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PERIODICO MENSILE DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
PICCOLA INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Prezzo: € 0,20 - Contiene I.P.
N. 03 - MARZO 2016 - ANNO 71
APPIA, Ascotrade e banche del territorio
per gli impiantisti
A
ppia, Ascotrade (nella nostra provincia, principale fornitore per il
gas e uno degli attori più importanti per l’energia elettrica), le banche di
credito cooperativo presenti nel nostro
territorio e Confartigianato, hanno iniziato un’analisi delle possibilità di sviluppare
tra loro una sinergia che possa offrire ai
privati cittadini uno strumento conveniente per l’efficientamento energetico dei
propri edifici. La volontà è di replicare un
accordo già in essere nel Trevigiano, mutuandolo e adattandolo alle esigenze del
nostro territorio. Nel dettaglio, già dopo
i primi due incontri – nel corso dei quali
tutte le parti hanno confermato l’interesse
all’iniziativa - si è arrivati a identificarne
i contenuti di massima. Aspetti che dovrebbero portare alla stesura di un protocollo che permetterà a tutti i bellunesi di
poter attuare interventi di efficientamento
energetico degli impianti delle proprie
abitazioni (installazione di nuove caldaie
a condensazione, pompe di calore ecc.).
Potendo contare su un finanziamento
bancario a condizioni favorevoli, sul lavoro di aziende preparate e formate per
garantire standard di professionalità elevati e su offerte di fornitura di gas e luce
a prezzi sensibilmente più bassi. Gli incontri continueranno nelle prossime settimane, col dichiarato obiettivo di avviare il nuovo progetto entro l’autunno. “È
un’iniziativa che permetterà ai cittadini
di cambiare i propri impianti senza dover
affrontare costi elevati e sfruttando le agevolazioni fiscali del 65%. Si tratta – commenta Mirko Guerra, presidente degli installatori dell’Appia – di condizioni molto
favorevoli, visti anche i ragionamenti che
stiamo facendo sulla durata dei finanzia-
menti bancari. Per gli operatori del settore, poi, ciò significherà nuove opportunità di lavoro, vista la vetustà delle caldaie
oggi presenti nelle case della provincia
senza tralasciare il miglioramento della
qualità dell’aria derivante dalla riduzione
delle emissioni in atmosfera.”
Maggiori informazioni sull’iniziativa
sono disponibili presso l’Ufficio categorie
dell’Associazione.
SVILUPPO ARTIGIANO
SFIDA LA CONGIUNTURA
I
dati presentati dall’unità locale
di Belluno di Sviluppo Artigiano,
relativi al primo scorcio del 2016,
inducono a un certo ottimismo. Rispetto
all’operatività di 12 mesi fa si nota un
aumento di quasi mezzo milione di euro
per quanto riguarda le garanzie deliberate dal Confidi; un segnale, questo, che
conferma l’importanza del Consorzio fidi
quale partner per l’accesso al credito bancario. Dato ancor più interessante è quello relativo i nuovi soci, passati dai 6 del
2015 ai 18 del 2016. Buona parte delle
aziende che si avvalgono della garanzia
consortile riescono a spuntare condizioni
nettamente migliore presso gli istituti di
credito; condizioni che, non solo ammortizzano completamente le commissioni di
garanzia, ma garantiscono un beneficio
netto. Tasso e condizioni rappresentano,
in ogni caso, solo un aspetto del ruolo di
Sviluppo Artigiano, poiché consulenza e
confronto con gli imprenditori acquisiscono sempre più valore e le agevolazioni
sono spesso sottovalutate e non sempre
pubblicizzate a dovere.
A titolo di esempio si considerino gli incentivi a fondo perduto offerti alle aziende. Oltre le note misure che interessano
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ANNO 71 - N. 03
MARZO 2016
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donne e giovani, da qualche tempo la
legge sulle “aree di confine” finanzia le
start-up premiandole con un contributo
a fondo perduto pari al 15% dell’investimento. Dato che tale agevolazione riguarda solo le aziende con meno di sei
mesi di vita è fondamentale che le stesse
si rivolgano velocemente al consorzio fidi
in modo da istruire subito la pratica ed
evitare la scadenza dei termini.
Tornando al confronto di operatività
2015 su 2016 di Sviluppo Artigiano (vedi
grafico) va segnalata la rilevante crescita delle operazioni finalizzate a investimenti aziendali che é più che quadruplicata rispetto al 2015. Nei primi due
mesi del 2016 quasi il 10% dell’importo
deliberato riguarda finanziamenti attivati per sviluppare la capacità produttiva dell’azienda a fronte del poco più del
CONFRONTO DELIBERATO PRIMI 2 MESI
2% dell’anno precedente.
Non vi è dubbio che tale dato vada considerato in modo molto positivo, anche se
per avere una crescita sostenuta dell’economia i numeri dovrebbero essere ben
più consistenti. La leva dei tassi di interesse da mesi ai minimi storici, le politiche monetarie espansive adottate dalla
Banca centrale europea guidata da Mario Draghi vanno nella giusta direzione
ma non sono state in grado di stimolare
investimenti capaci di innescare una crescita virtuosa. Si consideri, ad esempio,
che vent’anni fa un tasso normale su
mutuo chirografario era nell’ordine del
15% con tassi agevolati dell’8/9%. Oggi,
con la possibilità di spuntare condizioni
con tassi agevolati intorno al 2% non si è
assistito a una espansione corrispondente
dei mutui per investimenti.
Le teorie economiche che hanno fatto
leva sulla riduzione del costo del denaro
per far ripartire l’economia non sono sufficienti; ciò che necessita è una robusta
crescita degli investimenti pubblici, riforme strutturali e un rilancio dei consumi
interni che si scontra però con il vincolo
del patto di stabilità cui il nostro Paese,
più di altri, deve fare attenzione. È sul
fronte della flessibilità, da far accettare
agli altri partner europei, che si giocherà la partita, tutta politica, di disporre
di strumenti efficaci per stimolare l’economia. Quello che è certo è che Sviluppo
Artigiano continuerà ad affiancare i soci
nell’accesso al credito sia in momenti difficili come questi che nell’auspicabile fase
di ripresa.
AREE DI
CONFINE:
confermato
lo spread sui
finanziamenti
R
ecependo la delibera regionale 117 dello scorso 11 febbraio, l’Amministrazione provinciale – in relazione legge regionale
18/94 (“Aree di confine”) – ha confermato fino al 31.12.2016 la misura
dell’agevolazione. Che rimane pari
all’euribor a 3/6 mesi (secondo la
periodicità del finanziamento) media mese precedente + 5 punti massimi di spread. Sono naturalmente
fatte salve eventuali particolari agevolazioni direttamente negoziate dal
beneficiario con il sistema bancario
e/o associazioni di categoria. Considerando che da qualche mese l’euribor è inferiore allo zero, il tasso medio dei mutui agevolati è sempre più
basso e sfiora ormai il 2%. Ricordiamo, infine, che lo spread di 5 punti è quello massimo previsto e non
quello imposto. Ne consegue che
imprese con rating elevato possono
spuntare condizioni ancora migliori
finanziando la loro azienda a condizioni un tempo impensabili.
