Comunicato Ufficiale n. 76 del 16/06/2016 - Figc

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Transcript Comunicato Ufficiale n. 76 del 16/06/2016 - Figc

C.U. N. 76 del 16/06/2016
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE TOSCANA
VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/ 055 617028
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: [email protected]
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
Comunicato Ufficiale n. 76 del 16/06/2016
NUOVA CONVENZIONE
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/17
FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO–COMITATO REGIONALE TOSCANA
F.I.G.C. L.N.D.
Il Comitato Regionale Toscana, nell’ottica di fornire servizi alle Società
affiliate che anima tutto il proprio modus operandi, ha ritenuto opportuno
continuare e sviluppare il percorso intrapreso negli ultimi tre anni insieme alla
Federazione delle Banche del Credito Cooperativo della Toscana per favorire
le esigenze delle Società nell’assolvere gli adempimenti inerenti all’iscrizione
ai campionati, arricchendo di importanti novità la convenzione già a suo
tempo stipulata.
Per la firma della nuova convenzione tra il Comitato Regionale Toscana,
presieduto dal dr. Fabio Bresci, e i vertici della Federazione delle Banche del
Credito Cooperativo della Toscana, è stata scelta la Casa del Calcio italiano,
il Centro Tecnico Federale di Coverciano.
La presentazione del progetto e la firma della convenzione
avverranno mercoledì 22 giugno 2016 presso l’Aula Magna del
Centro Tecnico Federale di Coverciano alle ore 13.30.
2981
C.U. N. 76 del 16/06/2016
Indice
COMUNICAZIONI........................................................................................................................................ 2983
1. Comunicazioni della F.I.G.C. ....................................................................................................................... 2983
2. Comunicazioni della L.N.D. ......................................................................................................................... 2983
3. Comunicazioni del Comitato Regionale...................................................................................................... 2985
3.1 Consiglio Direttivo .................................................................................................................................... 2985
CALCIO FEMMINILE .................................................................................................................................. 2986
CALCIO A 5 .................................................................................................................................................. 2987
4. Comunicazioni Settore Giovanile e Scolastico............................................................................................ 2989
RISULTATI.................................................................................................................................................... 2990
GIUSTIZIA SPORTIVA ............................................................................................................................... 2991
Decisioni Giudice Sportivo ................................................................................................. 2991
Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana ................................................... 2991
Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana ........................................ 2991
ERRATA CORRIGE .................................................................................................................................... 2996
ALLEGATI ..................................................................................................................................................... 2997
CALENDARIO GARE.................................................................................................................................. 2997
2982
C.U. N. 76 del 16/06/2016
COMUNICAZIONI
1. Comunicazioni della F.I.G.C.
1.1. ALLEGATI
•
C.U. n. 422/A del 7/06/2016 della FIGC riguardante Modifica Artt 32 - 32 BIS CGS .
•
C.U. n. 423/A del 7/06/2016 della FIGC riguardante Modifica Art 52 NOIF.
•
C.U. n. 424/A del 7/06/2016 della FIGC riguardante Modifica Artt 85 e 90 NOIF.
•
C.U. n. 427/A del 7/06/2016 della FIGC riguardante Modifica art 72 NOIF.
2. Comunicazioni della L.N.D.
Si trascrive stralcio del C.U. n. 360 della LND del 9.6.2016:
COMUNICATO UFFICIALE N° 360
GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SECONDE DI ECCELLENZA 2015/2016
SECONDO TURNO – ANDATA
RISULTATI GARE DELL’8 GIUGNO 2016
ANZIO CALCIO 1924 - SAN DONATO TAVARNELLE
2-0
DOMENICA 12 GIUGNO 2016 - ORE 16.00 - RITORNO
SAN DONATO TAVARNELLE - ANZIO CALCIO 1924
Campo Sportivo di San Donato in Poggio (FI)
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo della L.N.D. Notaro Francesco RICCIO, assistito dal Rappresentante A.I.A. Sig.
Sandro Capri, nel corso della riunione del 9 giugno 2016, ha adottato i seguenti provvedimenti:
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
…omissis…
BANDINI MASSIMO
FROSALI FRANCESCO
(SAN DONATO TAVARNELLE)
(SAN DONATO TAVARNELLE)
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2016
ILSEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini
IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino
2983
C.U. N. 76 del 16/06/2016
Si trascrive stralcio del C.U. n. 374 del 13.6.2016:
COMUNICATO UFFICIALE N° 374
GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SECONDE DI ECCELLENZA 2015/2016
SECONDO TURNO – RITORNO
RISULTATI GARE DEL 12 GIUGNO 2016
…omissis…
SAN DONATO TAVARNELLE - ANZIO CALCIO 1924
2-3
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo della L.N.D. Notaro Francesco RICCIO, assistito dal Rappresentante A.I.A. Sig.
