1.STATO.IMPRENDITORE
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Transcript 1.STATO.IMPRENDITORE
ALLE ORIGINI DELL’INTERVENTO PUBBLICO
Alla fine dell’Ottocento, si registrò, in Italia un forte
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incremento dell’intervento dello Stato nell’economia;
Le cause furono:
Grave crisi economica del 1873;
Processo di industrializzazione;
Crisi finanziaria e crollo del sistema bancario;
Grave crisi economica del 1873
Cause ed effetti della crisi:
- Crollo dei prezzi dei prodotti agricoli;
- Concorrenza aumentata dallo sviluppo dei trasporti,
-
-
soprattutto ferroviari;
Contrazione della domanda;
Diminuzione dei consumi;
Riduzione delle entrate fiscali;
Aumento della disoccupazione;
Lo Stato risponde con MISURE PROTEZIONISTICHE e
TARIFFE DOGANALI all’importazione.
Processo di industrializzazione e crisi finanziaria
Assenza di capitali privati sufficienti all’investimento;
Lo Stato risponde con strumenti di INCETIVAZIONE:
- DIRETTA, con premi e sgravi fiscali;
- INDIRETTA, con anticipazione di capitali o garanzie al credito;
● Crisi finanziaria innescata dal crollo delle cd BANCHE MISTE:
- Le banche non solo concedevano credito alle imprese ma
partecipavano al capitale delle stesse, condividendone quindi il
rischio gestionale
La crisi bancaria in Italia
Il modello della BANCA MISTA, in Italia, si indirizzò
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-
principalmente, tra il 1880 ed 1887, verso il settore
edilizio;
La crisi dei consumi però fece contrarre bruscamente la
domanda ed il crollo dei titoli delle società finanziarie e
delle imprese edili trascinò con sé anche le Banche;
Lo Stato risponde:
aumentando il CONTROLLO PUBBLICO sulle banche
per dare maggiore stabilità al mercato finanziario e
indirizzare lo sviluppo economico;
creando AZIENDE PUBBLICHE per investimenti
infrastrutturali non sostenibili dai capitali privati;
Le Casse di Risparmio
Le Casse di Risparmio, all’epoca, erano soggetti giuridici che svolgevano
contemporaneamente due funzioni:
- assistenza e beneficienza;
- Raccolta del risparmio;
● Due erano i modelli organizzativi:
- Le Casse di Risparmio di natura associativa, fondate e gestite da privati
cittadini, soci della stessa;
- Le Casse di Risparmio fondazioni, costituite con il conferimento di un fondo
da parte di autorità pubbliche e gestite tramite un cda;
Quando il capitale raccolto cominciò ad aumentare, diminuì il ruolo
assistenziale a favore di operazioni finanziarie e creditizie, attirando così
l’interesse dello Stato;
Nel 1888 vennero disciplinate come istituti di credito, sottoposti al
controllo pubblico, divenendo di fatto enti pubblici;
Nel 1890 lo Stato impose poi la pubblicizzazione degli istituti di assistenza
e beneficienza: IPAB, sottoponendo le stesse a controlli pubblici;
Lo Stato imprenditore
La mancanza di capitali privati, la necessità di sviluppo dei servizi
pubblici e la garanzia di prezzi accessibili a tutti imposero allo Stato
di assumere direttamente le attività di impresa attraverso il modello
delle IMPRESE ORGANO, delle AZIENDE AUTONOME e delle
MUNICIPALIZZATE
Dal 1903 al 1913 il Governo Giolitti creò:
Azienda delle Ferrovie dello Stato;
Impresa per la telefonia (antenata di SIP);
Istituto nazionale delle Assicurazioni;
Imprese organo ed Aziende erano sottoposte al controllo e alla
direzione dei Ministri competenti;
La municipalizzazione delle imprese venne prevista per attività di
servizio pubblico locale la cui gestione pubblica fosse ritenuta
tecnicamente ed economicamente conveniente sia per il Comune
che per i cittadini;
Il Fascismo
Dopo la distruzione causata dalla I guerra mondiale, la
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grave crisi finanziaria del 1929 e l’avvento del fascismo,
l’intervento dello Stato si fece totalizzante;
Gli strumenti utilizzati dal fascismo per controllare e
indirizzare l’economia verso la cd autarchia furono:
La riserva originaria e monopolio pubblico (dei trasporti
e di tutte i settori industriali ed energetici strategici come
acqua, luce, gas, televisione, cinema);
Le concessioni;
Creazione di Enti pubblici in tutti i settori economici;
Regime autorizzatorio per qualsiasi attività
imprenditoriale;
IRI: istituto per la ricostruzione industriale
Dopo la crisi del 1929, il sistema bancario italiano era ad un punto
dal collasso;
Le tre maggiori banche, Banca Commerciale, Credito Italiano e
Banca di Roma erano legate indissolubilmente alle poche grandi
aziende italiane, che finanziavano ma di cui detenevano grandi
partecipazioni;
La Banca d’Italia, a sua volta deteneva quasi il 50% del denaro
circolante ed era quindi anch’essa legata al nodo banche/industrie;
Nel 1933, nel tentativo di sciogliere tale legame, venne istituito l’IRI
a cui vennero poi cedute tutte le partecipazioni che le banche
detenevano e le azioni delle banche stesse;
L’IRI divenne quindi una gigantesca HOLDING, in grado di
controllare sia le industrie che le banche;
A differenza di altri Stati, quello italiano non dismise, al termine
della crisi, l’IRI, bensì la trasformò in ente permanente di gestione
delle partecipazioni statali.