NOVITÀ PER LA SABATINI BIS
È stato pubblicato sulla G.U. il decreto interministeriale (MISE – MEF)
che da attuazione alle disposizioni contente nell’articolo 8, secondo
comma, del decreto 3/2015. Le modifiche ora apportate alla disciplina
prevedono che l’agevolazione possa
essere concessa anche per finanziamenti erogati direttamente dalle
banche e dalle società di leasing. Si
dovrebbero così determinare, sia una
riduzione dei tempi di concessione
del contributo, sia una semplificazione delle procedure di accesso e della documentazione da presentare in
sede di richiesta del contributo stes-
so. Il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi
sulla base delle nuove disposizioni,
le istruzioni e gli schemi di domanda e di dichiarazione per l’accesso
al contributo, saranno definiti con
una prossima circolare pubblicata
sul proprio sito dal MISE. Nel frattempo, resta in vigore la precedente
normativa. In sintesi, la Sabatini è
rivolta alle Pmi con sede operativa
in Italia che avviino investimenti in
beni strumentali. La durata massima
(comprensiva di un periodo di preammortamento o di pre locazione
non superiore ai dodici mesi) è fis-
sata in cinque anni decorrenti dalla
data di stipulazione del contratto di
finanziamento o – nel caso di leasing
– dalla data di consegna del bene. Il
valore dell’investimento deve essere compreso tra 20.000 e 2 milioni
di euro. A fronte del finanziamento
concesso dalla banca o dall’intermediario finanziario, il MISE concede
un contributo pari all’ammontare
complessivo degli interessi calcolati
in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75%
della durata di cinque anni e di importo equivalente al finanziamento
concesso.
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ANNO 71 - N. 03
MARZO 2016
LEGGE STABILITÀ 2016
Continuiamo la pubblicazione delle principali novità fiscali
introdotte dalla legge
RISPARMIO ENERGETICO
Prorogate fino al prossimo 31 dicembre sia la
detrazione fiscale del 65% per gli interventi di
efficientamento energetico e di adeguamento
antisismico degli edifici, sia quella del 50%
per le ristrutturazioni edilizie. L’agevolazione
consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza
energetica degli edifici esistenti. La detrazione cioè il 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, è riconosciuta
per le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il
riscaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (es.
pavimenti, finestre);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Un’altra novità introdotta dalla legge prevede, in alternativa alla detrazione, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella “no
tax area” (incapienti) di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito
i lavori. Questa scelta potrà essere fatta solo
per le spese sostenute nel 2016 per interventi
di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e con norme che
saranno stabilite con un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tra le più
importanti disposizioni di questi ultimi anni
Iscrizione al Tribunale di Belluno n° 12 del 22/11/1951
Direzione:
Belluno, via S. Gervasio, 17 - Tel. 0437 954411
Direttore responsabile:
Silvano Cavallet
In redazione:
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Esclusivista per la raccolta pubblicitaria:
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vanno segnalate le seguenti:
- eliminato l’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori
che proseguono per più periodi d’imposta;
- l’estensione dell’agevolazione, dal 1° gennaio 2015, per l’acquisto e la posa in opera di
schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili;
- la detrazione deve essere ripartita in dieci
rate annuali di pari importo;
- l’aumento dal 4 all’8% della percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici che
banche e Poste hanno l’obbligo di operare
all’impresa che effettua i lavori;
- l’esonero dall’obbligo di presentazione
dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei pannelli solari e
per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- l’eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella
fattura emessa dall’impresa che esegue i
lavori.
Dal 1° gennaio 2017, invece, l’agevolazione
sarà sostituita con la detrazione fiscale del
36%, quella prevista per le spese relative alle
ristrutturazioni edilizie.
RECUPERO PATRIMONIO
EDILIZIO
Di un’ulteriore proroga (fino a fine 2016), e
sempre fino a una spesa complessiva non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare,
fruiscono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione è pari al 50%.
Anche in questo caso, dal prossimo 1° gennaio
la detrazione fiscale ritornerà al 36% e con
il limite massimo di spesa di euro 48.000 per
singola unità immobiliare.
MISURE ANTISISMICHE
La legge ha previsto la proroga fino al 31
dicembre 2016, anche della detrazione Irpef e Ires del 65% sulle misure antisismiche
dell’abitazione principale (o delle costruzioni adibite ad attività produttive), a patto
che gli edifici si trovino nelle zone sismiche
ad alta pericolosità, zone 1 e 2 (Ordinanza
3274/2003). In questi casi, per tutti i bonifici
effettuati dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre
2016, si può beneficiare, con le regole delle ristrutturazioni edilizie, della percentuale
super-agevolata del 65%. Successivamente
si passerà al 36% limitando, ad esempio, il
bonus alle sole abitazioni. Per questo bonus
la procedura edilizia comunale che autorizza
le misure antisismiche deve essere stata attivata dopo il 3 agosto 2013. Negli altri casi,
cioè per le misure antisismiche senza i particolari requisiti per il bonus del 65%, si può
comunque beneficiare della detrazione del 50
per cento.
DETRAZIONE IVA PER ACQUISTO
DI ABITAZIONE
Dallo scorso 1° gennaio si può detrarre dall’Irpef - in 10 quote annuali - il 50%
dell’Iva pagata sull’acquisto, effettuato nel
2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute
dalle imprese costruttrici delle stesse. Basandosi sulle circolari dell’Agenzia delle Entrate (57/E/1998, paragrafo 2, e 121/E/1998,
paragrafo 2), relative alla detrazione per gli
interventi sul recupero del patrimonio edilizio
e considerando che non vi sono vincoli relativi alla destinazione ad abitazione principale
delle unità acquistate, la nuova detrazione Irpef del 50% dell’Iva dovrebbe spettare anche
ai soci (persone fisiche) di società di persone,
nei casi di acquisto perfezionato nel 2016, da
parte della società, di ‘abitazioni patrimonio’.
ABITAZIONE PRINCIPALE IN
LEASING
Dal 2016 al 2020 è possibile detrarre dall’Irpef il 19% delle spese di acquisto o costruzione, tramite leasing (canoni e oneri accessori
per un importo non superiore a 8.000 euro
e riscatto per un importo non superiore a
20.000 euro), di abitazioni da parte di giovani (età inferiore a 35 anni), con un reddito
complessivo non superiore a 55.000 euro e
non già titolari di diritti di proprietà su altri
immobili a destinazione abitativa. La detrazione è utilizzabile anche dai soggetti di età
non inferiore a 35 anni, con le stesse condizioni, ma dimezzando le spese massime ammissibili. La norma, però, non dice nulla circa
la misura dello sconto nel caso di contratto
stipulato prima dei 35 anni, con prosecuzione
dopo il compimento di questa età.
