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LETTERE
Daniela Fiorino ([email protected])
Le tutele in caso di malattia
Opero come dirigente presso un’azienda di
servizi. A causa di una grave patologia devo
sottopormi a delle terapie periodiche e ciò,
negli ultimi mesi, non mi ha permesso di
svolgere regolarmente la mia attività lavorativa. Questa situazione al momento non ha
creato difficoltà in azienda ma, per eventuali necessità future, vorrei sapere quali sono
le tutele previste dal contratto e dalla legge
in questi casi.
R.R. – Genova
lettere
L’art.18 del contratto collettivo nazionale di lavoro per
i dirigenti del terziario attualmente in vigore (31 luglio
2013) prevede, in caso di malattia, un periodo di conservazione del posto di lavoro con corresponsione
dell’intera retribuzione (cd. periodo di comporto) pari
a 12 mesi.
In assenza di una specifica previsione contrattuale,
come accade attualmente nel ccnl a lei applicato, il
periodo di comporto si intende riferito a un’unica e
ininterrotta malattia (comporto “secco”), mentre alcuni contratti collettivi prevedono un periodo di comporto cosiddetto “per sommatoria”, in cui si tiene
conto delle pluralità di malattie o ricadute della medesima, comportanti un susseguirsi di assenze. In alcuni casi, quest’ultimo criterio è stato applicato dal
giudice del lavoro anche con riferimento al ccnl dirigenti del terziario.
Per la computazione del periodo di comporto occorre
inoltre ricollegarsi alla normativa contrattuale in vigore
per i dipendenti, la quale indica come riferimento l’anno solare e non l’anno di calendario; si deve quindi
intendere un periodo di 365 giorni computati dal primo
giorno della malattia. Occorre inoltre precisare che per
la determinazione del periodo di comporto si fa riferimento non ai giorni lavorativi bensì ai giorni di calendario: devono quindi essere conteggiati anche il sabato,
la domenica e le festività infrasettimanali.
Il dirigente è tenuto al rispetto delle fasce di reperibilità come tutti gli altri lavoratori, ma è previsto un
esonero da tale obbligo se l’assenza per malattia è
riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie
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APRILE 2016
salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria competente, o stati patologici
sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67% (rif. decreto del
ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell’11
gennaio 2016 e messaggio Insp del 25 gennaio 2016,
n. 297).
Nel caso in cui, decorsi i 12 mesi del periodo di comporto, non si giunga a una guarigione, il dirigente può
richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, per
un massimo di 6 mesi. Il ccnl, inoltre, prevede la possibilità di presentare le dimissioni, a causa del perdurare
dello stato di malattia, decorsi i 12 mesi di comporto o
l’eventuale periodo di aspettativa, con diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso in caso di
licenziamento. Il pagamento dell’indennità sostitutiva
del preavviso è dovuto anche nel caso in cui sia il datore di lavoro a risolvere il rapporto per superamento del
periodo di comporto.
Segnaliamo, infine, il diritto riconosciuto dalla legge
(art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)
nel caso in cui sia accertata dalle sedi competenti una
situazione di grave invalidità a fruire in alternativa di
due ore di riposo giornaliero o di tre giorni di permesso
mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa,
utilizzabili anche su base oraria.
Sempre in caso di disabilità grave è inoltre possibile richiedere di fruire fino a un massimo di due anni di
congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa.
Durante tutto il periodo di fruizione del beneficio viene
corrisposta dall’Inps un’indennità nella misura della
retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che
precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili
della retribuzione. I periodi di congedo straordinario
non sono computati ai fini della maturazione di ferie,
tredicesima e trattamento di fine rapporto ma, essendo
coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini
pensionistici. Il congedo è frazionabile soltanto a giorni
interi e non a ore.
La retribuzione dei permessi ex legge 104/92 e del
congedo straordinario viene riconosciuta entro un limite massimo determinato annualmente con decreto
ministeriale (per il 2016 pari a 35.674 euro).