Prospetto Offerta

Download Report

Transcript Prospetto Offerta

Helvetia Vita S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia
Offerta al pubblico di
Pick 25 OpportUnit
prodotto finanziario- assicurativo di tipo Unit Linked
(Codice Prodotto 1317)
Il presente documento contiene:
 Scheda Sintetica – Informazioni Generali
 Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche per la proposta di
investimento
 Condizioni Contrattuali
 Glossario
 Modulo di proposta – certificato in versione facsimile
Le Schede Sintetiche, le Condizioni Contrattuali ed il Glossario devono essere
consegnate all’investitore–contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Le Parti I, II e III del Prospetto d’offerta ed il Regolamento del fondo interno sono messi a
disposizione dell’investitore–contraente su richiesta dello stesso.
La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob
sull’opportunità dell’investimento proposto.
Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera
di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Sede Legale e Operativa
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 53. 51.1 – Fax 02 53.72.89
E-mail PEC: [email protected]
www.helvetia.it
Capitale Sociale € 47.594.000 i.v.
Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscriz. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142
Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Società con unico Socio
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)
HOME INSURANCE – INFORMATIVA
Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 7/2013 sulla
home page del sito internet www.helvetia.it sono disponibili apposite aree riservate attraverso le quali
ciascun investitore-contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa. L'accesso è consentito
gratuitamente all'investitore-contraente mediante credenziali identificative personali che potranno essere
richieste in fase di registrazione.
Pick 25 OpportUnit
SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI GENERALI
La parte “Informazioni Generali”, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della
sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali dell’offerta.
INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO
Prodotto finanziario – assicurativo
Helvetia Vita S.p.A., (di seguito
di tipo Unit Linked denominato
la Compagnia) è un’impresa di
assicurazione
italiana
Pick 25 OpportUnit.
IMPRESA DI
appartenente
al
Gruppo CONTRATTO
ASSICURAZIONE
Assicurativo Helvetia (iscritto
all’Albo dei gruppi assicurativi
al n. d’ordine 031).
Pick 25 OpportUnit consente di investire il premio unico, al netto delle spese fisse di
emissione, in quote del Fondo Interno Pick 25, dal cui valore dipendono le
prestazioni finanziarie ed assicurative previste dal contratto stesso. A fronte del
premio unico versato l’investitore–contraente acquisisce, pertanto, un corrispondente
numero di quote.
ATTIVITÀ
FINANZIARIE
SOTTOSTANTI
Le attività finanziarie sottostanti il Fondo possono essere:
 quote di OICR (ivi compresi gli ETF);
 azioni in linea diretta;
 strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria (titoli di debito),
anche strutturati;
 strumenti finanziari derivati sia per fini di copertura - anche qualora non efficace
al 100% - sia per finalità di gestione efficace.
Si segnala che nell’ambito della gestione attiva del Fondo è possibile investire anche
in attività finanziarie diverse da quelle sopra indicate e/o con duration differenti
rispetto a quella del benchmark e comunque nei limiti e con le modalità previste dal
mandato di gestione.
Il capitale maturato può inoltre essere investito in fondi di liquidità.
Il prodotto è sottoscrivibile per un limitato periodo di tempo, in particolare il Periodo
di Sottoscrizione è compreso tra il 19/05/2016 ed il 24/06/2016.
PROPOSTE DI
INVESTIMENTO
FINANZIARIO
Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari ad Euro
5.025. L’investitore-contraente può corrispondere importi superiori con incrementi
multipli di 1.000 Euro. Non sono previsti versamenti aggiuntivi nel corso della durata
contrattuale.
Il premio unico versato, al netto dei costi previsti, è investito in quote del Fondo
Interno Pick 25 e costituisce il capitale investito.
Il contratto prevede un'unica proposta di investimento denominata Pick 25, le cui
caratteristiche sono illustrate nella parte “Informazioni Specifiche”.
Il contratto prevede di investire il premio unico versato, al netto dei costi, in quote del
Fondo Interno Pick 25, dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie ed
assicurative previste dal contratto stesso.
FINALITA’
OPZIONI
CONTRATTUALI
Oltre all’investimento finanziario il prodotto offre, come copertura assicurativa in caso
di decesso dell’Assicurato, una tutela economica che consiste in una maggiorazione
del controvalore delle quote acquisite dal contratto in funzione dell’età dell’Assicurato
al momento del decesso. Il corrispondente capitale, così maggiorato, verrà liquidato
ai beneficiari in un’unica soluzione.
L’obiettivo di tale investimento è pertanto quello di accrescere il capitale investito nel
corso della vita del contratto.
Il contratto prevede la facoltà per l'investitore-contraente di richiedere – entro la data
di scadenza del contratto – il differimento automatico della scadenza (DAS) del
contratto stesso per un periodo complessivamente pari a 5 anni. La durata del
contratto viene quindi prolungata per un periodo pari a 5 anni, durante il quale non
sarà possibile corrispondere premi.
Prospetto d’offerta - Scheda Sintetica - Informazioni Generali
Pagina 1 di 2
DURATA
L'esercizio della suddetta opzione potrà determinare il prolungamento della validità
del Fondo Pick 25 stesso o uno switch automatico e gratuito del controvalore a
scadenza (29/11/2021) delle quote del Fondo Pick 25 assegnate al contratto in quote
di altro/i Fondo/i reso/i disponibile/i dalla Compagnia a tale data. Il/I Fondo/i di
destinazione dovrà/dovranno presentare analoghe caratteristiche rispetto al Fondo
Pick 25.
Per maggiori dettagli si rimanda all'Art. 15 delle Condizioni Contrattuali.
La durata del contratto è di 5 anni, 4 mesi e 29 giorni. In particolare, la durata è
compresa tra la data di decorrenza, fissata alle ore 00.00 del 30/06/2016 e la data di
scadenza, fissata alle ore 00.00 del 29/11/2021.
All'atto della sottoscrizione della proposta-certificato l'investitore-contraente deve
aver raggiunto la maggiore età, mentre l’età dell'Assicurato alla sottoscrizione deve
essere compresa tra i 18 anni (anagrafici) e gli 84 anni (assicurativi).
LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale è previsto il
rimborso, ai beneficiari designati dall’investitore-contraente, di un capitale pari al
controvalore delle quote del Fondo attribuite al contratto, ottenuto moltiplicando il
numero delle quote che risultano assegnate al contratto alla data del decesso per il
valore unitario delle quote stesse - quale rilevato il lunedì successivo, o se festivo il
primo giorno lavorativo ad esso seguente, alla data di ricevimento, da parte della
Compagnia, della richiesta di sinistro corredata da tutta la documentazione prevista
all’Art. 17 delle Condizioni Contrattuali. Qualora tra la data di ricevimento della
predetta documentazione ed il primo lunedì successivo (compreso) non intercorrano
almeno due giorni lavorativi, il valore attribuito alle quote sarà quello del secondo
lunedì successivo.
Tale capitale sarà quindi maggiorato di una percentuale del capitale stesso
CASO MORTE
determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso, nella misura
di seguito indicata:
Età Assicurato (in anni interi)
Misura % di
al momento del decesso
maggiorazione
da 18 a 60
1,00%
da 61 a 80
0,50%
oltre 80
0,10%
La maggiorazione in caso di decesso decorre trascorso 1 anno dalla data di
decorrenza e non potrà comunque superare l’importo di 10.000 Euro.
Per maggiori informazioni si rinvia al par. 5.1 della Parte I del Prospetto
d’offerta.
ALTRI EVENTI
ASSICURATI
ALTRE OPZIONI
CONTRATTUALI
Non previsti.
Non previste.
Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitorecontraente, unitamente alle Condizioni Contrattuali, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Generali”: 18 maggio 2016.
Data di validità della parte “Informazioni Generali”: 19 maggio 2016.
Prospetto d’offerta - Scheda Sintetica - Informazioni Generali
Pagina 2 di 2
Pick 25 OpportUnit
SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE
PROPOSTA DI INVESTIMENTO: Pick 25
La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del Fondo Interno.
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Proposta di investimento/Fondo Interno: Pick 25.
NOME
Domicilio del Fondo: c/o Helvetia Vita S.p.A., Via G. B. Cassinis 21, 20139
Milano (Italia).
Denominazione del gestore: Helvetia Vita S.p.A.
GESTORE
Soggetto cui è stata delegata la gestione: AcomeA S.G.R. S.p.A.
Cod. proposta di investimento e del Fondo: 193
Valuta di denominazione del Fondo: Euro.
Data di istituzione/inizio operatività del Fondo: 30/06/2016.
ALTRE
INFORMAZIONI
Politica di distribuzione dei proventi del Fondo: capitalizzazione dei proventi.
Modalità di versamento del premio: premio unico di importo minimo pari ad
Euro 5.025. L’investitore-contraente può corrispondere importi superiori con
incrementi multipli di 1.000 Euro.
Non sono ammessi versamenti aggiuntivi.
Finalità della proposta di investimento: crescita equilibrata del capitale nel
medio periodo, con una volatilità media del valore unitario delle quote.
STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di gestione: a benchmark.
Stile di gestione: attivo.
TIPOLOGIA DI
GESTIONE
Obiettivo della Gestione: crescita equilibrata del capitale nel medio periodo con
una gestione attiva in grado di cogliere le opportunità di mercato, attraverso un
investimento principalmente nel mercato obbligazionario e in misura contenuta nel
mercato azionario, mantenendo comunque un profilo di rischio medio.
Benchmark: 60% The BofA Merrill Lynch 3-5 Year Euro Government Index, 25%
The BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index e 15% FT/S&P All
World Series Total Return Index in valuta locale.
ORIZZ. TEMPORALE
DI INVESTIMENTO
CONSIGLIATO
5 anni.
Grado di rischio: medio.
Il grado di rischio è misurato in termini di volatilità annualizzata dei rendimenti. La
gestione ha la finalità di contenere la volatilità entro un intervallo di media
ampiezza.
PROFILO DI RISCHIO
POLITICA DI
INVESTIMENTO
Scostamento dal benchmark: rilevante.
È consentito al gestore di scostarsi dal benchmark per cogliere le opportunità di
mercato entro i limiti ed alle condizioni fissate dal mandato di gestione. Lo
scostamento dal benchmark viene misurato in termini di differenza tra la volatilità
del fondo Pick 25 e quella del benchmark.
Categoria (Ania): Obbligazionario Misto Area Euro.
Politica di investimento: Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di
natura obbligazionaria espressi nelle principali valute internazionali, in via
contenuta in strumenti finanziari di natura azionaria ed anche in strumenti di
natura monetaria.