IMU-TASI
La legge di stabilità interviene sulla base imponibile Imu (e Tasi) che è ridotta del 50%
per le unità immobiliari (fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal
contribuente ai parenti in linea retta entro il
primo grado (figli o genitori) che le utilizzano
come abitazione principale, a condizione che
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sussistano contemporaneamente i seguenti
requisiti:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in
Italia;
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in
cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui
il comodante, oltre all’immobile concesso in
comodato, possieda nello stesso Comune un
altro immobile adibito a propria abitazione
principale (sempre eccettuati gli immobili
A/1, A/8 e A/9).Ai fini dell’applicazione di
tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il
possesso dei suddetti requisiti nel modello di
dichiarazione Imu. L’Imu non si applica alle
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari. Si estende l’esclusione
anche alle unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito
della residenza anagrafica. Reintrodotta, poi,
l’esenzione dall’Imu per i terreni agricoli ricompresi in aree montane o di collina delimitate, come previsto dalla circolare 9/93 del
Ministero delle Finanze. Sono altresì esenti
dall’Imu i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti
e dagli imprenditori agricoli professionali,
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori (cfr.
allegato A alla legge 448/2001);
- a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
A decorrere dall’anno 2016 sono abrogate
le precedenti disposizioni sull’individuazione dei terreni agricoli imponibili ed esenti.
Quanto alla Tasi, è esclusa l’applicazione sulle unità immobiliari destinate ad abitazione
principale dal possessore, dall’utilizzatore e
dal suo nucleo familiare (esclusi gli immobili
classificati come A/1, A/8 e A/9). Il presupposto impositivo della Tasi resta il possesso o
la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati
e di aree edificabili, Con l’eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale (vedi
le sopracitate norme per l’Imu). Se l’unità
immobiliare è detenuta da un soggetto che la
destina ad abitazione principale (esclusi gli
immobili A/1, A/8 e A/9), il possessore versa
la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune
nel regolamento relativo all’anno 2015. Per
i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita (beni-merce), fino a
quando rimane in essere tale destinazione e
le unità non siano locate, l’aliquota è ridotta
allo 0,1%; i Comuni potranno modificarla in
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aumento fino allo 0,25% o in diminuzione,
fino all’azzeramento.
BONUS MOBILI Anche l’agevolazione per l’acquisto di beni
mobili o grandi elettrodomestici è prorogata
al 31 dicembre 2016. L’incentivo riguarda
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
di classe non inferiore alla A+ (A, per i forni)
finalizzati all’arredo degli immobili oggetto
di intervento di ristrutturazione. Il bonus é
stato introdotto nel 2013 (legge 63/2013, articolo 16, secondo comma) e si rapporta con
l’agevolazione per il recupero del patrimonio
edilizio. Nel caso di intervento edilizio sulle
parti comuni del condominio, i condòmini
hanno diritto alla detrazione, ciascuno commisurato alla propria quota, ma solamente
per quei beni mobili che sono destinati ad arredare le parti comuni stesse, oggetto dell’intervento. Ad esempio, hanno diritto al bonus
il rifacimento di scale e rampe, la sostituzione
di infissi esterni con modifica di materiale e
tipologia di infisso, l’apertura di nuove porte e finestre, il ripristino dell’aspetto storicoarchitettonico di un edificio, la riparazione
di grondaie, la sostituzione dei pavimenti su
parti condominiali, ecc. Ammesse in detrazione le spese sostenute tra il 6 giugno 2014
e il 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili
nuovi e di elettrodomestici nuovi. Tra le spese
vanno ricomprese anche quelle sostenute per
il trasporto e il montaggio dei beni acquistati.
In particolare – solo a titolo esemplificativo
- rientrano nella categoria dei beni che possono godere dell’agevolazione: letti, armadi,
cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie,
comodini, divani, poltrone, credenze, nonché
i materassi e gli apparecchi di illuminazione.
Sono, invece, escluse le spese sostenute per
l’acquisto di porte, pavimentazioni e altri
complementi d’arredo come tende e tendaggi.
La classe energetica è solitamente rilevabile
dall’apposita etichetta prevista, nella maggior parte dei casi, come obbligatoria. Nel
caso in cui l’elettrodomestico ne fosse privo,
l’acquisto determina comunque la possibilità
di beneficiare della agevolazione a patto che
l’apposizione dell’etichetta relativa alla classe
energetica non sia ancora stata prevista per
legge per quel determinato bene o tipologia di
bene. Ammessi alla detrazione sono ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura,
stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche,
forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici e ventilatori
elettrici. Non si può godere del “bonus mobili”
per interventi destinati a realizzare opere per
il conseguimento di risparmi energetici. Per
quanto concerne il fattore temporale, la circolare dell’Agenzia delle entrate ritiene possibile, con riferimento alla data di acquisto
dei mobili nuovi o dei grandi elettrodomestici,
che le spese siano sostenute anche prima di
quelle per la ristrutturazione dell’immobile,
a condizione che siano già stati avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti
beni sono destinati. Ricordiamo che l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il collegamento tra acquisto di mobili (o di grandi elettrodomestici) e l’arredo dell’immobile
oggetto di ristrutturazione, deve sussistere
tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso. Ciò significa che in presenza, ad
esempio, della ristrutturazione del salotto, è
agevolabile anche un bene destinato al bagno
o alla cucina. Altro aspetto da sottolineare è
quello relativo alle norme previste per il pagamento. Così come accade per il versamento
degli importi dovuti alle imprese che hanno
effettuato lavori di ristrutturazione edilizia,
anche nell’acquisto di beni mobili ed elettrodomestici occorre provvedere al pagamento
tramite bonifico bancario o postale. Stante la
tipologia dei beni, però, è concesso effettuare
il pagamento anche attraverso carte di credito o carte di debito. In tale caso si dovrà
conservare la ricevuta telematica di avvenuta
transazione facendo attenzione che è valida la data di pagamento (giorno di utilizzo
della carta) e non nel giorno di addebito sul
conto corrente. La detrazione per le spese di
acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi
si ottiene indicando l’importo della quota di
spese detraibile nella dichiarazione dei redditi. La detrazione spetta nella misura del 50%
delle spese sostenute, ma su un ammontare
complessivo non superiore a euro 10.000 e va
ripartita in 10 quote annuali.
IL BONUS MOBILI PER LE
GIOVANI COPPIE
L’agevolazione per l’acquisto di mobili prevede una nuova sottospecie: quella per le giovani coppie. Da un punto di vista soggettivo
si tratta delle giovani coppie costituenti un
nucleo familiare composto da coniugi o da
conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno
uno dei due componenti non abbia superato
i trentacinque anni di età. Questi soggetti, se
acquistano un’unità immobiliare da adibire
ad abitazione principale, possono beneficiare
di una detrazione dall’imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, con riferimento alle spese sostenute e debitamente documentate, per l’acquisto di mobili destinati
ad arredo dell’unità. La detrazione spetta
nella misura del 50% delle spese sostenute
nel corso del 2016, con un tetto massimo di
16.ooo euro. La detrazione va ripartita, tra
gli aventi diritto, in dieci quote annuali di
pari importo, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti in presenza di interventi di
recupero del patrimonio edilizio.
