DIR. BANCARIO slides LE CRISI BANCARIE

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DIRITTO BANCARIO
LA DISCIPLINA DELLE CRISI BANCARIE
IllILLAILLA a iillSabbateilllli – [email protected]
Le crisi del sistema bancario
• Crisi come fenomeno
fisiologico
a vantaggio della
concorrenza
• Specialità della disciplina bancaria rispetto a quella di diritto
comune della crisi d’impresa (fallimento)
• Tutela della stabilità del sistema e della fiducia degli operatori
• Il rischio sistemico
• Propagazione delle crisi e corsa agli sportelli
• Il fattore tempo
• Prevenzione della crisi o riduzione al minimo delle
ripercussioni della crisi
• Too big to fail
I tre pilastri dell’Unione bancaria europea
1) SSM: Single Supervisory Mechanism (reg.1024/2013/UE)
2) SRM:Single Resolution Mechanism: BRRD: Bank Recovery and
Resolution Directive: 2014/59/UE:
attuazione direttiva BRRD: d.lgs. 16.11.2015, nn. 180
(“Decreto BRRD” recepisce le previsioni sulla risoluzione) e
181 (“Decreto Modifiche”, modifica il TUB introducendo i
nuovi strumenti)
Reg. 806/2014/UE
3) DGSD: Deposit Guarantee Schemes Directive, 2014/49/UE:
d.lgs. 15.2.2016, n. 30
Le misure amministrative nazionali
di gestione della crisi
• Art. 70 TUB amministrazione straordinaria
• Art. 80 TUB liquidazione coatta amministrativa
Tali procedure intervengono in un momento in cui la banca si
trova già in una situazione patologica.
La BRRD anticipa alla fase fisiologica dell’attività bancaria la
gestione dell’eventuale crisi. A tal fine, nei periodi di ordinaria
operatività della banca è imposta un’attività preparatoria
continua della gestione di una (possibile) crisi, cd. “gestione
anticipata” della crisi.
La direttiva «BRRD»
• Rafforzare gli strumenti per prevenire l’insolvenza
• Prevenzione come parte integrante della pianificazione
strategica e patrimoniale e delle politiche di gestione del
rischio
• Evitare la socializzazione delle perdite
• Limitare la possibilità di salvataggi pubblici
• Minimizzare il moral hazard
• Applicazione del principio del burden sharing
• Ratio: il costo della crisi della banca deve essere a carico degli
azionisti e dei creditori della banca
Il nuovo sistema integrato
D.lgs. 180/2015
• Piani di risoluzione: resolution plan: Banca d’Italia
D.lgs. 181/2015. TUB
• Piani di risanamento: recovery plan: istituti
• Misure di intervento precoce
• Misure amministrative nazionali di gestione della crisi
L’intervento pubblico (backstop) è previsto quale extrema ratio che può
operare soltanto in circostanze straordinarie, per evitare che la crisi di un
intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema
finanziario nel suo complesso.
I contenuti del decreto 180/2015
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Titolo I. Disposizioni di carattere generale
Titolo II. Autorità.
Titolo III. Misure preparatorie
Titolo IV. Risoluzione e altre procedure di gestione
delle crisi
Titolo V. I Fondi di risoluzione
Titolo VI. Salvaguardie e tutela istituzionale
Titolo VII. Sanzioni
Titolo VIII. Disposizioni finali
Le autorità
• Art. 3 d.lgs. 180/2015
Banca d’Italia: autorità di risoluzione
D.lgs. 12.5.2015 n. 72: attribuzione a BI funzione di Autorità nazionale di
risoluzione (NRA). Istituzione presso BI dell’l’Unità di Risoluzione e gestione
delle crisi; («UNITA’). Indipendenza rispetto a BI
• Distinzione fra funzione di controllo e di gestione crisi (art. 3, comma 3
direttiva 59/14/UE che attribuisce agli Stati membri la facoltà di
«prevedere in via eccezionale che l’autorità di risoluzione sia l’autorità
competente per la vigilanza»)
Compiti di risoluzione e di vigilanza. Collaborazione con le autorità del SEFIV e
con la BCE
• Art. 4. Compiti del MEF: approvazione del provvedimento con cui la BI
dispone l’avvio della risoluzione e altre funzioni
Art. 6. Collaborazione fra autorità CONSOB, COVIP e IVASS
I piani di risoluzione
Individuali e di gruppo.