La politica di gestione sarà volta ad ottimizzare il rendimento del portafoglio
attraverso una strategia di investimento che prevede una gestione attiva negli
strumenti finanziari sopra riportati.
Prospetto d’offerta – Scheda Sintetica Informazioni Specifiche
Pagina 1 di 8
La strategia utilizzata dal Gestore, nei limiti di utilizzo degli strumenti di
investimento previsti dal Regolamento, prevederà in linea di massima:
1. un approccio graduale all'investimento in strumenti di natura azionaria, nella
fase iniziale dalla costituzione del Fondo;
2. un graduale passaggio dagli strumenti finanziari di natura azionaria a favore di
strumenti obbligazionari, nel corso dell'ultimo periodo di gestione,
coerentemente con la data di fine attività del Fondo stesso.
Tipologie di strumenti finanziari: nell’ambito dei criteri di scelta degli
investimenti, il Fondo può investire nelle seguenti categorie di attività:
 strumenti finanziari – come individuati dalla sezione III della Circolare ISVAP
n. 474/D – emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o
appartenenti all’OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con
il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di
prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di
Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei
predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri;
 Quote di OICR: (istituiti, promossi o gestiti anche da entità appartenenti alla
Società AcomeA S.G.R. S.p.A.) e in particolare in OICVM ai sensi della
Direttiva 2009/65/CE e in quote di fondi d’investimento alternativo (FIA) ai
sensi della Direttiva 2011/61/UE;
 strumenti monetari: emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati Membri
dell’Unione Europea, appartenenti all’OCSE o che abbiano concluso speciali
accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli
accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da
organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati;
conformi alle caratteristiche ed alle tipologie riportate nel Regolamento del Fondo
e nella Parte I del Prospetto d'Offerta.
Valuta di denominazione: Il Fondo è denominato in Euro, ma i suoi investimenti
possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o
indirettamente, in valute diverse dall'Euro.
Aree geografiche e mercati di riferimento: globale (Nord America, Europa ivi
compreso United Kingdom, Giappone e in via residuale altre aree geografiche tra
cui "paesi emergenti").
Categorie di emittenti: con riferimento alle:
 obbligazioni: titoli di Stato o di organismi sovranazionali; titoli obbligazionari
di emittenti corporate e quote di OICR (ivi compresi gli ETF);
 azioni: società ad elevata capitalizzazione e quote di OICR (ivi compresi gli
ETF).
Settori industriali: nessuna limitazione.
Investimenti in strumenti derivati: sia per fini di copertura - anche qualora non
efficace al 100% - sia per finalità di gestione efficace.
E' prevista la possibilità di investire in:
 quote di OICR, istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di
appartenenza della Compagnia stessa o dal Gestore, fino ad un massimo del
100%;
 attivi diversi dagli OICR (strumenti finanziari e/o altri attivi) istituiti, promossi o
gestiti da società del gruppo di appartenenza della Compagnia stessa o dal
Gestore, in linea con la normativa vigente.
La Compagnia non offre alcuna garanzia di rendimento minimo
dell’investimento finanziario, né di rimborso del premio unico versato.
GARANZIE
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento, vi è la possibilità
che l’investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un
ammontare inferiore all'investimento finanziario.
Si rimanda alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura
e sui rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
TABELLA
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita
DELL’INVESTIMENTO sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento
Prospetto d’offerta – Scheda Sintetica Informazioni Specifiche
Pagina 2 di 8
FINANZIARIO
consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato, al
netto delle spese di emissione previste dal contratto, rappresenta il capitale
nominale; quest’ultima grandezza, al netto dei costi di caricamento e di altri costi
iniziali, rappresenta il capitale investito.
Il premio di riferimento utilizzato per la rappresentazione è quello minimo,
pari ad Euro 5.025.
Momento della
sottoscrizione
VOCI DI COSTO
A
Costi di caricamento
0,00%
B
Commissioni di gestione
0,00%
Costi delle garanzie e/o
C
0,00%
immunizzazione
Altri costi contestuali al
D
0,00%
versamento
Altri costi successivi al
E
0,00%
versamento
Bonus, premi e
F
0,00%
riconoscimenti di quote
Costi delle coperture
G
0,00%
assicurative
H
Spese di emissione
0,50%*
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I
Premio versato
100,00%
L=I-(G+H)
Capitale nominale
99,50%
M=LCapitale investito
99,50%
(A+C+D-F)
Orizzonte
temporale
d’investimento
consigliato
(valori su base
annua)
0,00%
1,68%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
0,10%
* La percentuale riportata si riferisce all'incidenza del costo fisso di emissione, pari a 25
Euro, rispetto al premio minimo previsto dal contratto. Maggiore sarà il premio versato
minore risulterà l'incidenza in termini percentuali del suddetto costo.
Avvertenza:
La
tabella
dell’investimento
finanziario
rappresenta
un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui
applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione
completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto
d’offerta.
Oneri direttamente a carico dell’investitore – contraente:
Spese di emissione: 25 Euro.
Costi di caricamento: non previsti.
DESCRIZIONE DEI
COSTI
Costi di riscatto: percentuali fissate in funzione degli anni interi trascorsi tra la
data di richiesta del riscatto e la data di decorrenza, come indicato nella tabella di
seguito riportata:
Anni interamente trascorsi dalla
Costi di riscatto
data di decorrenza del contratto
Inferiori a 2
1,25%
Pari o superiori a 2 ed inferiori a 3
0,75%
Pari o superiori a 3
0,00%
Costi di switch: non previsti.
Oneri indirettamente a carico dell’investitore – contraente:
Commissione annua di gestione: 1,70% su base annuale.
Costi delle coperture assicurative: 0,02% inerente la maggiorazione in caso di
decesso, che viene trattenuto dalla commissione annua di gestione.
Commissione di performance: non prevista.
Prospetto d’offerta – Scheda Sintetica Informazioni Specifiche
Pagina 3 di 8
Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle
agevolazioni e sul regime fiscale.
DATI PERIODICI
RENDIMENTO
STORICO
TOTAL EXPENCES
RATIO (TER)
RETROCESSIONI AI
DISTRIBUTORI
Essendo il Fondo di nuova costituzione non sono disponibili dati storici di
rendimento dello stesso, si riporta pertanto esclusivamente il rendimento annuo
del Benchmark degli ultimi 10 anni.
Si precisa che i dati di rendimento del benchmark sono al lordo dei costi di
sottoscrizione e di rimborso a carico dell’investitore - contraente.
Avvertenza: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Il Fondo è di nuova istituzione pertanto non sono disponibili i dati del TER
dell'ultimo triennio.
In considerazione del fatto che il prodotto è di nuova commercializzazione, nella
tabella di seguito riportata è data evidenza, per ciascuna delle componenti di
costo previste dal contratto, della quota parte percepita in media dai collocatori,
determinata in funzione di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.
Tipo costo
Spese di emissione
Costi di caricamento
Commissione annua di gestione
Premio/Fondo
Premio unico
Premio unico (al netto
delle spese di emissione)
Pick 25
25 Euro
Quota parte
percepita in
media dai
collocatori
0,00%
0,00%
00,00%
1,70%
50,00% della
commissione
annua di
gestione
Misura
Costo
Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Il valore unitario della quota, al netto degli oneri a carico del Fondo Interno, viene
calcolato il lunedì di ogni settimana o qualora tra la data del versamento e il primo
lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno due giorni lavorativi, il
secondo lunedì successivo. Nel caso in cui il lunedì sia un giorno festivo, il giorno
di valorizzazione coincide con il primo giorno lavorativo successivo.
VALORIZZAZIONE
DELL’INVESTIMENTO Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Italia Oggi"
e sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it alla sezione
Bancassicurazione – Fondi e Gestioni – Quotazioni e Rendimenti e viene
aggiornato tutti i mercoledì.
La Compagnia si riserva di pubblicare il valore su altro quotidiano a tiratura
nazionale, dandone comunicazione all’investitore-contraente.
La sottoscrizione del contratto può essere effettuata direttamente presso uno dei
soggetti incaricati della distribuzione. La sottoscrizione avviene esclusivamente
INFORMAZIONI
mediante l’apposito modulo di proposta-certificato.
SULLE MODALITA’ DI
Il contratto è concluso, a condizione che sia stato sottoscritto il modulo di
SOTTOSCRIZIONE
proposta-certificato e sia stato pagato il premio unico, alle ore 00.00 della data di
decorrenza, fissata per tutti i contratti al 30/06/2016, data dalla quale decorrono
Prospetto d’offerta – Scheda Sintetica Informazioni Specifiche
Pagina 4 di 8
anche le coperture assicurative. La data di decorrenza del contratto, inoltre,
corrisponde all’epoca di conversione del premio unico versato in quote del Fondo
Interno Pick 25.
A conferma della conclusione del contratto la Compagnia invierà all’investitorecontraente la Lettera Contrattuale di Conferma sottoscritta dalla Compagnia
stessa.
Si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni
di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione.
Non sono previsti switch, in quanto il contratto prevede un unico Fondo Interno.
SWITCH E VERSAMENTI SUCCESSIVI
RIMBORSO DEL
CAPITALE A
SCADENZA
(CASO VITA)
Qualora venga attivata l'opzione di DAS, tuttavia, potrebbe essere previsto uno
switch automatico e gratuito verso altro/i Fondo/i reso/i disponibile/i dalla
Compagnia a tale data. Per maggiori dettagli si rimanda all'Art. 15 delle Condizioni
Contrattuali.
La Compagnia, in ogni caso, si riserva la possibilità di istituire nuovi fondi interni;
dell’istituzione e delle caratteristiche di tali nuovi fondi interni l’investitorecontraente verrà opportunamente informato e vi potrà accedere tramite switch.
Ciascun nuovo fondo interno verrà disciplinato da apposito Regolamento.
Il contratto non prevede la possibilità di effettuare ulteriori versamenti in aggiunta
al premio unico iniziale.
Alla scadenza del contratto, in caso di vita dell’Assicurato a tale data, è previsto il
rimborso, ai beneficiari designati dall'investitore-contraente, di un capitale pari al
prodotto tra il numero delle quote del Fondo assegnate al contratto ed il loro
valore unitario alla data di scadenza (29/11/2021).
Il prodotto riconosce la facoltà all’investitore-contraente di riscattare totalmente il
contratto, purché siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data di decorrenza e
l’Assicurato sia in vita.
