7/5/2016 - studio ducoli

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Sabato, 07 maggio 2016
IL CASO DEL GIORNO
FISCO
Limiti all’integrazione
della domanda di
insinuazione
Se per i contatori di calore si sostituisce
l’impianto bonus del 65%
/ Roberta VITALE
Ai sensi dell’art. 95, comma 2 L. fall.
(RD 267/42), il curatore, almeno 15
giorni prima dell’udienza fissata per
l’esame dello stato passivo, trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui
beni il progetto di stato passivo (oltre a depositarlo nella cancelleria del
tribunale).
Visionato il progetto, i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito
possono esaminare il progetto di stato passivo e presentare al curatore
osservazioni scritte e documenti integrativi fino a 5 giorni prima
dell’udienza fissata per l’esame del
progetto di stato passivo.
Le modalità da seguire per la presentazione sono quelle della domanda di
insinuazione allo stato passivo di cui
all’art. 93, comma 2 L. fall. e, quindi,
mediante posta elettronica certificata (PEC).
Si ricorda che la disposizione in
commento è stata sostituita dall’art.
17, comma 1, lett. f) del DL 179/2012
(conv. L. 221/2012), con l’anticipazione del termine per il deposito delle
osservazioni e dei [...]
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle detrazioni, comprese le spese
che rientrano nella riqualificazione energetica
/ Stefano SPINA
L’Agenzia delle Entrate, in risposta
alle domande prospettate dal Coordinamento nazionale dei centri di
assistenza fiscale, fornisce, con la
circolare n. 18 di ieri, alcuni chiarimenti in tema di spese sanitarie, di
istruzione e detrazioni sugli immobili.
Innanzitutto vengono approfondite
le precisazioni fornite nella risposta
n. 1.15 della circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 3/2016, nella quale si
sottolineava che, tra le spese per la
frequenza scolastica detraibili nel
modello UNICO figuravano anche
quelle relative alla mensa. Con la
circolare n. 18 di ieri viene chiarito
che la detrazione spetta sia che il
servizio venga fornito tramite il Comune che da soggetti terzi rispetto
alla scuola. Al riguardo la spesa può
essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del
bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento,
che può essere direttamente la
scuola, il Comune oppure il fornito-
re del servizio, e deve riportare nella
causale l’indicazione del servizio
mensa, la scuola di frequenza nonché il nome e cognome dell’alunno.
In caso di pagamento in contanti o
tramite bancomat oppure mediante
buoni mensa cartacei o elettronici, è
sufficiente che il soggetto che ha ricevuto il pagamento, oppure direttamente la scuola, certifichino l’ammontare della somma corrisposta
nell’anno ed i dati dell’alunno. L’Agenzia chiarisce infine che per l’anno
2015, nel caso di incompletezza della
documentazione, i dati mancanti
dell’alunno o della scuola possono essere annotati direttamente dal contribuente sul documento di spesa. Ai fini della ripartizione della detrazione
valgono le regole ordinarie ovvero che
la stessa spetta al genitore al quale è
intestato il documento, salvo che quest’ultimo sia intestato al figlio, nel
qual caso la detrazione spetta ad entrambi i genitori al 50% con la possibilità che gli stessi indichino, sul documento, una [...]
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IN EVIDENZA
FISCO
Per le percentuali di compensazione IVA in agricoltura conta il
momento impositivo
Acquiescenza estesa al recupero delle ipocatastali su successione
A settembre arriva Rete Aste Commercialisti
Definiti i criteri per la proroga del trattamento di CIGS
ALTRE NOTIZIE
/ DA PAGINA 9
Patent box, istanze da
inviare a Uffici diversi in
base al volume d’affari
/ Pamela ALBERTI
Istanze di ruling da indirizzare ad Uffici differenti in base al volume d’affari o ai ricavi dell’impresa beneficiaria.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 67014 di [...]
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ancora
IL CASO DEL GIORNO
STUDIO DUCOLI
Limiti all’integrazione della domanda di insinuazione
Nella fase sommaria dell’accertamento del passivo non è consentita la presentazione di domande
nuove
/ Roberta VITALE
Ai sensi dell’art. 95, comma 2 L. fall. (RD 267/42), il curatore, almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per
l’esame dello stato passivo, trasmette ai creditori e ai
titolari di diritti sui beni il progetto di stato passivo (oltre a depositarlo nella cancelleria del tribunale).
Visionato il progetto, i creditori, i titolari di diritti sui
beni ed il fallito possono esaminare il progetto di stato
passivo e presentare al curatore osservazioni scritte e
documenti integrativi fino a 5 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame del progetto di stato passivo.
Le modalità da seguire per la presentazione sono quelle della domanda di insinuazione allo stato passivo di
cui all’art. 93, comma 2 L. fall. e, quindi, mediante posta elettronica certificata (PEC).
Si ricorda che la disposizione in commento è stata sostituita dall’art. 17, comma 1, lett. f) del DL 179/2012
(conv. L. 221/2012), con l’anticipazione del termine per
il deposito delle osservazioni e dei documenti integrativi, previsto ora fino a 5 giorni prima dell’udienza di
esame del progetto, mentre prima delle modifiche fino
all’udienza stessa.
