regolamento di Tesoreria - Associazione Laureati LUISS

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Regolamento di Tesoreria
ASSOCIAZIONE LAUREATI LUISS GUIDO CARLI
Sede legale: Viale Pola, 12 – 00198 Roma
Codice Fiscale: 08299840580 | Partita IVA: 08282031007
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REGOLAMENTO DI TESORERIA
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ai sensi dell’ art. 14 dello Statuto
adottato con approvazione dell’Assemblea del 15 luglio 2015
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Regolamento di Tesoreria
Art. 1
FINALITÀ
Il presente Regolamento disciplina funzioni e compiti del Tesoriere e l’attività di tesoreria, ai sensi
dell’articolo 14 dello Statuto dell’Associazione Laureati LUISS.
Art. 2
NOMINA
Il Responsabile della Tesoreria, di seguito “Tesoriere”, è nominato dalla Giunta entro un mese
dall’elezione del Presidente, su proposta del medesimo, secondo quanto disposto dall’articolo 14
dello Statuto.
Il Tesoriere rappresenta uno degli Organi Sociali dell’Associazione (articolo 6 Statuto) ed è
membro del Consiglio Direttivo (articolo 12 Statuto).
Art. 3
DURATA E REVOCA
Il Tesoriere rimane in carica per due anni e comunque sino a che non sia stato nominato un nuovo
Tesoriere. Può essere riconfermato.
Qualora volesse recedere dall’incarico, il Tesoriere deve darne comunicazione scritta al Presidente.
La Giunta può revocare per gravi motivi l’incarico del Tesoriere, sentito il Collegio dei revisori e il
Comitato dei garanti.
Art. 4
POTERI E MANSIONI
Il Tesoriere amministra l’Associazione e compie gli atti necessari alla buona gestione per il
raggiungimento dei fini istituzionali. Egli è responsabile delle movimentazioni contabili derivanti
dalle attività di gestione e amministrazione dell’Associazione, in particolare:
a) riferisce periodicamente al Presidente sull’andamento delle attività delle quali è responsabile;
b) è tenuto alla riscossione di quanto dovuto all’Associazione da persone fisiche o giuridiche;
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c) autorizza per iscritto le spese, l’alienazione di cespiti e ogni altra forma d’impiego del
patrimonio dell’Associazione secondo il procedimento di destinazione delle risorse finanziarie;
d) esegue i pagamenti delle somme dovute dall’Associazione a persone fisiche o giuridiche,
previa verifica della regolarità dei titoli e documenti giustificativi e della loro corrispondenza
con l’importo eventualmente autorizzato;
e) è autorizzato ad operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o
estinguere conti correnti, effettuare prelievi, firmare assegni, e comunque eseguire qualsiasi
operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. In merito tali operazioni il
Tesoriere ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi entro la soglia di euro 10.000
(diecimila) oltre la quale è necessaria la firma congiunta con il Presidente o una sua
autorizzazione preventiva.
f) nei limiti delle competenze di ordinaria amministrazione, può rilasciare procure per singoli o
una serie di atti, compresi gli adempimenti per la gestione del personale e gli obblighi
contributivi, assicurativi e fiscali;
g) custodisce ed è responsabile del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà
dell'Associazione;
h) redige l’inventario all’atto della costituzione dell’Associazione e al termine di ogni esercizio.
L’inventario contiene l’indicazione e la valutazione delle attività e passività. L’inventario è
sottoscritto dal Tesoriere e si chiude con il bilancio;
i) congiuntamente al Presidente, predispone il progetto di bilancio consuntivo annuale e lo
sottopone alla Giunta che lo presenterà all’approvazione dell’Assemblea, come previsto dagli
articoli 7 e 11 dello Statuto.
Art. 5
CONTABILITÀ DEL SERVIZIO DI TESORERIA
Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e
passivi di cassa e di tutta la documentazione che si rende necessaria ai fini di una chiara rilevazione
contabile delle operazioni di tesoreria.
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Il Tesoriere tiene il libro giornale e il libro degli inventari su supporto informatico. Il libro giornale
deve indicare con cadenza giornaliera le operazioni; le registrazioni contabili nelle scritture
cronologiche sono eseguite entro 30 giorni.
Il Tesoriere è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile dell’Associazione, è
tenuto, perciò, a monitorare l’attività del personale (dipendenti o professionisti) incaricato alla
materiale tenuta della contabilità.
Il Tesoriere, durante il suo mandato, è responsabile della conservazione in originale della
corrispondenza, documentazione amministrativa, fatture e ogni altro documento idoneo a
giustificare le spese e rilevante ai fini amministrativi e contabili.
Art. 6
BILANCIO DI ESERCIZIO
Disposizioni generali
Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredati dalla
relazione sulla gestione a firma del Presidente.
Esso deve rispettare i criteri di chiarezza, veridicità e correttezza nella rappresentazione della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione in conformità al risultato
economico dell’esercizio.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota
integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Per quanto non previsto si applicano le
disposizioni dell’articolo 2423 del codice civile.
L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Nel caso in cui si verifichi lo scioglimento dell’Associazione l’esercizio termina lo stesso giorno
dello scioglimento.
Principi di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i principi previsti dall’art. 2423-bis del codice
civile, in particolare:
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a) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato;
b) si possono indicare esclusivamente gli attivi realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
c) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente
dalla data dell’incasso o del pagamento;
d) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
e) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
f)
i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro;
g) deroghe a tale ultimo principio sono consentite in casi eccezionali;
h) la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Struttura stato patrimoniale e conto economico
Al bilancio si applicano le disposizioni dell’art. 2423-ter, terzo, quinto e sesto comma, e quindi:
a) devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di
quelle previste dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile;
b) per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo
della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle
relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o
l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa;
c) sono vietati i compensi di partite.
Deliberazione e trasmissione del bilancio
Deliberato il bilancio di esercizio da parte del Tesoriere, questi deve sottoporlo al Collegio dei
revisori dei conti almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea che deve
esaminarlo.
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Il Collegio dei revisori dei conti deposita la relazione annuale almeno 5 giorni prima della data di
convocazione dell’Assemblea. La relazione è allegata al bilancio.
Il bilancio è approvato dall’Assemblea entro il 31 luglio dell’anno successivo all’esercizio di
riferimento ed è trasmesso alla LUISS entro i 30 giorni successivi dal Presidente, corredato da una
sua dichiarazione che ne attesta l’avvenuta approvazione da parte dell’Assemblea e dalla relazione
del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 7
CLAUSOLA DI RINVIO
Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo la sua definitiva approvazione.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile e
le norme di legge vigenti in materia.
Roma, 24 maggio 2016
Il Presidente
Daniele Pelli
Il Tesoriere
Mauro Milillo
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