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Fisco
MODELLO 730:
LE NOVITÀ 2016
Cosa cambia quest’anno
sul fronte della
dichiarazione dei redditi
e a chi possiamo
rivolgerci per non
commettere errori
Romeo Melucci
P
ER OLTRE 20 MILIONI DI ITALIANI è arrivato il
momento di pensare alla propria dichiarazione dei
redditi. L’Italia è tra i paesi con la più elevata pressione
fiscale in assoluto (quella effettiva è superiore al 53%)
e, ad aumentarla, hanno contribuito le tasse locali, più
che raddoppiate in 10 anni: sono passate dal 2,9% del
pil al 6,5%. Su quest’ultimo punto, in attesa di avere i dati definitivi per
il 2015, basti pensare che in termini nominali il prelievo è passato dai
28,7 miliardi del 1995 ai 104,7 miliardi del 2014 e in media ogni famiglia
italiana spende 4.200 euro per tasse locali (fonte Centro Studi Confcommercio). In questo scenario, la dichiarazione dei redditi può rappresentare anche l’occasione per recuperare una parte delle imposte pagate, o
trattenute dal proprio sostituto d’imposta, poiché il legislatore ha previsto numerose forme di agevolazioni fiscali e di detrazioni.
Nel 2015 oltre 19 milioni di persone hanno presentato il modello 730,
con il vantaggio di poter ottenere il rimborso del proprio conguaglio a
credito già a partire dal mese di luglio, per i lavoratori dipendenti, e dal
mese di agosto per i pensionati.
Modello 730 precompilato ancora in fase sperimentale?
Il 2015 è stato anche il primo anno in cui l’Agenzia delle entrate ha
messo a disposizione sul proprio sito internet il modello 730 precompilato, ma le criticità rilevate dagli organi di stampa e dagli addetti ai
lavori hanno evidenziato che la cosiddetta fase sperimentale sarà ancora lunga prima di arrivare a una dichiarazione che possa definirsi
“completa”. Il problema maggiore è rappresentato dalla complessità
del nostro sistema tributario: da un lato prevede sanzioni elevate in
caso di errori, dall’altro costringe il contribuente a districarsi tra innumerevoli norme e disposizioni per poter ottenere i benefici fiscali a cui
ha diritto. Nel solo quadro degli oneri detraibili e deducibili è possibile
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inserire oltre 70 tipologie diverse
di detrazioni e spese, per ognuna
delle quali sono previste innumerevoli condizioni da verificare, a
cui si aggiungono poi i benefici
per gli eventuali crediti d’imposta
che, se spettanti, possono essere
facilmente persi nel caso in cui
non vengano correttamente riportati nella dichiarazione. I dati dello scorso anno riflettono perfettamente questo scenario. Su oltre 19
milioni di modelli 730 presentati
nel 2015 all’Agenzia delle entrate
ben 17,6 milioni di contribuenti si
sono rivolti ai Caf che hanno elaborato e trasmesso la quasi totalità
delle dichiarazioni con una percentuale stimata tra il 91 e il 93%
(fonte Consulta nazionale dei
Caf). Anche quest’anno il modello
730 precompilato elaborato
dall’Agenzia delle entrate non sa-
rà inviato a casa dei contribuenti
ma sarà messo a disposizione in
un’area riservata del sito www.
agenziaentrate.gov.it e per accedervi sarà necessario richiedere pin
e password rilasciati in due tempi
diversi (è possibile utilizzare, in alternativa, anche le credenziali dispositive trasmesse dall’Inps o la
Carta nazionale dei servizi). Solo
dopo averlo consultato, ed eventualmente modificato o integrato, il
contribuente potrà trasmettere la
propria dichiarazione sul sito
dell’Agenzia delle entrate entro la
scadenza del prossimo 7 luglio.
I principali elementi presenti
nel precompilato
Tra i principali elementi presenti
nel 730 precompilato dall’Agenzia, oltre ai redditi certificati dalla
Certificazione unica e ai dati della
Nel 2015 l’Agenzia delle
entrate ha messo a
disposizione il modello 730
precompilato, ma la fase
sperimentale sarà ancora
lunga prima di arrivare a
una dichiarazione che possa
definirsi “completa”
dichiarazione presentata lo scorso
anno, ci saranno solo alcuni degli
oneri detraibili e deducibili che
consentono di godere delle agevolazioni fiscali (spese sanitarie, interessi passivi su mutui, premi per
assicurazioni, contributi previdenziali e per previdenza complementare, spese universitarie e spese funebri).