Il valore di riscatto totale è determinato moltiplicando il numero delle quote del
Fondo che risultano assegnate al contratto alla data di richiesta di riscatto per il
loro valore unitario - quale rilevato il lunedì successivo alla data di ricezione, da
parte della Compagnia, della richiesta di riscatto corredata di tutta la
documentazione prevista all’art. 17 delle Condizioni Contrattuali. Qualora tra la
data di ricezione della richiesta di riscatto completa ed il primo lunedì successivo
(compreso) non intercorrano almeno due giorni lavorativi, il giorno di
valorizzazione diventa il secondo lunedì successivo. Nel caso in cui la data di
valorizzazione dovesse coincidere con un giorno festivo, il valore attribuito alle
quote è quello del primo giorno lavorativo successivo.
Il valore come sopra determinato andrà quindi ridotto degli eventuali costi di
riscatto previsti all'interno della sezione "Descrizione dei costi".
RIMBORSO DEL
CAPITALE PRIMA
DELLA SCADENZA
(C.D. RISCATTO)
Il pagamento del valore di riscatto totale determina l’immediato scioglimento del
contratto.
L’investitore – contraente ha inoltre la facoltà, trascorsi 3 mesi dalla data di
decorrenza, di esercitare il diritto di riscatto anche in misura parziale; valore
determinato con le stesse modalità e costi del riscatto totale ed a condizione che:
 il controvalore delle quote residue sull’intera polizza, a seguito del
disinvestimento, sulla base degli ultimi valori quota noti, sia almeno pari ad
Euro 1.500;
 l’importo minimo di riscatto richiesto sia almeno pari ad Euro 1.000.
In questo caso, il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata.
In caso di riscatto totale, soprattutto con riferimento ai primi anni di durata
del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati
dall’investitore-contraente possono essere tali da non consentire la
restituzione di un ammontare pari al premio unico versato; ciò può avvenire
anche per effetto del rischio connesso all’andamento negativo del valore
delle quote del Fondo Interno. La Compagnia non offre alcuna garanzia
finanziaria di rendimento minimo dell’investimento, né di rimborso del
premio unico versato.
Prospetto d’offerta – Scheda Sintetica Informazioni Specifiche
Pagina 5 di 8
REVOCA DELLA
PROPOSTA
DIRITTO DI RECESSO
Per ulteriori dettagli in merito si rinvia alla Sez. B.2), Parte I del Prospetto
d’offerta.
L’investitore-contraente può revocare la proposta-certificato fino alla
conclusione del contratto, tramite richiesta scritta firmata dall’investitorecontraente ed effettuata direttamente allo sportello bancario presso cui è stata
sottoscritta la proposta-certificato oppure inviata alla Compagnia mediante lettera
raccomandata A/R con l’indicazione di tale volontà.
La revoca ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal
contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata
direttamente presso lo sportello o di spedizione della raccomandata, quale
risultante dal timbro postale di invio della stessa.
L’investitore-contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua
conclusione tramite richiesta scritta firmata dall’investitore-contraente ed
effettuata presso lo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la propostacertificato oppure inviata direttamente alla Compagnia mediante lettera
raccomandata A/R con l’indicazione di tale volontà.
Il recesso ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal
contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata
direttamente presso lo sportello o di spedizione della raccomandata, quale
risultante dal timbro postale di invio della raccomandata stessa.
La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
recesso (o di consegna presso lo sportello, se precedente) rimborsa all’investitore
– contraente il controvalore delle quote attribuite al contratto a fronte del premio
unico corrisposto, al netto delle spese fisse di emissione, quantificate al punto
19.1.1 della Sez. C, Parte I del Prospetto d’offerta e nella proposta – certificato.
All’investitore – contraente spetta pertanto il controvalore delle quote sia in caso di
incremento sia in caso di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi
applicati sul premio ed al netto delle spese sostenute per l’emissione del contratto.
Tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul sito della Compagnia
all'indirizzo www.helvetia.it nella sezione Bancassicurazione, dove possono
essere acquisite su supporto duraturo. Sul medesimo sito sono inoltre disponibili il
Prospetto d’offerta aggiornato, le Condizioni Contrattuali, il Rendiconto periodico
della gestione del Fondo Interno nonché il relativo Regolamento.
ULTERIORE
INFORMATIVA
DISPONIBILE
La Compagnia è tenuta a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno
solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le
seguenti informazioni minimali:
 dettaglio del premio unico versato, di quello investito, del numero e del
controvalore delle quote assegnate al perfezionamento;
 numero delle quote complessivamente assegnate e relativo controvalore alla
fine dell’anno di riferimento;
 numero e controvalore delle quote liquidate a seguito di riscatto parziale
nell’anno di riferimento;
 Parte II del Prospetto contenente l’aggiornamento dei dati periodici cui sono
collegate le prestazioni del contratto.
La Compagnia invierà annualmente all’investitore-contraente, unitamente
all’estratto conto annuale, anche la Parte II del presente Prospetto, contenente
l’aggiornamento dei dati periodici cui sono collegate le prestazioni del contratto.
La Compagnia è tenuta inoltre a dare comunicazione per iscritto all’investitore –
contraente dell’eventualità che il controvalore delle quote complessivamente
detenute si sia ridotto, in corso di contratto, di oltre il 30% rispetto all’ammontare
complessivo del premio investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o
superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro 10 giorni lavorativi dal
momento in cui si è verificato l’evento.
In caso di trasformazione del contratto, la Compagnia è tenuta a fornire
all’investitore-contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella
condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del
contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, la
Compagnia consegna all’investitore-contraente un documento informativo, redatto
Prospetto d’offerta – Scheda Sintetica Informazioni Specifiche
Pagina 6 di 8
secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che mette a
confronto le caratteristiche del contratto offerto con quelle del contratto originario,
nonché il Prospetto d’offerta (o il Fascicolo Informativo in caso di prodotti di Ramo
I) del nuovo contratto, conservando prova dell’avvenuta consegna.
La Compagnia comunica tempestivamente all’investitore-contraente le eventuali
variazioni delle informazioni del Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche
essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il
profilo di rischio del Fondo Interno collegato.
LEGGE APPLICABILE
AL CONTRATTO
REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO
In caso di mancata scelta delle parti al contratto si applica la legge italiana.
In caso di mancata scelta delle parti il contratto ed ogni documento ad esso
allegato vengono redatti in lingua italiana.
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono
essere inoltrati per iscritto alla Compagnia presso:
Helvetia Vita S.p.A.
Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 - Milano (Italia).
Fax 02-5351.794 - E-mail: [email protected]
Per questioni inerenti il contratto
qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di
assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
ad IVASS, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma – Italia, oppure ai fax 06.42133745/
06.42133353, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo
trattato dalla Compagnia.
Per questioni attinenti la trasparenza informativa
qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di
assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
a CONSOB, Via G.B. Martini 3, 00198 Roma o Via Broletto 7, 20123 Milano,
telefono 06.84771/02.724201, corredando l’esposto della documentazione relativa
al reclamo trattato dalla Compagnia.
RECLAMI
Per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi
il reclamante ha:
 la facoltà – in prima istanza – di avvalersi della negoziazione assistita
prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014,
mediante invio, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una
convenzione;
 l'obbligo – qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il
ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto – di
attivare, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di
mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito
Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo
del Giudice territorialmente competente per la vertenza;
 la facoltà – solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di
mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e
s.m.i. – di adire l'Autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata
in quella del luogo di residenza o di domicilio dell'Investitore - Contraente o dei
soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.
Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle
prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva
dell'Autorità Giudiziaria.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Sez. A), Parte I del Prospetto d’offerta.
Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitorecontraente, unitamente alle Condizioni Contrattuali, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte“Informazioni Specifiche”: 18 maggio 2016.
Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 19 maggio 2016.
Il Fondo Interno Pick 25 è offerto dal 19 maggio 2016 al 24 giugno 2016.
La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità
dell'investimento proposto.
Prospetto d’offerta – Scheda Sintetica Informazioni Specifiche
Pagina 7 di 8
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La Compagnia Helvetia Vita S.p.A., Sede Legale e Operativa in Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, si
assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente
Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.
Il Rappresentante legale
Fabio Carniol
(Amministratore Delegato)
Prospetto d’offerta – Scheda Sintetica Informazioni Specifiche
Pagina 8 di 8
Pick 25 OpportUnit
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Disciplina del Contratto
Il contratto è disciplinato:
 dalle presenti Condizioni Contrattuali;
 dalle norme di legge italiana, per quanto non espressamente disciplinato.
Art. 1 – Oggetto del contratto
Pick 25 OpportUnit è un prodotto finanziario - assicurativo di tipo Unit Linked caratterizzato dall'investimento
del premio unico versato, al netto dei costi previsti al successivo Art. 13, in quote del Fondo Interno Pick 25,
dal cui valore dipendono le prestazioni previste dal contratto:
1. prestazione in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza, di cui al successivo Art. 3;
2. copertura assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato, di cui al successivo Art. 3;
3. rimborso dell'investimento - riscatto, di cui al successivo Art. 5.
Art. 2 – Durata del contratto e limiti di età
La durata del contratto è pari a 5 anni, 4 mesi e 29 giorni. In particolare, la durata è compresa tra la data di
decorrenza, fissata alle ore 00.00 del 30/06/2016, e la data di scadenza, fissata alle ore 00.00 del
29/11/2021.
Per informazioni sulle modalità di conversione del premio unico versato in quote si rimanda al successivo
Art. 7.
All’atto della sottoscrizione della proposta-certificato, l’investitore-contraente deve aver raggiunto la
maggiore età, mentre l’età dell’Assicurato alla sottoscrizione deve essere almeno pari a 18 anni (anagrafici)
e non superiore a 84 anni (assicurativi).
L’età assicurativa è determinata considerando la differenza tra la data di sottoscrizione e la data di nascita
dell’Assicurato. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.
Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi del primo tra gli eventi di seguito elencati:
 esercizio del diritto di recesso;
 esercizio del diritto di riscatto totale;
 decesso dell’Assicurato;
 scadenza contrattuale.
Art. 3 – Prestazioni assicurate
Prestazione in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza
Alla scadenza del contratto, in caso di vita dell’Assicurato, è previsto il rimborso, ai beneficiari designati
dall’investitore-contraente, di un capitale pari al prodotto tra il numero delle quote del Fondo Interno
assegnate al contratto ed il loro valore unitario alla data di scadenza.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
Il capitale in caso di decesso è pari al prodotto tra il numero delle quote che risultano assegnate al contratto
(alla data del decesso) ed il valore unitario delle quote stesse - quale rilevato il lunedì successivo - o se
festivo il primo giorno lavorativo ad esso seguente - alla data di ricezione, da parte della Compagnia, della
richiesta di sinistro corredata di tutta la documentazione prevista al successivo Art. 17. Qualora tra la data di
ricevimento della predetta documentazione ed il primo lunedì successivo (compreso) non intercorrano
almeno due giorni lavorativi, il valore attribuito alle quote sarà quello del secondo lunedì successivo.