• Art. 7 d.lgs. 180/2015. «Resolution plan» Individuale.
Il piano descrive il modo in cui il dissesto dell’ente può essere risolto in modo
ordinato preservando le funzioni essenziali dell’ente
• Predisposizione dei piani di risoluzione da parte di BI sentita la BCE se
competente
• Se la banca ha una o più succursali significative in altri Stati membri, sono
sentite anche le autorità di risoluzione di quegli Stati
• Art. 8. Piani di risoluzione di gruppo
• Art. 12. La risolvibilità
La risoluzione
Art. 17 d.lgs. 180/2015
I presupposti.
1. la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (failing or liking
to fail) e (NB congiuntamente)
2. non si possono ragionevolmente prospettare misure
alternative che permettono di superare la situazione in tempi
adeguati, tra cui l’intervento di uno o più soggetti privati o di un
sistema di tutela istituzionale, o un’azione di vigilanza, che può
includere misure di intervento precoce o l’amministrazione
straordinaria ai sensi del TUB
Dissesto o rischio di dissesto
nozione
• Art. 17 d.lgs. 180/2015, comma 2
Quando si verificano o si potrebbero verificare in futuro alcune delle seguenti
situazioni:
a) irregolarità nell’amministrazione o violazioni di disposizioni legislative,
regolamentarie o statutarie che regolano l’attività della banca di gravità tale
che giustificherebbero la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità tali da privare la banca
dell’intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio;
c) le sue attività sono inferiori alle passività;
d) essa non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
e) è prevista l’erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a
suo favore
Individuazione della procedura di gestione
della crisi
Art. 20 d.lgs. 180/2015
• La riduzione o la conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di
capitale messi dalla banca (burden sharing), quando ciò consente di
rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto…
oppure (alternativamente)
• Risoluzione o liquidazione coatta amministrativa.
Presupposti della risoluzione: «La risoluzione è disposta quando la Banca
d’Italia ha accertato la sussistenza dell’interesse pubblico che ricorre quando
la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi
indicati all’articolo 21 e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta
amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa
misura»
Gli obiettivi della risoluzione
Art. 21 d.lgs. 180/2015
• continuità delle funzioni essenziali dei soggetti (going corcern)
• stabilità finanziaria
• contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche
• tutela dei depositanti e degli investitori
I principi della risoluzione
Art. 22 d.lgs. 180/2015
1.Write down
Fissazione dell’ordine delle perdite
2. No creditors worse off than in insolvency:
Il trattamento dei creditori non può essere peggiore di quello
che riceverebbero in caso di liquidazione coatta
amministrativa
3. Depositor preference:
I depositi protetti non subiscono perdite
La valutazione. Art. 23
Le misure di risoluzione
Art. 39 d.lgs. 180/2015
Gone concern.
• Vendita di attività e passività (sales of business). Art. 40
• Trasferimento temporaneo di attività e passività ad un’entità costituita e
gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di
una successiva vendita sul mercato (bridge bank);congiuntamente ad una
delle altre. Art. 42.
• Trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo che ne gestisca la
liquidazione (bad bank). Art. 45
Going concern.
• Riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei
creditori (bail-in). Art. 48.
Il bail in (salvataggio interno)
•
1.
2.
a.
b.
