazione? SI, un erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per
evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica intestata al deceduto, compilando la
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sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello se l’erede stesso sia
intestatario di un’utenza su cui è dovuto il canone. L’erede, deve riportare nel Quadro B il
proprio codice fiscale, anche se non fa parte della stessa famiglia anagrafica del soggetto
deceduto.
Esempio 10: Famiglia composta da due coniugi. Un’abitazione. Una utenza elettrica
intestata al marito (di tipo residenziale). Già presentata una denuncia di cessazione
dell’abbonamento per suggellamento prima del 2016. Nessun altro apparecchio televisivo
né altro apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive è presente nell’abitazione.
Va inviata la dichiarazione? SI, bisogna compilare l’apposita sezione del Quadro A del
modello di dichiarazione sostitutiva.
Esempio 11: Inquilino di un appartamento preso in affitto. Utenza elettrica (residenziale o
non) intestata al proprietario dell’abitazione. Un apparecchio televisivo presente
nell’abitazione.
L’inquilino deve presentare la dichiarazione? NO, in quanto non è intestatario dell’utenza
elettrica.
Attenzione: l’inquilino, tuttavia, è tenuto al pagamento del canone, indipendentemente
dalla proprietà dell’appartamento e dall’intestazione dell’utenza elettrica, perché detiene
un apparecchio tv nell’appartamento preso in affitto. Non essendo titolare di utenza
elettrica, l’inquilino, secondo quanto previsto dal decreto del ministero dello Sviluppo
economico n. 94 del 13 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4--2016, dovrà pagare entro il 31 ottobre, in unica soluzione, tramite il modello F24.
L’inquilino non è, invece, tenuto al pagamento del canone in relazione
all’abitazione presa in affitto se fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il
canone (ad esempio, perché ha la residenza anagrafica nella casa dei genitori,
come succede agli studenti) oppure se per un’altra abitazione è titolare di un contratto
di energia elettrica per uso domestico residenziale in relazione al quale è già addebitato il
canone. In questi casi, non deve comunque presentare alcuna dichiarazione.
Esempio 12: Inquilino di un appartamento preso in affitto. Utenza elettrica tipologia
residenziale intestata all’inquilino. Un apparecchio televisivo presente nell’abitazione.
L’inquilino deve presentare la dichiarazione? NO, perché in linea generale è tenuto al
pagamento in quanto detiene un apparecchio TV, a meno che non faccia parte di una
famiglia anagrafica che già paga il canone, avendo mantenuto la residenza anagrafica, ad
esempio, nella casa dei genitori (vedasi gli studenti). In questo caso deve presentare la
dichiarazione compilando il quadro B e indicando il codice fiscale del soggetto intestatario
dell’utenza (nell’esempio, il padre o la madre) su cui è dovuto il canone.
Se, poi, l’inquilino è proprietario di un’altra abitazione in cui è titolare di un contratto di
energia elettrica per uso domestico residenziale in relazione al quale è già addebitato il
canone non dovrà presentare alcuna dichiarazione, in quanto il canone è comunque
addebitato una sola volta.
Esempio 13: Famiglia composta da due coniugi. Un’abitazione. Utenza elettrica di
tipologia D3 intestata al marito. Assenza di apparecchi televisivi.
Va inviata la dichiarazione? SI, se i coniugi sono residenti nell’abitazione, il marito compila
l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.
Esempio 14: Famiglia composta da due coniugi. Un’abitazione. Utenza elettrica di tipo
residenziale intestata al marito.
Presentata, nel 2015, la disdetta del canone per la cessione dell’apparecchio TV.
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Assenza di ulteriori apparecchi televisivi.
Va inviata la dichiarazione? SI, se nel frattempo i coniugi non sono venuti in possesso di
ulteriori apparecchi televisivi rispetto a quello per cui è stata presentata la disdetta, il
marito compila l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.
Esempio 15: Contribuente residente all’estero. Un’abitazione nel territorio italiano.
Utenza elettrica di tipo non residenziale.
Presenza di apparecchi televisivi.
Va inviata la dichiarazione? NO,non è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva.
La residenza in un Paese estero non esonera dal pagamento del canone se sono presenti
apparecchi televisivi all’interno di una qualunque abitazione situata in Italia. In questo
caso il contribuente è tenuto al pagamento del canone con le modalità previste dal Decreto
del 13 maggio 2016, n. 94.
In assenza di apparecchi televisivi e in presenza di un’utenza elettrica di tipo residenziale,
invece, il contribuente può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito
del canone sulla fattura elettrica, compilando il relativo Quadro A.
Esempio 16: Famiglia composta da due coniugi. Un’abitazione. Utenza elettrica intestata
al marito. Marito deceduto. Moglie erede. Assenza di apparecchi televisivi.
Va inviata la dichiarazione? SI, la moglie in qualità di erede può presentare la
dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica ancora
intestata al marito deceduto, compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro
A del modello.
Esempio 17: Famiglia composta da due coniugi. Un’abitazione. Utenza elettrica intestata
al marito. Marito deceduto. Moglie erede. Presenza di apparecchi televisivi.
Va inviata la dichiarazione? NO, in quanto in attesa della voltura dell’utenza elettrica, il
canone sarà addebitato sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito
deceduto.
Esempio 18: Genitore deceduto. Utenza elettrica intestata al deceduto. Figlia erede,
coniugata e residente in altra abitazione. Coniuge della figlia intestatario di un’utenza
elettrica di tipo domestico residenziale. Figlia e coniuge residenti nella stessa abitazione.
Presenza di apparecchio televisivo.