Sandro Capri, nel corso della riunione del 13 giugno 2016, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)
…omissis…
FROSALI FRANCESCO
PAPARELLI MATTIA
(SAN DONATO TAVARNELLE)
(SAN DONATO TAVARNELLE)
AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
…omissis…
SACCA MATTEO
(SAN DONATO TAVARNELLE)
PUBBLICATO IN ROMA IL 13 GIUGNO 2016
ILSEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini
IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino
2.1. ALLEGATI
•
C.U. n. 365 (Beach Soccer n. 15/BS) della LND riguardante Modifica Artt 32 - 32 BIS CGS .
2984
C.U. N. 76 del 16/06/2016
3. Comunicazioni del Comitato Regionale
3.1 Consiglio Direttivo
Nessuna comunicazione
3.2. Segreteria
3.2.1. MUSEO DEL CALCIO/CENTRI ESTIVI
Il Museo del Calcio di Coverciano rappresenta un’occasione unica per le tante società giovanili
che, nel periodo estivo, organizzano i centri estivi. Il Museo del Calcio si propone infatti come meta
ideale per le uscite e le escursioni organizzate durante i centri estivi ed offre la possibilità di vivere
giornate indimenticabili all’interno del Centro Tecnico di Coverciano tra storia, cultura, gioco e
divertimento.
Al Museo del Calcio è possibile vivere un’esperienza a 360 gradi, che comprende la visita guidata
del Museo del Calcio e del Centro Tecnico di Coverciano, partecipare ad uno dei percorsi didattici
proposti e, soprattutto, giocare ed allenarsi sui campi di Coverciano, sotto la guida di tecnici
federali.
Per maggiori informazioni invia una mail a [email protected] oppure visita il sito
www.museodelcalcio.it
3.2.2. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI
Si comunica che nel sito di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) alla sezione “modulistica”
è consultabile il “Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2016/2017”.
SVINCOLO PER ACCORDO ARTICOLO 108 DELLE N.O.I.F. – PROCEDURA ON LINE
Gli svincoli in epigrafe potranno essere effettuati esclusivamente tramite procedura on line,
operando nella propria pagina web sul sito www.lnd.it
Il percorso da seguire è il seguente: Tesseramento dilettanti
Tesseramento DL alla voce
Svincolo per accordo (art. 108).
Una volta completata la procedura, il documento dovrà essere spedito o depositato in triplice copia
presso questo Comitato comprensivo di data di stipulazione, firme e timbro della Società.
Ricordiamo inoltre che il documento dovrà pervenire a questo Comitato entro 20 giorni dalla stipula
dell’accordo e che il termine ultimo per l’invio o la consegna dello stesso è stabilito per il 30 giugno
2016.
3.2.3. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:
N° Società
Nome del torneo
Categorie
647 TRE VALLI
III Memorial Bertani
Data inizio e termine Settore
Esordienti Pulcini
648 TAVOLA CALCIO 1924
12/06/2016
26/06/2016
Giovanile
16/06/2016
23/06/2016
Giovanile
6° Torneo Rossoverde
Esordienti
2985
C.U. N. 76 del 16/06/2016
CALCIO FEMMINILE
COMUNICAZIONI
Dal giorno 12 gennaio è attiva la e-mail del calcio femminile che pubblichiamo in calce:
[email protected]
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE
MARTEDI’ 28 GIUGNO 2016 ALLE ORE 17 GARA DI FINALE DELCAMPIONATO PRIMAVERA
DI CALCIO FEMMINILE.
CENTRO DI FORMAZIONE FEDERALE “GINO BOZZI”
VIA Stefano Borgonovo (ex via Ximenes)- Firenze
Ingresso libero
RIUNIONE PROGRAMMATICA DELLE SOCIETÀ
Sabato 18 giugno p.v., alle ore 9.30, presso l’aula “Renzo Righetti” del Centro Tecnico Federale di
Coverciano in via G. D’Annunzio 138 a Firenze, è indetta la riunione di programma di Calcio
Femminile per la prossima stagione sportiva 2016 – 2017.
Il presidente del Comitato Regionale Toscana dott. Fabio Bresci porterà il saluto alle società
partecipanti.
O.D.G.
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C
CAMPIONATO REGIONALE SERIE D
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES/PRIMAVERA
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIME A 7
2986
C.U. N. 76 del 16/06/2016
CALCIO A 5
Di seguito pubblichiamo le graduatorie di ammissione ai campionati di serie C1 e C2, come
da criteri pubblicati nel Cu N° 41 del 28/01/2016 e integrazione del Cu 64 del 29/04/2016.