Art. 48 d.lgs. 180/2015
Imposizione di perdite secondo un ordine di seniority ad
azionisti e creditori non garantiti. Haircut
finalità:
Per ricapitalizzare l’istituto in crisi (open- bank bail in)
Per ricapitalizzare l’eventuale bridge bank (closed-bank bail
in)
Conversione in capitale di crediti vantati nei confronti della
banca
Riduzione di detti crediti
Le passività escluse dal bail in
Art. 49 d.lgs. 180/2015 .
• i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di
importo fino a 100.000 euro;
• le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
• le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di
una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di
sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
• le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con
durata originaria inferiore a 7 giorni;
• le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una
durata residua inferiore a 7 giorni;
• i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché
privilegiati dalla normativa fallimentare
• Esclusioni discrezionali per motivi di stabilità finanziaria
L’ordine del bail in
L’ordine di priorità
i) gli azionisti;
• ii) i detentori di altri titoli di capitale,
• iii) gli altri creditori subordinati;
• iv) i creditori chirografari
• v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per
l’importo eccedente i 100.000 euro;
• vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei
depositanti protetti.
Ratio: si sacrificano prima i proprietari e chi investe in strumenti finanziari più
rischiosi
Approccio legale al bail in: anche a strumenti già emessi
Profili problematici del bail in
Quando gli strumenti assoggettabili a bail in
sono detenuti da soggetti retail
Solo banche sistemiche?
Quale limite all’intervento privato?
Dalla tutela del risparmiatore alla tutela del
depositante e del contribuente
Il Fondo nazionale di risoluzione e il
Fondo Unico di risoluzione
Art. 78 d.lgs. 180/2015
Finanziamento delle azioni di risoluzione
Bail in pari ad almeno l'8% del totale passivo e contributo al max
del 5% del passivo
• Contribuzione da parte delle banche
Patrimonio autonomo
Confluisce nel fondo di risoluzione unico dal 1.1.2016
Accordo intergovernativo sul trasferimento dei contributi al
Fondo di risoluzione unico (periodo transitorio di 8 anni) per
mutualizzazione risorse
Meccanismo di risoluzione unico
• Single Resolution Mechanism, SRM reg. UE/2014/806. 1.1.2016
Gestione accentrata crisi area euro
Composizione:
1. Autorità nazionali di risoluzione (National Resolution Authority, NRA)
2. Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB)
• Fondo di risoluzione unico per il finanziamento dei programmi di
risoluzione (Single Resolution Fund, SRF)
• Compiti SRB gestione ordinata delle crisi delle banche significative o con
operatività transfrontaliera nell’area dell’euro e delle principali SIM
• Altri casi: autorità di risoluzione nazionali
• BI funzione di Autorità nazionale di risoluzione (NRA).
La gestione amministrativa delle crisi
prima della riforma del 2015
Le regole del TUB
La gradualità degli interventi
Titolo IV: “Disciplina delle crisi”
2. L’amministrazione straordinaria (art. 70 - 79
TUB)
2. La liquidazione coatta amministrativa (art. 8095 TUB)
Il TUB dopo la riforma del 2016
D.lgs. 16.11.2015, n. 181: modifica del TUB
Nuovo Titolo IV: “Misure preparatorie, di intervento precoce e
liquidazione coatta amministrativa”
Introduzione degli artt. 69 bis- 69 vicies bis
Capo 01-I: “Piani di risanamento”
Capo 02-I: “Sostegno finanziario di gruppo”
Capo I. ”Banche”. Sezione 01.I: “Misure di intervento precoce”
I piani di risanamento
Art. 69 quater TUB.
Piano di risanamento individuale
Art. 69 quinquies TUB
Piano di risanamento di gruppo--capogruppo
Obiettivo: adozione di misure volte al riequilibrio della situazione
patrimoniale e finanziaria in caso di significativo
deterioramento
Approvazione organo amministrativo banca e valutazione BI: art.
