FATTO ATTO E NEGOZIO GIURIDICO FATTO GIURIDICO

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FATTO ATTO E NEGOZIO GIURIDICO
FATTO GIURIDICO (in senso ampio): qualsiasi
accadimento, naturale o umano, al verificarsi
del quale l’ordinamento riconduce un
qualsiasi effetto giuridico.
Es.: morte = scioglimento del matrimonio,
apertura della successione, estinzione dei
diritti della persona; contratto = nascita di
obbligazioni, trasferimento di diritti.
Si tratta di quei fatti, tra quelli che avvengono
nel mondo naturale o nella realtà sociale, che
sono considerati dall’ordinamento capaci di
produrre conseguenze rilevanti sul piano
giuridico. Fatti giuridicamente rilevanti.
Pluralità delle qualificazioni giuridiche dello
stesso fatto: sul piano civile, penale.
Pluralità delle conseguenze giuridiche di un
medesimo fatto.
Nell’ambito della categoria generale del
FATTO GIURIDICO (in senso ampio) si
distingue:
A) Il fatto giuridico in senso stretto: fatto
materiale, assoluta irrilevanza della volontà
del soggetto ai fini dell’insorgere dell’effetto
giuridico;
B) L’atto giuridico in senso lato: atto umano.
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A) I fatti giuridici in senso stretto (meri fatti)
sono quegli accadimenti che vengono
considerati oggettivamente, in quanto
accadono, nel senso che la norma ricollega al
loro oggettivo verificarsi determinati effetti,
senza che assuma rilievo la circostanza che a
causare il fatto sia intervenuto o meno
l’uomo.
Possono essere:
a 1) eventi naturali (es.: nascita; morte; crollo
edificio; decorso del tempo);
a 2) atti umani (c.d. atti materiali): attività
umane che assumono rilevanza nella loro
pura materialità, indipendentemente e a
prescindere dal fatto che il comportamento
umano sia consapevole e volontario.
Es.: piantagione art. 934 c.c.; produzione frutti
naturali art. 820 c.c.
È dunque irrilevante l’eventuale incapacità del
soggetto che li pone in essere, comunque si
produce l’effetto.
B) Atti giuridici in senso lato sono i
comportamenti
umani
consapevoli
e
volontari, quei comportamenti in cui è
necessaria e rilevante (elemento costitutivo
della fattispecie) la volontarietà del soggetto
che li pone in essere per la produzione
dell’effetto giuridico.
Es.: contratto, testamento, matrimonio,
confessione.
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Possono essere leciti o illeciti a seconda che
siano conformi oppure contrari al diritto.
Possono essere discrezionali o dovuti a
seconda che il soggetto sia libero di compierli
o vi sia obbligato.
All’interno della categoria degli atti giuridici in
senso lato si distinguono ulteriormente:
b 1) atti giuridici in senso stretto (detti anche
atti non negoziali);
b 2) atti di autonomia privata (negozi
giuridici).
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b 1) atti giuridici in senso stretto sono quegli
atti che la legge prende in considerazione
(sempre ai fini della produzione di effetti) in
quanto
siano
caratterizzati
dalla
consapevolezza
e
volontarietà
del
comportamento
di
chi
agisce,
indipendentemente dalla circostanza che
l’autore ne abbia voluto gli effetti e anche se
l’agente non li voleva affatto.
Rilevanza circoscritta della volontà (all’atto e
non all’effetto).
Es.:
confessione (atto discrezionale, dichiarazione
di scienza con la quale si comunica ad altri di
essere a conoscenza di un atto o di una
situazione a sé sfavorevole e favorevole per la
controparte);
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rilascio della quietanza di pagamento art.
1199 c.c. (atto dovuto come lo stesso
pagamento,
valore
di
confessione
stragiudiziale);
atto di costituzione in mora del debitore art.
1219 c.c.;
la presa di possesso di un bene (1140);
atto illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
La capacità richiesta è la semplice capacità di
intendere e di volere al momento dell’atto,
cd. capacità naturale: requisito comune
(eccezione confessione 2731).
Gli
atti
non
negoziali non
sono
essenzialmente rivolti a creare, modificare o
estinguere rapporti giuridici, bensì a produrre
un risultato di fatto.
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Si distinguono in atti materiali (reali,
operazioni) e comunicazioni:
Atti materiali (detti anche atti reali,
operazioni) che si propongono modificazioni
materiali del mondo esterno, azioni che
determinano una modificazione della realtà,
cui conseguono determinati effetti giuridici,
indipendentemente dalla conoscenza che altri
soggetti ne abbiano.
Es.: fissazione o trasferimento residenza e
domicilio (art. 44 ss.); impossessamento di un
bene (art. 1140).
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Comunicazioni e dichiarazioni di volontà non
negoziali che hanno lo scopo di informare o
intimare, sono atti destinati alla conoscenza
altrui (es.: artt. 1219, 1264).
Le comunicazioni a contenuto puramente
informativo
vengono
dette
anche
dichiarazioni di scienza (o dichiarazioni di
verità).
b 2) atti di autonomia privata (negozi
giuridici) sono manifestazioni di volontà
dirette alla produzione di effetti giuridici,
dichiarazioni con le quali i privati esprimono la
volontà di regolare in un determinato modo i
propri interessi, nell’ambito dell’autonomia
loro riconosciuta dall’ordinamento.
Autonomia privata: nomos = regola, auto =
non imposta dall’esterno. Possibilità di farsi
da sé le proprie regole. Atti di autonomia
privata sono quelli con i quali i soggetti
regolano i propri interessi.
Negozio giuridico: figura di elaborazione ed
impiego dottrinale che ha la funzione di
unificare in un’unica categoria elementi e
regole di una pluralità di atti di autonomia che
hanno come comune denominatore il fatto di
essere manifestazioni di volontà dirette alla
produzione di effetti giuridici.
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Volontarietà dell’atto e volontà dell’effetto
(rilevanza massima della volontà).
Capacità giuridica di agire: protezione del
minore e dell’infermo di mente.
Vizi del volere: protezione da minacce
(violenza), inganni altrui (dolo), errore.
I negozi giuridici si distinguono:
A) in base alla struttura:
- atti unilaterali (se la manifestazione di
volontà proviene da una sola parte = centro di
interessi), che possono essere a loro volta:
A 1) tra vivi (es. procura);
A 2) mortis causa (es. testamento);
- atti bilaterali o plurilaterali (se la
manifestazione di volontà proviene da due, o
più, parti).
B) in base al contenuto:
- atti patrimoniali: volti a regolare interessi di
natura economica (es. contratto);
- atti non patrimoniali: volti a regolare interessi
di natura personale (es. matrimonio).
C) in base alla funzione:
- atti tra vivi: destinati a regolare rapporti tra
viventi (es. contratto);
- atti a causa di morte: destinati a regolare la
successione nei diritti e negli obblighi (nel
patrimonio del defunto) dopo la morte del
titolare (es. testamento).
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