Detassazione 2016

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Circolare n. 06/2016 del 30 maggio 2016
DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO
La legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha reintrodotto, dopo lo stop del 2015, la
detassazione dei premi di risultato e l’ha reintrodotto in modo strutturale.
Con il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, in vigore dal 16 Maggio 2016, sono
stati fissati i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza
e innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione dei predetti
premi.
In via generale la disposizione prevede che sono soggetti a una imposta sostitutiva pari al
10%, in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, ed entro il limite di importo
complessivo di 2.000 euro lordi annui, i premi di risultato di ammontare variabile, a
condizione che il lavoratore abbia percepito, nell’anno precedente a quello di percezione del
premio, redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 50.000 euro lordi.
Con la presente circolare intendiamo analizzare le principali novità e porre l’attenzione su alcune
modalità applicative.
CONTRATTO AZIENDALE O TERRITORIALE
La Legge di Stabilità 2016 subordina l’applicazione della detassazione dei premi di risultato
alla condizione che i premi in questione siano erogati in esecuzione di contratti aziendali o
territoriali. Rimangono esclusi pertanto dalla detassazione i contratti collettivi nazionali
(CCNL) e i contratti individuali o i contratti individuali plurimi.
L’azienda che non ha sottoscritto un contratto aziendale o non intenda sottoscriverlo, può
corrispondere premi di risultato, anche recependo i contenuti di un contratto collettivo
territoriale. Il recepimento potrà avvenire attraverso una semplice comunicazione scritta
fatta ai lavoratori in cui si precisa l’adozione, per uno o più anni, di un specifico accordo
territoriale.
DEPOSITO DEI CONTRATTI ALLA DTL
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva è obbligatorio il deposito del contratto,
aziendale o territoriale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente ad una
dichiarazione di conformità del contratto alle nuove disposizioni legislative. Tale
dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello allegato al decreto interministeriale.
Qualora nel corso del 2016 fossero corrisposti premi di risultato sulla base di accordi
stipulati in anni precedenti, l’agevolazione è ammessa a condizione che siano rispettati i
requisiti previsti dal decreto interministeriale, requisiti che esporremo in seguito e sempre
previo deposito del contratto e della relativa dichiarazione di conformità, entro 30 giorni
dalla pubblicazione del decreto interministeriale, quindi entro il 16 giugno 2016.
Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro ha reso nota l’attivazione della procedura per il
deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello.
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PREMIO DI RISULTATO
E’ importante sottolineare che, a differenza del passato,
a) l’ imposta sostitutiva del 10% potrà essere applicata esclusivamente in relazione a
“premi di risultato (…) di ammontare variabile ”.
Rimangono, pertanto, escluse dal regime fiscale agevolato tutte quelle voci retributive
aggiuntive (straordinari, maggiorazioni, indennità varie, ecc.) non qualificabili come
“premi di risultato” benché riconducibili a maggiore produttività. Il premio di risultato deve
essere di “ammontare variabile”: ciò implica che il relativo importo dovrà essere
modulato in funzione del grado di raggiungimento del risultato misurabile in modo
oggettivo attraverso indicatori numerici o di altro tipo puntualmente individuati. Non
risulterebbe, invece, detassabile il premio di importo fisso erogato al raggiungimento del
risultato in quanto non verrebbe soddisfatto il requisito della variabilità del relativo
ammontare;
a) viene stabilito un nesso causale imprescindibile tra il raggiungimento dell’obiettivo
prefissato (incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione),
verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro
genere appositamente individuati, e l’erogazione del premio detassabile. Per poter
detassare, dunque, non è più sufficiente il semplice perseguimento degli obbiettivi ma ne
è richiesto l’effettivo conseguimento.
ADEMPIMENTI DEL SOSTUTUTO D’IMPOSTA
L’imposta del 10% è applicata direttamente e automaticamente dal sostituto d’imposta se egli
è lo stesso soggetto che ha rilasciato la CU nel periodo di imposta precedente a quello di
riferimento, in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso per l’intero anno.
Se il sostituto d’imposta non fosse lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi dell’intero anno
precedente, il lavoratore deve attestare per iscritto il rispetto della condizione reddituale.
Per non applicare in via automatica l’imposta sostitutiva, il lavoratore lo deve richiedere con
una comunicazione scritta al datore di lavoro.
Lo studio consiglia di effettuare nuovamente il deposito, utilizzando il nuovo modello allegato al
decreto interministeriale, anche degli accordi già depositati considerando le nuove disposizioni
introdotte dalla normativa per il 2016.
Lo Studio resta a disposizione per i chiarimenti eventualmente necessari e legati al caso specifico.
Cordiali saluti.
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