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IVA PERIODICI ONLINE
Dallo scorso 1° gennaio è stata estesa l’applicazione dell’Iva al 4% anche ai giornali,
notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di
stampa libri e periodici, tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN, fornite
su qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi
di comunicazione elettronica; in precedenza,
con la legge di stabilità 2015, tale aliquota
Iva ridotta era già stata estesa alle cessioni
di e-book.
NOTE DI VARIAZIONE IVA
È stato completamente riscritto l’articolo 26
del Dpr 633/1972, che disciplina le note di
variazione Iva. Il primo comma dell’articolo 26 nella nuova formulazione, dispone che
deve essere emessa fattura, in relazione al
maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’emissione della fattura o
alla registrazione, l’ammontare imponibile di
un’operazione o quello della relativa imposta
aumenta per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o
della registrazione.
Il secondo comma, poi, stabilisce che - se
un’operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione,
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza
di dichiarazione di nullità, annullamento,
revoca, risoluzione, rescissione e simili o in
conseguenza dell’applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente - il cedente
del bene o prestatore del servizio ha diritto di
portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola. Tale disposizione non può essere applicata dopo un anno
dall’effettuazione dell’operazione imponibile
qualora gli eventi ivi indicati si verifichino
in dipendenza di sopravvenuto accordo fra
le parti. Può essere applicata, entro lo stesso
termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo alla fattispecie della falsa fatturazione. Il
diritto a recuperare l’Iva è riconosciuto anche
in caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, da parte del cessionario o committente:
- dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato
a una procedura concorsuale o dalla data
del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, o dalla data di
pubblicazione nel Registro delle Imprese di
un piano attestato;
- a causa di procedure esecutive individuali
rimaste infruttuose.
Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:
- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di
concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi.
La procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
- nell’ipotesi di pignoramento presso terzi,
quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso
il terzo pignorato non vi sono beni o crediti
da pignorare;
- nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili,
quando dal verbale di pignoramento redatto
dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza
di beni da pignorare, ovvero l’impossibilità
di accesso al domicilio del debitore ovvero la
sua irreperibilità;
- nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte
l’asta per la vendita del bene pignorato sia
andata deserta, si decida di interrompere la
procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
Le nuove disposizioni si applicano dal 2017,
cioè nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31/12/2016. Le
altre disposizioni sono, invece, in vigore dallo
scorso 1° gennaio.
Nel caso in cui, successivamente agli eventi
che hanno determinato la variazione in diminuzione per procedure concorsuali o procedure esecutive infruttuose, il corrispettivo
sia pagato, in tutto o in parte, si applica la
disposizione del primo comma relativa all’obbligo di emissione della fattura ed il cessionario o committente, che abbia assolto l’obbligo di registrazione, ha diritto di portare in
detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in aumento. Il comma 5 del nuovo
articolo 26 prevede che, se il cedente o prestatore si avvale della facoltà di emettere la nota
di credito, il cessionario o committente, che
abbia già registrato l’operazione, deve in tal
caso registrare la variazione, nei limiti della
detrazione operata, salvo il suo diritto alla
restituzione dell’importo pagato al cedente o
prestatore a titolo di rivalsa (obbligo non applicabile nel caso di procedure concorsuali).
La correzione di errori materiali o di calcolo
nelle registrazioni e nelle liquidazioni periodiche deve essere effettuata con annotazione
delle variazioni dell’imposta in aumento nel
registro delle fatture emesse e delle variazioni
dell’imposta in diminuzione nel registro degli
acquisti. Con le stesse modalità devono essere
corretti, nel registro dei corrispettivi gli errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. Le variazioni di cui ai commi 2,
3, 4 e 5 e quelle per errori di registrazione
possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche con apposite annotazioni in
rettifica rispettivamente sui registri delle fatture emesse e corrispettivi e sul registro degli
acquisti. Nel caso di risoluzione contrattuale,
relativa a contratti a esecuzione continuata o
periodica, conseguente a inadempimento, la
facoltà di recuperare l’Iva con una variazione
in diminuzione non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente
o prestatore che il cessionario o committente
abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. La facoltà di recuperare
l’Iva con una variazione in diminuzione può
essere esercitata, ricorrendo i presupposti di
cui a tale disposizione, anche dai cessionari
e committenti debitori dell’imposta che applicano il reverse charge, anche per operazioni
intracomunitarie.
6
ANNO 71 - N. 03
MARZO 2016
NUOVA PROCEDURA DIMISSIONI LAVORATORE
D
allo scorso 12 marzo è in vigore
una nuova normativa in tema di
dimissioni volontarie e di risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro.
Questi aspetti, infatti, devono essere
effettuati solo in modalità telematiche,
utilizzando una procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali. È quanto prevede il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 (che riprende i contenuti
del decreto 151/2015) e che definisce
le norme, individua il modulo delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la loro
revoca, gli standard, le regole tecniche
per la compilazione del modulo e per
la sua trasmissione al datore di lavoro
e alla Direzione Territoriale del Lavoro
competente.
Restano esclusi dall’ambito di applicazione della nuova norma il lavoro
domestico, i casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale
e le ipotesi di convalida presso le Direzione Territoriale del Lavoro previste
dall’articolo 55, comma 4 del decreto
151/2001 relative ai genitori lavoratori.
Il lavoratore che vuole lasciare il lavoro dovrà chiedere, se ne è sprovvisto,
il codice PIN all’Inps e poi registrarsi nel sito del Ministero del Lavoro
(www.cliclavoro.gov.it) per ottenere le
relative credenziali. Ottenutele, sempre dal sito del Ministero del Lavoro,
dovrà scaricare e compilare il modulo
di dimissioni e inviarlo alla PEC (Posta Elettronica Certificata) del datore
di lavoro e della Direzione Territoriale
del Lavoro. Per la trasmissione della
comunicazione saranno chiesti alcuni
dati identificativi.
Per i rapporti di lavoro avviati dal 2008
si recupereranno automaticamente i
dati relativi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione o rettifica più recente; per quelli
precedenti, invece, si dovranno indicare alcuni dati del datore di lavoro, in
particolare il codice fiscale, il comune
della sede di lavoro e l’indirizzo email
e PEC.
Si passerà, poi, a selezionare il tipo di
comunicazione (dimissioni volontarie,
risoluzione consensuale o revoca) con
la data di trasmissione (marca temporale). Una volta confermati i dati inseriti, il modello potrà essere salvato in
formato pdf e sarà inviato automaticamente al datore di lavoro e alla Direzione territoriale competente, dall’indirizzo di sistema [email protected].
È possibile procedere personalmente
oppure per il tramite di soggetti abilitati: patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed
enti bilaterali.