La legge bancaria del 1936
La crisi economica e bancaria spinse il legislatore alla
regolazione del sistema bancario;
Il modello prescelto fu quello dell’ordinamento SEZIONALE
DEL CREDITO, che, a differenza del modello liberale di
mercato, prevede la regolazione, amministrazione e governo
del settore da parte di autorità pubbliche;
Attraverso la segmentazione dei mercati del credito in breve,
medio e lungo credito, venne creata una VIGILANZA
STRUTTURALE che istituì un oligopolio amministrato dallo
Stato;
La Banca d’Italia fu trasformata in ente pubblico di vigilanza
sul credito e sulla moneta e al Ministro del Tesoro fu affidato
il potere di direzione e regolazione;
1948 – La Costituzione Economica
Dopo la II guerra mondiale, l’economia italiana era chiusa,
completamente gestita dallo Stato e necessitava di una
profonda ricostruzione e riconversione;
Il peso dell’inflazione e la mancanza di forze private nel Paese
produsse l’abbandono del modello liberale e rafforzò
l’intervento diretto dello Stato;
Il ruolo “socio-economico” dello Stato fu rafforzato anche dal
principio Costituzionale della c.d. EGUAGLIANZA
SOSTANZIALE, ex art. 3, comma 2:
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
1948 – La Costituzione Economica
La Costituzione economica del 1948 è storicamente
un compromesso tra le diverse forze politiche
presenti in Assemblea Costituente:
- Sinistra: contro il liberismo ma convinta della
irrealizzabilità dell’economia pianificata;
- Liberali: coscienti del fallimento del mercato, ma
determinati a difendere l’iniziativa privata;
- Cattolici: intenti a difendere i diritti umani prima che
i diritti economici;
● Tutti convinti però della pericolosità del monopolio
privato;
1948 – La Costituzione Economica
Il risultato fu una Costituzione Economica MISTA:
ARTICOLO 41:
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
ARTICOLO 43:
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o
a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale.
LE PARTECIPAZIONI STATALI
Nel decennio successivo, lo Stato imprenditore ebbe il
●
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sopravvento attraverso:
Interventi di sostegno al mercato;
Interventi straordinari nel mezzogiorno;
Opere pubbliche;
Incentivi;
Intervento diretto venne affidato a nuovi ENTI PUBBLICI:
ENI, nel 1953, cui viene attribuita la riserva originaria ex art.
43 degli idrocarburi e molte partecipazioni di società del
settore petrolchimico, sottoposto al controllo e direzione dei
Ministri di Finanza, Tesoro e Industria;
Negli anni seguenti vennero poi creati altri “enti autonomi di
gestione “ delle partecipazioni: EGCAM, EAGC, EAGAT, EFIM
ed ENEL;
LE PARTECIPAZIONI STATALI
L.n. 1589 del 1956 fu creato il sistema della
partecipazioni statali che prevedeva:
- Comitato interministeriale di indirizzo e controllo delle
nuove “holdings”;
- Ministro delle Partecipazioni che coordinava il Comitato
e riferiva annualmente al Parlamento sulla gestione;
Fu instaurato così un modello di “responsabilità politica”
della gestione delle partecipazioni, ma NON quello di
“responsabilità economica” di cui gli enti erano privi non
essendo sottoposti alle c.d. procedure concorsuali;
LE PARTECIPAZIONI STATALI
L.n. 48/1967, nel tentativo di programmare lo sviluppo economico,
crea il CIPE, Comitato Interministeriale per la programmazione
economica e che sostituisce il Comitato per le partecipazioni;
Il CIPE avrebbe dovuto dirigere la gestione delle partecipazioni,
programmare l’attività economica e verificarne l’attuazione
annualmente, limitando l’indirizzo politico del Ministro;
L’esperimento fallì, e negli anni Settanta la situazione peggiorò a
causa della ulteriore burocratizzazione del controllo delle
partecipazioni;
Fu infatti istituita anche una Commissione parlamentare bicamerale
per il controllo e la programmazione delle partecipazioni con poteri
di parere preventivo;
L’elemento imprenditoriale era soffocato dalla mancanza di
responsabilità economica, gestionale e verso l’azionariato.
