Le definizioni in sintesi
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Transcript Le definizioni in sintesi
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 20 Aprile 2016 N. 108
38 Norme e tributi
FISCO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Contabilità. L'Oic ha rilasciato per la consultazione la bozza del principio 29
Le definizioni in sintesi
Cambi di stime ed errori
nel patrimonio netto
Rilevazione
della rettifica
negli utili
portati a nuovo
FOCUS
Franco Roscini Vitali
pCambiamenti previsto dall'Oic 29.
A tale proposito, il principio
contabile prevede la rilevazione della rettifica negli utili portati a nuovo o, se più appropriato, in al
tra componente del patrimonio netto dell'esercizio in cui avviene
il cambiamento di principio. Nel
le motivazioni alla base delle de
cisioni assunte, l'Oic precisa che la Commissione Europea
nell'ambito degli workshop or
ganizzati nel 2013 e 2014 in rela
zione al recepimento della di
rettiva 34/13, ha chiarito che tale
modalità di contabilizzazione,
contenuta nel principio inter
nazionale Ias 8, è compatibile
con la direttiva: Francia, Gran Bretagna e Spagna sono già alli
neate in tal senso.
Gli effetti dei cambiamenti, ai
fini comparativi, sono determi
nati retroattivamente, a meno che, dopo aver fatto ogni ragione
vole sforzo, questo risulti ecces
sivamente oneroso.
di principi contabili e correzioni di errori imputati nel patrimonio netto. È una della novità contenute nel principio contabile Oic 29 diffu
so dall'Organismo italiano di contabilità nella veste di bozza per la consultazione: i commenti devono essere inviati entro il 31 maggio. Il principio contabile si occupa di cambiamenti di princi
pi contabili, cambiamenti di sti
me contabili, correzione di errori Le stime contabili
e fatti intervenuti dopo la chiusu Le stime riguardano le caratteri
ra dell'esercizio.
stiche di elementi presenti alla data del bilancio (es. incidenza di
I principi contabili
spese che formano il costo di ac
I cambiamenti di principi conta quisto di un bene), oppure l'evol
bili sono ammessi soltanto se ri versi di eventi futuri che potreb
chiesti da nuove disposizioni le bero influenzare il valore di una gislative o da nuovi principi con voce di bilancio (es. futuro realiz
tabili (cambiamenti obbligatori), zo di un credito).
oppure se adottati per una mi
Il processo di stima è intrinse
gliore rappresentazione in bilan co alla formazione del bilancio ed
cio di fatti o operazioni (cambia è, per sua natura, soggettivo, ma menti volontari).
non deve essere arbitrario per
I cambiamenti obbligatori so ché, in tal caso, violerebbe la rap
no contabilizzati in base a quan presentazione veritiera e corret
to previsto dalle specifiche di ta del bilancio.
sposizioni transitorie contenu
I cambiamenti di stima sono
te nella legge o nei nuovi princi la conseguenza delle ulteriori
pi contabili: in assenza di informazioni che il trascorre
specifiche disposizioni transi re del tempo consente di ac
torie, sono contabilizzati come quisire in relazione a presup
posti o fatti sui quali era fonda
ta la stima originaria.
I cambiamenti in questione
rientrano nel normale procedi
mento di formazione del bilan
cio e non costituiscono corre
zioni di errori o cambiamenti di principi contabili: gli effetti del cambiamento sono classificati
nella voce di conto economico relativa all'elemento patrimo
niale oggetto di stima con effetto
sull'esercizio in corso (es. esigi
bilità di un credito) o sugli eser
cizi successivi (per esempio vita
utile di un cespite).
Quando è difficile stabilire se si
è in presenza di un cambiamento di principio contabile o di stima, il
cambiamento è trattato come cambiamento di stima.
Le correzione di errori
Un errore consiste nell'impro
pria o mancata applicazione di un
principio contabile se, al momen
to in cui è commesso, le informa
zioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono di
sponibili. Gli errori non devono essere confusi con i cambiamenti
di stima e neppure con i cambia
menti di principi contabili. Un
errore è rilevante se può indivi
dualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni
economiche che gli utilizzatori
assumono in base al bilancio: la
rilevanza, poi, dipende dalle di
mensioni e dalla natura dell'er
rore ed è valutata a seconda del
le circostanze.