La procedura può essere annullata. Il
modello salvato sarà associato a un codice identificativo e alla marca tempo-
rale. Tali dati saranno richiesti qualora
si decidesse di revocare le dimissioni o
la risoluzione consensuale già inoltrate, entro 7 giorni dalla comunicazione.
Se il lavoratore non segue la procedura in maniera corretta il rischio è che
il datore di lavoro, in caso di mancato
ricevimento del modulo informatico
sul proprio indirizzo PEC e di assenza
del lavoratore, sia costretto ad avviare
la delicata procedura di licenziamento
per assenza ingiustificata con tutte le
conseguenze immaginabili.
È legge il ‘Milleproroghe 2016’
A
pprovata e pubblicata in G.U.
(la numero 47/2016) la legge di conversione del decreto
210/2015 (‘Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative’), più noto
come ‘Milleproroghe’. Fin dalla prima
stesura, il provvedimento conteneva alcune disposizioni che riguardavano le
materie ambientali, prevenzione incendi ed energia. In fase di conversione,
tra le modifiche introdotte, è stata approvata la proposta della Cna di prorogare al prossimo 31.12.2016 i sistemi
di qualificazione degli installatori di
fonti rinnovabili (articolo 3, comma
2-quater).
Una proroga resasi necessaria poiché
molte Regioni non hanno ancora definito i criteri per l’implementazione dei
programmi di formazione.
Di fatto, le imprese del settore rischiavano di restare “scoperte” per una
inadempienza non imputabile a loro
bensì alle regioni. Non è, peraltro, il
caso della Regione Veneto che entro il
termine previsto (31 dicembre 2015)
aveva definito il percorso formativo
per gli installatori. Qui, dunque, è già
possibile, per gli Enti di formazione
accreditati, regolare la loro posizione.
Il decreto, peraltro, non ha risolto del
tutto le problematiche connesse al SISTRI ((articolo 8, comma 1). Infatti,
come già avvenuto per il 2015, la proroga riguarda solo le sanzioni per l’operatività del Sistri e il mantenimento del
“doppio regime” fino al 31/12/2016.
Restano invece vigenti (ma ridotte della
metà) le sanzioni relative agli obblighi
di iscrizione e pagamento del contributo (articolo 8 comma 3). È evidente che
con questa formulazione si è introdotta
una soluzione solo parziale, poiché si
continua a chiedere ingiustificatamente
alle imprese di pagare il contributo per
un sistema non operativo.
Ricordiamo a questo proposito che
entro il 30 aprile 2016 gli Enti e le
imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi con più di 10 lavoratori sono tenuti a effettuare il
pagamento del contributo annuo per
il 2016 secondo le norme in vigore.
L’articolo 10, comma 2, proroga al prossimo 31 dicembre l’applicazione degli
specifici coefficienti (ridotti del 12%),
individuati dall’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico per la
determinazione delle quantità di combustibile che, impiegato negli impianti
di cogenerazione per la produzione
combinata di energia elettrica e calore,
possono ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono
quindi soggetti ad accisa agevolata. Importante anche un’altra disposizione,
quella riguardante la proroga (sempre
al 31 dicembre 2016) dei termini per
completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi,
per le strutture ricettive turisticoalberghiere con oltre 25 posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro dell’Interno (9
aprile 1994) e che erano in possesso
dei requisiti previsti dal piano straordinario biennale di adeguamento alle
disposizioni di prevenzione incendi.
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ANNO 71 - N. 03
MARZO 2016
SPISAL PROVINCIALI:
INDAGINI PER PASTIFICI,
PANIFICI, PASTICCERIE
G
li Spisal (Servizi di Prevenzione Igiene Sicurezza Ambiente Lavoro) delle due Ulss provinciali, per il triennio 20162018, hanno programmato un’indagine finalizzata a verificare le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori che interesserà
il comparto ‘Pastifici, Panifici, Pasticcerie’. Un’indagine di settore
consente agli organi di vigilanza di ampliare le proprie conoscenze e
di uniformare le indicazioni migliorative da fornire alle aziende per
la valutazione dei rischi e per l’adozione delle misure di prevenzione
e protezione più idonee. Il comparto, oggetto dell’indagine, presenta oltre 160 aziende, per lo più di tipo artigianale, con un limitato
numero di addetti per ciascuna realtà. Nelle imprese sono presenti
diverse attrezzature, macchinari, impianti e prodotti, comprese le
polveri di farina, che possono costituire fattori di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori (vedi a questo proposito il numero di
maggio 2015 del Notiziario). Saranno interessate all’attività di vigilanza tutte quelle ditte che impiegano lavoratori dipendenti o equiparati, comprese quelle formate unicamente da soci lavoratori che
– ricordiamo nuovamente - sono soggette alla piena applicazione
del decreto 81/08 (redazione del DVR, formazione sulla sicurezza,
RSPP, gestione delle emergenze, sorveglianza sanitaria, ecc.). L’intervento ispettivo nel comparto si articolerà in tre momenti.
REVISIONI AUTO:
STA OTTENENDO SUCCESSO
LA PETIZIONE CHE RIMARCA
I PROBLEMI DEL SETTORE
I
n pochi giorni oltre 1600 (su 8200 attivi in Italia) Centri di revisione hanno aderito alla petizione lanciata dalla CNA per sensibilizzare le Istituzioni sui gravi problemi che pesano sulla categoria
e per ricordare che una revisione effettuata a norma di legge garantisce
– prima di tutto – la sicurezza degli automobilisti. Nel testo, si ricorda
che nel corso dello scorso anno in Italia sono state eseguite 15 milioni di
revisioni dalle officine autorizzate. “Eseguire una revisione a norma – si
legge nella petizione – significa rispettare gli standard qualitativi del pro-
1. fase informativa con l’invio di una lettera, con allegata lista di controllo dei rischi, da utilizzarsi come check-list da parte dei datori
di lavoro; la stessa lista sarà utilizzata all’atto del sopralluogo. La
lista di controllo prevista per il comparto è piuttosto corposa ma si
rivela uno strumento essenziale per i datori di lavoro per capire se
sono garantiti i requisiti di salute e sicurezza per i lavoratori;
2. fase ispettiva da parte del personale tecnico e sanitario degli
Spisal (da maggio 2016 fino a tutto il 2018);
3. fase conclusiva, con divulgazione dei risultati e delle conclusioni.
