781 Insulina Glargine al 30 giugno 2017

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Dipartimento Amministrativo e Tecnico Centrale
Servizio Acquisti e Logistica
Capofila dell’unione d’acquisto tra le Aziende costituenti l’Area Vasta Emilia Nord (AUSL di Reggio
Emilia, Modena, Parma e Piacenza e Aziende Ospedaliere di Reggio Emilia, Modena e Parma).
Decisione Numero 781 del 20/04/2016
OGGETTO: stipulazione di contratto ponte dal 1 maggio 2016 e fino al 30 aprile 2017 del
principio attivo “Insulina glargine” (nome commerciale ABASAGLAR) per le esigenze
dell’Area Vasta Emilia Nord. Importo complessivo presunto € 68.970,44 iva al 10%
compresa. Risparmio presunto rispetto all’acquisto del brand, € 17.245,62 iva al 10%
compresa. CIG QUADRO: 667076161E
1
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ACQUISTI e LOGISTICA
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 46 del 25.03.2003 e s.m.i, allegato
n. 25, punto 5; in merito alle competenze e alle deleghe attribuite al Direttore del Servizio
Acquisti e Logistica;
Rilevato che in attuazione alle Direttive Regionali di cui alla deliberazione della Giunta n.
927 in data 27 giugno 2011, le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord hanno provveduto ad
adottare uno specifico “Accordo quadro per la disciplina delle relazioni fra le Aziende
sanitarie dell’Area Vasta stessa che, fra le altre, prevede vengano sviluppate iniziative
finalizzate all’unificazione delle attività di natura amministrativa e dei servizi a supporto
all’attività sanitaria ed in specifico “la ricerca di soluzioni innovative per la programmazione
e la gestione integrata a livello interaziendale delle attività connesse al processo di
acquisizione dei beni e servizi, nell'ottica di conseguire economie di scala, di procedura, di
qualità e di riduzione della variabilità, mediante la definizione di una programmazione
integrata degli acquisti delle Aziende associate, coordinata con le previsioni
programmatiche dall’Agenzia Regionale Intercent-ER e l’attivazione e la gestione delle
relative procedure di gara”;
Ravvisato che con verbale del Comitato dei Direttori Generali delle Aziende dell'Area
Vasta Emilia Nord in data 4 marzo 2014, gli stessi hanno provveduto ad approvare la
programmazione degli acquisti di farmaci e delegato l’Azienda Usl di Modena (capofila)
alla gestione dei contratti di fornitura dei farmaci ed alla stipulazione di quelli non di
pertinenza dell’Agenzia Intercent-ER, in nome e per conto delle altre Aziende associate;
Osservato che è quindi attivo un contratto stipulato dall’Agenzia Intercent-ER e la ditta
Sanofi per la specialità medicinale Lantus, esclusivista fino al gennaio 2016, del principio
attivo “insulina glargine” che scadrà il 30 giugno 2017;
Tenuto presente che sono stati immessi ora in commercio altri prodotti a base dello
stesso principio attivo, dello stesso dosaggio e della stessa forma farmaceutica e che,
sulla base di tale presupposto, l’Agenzia Intercent-ER ha provveduto a rinegoziare con la
ditta Sanofi, titolare del contratto, il prezzo della specialità, come previsto dall’art. 5 della
convenzione in caso di immissione in commercio di farmaci equivalenti;
Acquisito tuttavia agli atti il verbale del gruppo operativo dei tecnici addetti alle procedure
di gara dei farmaci dell’Agenzia Intercent-ER in data 21 marzo 2016 dal quale si evince la
mancata accettazione della proposta della ditta Sanofi, mantenuta unicamente per i
pazienti in regime di continuità terapeutica;
Ravvisato quindi che, al fine di consentire una maggiore economicità nei costi, si rende
necessario stipulare, limitatamente ai nuovi pazienti, un nuovo contratto per l’acquisto del
farmaco generico, negoziando la fornitura con la ditta Eli Lilly quale unico fornitore del
generico presente ora sul mercato;
Vista in tal senso la nota prot. 28381 del 13 aprile 2016 con la quale è stata richiesta
l’offerta a tale ditta per la fornitura del principio attivo insulina glargine per le esigenze delle
Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord per il tempo strettamente necessario al soggetto
aggregatore per la stipulazione di un nuovo contratto a valenza regionale;
Vista l’offerta della ditta Eli Lilly in data 14 aprile 2016 che determina il seguente prospetto
riepilogativo:
Ditta Eli Lilly Spa
Con sede in Via Antonio Gramsci 731/733
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Partita IVA 00426150488
2
AIC
Medicinale
Quantità
Prezzo unitario
offerto
043658032
ABASAGLAR CRT 3 ML 100 UI/ML
6800
€ 6,39800
043658071
ABASAGLAR KWIKPEN 3 ML 100 UI/ML
3000
€ 6,39800
Per un importo complessivo netto di € 62.700,40 + € 6.270,04 per iva al 10% = €
68.970,44.