La correzione degli errori rile
vanti, commessi in esercizi pre
cedenti, è contabilizzata nel sal
do di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui è indivi
duato l'errore, con rilevazione negli utili portati a nuovo o in al
tra voce se più appropriato.
Invece, gli errori non rilevanti
sono contabilizzati nel conto economico: il concetto di “rile
vanza” sarà trattato nel principio contabile Oic 11.
È richiesta l'informazione
comparativa, se fattibile.
La chiusura dell'esercizio
Il principio contabile esemplifica
alcuni fatti, intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che de
vono essere recepiti nel bilancio in chiusura e quelli che, invece, sono oggetto della sola informa
tiva nella nota integrativa (codice
civile articolo 2427 n. 22quater ).
Tra i primi, per esempio, è la
definizione di una causa legale
in essere alla data di bilancio per
un importo diverso da quello
prevedibile a tale data, mentre è
oggetto di sola informativa, per
esempio, la distruzione o il dan
neggiamento di beni a causa di
calamità avvenute nell'eserci
zio successivo. Inoltre, tra i fatti che sono rile
vati nel bilancio in chiusura, rien
trano quelli che possono incidere
sulla continuità aziendale che impongono agli amministratori particolare attenzione nelle valu
tazioni di bilancio. Per quanto ri
guarda le informazioni nella no
ta integrativa, previste dall'arti
colo 2427 n. 22quater) del codice
civile, si considerano fatti di ri
lievo quelli che, richiedendo o
meno variazioni nei valori di bi
lancio, influenzano la situazione
rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione po
trebbe compromettere la possi
bilità dei destinatari dell'infor
mazione societaria di fare cor
rette valutazioni e prendere de
cisioni appropriate.
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01 PRINCIPI CONTABILI
Regole e procedure che
disciplinano, criteri di
individuazione delle operazioni,
modalità delle loro rilevazioni,
criteri e metodi di valutazione e
quelli di classificazione ed
esposizione dei valori di bilancio
02 CRITERI DI VALUTAZIONE
Regole adottate ai fini della
rappresentazione delle voci
di bilancio
03 METODI DI VALUTAZIONE
Modalità con cui un criterio di
valutazione è applicato e con cui
04 APPLICAZIONE
RETROATTIVA
Quando il nuovo principio
contabile è applicato anche ad
eventi ed operazioni avvenuti in
esercizi precedenti a quello in cui
interviene il cambiamento, come
se il nuovo principio fosse stato
sempre applicato
05 APPLICAZIONE
PROSPETTICA
Quando il nuovo principio è
applicato solo ad eventi e
operazioni che si verificano dopo
la data in cui interviene il
cambiamento di principio
contabile.
06 STIME
Procedimenti e metodi in base ai
quali si perviene alla
determinazione di un valore
ragionevolmente attendibile di
attività, passività, costi e ricavi
07 ERRORE
Rappresentazione qualitativa e/o
quantitativa non corretta di un
dato di bilancio e/o di
un'informazione fornita in nota
integrativa
08 FATTI INTERVENUTI DOPO
LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Fatti intervenuti dopo la chiusura
dell'esercizio: fatti, positivi e/o
negativi, che avvengono tra la data
di chiusura e quella di formazione
del bilancio d'esercizio
Gli effetti. Necessaria l’informazione comparativa
Il saldo di apertura va modificato
pI cambiamenti di principi contabili richiedono l'infor
mazione comparativa. Que
sto comporta la ridetermina
zione degli effetti che si sareb
bero determinati nel bilancio
comparativo come se da sem
pre fosse stato applicato il nuo
vo principio contabile: pertan
to, è necessario rettificare il sal
do di apertura del patrimonio
netto dell'esercizio preceden
te e i relativi dati comparativi.
Tuttavia, quando, dopo ave
re fatto ogni ragionevole sfor
zo, non è fattibile determinare
l'effetto di competenza dell'esercizio precedente, o
questo sia eccessivamente oneroso, la società non deve
presentare i dati comparativi
rettificati e applica il nuovo principio contabile alle attività
e passività all'inizio dell'eserci
zio in corso, effettuando la ret
tifica al saldo di apertura del pa
trimonio netto. Alle medesime
condizioni, quando non è fatti
bile calcolare l'effetto cumula
tivo pregresso, la società deve
applicare il nuovo trattamento
contabile prospetticamente.