Il tradimento della Costituzione
Il sistema creato attraverso le partecipazioni statali tra gli
anni 60 e 70 aveva disatteso i principi della Costituzione
economica;
La presenza dello Stato aveva impedito lo sviluppo del
mercato e della concorrenza;
Il debito pubblico era lievitato nel tentativo di pareggiare
il debito contratto dagli enti pubblici;
I monopoli “naturali” e le “riserve originarie” avevano
condotto ad un rallentamento tecnologico dello sviluppo;
Il vento stava per cambiare.. Aprendo le porte al diritto
comunitario, al mercato unico ed alla crisi irreversibile
dell’impresa pubblica.
Gli anni Ottanta e il nuovo ordinamento bancario
Nel corso degli anni Ottanta e nei primi anni
Novanta, il sistema bancario presentava una
fisionomia molto diversa;
Le maggiori innovazioni provenivano indirettamente
da:
- Nuovi soggetti di intermediazione bancaria;
- Nuovi prodotti finanziari;
- Crescita esponenziale del mercato mobiliare;
- Crescita e sviluppo del mercato assicurativo;
- Il mutuo riconoscimento;
Nuovi soggetti e nuovi prodotti – DESPECIALIZZAZIONE
BANCARIA
L’arricchimento della gamma dei prodotti finanziari e la
necessità di offrirli a risparmiatori e imprese, condusse
all’eliminazione delle differenze di attività, territorialità e
destinatari delle banche;
Il progressivo accentuarsi della despecializzazione
sollecita la rimozione di vincoli giuridici nell’ambito
operativo che impedivano operazioni di concentrazione
delle banche;
Nascono nuovi intermediari «parabancari» (leasing,
factoring), liberi dai vincoli bancari e molto
concorrenziali che determinano una contrazione
dell’attività bancaria;
I nuovi mercati
Risparmiatori ed impresi cominciano a ricorrere
massicciamente al mercato mobiliare, in cui le banche
svolgono un ruolo di negoziatori;
Le banche cominciano a svolgere attività di gestione
patrimoniale e di raccolta «indiretta»;
Il ruolo delle banche nel mercato mobiliare e l’attività dei
nuovi intermediari finanziari è però priva di una
regolazione di garanzia;
Il confine con il mercato assicurativo diviene sempre più
sottile grazie alla creazione di «prodotti misti»,
all’utilizzo delle stesse reti di distribuzione e
all’assunzione di reciproche partecipazioni;
Il mutuo riconoscimento
Strumento comunitario che, insieme
all’armonizzazione delle legislazioni, permette ad
operatori economici di altri paesi membri di operare
nel mercato italiano direttamente o indirettamente;
I vincoli giuridici, la staticità del mercato, la
mancanza di una regolazione oggettiva espone il
mercato bancario ad una forte concorrenzialità che
rischia di schiacciare i pochi operatori nazionali;
Il mutuo riconoscimento è uno strumento del
mercato unico che impone la libera circolazione di
servizi, persone, capitali e merci;
PRIMA DIRETTIVA N. 77/88 DEL 1977
Il punto di svolta è rappresentato dal DPR 350/1985 con cui si da
-
attuazione alla I Dir.Bancaria;
Il diritto di ingresso sul mercato bancario viene garantito in base a
qualità OGGETTIVE stabilite dalla legge sulla base di caratteristiche
patrimoniali e di professionalità ed onorabilità;
Viene così eliminata una barriera all’ingresso del mercato;
Vengono anche limitati i poteri discrezionali di autorizzazione allo
sviluppo territoriale;
Comincia a svilupparsi un nuovo indirizzo della regolazione:
oggettivo;
Basato su coefficienti preventivi;
Orientato alla vigilanza su stabilità patrimoniale, liquidità e
diversificazione degli investimenti;
Da ente pubblico a SPA
L’accettazione delle logica d’impresa e il nuovo mercato unico
imponevano maggiore libertà operativa;
La forma prevalente era invece quella di ente pubblico
economico a struttura di fondazione che aveva diversi limiti:
Non consentiva la separazione tra organi di gestione e organi
di controllo;
Blocco dell’incremento del capitale;
Si procedette quindi alla trasformazione in s.p.a. le cui azioni
ordinarie potevano però circolare solo con il consenso del
Consiglio dei Ministri;
A seguito della nuova forma soggettiva, le banche potevano
operare in qualsiasi settore del credito, a favore di chiunque e
potevano procedere alle operazioni di concentrazione, fusione
o trasferimento;