Va inviata la dichiarazione per evitare l’addebito nella fattura elettrica intestata al
genitore deceduto? SI, da parte della figlia erede, compilando la sezione “Dichiarazione”
contenuta nel Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del coniuge.
Il modulo da utilizzare per la dichiarazione va scaricato dal sito dell’Agenzia delle
Entrate, possibilmente poco prima dell’invio, dato che il modellino è già stato modificato
due volte. Si suggerisce, in particolare, a chi ha problemi rispetto alla definizione di
apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, di scaricare il
nuovo modellino che non fa più riferimento alla nota del ministero dello Sviluppo
Economico del 22 febbraio 2012 e pubblicato sul sito dell’Agenzia a partire dal 21 aprile
2016.
TUTTO SUL CANONE RAI – Per capire le regole generali sulla compilazione della
dichiarazione, leggi Tutto sul canone Rai.
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Canone Rai: quando presentare la dichiarazione
03 agosto 2016
Quando si deve presentare l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate?
L’autocertificazione, ossia la “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento
alla televisione per uso privato” si può presentare sempre, in qualunque momento, ma con
effetti diversi a seconda delle date di presentazione.
Per evitare ogni richiesta indebita di pagamento, per l’anno 2016, in via transitoria,
andava presentata a titolo preventivo (e non a luglio dopo aver ricevuto la bolletta della
luce) ed entro il 16 maggio 2016 (sia se con raccomandata che se attraverso Caf o in via
telematica tramite Fisconline o Entratel).
Di seguito cosa succede a seconda delle date di presentazione (sempre con riferimento al
solo 2016):
1) Dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016:
●
●
Quadro A. Quelle relative al quadro A, presentate dal 17 maggio 2016 al 30 giugno
2016, hanno effetto solo per il canone dovuto per il secondo semestre del 2016, ossia
perderete circa 50 euro sui 100 del canone 2016 (il canone semestrale è pari a 51,03
euro).
Quadro B. La dichiarazione riportata nel quadro B del modellino, ossia quando si indica
comunque la presenza di un’altra utenza elettrica per l’addebito del canone (cioè quando
qualcuno della famiglia paga comunque il canone), ha effetto per l’intero anno di
presentazione.
In questo caso, perciò, anche se dichiarate in ritardo, vi rimborseranno il canone 2016
eventualmente pagato o addebitato per errore. In pratica, in caso di dichiarazione tardiva,
vi salvate dal doppio pagamento del canone. Se pagate due volte, potrete ottenere il
rimborso di quanto eventualmente prelevato indebitamente in bolletta, secondo modalità
ancora da definire.
ATTENZIONE: nel caso abbiate già pagato, la domanda di rimborso con motivazione
codice 4 (ossia quando il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture
per energia elettrica, ma il canone è già stato pagato anche su un’altra utenza elettrica
intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica) vale anche come
dichiarazione sostitutiva. Quindi non c’è bisogno di compilare il quadro B
dell’autocertificazione per dichiarare che il canone di abbonamento alla televisione per
uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al
richiedente del rimborso in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica
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intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. E’ sufficiente compilare
correttamente la domanda di rimborso.
2) Dopo il 1° luglio:
●
●
Dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017. La dichiarazione, quadro A, ha effetto solo per il
prossimo canone, quello del 2017, e quindi ci rimettete tutti i 100 euro dell’abbonamento
televisivo 2016.
La dichiarazione riportata nel quadro B del modellino, ha effetto per l’intero canone
dovuto per l’anno di presentazione.
3) Chi attiva una nuova utenza, senza essere già titolare di altra utenza residenziale, deve
presentare la dichiarazione entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione
della fornitura di energia elettrica. Per quest’anno, per le nuove utenze attivate nei mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione andava presentata entro il 16 maggio
2016, sia se con raccomandata che in via telematica.
Le date sopra riportate valgono solo per il 2016. A regime, nel 2017, le date sono
differenti.
TUTTO SUL CANONE – Per tornare all’articolo principale e alle ultime novità,
leggi Tutto sul canone Rai
ESEMPI DI COMPILAZIONE – Per vedere gli esempi pratici di come va compilata
la dichiarazione sostitutiva relativa al canone (l’autocertificazione) chiariti
dall’Agenzia delle entrate, leggi Canone Rai: esempi di compilazione
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Canone Rai: un progetto per l’assistenza
29 luglio 2016
Assistenza, informazioni e consulenza sul canone Rai: di tutto questo si occupa il progetto
“Canone tv in bolletta. Assistenza ai consumatori”, finanziato dal Ministero dello
Sviluppo Economico ai sensi della legge 388/2000 art. 148 e realizzato dalla nostra Unione
Nazionale Consumatori insieme a Udicon.
Il progetto mira a fornire ai consumatori le corrette informazioni sul pagamento del
canone in bolletta, sui temi legati al possesso dell’apparecchio televisivo, fino ad arrivare
alle modalità di restituzione di eventuali somme indebitamente richieste.
Per assistenza, segnalazioni e richieste di informazioni (gratuite per i tutti i consumatori) è
possibile contattarci attraverso questo sportello (e agli orari stabiliti):
Unione Nazionale Consumatori:
Via Duilio 13, Roma
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Numero di tel.: 06-32600239
email: [email protected]
Giornate e orari di apertura: nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle 09,00
alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Per sapere come contattare i nostri sportelli sul territorio clicca qui
Per avere maggiori informazioni vai sul sito dell‘Agenzia delle Entrate e consulta le Faq.
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Progetto “ Canone TV in bolletta. Assistenza ai consumatori”, finanziato ai sensi dell’art.
148 L. 388/2000 dal Ministero dello Sviluppo Economico.
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