Eventuali osservazioni dovranno pervenire per scritto a questo Comitato entro e non oltre
le ore 17 di lunedì 20 giugno 2016
GRADUATORIA DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C1
PUNTEGGI
STAGIONE 2015-2016
1. RISULTATI SPORTIVI
SQUADRA
Midland Global Sport
Real Livorno Mens Sana
San Giovanni Calcio a 5
Atletico San Gimignano
IBS Le Crete
Sportiva Staggia
Futsal Torrita
Calcetto Insieme
Massa Calcio a 5
Real Calcetto Rapolano
Calcio a Cinque Remole
DLF Firenze Calcio
Timec Calcio a Cinque
Virtus Calcio Poggibonsi
Arpi Nova
Versilia C5
La Sorba Casciano
Atontel Montelupo Fior.no
Poggio a Caiano 1909
Centro Sportivo Anchetta
Follonica
Monsummano Calcio a Cinque
Deportivo Chiesanuova V.P.
TOT
118
118
106
83
66
61
60
56
55
53
46
43
41
39
38
32
32
32
29
27
26
25
20
2. DISCIPLINA
3. GIOVANILI
4.CAMPO
20
15
20
15
10
10
26
13
0
15
40
45
10
10
11
15
30
10
10
0
15
10
10
P-OFF/P-OUT
CAMPIONATO
COPPA
40
40
20
20
18
30
20
10
19
25
20
11
19
10
8
2
6
0
10
10
10
17
4
15
10
16
2
15
10
14
2
15
10
15
15
10
10
23
14
13
18
4
10
15
2
15
12
17
2
12
16
15
10
10
0
10
15
0
10
10
18
2
2987
45
0
5.ASSEMBLEE
C.U. N. 76 del 16/06/2016
GRADUATORIA DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C2
PUNTEGGI
STAGIONE 2015-2016
1. RISULTATI SPORTIVI
SQUADRA
Isola d'Elba Soul Sport
San Mauro Cecchi Sorms
Futsal Valdarno
Castellina in Chianti
United Pisa
Montecatini Murialdo
Unilabel Empoli
Interportuale Pisana
Sangimignano Sport Scoopsd
Trident Sport
Oltrera
Unione Montalbano Calcio
Monteriggioni
Ponte D'Arbia
Scintilla Pisa Est
Sporting Arno
Ulignano Calcio a 5
TOT
70
67
66
61
56
42
39
33
28
27
26
22
22
21
20
17
14
2. DISCIPLINA
3. GIOVANILI
4.CAMPO
0
2
0
15
15
15
0
0
0
10
10
10
4
6
2
15
20
0
0
0
10
5
9
2
15
10
0
0
0
10
3
3
0
0
0
20
15
0
0
10
10
0
0
15
0
0
0
10
P-OFF/P-OUT
CAMPIONATO
COPPA
40
30
30
5
10
11
40
20
20
10
0
0
20
0
0
0
7
1
0
2
0
20
0
0
0
2
0
20
0
0
0
0
1
0
0
0
20
20
0
0
0
0
0
10
0
9
2
0
15
-15
0
0
0
10
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2988
5.ASSEMBLEE
C.U. N. 76 del 16/06/2016
4. Comunicazioni Settore Giovanile e Scolastico
11° TORNEO REGIONALE – 1° TROFEO SOFISPORT
CATEGORIE ALLIEVI e GIOVANISSIMI
Preso atto dei risultati conseguiti nelle gare di semifinale si sono qualificate per le Finali della
manifestazione indicata in oggetto le sotto indicate Società:
11° Torneo Regionale Allievi – 1° TROFEO SOFISPORT
SCANDICCI 1908
MARGINE COPERTA
11° Torneo Regionale Giovanissimi – 1° TROFEO SOFISPORT
S. MICHELE C. VIRTUS
MASSESE 1919
Si riporta di seguito il programma di:
SABATO 18 GIUGNO 2016 PRESSO IL C.F.F. FIGC – LND STADIO “G. BOZZI” (FI)
AI SEGUENTI ORARI :
Categoria Giovanissimi
S. MICHELE C. VIRTUS – MASSESE 1919
ore 16
Categoria Allievi
SCANDICCI 1908 – MARGINE COPERTA
ore 17:30
Modalità di svolgimento delle gare di finale:
Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità di risultato, si procederà direttamente a far
eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalle "Regole del Giuoco".
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C.U. N. 76 del 16/06/2016
MANIFESTAZIONE “LA PARTITA MUNDIAL ITALIA VS RESTO DEL MONDO”
Il Comitato Regionale, nell’ambito della manifestazione denominata “la Partita Mundial Italia vs
Resto del Mondo”, evento a carattere socio-umanitario patrocinato dalla F.I.G.C., in programma il
giorno 3 ottobre 2016 alle ore 20.30 presso lo Stadio Franchi in Firenze, con diretta TV, invita
tutte le scuole di calcio delle Società della nostra Regione a partecipare a tale evento.