Premesso quanto sopra, ci si chiede se sia possibile avvalersi di tale disposizione per “integrare” la domanda
di insinuazione al passivo, presentata in via tempestiva ai sensi dell’art. 93 L. fall., in vista ad esempio della
richiesta del privilegio del medesimo credito già azionato solo in via chirografaria.
Sulla questione non vi sono disposizioni espresse nella legge fallimentare.
A tal fine, si richiama l’orientamento sostenuto dalla
Cassazione, con la sentenza 15 luglio 2011 n. 15702, che
ha ritenuto, in tema di accertamento del passivo,
inammissibile l’integrazione della domanda di insinuazione con richiesta del privilegio (non contenuta
nella prima domanda) presentata prima dell’udienza
fissata per l’esame dello stato passivo ma dopo il depo-
Eutekne.Info / Sabato, 07 maggio 2016
sito del progetto da parte del curatore (in tal senso anche Cass. 19 marzo 2012 n. 4306).
Integrazione inammissibile
Tale ricostruzione si fonda essenzialmente sul fatto
che la richiesta del privilegio del credito – per il quale
sia stata già richiesta l’ammissione al passivo con domanda tempestiva – costituisce una “mutatio” della
domanda, cioè una domanda diversa da quella originaria, e non una “emendatio libelli”.
Secondo la Cassazione, “proprio la facoltà concessa
dall’art. 95 L. fall., di «integrare» la documentazione a
sostegno della domanda costituisce la riprova che non
è possibile il mutamento della domanda, essendo consentite solo osservazioni al progetto di stato passivo
redatto dal curatore”.
Ne deriva così, nella fase sommaria e per la perentorietà dei termini previsti, la considerazione del credito
stesso come chirografo ai sensi dell’art. 93, comma 4 L.
fall.
Come già rilevato su Eutekne.info (si veda “Domanda
di insinuazione corretta con la successiva riproposizione” del 4 maggio), la Cassazione sembra lasciare
aperta la possibilità al creditore istante di insinuarsi in
via tardiva con presentazione della richiesta del privilegio dello stesso credito, ma solo a seguito del ritiro
della domanda presentata in via tempestiva.
Più nello specifico, secondo la Cassazione “non è ipotizzabile che, presentata domanda tempestiva di ammissione al passivo - che produce gli effetti della domanda giudiziale (L. Fall., art. 94) - prima ancora che
sulla domanda stessa si pronunci il giudice delegato e
senza un espresso ritiro della domanda tempestiva, lo
stesso credito (sebbene con la richiesta del privilegio)
possa essere insinuato in via tardiva”.
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ancora
FISCO
STUDIO DUCOLI
Se per i contatori di calore si sostituisce l’impianto
bonus del 65%
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle detrazioni, comprese le spese che rientrano nella
riqualificazione energetica
/ Stefano SPINA
L’Agenzia delle Entrate, in risposta alle domande prospettate dal Coordinamento nazionale dei centri di assistenza fiscale, fornisce, con la circolare n. 18 di ieri,
alcuni chiarimenti in tema di spese sanitarie, di istruzione e detrazioni sugli immobili.
Innanzitutto vengono approfondite le precisazioni fornite nella risposta n. 1.15 della circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 3/2016, nella quale si sottolineava che,
tra le spese per la frequenza scolastica detraibili nel
modello UNICO figuravano anche quelle relative alla
mensa. Con la circolare n. 18 di ieri viene chiarito che
la detrazione spetta sia che il servizio venga fornito
tramite il Comune che da soggetti terzi rispetto alla
scuola. Al riguardo la spesa può essere documentata
mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento, che può essere direttamente la scuola, il Comune oppure il fornitore del servizio, e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di
frequenza nonché il nome e cognome dell’alunno.
In caso di pagamento in contanti o tramite bancomat
oppure mediante buoni mensa cartacei o elettronici, è
sufficiente che il soggetto che ha ricevuto il pagamento, oppure direttamente la scuola, certifichino l’ammontare della somma corrisposta nell’anno ed i dati
dell’alunno. L’Agenzia chiarisce infine che per l’anno
2015, nel caso di incompletezza della documentazione,
i dati mancanti dell’alunno o della scuola possono essere annotati direttamente dal contribuente sul documento di spesa. Ai fini della ripartizione della detrazione valgono le regole ordinarie ovvero che la stessa
spetta al genitore al quale è intestato il documento,
salvo che quest’ultimo sia intestato al figlio, nel qual
caso la detrazione spetta ad entrambi i genitori al 50%
con la possibilità che gli stessi indichino, sul documento, una diversa ripartizione dell’onere.
In tema di spese per la frequenza di istituti universitari stranieri viene chiarito che il limite massimo di spesa, introdotto per l’anno 2015 dal decreto ministeriale
29 aprile 2016 n. 288, deve essere individuato con riferimento al corso di istruzione appartenente alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.