Tale capitale sarà, inoltre, maggiorato di una percentuale del capitale stesso determinata in funzione dell’età
dell’Assicurato al momento del decesso, nella misura di seguito indicata:
Età Assicurato al momento
Misura % di
del decesso (in anni interi)
maggiorazione
da 18 a 60
1,00%
da 61 a 80
0,50%
oltre 80
0,10%
La maggiorazione in caso di decesso decorre trascorso 1 anno dalla data di decorrenza e non potrà
comunque superare l’importo di 10.000 Euro.
In caso di decesso dell’Assicurato prima dell’epoca di decorrenza delle coperture assicurative, la Compagnia
liquida ai Beneficiari designati il premio iniziale corrisposto.
Nel corso del contratto, la Compagnia non offre alcuna garanzia di rendimento minimo
dell’investimento finanziario né di rimborso del premio unico versato.
Condizioni Contrattuali
Pagina 1 di 12
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari collegati all'investimento, esiste la possibilità che i
beneficiari designati ottengano, al momento della liquidazione della prestazione in caso di decesso,
un ammontare inferiore al premio unico versato.
Art. 4 – Premio unico
Il contratto prevede il versamento di un premio unico pari ad almeno 5.025 Euro; possono essere corrisposti
importi superiori con incrementi multipli di 1.000 Euro.
Non sono ammessi versamenti aggiuntivi.
Art. 5 – Riscatto totale e parziale
Riscatto totale
Pick 25 OpportUnit riconosce la facoltà all’investitore-contraente di riscattare totalmente il contratto, purché
siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data di decorrenza e l’Assicurato sia in vita.
La richiesta (effettuata anche utilizzando il modulo prestampato allegato alle presenti Condizioni
Contrattuali), corredata di tutta la documentazione indicata al successivo Art. 17, potrà essere consegnata
allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la proposta-certificato, oppure inviata direttamente alla
Compagnia mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A., Operations Banche, Via
G. B. Cassinis 21, 20139 - Milano.
Il valore di riscatto totale è pari al controvalore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto,
determinato moltiplicando il numero delle quote che risultano assegnate al contratto alla data della richiesta
di riscatto per il loro valore unitario - quale rilevato il lunedì successivo alla data di ricezione, da parte della
Compagnia, della richiesta di riscatto corredata di tutta la documentazione sopra richiamata. Qualora tra la
data di ricezione della richiesta di riscatto completa ed il primo lunedì successivo (compreso) non
intercorrano almeno due giorni lavorativi, il giorno di valorizzazione – di cui al successivo Art. 7 – sarà il
secondo lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione dovesse coincidere con un giorno
festivo, il valore attribuito alle quote è quello del primo giorno lavorativo successivo.
Il valore come sopra determinato verrà quindi diminuito di una percentuale - a titolo di costo di riscatto –
determinata in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza, come da tabella di seguito
riportata:
Anni interamente trascorsi
Costi per riscatto
dalla data di decorrenza
Inferiori a 2
1,25%
Pari o superiori a 2 ed inferiori a 3
0,75%
Pari o superiori a 3
0,00%
Una volta effettuato il pagamento del riscatto totale cesseranno gli effetti del contratto.
Nel corso del contratto, la Compagnia non offre alcuna garanzia di rendimento minimo
dell’investimento finanziario né di rimborso del premio unico versato.
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari collegati all'investimento, esiste la possibilità che
l’investitore – contraente ottenga, al momento della liquidazione del valore di riscatto, un ammontare
inferiore al premio unico versato.
Riscatto Parziale
Trascorsi almeno 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto, l’investitore – contraente può richiedere
anche il riscatto parziale determinato con le stesse modalità di quello totale.
Il riscatto parziale è ammesso a condizione che:
 l'importo lordo riscattato non risulti inferiore ad Euro 1.000;
 il controvalore lordo residuo sull’intero contratto, a seguito del disinvestimento, sulla base degli ultimi
valori quota noti, non risulti inferiore ad Euro 1.500.
In tal caso il contratto resta in vigore per la quota non riscattata.
In caso di riscatto parziale l’investitore – contraente deve indicare l’importo lordo che intende riscattare.
Art. 6 – Trasferimento delle quote (switch)
Sul presente contratto non sono previsti switch.
Qualora venga attivata l'opzione di DAS, tuttavia, potrebbe essere previsto uno switch automatico e gratuito
verso altro/i Fondo/i reso/i disponibile/i dalla Compagnia a tale data. Per maggiori dettagli si rimanda al
successivo Art. 15.
La Compagnia, in ogni caso, si riserva la possibilità di istituire nuovi fondi interni; dell’istituzione e delle
caratteristiche di tali nuovi fondi interni l’investitore-contraente verrà opportunamente informato e vi potrà
accedere tramite switch. Ciascun nuovo fondo interno verrà disciplinato da apposito Regolamento.
Condizioni Contrattuali
Pagina 2 di 12
Art. 7 – Data di valorizzazione delle quote
Per la determinazione del numero di quote da attribuire in relazione al premio unico versato dall’investitorecontraente, la data di valorizzazione è determinata come di seguito indicato.
Conversione premio unico versato
La conversione del premio unico in quote del Fondo Interno Pick 25 si ottiene dividendo l’importo del
versamento effettuato, al netto dei costi previsti al successivo Art. 13, per il valore iniziale della quota del
Fondo stesso stabilito alla data di decorrenza (fissata per tutti i contratti al 30/06/2016). Il valore iniziale della
quota è convenzionalmente fissato in Euro 10. Per maggiori dettagli in merito al calcolo del valore della
quota si rimanda al successivo all'Art. 10.
Liquidazione delle prestazioni
Per la determinazione del controvalore delle quote in relazione a tutti i casi di liquidazione delle prestazioni
previsti dal presente contratto, la data di riferimento è il primo lunedì successivo al giorno di ricevimento, da
parte della Compagnia, della relativa richiesta corredata di tutta la documentazione indicata al successivo
Art. 17 o, qualora tra la data di ricevimento della richiesta ed il primo lunedì successivo (compreso) non
intercorrano almeno due giorni lavorativi, il secondo lunedì seguente. Inoltre, nel caso in cui la data di
valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del primo giorno
lavorativo successivo.
Art. 8 – Rischi finanziari
Le prestazioni di Pick 25 OpportUnit sono direttamente collegate al valore delle quote di un Fondo Interno
denominato Pick 25. Il valore di dette quote è soggetto a variazioni in funzione delle oscillazioni di prezzo
delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, pertanto esiste l’eventualità di non ottenere, al
momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.
L’investitore-contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, assume in particolare i seguenti rischi
finanziari:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle
caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di
investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea
generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può
essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle
obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interessi di mercato e dalle valutazioni della
capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito
alla scadenza.
Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sull’investitore-contraente. Si
presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro
prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico
delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla
variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono
negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità
dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si
ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto
nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro durata finanziaria: un aumento dei tassi di
mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio di credito/controparte: è il rischio tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni) e dei contratti
derivati (ivi compresi i Warrant), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un
deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il
capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli
Enti Emittenti;
c) rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere
posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei
sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di
mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di
guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione a scadenza. La posizione in derivati non
può avere una leva superiore a 1;
d) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a
trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in
cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi,
Condizioni Contrattuali
Pagina 3 di 12
meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di
una quotazione ufficiale può rendere inoltre più complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo,
la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
e) rischio di cambio: essendo prevista per il fondo la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da
quella in cui lo stesso è denominato, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la
valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello
stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’investitore – contraente
a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti
livelli di garanzia e protezione agli investitori - contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla
situazione politico - finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.
In caso in investimento in OICR aperti indicizzati l’investitore – contraente è inoltre esposto ai seguenti rischi:
a) rischio di investimento: non è possibile garantire che l’obiettivo di investimento, ovvero la replica del
parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto in quanto non è possibile replicare la composizione
perfettamente ed inoltre il benchmark è un parametro teorico pertanto non gravato da oneri di alcun
genere. Il valore delle quote/azioni può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto
(NAV) dell’OICR;
b) rischio parametro di riferimento: non esiste alcuna garanzia che il parametro di riferimento prescelto
continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso esiste un diritto al rimborso dell’investitore –
contraente.
Si segnala infine che, il valore del capitale investito in quote del Fondo Interno può variare in relazione alla
tipologia di strumenti finanziari ed ai settori di investimento, nonché ai diversi mercati di riferimento, come
indicato nella Sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta.
La Compagnia non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario né di
rimborso del premio unico versato. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la
possibilità che gli aventi diritto ottengano, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al
premio unico versato.
Art. 9 – Modalità di pagamento del premio
Il versamento del premio unico deve essere effettuato dall’investitore-contraente mediante addebito, sul
proprio conto corrente detenuto presso la Banca distributrice, dell’importo pattuito e conseguente accredito
dello stesso, da parte della Banca, sul conto della Compagnia.
In caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto
pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006), la Compagnia assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, è
pertanto necessario indicare, al momento dell’emissione della proposta-certificato, il relativo CIG e
l’eventuale CUP.
La Compagnia non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da
quelli previsti.
L’avvenuto investimento del premio versato e del relativo valore contrattuale verrà comunicato dalla
Compagnia, a mezzo lettera, direttamente all’investitore-contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di
valorizzazione dello stesso.
Art. 10 – Valore della quota
Il valore unitario della quota, al netto degli oneri a carico del Fondo Interno, viene determinato
settimanalmente, ogni lunedì lavorativo, dalla Compagnia e viene pubblicato giornalmente sul quotidiano
finanziario “Italia Oggi”; tale valore è anche disponibile sul sito internet della Compagnia alla pagina
www.helvetia.it. alla sezione Bancassicurazione – Fondi e Gestioni – Quotazioni e Rendimenti. La
Compagnia potrà successivamente pubblicarne il valore su altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone
comunicazione all’investitore-contraente.
Per il calcolo settimanale del valore unitario delle quote del Fondo Interno si fa riferimento agli ultimi prezzi o
valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione e il valore è determinato troncando alla terza
cifra decimale il rapporto tra l’ammontare complessivo degli investimenti del Fondo, al netto della spese, per
il numero di quote riferite al Fondo stesso.
Art. 11 – Conclusione del contratto e decorrenza
E' previsto un Periodo di Sottoscrizione di Pick 25 OpportUnit compreso tra il 19/05/2016 ed il 24/06/2016.