Tutti i ragazzi e gli accompagnatori, con la divisa sociale, avranno la possibilità di partecipare alla
sfilata intorno al campo e ogni scuola calcio riceverà una prestigiosa targa di partecipazione creata
dal famoso orafo Gerardo Sacco e consegnata da una delle autorità presenti.
Il totale del ricavato della vendita dei biglietti ad un mese dall’evento, durante una pubblica
conferenza stampa, sarà così ridistribuito:
o
o
il 40% alle Associazioni di Volontariato partecipanti alla manifestazione;
il 60% alle scuole calcio partecipanti all’evento.
La scheda di adesione, allegata al presente Comunicato Ufficiale, compilata in ogni sua parte e
completa di numero, tipologia dei biglietti richiesti e specificando il numero dei Piccoli Amici, Pulcini
ed Esordienti che saranno presenti, potrà essere inoltrata entro e non oltre il 26 settembre
2016 a mezzo:
o
o
o
[email protected];
email: [email protected]
fax:
055 6540782
055 6540787
consegnata presso:
C.R. Toscana LND/SGS via Gabriele d’Annunzio 138c - Firenze
Nei prossimi Comunicati Ufficiali verranno illustrate dettagliatamente le modalità di partecipazione
alla manifestazione.
Il costo dei biglietti è il seguente:
o
o
o
o
CURVA FIESOLE/CURVA FERROVIA
MARATONA
TRIBUNA CENTRALE
TRIBUNA VIP
€
€
€
€
2,50
5,00
10,00
20,00
RISULTATI
Nessuna comunicazione
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2990
C.U. N. 76 del 16/06/2016
GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni Giudice Sportivo
Nessuna comunicazione
Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana
Nessuna comunicazione
Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana
La Corte di Appello così composta:
Dott. Carmine Compagnini
Presidente
Avv. Alessandro Brogi
Componente
Avv. Enzo François
Componente
Con l’assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno 10
giugno 2016 alle ore 18.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni:
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
158 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della “ U.P. Baldaccio Bruni” avverso la decisione
del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Rosati Marco con una squalifica per tre giornate.
C.U. n.64 del 29/04/2016.
Nel corso della gara “ Baldaccio Bruni – Maliseti” il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno
di gioco per aver colpito con una gomitata al volto un giocatore avversario. Per tale condotta
violenta veniva sanzionato con una squalifica per tre giornate.
Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Baldaccio Bruni, lamentandosi della
descrizione della condotta del proprio tesserato così come effettuata dal D.G. Secondo la
reclamante infatti il tesserato in questione anticipava l’attaccante avversario e avanzava palla al
piede. L’attaccante, vistosi superato, lo tratteneva con entrambe le braccia e il calciatore, sempre
con la palla a distanza di gioco, per cercare di mantenersi in equilibrio cominciava a mulinare le
braccia, finendo per colpire involontariamente l’avversario. Tutta l’azione sarebbe durata, secondo
la reclamante, meno di due secondi. Per tale motivo essendosi trattato di un “ movimento
imprudente” ma comunque involontario la reclamante chiede una riduzione della sanzione,
considerando il comportamento del calciatore al più non regolamentare. La società chiede inoltre
di essere udita.
In data 10 giugno 2016 compariva davanti a questa Corte di Appello Sportiva il sig. Fornacini
Ricciotto in qualità di Presidente della società Baldaccio Bruni. Dopo che il Presidente della Corte
illustrava i motivi del reclamo, veniva data lettura del supplemento arbitrale.
L’Arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già descritto in sede di rapporto gara.
Specifica altresì che il sig Rosati Marco, dopo aver subito un fallo di gioco e dopo il suo fischio,
colpiva l’avversario con una gomitata al volto, facendolo cadere per terra. Quest’ultimo si rialzava
senza l’intervento del massaggiatore. L’arbitro conferma anche che la condotta violenta è avvenuta
a gioco fermo.
Il rappresentante della società, preso atto del supplemento, ribadisce che l’azione si è svolta con
palla in movimento e non a gioco fermo. Insiste nella riduzione della sanzione.
2984
2991
C.U. N. 76 del 16/06/2016
Questa Corte di Appello Sportiva esaminati gli atti del procedimento ritiene i fatti contestati al
calciatore in questione assolutamente provati, stante le dichiarazioni del D.G. Ritiene altresì
congrua l’applicazione della sanzione minima prevista nei casi di condotta violenta verso gli
avversari, stante la mancanza di conseguenze fisiche.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
PRIMA CATEGORIA – PLAY OFF
160 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 65 del 05.05.2016
Reclamo della società ASD Neania Casteldelpiano avverso la squalifica inflitta dal Giudice
Sportivo Territoriale al calciatori Manfredi Greco per 7 gare.
