Leggi la massima - Sindacato Nazionale Cacciatori

Download Report

Transcript Leggi la massima - Sindacato Nazionale Cacciatori

www.sindacatonazionalecacciatori.it - [email protected] - [email protected]
[email protected]
SINDACATO NAZIONALE CACCIATORI
Via A. da Messina, 67 - 95029 Viagrande (CT)
Cell: 346 6867096
Corre notizia che alcuni addetti alla vigilanza venatoria contestano a chi
esercita la caccia in periodo vietato il porto abusivo dell'arma; ciò in quanto la
licenza rilasciata dall'Autorità di P.S. varrebbe esclusivamente per il periodo in
cui la caccia è consentita.
Tale assunto non trova alcun fondamento né nel T.U.L.P.S., né nella Legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio), la c.d. Legge quadro sulla caccia, né in altre fonti.
Significa, allora, che l'Agente di vigilanza nel caso in specie potrà contestare il
solo reato ex art. 30, comma 1, lett. a della Legge quadro sopra richiamata, non
certo il porto abusivo dell'arma.
Tale principio è stato di recente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione la
quale ha statuito che "L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per
l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma, anche se esso è
attuato per esercitare, illecitamente, l'attività venatoria in periodo di divieto
generale, ferma restando la sanzionabilità dell'eventuale abuso accertato nei
confronti del titolare, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o
ablativi dell'autorizzazione (Cassazione penale, sez. III
20 gennaio 2016 n.
14749)".
Viagrande, 1 maggio 2016
Avv. Francesca Di Giunta
www.studiolegaledigiunta.it
Pagina 1! di 1!
Giovanni Di Giunta, cell: 366 5619623 - Stefano Privitera, cell: 346 6867096 Vincenzo Salamone, cell: 329 4671965
Codice fiscale n. 90051890870