Circolare n. 2578 -modello 730 precompil[...]

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DIREZIONE GENERALE CIRCOLARE n. 2578

Roma, 2 maggio 2016

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI TERRITORIALI ALLE UNIONI REGIONALI Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

OGGETTO: MODELLO 730 PRECOMPILATO – IL REGIME DELLE DETRAZIONI DELLE SPESE SANITARIE

Dal 15 aprile sono stati resi disponibili i modelli 730 e Unico precompilato destinati ad una platea corposa costituita da lavoratori dipendenti e pensionati che, si ricorda, possono accedere, tramite l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate o dell’Inps, con relativo pin, al nuovo modulo, già inserito e compilato automaticamente dal Sistema. Una volta verificata la correttezza e veridicità dei dati - provvedendo, in caso contrario, a correggerli ovvero integrarli - il modello potrà essere inviato dal 2 maggio al 7 luglio c.a., direttamente e personalmente dal proprio pc o delegando, a tal fine, il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale - Caf o professionista; diversamente i liberi professionisti e le partite Iva che, invece, presentano l’Unico, avranno la possibilità di trasmetterlo al Fisco in un lasso temporale più ampio, dal 2 maggio al 30 settembre c.a. Si fa presente come la scelta di utilizzare o meno il modello precompilato produca le sue conseguenze: accettando la dichiarazione senza modifiche si viene esonerati dai controlli sugli oneri detraibili e deducibili comunicati, al contrario di quanto accade presentando la dichiarazione in forma cartacea al proprio datore di lavoro, al Caf o al professionista. I contribuenti che sceglieranno di rivolgersi ad un intermediario, inoltre, non subiranno direttamente il controllo: a risponderne, infatti, sarà, il “soggetto” che ha rilasciato il visto di conformità. Una specifica di rilievo attinente al modello 730 precompilato è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 103408/2015 che ha stabilito nuove istruzioni in merito all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. In merito, la prima novità che viene all’attenzione riguarda la tracciabilità dei dati dell’utente grazie al Sistema Tessera Sanitaria - TS, gestito dal MEF, che raccoglie e trascrive i dati di tutti - anche di coloro che non usufruiscono della precompilata - come trasmessi da soggetti quali Aziende Sanitarie Locali, ospedali, istituti di ricovero e cura, policlinici universitari, presidi 1

di specialistica ambulatoriale, strutture per erogazione di assistenza protesica, medici, chirurghi, ecc…., inviandoli, poi, alle Entrate. In un secondo momento Il Fisco trasmette i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata al MEF che, a questo punto, renderà disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata, delle persone individuate. In particolare, tra le spese rientrano i ticket per l'acquisto di farmaci (anche omeopatici) e le prestazioni fornite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, i dispositivi medici con marcatura CE e i servizi erogati dalle farmacie come per esempio il test per la glicemia. Inoltre, sono inclusi anche i farmaci per uso veterinario, le prestazioni sanitarie quali la visita medica generica, le spese agevolabili solo a particolari condizioni come le cure termali. D’altro canto, devono essere inserite manualmente dal contribuente, tra le altre, le spese relative ai farmaci da banco, alle prestazioni di assistenza specifica presso strutture ausiliarie come parafarmacie, rivenditori di articoli sanitari, ottici, podologi, fisioterapisti. Se questo è l’iter, si è lasciata, comunque, la facoltà al cittadino che fruisce del 730 precompilato di richiedere espressamente al Fisco, nel mese di febbraio di ogni anno, la cancellazione dei propri dati relativi a spese sanitarie e rimborsi affinché non siano più utilizzabili in sede di dichiarazione – c.d. diritto di opposizione preventiva. Oltre alle spese, oggetto di tale comunicazione da parte dell’Ente/soggetto erogatore della prestazione sono altresì i rimborsi delle Casse di assistenza sanitaria al fine di evitare che l’assistito possa portare in detrazione l’intero ammontare della spesa sanitaria, anche se rimborsata in tutto o in parte dall’Ente assistenzialistico nel caso abbia usufruito della deducibilità fiscale dei contributi versati all’Ente medesimo. I Fondi, come Fasi e Assidai, hanno, infatti, trasmesso le informazioni relative ai rimborsi effettuati solo per gli iscritti che hanno beneficiato della deduzione prevista ex art. 51 Tuir, comma 2, lett. servizio e non dai pensionati o dagli iscritti in forma volontaria. iscritti Fasi e Assidai ai fini della dichiarazione dei redditi si rimanda alla

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), sui contributi versati. Pertanto la platea di riferimento è costituita dagli iscritti in Per un’analisi nel dettaglio in merito al regime delle detrazioni delle spese mediche dei dirigenti

scheda tecnica in allegato (All_1)

. Tale novità, tuttavia, ha posto in evidenza una problematica che discende dai criteri messi in piedi dalla legge. Il sistema delle detrazioni è generalmente regolato dal criterio di cassa con la conseguenza che la spesa pagata in un anno e rimborsata in quello successivo determina la detraibilità al 19% S nell’anno dell’intera spesa nell’anno in cui è stata economicamente sostenuta dal contribuente e il concretizzarsi, per lo stesso, di un componente positivo nell’anno seguente, determinato dall’importo rimborsato dall’Ente. econdo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, i rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti devono essere riportati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata nell’apposito riquadro. 2

Per quanto ci interessa più “da vicino”, come anticipato, rimarchiamo che lett.

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previst

tali novità su esplicitate non interessano i dirigenti in pensione iscritti al Fasi e/o all’Assidai, né gli iscritti in forma volontaria

o dall’art. 15, comma 1, lett.

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) del Tuir. (più probabile con riferimento ad Assidai). . Per costoro, infatti, continua ad applicarsi il regime tradizionale: tenuto conto che i contributi versati da costoro al Fondo concorrono alla formazione del reddito imponibile, vista la mancata applicazione per esse dell’art. 51, comma 2, ) del Tuir come chiarito in più occasioni dall’Agenzia delle Entrate, ne consegue che le spese sanitarie sostenute dagli stessi sono integralmente detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per la parte che eccede 129,11 euro, anche per la quota già rimborsata dal Fondo, come secondo quanto Per completezza, segnaliamo che i Fondi hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate i dati dei rimborsi riferiti a dirigenti che sono iscritti in servizio e che sono andati in quiescenza senza darne comunicazione al Fondo Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti. IL DIRETTORE GENERALE

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