Con tempestivo reclamo la società ASD Neania Casteldelpiano impugna la decisione del Giudice
Sportivo Territoriale, con la quale è stata inflitta al calciatore Manfredi Greco la squalifica per 7
gare, con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica rivolgeva al
D.G. frase irriguardosa ed al contempo colpiva con una pacca di lieve entità il D.G. all’altezza del
petto, senza conseguenze”.
La reclamante contesta la congruità della sanzione inflitta al proprio tesserato, evidenziando che il
comportamento del calciatore è stato privo di violenza e/o aggressività, dovendo meglio
interpretarsi 'la pacca' come un buffetto, gesto istintivo di frustrazione conseguente una decisione
arbitrale intervenuta in un momento delicato della gara.
Evidenzia inoltre, ai fini dell’istanza di riduzione, che il calciatore si è allontanato dal terreno di
giuoco con tranquillità, senza protestare, e che l’episodio oggi in esame può trovare conforto dalle
immagini trasmesse dall’emittente televisiva TV9.
Sottolinea, infine, che la frase irriguardosa profferita dal calciatore, seppur non corretta, non è
assolutamente offensiva nei confronti del D.g..
All’udienza del 10 giugno 2016, il presidente della società Neania Casteldelpiano, preso atto del
supplemento di rapporto appositamente richiesto dalla Corte del quale ha avuto lettura, ha ribadito
che quanto riportato dal direttore di gara in sede di supplemento è la fedele rappresentazione dei
fatti, sottolineando l’assenza di qualsiasi intenzione del calciatore di arrecare danno e insistendo,
stante l'eccessività della sanzione, per la riduzione.
Preliminarmente, la Corte non ritiene di accogliere l'invito a prendere in esame le immagini
trasmesse dall'emittente televisiva TV9, poiché facoltà limitata ai soli casi previsti dell'art. 35, 1.2,
1.3, CGS, in relazione all'art, 35, 1.4, CGS., e, in ogni caso, non prodotte in giudizio dalla
reclamante.
L’indagine della Corte avrà per oggetto, pertanto, la rappresentazione dei fatti contenuta nei referti
arbitrali, in relazione alle deduzioni offerte dalla reclamante con il ricorso introduttivo.
Le risultanze arbitrali evidenziano, contrariamente a quanto riferito dalla reclamante, che il gesto
incriminato si è concretizzato in una pacca (non un buffetto) sul petto del direttore di gara, arrecata
con lieve forza e, comunque, senza procurare conseguenze.
Tale gesto, viene specificato dal direttore di gara, è stato compiuto dal calciatore in
accompagnamento e per 'rafforzare' la frase da quest'ultimo pronunciata.
L'arbitro esclude, inoltre, alla radice essersi tratto di un gesto di violenza, ribadendo la lieve
intensità del gesto, sottolineando, ancora una volta, lo stretto collegamento tra il gesto e la frase
esclamata dal calciatore.
Tali risultanze, peraltro già sommariamente indicate nel referto di gara, consentono di inquadrare
la fattispecie in esame nel novero dei comportamenti irriguardosi e, quindi, di rivedere l'entità della
sanzione inflitta al calciatore, in ragione dell'effettiva lieve intensità del gesto e della totale assenza
di conseguenze lesive.
Non pertinenti, invece, appaiono ai fini della riduzione della sanzione le doglianze mosse in
relazione alla non offensività della frase pronunciata dal calciatore, in quanto le frasi aventi tenore
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irriguardoso sono parificate, dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, dal Codice di Giustizia
Sportiva alle frase offensive.
Sanzione ritenuta complessivamente congrua in 6 gare.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana:
in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica comminata al calciatore Manfredi Greco a
6 gare;
dispone non effettuarsi l’addebito della tassa di reclamo.
157 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 64 del 29.04.2016
Reclamo del calciatore Peri Niccolò (in proprio) avverso la squalifica fino al 28.12.2016 (otto
mesi) inflittagli dal G.S.T.
Con tempestivo reclamo il sig. Niccolò Peri impugna dinanzi a questa Corte la decisione del
Giudice Sportivo Territoriale, con la quale gli è stata inflitta la squalifica per 8 mesi (fino al
28.12.2016), con la seguente motivazione: “a gioco fermo, in seguito ad un provvedimento del
D.G., gli correva incontro a gran velocità rivolgendogli frasi irriguardose ed offensive. Si avvicinava
a tal punto da pestargli un piede con i tacchetti, procurando momentaneo dolore all’arbitro’.