Per esempio, se una società,
con riferimento agli interessi
passivi, passa dalla contabiliz
zazione nel conto economico alla capitalizzazione ad una im
mobilizzazione materiale e
non è in grado di calcolare l'ef
fetto cumulativo pregresso per
tutti gli esercizi precedenti, ma
soltanto per gli ultimi due, ret
tifica i dati comparativi solo al
le immobilizzazioni materiali
relative a tali esercizi. Regole
analoghe riguardano l'infor
mazione comparativa relativa
alla correzione di errori: esula
dal contenuto del principio
contabile, in quanto di natura
giuridica, la trattazione delle
circostanze che possono origi
nare l'invalidità di approvazio
ne del bilancio.
F.R.V.
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Leverage buy out. La circolare 6/E e il trattamento delle plusvalenze
NOTIZIE
Per i private equity esteri
incertezze sui disinvestimenti
In breve
RISTRUTTURAZIONI
Bolzano anticipa
il rimborso del bonus
Marina Ampolilla
Luca Rossi
Fino al 30 giugno 2017 i cittadini della provincia di Bolzano potranno presentare agli uffici della Ripartizione provinciale edilizia abitativa la domanda per ottenere l'anticipo del bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie sulla prima casa (nel 2015 la Provincia ha approvato 441 domande di bonus fiscale per 13,7 milioni di euro).
La liquidazione del finanziamento è subordinata alla presentazione della dichiarazione dei redditi comprovante l'ammontare delle detrazioni fiscali richieste e la sottoscrizione di un contratto di mutuo decennale senza interessi. A
fronte del mutuo la Provincia può anticipare le detrazioni fiscali previste dalla normativa statale (rimborso decennale, sottoforma di detrazione fiscale dalla dichiarazione dei redditi, pari al 50% dei costi sostenuti) e che obbliga
il beneficiario a restituire il tutto nel giro di dieci anni.
pOltre al tema degli interessi POLITICI E INDENNITÀ
Piemonte, rimborsi
light a Chiamparino
Con l’ultima modifica alle regole varata dalla Regione Piemonte, il rimborso spese percepito dal presidente Sergio Chiamparino si è attestato a 2.200 euro, anziché a 3.500 euro. Il rimborso «ordinario» è di 3.500 euro, come riportato nel grafico pubblicato sul Sole 24 Ore di lunedì scorso con l’articolo sugli effetti della riforma costituzionale («Per i politici regionali tagli fino al 70%»), ma è legato alla rinuncia dell’auto di servizio. In alternativa si prevede invece un rimborso ridotto per chi, come il presidente, ha scelto invece di poter continuare a utilizzare l’auto di servizio.
viene determinato. Esempio: il
criterio di valutazione delle
rimanenze è la valutazione al
minore tra il costo di acquisto o
produzione e il valore di
realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato; i
metodi di valutazione del costo
sono il Lifo, il Fifo o il costo medio
ponderato.
Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio
e modalità di ammissione www.bs.ilsole24ore.com
SEGUICI SU
passivi di cui viene finalmente confermata la deducibilità, l’at
tesa circolare sulle operazioni di
leverage buy out (Lbo), la 6/E del 30 marzo, affronta la questio
ne del trattamento fiscale dei componenti di reddito generati al momento del disinvestimen
to e rappresentati dalla plusva
lenza realizzata dalla società
estera che detiene direttamente
la partecipazione nella target italiana ovvero dai dividendi quando l’exit avvenga a livello di
un ulteriore veicolo intermedio italiano. Le affermazioni del
l’Agenzia rischiano di generare nuove incertezze interpretati
ve, che impattano negativamen
te sull’attrattività del nostro Pa
ese per gli investitori esteri e, in particolare, per gli operatori del
private equity i quali – per ragio
ni sia organizzative sia legali – utilizzano generalmente strut
ture intermedie localizzate in al
tri Stati membri dell’Ue.