La sottoscrizione della proposta-certificato può essere effettuata – unicamente all'interno del Periodo di
Sottoscrizione sopra riportato – presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione. La sottoscrizione
Condizioni Contrattuali
Pagina 4 di 12
avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di proposta-certificato. Non è ammessa la possibilità di
sottoscrizione del prodotto mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Il contratto è concluso, a condizione che sia stato sottoscritto il suddetto modulo e sia stato pagato il premio
unico, alle ore 00.00 del giorno 30/06/2016. Contestualmente decorrono le coperture assicurative.
Alla sottoscrizione della proposta-certificato l'investitore-contraente si impegna a versare il premio unico
pattuito, secondo le modalità prevista al precedente Art. 9.
Il numero delle quote di partecipazione al Fondo si ottiene dividendo l’importo del premio versato sul
predetto Fondo, al netto dei costi di cui al successivo Art. 13, per il valore iniziale della quota, di cui al
precedente Art. 7.
A conferma della conclusione del contratto la Compagnia si impegna ad inviare all’investitore–contraente la
Lettera Contrattuale di Conferma, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento del premio unico (data
di decorrenza).
Art. 12 – Diritto di recesso
L’investitore-contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione tramite
richiesta scritta firmata dall’investitore-contraente ed effettuata presso lo sportello bancario presso cui è stata
sottoscritta la proposta-certificato oppure inviata direttamente alla Compagnia mediante lettera
raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A., Operations Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 –
Milano.
Il recesso ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle
ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso lo sportello o di spedizione della
raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, previa consegna
della documentazione prevista al successivo Art. 17 (ovvero dalla data di ricevimento presso la filiale
interessata, se anteriore), rimborsa all’investitore-contraente il controvalore delle quote attribuite al contratto
a fronte del premio unico corrisposto all'epoca di conversione, sia in caso di incremento sia in caso di
decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio ed al netto delle spese sostenute per
l'emissione del contratto, quantificate forfettariamente in 25 Euro.
L’epoca di conversione sarà il primo lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia,
della richiesta di recesso completa. Qualora tra la data di ricevimento ed il primo lunedì successivo
(compreso) non intercorrano almeno due giorni lavorativi, il valore attributo alle quote sarà quello del
secondo lunedì.
Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione – di cui al precedente Art. 7 – coincida con un giorno festivo,
il valore attribuito alle quote sarà quello del primo giorno lavorativo successivo.
Se la data di ricevimento della richiesta di recesso è antecedente all’epoca di conversione in quote del
premio, la Compagnia rimborsa il valore del premio corrisposto, al netto delle spese sostenute per
l’emissione del contratto, pari ad Euro 25.
Art. 13 – Costi direttamente gravanti sul premio
Il contratto prevede i seguenti costi di emissione e di gestione, al netto dei quali viene effettuato
l’investimento del premio:
Spese di emissione: 25 Euro. Tali spese vengono sottratte dal premio unico versato.
Costi di caricamento: Non previsti.
Art. 14 – Costi gravanti sul Fondo Interno
Dal patrimonio complessivo netto del Fondo Interno, per il servizio di asset allocation e per l’amministrazione
del contratto, viene trattenuta una commissione annua di gestione pari all'1,70%, imputata
settimanalmente al patrimonio netto del Fondo Interno e prelevata mensilmente.
Il costo per la copertura assicurativa relativa al decesso dell'Assicurato – maggiorazione del controvalore
delle quote – è pari allo 0,02% ed è già compresa nella commissione annua di gestione del Fondo stesso.
Il dettaglio dei costi gravanti sul Fondo è specificato nel Regolamento del Fondo Interno.
Art. 15 – Opzioni Contrattuali
Il contratto prevede la facoltà per l'investitore-contraente di richiedere – entro la data di scadenza del
contratto – il differimento automatico della scadenza (DAS) del contratto stesso per un periodo
complessivamente pari a 5 anni. La durata del contratto viene quindi prolungata per un periodo pari a 5 anni,
durante il quale non sarà possibile corrispondere premi.
Condizioni Contrattuali
Pagina 5 di 12
L'esercizio della suddetta opzione potrà determinare il prolungamento della validità del Fondo Pick 25 stesso
o uno switch automatico e gratuito del controvalore a scadenza (29/11/2021) delle quote del Fondo Pick 25
assegnate al contratto in quote di altro/i Fondo/i reso/i disponibile/i dalla Compagnia a tale data. Il/I Fondo/i
di destinazione dovrà/dovranno presentare analoghe caratteristiche in termini di profilo di rischio e costi
rispetto al Fondo Pick 25.
La richiesta dovrà essere effettuata tramite lettera raccomandata A/R inviata ad Helvetia Vita S.p.A.,
Operations Banche, Via G. B. Cassinis 21 - 20139 Milano e dovrà contenere anche l'indicazione dei
Beneficiari delle prestazioni, in mancanza si intenderanno confermati i Beneficiari risultanti alla scadenza del
contratto.
Il DAS potrà essere a sua volta rinnovato alla prima scadenza, esclusivamente per un ulteriore quinquennio
e previo consenso scritto della Compagnia.
Il DAS potrà interrompersi anticipatamente a seguito di decesso, riscatto totale o riscatto parziale.
Non sono previste penali in caso di riscatto.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Helvetia Vita S.p.A. – Operations Banche – Via G. B.
Cassinis, 21 – 20139 Milano.
Si segnala che la Compagnia, in ogni caso, invierà all'investitore-contraente, entro 120 giorni dalla scadenza
del contratto, una comunicazione contenente il modulo per l'esercizio dell'opzione, unitamente ad una
sintetica descrizione della stessa con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche ove non
prefissate dalle presenti Condizioni contrattuali. L'investitore-contraente potrà inoltre richiedere il/i
Regolamento/i dell'/degli eventuale/i Fondo/i messi a disposizione da parte della Compagnia.
Art. 16 – Beneficiari
L’investitore-contraente designa, al momento della sottoscrizione della proposta-certificato, i beneficiari delle
prestazioni e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata, ai sensi dell’art. 1921 del codice
civile, nei seguenti casi:
 dopo che l’investitore-contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia,
rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
 dopo il decesso dell’investitore-contraente;
 dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia di
volersi avvalere del beneficio.
Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo richiedono l’assenso scritto dei beneficiari.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante
comunicazione scritta, sottoscritta in originale dall’investitore-contraente, alla Compagnia o mediante
testamento.
Art. 17 – Pagamenti della Compagnia
Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere consegnata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta
la proposta-certificato, ovvero inviata alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata A/R corredata dai
seguenti documenti:
a) In caso di recesso:
 richiesta di recesso sottoscritta in originale dall’investitore-contraente;
 in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.
b) In caso di riscatto totale o parziale:
 richiesta di riscatto sottoscritta in originale dall’investitore-contraente;
 certificato di esistenza in vita dell’Assicurato nel caso sia diverso dall’investitore-contraente, ovvero
autocertificazione di esistenza in vita con allegato un valido documento di identità dell’Assicurato;
 coordinate bancarie dell’investitore-contraente per le operazioni di accredito (Banca e coordinate
bancarie comprensive di codice IBAN). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale
dall’investitore-contraente stesso;
 fotocopia leggibile di un valido documento d’identità e del codice fiscale dell’investitore-contraente;
 in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.
c) In caso di decesso:
 consenso all’utilizzo dei dati personali sottoscritto dai beneficiari in caso di decesso (D.Lgs. 196/03);
 dati anagrafico fiscali dei beneficiari e loro coordinate bancarie sottoscritte in originale (nome,
cognome, codice fiscale, Banca e coordinate bancarie - codice IBAN- di ciascun Beneficiario);
 fotocopia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ciascun beneficiario;
 certificato di decesso dell’Assicurato (in originale);
 atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato:
 se l’investitore-contraente ha lasciato o meno testamento (solo qualora l’investitore-contraente
stesso coincida con l’Assicurato). In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia
Condizioni Contrattuali
Pagina 6 di 12
autenticata e l’atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento
è l’ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacita
di agire;
 quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacita di agire (solo qualora gli eredi legittimi siano i
Beneficiari caso morte designati).
Per capitali non superiori a Euro 250.000, determinati anche considerando la somma delle
prestazioni dovute dalla Compagnia a fronte di più contratti aventi il medesimo Assicurato, potrà
essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà
comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;
 qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in
copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o
incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al
pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa;
 in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.
d) In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza:
 richiesta di liquidazione in originale sottoscritta dai Beneficiari;
 certificato di esistenza in vita dell’Assicurato (se l’Assicurato è diverso dal Beneficiario), o
autocertificazione, con allegato un valido documento di identità dell’Assicurato;
 fotocopia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
 coordinate bancarie di ciascun Beneficiario per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN). Le
coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dai Beneficiari stessi, o dai loro Tutori;
 qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in
copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o
incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al
pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa;
 in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.
La Compagnia si riserva di chiedere ulteriore documentazione a fronte di particolari esigenze istruttorie.
Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli
aventi diritto.
Con riferimento ai documenti sopra riportati, a norma dell'articolo 11 del Regolamento IVASS n. 8/2015, sarà
cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in
occasione di precedenti rapporti e sempreché risulti ancora in corso di validità.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione sopra riportata (ovvero dalla data di
ricevimento presso la filiale interessata, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori
a favore dei beneficiari. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Compagnia è entrata in
possesso della documentazione completa.
Art. 18 - Dichiarazioni dell’investitore-contraente e dell'Assicurato
Le dichiarazioni dell’investitore-contraente e dell'Assicurato debbono essere esatte e complete.
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle
prestazioni assicurate di cui all’Art. 3.
In particolare l’investitore-contraente deve fornire a Helvetia Vita S.p.A. tutti i dati necessari per ottemperare
alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.
Laddove nel corso della durata contrattuale l’investitore – contraente trasferisca la propria residenza/sede
legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, l’investitore – contraente stesso è tenuto a darne
comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto
trasferimento. Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi
all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in
altri stati dell'Unione Europea.
Resta inteso che, nel caso in cui l’investitore – contraente non effettui la suddetta comunicazione nei
termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata
eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio
rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato
membro di nuova residenza/sede legale).
L'Investitore-Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia, laddove nel corso della durata
contrattuale si verifichino modifiche alle circostanze che ne determinano la classificazione ai fini FATCA
Condizioni Contrattuali
Pagina 7 di 12
(cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti) e/o CRS (cittadino avente ulteriore residenza
fiscale in uno stato diverso da Italia e/o Stati Uniti).
Analogo obbligo deve essere rispettato anche da quei soggetti che intervengono nel rapporto contrattuale
con la sola qualifica di titolari effettivi.
