Le definizioni in sintesi

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Transcript Le definizioni in sintesi

Il Sole 24 Ore
Mercoledì 20 Aprile 2016 ­ N. 108
38 Norme e tributi
FISCO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Contabilità. L'Oic ha rilasciato per la consultazione la bozza del principio 29
Le definizioni in sintesi
Cambi di stime ed errori
nel patrimonio netto
Rilevazione
della rettifica
negli utili
portati a nuovo
FOCUS
Franco Roscini Vitali
pCambiamenti previsto dall'Oic 29.
A tale proposito, il principio
contabile prevede la rilevazione della rettifica negli utili portati a nuovo o, se più appropriato, in al­
tra componente del patrimonio netto dell'esercizio in cui avviene
il cambiamento di principio. Nel­
le motivazioni alla base delle de­
cisioni assunte, l'Oic precisa che la Commissione Europea
nell'ambito degli workshop or­
ganizzati nel 2013 e 2014 in rela­
zione al recepimento della di­
rettiva 34/13, ha chiarito che tale
modalità di contabilizzazione,
contenuta nel principio inter­
nazionale Ias 8, è compatibile
con la direttiva: Francia, Gran Bretagna e Spagna sono già alli­
neate in tal senso.
Gli effetti dei cambiamenti, ai
fini comparativi, sono determi­
nati retroattivamente, a meno che, dopo aver fatto ogni ragione­
vole sforzo, questo risulti ecces­
sivamente oneroso.
di principi contabili e correzioni di errori imputati nel patrimonio netto. È una della novità contenute nel principio contabile Oic 29 diffu­
so dall'Organismo italiano di contabilità nella veste di bozza per la consultazione: i commenti devono essere inviati entro il 31 maggio. Il principio contabile si occupa di cambiamenti di princi­
pi contabili, cambiamenti di sti­
me contabili, correzione di errori Le stime contabili
e fatti intervenuti dopo la chiusu­ Le stime riguardano le caratteri­
ra dell'esercizio.
stiche di elementi presenti alla data del bilancio (es. incidenza di
I principi contabili
spese che formano il costo di ac­
I cambiamenti di principi conta­ quisto di un bene), oppure l'evol­
bili sono ammessi soltanto se ri­ versi di eventi futuri che potreb­
chiesti da nuove disposizioni le­ bero influenzare il valore di una gislative o da nuovi principi con­ voce di bilancio (es. futuro realiz­
tabili (cambiamenti obbligatori), zo di un credito).
oppure se adottati per una mi­
Il processo di stima è intrinse­
gliore rappresentazione in bilan­ co alla formazione del bilancio ed
cio di fatti o operazioni (cambia­ è, per sua natura, soggettivo, ma menti volontari).
non deve essere arbitrario per­
I cambiamenti obbligatori so­ ché, in tal caso, violerebbe la rap­
no contabilizzati in base a quan­ presentazione veritiera e corret­
to previsto dalle specifiche di­ ta del bilancio.
sposizioni transitorie contenu­
I cambiamenti di stima sono
te nella legge o nei nuovi princi­ la conseguenza delle ulteriori
pi contabili: in assenza di informazioni che il trascorre­
specifiche disposizioni transi­ re del tempo consente di ac­
torie, sono contabilizzati come quisire in relazione a presup­
posti o fatti sui quali era fonda­
ta la stima originaria.
I cambiamenti in questione
rientrano nel normale procedi­
mento di formazione del bilan­
cio e non costituiscono corre­
zioni di errori o cambiamenti di principi contabili: gli effetti del cambiamento sono classificati
nella voce di conto economico relativa all'elemento patrimo­
niale oggetto di stima con effetto
sull'esercizio in corso (es. esigi­
bilità di un credito) o sugli eser­
cizi successivi (per esempio vita
utile di un cespite).
Quando è difficile stabilire se si
è in presenza di un cambiamento di principio contabile o di stima, il
cambiamento è trattato come cambiamento di stima.
Le correzione di errori
Un errore consiste nell'impro­
pria o mancata applicazione di un
principio contabile se, al momen­
to in cui è commesso, le informa­
zioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono di­
sponibili. Gli errori non devono essere confusi con i cambiamenti
di stima e neppure con i cambia­
menti di principi contabili. Un
errore è rilevante se può indivi­
dualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni
economiche che gli utilizzatori
assumono in base al bilancio: la
rilevanza, poi, dipende dalle di­
mensioni e dalla natura dell'er­
rore ed è valutata a seconda del­
le circostanze.