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Fisco
Tra le novità le spese
sanitarie, ma sarà incompleto
La presenza delle spese sanitarie
è la grande novità di quest’anno,
ma è necessario tenere presente
che questo dato molto difficil-
mente sarà definitivo (vedi approfondimento a pagina 23). Diverse spese mediche, infatti, non
saranno presenti in quanto molte
categorie sono escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati (ad
esempio le parafarmacie, le
aziende e le società non accreditate per l’erogazione dei servizi
sanitari, alcune categorie di medici quali psicologi, fisioterapisti
ecc.). Inoltre, alcune comunica-
NOVITÀ E AGEVOLAZIONI FISCALI
Detrazione del 19% delle spese per la frequenza
di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado
per un importo annuo non superiore a 400 euro
per alunno. Si tratta, in sostanza, delle spese
sostenute per la frequenza della scuola materna
(dai 3 ai 5 anni), elementari, medie e superiori.
La circolare dell’Agenzia delle entrate del 2 marzo 2016 n. 3/E ha precisato che sono detraibili, ad
esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza, ma anche le spese per la mensa scolastica. La
detrazione è ammessa sia per le scuole pubbliche
sia per quelle private nel limite di 400 euro per
alunno;
Detrazione del 19% delle spese per la frequenza
di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non, in misura non superiore, per le
università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del ministero dell’Istruzione;
Prorogate le seguenti detrazioni: 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio
edilizio; 50% per le spese sostenute per l’acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla A+ (finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione); 65% per le spese
relative agli interventi finalizzati al risparmio
energetico degli edifici; 65% per gli interventi
relativi all’adozione di misure antisismiche, su
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edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
Detrazione del 65% per le spese sostenute per
l’acquisto e la posa in opera delle schermature
solari (tra cui rientrano, ad esempio, molte tipologie di tende da sole) e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per usufruire
della detrazione è necessario eseguire il bonifico
secondo le ordinarie modalità previste per le spese di riqualificazione energetica e inviare la comunicazione all’Enea;
Passa da 2.065 a 30.000 euro annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle onlus,
per cui è possibile fruire della detrazione del 26%;
Possibilità di destinare il 2 per mille dell’Irpef a
favore di un’associazione culturale iscritta in un
apposito elenco istituito presso la presidenza del
consiglio dei ministri;
Detrazione del 19% delle spese funebri indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con i defunti, per importo non superiore a
1.550 euro per ciascuno;
Esenzione dall’Irpef delle borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la
frequenza di corsi di perfezionamento e delle
scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato
di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e
per i corsi di perfezionamento all’estero.
Fisco
mazioni dovessero essere trasmesse (gli ultimi chiarimenti
sono arrivati con le faq pubblicate
alla fine di gennaio scorso).
Edilizia
I contribuenti che vorranno
cimentarsi con il 730
precompilato saranno
costretti a intervenire per
modificarlo oppure
integrarlo con le altre spese
non incluse
zioni, in riferimento alle spese
relative ai primi mesi del 2015,
potrebbero essere incomplete in
quanto il decreto del Mef, che ha
reso note le modalità di trasmissione dei dati, è stato emanato il
31 luglio 2015. A questo si dovranno aggiungere gli inevitabili
errori generati dalla confusione
degli addetti ai lavori, visti i notevoli dubbi interpretativi sui
soggetti obbligati a comunicare i
dati all’Agenzia e su quali infor-
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Nel 730 precompilato saranno inseriti anche i bonifici effettuati
nel 2015 per spese di ristrutturazione, di riqualificazione energetica e per l’acquisto di mobili e
arredi per immobili ristrutturati
ma, contrariamente a quanto anticipato inizialmente, non saranno inseriti nel quadro E del 730
precompilato, ma solo nel separato prospetto aggiuntivo. In questi
casi il contribuente dovrà prima
verificarne la correttezza, oltre la
presenza degli altri documenti
necessari alla detrazione, e solo
dopo potrà inserirle nel proprio
730, con la conseguenza che sarà
passibile di eventuali verifiche e
controlli, anche se gli importi originariamente presenti non saranno stati modificati.
Modifiche e integrazioni
In questo scenario appare quindi
inevitabile che i contribuenti che
vorranno cimentarsi con il 730
precompilato saranno costretti a
intervenire per modificarlo (ad
esempio inserendo ulteriori spese mediche) oppure integrarlo
(ad esempio con le spese di ristrutturazione sostenute nel 2015
o con altre spese non incluse quali quelle per istruzione, asilo nido, erogazioni liberali ecc.).
Cosa succede in caso
di incoerenze?