In ogni caso, i soggetti di cui sopra sono tenuti ad avvisare tempestivamente la Società in relazione
ad ogni eventuale cambio della propria residenza/sede legale e/o residenza fiscale.
L'investitore-contraente dovrà inoltre dichiarare alla Compagnia, per ogni singola operazione posta in essere
sul contratto successiva al versamento di sottoscrizione, se la stessa sia effettuata per conto di titolari
effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione della proposta-certificato e fornire tutti i dati
necessari per la loro identificazione.
Art. 19 – Valuta
Gli impegni contrattuali, premi e prestazioni assicurative, sono regolati in Euro. I valori delle quote del Fondo
Interno sono espressi in Euro.
Art. 20 – Prescrizione
Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si
estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda
(prescrizione). Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di
prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n.
266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 21 – Cessione, pegno e vincolo
L’investitore-contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare
le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia emetta apposita appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l’assenso scritto del creditore
pignoratizio o del vincolatario.
Art. 22 – Prestiti
In relazione al presente contratto non sono concedibili prestiti.
Art. 23 – Legge applicabile al contratto
In caso di mancata scelta delle parti, al contratto si applica la legge italiana, la quale prevede in particolare
che:
 le somme dovute dalla Compagnia in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono
pignorabili né sequestrabili, ai sensi dell’art. 1923 del codice civile;
 il beneficiario della polizza, per effetto della designazione, acquista un diritto proprio nei confronti delle
somme assicurate che, in caso di premorienza, non rientrano nell’asse ereditario dell’Assicurato, ai sensi
dell’art. 1920 del codice civile.
Art. 24 – Tasse ed imposte
Tasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico dell’investitore-contraente, dei beneficiari o
degli aventi diritto.
Art. 25 - Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e Foro Competente
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi è
tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.
innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della
Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza.
Solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al
sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. , sarà possibile adire l'Autorità Giudiziaria competente, la quale viene
individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio dell'Investitore-contraente o dei soggetti che
intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.
In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è altresì possibile esperire il procedimento di
negoziazione assistita prevista ai sensi del D. L. 132/14, convertito con modifiche dalla L. 162/14,
mediante invito, tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione.
Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazione e l'attribuzione delle
responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.
Modello Helvetia Vita 273
Edizione Maggio 2016
Condizioni Contrattuali
Pagina 8 di 12
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. N. 196/03
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
Codice) e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento da parte del Titolare,
La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è diretto all’espletamento delle attività amministrativo-contabili (di natura organizzativa, amministrativa,
finanziaria e contabile) e di quelle attinenti l’esercizio dell’attività assicurativa, alla quale il Titolare è autorizzato ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, quali a titolo non esaustivo, la conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione
dei contratti in essere, raccolta dei premi, riassicurazione, coassicurazione, gestione e liquidazione dei sinistri,
liquidazione per altre cause, prestazioni a scadenza, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative
azioni legali.
2. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento è svolto:
a) tramite operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e la distruzione di dati;
b) anche con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) dall’organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati “incaricati” o “responsabili” nell’ambito
delle rispettive funzioni aziendali;
d) da soggetti esterni a tale organizzazione facenti parte della catena assicurativa o da società di servizi, che potranno
agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento.
3. Conferimento dei dati
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento ed il successivo trattamento dei dati personali può essere:
a) strettamente necessario allo svolgimento delle attività descritte al punto 1;
b) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio o Casellario
centrale infortuni).
4. Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire ed autorizzare il trattamento dei dati personali nei casi di cui al
punto 3, lett. a) e b) comporta l’impossibilità di adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell’interessato, di concludere nuovi contratti di assicurazione ed eseguire i relativi obblighi e di gestire e liquidare i
sinistri.
5. Comunicazione di dati a terzi
I dati personali possono essere comunicati:
a) per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge
a: altri soggetti del settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori); intermediari di vendita (agenti,
subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di
assicurazione); banche e SIM; fornitori terzi (legali, medici legali, cliniche, periti, autofficine, centri di demolizione di
autoveicoli; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri, il recupero dei
crediti, il controllo delle frodi, le indagini sul grado di soddisfazione delle clientela, nonché società di servizi
informatici, di factoring, di revisione contabile e certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o
smistamento della corrispondenza); organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS,
Ministero dello sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, CONSOB,
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione
dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Ministero delle
Infrastrutture – Motorizzazione Civile).
b) per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 41, comma 1, del
D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, alle altre Compagnie del Gruppo Helvetia Italia.
6. Diffusione e trasferimento all’estero dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione ma possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso
Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
7. Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza
dell’origine dei dati, nonché delle finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
L’interessato ha inoltre la possibilità di opporsi o revocare il consenso espresso al trattamento dei suoi dati personali per
finalità di marketing, anche esercitando tale diritto solo in parte, ad esempio, opponendosi alle modalità non tradizionali
di comunicazione.
Per esercitare tali diritti e conoscere l’elenco completo dei Responsabili, si può rivolgere richiesta al Titolare o al
Responsabile, mediante lettera raccomandata, telefax (n. 02.5351.969) o posta elettronica ([email protected]).
8. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è la Compagnia del Gruppo Helvetia Italia alla quale l'interessato conferisce i dati personali:
Helvetia Vita S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano.
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Unità Antiriciclaggio, Antiterrorismo e Privacy, pro tempore vigente,
domiciliato per la carica presso la sopra indicata sede della Società.
Condizioni Contrattuali
Pagina 9 di 12
ALLEGATO 1
MODULO DI RICHIESTA PER RISCATTO TOTALE
Spett.le
Helvetia Vita S.p.A.
Operations Banche
Via G. B. Cassinis, 21
20139 Milano
OGGETTO: RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE
POSIZIONE ASSICURATIVA N. _________________
Io sottoscritto/a ________________________________________________________ investitore-contraente
della posizione assicurativa indicata in oggetto, relativa alla proposta-certificato sottoscritta in data
____________, presso la Filiale di ___________________________ chiedo con la presente il riscatto totale
della somma assicurata del contratto stesso.
Richiedo che la liquidazione dell’importo a me spettante venga effettuata a mezzo bonifico bancario da
accreditare sulle seguenti coordinate bancarie:
Conto corrente n.
intestato a
Istituto di credito
IBAN
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
A tal fine allego i seguenti documenti:
 fotocopia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale dell’investitore-contraente;
 assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario (solo in caso di polizza a pegno o vincolata).
Da compilare solo se l'Assicurato è diverso dall’Investitore – Contraente
Il sottoscritto ______________________ Assicurato della posizione assicurativa n. ____________, relativa
alla posizione assicurativa in oggetto indicata, dichiara di essere in vita.
Allego copia del mio documento di identità in corso di validità.
Firma Assicurato
___________________________
Luogo __________, lì _______________
L’investitore-contraente dichiara che il presente riscatto
non è
è
finalizzato al reinvestimento in altra polizza vita emessa da Helvetia Vita S.p.A., denominata
___________________________________________________
In caso di risposta affermativa l’investitore-contraente dichiara di aver ricevuto, prima dell’operazione di
riscatto, il documento informativo per le operazioni di trasformazione, di averlo letto e di averlo firmato per
accettazione, nonché di aver ricevuto il Fascicolo Informativo/Prospetto d'Offerta del nuovo prodotto da
sottoscrivere.
Autorizzo al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196).
Luogo_______________, lì___________
In fede
Firma dell’investitore-contraente
_____________________________________
(o Delegato)
Firma dell’Incaricato della Banca
______________________________
Condizioni Contrattuali
Pagina 10 di 12
ALLEGATO 2
MODULO DI RICHIESTA PER LIQUIDAZIONE SINISTRO
Spett.le
Helvetia Vita S.p.A.
Operations Banche
Via G. B. Cassinis, 21
20139 Milano
OGGETTO: DENUNCIA SINISTRO POSIZIONE ASSICURATIVA N. _________________
I sottoscritti: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
a causa del decesso dell’Assicurato __________________________________________ avvenuto in data
______________, in qualità di Beneficiari in caso di decesso della posizione assicurativa indicata in oggetto,
relativa alla proposta-certificato n. _______________ sottoscritta da ____________________________,
chiedono con la presente la liquidazione per sinistro del capitale in caso di decesso previsto
contrattualmente.
Si prega di corrispondere gli importi spettanti a mezzo bonifico bancario come sotto dettagliato:
BENEFICIARIO
CODICE FISCALE
CODICE IBAN
%
A tal fine si allegano i seguenti documenti:
 certificato di decesso in originale dell’Assicurato;
 fotocopia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ciascun beneficiario;
 atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato:
 se l’investitore-contraente ha lasciato o meno testamento (solo qualora l’investitore-contraente
stesso coincida con l’Assicurato). In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia
autenticata e l’atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è
l’ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacita di
agire;
 quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacita di agire (solo qualora gli eredi legittimi siano i
Beneficiari caso morte designati).
Per capitali non superiori a Euro 250.000, determinati anche considerando la somma delle prestazioni
dovute dalla Compagnia a fronte di più contratti aventi il medesimo Assicurato, potrà essere considerata
valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi
elementi sopra indicati;
 qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia
autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a
riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento
nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa;
 assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario (solo in caso di polizza a pegno o vincolata).
Si autorizza al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196).
Luogo________, Lì _________________
In fede
Firma del/i Beneficiario/i
__________________________
__________________________
__________________________
Firma dell’Incaricato della Banca
________________________________
Condizioni Contrattuali
Pagina 11 di 12
ALLEGATO 3
MODULO DI RICHIESTA PER LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE A SCADENZA
Spett.le
Helvetia Vita S.p.A.
Operations Banche
Via G. B. Cassinis, 21
20139 Milano
OGGETTO: RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER SCADENZA
POSIZIONE ASSICURATIVA N. ______________
I sottoscritti: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Beneficiari caso vita della posizione assicurativa indicata in oggetto, relativa alla proposta-certificato n.
_______________ sottoscritta in data ____________________________, chiedono con la presente la
liquidazione per scadenza della somma assicurata maturata alla data del ___________________________.
Si prega di corrispondere gli importi spettanti a mezzo bonifico bancario come sotto dettagliato:
BENEFICIARIO
CODICE FISCALE
CODICE IBAN
%
A tal fine si allegano i seguenti documenti:
 fotocopia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
 qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia
autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a
riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento
nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa;
 assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario (solo in caso di polizza a pegno o vincolata).
Da compilare solo se l'Assicurato è diverso dall’Investitore – Contraente
Il sottoscritto ______________________ Assicurato della posizione assicurativa n. ____________, relativa
alla posizione assicurativa in oggetto indicata, dichiara di essere in vita.