Inoltre le spese per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte, nei limiti imposti da decreto ministeriale 29 aprile 2016 n. 288, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione del limite geografico, alla regione in cui
vi è la sede legale dell’università.
Eutekne.Info / Sabato, 07 maggio 2016
Tra gli altri chiarimenti forniti, l’Agenzia delle Entrate
si sofferma sulla detraibilità delle spese sostenute per i
sistemi di contabilizzazione del calore che devono essere obbligatoriamente installati entro il 31 dicembre
2016. Tali contatori, o sistemi analoghi, possono rientrare, nel caso di sostituzione parziale o integrale degli impianti di climatizzazione invernale, tra gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell’art. 1
comma 347 della legge 296/2006 ai quali spetta una
detrazione del 65%. Viceversa, se i dispositivi sono installati senza ulteriori modifiche all’impianto di riscaldamento oppure le modifiche non permetto di accedere alla detrazione per la riqualificazione energetica, le
relative spese rientrano tra gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio finalizzati al conseguimento di
un risparmio energetico di cui all’art.16-bis comma 1
lett. h) TUIR con una detrazione attualmente del 50%.
L’Agenzia chiarisce anche chi sia il beneficiario delle
rate di detrazione future nel caso di decesso del comodatario che aveva sostenuto i lavori. In tal caso si applicano le regole previste, al comma 8 dell’art. 16-bis
TUIR, in senso generale per gli eredi, ovvero che le detrazioni non fruite si trasmettono, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Ricordiamo al riguardo che la
stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/2015
aveva precisato che la condizione della “detenzione
materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo
per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per
ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Peccato che l’Agenzia non abbia chiarito chi benefici della rata nell’anno
del decesso.
Infine completano la circolare alcuni chiarimenti sul
bonus IRPEF di cui all’art. 13 comma 1-bis TUIR che, se
non riconosciuto dal datore di lavoro può essere usufruito direttamente nella dichiarazione dei redditi sulle detrazioni per spese sanitarie. In merito a quest’ultimo punto l’Agenzia chiarisce che le spese di dermopigmentazione possono essere ammesse in detrazione, se sostenute in una struttura sanitaria autorizzata,
in presenza di una certificazione medica che ne attesti la finalità di correggere gli effetti di una patologia
sofferta e che le spese per le prestazioni di crioconservazione, in Italia ed all’estero, degli ovociti e degli embrioni rientrano tra le spese sanitarie detraibili purché
ciò avvenga in una struttura autorizzata dall’Autorità
competente del Paese estero.
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ancora
FISCO
STUDIO DUCOLI
Per le percentuali di compensazione IVA in
agricoltura conta il momento impositivo
Nei passaggi dei prodotti agricoli e ittici, le nuove percentuali valgono anche per consegne fatte nel
2015 con prezzo pagato dopo il 1° gennaio 2016
/ REDAZIONE
Per individuare le percentuali di compensazione IVA
applicabili in agricoltura si deve guardare al momento
impositivo. È questo uno dei chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19 di ieri,
che esamina le novità introdotte in materia dalla legge di stabilità 2016.
Come ricorda anche l’Amministrazione finanziaria, infatti, l’art. 1 comma 908 della L. 208/2015 ha demandato a un decreto interministeriale, da adottare entro il 31
gennaio 2016 ai sensi dell’art. 34 (Regime speciale per i
produttori agricoli), comma 1 del DPR n. 633/1972, l’innalzamento delle percentuali di compensazione.
Il DM 26 gennaio 2016, attuativo di questa disposizione,
ha quindi incrementato le percentuali di compensazione IVA per le cessioni di alcuni prodotti del settore
lattiero-caseario e per le cessioni di animali vivi della
specie bovina e suina, con l’obiettivo di sostenere i
produttori agricoli che applicano il regime speciale di
cui all’art. 34 del DPR 633/72, aumentando l’entità della detrazione IVA forfetaria prevista per alcuni tipi di
cessioni.
Nel dettaglio, a partire dal 1° gennaio 2016, la percentuale di cui al DM 23 dicembre 2005 è innalzata
dall’8,8% al 10% per le cessioni dei seguenti prodotti,
indicati al n. 9) della Tabella A, parte I, allegata al DPR
633/72, vale a dire:
- latte fresco non concentrato né zuccherato e non
condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt,
kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte
battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati;
- gli altri prodotti di cui al citato n. 9), escluso il latte
fresco non concentrato né zuccherato, destinato al
consumo alimentare, confezionato per la vendita al
minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie.
La percentuale di compensazione dell’8,8% rimane
quindi invariata per le cessioni di latte cagliato, fermentato o acidificato, di siero di latte, di kephir e yogurt.
Solo per il 2016, le percentuali di cui al DM 23 dicembre 2005 sono innalzate:
- dal 7% al 7,65% per le cessioni di animali vivi della
specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo;
- dal 7,3% al 7,95% per le cessioni di animali vivi della
specie suina.
Per le cessioni di animali vivi della specie ovina e caprina, compresi al n. 2) della Tabella A, parte I, allegata
al DPR 633/72, la percentuale di compensazione rimane fissata al 7,3%.