Per agevolare i datori di lavoro interessati, nell’effettuazione della valutazione dei rischi lavorativi, nella lettera inviata alle imprese dagli
Spisal, si fa riferimento al “Manuale per la Prevenzione Salute e Sicurezza nei panifici artigianali” elaborato dallo Spisal dell’Ulss 6 Vicenza nel giugno 2013. In particolare, nell’ultima pagina del manuale
sono elencati anche i documenti della sicurezza che devono essere
presenti in azienda all’atto del sopralluogo ispettivo. Nei siti internet
dei due Spisal bellunesi, poi, sono presenti alcune linee guida per la
stesura del Documento di Valutazione dei Rischi standardizzato. Invitiamo le aziende che hanno ricevuto la lettera dagli Spisal, ma che
non rientrano nel citato comparto (o non sono soggetti alla valutazione dei rischi in quanto lavoratori autonomi o imprese famigliari
senza dipendenti), a comunicare agli stessi l’eventuale esenzione al
fine di evitare sopralluoghi inutili. Chi fosse interessato ad avere
maggiori informazioni sui documenti da presentare al momento del
sopralluogo o per l’effettuazione di un check-up aziendale per la verifica del rispetto e dell’idoneità di quanto previsto dalla normativa,
si può di rivolgere all’Ufficio Ambiente e Sicurezza dell’APPIA.
cesso di revisione; avere operatori qualificati e costantemente aggiornati;
garantire locali, attrezzature e tecnologie aggiornati e conformi”. “Con
tutto questo – nota Gianni Pastella, presidente degli autoriparatori APPIA Cna - a fronte degli ingenti investimenti che le officine hanno dovuto
sostenere nel tempo, in particolare per adeguare le attrezzature al nuovo
sistema informatico, le tariffe sono bloccate da oltre dieci anni e la crescente concorrenza sleale da parte di soggetti irregolari mette a rischio la
sopravvivenza delle nostre imprese. Chiediamo quindi che si ponga mano
con urgenza a un adeguamento della tariffa di revisione e di un sistema di
controllo efficiente ed efficace su tutti gli operatori del settore”.
Il lancio della petizione in ambito nazionale è solo un primo passo. “A
breve – chiosa Pastella - la porteremo all’attenzione del ministero delle
Infrastrutture, competente sulla materia, per avviare un confronto sulla
necessità di riconoscere un’equa remunerazione ai Centri di revisione e
per rendere più stringente il sistema dei controlli”.
LABORATORIO
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CHIMICO
LABORATORIO
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ANNO 71 - N. 03
MARZO 2016
CONTRO L’ABUSIVISMO
IN ACCONCIATURA ED ESTETICA
P
eriodi di congiuntura sfavorevole determinano – tra altri effetti
negativi – anche l’incremento del
fenomeno dell’abusivismo. Particolarmente presente nel settore dell’estetica
e acconciatura. “Non è più tollerabile –
commenta Romeo De Pizzol, presidente dell’Unione Benessere di Appia - che
persone senza titoli e qualifiche offrano
servizi legati al benessere della persona
senza rispettare le regole e anche con
gravi rischi per la salute delle persone”.
Per contrastare questo fenomeno che è
alla base di un’insostenibile concorrenza
sleale nei confronti delle imprese regolari, la CNA ha messo in campo diverse
iniziative. Dalle indagini conoscitive alle
campagne per informare sui rischi che si
annidano dietro i servizi offerti abusivamente. Ha sottoscritto protocolli d’intesa con le pubbliche Amministrazioni e
le Forze dell’ordine, oltre a denunciare
l’esistenza di attività abusive. “Su questo
versante – rileva De Pizzol – da tempo
si è mossa anche L’APPIA. Per l’iniziativa
delle Associazioni artigiane provinciali,
presso la Prefettura è stato avviato un tavolo di lavoro sull’abusivismo cui arrivano le segnalazioni di possibili irregolarità
che vanno poi verificate dagli organismi
preposti”. Naturalmente, si tratta di un
primo passo. “Sono iniziative opportune
– commenta Cristian Sacchet, responsabile delle categorie – che devono essere
rafforzate. Certo, scontano un limite:
quello di operare dentro un quadro normativo che non agevola un’efficace lotta
all’abusivismo. Per questo, la Cna ha deciso di avviare una campagna nazionale
di sensibilizzazione sui danni provocati
dagli operatori abusivi accompagnandola
con una petizione, rivolta alle Istituzioni,
che si propone due obiettivi. Da una parte, rendere più efficace il sistema dei controlli; dall’altra, dar vita a un percorso di
qualifica e aggiornamento per chi vuole
diventare operatore nell’area del benessere, maggiormente efficiente. Solo perseguendo questi due obiettivi sarà possibile
opporsi con qualche arma in più al dilagante fenomeno dell’abusivismo”.
È possibile scaricare la campagna contro
l’abusivismo e firmare la petizione accedendo al sito www.cna.it. Maggiori informazioni possono – come di consueto
- essere richieste all’Ufficio Categorie di
Appia (tel. 0437/954411).
Romeo De Pizzol – Presidente Regionale Unione Benessere, recentemente nominato componente
delle Presidenza Nazionale – con alcune colleghe.
AUTOTRASPORTO:
A MAGGIO E OTTOBRE
NUOVE SESSIONI D’ESAME
L’Amministrazione provinciale di Belluno ha bandito l’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale di trasportatore su strada di merci per conto
di terzi e di viaggiatori. Il bando disciplina le prime due sessioni d’esame per
l’ottenimento:
- dell’idoneità professionale di trasportatore di cose (merci) per conto di terzi;
- dell’idoneità professionale di trasportatore di persone (viaggiatori).
La domanda di ammissione dovrà essere presenta agli uffici della Provincia
di Belluno - Servizio Trasporti – Via S. Andrea 5 – 32100 Belluno o spedita a
mezzo raccomandata o PEC. La stessa dovrà pervenire all’Ente:
- ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 8 APRILE 2016
– PER LA 1^ SESSIONE 2016
- ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 16 SETTEMBRE 2016
– PER LA 2^ SESSIONE 2016.
Le prove d’esame seguiranno il seguente calendario:
PRIMA SESSIONE (domande pervenute entro le ore 12.00 dell’8.04.2016)
martedì 10 maggio 2016 ore 14.30 - quiz;
martedì 17 maggio 2016 ore 14.30 - esercitazione pratica
SECONDA SESSIONE (domande pervenute entro le ore 12.00 del 16.09.2016)
martedì 18 ottobre 2016 ore 14.30 – quiz
martedì 25 ottobre 2016 ore 14.30 – esercitazione pratica.
La domanda va redatta utilizzando un modello prestampato (disponibile anche presso l’Appia) cui dovrà essere allegata l’attestazione di pagamento della
tassa di esame (che non sarà, in ogni caso, rimborsata), di euro 50.
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ANNO 71 - N. 03
MARZO 2016
RIMBORSO ACCISE:
ESCLUSI I VEICOLI CON FAP
L’
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato (nota
28154/RU dello scorso 7 marzo) su quali mezzi e a quali
esercenti del trasporto merci e persone spetti l’agevolazione
sulle accise. In dettaglio, sono stati esclusi i veicoli euro 2 o inferiore, mentre sono stati ammessi i veicoli muniti di idonei sistemi di
riduzione del particolato. Tra le misure in materia di autotrasporto,
la legge 208/2015 (legge di Stabilità), ha limitato (articolo 1, comma
645) il campo di applicazione dell’agevolazione per gli esercenti il
trasporto merci e di alcune imprese che svolgono trasporto persone
per le quali – dal 1° gennaio 2016 – il rimborso non compete per il
gasolio usato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
Il divieto si aggiunge al disposto della legge 190/2014 (Stabilità
2015) che già escludeva i veicoli di categoria euro 0 o inferiore. Sul
tema, all’Agenzia sono stati proposti quesiti tendenti a promuovere
l’equiparabilità dei sopra citati mezzi, a veicoli di categoria euro 3 o
superiore. Con conseguente ammissione al beneficio fiscale (previsto sui consumi di gasolio dei mezzi di trasporto classificati euro 2
o euro 1), previa installazione di peculiari sistemi di riduzione del
MODELLO 730/16
S
ta per partire la “corsa” dei contribuenti per la compilazione del
mod. 730, che quest’anno presenta diverse novità recentemente
introdotte dalla Legge di Stabilità.
