I punti chiave - Il Sole 24 Ore

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Il Sole 24 Ore
Martedì 26 Aprile 2016 ­ N. 114
Norme e tributi 35
FISCO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Agevolazioni. La circolare 11 delle Entrate ha dato il via libera all’utilizzo allargato della metodologia del confronto del prezzo (Cup)
L’ebook. Da oggi sul sito del Sole 24 Ore
Più facile misurare il patent box
La Guida degli esperti
agli incentivi fiscali
su marchi e brevetti
Nella determinazione del reddito «sì» all’utilizzo di banche dati di pubblico dominio
soggetti terzi indipendenti.
Secondo le linee guida Ocse il
confronto interno, ove possibi­
le ovvero nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti di compa­
Giacomo Albano
rabilità, è preferibile al confron­
Massimo Bellini
to esterno. Tuttavia vi potranno
pVia libera all’utilizzo allar­ essere numerosi casi in cui il gato della metodologia Cup per confronto interno non sarà pra­
la determinazione del reddito ticabile per cui andrà valutata agevolabile. Questa potrà esse­ l’applicabilità del Cup esterno. re basata non solo sulle tecniche Le analisi di transfer pricing in più comunemente utilizzate nel caso in applicazione del Cup transfer pricing, ma anche sul­ esterno si basano generalmente
l’utilizzo di banche dati non spe­ sull’utilizzo di database specia­
cializzate di dominio pubblico e lizzati che contengono contrat­
su tecniche di determinazione ti di licenza stipulati tra parti in­
delle royalties implicite me­ dipendenti che ­ mediante op­
diante un premium price. portune tecniche di selezione L’apertura arriva dalla circolare (screening) ­ consentono di in­
11/E/2016 con cui le Entrate han­
no fornito gli attesi chiarimenti SEMAFORO VERDE
sulla disciplina del patent box.
Nella determinazione dei Valide anche ricerche,
metodi e criteri di calcolo del indagini di mercato
contributo economico la circo­
sul settore di appartenenza
lare conferma che si deve fare ri­
ferimento agli standard interna­ e pubblicazioni di settore
zionali elaborati dall’Ocse, con o di associazioni di categoria
particolare riferimento alle li­
nee guida in materia di prezzi di trasferimento. In tale contesto è dividuare transazioni compa­
previsto che il Cup, metodo del rabili poste in essere nel libero confronto del prezzo, è tende­ mercato e determinare pertan­
zialmente da preferire in quanto to intervalli di royalties che ri­
più immediatamente idoneo a spettino il principio del valore
quantificare il contributo eco­ normale (arm’s length). In me­
nomico dell’«Ip».
rito, la circolare fornisce un’im­
Il metodo può essere applica­ portante apertura, prevedendo to nelle sue varianti del Cup in­ ­ in alternativa all’utilizzo di
terno ed esterno. Il primo consi­ banche dati specializzate ­ la
ste nel confronto tra le condizio­ possibilità di utilizzare «ban­
ni che l’impresa applica in una che dati di pubblico dominio». transazione con parti correlate Il riferimento potrebbe essere e quelle che la stessa impresa inteso in senso ampio e com­
adotta, in circostanze simili, con prendere ad esempio ricerche e
soggetti terzi indipendenti. Il se­ indagini di mercato pubbliche condo si basa sul confronto tra le relative al settore di apparte­
condizioni che l’impresa appli­ nenza dell’azienda, pubblica­
ca in una transazione con parti zioni di settore o di associazioni
correlate e quelle che, in circo­ di categoria. Ciò potrebbe faci­
stanze simili, sono adottate tra litare in molti casi la determina­
FOCUS
zione del contributo economi­
co specialmente per le imprese di minori dimensioni che po­
trebbero avere maggiori diffi­
coltà nell’accesso a banche dati specializzate. In ogni caso sarà necessario svolgere dettagliate analisi di comparabilità al fine
di garantire che i dati utilizzati rispondano agli standard Ocse.
Sempre con riferimento al­
l’applicazione del Cup la circo­
lare prevede che questo meto­
do possa essere considerato appropriato ai fini del confron­
to tra i prezzi di commercializ­
zazione dei prodotti venduti o
servizi resi, nell’ottica di indi­
viduare il premium price ascri­
vibile ai beni immateriali utiliz­
zati. Sembrerebbe in altri ter­
mini possibile determinare il
ricavo figurativo dell’«Ip» sul­
la base del differenziale di prezzo tra i beni (o servizi) che
incorporano l’«Ip» oggetto di
agevolazione e i beni (servizi)
senza l’intangibile.