Eutekne.Info / Sabato, 07 maggio 2016
L’art. 2 del decreto stabilisce poi espressamente che le
misure hanno effetto dal 1° gennaio di quest’anno. Come detto, però, per le cessioni di latte fresco l’innalzamento al 10% costituisce una misura permanente,
mentre l’aumento delle percentuali relative ai bovini e
suini ha effetto per il solo 2016.
Con riferimento alla decorrenza, la circ. n. 19 si sofferma sull’individuazione delle percentuali di compensazione applicabili, in base alla casistiche di operazioni
poste in essere dalle imprese agricole.
In particolare, l’Agenzia precisa che per i passaggi dei
prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A parte I
allegata al del DPR 633/72 da parte dei produttori agricoli soci, associati o partecipanti alle cooperative o agli
altri organismi associativi, l’operazione si considera
effettuata nel momento del pagamento del prezzo al
produttore associato. Perciò le nuove percentuali di
compensazione valgono anche per le consegne effettuate nel corso del 2015 con prezzo pagato dopo il 1°
gennaio di quest’anno.
Nel caso invece di cessioni degli stessi prodotti agricoli, al di fuori dei passaggi a cooperative o ad altri organismi associativi, il momento impositivo segue le regole generali dell’imposta, ex art. 6 del DPR 633/72.
Quindi, per individuare il momento in cui l’operazione
si considera effettuata e, di riflesso, quale percentuale
di compensazione applicare, nel caso di fatturazione
immediata, vale il momento della consegna o spedizione dei beni. Se la fatturazione è differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, rileva il
momento di emissione della fattura, poiché l’imposta
viene liquidata facendo riferimento al mese in cui la
fattura viene emessa.
Nel caso di consegne effettuate nel mese di dicembre
2015 con fattura emessa nel successivo mese di gennaio (IVA da liquidare nel mese di gennaio, ovvero nel
primo trimestre 2016), si applicheranno dunque le nuove aliquote di compensazione.
La stessa soluzione – conclude la circolare – vale per i
contratti di somministrazione, per cui il momento impositivo s’identifica col pagamento e non con la consegna del bene, in base all’art. 6 comma 2 lett. a) del DPR
633/72, e per le consegne dei beni con prezzo da determinarsi, dato che, ai sensi del DM 15 novembre 1975, la
fattura può essere emessa entro il mese successivo alla determinazione del prezzo. Anche in questi casi restano ferme le disposizioni del citato art. 6 se, prima
della determinazione del prezzo, sono emesse fatture o
eseguiti pagamenti, anche parziali, dei corrispettivi.
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ancora
FISCO
STUDIO DUCOLI
Patent box, istanze da inviare a Uffici diversi in base
al volume d’affari
L’Agenzia delle Entrate, con un nuovo provvedimento, precisa a quali Uffici inviare le istanze di ruling
/ Pamela ALBERTI
Istanze di ruling da indirizzare ad Uffici differenti in
base al volume d’affari o ai ricavi dell’impresa beneficiaria. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n.
67014 di ieri, ha emanato le disposizioni concernenti la
ripartizione, tra diverse articolazioni dell’Amministrazione finanziaria, della gestione delle istanze di accesso alla procedura di accordo preventivo ai fini del Patent box, completando quanto inizialmente disposto
con il provvedimento del 1° dicembre 2015 n. 154278.
Nel dettaglio, l’Agenzia dispone che alla Direzione
Centrale Accertamento, Settore Internazionale, Ufficio
Accordi preventivi e controversie internazionali (di cui
alla lettera c) punto 1.1 del provvedimento del 1° dicembre 2015 n. 154278) è attribuita la competenza alla gestione delle istanze di accordo preventivo presentate
dai soggetti titolari di reddito di impresa che, indipendentemente dal domicilio fiscale, hanno un volume
d’affari ovvero un ammontare di ricavi, indicato
nell’ultima dichiarazione presentata prima dell’invio
dell’istanza, pari o superiore a 300 milioni di euro.
Alle Direzioni Regionali ed alle Direzioni Provinciali di
Trento e di Bolzano è attribuita la competenza alla gestione delle istanze presentate dai soggetti titolari di
reddito di impresa, che, alla data di presentazione
dell’istanza, hanno domicilio fiscale nel rispettivo ambito territoriale e un volume d’affari ovvero un ammontare di ricavi, risultante dall’ultima dichiarazione
presentata prima dell’invio dell’istanza, inferiore a 300
milioni di euro.
In sostanza, al fine di individuare l’Ufficio a cui inviare
le istanze, occorre fare riferimento al volume d’affari o
all’ammontare di ricavi risultante dall’ultima dichiarazione presentata prima dell’invio dell’istanza (ad
esempio, per l’istanza presentata nel 2015 – periodo 1°31 dicembre 2015 – rilevano i dati risultanti dalla dichiarazione UNICO 2015).