In sintesi le principali novità riguardano:
- Spese funebri. Possono essere detratte anche se sostenute per persone
non legate da un vincolo di parentela con il de cuius.
- Spese frequenza università private. Potrà essere portato in detrazione un importo non superiore a quello stabilito annualmente per ogni
facoltà universitaria statale con decreto del Ministero dell’Istruzione.
- Spese per la frequenza scuola infanzia. Possibilità di detrarre un
importo fino a un massimo di 400 euro, che comprende tasse di iscrizione, di frequenza e le spese per la mensa scolastica.
- Quadro K. Possibilità - per gli amministratori di condominio - di inviare la comunicazione relativa ai beni e servizi acquistati dal condominio.
- 2 per mille. Possibilità di destinarlo a favore di un’associazione iscritta
in un apposito elenco.
Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dal prossimo 15 aprile su un sito dedicato, il modello 730 precompilato per tutti
particolato. Secondo quanto sostenuto nelle domande presentate
anche dalle Associazioni di categoria, i sistemi (FAP) riconosciuti
idonei ridurrebbero notevolmente le emissioni inquinanti derivanti dalla diffusione delle polveri sottili dei motori diesel nell’atmosfera così consentendo l’inquadramento del veicolo nella fascia di
appartenenza richiesta nella domanda di omologazione. Sentita la
Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del
Ministero, l’Agenzia ha ribadito che l’installazione su veicoli di categoria euro 2 o euro 1 di sistemi per la riduzione del particolato non
comporta, di per sé, l’equiparazione di tali mezzi a quelli di cui alle
categorie euro 3 o superiore. “Tali dispositivi - si legge nella nota consentono la riconducibilità alla categoria superiore solo quanto
al parametro delle emissioni inquinanti, e quindi al fine di ovviare
ai divieti di circolazione dei veicoli saltuariamente stabiliti per le
città con più elevata densità di polveri sottili. Tuttavia, non soddisfacendo gli altri requisiti richiesti (quali, ad esempio, i sistemi di
sicurezza), non permettono la classificazione del mezzo di trasporto nella categoria diversa da quella originaria”. Di fatto, quindi, sin
dalla prossima scadenza utile riferita a consumi di gasolio dell’anno
2016, possono presentare la dichiarazione trimestrale di rimborso
esclusivamente gli esercenti in possesso di veicoli di categoria euro
3 o superiore.
quei contribuenti che l’hanno presentato lo scorso anno e/o per titolari
di reddito di lavoro dipendente e assimilati. Il 730 precompilato, anche
se da quest’anno sarà più ricco di informazioni rispetto a quello dello
scorso anno, in quanto saranno indicate anche le spese mediche registrate
attraverso il sistema della “Tessera Sanitaria” al netto dei rimborsi ricevuti, le spese funebri e i dati relativi alla previdenza complementare,
sicuramente non conterrà tutti i dati e tutte le spese che consentono di
recuperare l’eventuale credito d’imposta spettante. Il consiglio, quindi, è
di valutare l’opportunità di presentarlo attraverso il CAF CNA, che metterà a disposizione operatori qualificati e preparati per l’assistenza alla
compilazione.
Presentarlo attraverso il CAF significa, anche, essere esonerati da qualsiasi responsabilità in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate,
in quanto una volta apposto il visto di conformità sui dati inseriti, il CAF
risponde direttamente non solo delle sanzioni e interessi, ma anche delle
imposte. Inoltre, il contribuente che non intende avvalersi del CAF potrebbe ricevere il rimborso (solitamente previsto per luglio) posticipato
di sei mesi. Ricordiamo che la scadenza del 730 è prevista per il 7 luglio;
tuttavia, suggeriamo di provvedere per tempo anche per evitare che maturino ritardi nei conguagli, soprattutto a carico di enti quali Inps, che
devono gestire una platea enorme di contribuenti.
La vita è un fiore...
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10
ANNO 71 - N. 03
MARZO 2016
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NOLEGGIO AUTO
Azienda leader in Italia nel mercato dell’autonoleggio a breve termine, con oltre 220 uffici e 12 centri
operativi. La flotta Avis conta oltre 22.000 veicoli, dalla station-wagon più comoda alla più agile city car.
L’offerta Avis dedicata agli associati CNA prevede diverse tipologie di tariffe:
sconto fino al 10% in Italia sulla tariffa week end;
sconto fino al 5% in Italia sulla tariffa giornaliera e settimanale;
sconto fino al 15% in Italia sulla tariffa mensile;
sconto fino al 10% sulle tariffe all’estero.
Per preventivi e prenotazioni direttamente sul sito www.servizipiu.cna.it, oppure in Associazione.
NOLEGGIO FURGONI
Amico Blu fa parte del Gruppo Maggiore, azienda leader nel noleggio furgoni a breve e medio termine. È
presente con 150 Agenzie dislocate in tutta Italia e dispone di un’ampia flotta dai furgoni di serie ai veicoli
con allestimenti speciali, tutti di recente immatricolazione e con dispositivo satellitare. I punti di forza di
Amico Blu sono la presenza capillare su tutto il territorio italiano, servizio di assistenza e sostituzione h24
sempre a disposizione e in caso di guasto, è garantita la sostituzione del veicolo. Nel dettaglio:
sconti fino al 15% sulle tariffe dal noleggio giornaliero a quello pluri mensile;
sconti fino al 15% sui supplementi facoltativi;
sconto del 5% sulle tariffe già in promozione;
ulteriore sconto del 5% in caso di prepagamento del noleggio.
Per preventivi e prenotazioni direttamente sul sito www.servizipiu.cna.it, oppure in associazione.
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ANNO 71 - N. 03
MARZO 2016
ASSICURAZIONI
I titolari della tessera Appia e loro familiari hanno la possibilità di usufruire dei migliori prodotti assicurativi
a condizioni vantaggiose. UnipolSai Assicurazioni ha studiato specifiche coperture mirate alle esigenze
delle singole aziende, sia per i beni (immobili, macchinari, attrezzature e merci), che per le esigenze
finanziarie dell’impresa (cauzioni, crediti, Iva, Tfr) e offre una vasta scelta di soluzioni personalizzabili per
tutelare la propria famiglia e la propria attività. Alcuni esempi:
- sconti fino al 28% su polizze per le attività artigiane o per le piccole-medie imprese;
- sconti fino al 30% su polizza per la sicurezza della propria abitazione;
- sconti fino al 30% polizze vita e salute.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere direttamente alle sedi UnipolSai esibendo la tessera associativa Appia Cna oppure direttamente in Associazione.