Il rapporto con le imprese
La legge non vietava le reciproche partecipazioni, ma
imponeva l’autorizzazione delle autorità di vigilanza
nel caso di banche che acquisiscono imprese;
La nuova forme di s.p.a. però poteva condurre ad un
fenomeno non controllato di «scambi» che poteva
sfociare in conflitti di interesse anche gravi;
La legge anti-trust – l.n. 287/1990 - impose un
limite del 15% per l’acquisizione di partecipazione in
enti creditizi da parte di soggetti diversi;
I gruppi bancari
Con la «fusione» dei mercati, si era affermata una nuova
figura, quella del «gruppo bancario», un soggetto
«polifunzionale»;
Si poneva però il problema di controllo e sorveglianza di
tutte le attività svolte;
Venne affidato alla Banca d’Italia il compito di vigilare
sui gruppi bancari controllati o controllanti le banche;
I gruppi bancari furono disciplinati con una particolare
attenzione al potere di coordinamento per la stabilità del
gruppo e una speciale disciplina della crisi, per evitare il
c.d. effetto a cascata;
La II direttiva ed il TU
La direttiva 646/1989 è stata attuata attraverso due
D.lgs: n.481/1992 e n. 386/1993 (T.U.);
I contenuti essenziali della Direttiva, recepiti nel TU
erano:
a) Attività bancaria e mutuo riconoscimento diretto
e/o indiretto;
b) Autorizzazione del paese di origine, vigilanza del
paese di esercizio;
c) Armonizzazione delle disciplina nazionali per la
creazione del mercato unico;
Il D.Lgs. 481/1992
Riconoscimento della c.d. BANCA UNIVERSALE:
Le banche possono esercitare, oltre all’attività creditizia, tutte le
attività coperte dal mutuo riconoscimento (intermediazione
finanziaria), ad esclusione dell’attività assicurativa e della
raccolta del risparmio collettivo (SGR);
Sono stati eliminate tutte le segmentazione di regolazione dei
diversi crediti (breve, medio, lungo) e dei crediti speciali
(agricolo, imprese, artigiani);
Soggettivamente la banca può scegliere se operare come
«polifunzionale» o come «banca universale»;
Delegificazione e oggettivizzazione della vigilanza e
applicazione della legge sul procedimento amministrativo
(trasparenza, contraddittorio, motivazione, pubblicità).
Il TESTO UNICO
I PRINCIPI:
- Stabilisce che la Banca d’Italia disciplina il regolare
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funzionamento dei sistemi di pagamento;
Le autorità creditizie esercitano i propri poteri al fine della
sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e per la stabilità,
efficienza e competitività del mercato;
AUTORITA’:
Coordina le competenze di ciascuna autorità e impone il
coordinamento e la cooperazione con la Comunità Europea;
SOGGETTI:
I destinatari sono definiti in maniera univoca BANCHE;
Non ci sono differenze normative né operative, tutti i soggetti
sono sottoposti agli stessi vincoli;
Gli anni Novanta
Le privatizzazioni divengono effettive e vengono
-
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eliminati i limiti alla circolazione delle azioni delle
banche;
Le fondazioni bancarie vengono definitivamente
escluse dall’attività bancaria;
Viene emanato il TU in materia di intermediazione
finanziaria che riconosce piena operatività alle
banche, prevedendo un disciplina diversa per:
Banche – intermediari;
Banche – emittenti;
Gli anni Duemila
Gli anni Duemila sono costellati di norme in materia,
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nazionali e comunitarie:
l.n. 39/2002, che disciplina gli Istituti di moneta
elettronica;
Direttiva 24/2001, in materia di risanamento e
liquidazione;
D.lgs. 37/2004 e D.lgs. 310/2004 di riforma del diritto
societario;
Direttiva 87/2002 sulla vigilanza dei conglomerati
finanziari;
D.lgs. 297/2006 in materia di vigilanza prudenziale;
L.n. 262/2005 la c.d. legge sulla tutela del
risparmio;
La legge sulla tutela del risparmio
- Modifica della struttura e delle cariche della Banca
-
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d’Italia;
Affidamento della tutela della concorrenza ad
AGCM;
Nuovi obblighi di trasparenza e doppia vigilanza di
Consob e Banca d’Italia;
Previsione di nuovi conflitti di interesse;
Nuovi obblighi di separazione tra banche e industrie
(vedi Cirio e Parmalat);