Secondo quanto precisato dal provvedimento, il dato
da considerare ai fini dell’individuazione dell’articolazione dell’Agenzia deve essere il maggiore tra il volume d’affari ovvero l’ammontare di ricavi. Pertanto:
- laddove il suddetto valore risulti inferiore a 300 mi-
Eutekne.Info / Sabato, 07 maggio 2016
lioni di euro, l’istanza dovrà essere presentata alle Direzioni Regionali e Provinciali di Trento e di Bolzano;
- laddove risulti, invece, pari o superiore a 300 milioni
di euro, l’istanza dovrà essere presentata all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento.
Al fine di avere accesso alla procedura di accordo preventivo, a partire dal 6 maggio 2016 (data del provvedimento in commento), i soggetti titolari di reddito di
impresa devono quindi indirizzare l’istanza di ruling
alle articolazioni dell’Agenzia delle Entrate come sopra individuate.
Si ricorda che, al fine di avere accesso alla procedura
di accordo preventivo, secondo il provvedimento n.
154278/2015, i soggetti titolari di reddito di impresa indirizzano all’Ufficio apposita istanza in carta libera da
inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da consegnare direttamente all’ufficio
(si veda anche “Nel ruling per il patent box conta la data di spedizione” del 23 dicembre 2015).
Le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del provvedimento in commento (6 maggio 2016)
sono trasmesse, a cura dell’Ufficio Accordi preventivi e
controversie internazionali della Direzione Centrale
Accertamento, alle articolazioni dell’Agenzia delle Entrate competenti, secondo quanto sopra esposto.
Nuovi destinatari anche per l’integrazione
Viene, altresì, precisato che la documentazione integrativa di cui al punto 6.1 del provvedimento n.
154278/2015, per la quale al 6 maggio 2016 non sono ancora scaduti i termini di presentazione, va inviata a cura del contribuente alle articolazioni dell’Agenzia delle
Entrate come indicate.
Nei casi di incertezza in merito all’individuazione
dell’articolazione competente a gestire l’istanza, un comunicato stampa sempre di ieri precisa che le imprese possono presentare richiesta di chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica [email protected].
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ancora
FISCO
STUDIO DUCOLI
Acquiescenza estesa al recupero delle ipocatastali su
successione
Le Entrate confermano che il termine è sempre soggetto alla sospensione feriale, anche per le
indirette
/ Alfio CISSELLO
Ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 218/97, il contribuente può
fruire di una riduzione delle sanzioni a 1/3 dell’irrogato qualora rinunci ad impugnare l’accertamento e ad
inviare l’istanza di adesione, e versi le intere somme o
la prima rata entro il termine per il ricorso.
Precisiamo che tale istituto si differenzia dalla definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs.
472/97), che, sempre a fronte della riduzione al terzo
dell’irrogato delle sanzioni, consente di definire queste ultime e di coltivare il processo per l’imposta. A differenza di quanto avviene per l’acquiescenza, gli importi non possono essere dilazionati, per cui tutto va
pagato entro il termine per il ricorso.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 17 dello scorso 29 aprile, fornisce alcuni chiarimenti sull’acquiescenza.
Per prima cosa, il versamento degli importi deve avvenire non entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto
ma entro il termine per il ricorso, quindi vale la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto
al 31 agosto di ciascun anno.
Inoltre, ciò opera quand’anche la disciplina del tributo
imponga il versamento entro “sessanta giorni”, cosa
che succede nel campo delle imposte d’atto.
L’assunto prende le mosse dalla circostanza che, in tal
caso, la norma di riferimento è l’art. 15 del DLgs. 218/97,
speciale rispetto alle altre.
Nelle situazioni ordinarie (quindi se il contribuente
non opta per l’acquiescenza), di contro, il pagamento,
pena la sanzione ex art. 13 del DLgs. 471/97, va eseguito sempre entro 60 giorni.
Si riprendono poi le novità del DLgs. 159/2015, che, mo-
Eutekne.Info / Sabato, 07 maggio 2016
dificando l’art. 15 del DLgs. 218/97, ha esteso l’ambito
applicativo dell’istituto agli accertamenti sull’infedele
dichiarazione di successione ex art. 51 del DLgs.
346/90 (prima era contemplata solo l’omessa dichiarazione ex art. 50 del DLgs. 346/90), sull’occultazione di
corrispettivo ex art. 72 del TUR (prima c’era solo l’insufficiente dichiarazione di valore ex art. 71 del TUR) e
sul disconoscimento delle agevolazioni “prima casa” e
per la “piccola proprietà contadina” (Nota II-bis all’art. 1
della Tariffa, Parte I allegata al DPR 131/86 e art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009).
Possibile acquiescenza per la sostitutiva sui
finanziamenti
Nella circolare n. 17 si estende ulteriormente l’applicazione dell’art. 15 del DLgs. 218/97 in via interpretativa, a
due fattispecie.
In caso di finanziamento destinato all’acquisto di immobili per i quali sussistono i benefici “prima casa”,
l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti ex
DPR 601/73 è dello 0,25% anziché del 2% .
L’acquiescenza viene ammessa per gli atti con cui, per
effetto dell’art. 20 del DPR 601/73, l’Agenzia delle Entrate, a seguito del disconoscimento dell’agevolazione
prima casa, intima il pagamento dell’imposta sostitutiva sulla differenza di aliquota, che diviene dell’1,75%.