RASSEGNA STAMPA GRATUITA
Abbonamento gratuito alla rassegna stampa nazionale quotidiana on-line sui temi dell’artigianato e della
piccola e media impresa.
ABBONAMENTI A RIVISTE
Class Editori propone abbonamenti con sconti oltre il 60% su numerosi periodici (Capital, ecc.), in particolare sul quotidiano economico ‘Italia Oggi’ lo sconto riservato ai Soci Appia Cna è di oltre il 46%.
Mondadori riserva sconti oltre l’80% per l’abbonamento annuale su più di 80 riviste, come ad esempio
Quattroruote, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Panorama, Topolino, Sorrisi e Canzoni, Sale & Pepe,
ecc...
Per maggiori dettagli circa le citate offerte, si può consultare la scheda riepilogativa di tutti gli sconti sugli
abbonamenti, presente sul sito internet www.servizipiu.cna.it nella sezione Abbonamenti riviste, oppure
direttamente in associazione.
BUONI REGALO (Voucher)
MyVoucher, è un buono acquisto Tax Free che offre una vasta rete di accettazione dislocata su tutto il
territorio nazionale. Le imprese possono erogare fino a 258,23 euro annui detassati per ogni dipendente
grazie all’inquadramento fiscale vigente (articolo 51 del TUIR). Il Buono Regalo è sempre più utilizzato
dalle aziende come strumento d’incentivi: si tratta di un Voucher con un valore economico pari all’importo nominale stampato sul ticket, utilizzabile per effettuare acquisti o per beneficiare di un servizio presso i
punti vendita che aderiscono al circuito.
Elettronica, spesa, hobby e tempo libero, mobilità e molto altro: l’elenco dei partner affiliati è disponibile
sul sito www.servizipiu.cna.it.
VILLAGGI TURISTICI E TERME
Sconto del 15% sui prezzi del listino 2016 in pensione completa (supplementi esclusi) presso gli hotelvillaggi 4 stelle Bluserena. I vantaggi sono riservati anche ai familiari.
Per le TERME, 25 stabilimenti termali in tutta Italia offrono soggiorni e trattamenti termali/benessere a
prezzi vantaggiosi per i possessori della carta Cna Servizi Più.
SOFTWARE PER L’UFFICIO
Con l’offerta Graphiland per Cna, le ditte associate possono acquistare a condizioni agevolate dei prodotti pensati
per le esigenze di tecnologia dell’impresa. Alcuni esempi:
Software ufficio: Microsoft Office 365 Small Business Premium ESD – Abbonamento 12 mesi a euro 89,90 + Iva;
Stampante multifunzione da ufficio: Epson WORKFORCE AL-MX200DNF a euro 119,00 + Iva;
Software grafico: CorelDRAW Graphics Suite X6 Special Edition ITA a euro 159,00 + Iva
FORNITURA DI ACQUA IN BOCCIONI PER UFFICI/AZIENDE
Fornitura di acqua in boccioni per uffici/aziende con sconto del 25% per gli associati Appia Cna. Il servizio
consiste nell’installazione di refrigeratori a boccione o allacciati direttamente alla rete idrica, a doppia o
tripla erogazione: acqua a temperatura fredda e ambiente, temperatura calda e fredda, acqua a temperatura fredda e ambiente e addizionata di anidride carbonica.
ESPOSIZIONE
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(presso sede Belluno)
(presso
sede Belluno)
E ASSORTIMENTO
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BELLUNO
via dell'Artigianato,
- tel. 31610
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- fax32772
0437 32772
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Aratiba,
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ARTICOLI
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Le scadenze
APRILE 2016
ANNO 71 - N. 03
MARZO 2016
Le scadenze sono aggiornate con le disposizioni in vigore al momento della
chiusura del Notiziario. Prima di ogni
scadenza si consiglia di verificarne l’effettiva rispondenza, mantenendo un
costante contatto con le sedi territoriali dell’Associazione.
Lunedì 11 aprile
Comunicazione polivalente (spesometro - soggetti mensili). Invio
telematico della comunicazione delle
operazioni effettuate nel 2015 da parte
dei soggetti mensili.
Lunedì 18 aprile
Contribuenti Iva mensili. Liquidazione e versamento dell’Iva dovuta per il
mese di marzo.
Ritenute. Versamento unitario delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti di
lavoro dipendente e assimilati, di lavoro
autonomo, provvigioni e corrispettivi per
contratti d’appalto nei confronti dei condomini, corrisposti a marzo.
Datori di lavoro. Versamento dei contributi Inps dovuti sulle retribuzioni dei
dipendenti di competenza mese precedente (marzo) e del contributo Inps (Gestione separata lavoratori autonomi) sui
compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all’iscrizione nell’apposita gestione separata Inps.
Datori di Lavoro - Previdenza complementare. Scade il termine, di norma trimestrale, per il versamento delle
quote di Tfr e contributi destinati alla
previdenza complementare dei propri
dipendenti, relativi al primo trimestre
2016.
Mercoledì 20 aprile
Comunicazione polivalente (spesometro - soggetti trimestrali). Invio
telematico della comunicazione delle
operazioni effettuate nel 2015 da parte
dei soggetti trimestrali.
Martedì 26 aprile
Operatori intracomunitari. Presentazione in via telematica degli elenchi
INTRA (Cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari) relativi al
mese di marzo (per i mensili) e al 1° trimestre 2016 (per i soggetti trimestrali).
Sabato 30 aprile
MUD – Modello unico di dichiarazione in materia ambientale. Scade
il termine per la presentazione del MUD
relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nel
corso dell’anno 2015; la dichiarazione
deve essere presentata con invio telematico alla Camera di Commercio competente per territorio, previo versamento
dei diritti di segreteria.
Trasporto rifiuti conto terzi e conto proprio. Le imprese, iscritte all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, che esercitano l’attività di raccolta e trasporto
rifiuti in conto proprio (articolo 212,
comma 8 del decreto 152/2006) o in
conto terzi (articolo 212, comma 5 dello stesso decreto) devono versare, ogni
anno, entro il 30 aprile, il diritto annuale
di iscrizione.
SISTRI – Sistema controllo tracciabilità rifiuti. Scade il termine per il
pagamento del contributo annuo per il
2016 dovuto dagli enti e imprese obbligate a tale versamento.
Sabato 30 aprile (scadenze
prorogate a lunedì 2 maggio)
Denuncia uniEMens. Invio telematico
all’Inps delle denunce retributive individuali e contributive aziendali relative al
mese di marzo 2015.
Acquisti da San Marino. Invio telematico della comunicazione degli acquisti presso operatori di San Marino,
annotati nel mese precedente.
Iva – Rimborso o compensazione
trimestrale. Termine per la richiesta di
rimborso/compensazione dell’Iva a credito del trimestre precedente.
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