Il reclamante non contesta di aver profferito la frase refertata e di aver corso (nei confronti del)
verso il direttore di gara per esprimere le proprie proteste.
Evidenzia, tuttavia, di non aver avuto contezza del ‘pestone’ riferito dal D.g., affermando di non
aver avuto e, in ogni caso voluto, alcun contatto fisico con lo stesso.
Evidenzia, inoltre, che le stesse modalità della protesta (braccia attaccate al corpo non protese in
avanti) sono sintomo di involontarietà del gesto e che il pestone non è stato cercato o 'prefigurato'.
Auspica che il direttore di gara possa effettivamente certificare le circostanze sopra riferite e
confermare l’assenza di qualsiasi reazione gestuale o verbale conseguente all’episodio narrato.
Ribadisce, infine, le proprie scuse sia in riferimento alle frasi profferite, che in ordine all’episodio
oggetto di contestazione, chiedendo, previa audizione, una riduzione della squalifica inflitta,
dovendo la fattispecie essere ricollocata in un contesto di minor gravità rispetto a quanto fatto dal
Giudice di prime cure.
All’udienza del 10 giugno 2016, il calciatore, unitamente al difensore delegato, dopo aver avuto
lettura del supplemento di rapporto richiesto dalla Corte ai fini istruttori, ha confermato le
circostanze oggetto del reclamo, ribadendo l’assenza di volontarietà del gesto e di reazione, sia
gestuale che verbale, del D.g. conseguente al fatto, insistendo per la riduzione della sanzione.
Il reclamo merita accoglimento.
Le censure mosse dal reclamante colgono il segno.
Le risultanze processuali evidenziano il preminente carattere di irruenza del calciatore nel
protestare con il direttore di gara, rappresentando il contatto avvenuto tra questi la logica
conseguenza del proprio atteggiamento di eccessiva animosità e, come detto, di ingiustificata
irruenza nel manifestare al direttore di gara il disappunto per una decisione arbitrale.
L’arbitro, infatti, con il supplemento di rapporto ha sottolineato che il contatto, di cui peraltro il
reclamante non ne rammenta l’esistenza, si è effettivamente verificato in conseguenza della
protesta, evidenziando l’assenza di intenzionalità da parte del calciatore.
Le particolari modalità della condotta del calciatore, unitamente all’assenza di elementi intenzionali
del gesto, e la circostanza emersa in atti secondo cui non vi è stato alcun ulteriore contatto tra il
calciatore e il direttore di gara oltre a quello in esame, fanno sì da collocare a pieno titolo tale
episodio nel novero dei comportamenti c.d. altamente irriguardosi, in ordine ai quali è notorio che
questa Corte applichi una risposta sanzionatoria che, a seconda delle circostanze, va da un
minimo di due mesi e mezzo.
Nel caso di specie, sebbene risulta appurato che l’episodio non è animato da volontarietà, non
giova al reclamante, nel giudizio volto a determinare la sanzione concretamente da applicare,
l’aver direttore di gara subito la lesione dell’unghia dell’alluce destro, come indicato sul
supplemento reso.
2986
2993
C.U. N. 76 del 16/06/2016
Tale episodio, infatti, seppur privo di intenzionalità e volontarietà, appare invero diretta
conseguenza di un comportamento (la protesta) volontario.
La sanzione, pertanto, viene rideterminata dalla Corte nella misura di cui al dispositivo, tenuto di
conto, nel rispetto del principio dell’afflittività della sanzione, dell’imminente periodo estivo.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana:
-accoglie il reclamo, e per l’effetto riduce la squalifica a carico del calciatore Niccolò Peri al
28.09.2016 (5 mesi);
-ordina non effettuarsi l'addebito della tassa di reclamo.
162 stagione sportiva 2015/2016 Gara Pontassieve – Piagge (3-2) del 28 aprile 2016. Play Off
Prima Categoria.
In C.U. n. 65 del 05 maggio 2016 Comitato Regionale Toscana.
Reclama il sig. Cosimo Cianciulli in proprio avverso la seguente sanzione al medesimo inflittagli
dal Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana:
“A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
CIANCIULLI COSIMO (PIAGGE)
Espulso per condotta gravemente sleale, successivamente rientrava indebitamente in campo
partecipando ad una zuffa.”.
Il reclamante afferma che dopo la propria espulsione, verificatasi al 33’ del secondo tempo, lo
stesso avrebbe abbandonato il terreno di gioco, recandosi negli spogliatoi per fare la doccia, senza
mai più rientrare in campo. Pertanto il Cianciulli afferma altresì che la sanzione comminatagli per
aver partecipato ad una rissa a fine gara deve essere stata determinata da uno scambio di
persona e, facendo istanza di previa audizione, chiede una riduzione della squalifica.