Infine, detto istituto sarà possibile, sempre in tema di
prima casa, per gli atti con cui si chiedono le imposte
ipotecarie e catastali connesse alla dichiarazione di
successione in misura proporzionale e non fissa (vedasi l’art. 69 comma 3 della L. 342/2000).
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ancora
PROFESSIONI
STUDIO DUCOLI
A settembre arriva Rete Aste Commercialisti
Un’intesa siglata tra CNDCEC e Rete aste srl porterà alla nascita del primo portale di categoria per la
vendita di aziende, patrimoni e singoli beni
/ Savino GALLO
A partire dal prossimo mese di settembre, i commercialisti italiani che si occupano di vendite di aziende,
patrimoni e singoli beni, in ambito giudiziario e non,
avranno un portale unico a loro dedicato. Nei giorni
scorsi, infatti, il Consiglio nazionale di categoria ha
sottoscritto un protocollo d’intesa con la società Rete
Aste srl, finalizzato alla realizzazione di un’infrastruttura informativa e di relazione denominata “Rete Aste
Commercialisti”.
Il portale nasce con lo scopo di supportare i commercialisti nelle loro attività, provando, innanzitutto, ad
aumentare la visibilità dei beni oggetto di vendita e
l’interesse degli eventuali compratori. La RAC, infatti,
metterà gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati delle vetrine sincronizzate, dedicate alla pubblicità e alla partecipazione alle vendite in modalità telematica. Si prevede, ad esempio, un’attività di potenziamento delle promozioni, anche attraverso la realizzazione di “virtual tour” degli immobili in vendita, con
tanto di simulazioni guidate che daranno la possibilità
di farsi una prima impressione più compiuta e dettagliata del bene.
“Il Consiglio nazionale – ha commentato Gerardo Longobardi, Presidente del CNDCEC, in una nota stampa
diffusa ieri – si impegnerà per il successo di questa
iniziativa. La vetrina di tutte le vendite che verranno
fatte confluire dai singoli commercialisti sarà consultabile direttamente sia dal nostro portale nazionale,
www.commercialisti.it, che da quelli degli Ordini territoriali. Questi ultimi potranno aderire al protocollo e
diffondere le informazioni sull’iniziativa, organizzando incontri per spiegarne i contenuti e per formare i
professionisti che vogliono parteciparvi attivamente”.
La maggiore visibilità dei beni in vendita, però, non sarà l’unico vantaggio prodotto dall’intesa. Oltre, infatti,
alla parte pubblica, accessibile a tutti, il portale preve-
Eutekne.Info / Sabato, 07 maggio 2016
de anche un’area riservata, alla quale potranno accedere i commercialisti che si registreranno. In tale area
il professionista potrà ottenere tutto il supporto necessario a seconda della tipologia di vendita, che avvenga
in ambito giudiziario o stragiudiziale, dal pubblico al
privato.
In più, si riuscirà, per la prima volta, a rendere consultabili in un solo portale tutti gli incarichi affidati ai
commercialisti in questo ambito di attività, fino ad oggi diffusi su vari siti web di pubblicità generale. Il nuovo strumento permetterà di superare questa frammentazione, riunificando in un’unica rete i tanti commercialisti che si occupano di vendite. Si tratta, stando ai
dati attualmente contenuti nella “vetrina beni” del portale, di 2036 iscritti all’Albo, che gestiscono la vendita
di 8633 beni di diverse tipologie.
“Grazie a questo protocollo d’intesa – ha aggiunto Maria Luisa Campise, Consigliera nazionale delegata alle
funzioni giudiziarie – i commercialisti avranno d’ora
in avanti la propria rete dedicata per poter svolgere
pienamente questa funzione in modo trasparente, riconoscibile e visibile. La nostra professione svolge
ruoli centrali nelle vendite di ogni tipologia, con una
presenza capillare nell’intero tessuto economico-sociale nazionale, che puntiamo a valorizzare il più possibile. Ora, finalmente, i commercialisti hanno a loro
disposizione uno strumento comparabile a quelli di altre categorie professionali attive nel settore giudiziario e delle dismissioni pubbliche”.
Uno strumento che punta a diventare in breve tempo
un “punto di riferimento stabile” per gli iscritti all’Albo
impegnati in questo tipo di operazioni, i quali possono
sin da ora registrarsi al nuovo portale www.reteastecommercialisti.it (ancorché operativo solo da settembre), tramite la sottoscrizione di un modulo autenticato già disponibile sul sito.
/ 07
ancora
LAVORO & PREVIDENZA
STUDIO DUCOLI
Definiti i criteri per la proroga del trattamento di CIGS
A tal fine devono sussistere concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e il conseguente
riassorbimento del personale
/ Luca MAMONE
Lo scorso 2 maggio è passato al vaglio della Corte dei
Conti il decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016, con cui i Ministeri del Lavoro e dell’Economia
hanno definito, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del DLgs.