Allego copia del mio documento di identità in corso di validità.
Firma Assicurato
___________________________
Luogo __________, lì _______________
Autorizzo al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196).
Luogo_______________, lì___________
In fede
Firma dell’investitore – contraente
______________________________________
(o Delegato)
Firma dell’Incaricato della Banca
____________________________
Condizioni Contrattuali
Pagina 12 di 12
APPENDICE
GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D’OFFERTA
Data di deposito in Consob del Glossario: 18 maggio 2016
Data di validità del Glossario: 19 maggio 2016
Anno (annuo)/Annuale: periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).
Benchmark: portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a
valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della
politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere.
Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data
iniziale del conteggio.
Capitale investito: parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dalla Compagnia in fondi
interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è
determinato come differenza tra il Capitale Nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri
costi applicati al momento del versamento.
Capitale maturato: capitale che l’assicurato ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero
alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale
investito in corrispondenza delle suddette date.
Capitale nominale: premio versato per la sottoscrizione di fondi interni o di OICR secondo combinazioni
libere o secondo combinazioni predefinite al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture.
Categoria: la categoria del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è un attributo dello stesso volto a
fornire un’indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Classe: articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori
caratteristiche distintive.
Clausola di riduzione: facoltà dell’investitore - contraente di conservare la qualità di soggetto assicurato,
per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in
proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite –
eventuali – clausole contrattuali.
Combinazioni libere: allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso
combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dall’investitore - contraente.
Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee): allocazione del capitale investito tra diversi
fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione
effettuata dalla Compagnia.
Commissioni di gestione: compensi pagati all’Impresa di assicurazione mediante addebito diretto sul
patrimonio del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ovvero mediante cancellazione di quote per
remunerare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del/la
fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In
genere, sono espresse su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance): commissioni riconosciute al gestore del/la fondo
interno/OICR/linea/combinazione libera per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo
periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull’incremento di valore della quota del/la fondo
interno/OICR/linea/combinazione libera in un determinato intervallo temporale. Nei fondi
interni/OICR/linee/combinazioni libere con gestione “a benchmark” sono calcolate in termini percentuali sulla
differenza tra il rendimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e quello del benchmark.
CONSOB: Commissione nazionale per le Società e la Borsa la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori,
all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
Conversione (c.d. Switch): operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei
fondi interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di
altri fondi interni/OICR/linee.
Costi di caricamento: parte del premio versato dall’investitore - contraente destinata a coprire i costi
commerciali e amministrativi dell’Impresa di assicurazione.
Costi delle coperture assicurative: costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto,
calcolati sulla base del rischio assunto dall’assicuratore.
CRS (Common Reporting Standard o Scambio Automatico di Informazioni): è il quadro di riferimento
sviluppato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico) che individua una
normativa basata su accordi multilaterali tra i Paesi partecipanti (Europei ed Extraeuropei), che ha lo scopo
di combattere l’evasione fiscale internazionale attraverso lo scambio multilaterale di informazioni. In virtù di
tale normativa, gli intermediari finanziari (banche, assicurazioni vita, ecc.) dei Paesi aderenti sono tenuti ad
identificare i soggetti (contraenti, beneficiari, titolari effettivi) aventi una o più residenze fiscali diverse da
quella italiana e/o statunitense.
Destinazione dei proventi: politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli
investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Glossario
Pagina 1 di 4
Documento di proposta-polizza: modulo sottoscritto dalla Compagnia e dall’investitore - contraente
(nonché all’Assicurato se persona diversa dall’investitore – contraente) con il quale viene concluso il
contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate, a condizione che
venga versato anche il premio di perfezionamento.
Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni
e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte
del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa
corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa
della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
Età assicurativa: età in anni interi determinata trascurando le frazioni d’anno inferiori o uguali a sei mesi ed
arrotondando ad un anno intero le frazioni d’anno superiori a sei mesi.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): normativa statunitense finalizzata a contrastare
l’evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all’estero. I Governi di Italia e
Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo bilaterale per l’applicazione della normativa FATCA in data
10.01.2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 01.07.2014, gli intermediari finanziari stranieri (banche,
assicurazioni vita, ecc.) saranno tenuti ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi
residenza fiscale statunitense. Lo scambio di informazioni potrà avvenire automaticamente tra le rispettive
autorità fiscali e riguarderà gli investimenti detenuti in Italia da cittadini e residenti americani e quelli detenuti
negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia.
Gestione a benchmark di tipo attivo: gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto
a cui la politica di investimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è finalizzata a creare
“valore aggiunto”. Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark
che può variare, in termini descrittivi, tra: “contenuto”, “significativo”, e “rilevante”.
Gestione a benchmark di tipo passivo: gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e
finalizzata alla replica dello stesso.
Grado di rischio: indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la fondo
interno/OICR/linea/combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti
finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”,
“medio - basso”, “medio”, “medio - alto”, “alto” e “molto alto”.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese
di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Mercato regolamentato: secondo la disciplina comunitaria un mercato regolamentato è un mercato che
possiede i seguenti requisiti:
1) regolarità di funzionamento: gli scambi hanno luogo secondo modalità predefinite, sia per quanto
riguarda i meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento
del bene oggetto dello scambio;
2) approvazione da parte dell’autorità di vigilanza delle regole relative alle condizioni di accesso e alle
modalità di funzionamento;
3) rispetto degli obblighi di trasparenza.
L'organizzazione e la gestione del mercato (Art.62 D.Lgs. 58/1998,TUF) sono disciplinate da un regolamento
deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione del mercato.
L'attività di gestione e organizzazione di mercati regolamentati ha carattere di impresa ed è esercitata da
società per azioni, anche senza scopo di lucro.
L'esercizio della gestione dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB quando il mercato rispetta i
requisiti sopra citati, il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad
assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale
del conteggio.
Orizzonte temporale di investimento consigliato: orizzonte temporale consigliato espresso in termini di
anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi
dell’investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.
Persone Politicamente Esposte: ai sensi dell'Art. 1 Allegato Tecnico AL D. Lgs. 231/2007 - Rif. art. 1, co.
2, lett. o D. Lgs. 231/2007 sono le persone fisiche residenti in altri stati comunitari o extra comunitari, che
occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali
tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei seguenti criteri:
1) per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono:
a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui
decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
Glossario
Pagina 2 di 4
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le
categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e
internazionale;
2) per familiari diretti si intendono il coniuge, i figli e i loro coniugi, coloro che nell'ultimo quinquennio hanno
convissuto con i precedenti soggetti riportati ed i genitori;
3) ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al punto 1 intrattengono notoriamente
stretti legami si fa riferimento a qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva
congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma
1; qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici
notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1;
4) senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della
clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di
almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona
come politicamente esposta.
Polizza o Lettera contrattuale di conferma: documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di
assicurazione.
Premio periodico/ricorrente: premio che l’investitore-contraente si impegna a versare alla Compagnia su
base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei
premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l’importo del premio periodico sia stabilito
dall’investitore-contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di contratto, esso è anche detto
premio ricorrente.
Premio unico: premio che l’investitore-contraente corrisponde in un’unica soluzione all’Impresa di
assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.
Premio versato: importo versato dall’investitore-contraente all’Impresa di assicurazione per l’acquisto del
prodotto finanziario - assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico
ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre,
all’investitore - contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti
aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.
Prodotto finanziario - assicurativo di tipo unit linked: prodotto caratterizzato dall’investimento prevalente
del premio in quote/azioni di fondi interni/OICR – che lega quindi la prestazione dell’assicuratore
all’andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito – e residuale dello stesso in un contratto finalizzato
alla copertura dei rischi demografici.
Proposta-Certificato: documento sottoscritto dall'investitore-contraente, con il quale egli manifesta alla
Compagnia la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Proposta d’investimento finanziario: espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni
possibile combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall’investitore - contraente con
specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei premi e/o regime dei costi tali da qualificare
univocamente il profilo di rischio - rendimento e l’orizzonte temporale consigliato dell’investimento
finanziario. Laddove un’attività finanziaria (ovvero una combinazione di due o più attività finanziarie) sia
abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio rendimento dell’investimento, ciò qualifica una differente proposta d’investimento finanziario.
Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione
della data iniziale del conteggio.
Qualifica: la qualifica del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera rappresenta un attributo eventuale
che integra l’informativa inerente alla politica gestionale adottata.
Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni
solari bisestili compresi nel periodo).
Quota: unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il
patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista un certo
numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Recesso: diritto dell’investitore - contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Reclamo: ai sensi del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 24/2008 per reclamo si intende una
dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa ad un contratto o ad un
servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di
risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Rendimento: risultato finanziario ad una data di riferimento dell’investimento finanziario, espresso in termini
percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il
valore del capitale nominale al momento dell’investimento per il valore del capitale nominale al momento
dell’investimento.
Revoca della Proposta – Certificato: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione
del contratto. Non prevista sul presente prodotto.
Glossario
Pagina 3 di 4
Riscatto: facoltà dell’investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto richiedendo la
liquidazione del capitale in vigore alla data della richiesta e determinato in base alle Condizioni Contrattuali.
Rischio demografico: rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita dell’investitore contraente o dell’Assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l’Impresa di assicurazione si
impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.
Scenari probabilistici dell’investimento finanziario: trattasi degli scenari probabilistici di rendimento
dell’investimento finanziario al termine dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato, determinati
attraverso il confronto con i possibili esiti dell’investimento in attività finanziarie prive di rischio al termine del
medesimo orizzonte.
Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della
data iniziale del conteggio.
Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
Spese di emissione: spese fisse (ad es. spese di bollo) che l’Impresa di assicurazione sostiene per
l’emissione del prodotto finanziario - assicurativo.
Tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera: la tipologia di gestione del/la
fondo interno/OICR/linea/combinazione libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza
(c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro
alternative: “flessibile”, “a benchmark” e “a obiettivo di rendimento/protetta”. La tipologia di gestione
“flessibile” deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di
investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati,
subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a benchmark” per
i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di
riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione “a
obiettivo di rendimento/protetta” per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di
investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un
obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Titolare effettivo: ai sensi dell'Art. 2 dell'Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007 - Rif. Art. 1, co. 2, lett. u D.lgs.
231/2007, per titolare effettivo si intende:
1) in caso di società:
a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità
giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle
partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite
azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato
regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a
standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda
al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di
un’entità giuridica;
2) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e
distribuiscono fondi:
a) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del
25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;
b) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di
persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
c) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del
patrimonio di un’entità giuridica.