Tale metodologia sembra pe­
raltro non del tutto allineata con
quanto previsto dal metodo “with or without” previsto dal­
l’Organismo italiano di valuta­
zione (Oiv) nel discussion pa­
per di dicembre 2015. Il metodo proposto dall’Oiv richiede in­
fatti, oltre alla quantificazione di un premium price, la determi­
nazione del differenziale dei co­
sti sostenuti in relazione ai pro­
dotti con e senza bene immate­
riale al fine di arrivare a un diffe­
renziale di margine. Al contrario la circolare sembre­
rebbe indicare una metodologia
semplificata che, una volta de­
terminato il premium price,
prevede la sottrazione dallo stesso dei costi diretti e indiretti
imputabili al bene immateriale oggetto di agevolazione.
T
I punti­chiave
LE
METODOLOGIE
Ai fini della determinazione del reddito attribuibile al bene
immateriale nell’ambito del regime di patent box, i metodi da
preferire sono il metodo del confronto del prezzo («Cup») e il metodo
della ripartizione dei profitti (Profit Split Methods), soprattutto nella
variante del Residual Profit Split. L’impresa che, nella determinazione
del reddito agevolabile, utilizzi metodi diversi deve spiegare perché i
metodi “preferiti” non sono praticabili
UTILIZZO
DI BANCHE DATI
PER L’APPLICAZIONE
DEL CUP
Inalternativaall’utilizzodibanchedatispecializzateèprevistalapossibilità
diutilizzarebanchedatidipubblicodominio.Potrebbereesserecomprese
ricercheeindaginidimercatopubblicherelativealsettorediappartenenza
dell’azienda,pubblicazionidisettoreodiassociazionidicategoria.Saràin
ognicasonecessariogarantirecheidatiutilizzatirispondanoairequisitidi
comparabilitàrichiestidallelineeguidaOcse
APPLICAZIONE
DEL CUP
E PREMIUM PRICE
Il ricavo figurativo dell’«Ip» può essere determinato come
differenza di prezzo tra i beni (o servizi) che incorporano l’«Ip» e i
beni (servizi) senza.
Esempio: una società vende beni con un proprio marchio a un certo
prezzo e vende gli stessi beni senza marchio in mercati e condizioni
comparabili a un prezzo inferiore. Il contributo economico dell’«Ip»
sarà pari al maggior prezzo per le quantità vendute, cui andranno
sottratti i costi diretti e indiretti
L’OGGETTO
DELL’ACCORDO
Il ruling da patent box riguarda esclusivamente la preventiva definizione
dei «metodi e dei criteri di calcolo»: del contributo economico dei beni
immateriali agevolabili in caso di utilizzo diretto; dei redditi derivanti
dalla concessione in uso degli intangibili realizzati nell’ambito di
operazioni con parti correlate (italiane o estere); delle plusvalenze
realizzate nell’ambito di operazioni con società correlate (italiane o
estere)
L’ESTENSIONE
Per ottenere un accordo sul valore normale delle transazioni con
controparti correlate non residenti, il contribuente dovrà attivare in
parallelo la procedura di accordo preventivo, ai sensi dell’articolo 31­
ter del Dpr 600/73. Nel caso di operazioni con soggetti correlati
residenti, le Entrate non potranno contestare il valore normale della
transazione, ai sensi della normativa sul transfer pricing, ma solo
l’eventuale antieconomicità dell’operazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA
utto sul patent box,
l’agevolazione fiscale
sui redditi derivanti
dall’utilizzo dei beni imma­
teriali come marchi, brevet­
ti, disegni e modelli. La Gui­
da ­ aggiornata con le più re­
centi novità normative e gli
ultimi chiarimenti forniti
dalle Entrate con la circolare
11 del 7 aprile scorso ­ è dispo­
nibile da oggi sul sito inter­
net del Sole 24 Ore.
Per aiutare gli operatori,
aziende e professionisti, nel
percorso che può portare alla detassazione del reddito dei
cosiddetti “intangibili” (trami­
te variazione in diminuzione
sul modello Unico), «Il Sole 24
Ore» ha preparato in forma di
e­book una Guida completa al nuovo regime agevolativo. La
Guida è acquistabile all’indi­
rizzo www.ilsole24ore.com al prezzo di 3,59 euro ed è stata re­
datta dagli esperti del giornale.
