Utilizzabilità intercettazioni – Captatore informatico

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Transcript Utilizzabilità intercettazioni – Captatore informatico

Utilizzabilità intercettazioni – Captatore informatico – Virus informatico – Delitti di
criminalità organizzata
L’ordinanza in questione è di fondamentale importanza per quanto concerne l’utilizzabilità delle
intercettazioni ottenute tramite captatore informatico. La Corte di Cassazione afferma che la
soluzione finale spetta alle Sezioni Unite poiché vengono in rilievo dei contrasti attinenti a diritti di
rango costituzionale (la repressione dei reati da un lato e il diritto alla privacy del soggetto). Alle
Sezioni Unite vengono devolute tre questioni:
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Se il decreto che dispone l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni attraverso
l’installazione in congegni elettronici di un virus informatico debba indicare, a pena di
inutilizzabilità dei relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la relativa captazione;
Se, in mancanza di tale indicazione, la eventuale sanzione di inutilizzabilità riguardi in
concreto solo le captazioni che avvengono in luoghi di privata dimora al di fuori dei
presupposti indicati dall’art. 266, secondo comma, c.p.p.;
Se possa comunque prescindersi da tale indicazione nel caso in cui l’intercettazione per
mezzo di virus informatico sia disposto in un procedimento relativo a delitti di criminalità
organizzata.
Cass. Penale, Sezione VI, 10 Marzo 2016 n. 13884 (depositata il 6 Aprile 2016).