Total Expense Ratio (TER): rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, fra il
totale degli oneri posti a carico del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio,
su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per
ciascuna di esse.
Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data
iniziale del conteggio.
Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset
Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo
interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione (c.d.uNAV): il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche
definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo
interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data della valorizzazione.
Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso,
ecc.) in un dato periodo di tempo.
Volatilità media annua attesa: indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio
percentuale rispetto al rendimento atteso del fondo interno/OICR stesso in un determinato periodo di tempo.
Glossario
Pagina 4 di 4
proposta-certificato
Pick 25 OpportUnit
Contratto di tipo Unit Linked, a premio unico, con capitale espresso in quote di un Fondo Interno.
Data di deposito in Consob del Modulo di proposta-certificato: 18 maggio 2016
Data di validità del Modulo di proposta-certificato: dal 19 maggio 2016
proposta-certificato N.
INVESTITORE-CONTRAENTE
Nome e Cognome/Ragione sociale:
Residenza/Sede legale:
Sesso:
Nato il:
Nazionalità:
Documento Identificativo:
Data rilascio:
a:
Codice Fiscale/Partita Iva:
Numero:
Ente e luogo rilascio:
COPIA PER L’INVESTITORE-CONTRAENTE
Recapito per la corrispondenza:
DELEGATO AD OPERARE (LEGALE RAPPRESENTANTE)
Nome e Cognome:
Residenza:
Sesso:
Nato il:
a:
Nazionalità:
Codice Fiscale:
Documento Identificativo:
Numero:
Data rilascio:
Ente e luogo rilascio:
ASSICURATO
Nome e Cognome:
Residenza:
Sesso:
Nazionalità:
Nato il:
a:
Codice Fiscale:
TARIFFA A PREMIO UNICO
Data di conclusione e decorrenza del contratto: le ore 00.00 del 30/06/2016
(epoca di conversione in quote del premio unico, al netto delle spese fisse di emissione)
Durata contrattuale: 5 anni, 4 mesi e 29 giorni
Data di scadenza del contratto: le ore 00.00 del 29/11/2021
Premio unico versato: Euro
Spese fisse di emissione: Euro 25
Caricamento: 0,00%
Premio unico investito: Euro
COMPONENTE FINANZIARIA ED ASSICURATIVA
Il premio unico versato, al netto delle spese fisse di emissione, viene investito al 100% nel Fondo Interno
Pick 25.
La maggiorazione in caso di decesso è pari ad una determinata percentuale del controvalore della polizza
determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, così come disciplinato dall'art. 3
delle Condizioni Contrattuali.
DESIGNAZIONE BENEFICIARI
In caso di Vita dell'Assicurato alla scadenza:
In caso di Decesso dell'Assicurato:
Modulo proposta–certificato
Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera
di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Sede Legale e Operativa
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 53. 51.1 – Fax 02 53.72.89
E-mail PEC: [email protected]
www.helvetia.it
Pagina 1 di 4
Capitale Sociale € 47.594.000 i.v.
Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscriz. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142
Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Società con unico Socio
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)
proposta-certificato
Pick 25 OpportUnit
Contratto di tipo Unit Linked, a premio unico, con capitale espresso in quote di un Fondo Interno.
proposta-certificato N.
DIRITTO DI REVOCA DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE
L’investitore-contraente può revocare la proposta–certificato fino alla conclusione del contratto,
tramite richiesta scritta firmata ed effettuata allo sportello bancario presso cui ha sottoscritto la proposta–
certificato oppure inviata alla Compagnia (Helvetia Vita S.p.A. – Operations Banche – Via G.B. Cassinis 21 –
20139 Milano) con lettera raccomandata A/R.
COPIA PER L’INVESTITORE-CONTRAENTE
La revoca libera le Parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore
24 del giorno di presentazione della comunicazione presso lo sportello bancario o di spedizione della
raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
DIRITTO DI RECESSO DELL’ INVESTITORE-CONTRAENTE
L’investitore-contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, tramite
richiesta scritta firmata effettuata allo sportello bancario presso cui ha sottoscritto la proposta–certificato
oppure inviata alla Compagnia (Helvetia Vita S.p.A. – Operations Banche – Via G.B. Cassinis 21 – 20139
Milano) con lettera raccomandata A/R.
Il recesso libera le Parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto a partire dalle ore 24 del
giorno di presentazione della comunicazione presso lo sportello o di spedizione della raccomandata, quale
risultante dal timbro postale di invio della stessa.
La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione completa di tutta la documentazione
richiesta all'Art.17 delle Condizioni Contrattuali, rimborserà all'investitore-contraente il controvalore delle
quote attribuite al contratto a fronte del premio unico corrisposto, sia in caso di incremento sia in caso di
decremento delle stesse al netto delle spese di emissione del contratto, quantificate forfettariamente
in 25 Euro.
All’investitore – contraente spetta pertanto il controvalore delle quote sia in caso di incremento sia in caso di
decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio ed al netto delle spese sostenute per
l’emissione del contratto.
MEZZI DI PAGAMENTO
Il pagamento del premio unico deve avvenire tramite addebito sul conto corrente acceso presso la Banca
Distributrice e conseguente accredito dello stesso, da parte della Banca, sul conto della Compagnia.
È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il sottoscritto ____________________________________ investitore-contraente della presente propostacertificato N. __________________, autorizza il pagamento del premio unico tramite addebito sul C/C
avente codice IBAN _________________________________, dell’importo di Euro __________________
con valuta _________________ a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul C/C avente codice IBAN
______________________ e codice BIC _________________ di ______________________________.
___________________________________________________
Firma dell’investitore-contraente o del Delegato
Modulo proposta–certificato
Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera
di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Sede Legale e Operativa
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 53. 51.1 – Fax 02 53.72.89
E-mail PEC: [email protected]
www.helvetia.it
Pagina 2 di 4
Capitale Sociale € 47.594.000 i.v.
Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscriz. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142
Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Società con unico Socio
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)
proposta-certificato
Pick 25 OpportUnit
Contratto di tipo Unit Linked, a premio unico, con capitale espresso in quote di un Fondo Interno.
proposta-certificato N.
DICHIARAZIONI
Dopo attenta verifica, il sottoscritto Assicurato esprime, ai sensi dell’Art. 1919 del Codice Civile, il consenso
alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita e, unitamente all’investitore-contraente, conferma l’esattezza
e la completezza delle dichiarazioni rese nel presente documento e dichiara di conoscere ed accettare la
determinazione delle prestazioni effettive assicurate.
Il sottoscritto investitore-contraente dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della
presente proposta-certificato:
 la Scheda Sintetica – Informazioni Generali, la Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche, il
Glossario e le Condizioni Contrattuali di cui al Mod. 273 Ed. 05/2016. Dichiara inoltre di essere a
conoscenza della possibilità di ricevere, dietro richiesta, le Parti I, II e III del Prospetto d’Offerta
nonché il Regolamento del Fondo Interno;

la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei
confronti dell’investitore-contraente.
Dichiara inoltre di accettare integralmente il contenuto delle Condizioni Contrattuali, nonché le
clausole contenute nel presente documento e che lo stesso non contiene cancellature e di non
averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.
Dichiara, infine, che il contratto rientra/non rientra tra le tipologie di cui al Codice dei Contratti
Pubblici D.lgs. 163/2006 per le quali è previsto l’obbligo di richiedere il codice identificativo di gara
(CIG) all’AVCP nonché l’assoggettamento alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari (L.136/2010).
Pertanto segnala il seguente CIG _______________________ ed il CUP __________________________
____________________________________________________ _________________________________
Firma dell’investitore-contraente o del Delegato
Firma dell’Assicurato (se diverso)
Il sottoscritto investitore-contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt. 1341
e 1342 del Codice Civile, gli articoli delle sopraindicate Condizioni Contrattuali: Artt.: 3, 5, 8, 10, 15,
17 e 18.
________________, il ___________
__________________________________________________
Firma dell’investitore-contraente o del Delegato
SPAZIO RISERVATO ALL’INCARICATO DELLA BANCA
Dichiaro di aver provveduto personalmente all’identificazione dei sottoscrittori, le cui generalità sono
riportate fedelmente negli spazi appositi, che le firme sono state riportate in mia presenza e che il
versamento del premio unico è stato effettuato per intero e con le modalità sopra indicate.
Dichiaro inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza del D. Lgs. n. 231/2007 e successive
modifiche ed integrazioni e degli obblighi ivi previsti.
Nome Cognome
Luogo e data
Filiale
__________________________________
Firma dell’Incaricato della Banca
Modulo proposta–certificato
Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera
di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Sede Legale e Operativa
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 53. 51.1 – Fax 02 53.72.89
E-mail PEC: [email protected]
www.helvetia.it
Pagina 3 di 4
Capitale Sociale € 47.594.000 i.v.
Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscriz. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142
Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Società con unico Socio
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)
proposta-certificato
Pick 25 OpportUnit
Contratto di tipo Unit Linked, a premio unico, con capitale espresso in quote di un Fondo Interno.
proposta-certificato N.
Impegno a fornire l’informativa
L’investitore - contraente si impegna a fornire, in nome e per conto del Titolare e conformemente al testo
ricevuto all’interno delle Condizioni contrattuali, l'informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03, agli
eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito o conferirà al Titolare i dati personali.
COPIA PER INVESTITORE - CONTRAENTE
_______________________
Luogo e data
__________________________________________________
Firma dell’investitore-contraente o del Delegato
Consenso al trattamento di dati personali sensibili ai sensi degli artt. 23, 24 e 26 del D. Lgs. 196/2003
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196 del 30
giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a, consapevole che il trattamento potrà riguardare
anche i dati "sensibili" di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del Codice ed in particolare i “dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":
□ dà
□ nega
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, strettamente necessario per le
finalità di cui al punto 1 dell’informativa, compresa la loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 5 della
stessa informativa, che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le medesime finalità.
_______________
Luogo e data
____________________________________
Firma dell’investitore-contraente
o del Delegato
___________________________
Firma dell’Assicurato
(se diverso dall’investitore-contraente)
Avvertenza: negando o comunque non prestando il proprio consenso al trattamento dei dati non si
consentirà l’esecuzione del contratto.
Modulo proposta–certificato
Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera
di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Sede Legale e Operativa
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 53. 51.1 – Fax 02 53.72.89
E-mail PEC: [email protected]
www.helvetia.it
Pagina 4 di 4
Capitale Sociale € 47.594.000 i.v.
Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793
Iscriz. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142
Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi. n. d'ordine 031
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Società con unico Socio
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)