L’adesione al patent box ri­
chiede l’espletamento di una serie particolarmente gravosa di adempimenti e formalità, con conseguenti oneri ammi­
nistrativi e professionali. Pri­
ma di avviare il regime è dun­
que opportuno valutare sia i costi sia i benefici dell’opera­
zione anche alla luce delle indi­
cazioni fornite dall’Organi­
smo italiano di valutazione nelle Linee guida al patent box.
Anche questo documento, co­
me tutti i provvedimenti e le circolari sul patent box, è rag­
giungibile online dall’e­book del Sole 24 Ore. Come la precedente, anche
la nuova Guida al patent box propone tra l’altro un utile fac­
simile dell’istanza di ruling, momento cruciale dell’opera­
zione, e accompagna il lettore in tutti i passaggi della proce­
Doppio binario. I rapporti con il transfer pricing
www.ilsole24ore.com/guide
dura: dall’invio dell’opzione per il nuovo regime del patent box alla predisposizione della documentazione integrativa,
dal confronto con le Entrate al­
la detassazione in dichiarazio­
ne. Ma soprattutto la Guida al patent box del Sole 24 Ore offre
tutti gli strumenti utili all’indi­
viduazione dei beni agevolabili
e alla relativa valutazione di co­
sti e benefici, vero rebus dalla cui soluzione dipende il suc­
cesso dell’operazione.
Il lavoro è strutturato su tre
capitoli. Il primo capitolo ri­
chiama le regole generali del­
l’agevolazione, a partire dalle
indicazioni fornite dall’Ocse nell’Action 5 del progetto «Be­
ps» e delle scelte fatte dal legi­
slatore italiano in ambito sia soggettivo sia oggettivo. Il se­
condo capitolo è invece dedi­
cato ai veri e propri criteri di scelta e di convenienza del nuo­
vo regime, con esempi pratici
sui metodi di calcolo del reddi­
to agevolabile. Il terzo capitolo,
infine, è incentrato sul rappor­
to tra fisco e contribuente e su­
gli effetti dell’applicazione, o meno, dell’accordo raggiunto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I.P.
Ruling, l’accordo non copre
La rinascita del fotovoltaico
i prezzi di trasferimento
EnergyGate è la soluzione di Invent, produttore di pannelli fotovoltaici intelligenti e gestore luce e gas
pAccordo di ruling da pa­
tent box senza copertura sui
prezzi di trasferimento per
le operazioni soggette alla
disciplina del transfer pri­
cing. Per avere certezza sul
valore normale delle com­
ponenti positive e negative
derivanti dalle operazioni
con parti correlate estere,
l’impresa potrà comunque
attivare la procedura ordi­
naria di accordo preventivo
(articolo 31­ter del Dpr 29
settembre 1973), che pertan­
to potrà procedere su un bi­
nario parallelo rispetto al­
l’accordo sul patent box.
L’importante chiarimen­
to è arrivato con la circolare
11/E, con cui le Entrate han­
no confermato che l’oggetto
dell’accordo di ruling da pa­
tent box è limitato esclusi­
vamente alla preventiva de­
finizione dei «metodi e dei
criteri di calcolo» delle tre
categorie di reddito agevo­
labile, ovvero:
e il contributo economico
alla produzione del reddito
d’impresa in caso di utiliz­
zo diretto dei beni immate­
riali agevolabili; r i redditi derivanti dalla concessione in uso degli in­
tangibili realizzati nell’ambi­
to di operazioni con parti cor­
relate (italiane o estere);
t le plusvalenze realizzate
nell’ambito di operazioni
con società correlate (italia­
ne o estere). Nella prima ipotesi la
procedura di ruling è ob­
bligatoria, nelle altre due è
facoltativa.