La diretta conseguenza è che il beneficio dall’esonero dei controlli
sugli oneri e spese presenti nel 730
precompilato sarà inevitabilmente
perduto e il dichiarante sarà passibile di verifiche e controlli sulla
totalità dei dati presenti nella propria dichiarazione (inclusi quelli
non modificati). In quest’ultimo
caso, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 208 del
28/12/2015, se il conguaglio a credito è superiore a 4.000 euro, oppure, indipendentemente dall’importo, la dichiarazione presenta
“elementi di incoerenza” rispetto
ai criteri prefissati dall’Agenzia, il
rimborso non sarà effettuato dal
proprio datore di lavoro o ente
pensionistico ma direttamente
dall’Agenzia delle entrate. Il rimborso avverrà non prima del mese
di ottobre/novembre, previo esito
positivo dei controlli preventivi.
Se ad esempio un contribuente
che presenta la propria dichiarazione dei redditi sul sito dell’Agenzia delle entrate, effettuando
modifiche o integrazioni, presenta un conguaglio a credito di sole
300 euro, sarà soggetto a controllo preventivo da parte dell’Agenzia se il suo 730 presenterà “elementi di incoerenza”.
730 ordinario: responsabilità
del Caf e Visto di conformità
Al contrario, anche per quest’anno, chi si rivolgerà a un Caf o a un
730 precompilato: entrano le spese sanitarie
Una grande novità, ma attenzione ai dati inseriti dal fisco: non
troveremo né i farmaci acquistati nelle parafarmacie né le ricevute in cui non c’è il codice fiscale. Riguardo al Fasdac? Il
valore visualizzato per i dirigenti in servizio corrisponderà alla
differenza tra spese sanitarie sostenute e rimborsi ricevuti
a cura di Manageritalia
Da quest’anno, con riferimento al 2015, gli enti, le casse e le
società di mutuo soccorso con fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono trasmettere
all’Agenzia delle entrate una comunicazione con i dati relativi
ai contributi che beneficiano del regime di deducibilità e alle
spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi fiscalmente
deducibili.
Nel caso dei lavoratori dipendenti per i quali i contributi al
Fondo di assistenza sanitaria siano versati dal datore di lavoro
(come avviene, appunto, per i dirigenti in servizio iscritti al
Fasdac), nella comunicazione dei dati effettuata dal Fondo
questi contributi non vanno indicati, in quanto l’Agenzia delle
entrate li acquisisce mediante le Certificazioni uniche rilasciate
dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta.
Le indicazioni di seguito riportate sono applicabili sia se il Fondo eroga il rimborso in via diretta, ovvero mediante il pagamento in nome e per conto dell’assistito alle strutture sanitarie del
costo delle prestazioni, sia se lo eroga in via indiretta, ovvero
mediante rimborso della fattura presentata dall’assistito che ha
sostenuto la spesa.
Il termine per l’invio della comunicazione da parte dei Fondi
di assistenza sanitaria è il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate nell’anno precedente.
Per quanto riguarda il Fasdac, la comunicazione relativa ai
rimborsi erogati riguarda esclusivamente i dirigenti in servizio
e i familiari assistibili poiché, tra gli iscritti al Fasdac, sono gli
unici che effettuano le detrazioni delle spese sanitarie (nella
misura del 19% sulla spesa eccedente 129,11 euro) solo sulla
parte di spesa non rimborsata dal Fondo.
In fase di prima applicazione, per le informazioni relative all’anno 2015, le spese sanitarie sostenute dai familiari e relativi
rimborsi sono state comunicate senza indicazione del codice
fiscale degli assistiti.
In parallelo, l’Agenzia delle entrate riceverà i dati risultanti dal
Sistema tessera sanitaria sulle prestazioni sanitarie erogate nel
corso del 2015, che sono stati comunicati dai soggetti obbligati
(strutture sanitarie e medici).
Dal 15 aprile l’Agenzia delle entrate metterà quindi il 730 precompilato a disposizione dei contribuenti.
Per quanto riguarda le spese sanitarie, è ragionevole prevedere
che il dato inserito dal fisco dovrà essere corretto, poiché di sicuro non saranno indicati i farmaci acquistati nelle parafarmacie (non ancora collegate al sistema tessera sanitaria) né le ricevute in cui il medico non ha annotato il codice fiscale del paziente. Inoltre, poiché nel 730 sarà indicato solo il totale delle
spese mediche e – per la privacy – i Caf e i professionisti non
potranno accedere al dettaglio delle spese dovranno rifare il
lavoro da zero, facendosi consegnare tutti i documenti dal contribuente e sommando gli importi per vedere se i due totali
combaciano. E se il contribuente ha perso uno scontrino della
farmacia, quella spesa – che pure appare nel totale inserito dal
fisco – non sarà portata in detrazione dal Caf, che non potrà
assumersi la responsabilità di una detrazione non documentata.