Richieste al Commissario di Campo osservazioni in merito all’episodio in questione, in quanto il
Cianciulli era stato squalificato appunto sulla base del rapporto di quest’ultimo ed allegato al referto
di gara, il predetto Commissario conferma quanto già riportato nel precedente rapporto,
escludendo tuttavia di aver potuto scambiare il numero di maglia in quanto dalla posizione in cui si
trovava lo stesso aveva un’ottima visuale del luogo ove si sono svolti i fatti.
Nella riunione del 10 giugno 2016 veniva udito il calciatore come dal medesimo richiesto che, nella
circostanza, veniva assistito da un proprio legale. Il Cianciulli conferma il contenuto del reclamo
escludendo una sua partecipazione alla rissa, precisando che la sua espulsione avveniva per aver
commesso un fallo di mano in area di rigore quale ultimo uomo e, una volta rientrato nello
spogliatoio, si toglieva la maglia non indossandola più, precisa inoltre che dopo una decina di
minuti rientrava nello spogliatoio anche il proprio compagno Capizzi Iacopo. A chiusura il legale del
calciatore chiede che il Commissario di Campo venga chiamato ad un riconoscimento.
Questo Collegio, considerata anche la situazione venutasi a determinare nel caso di specie con
riferimento alla presenza nello spogliatoio di altri calciatori della Soc. Piagge già precedentemente
espulsi, ritiene che sia necessario ed opportuno un approfondimento istruttorio, pertanto, in
accoglimento dell’istanza promossa dal legale del Cianciulli dispone un riconoscimento da parte
del Commissario di Campo con le modalità già precisate per le vie brevi in sede di audizione.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana rinvia alla riunione dell’08 luglio 2016 alle ore 18
per l’espletamento dell’incombente istruttorio di cui in motivazione.
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2994
C.U. N. 76 del 16/06/2016
Reclamo della “ A.S.D. MONSUMMANO CALCIO” avverso la decisione del G.S.T. che ha
sanzionato il calciatore Lotti Francesco con una squalifica per tre giornate. C.U. n. 62 del
21/04/2016.
Nel corso della gara “Folgor Marlia – Monsummano Calcio” valevole per il campionato di Prima
categoria, il calciatore in oggetto colpiva con una gomitata al volto un giocatore avversario,
facendolo cadere a terra ma senza alcuna conseguenza. Per tale motivo veniva espulso dal
terreno di gioco.
Per tale condotta violenta il sig. Lotti Francesco veniva sanzionato con una squalifica di tre
giornate.
Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società del Monsummano Calcio la quale, in
maniera alquanto sintetica, sostiene che il proprio tesserato, nel tentativo di cercare il pallone, in
maniera abbastanza scomposta, perdeva l’equilibrio e colpiva involontariamente con la mano
l’avversario. Per tale motivo la reclamante chiede una riduzione della sanzione.
L’Arbitro nel supplemento di rapporto gara, descrivendo lo scontro in questione, esclude in
maniera categorica la casualità del contatto. Afferma infatti che si è trattato di un gesto volontario,
oltretutto avvenuto non per la contesa del pallone. Infatti il calciatore in questione colpiva
l’avversario con una gomitata al volto, con il pallone in gioco ma lontano dagli stessi.
Questa Corte Sportiva di Appello esaminati gli atti del procedimento, ritiene provata la condotta
ascritta al tesserato in oggetto. Infatti i rapporti arbitrali lasciano pochi dubbi su come si sono svolti
i fatti in contestazione. Mentre il reclamo di parte appare alquanto lacunoso e poco convincente nel
merito. La sanzione minima prevista dal G.S. appare assolutamente corretta visto la mancanza di
conseguenze fisiche per il calciatore vittima della condotta violenta posta in essere dal tesserato in
questione.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa
CAMPIONATO ALLIEVI B
165 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della Polisportiva S. Maria avverso la Decisione
del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 160,00. C.U. n. 72 del
01/06/2016.
Per aver provocato danni nello spogliatoio della società ospitante la Polisportiva S. Maria veniva
sanzionata con una ammenda di 160,00 euro.
Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società, ritenendosi assolutamente estranea
ai fatti a lei ascritti. La reclamante,infatti, sostiene che i propri dirigenti, uscendo per ultimi dallo
spogliatoio, hanno comunicato di aver lasciato il medesimo nelle stesse condizioni in cui lo
avevano trovato. Per tale motivo la reclamante non si ritiene responsabile di alcun danno. A tal fine
sottolinea come nessun dirigente della società ospitante ha contestato l’esistenza di danni nello
spogliatoio.