Pertanto, sia in caso di con­
cessione in uso dei beni im­
materiali sia in caso di plu­
svalenze derivanti da cessio­
ni dei beni a parti correlate estere, l’accordo di ruling da
patent box non offre le garan­
zie proprie dell’accordo pre­
ventivo in materia di transfer
pricing, ovvero la protezione
da accertamenti sui prezzi di
trasferimento. Ciò fa ritenere
che con la procedura di ruling
le Entrate non entrino nel
merito del valore normale della transazione con la parte
correlata, ma si limitino ad at­
testare i metodi e i criteri di calcolo che portano alla de­
terminazione del reddito
agevolabile. In altri termini,
con la procedura di ruling da
patent box, fisco e contri­
buente perverranno a un ac­
cordo limitatamente alle me­
todologie di imputazione e
identificazione dei ricavi e
dei costi, diretti e indiretti,
connessi al bene immateriale
al fine di determinarne il rela­
tivo reddito da agevolare,
SEMAFORO ROSSO
L’intesa è limitata
alla definizione preventiva
dei metodi
e dei criteri di calcolo
del reddito agevolabile
LA PAROLA
CHIAVE
Cup
7Il «Comparable uncontrolled
price» (o metodo del confronto
prezzo) è la metodologia
preferita in ambito Ocse per la
determinazione del valore
normale di una transazione. Il
metodo può essere applicato
nelle sue varianti del Cup interno
ed esterno. Il primo consiste nel
confronto tra i prezzi che
l’impresa applica (o sostiene) in
una transazione con parti
correlate e quelle che la stessa
impresa applica con soggetti
terzi indipendenti. Il secondo si
basa sul confronto tra le
condizioni che l’impresa applica
in un transazione con parti
correlate e quelle che sono
adottate tra soggetti terzi
indipendenti
senza entrare nel merito del­
le transazioni intra­gruppo quali ad esempio royalties ­ o
dei corrispettivi derivanti
dalla cessione del bene ­ e del­
la loro conformità al criterio
del valore normale.
Per ottenere un accordo
anche su questo aspetto, in
caso di operazioni con con­
troparti correlate non resi­
denti, l’impresa dovrà attiva­
re l’ordinaria procedura di accordo preventivo, ai sensi
dell’articolo 31­ter e del prov­
vedimento delle Entrate del­
lo scorso 21 marzo. Peraltro,
pur nel silenzio della circola­
re sul punto, nel caso in cui le
due istanze vadano in paral­
lelo, è lecito aspettarsi una procedura di accordo pre­
ventivo “semplificata”, o che
comunque tenga conto di
quanto emerso in sede di istruttoria nell’ambito del ru­
ling da patent box. La circolare conferma inol­
tre indirettamente che nel ca­
so di operazioni con contro­
parti correlate residenti (così
come in caso di operazioni
con controparti non correla­
te, residenti o non residenti),
in relazione alle quali non è
attivabile la procedura di ac­
cordo preventivo “ordina­
rio”, le Entrate non potranno
contestare il valore normale
della transazione, ai sensi
della normativa sul transfer
pricing. Ciò appare coerente
con la norma di interpreta­
zione autentica introdotta
dal Dlgs 147/2015 volta a chia­
rire che la disciplina del tran­
sfer pricing (articolo 110,
comma 7 del Tuir) non ha va­
lenza per le operazioni che
intercorrono tra soggetti re­
sidenti. Per queste operazio­
ni, come ribadito nella circo­
lare 11/E, resta fermo il potere
dell’amministrazione finan­
ziaria di effettuare le ordina­
rie valutazioni in merito al­
l’eventuale antieconomicità.
G.Alb.
Mas.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
con le “ricariche energetiche” di Invent
La dinamica azienda di Noventa di Piave, Invent srl, leader nella produzione di sistemi fotovoltaici e a risparmio
energetico ha deciso di diventare fornitore di utenze domestiche. Unico
Player in questo mercato ad avere questa
doppia natura che consente di moltiplicare
i vantaggi ottenuti da un impianto fotovoltaico tradizionale. Dopo l’innovazione
del coppo fotovoltaico, l’azienda veneta
non smette di stupire il mercato lanciando le innovative “ricariche energetiche”.