La correzione degli errori rile­
vanti, commessi in esercizi pre­
cedenti, è contabilizzata nel sal­
do di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui è indivi­
duato l'errore, con rilevazione negli utili portati a nuovo o in al­
tra voce se più appropriato.
Invece, gli errori non rilevanti
sono contabilizzati nel conto economico: il concetto di “rile­
vanza” sarà trattato nel principio contabile Oic 11.
È richiesta l'informazione
comparativa, se fattibile.
La chiusura dell'esercizio
Il principio contabile esemplifica
alcuni fatti, intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che de­
vono essere recepiti nel bilancio in chiusura e quelli che, invece, sono oggetto della sola informa­
tiva nella nota integrativa (codice
civile articolo 2427 n. 22­quater ).
Tra i primi, per esempio, è la
definizione di una causa legale
in essere alla data di bilancio per
un importo diverso da quello
prevedibile a tale data, mentre è
oggetto di sola informativa, per
esempio, la distruzione o il dan­
neggiamento di beni a causa di
calamità avvenute nell'eserci­
zio successivo. Inoltre, tra i fatti che sono rile­
vati nel bilancio in chiusura, rien­
trano quelli che possono incidere
sulla continuità aziendale che impongono agli amministratori particolare attenzione nelle valu­
tazioni di bilancio. Per quanto ri­
guarda le informazioni nella no­
ta integrativa, previste dall'arti­
colo 2427 n. 22­quater) del codice
civile, si considerano fatti di ri­
lievo quelli che, richiedendo o
meno variazioni nei valori di bi­
lancio, influenzano la situazione
rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione po­
trebbe compromettere la possi­
bilità dei destinatari dell'infor­
mazione societaria di fare cor­
rette valutazioni e prendere de­
cisioni appropriate.
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01 PRINCIPI CONTABILI
Regole e procedure che
disciplinano, criteri di
individuazione delle operazioni,
modalità delle loro rilevazioni,
criteri e metodi di valutazione e
quelli di classificazione ed
esposizione dei valori di bilancio
02 CRITERI DI VALUTAZIONE
Regole adottate ai fini della
rappresentazione delle voci
di bilancio
03 METODI DI VALUTAZIONE
Modalità con cui un criterio di
valutazione è applicato e con cui
04 APPLICAZIONE
RETROATTIVA
Quando il nuovo principio
contabile è applicato anche ad
eventi ed operazioni avvenuti in
esercizi precedenti a quello in cui
interviene il cambiamento, come
se il nuovo principio fosse stato
sempre applicato
05 APPLICAZIONE
PROSPETTICA
Quando il nuovo principio è
applicato solo ad eventi e
operazioni che si verificano dopo
la data in cui interviene il
cambiamento di principio
contabile.
06 STIME
Procedimenti e metodi in base ai
quali si perviene alla
determinazione di un valore
ragionevolmente attendibile di
attività, passività, costi e ricavi
07 ERRORE
Rappresentazione qualitativa e/o
quantitativa non corretta di un
dato di bilancio e/o di
un'informazione fornita in nota
integrativa
08 FATTI INTERVENUTI DOPO
LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Fatti intervenuti dopo la chiusura
dell'esercizio: fatti, positivi e/o
negativi, che avvengono tra la data
di chiusura e quella di formazione
del bilancio d'esercizio
Gli effetti. Necessaria l’informazione comparativa
Il saldo di apertura va modificato
pI cambiamenti di principi contabili richiedono l'infor­
mazione comparativa. Que­
sto comporta la ridetermina­
zione degli effetti che si sareb­
bero determinati nel bilancio
comparativo come se da sem­
pre fosse stato applicato il nuo­
vo principio contabile: pertan­
to, è necessario rettificare il sal­
do di apertura del patrimonio
netto dell'esercizio preceden­
te e i relativi dati comparativi.
Tuttavia, quando, dopo ave­
re fatto ogni ragionevole sfor­
zo, non è fattibile determinare
l'effetto di competenza dell'esercizio precedente, o
questo sia eccessivamente oneroso, la società non deve
presentare i dati comparativi
rettificati e applica il nuovo principio contabile alle attività
e passività all'inizio dell'eserci­
zio in corso, effettuando la ret­
tifica al saldo di apertura del pa­
trimonio netto. Alle medesime
condizioni, quando non è fatti­
bile calcolare l'effetto cumula­
tivo pregresso, la società deve
applicare il nuovo trattamento
contabile prospetticamente.