148/2015, i criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo
di integrazione salariale straordinaria (CIGS) da concedersi laddove, al termine di un programma di crisi
aziendale, l’impresa ponga termine all’attività produttiva e proponga concrete prospettive di una rapida cessione dell’azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.
In particolare, si ricorda che il citato comma 4 dell’art.
21 del DLgs. 148/2015 – ossia il decreto attuativo del
Jobs Act (L. 183/2014) per quanto concerne il riordino
della normativa in materia di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro – stabilisce che tale proroga del periodo di CIGS possa operare, previo accordo
stipulato in sede governativa al Ministero del Lavoro,
entro il limite di spesa di 50 milioni di euro su base annua, sino a un limite massimo di 12 mesi per il 2016, 9
mesi per il 2017 e 6 mesi per il 2018.
Ciò premesso, il DM n. 95075/2016 stabilisce, all’art. 2,
che la proroga della CIGS può essere autorizzata se ricorrono congiuntamente una serie di specifiche condizioni.
La prima è che il trattamento di CIGS sia stato autorizzato in seguito alla presentazione del programma di
crisi aziendale ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 148/2015
(disciplinante le causali di intervento della medesima
CIGS). Giova ricordare che il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a
fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni.
Inoltre, tale piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare, nonché gli obiettivi concretamente
raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività
aziendale e alla salvaguardia occupazionale.
Necessario l’accordo in sede ministeriale
La seconda condizione essenziale è che sia stato stipulato uno specifico accordo presso il Ministero del
Lavoro con la presenza del Ministero dello Sviluppo
Eutekne.Info / Sabato, 07 maggio 2016
economico.
In terza battuta, la norma in esame richiede che venga
presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili alla cessione aziendale e ai nuovi interventi
programmati.
Infine, si richiede, altresì, la presentazione di un piano
per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario. Tale piano, si precisa, deve essere garantito dalla procedura che va applicata in caso di trasferimento
d’azienda ai sensi dell’art. 47 della L. 428/90.
Per quanto riguarda gli aspetti prettamente operativi,
l’art. 3 del DM n. 95075/2016 stabilisce che l’impresa intenzionata a cessare l’attività e beneficiare della proroga della CIGS, deve stipulare – prima del termine del
programma di crisi aziendale – il predetto accordo governativo presso il Ministero del Lavoro.
L’accordo dovrà evidenziare le concrete prospettive di
una veloce cessione dell’azienda con la finalità di continuare l’attività, comprovando il tutto con idonea documentazione. In particolare, l’azienda dovrà: indicare
oppure dichiarare di essere in possesso di proposte di
acquisto da parte di terzi (anche con accordo di riservatezza); specificare le azioni da intraprendere per la
salvaguardia dei livelli occupazionali e il riassorbimento del personale sospeso.
Una volta stipulato l’accordo, l’impresa potrà presentare l’apposita istanza presso il Ministero del Lavoro, alla quale dovranno essere allegati il piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili alla cessione aziendale,
nonché il piano per il riassorbimento occupazionale in
capo al cessionario.
Si precisa che, in questo caso, la domanda di autorizzazione non sarà assoggettata al consueto e articolato
procedimento previsto in materia di CIGS dall’art. 25
del DLgs. 148/2015. Il motivo, secondo quanto espressamente dichiarato dal legislatore, consiste nella necessità di garantire sia la stabilità del sostegno al reddito
dei lavoratori interessati dalla cessione, sia la continuità aziendale.
Infine, si segnala che lo stesso DM n. 95075 attribuisce
al Ministero dello Sviluppo economico il compito di
monitorare e verificare che la cessione aziendale
giunga a buon fine.
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ancora
PROFESSIONI
STUDIO DUCOLI
Indennità da cessazione dei rapporti di agenzia anche
con una sola condizione
La sussistenza della seconda condizione ex art. 1751 comma 1 c.c. potrebbe rendere irrilevante la
questione di legittimità costituzionale
/ Michela SCHEPIS
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 97 depositata ieri, esamina una questione di legittimità costituzionale concernente l’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia, disciplinata all’art. 1751 c.c.
Nel caso di specie, il giudice rimettente (che nel giudizio a quo doveva pronunciarsi circa la domanda di
condanna al pagamento dell’indennità prevista all’art.
1751 c.c., avanzata da un agente di commercio contro la
società preponente, a seguito della cessazione del rapporto) sollevava questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1751, comma 1, c.c., nella versione sostituita
dall’art. 4 del DLgs. 303/1991, nella parte in cui subordinava il diritto all’indennità di cessazione del rapporto
di agenzia al verificarsi anche di una sola delle due
condizioni richieste, anziché al simultaneo concorso
di entrambe, come previsto, invece, dall’art. 17, par. 2,
lett. a), della Direttiva n. 86/653/CEE (Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati
membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti), per violazione dell’art. 76 Cost.
Infatti, al momento di cessazione del rapporto di agenzia in questione, non era ancora entrato in vigore il
DLgs. 65/1999 (sull’adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore
attuazione della direttiva 86/653/CEE), che ha, di fatto,
allineato l’ordinamento interno al diritto comunitario,
introducendo, al comma 1 dell’art. 1751 c.c., la compresenza di entrambe le condizioni.