Il D.G. nel supplemento di rapporto gara dichiara che mentre faceva la doccia ha sentito urla e forti
rumori provenire dallo spogliatoio che ospitava la squadra della Polisportiva del S. Maria. Finito di
prepararsi l’arbitro si recava presso lo spogliatoio, insieme ad alcuni dirigenti della società
ospitante, e constatava l’esistenza di danneggiamenti che però non sapeva quantificare.
Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti del procedimento, ritiene provati i fatti
contestati, stante quanto affermato dal D.G. nel suo supplemento di rapporto. Ritiene altresì
congrua l’ammenda comminata,in mancanza di una più precisa ricostruzione dei danni subiti dalla
struttura in questione.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
2988
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C.U. N. 76 del 16/06/2016
CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI
161 stagione sportiva 2015/2016 Gara Viareggio 2014 – Virtus Poggioletto (2-0) dell’01
maggio 2016. Campionato Giovanissimi Provinciali.
In C.U. n. 46 del 04 maggio 2016 Delegazione Provinciale di Massa Carrara.
Reclama l’U.S.D. Virtus Poggioletto avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore
Deluca Giuseppe dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Massa Carrara:
“A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
DELUCA GIUSEPPE (VIRTUS POGGIOLETTO)
Per aver sputato in terra in segno di sdegno verso il D.G..”.
La Società reclamante afferma che il giocatore avrebbe sputato a terra per liberarsi del sangue che
si era accumulato in bocca a seguito della gomitata di un avversario ed all’uopo allega altresì
certificazione medica, pertanto il gesto sanzionato non sarebbe stato rivolto contro il D.G. ma
dettato soltanto dalla necessità sopradescritta. Per l’effetto chiede la revoca ovvero, in subordine,
una riduzione della sanzione comminata.
Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio in questione, lo stesso conferma che il
calciatore ha sputato in terra in segno di sdegno nei confronti dello stesso, precisando che il
Deluca aveva effettivamente una, peraltro lievissima, perdita di sangue, tuttavia quest’ultima non
era alla bocca, bensì appena sotto l’occhio.
A parere del Collegio soprattutto quest’ultima considerazione particolarmente puntuale e precisa,
deve essere ritenuta dirimente in ordine all’effettiva portata e valenza del gesto, mentre nessun
rilievo può essere attribuito al certificato medico allegato. Ciò premesso, la condotta posta in
essere dal Deluca risulta gravemente irriguardosa, in particolare questa Corte anche in passato
non ha mancato evidenziare come lo sputo rappresenti uno degli atti tra i più deplorevoli che
possano aver luogo nell’ambito di una manifestazione sportiva e ciò ancora di più in ragione della
giovane età del calciatore.
Quindi, alla luce delle risultanze degli atti ufficiali, la sanzione comminata dal G.S.T. appare
congrua e proporzionata alla gravità dell’addebito contestato.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo confermando la sanzione già
irrogata dal G.S.T. per la Provincia di Massa Carrara. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione
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C.U. N. 76 del 16/06/2016
ALLEGATI
Si allega al presente C.U.:
•
C.U. n. 422/A del 7/06/2016 della FIGC riguardante Modifica Artt 32 - 32 BIS CGS .
•
C.U. n. 423/A del 7/06/2016 della FIGC riguardante Modifica Art 52 NOIF.
•
C.U. n. 424/A del 7/06/2016 della FIGC riguardante Modifica Artt 85 e 90 NOIF.
•
C.U. n. 427/A del 7/06/2016 della FIGC riguardante Modifica art 72 NOIF.
•
C.U. n. 365 (Beach Soccer n. 15/BS) della LND riguardante Modifica Artt 32 - 32 BIS CGS .
•
Scheda di adesione alla manifestazione “La Partita Mundial Italia vs Resto del Mondo”.
CALENDARIO GARE
DEL 18 GIUGNO 2016
11° TORNEO REGIONALE ALLIEVI – 1° TROFEO SOFISPORT
GARA FINALE**
SCANDICCI 1908
MARGINE COPERTA
C.F.F. FIGC LND STADIO “G. BOZZI”
FIRENZE
18-giu
17:30
**Per tale gara se al termine dei tempi regolamentari sussistesse parità,si procederà direttamente all’effettuazione dei tiri di rigore
secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco”.
11° TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI – 1° TROFEO SOFISPORT
GARA FINALE**
S. MICHELE C. VIRTUS
MASSESE 1919
C.F.F. FIGC LND STADIO “G. BOZZI”
FIRENZE
**Per
18-giu
tale gara se al termine dei tempi regolamentari sussistesse parità,si procederà direttamente all’effettuazione dei tiri di rigore
secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco”.
Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 16/06/2016.
Il Segretario
(Dr. Sauro Falciani)
Il Presidente
(Dr. Fabio Bresci)
2990
2997
16:00