Per esempio, se una società,
con riferimento agli interessi
passivi, passa dalla contabiliz­
zazione nel conto economico alla capitalizzazione ad una im­
mobilizzazione materiale e
non è in grado di calcolare l'ef­
fetto cumulativo pregresso per
tutti gli esercizi precedenti, ma
soltanto per gli ultimi due, ret­
tifica i dati comparativi solo al­
le immobilizzazioni materiali
relative a tali esercizi. Regole
analoghe riguardano l'infor­
mazione comparativa relativa
alla correzione di errori: esula
dal contenuto del principio
contabile, in quanto di natura
giuridica, la trattazione delle
circostanze che possono origi­
nare l'invalidità di approvazio­
ne del bilancio.
F.R.V.
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Leverage buy out. La circolare 6/E e il trattamento delle plusvalenze
NOTIZIE
Per i private equity esteri
incertezze sui disinvestimenti
In breve
RISTRUTTURAZIONI
Bolzano anticipa
il rimborso del bonus
Marina Ampolilla
Luca Rossi
Fino al 30 giugno 2017 i cittadini della provincia di Bolzano potranno presentare agli uffici della Ripartizione provinciale edilizia abitativa la domanda per ottenere l'anticipo del bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie sulla prima casa (nel 2015 la Provincia ha approvato 441 domande di bonus fiscale per 13,7 milioni di euro).
La liquidazione del finanziamento è subordinata alla presentazione della dichiarazione dei redditi comprovante l'ammontare delle detrazioni fiscali richieste e la sottoscrizione di un contratto di mutuo decennale senza interessi. A
fronte del mutuo la Provincia può anticipare le detrazioni fiscali previste dalla normativa statale (rimborso decennale, sottoforma di detrazione fiscale dalla dichiarazione dei redditi, pari al 50% dei costi sostenuti) e che obbliga
il beneficiario a restituire il tutto nel giro di dieci anni.
pOltre al tema degli interessi POLITICI E INDENNITÀ
Piemonte, rimborsi
light a Chiamparino
Con l’ultima modifica alle regole varata dalla Regione Piemonte, il rimborso spese percepito dal presidente Sergio Chiamparino si è attestato a 2.200 euro, anziché a 3.500 euro. Il rimborso «ordinario» è di 3.500 euro, come riportato nel grafico pubblicato sul Sole 24 Ore di lunedì scorso con l’articolo sugli effetti della riforma costituzionale («Per i politici regionali tagli fino al 70%»), ma è legato alla rinuncia dell’auto di servizio. In alternativa si prevede invece un rimborso ridotto per chi, come il presidente, ha scelto invece di poter continuare a utilizzare l’auto di servizio.
viene determinato. Esempio: il
criterio di valutazione delle
rimanenze è la valutazione al
minore tra il costo di acquisto o
produzione e il valore di
realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato; i
metodi di valutazione del costo
sono il Lifo, il Fifo o il costo medio
ponderato.
Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio
e modalità di ammissione www.bs.ilsole24ore.com
SEGUICI SU
passivi di cui viene finalmente confermata la deducibilità, l’at­
tesa circolare sulle operazioni di
leverage buy out (Lbo), la 6/E del 30 marzo, affronta la questio­
ne del trattamento fiscale dei componenti di reddito generati al momento del disinvestimen­
to e rappresentati dalla plusva­
lenza realizzata dalla società
estera che detiene direttamente
la partecipazione nella target italiana ovvero dai dividendi quando l’exit avvenga a livello di
un ulteriore veicolo intermedio italiano. Le affermazioni del­
l’Agenzia rischiano di generare nuove incertezze interpretati­
ve, che impattano negativamen­
te sull’attrattività del nostro Pa­
ese per gli investitori esteri e, in particolare, per gli operatori del
private equity i quali – per ragio­
ni sia organizzative sia legali – utilizzano generalmente strut­
ture intermedie localizzate in al­
tri Stati membri dell’Ue.