Accertato che l’acquisto del farmaco generico, per i soli nuovi pazienti ed avuto riguardo
ai consumi ed al periodo di validità contrattuale, determina un minor costo rispetto
all’acquisto del farmaco specialistico Lantus di € 17.245,62 iva al 10% compresa;
Attesa la necessità di procedere in merito nell’ambito del vigente quadro normativo di
riferimento;
Vista quindi la legge 27.12.2006 n. 296 e s.m. e i., il cui art. 1 comma 450 impone che le
Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs n" 165/2001, diverse da quelle statali
centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, facciano ricorso alle centrali di committenza o al mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione;
Visto il decreto legge 24.04.2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge
23.06.2014 n. 89, il quale all'art. 9 comma 3, ha inoltre stabilito che con DPCM entro il 31
dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al
superamento delle quali, tra gli altri, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono al
soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure di
acquisizione;
Preso atto del DPCM di cui al paragrafo precedente emanato il 24.12. 2015, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.32 del 09.02.2016 in vigore da tale data, che ha
individuato le categorie merceologiche ai sensi del citato 9, comma 3, del D.L. 24 aprile
2014, n. 66, comprendendo, tra l'altro, tra esse una serie di farmaci e dispositivi medici con
indicazione delle relative soglie al di sopra delle quali gli enti del Servizio Sanitario
Nazionale devono acquistate detti beni esclusivamente attraverso il soggetto aggregatore
di riferimento regionale ovvero di Consip;
Preso atto altresì della nota congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
Ministero Salute prot. n. 20518/2016 del 19.02.2016 - acquisita al protocollo informatico
aziendale n.0014782/16 del 25.02.2016 - ad oggetto: “ art.9 del Decreto Legge 24 Aprile
2014 n. 66. Indicazioni per l’attuazione della norma sull’acquisizione di beni e servizi del
settore sanità- Ricognizione dei contratti attivi”;
Vista la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che all'art. 1 commi da 548 a 550
ha previsto che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi,
relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal
richiamato DPCM di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero
della Consip SpA;
Considerato che, alla luce del quadro normativo sopra esposto, gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale potranno procedere in autonomia esclusivamente nel caso di acquisti
di beni e servizi per importi inferiori rispetto a quelli indicati per le categorie merceologiche
di cui al citato DPCM oppure, per importi superiori a dette soglie, nel caso di assenza di
iniziative attive presso i soggetti· aggregatori o Consip secondo le modalità indicate dalla
nota congiunta MEF - Ministero della salute sopra richiamata;
Precisato che la nota ministeriale congiunta suddetta specifica che, in assenza di
iniziative attive cui aderire, se il soggetto aggregatore di riferimento ha in programma
un’iniziativa che è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile
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ricorrere, tra le altre previste, alla fattispecie, che appare appropriata al caso di specie,
della stipulazione di un contratto ponte ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett.c) Codice degli
Appalti per lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del contratto;
DECIDE
a) di stipulare per le motivazioni esposte in premessa e che s’intendono qui riportate, con
la ditta sopra indicata per il periodo 1° maggio 2016 - 30 aprile 2017, un contratto
ponte per la fornitura del principio attivo insulina glargine, per le esigenze delle
Aziende Sanitarie costituenti l’Area Vasta Emilia Nord, limitatamente ai nuovi pazienti;
b) di riepilogare, nel seguito del presente punto, i dati essenziali del contraente e del
contratto, fatta salva comunque la clausola del recesso anticipato nell’ipotesi di
operatività di un ulteriore contratto stipulato da un soggetto aggregatore:
Ditta Eli Lilly Spa
Con sede in Via Antonio Gramsci 731/733
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Partita IVA 00426150488,
Quantità
Prezzo unitario
offerto
043658032 ABASAGLAR CRT 3 ML 100 UI/ML
6800
€ 6,39800
043658071 ABASAGLAR KWIKPEN 3 ML 100 UI/ML
3000
€ 6,39800
AIC
Medicinale
c) di precisare che la sottoscrizione del contratto comporta un onere economico
complessivo di € 68.970,44 iva al 10% compresa ed un minor costo rispetto
all’acquisto del farmaco specialistico Lantus di € 17.245,62 iva al 10% compresa,
avuto riguardo ai consumi ed al periodo di validità del contratto medesimo;
d) di trasmettere altresì copia del presente atto all’unità logistica centralizzata di Reggio
Emilia per l’emissione degli ordinativi di spesa, dandosi conseguentemente atto che, la
funzione di Direttore dell’esecuzione sarà svolta dalla medesima unità centralizzata e
che saranno svolti dall’Azienda Usl di Reggio Emilia anche gli adempimenti previsti
dall’art.1 c. 32 della legge 190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
e) di precisare ancora che il presente acquisto è sottoposto alle norme sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
f)
di individuare infine Bruna Gibellini come Responsabile del Procedimento, ai sensi e
per gli effetti della legge n. 241/1990.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(dott. Andrea Ferroci)
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