Mentre in telefonia il concetto di ricarica è
ben noto a tutti, fino ad oggi, non esisteva
in ambito energetico per le utenze domestiche. Queste ricariche sono delle card che
incorporano in se stesse un vantaggio in
kWh o in metri cubi di gas a seconda della
tipologia di card. Sono delle vere e proprie
riserve di energia pronte all’utilizzo e che
possono essere impiegate in qualunque
momento da parte dell’utente. L’operazione è chiamata EnergyGate e la ricarica è denominata “RicaricaLuce”. Attraverso questa iniziativa, Invent aumenta
l’energia disponibile per ogni modulo
fotovoltaico dotandolo di una “RicaricaLuce” di 1.500 kWh (materia prima) suddivisi
in 10 anni (150 kWh/anno per modulo). Un
modulo da 250 Wp ben orientato produce,
al Nord Italia, circa 300 kWh/anno. Aumentare la disponibilità di energia attraverso la
“RicaricaLuce” equivale ad un incremento
complessivo del 50%. A questo primo vantaggio se ne aggiunge un altro altrettanto
importante. Questa energia, a differenza
di quella prodotta dal modulo, può essere utilizzata in qualunque momento,
costituendo un vero e proprio accumulo
“virtuale”. In un impianto fotovoltaico
tradizionale solo una minima percentuale
(30/40%) di energia viene autoconsumata, la restante viene venduta alla rete ad
un prezzo nettamente inferiore rispetto a
quello di acquisto (vedi Fig. 1). Con il sistema delle ricariche, come visibile in Fig. 2,
l’utente autoconsumerà, come prima, l’energia prodotta, guadagnerà dalla vendita
di quella in esubero immessa in rete e non
pagherà più l’energia
acquistata dalla rete
fino ad esaurimento
della “ricarica” massimizzando i profitti e
dimezzando i tempi
di rientro dell’investimento. Ad esempio in un impianto
di 3kWp vengono
messi a disposizione dell’utente, sotto forma di ricarica, ben 18.000
kWh (1.500 kWh/modulo x 12 moduli, di
materia prima) e tutto questo senza alcun
incremento di costo dell’impianto. Unico
requisito: attivare le forniture con Invent.
In un momento in cui si continua a parlare di batterie di accumulo da installare
presso l’abitazione, Invent ha risolto il problema a monte “virtualizzandolo”. Infatti
i sistemi di accumulo presentano molte
limitazioni prima fra tutte quella del co-
sto elevatissimo e dei tempi di rientro così
lunghi da non giustificare l’investimento.
Per non parlare della loro durata limitata,
del problema dello smaltimento a fine vita
e delle perdite di sistema. I moduli Invent,
costruiti con materiali di altissima qualità,
sono dotati di altre caratteristiche uniche
nel settore:
• Resistenza meccanica: +50% rispetto
lo standard di settore (7.500 Pa anziché
5.400 Pa);
• Resistenza alla grandine: +20%;
• Classe di resistenza al fuoco: 1;
• Potenza garantita nel tempo con riduzione di solo 0,6% all’anno nei 24 anni
successivi al primo;
• Alta capacità di smaltire il calore: maggior potenza prodotta.
Tutti i moduli Invent vengono trattati con
uno speciale procedimento nanotecnologico che conferisce alla superficie captante
la proprietà di “addensare” lo sporco o il
calcare, non limitando la resa e favorendo
la pulizia periodica del modulo. La rinascita del fotovoltaico parte proprio da qui:
Invent, e i suoi partner in tutta Italia, propongono un modulo tecnologicamente
all’avanguardia e qualitativamente superlativo abbinato all’innovativo concetto di
ricarica energetica. Soluzione questa che
già migliaia di famiglie hanno deciso di
adottare e della quale stanno già beneficiando.
Impianto fotovoltaico con moduli standard
Consumi
3.000 kWh
Produzione
3.000 kWh
Acquisto della rete
Vendite alla rete
Autoconsumo
Consumi
Produzione FV
Figura 1
Impianto fotovoltaico con moduli Invent e RicaricaLuce EnergyGate
Consumi
3.000 kWh
Produzione
3.000 kWh
RicaricaLuce
Vendite alla rete
Autoconsumo
INVENT SRL - Noventa di Piave (VE) - tel. +39.0421 307393 - www.energygate.info
Consumi
Produzione FV
Figura 2
ONLINE
E­book di 50 pagine
su che cosa cambia
per le imprese
Alprezzodi2,69euroèdisponibile
suStore24delsitodelSole24Ore
l’e­bookdedicatoallariformadelle
proceduredoganalirealizzatoin
collaborazioneconl’agenziadelle
DoganeedeiMonopoli
QUOTIDIANO DEL FISCO
Il credito verso soci
nel patrimonio
non è per forza reddito
Sul Quotidiano del Fisco tutti i
giorni l'offerta informativa del
Gruppo Sole 24 Ore in materia
tributaria.
Nell’edizione online oggi:
Romina Morrone che riporta
una sentenza della Cassazione
sul credito verso i soci, che
non può essere considerato
ricavo non dichiarato solo
perché riportato nel conto
patrimoniale; Dora De Marco
sulla sentenza della Cassazio­
ne che legittima l’accertamen­
to induttivo in caso di mancata
esibilizione dei documenti
contabil in sede amministrati­
va e un’analisi di Benedetto
Santacroce sul nuovo Codice
delle dogane
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