69 sexies
Riesame e se ne necessario aggiornamento annuale
Possibilità di piani in forma semplificata. Art. 69 decies
Misure di intervento precoce
Art. 69 octiesdecies
Obiettivo: evitare l’aggravarsi della crisi (going concern)
1. Attuazione del piano di risanamento, quando vi è violazione
di requisiti prudenziali ex reg. 575/2013 (CRR: Capital
requirements regulation)
2. Rimozione degli esponenti, quando risultino gravi violazioni
legislative, regolamentari e statutarie o gravi irregolarità
nell’amministrazione o quando il deterioramento della banca
sia particolarmente significativo
L’amministrazione straordinaria
• Art. 70 TUB.
• Scioglimento degli organi di amministrazione e controllo da parte di BI.
prima della riforma MEF su proposta BI
• al ricorrere degli stessi presupposti per l’attivazione dei poteri di
intervento precoce o quando sono previste gravi perdite del patrimonio
oppure se lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi
amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
• Durata 1 anno, con possibilità di proroga
• Art. 71 Organi della procedura: uno o più commissari e un comitato di
sorveglianza (da 3 a 5 membri, presidente) con funzione di controllo.
Nell’esercizio delle loro funzioni pubblici ufficiali
I poteri e gli interventi
Art. 72 TUB.
I commissari esercitano i poteri dell’organo di amministrazione
Art. 74 TUB
Sospensione dei pagamenti se ricorrono circostanze eccezionali
Art. 75 chiusura della procedura con la ricostituzione degli organi
dell’amministrazione ordinaria
Art. 78 TUB
Provvedimenti straordinari
• Divieto di intraprendere nuove operazioni
• Chiusura di succursali
La liquidazione coatta
amministrativa
• Art. 80 TUB
MEF su proposta BI
Presupposti: art. 17 d.lgs. 180/20151.
1. la banca è in dissesto o a rischio di dissesto e
2. non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che
permettono di superare la situazione in tempi adeguati, tra cui l’intervento di
uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un’azione di
vigilanza, che può includere misure di intervento precoce o l’amministrazione
straordinaria ai sensi del TUB.
Non c’è interesse pubblico
…segue
• La banca non può proseguire l’attività: la crisi
è irreversibile
• Espulsione dell’impresa dal mercato e sua
estinzione
• Applicabilità di alcune norme della legge
fallimentare
La procedura
Art. 81 TUB. Gli organi della procedura
• Uno più liquidatori
• Comitato di sorveglianza da 3 a 5 membri con presidente
Art. 82 TUB. Lo stato di insolvenza
Se banca non è sottoposta a risoluzione o a liquidazione coatta
amministrativa è in stato di insolvenza: Dichiarazione del Tribunale del luogo
dove ha sede la società con sentenza in camera di consiglio su richiesta di uno
o più creditori, su istanza del PM o d’ufficio
Art. 83 TUB effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
• Sospensione dei pagamenti
• Non può essere promossa o proseguita alcuna azione contro la banca
Le altre norme del TUB
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Art. 84 Poteri degli organi
Art. 86 Accertamento del passivo
Art. 87 Opposizioni allo stato passivo
Art. 89 Insinuazioni tardive
Art. 90 Liquidazione dell’attivo
Art. 91 Restituzioni e riparti. Comma 1 bis.
depositor preference
• Art. 93 Concordato di liquidazione
Depositor preference
• Art. 91 TUB
• Modifica della gerarchia concorsuale applicabile tanto nella
risoluzione quanto nella liquidazione coatta amministrativa.
• i crediti vantati dal sistema di garanzia dei depositi sono gli
ultimi ad assorbire le perdite anche quelli superiori a
100.000,00
• Obiettivo: rafforzare la tutela dei depositi, a prescindere dal
loro importo, in considerazione della loro rilevanza per la
stabilità finanziaria.
Banche comunitarie
• Art. 95 bis TUB
riconoscimento delle procedure secondo la
normativa dello Stato d’origine (home country
control)
• Principio di universalità e di unità delle
procedure di risanamento e risoluzione