Anche per quanto riguarda i dati comunicati dai Fondi di assistenza sanitaria non sarà possibile risalire al dettaglio dei rimborsi. Il valore che si visualizzerà nel 730 precompilato corrisponderà infatti alla differenza tra spese sanitarie sostenute e
rimborsi ricevuti e quindi, anche in questo caso occorrerà ricalcolare l’importo da portare in detrazione sulla base dei giustificativi presentati dal contribuente.
Dirigenti pensionati e prosecutori volontari
Gli iscritti al Fasdac in qualità di pensionati (diretti e indiretti)
di invalidi o inabili e di prosecutori volontari, a differenza dei
dirigenti in servizio non possono beneficiare della deducibilità
dei contributi e, conseguentemente, possono portare in detrazione il totale delle spese mediche sostenute anche se in tutto o
in parte rimborsate dal Fondo.
Per questa tipologia di iscritti, quindi, trattandosi di dati che
non rilevano ai fini della dichiarazione dei redditi, il Fasdac non
deve comunicare né i contributi versati né i rimborsi erogati.
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Fisco
professionista abilitato per l’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate del proprio
730 non subirà alcun controllo
preventivo, anche se il precompi-
al contribuente ai sensi dell’art. 36ter del decreto del presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.
600…”
Il legislatore, introducendo il prin-
razione dei redditi per avere l’assistenza di un operatore specializzato che gli consentisse sia di conoscere tutte le detrazioni e benefici fiscali a cui ha diritto, sia di
lato dell’Agenzia sarà modoficato
o integrato, con la certezza di ricevere il rimborso del conguaglio a
credito da parte del suo datore di
lavoro o ente pensionistico già a
partire dal mese di luglio. Inoltre,
sui dati certificati dal Visto di conformità, sarà esonerato da ogni
controllo o verifica futura. Tale
cipio del cosiddetto “legittimo affidamento”, ha di fatto voluto rendere definitivo il rapporto del contribuente con il fisco, in relazione ai
dati certificati dal Visto di conformità, per coloro che si rivolgeranno
ai Caf o ai professionisti abilitati.
Secondo questa disposizione, pertanto, i controlli documentali, sui
dati certificati, non saranno più effettuati sul contribuente ma direttamente nei confronti del Caf/professionista abilitato, che dovrà esibire all’Agenzia la relativa documentazione e, in caso di errore, sarà
chiamato a pagare all’amministrazione finanziaria la totalità delle
somme dovute (imposta, sanzioni
e interessi).
Non ci resta quindi che iniziare a
raccogliere i nostri documenti cercando di reperire tutti quelli utili
a ottenere i benefici fiscali a cui
abbiamo diritto e non commettendo, allo stesso tempo, alcun errore, viste le elevate sanzioni a cui
potremmo andare incontro. Fintanto che il nostro sistema tributario non sarà semplificato dal legislatore, non risulta certo agevole
riuscire a districarsi tra un coacervo di disposizioni, novità fiscali e
provvedimenti attuativi, che arrivano spesso in ritardo. Lo scorso
anno oltre il 91% degli italiani si è
rivolto ai Caf per la propria dichia-
poter dormire sonni tranquilli,
sapendo che, sui dati certificati dal
Visto di conformità non riceverà
verifiche, controlli documentali o
cartelle di pagamento da parte di
Equitalia.
Anche per quest’anno,
chi si rivolgerà a un Caf
o a un professionista
abilitato per l’elaborazione
e trasmissione all’Agenzia
delle entrate del proprio
modello 730 non subirà
alcun controllo preventivo
modifica è stata introdotta a partire dalle dichiarazioni presentate
nel 2015 per effetto di quanto disposto dal decreto legislativo
175/2014, il quale, modificando
l’art. 39 del decreto legislativo
241/1997, ha stabilito che in caso
di Visto di conformità infedele i
Caf e i professionisti abilitati “sono tenuti nei confronti dello Stato o
del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo
dell’imposta, della sanzione e degli
interessi che sarebbero stati richiesti
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Quali documenti presentare
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il
modello 730-1, in busta chiusa che
riporta la scelta per destinare l’8,
il 5 e il 2 per mille dell’Irpef.
È necessario sempre esibire al Caf
o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. I principali documenti da esibire sono la
Certificazione unica e le altre certificazioni, che documentano i
redditi percepiti e le ritenute subite, gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le
spese sostenute e gli attestati di
versamento d’imposta eseguiti
con il modello F24.

Consulta l’elenco
dei documenti
da presentare
http://bit.ly/Dir4-4-16