Le considerazioni svolte dal­
l’agenzia delle Entrate si inseri­
scono nel solco delle misure di contrasto alle pratiche fiscali abusive poste in essere nell’am­
bito dell’Ue e, più in generale, ai fenomeni di Treaty shopping. In
presenza di un veicolo interme­
dio europeo detenuto da un fon­
do localizzato in un Paese non collaborativo, l’agenzia delle
Entrate in estrema sintesi affer­
ma che è possibile disconoscere
tale veicolo (negandogli i bene­
fici previsti da direttive, trattati e norme interne) laddove que­
sto sia privo della «necessaria sostanza economica».
Tale eventualità ricorrereb­
be quando, alternativamente:
1 il veicolo intermedio sia con­
duit, ossia non abbia una reale
consistenza fisica ed un radica­
mento effettivo nel tessuto
economico del Paese di inse­
diamento;
1 agisca da mera struttura con­
duit con riferimento alla specifi­
ca operazione. Pur partendo da una premes­
sa condivisibile, simili concetti avrebbero meritato di essere declinati con maggiore atten­
zione in relazione ai casi concre­
ti, onde evitare di ingenerare pe­
ricolosi fraintendimenti. Senza aver la pretesa di ap­
profondire in questa sede la questione, osserviamo come gli indici utilizzati anche dalla Cor­
te di giustizia Ue (sentenza 12 settembre 2006, caso C­196/04 PER L’AGENZIA
La società­veicolo detenuta
da fondi localizzati
in Paesi non collaborativi
può essere disconosciuta
se priva di sostanza economica
Cadbury Schwepps) per valuta­
re l’artificiosità dell’insedia­
mento ai fini della libertà di sta­
bilimento e di circolazione dei capitali devono essere necessa­
riamente contemperati con la natura tipica di tali holding, che generalmente non richiede una struttura organizzativa partico­
larmente “pesante”.
Inoltre, indipendentemente
LA PAROLA
CHIAVE
Leverage buy out
7È un’acquisizione attraverso
debito, con una complessa serie di
operazioni finanziarie.
Promotori dell’iniziativa possono
essere: i manager della società
stessa (management buy­out),
manager di altre società
(management buy­in) e lavoratori
della società (workers buy­out).
Solitamente però a promuoverla
sono le società di private equity. Il
leverage buy out prevede la
creazione di una società veicolo
(newco) in cui affluiscono le risorse
dell’offerente: equity (capitale) e
indebitamento (leverage)
dalla “velocità” con cui il flusso
in ingresso (dividendi o plu­
svalenza) viene trasferito al
fondo, al fine di valutare la ge­
nuinità dell’operazione do­
vrebbero considerarsi tutte le
altre moti­vazioni legali e fi­
nanziarie che giustificano (o,
meglio, richiedono) la costitu­
zione di veicoli intermedi co­
me, ad esempio, la necessità di
segregare gli investimenti ef­
fettuati dal fondo. Evitando che
eventuali azioni da parte dei creditori in relazione ad uno
specifico investimento possa­
no risolversi nell’aggressione
di altri investimenti detenuti
dal medesimo fondo oppure la
volontà di creare forme di su­
bordinazione strutturale fra di­
versi finanziatori. Lo ha affer­
mato la Presidenza della Com­
missione Ue il 24 luglio 2014.
Una simile interpretazione
non può essere, in ogni caso, estesa ai veicoli posseduti da
fondi localizzati in paesi colla­
borativi e che esercitano la loro attività in condizioni equiva­
lenti a quelle relative ai fondi di investimento stabiliti in Italia. Ciò in quanto una siffatta dispa­
rità di trattamento rispetto ai
fondi chiusi riservati italiani, i
quali non subiscono ritenute
sui dividendi e non sono assog­
gettati a tassazione sulle plu­
svalenze, rappresenterebbe una restrizione alle libertà fon­
damentali sancite dal Trattato (sentenza, Corte ue, 10 aprile 2014, caso C­190/12 Dfa).
In merito all’individuazione
dei Paesi collaborativi, sarebbe da tenere in conto un approccio
sostanzialistico (circolare n.
38/E del 23 dicembre 2013) con­
siderando tali anche quei Paesi che, pur non essendo elencati
nella white list fatta col decreto
ministeriale del 1996, consen­
tono un adeguato scambio di in­
formazioni per effetto di con­
venzioni, Tax information exchange agreements (Tiea) o della Convenzione multilatera­
le sulla mutua assistenza ammi­
nistrativa in materia fiscale del 1988 di Straburgo.
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