Le considerazioni svolte dal
l’agenzia delle Entrate si inseri
scono nel solco delle misure di contrasto alle pratiche fiscali abusive poste in essere nell’am
bito dell’Ue e, più in generale, ai fenomeni di Treaty shopping. In
presenza di un veicolo interme
dio europeo detenuto da un fon
do localizzato in un Paese non collaborativo, l’agenzia delle
Entrate in estrema sintesi affer
ma che è possibile disconoscere
tale veicolo (negandogli i bene
fici previsti da direttive, trattati e norme interne) laddove que
sto sia privo della «necessaria sostanza economica».
Tale eventualità ricorrereb
be quando, alternativamente:
1 il veicolo intermedio sia con
duit, ossia non abbia una reale
consistenza fisica ed un radica
mento effettivo nel tessuto
economico del Paese di inse
diamento;
1 agisca da mera struttura con
duit con riferimento alla specifi
ca operazione. Pur partendo da una premes
sa condivisibile, simili concetti avrebbero meritato di essere declinati con maggiore atten
zione in relazione ai casi concre
ti, onde evitare di ingenerare pe
ricolosi fraintendimenti. Senza aver la pretesa di ap
profondire in questa sede la questione, osserviamo come gli indici utilizzati anche dalla Cor
te di giustizia Ue (sentenza 12 settembre 2006, caso C196/04 PER L’AGENZIA
La societàveicolo detenuta
da fondi localizzati
in Paesi non collaborativi
può essere disconosciuta
se priva di sostanza economica
Cadbury Schwepps) per valuta
re l’artificiosità dell’insedia
mento ai fini della libertà di sta
bilimento e di circolazione dei capitali devono essere necessa
riamente contemperati con la natura tipica di tali holding, che generalmente non richiede una struttura organizzativa partico
larmente “pesante”.
Inoltre, indipendentemente
LA PAROLA
CHIAVE
Leverage buy out
7È un’acquisizione attraverso
debito, con una complessa serie di
operazioni finanziarie.
Promotori dell’iniziativa possono
essere: i manager della società
stessa (management buyout),
manager di altre società
(management buyin) e lavoratori
della società (workers buyout).
Solitamente però a promuoverla
sono le società di private equity. Il
leverage buy out prevede la
creazione di una società veicolo
(newco) in cui affluiscono le risorse
dell’offerente: equity (capitale) e
indebitamento (leverage)
dalla “velocità” con cui il flusso
in ingresso (dividendi o plu
svalenza) viene trasferito al
fondo, al fine di valutare la ge
nuinità dell’operazione do
vrebbero considerarsi tutte le
altre motivazioni legali e fi
nanziarie che giustificano (o,
meglio, richiedono) la costitu
zione di veicoli intermedi co
me, ad esempio, la necessità di
segregare gli investimenti ef
fettuati dal fondo. Evitando che
eventuali azioni da parte dei creditori in relazione ad uno
specifico investimento possa
no risolversi nell’aggressione
di altri investimenti detenuti
dal medesimo fondo oppure la
volontà di creare forme di su
bordinazione strutturale fra di
versi finanziatori. Lo ha affer
mato la Presidenza della Com
missione Ue il 24 luglio 2014.
Una simile interpretazione
non può essere, in ogni caso, estesa ai veicoli posseduti da
fondi localizzati in paesi colla
borativi e che esercitano la loro attività in condizioni equiva
lenti a quelle relative ai fondi di investimento stabiliti in Italia. Ciò in quanto una siffatta dispa
rità di trattamento rispetto ai
fondi chiusi riservati italiani, i
quali non subiscono ritenute
sui dividendi e non sono assog
gettati a tassazione sulle plu
svalenze, rappresenterebbe una restrizione alle libertà fon
damentali sancite dal Trattato (sentenza, Corte ue, 10 aprile 2014, caso C190/12 Dfa).
In merito all’individuazione
dei Paesi collaborativi, sarebbe da tenere in conto un approccio
sostanzialistico (circolare n.
38/E del 23 dicembre 2013) con
siderando tali anche quei Paesi che, pur non essendo elencati
nella white list fatta col decreto
ministeriale del 1996, consen
tono un adeguato scambio di in
formazioni per effetto di con
venzioni, Tax information exchange agreements (Tiea) o della Convenzione multilatera
le sulla mutua assistenza ammi
nistrativa in materia fiscale del 1988 di Straburgo.
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