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La Corte di Giustizia conferma la falcidiabilità del credito IVA nell’ambito delle procedure concorsuali
di Barbara Denora, 29 aprile 2016
1 (Corte di Giustizia UE, sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14)
Con la pronuncia in commento la Corte di Giustizia fa proprie le conclusioni dell’Avvocato Generale Eleanor
Sharpston del 14 gennaio 2016 – di cui vi avevamo già dato notizia nel nostro precedente commento del 7
marzo scorso – e fuga ogni dubbio in merito alla piena falcidiabilità del credito IVA vantato dallo Stato nei
confronti del debitore sottoposto a procedura concorsuale.
In particolare, secondo i giudici europei “l’ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di
un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo” non contrasta
con gli obblighi degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA sul territorio nonché con la necessità
di assicurare la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione perché la procedura di concordato
preventivo prevista dalla normativa italiana consente allo Stato membro interessato di accertare se, “a causa
dello stato di insolvenza dell’imprenditore, non possa recuperare il proprio credito IVA in misura maggiore”.
La falcidia del credito IVA, infatti, non costituisce in questa ipotesi “una rinuncia generale e indiscriminata alla
riscossione dell’IVA” perché la procedura concorsuale “è soggetta a presupposti di applicazione rigorosi, allo
scopo di offrire garanzie per quanto concerne, in particolare, il recupero dei crediti privilegiati e pertanto dei
crediti IVA”.
In altri termini, questo tipo di procedura garantisce al singolo creditore la possibilità di svolgere un effettivo
accertamento in ordine alla concreta “recuperabilità” del proprio credito.
Le conclusioni cui perviene la Corte di Giustizia sono destinate a trovare applicazione, in via di principio,
nell’ambito di una qualsiasi procedura concorsuale nella quale sia accertata l’incapienza del patrimonio del
debitore, purché la singola procedura – che di volta in volta viene in rilievo – preveda apposite garanzie
procedurali e precisamente:
a) “un esperto indipendente” attesti che il credito IVA “non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di
fallimento del debitore”;
b) la procedura concorsuale “offra allo Stato membro interessato la possibilità di votare contro una
proposta di pagamento parziale di un credito IVA qualora, in particolare, non concordi con le conclusioni
dell’esperto indipendente”;
c) sia sempre consentito “allo Stato membro interessato” di contestare il pagamento parziale del credito
IVA e al giudice della procedura “di esercitare un controllo”.
A questo punto, come già avevamo avuto modo di specificare in occasione del precedente commento, da un
lato, appare imprescindibile superare in via definitiva l’orientamento giurisprudenziale nazionale che nega la
falcidiabilità del credito IVA nell’ambito delle procedure concorsuali; dall’altro, sembra doveroso valutare
attentamente l’ipotesi di modificare l’art. 182-ter della legge fallimentare, laddove è contemplato l’espresso
divieto di disponibilità del credito IVA, anche al fine di evitare irrazionali disparità di trattamento fra debitori. In
entrambi i casi, infatti, sono ormai venute meno proprio le ragioni giustificative poste a base del divieto di
falcidiabilità dell’IVA.
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