Si ricorda che le condizioni che devono sussistere affinché sorga in capo all’agente, all’atto di cessazione
del rapporto, il diritto ad ottenere l’indennità prevista
dall’art. 1751 c.c., da parte del preponente, sono che:
- l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o
abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti
esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto
di tutte le circostanze del caso, in particolare delle
provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
Nel caso di specie, la Corte ritiene la questione di legit-
Eutekne.Info / Sabato, 07 maggio 2016
timità costituzionale dell’art. 1751 c.c. inammissibile, in
quanto il giudice rimettente non fornisce, di fatto, alcuna indicazione utile ai fini dell’accertamento della
rilevanza della questione di legittimità, omettendo di
indicare la sussistenza, nella fattispecie in esame, di
entrambe le condizioni o di una sola di esse.
Infatti, potrebbe accadere – precisano i giudici – che
qualora ricorressero entrambe le condizioni “la censurata divergenza tra la disposizione della direttiva e
quella della norma interna che l’ha recepita sarebbe irrilevante”.
Diversamente, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale potrebbe essere riconosciuta ove si
fosse in presenza di una soltanto delle due condizioni.
Su quest’ultimo punto, però, la Corte Costituzionale
svolge un’ulteriore precisazione, ritenendo comunque
essenziale che venga indicata la condizione esistente,
in quanto potrebbe accadere che la sussistenza
dell’una comporti necessariamente la presenza dell’altra condizione.
La seconda condizione potrebbe comportare la
sussistenza della prima
Più precisamente, per quanto concerne la condizione
prevista nella seconda parte del comma 1 dell’art. 1751
c.c., è possibile ritenere che la specificazione “tali
clienti” non possa che far riferimento ai clienti indicati nella condizioni precedente, ossia a quelli apportati
dall’agente, ovvero a quelli esistenti, con i quali l’agente abbia sensibilmente sviluppato gli affari.
In quest’ottica, la sussistenza dei requisiti previsti nella seconda parte del comma 1 implicherebbe sul piano
logico la sussistenza dei requisiti previsti nella prima
parte.
Pertanto, secondo i giudici, se la condizione sussistente nella fattispecie in esame fosse questa, sarebbe irrilevante la questione di legittimità costituzionale, poiché, di fatto, si riterrebbero soddisfatte entrambe le
condizioni e, pertanto, l’agente avrebbe diritto ad ottenere l’indennità per la cessazione del rapporto.
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LETTERE
STUDIO DUCOLI
Istituti come il pegno non possessorio possono
sfavorire la tutela del lavoro
Gentile Redazione,
in ragione degli interventi atti al recupero accelerato
dei crediti e, in particolare, dell’introduzione degli istituti del “pegno mobiliare non possessorio” e del “finanziamento alle imprese garantito di bene immobile sospensivamente condizionato”, mi sono chiesto quali
effetti pratici possono avere le suddette innovazioni
legislative, contenute nel DL 3 maggio 2016 n. 59, sui
comportamenti pratici degli imprenditori.
Poiché mediatamente i debiti aziendali di un’impresa
almeno per un terzo riguardano prestiti di natura bancaria, all’evidenza l’imprenditore medio, a seguito dei
suddetti interventi legislativi, in caso di difficoltà finanziarie privilegerà provvedere al pagamento delle
somme dallo stesso dovute che riguardano i beni indispensabili per lo svolgimento dell’attività, che sono
proprio quelli che da ora in poi saranno i più garantiti.
Quando emergerà la crisi le banche agiranno velocemente sui beni in garanzia come fortemente voluto
dall’intervento legislativo... E poi?
Credo che nelle maggioranza delle situazioni l’imprenditore licenzierà subito tutti i dipendenti per giustificato motivo oggettivo. Senza mezzi e senza dipendenti
non potrà certo proseguire la propria attività e non po-
trà certo ricorrere al consueto strumento dell’affitto di
azienda, finora molto utilizzato per proseguire le imprese, poiché non avrà titoli sufficienti per porre in essere tale istituto.
Per eventuali cessioni gli eventuali interessati verosimilmente aspetteranno la discesa dei prezzi per riacquistare i beni a saldo stralcio poiché non avranno
certo, nella gran parte dei casi, interesse di caricarsi
dei debiti bancari o spendere soldi in più.
In sostanza mi sembra che la nuova proposta normativa garantisca il capitale prestato, ma verosimilmente
sfavorisca fortemente la tutela del lavoro oltreché il
credito degli altri creditori.
Inoltre verosimilmente, visti gli interessi in gioco, si
determineranno insidiosi conflitti per tutti i rischi sottesi a situazioni pratiche ove, in ragione dei suddetti
interventi normativi, viene fortemente ridotta la regia
complessiva finora esercitata dai tribunali.
Mi auguro che il legislatore sappia meditare meglio
sulle proprie decisioni fino a che è in tempo.
Guido Zanin
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso
Direttore Editoriale: Michela DAMASCO
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