n°114-13 aprile 2016

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13 aprile 2016
Gestioni pubbliche
In questo numero:
Massimale contributivo e pensionabile nel sistema
contributivo
INPS, con circolare 58 del 1 aprile 2016, fornisce chiarimenti in
merito all’ applicazione del massimale contributivo e
pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18 della legge 8
agosto 1995, n. 335 con espresso riferimento ai soggetti
assicurati alle Gestioni pubbliche.
Come noto, l’art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995 ha stabilito
per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far
data dal 1° gennaio 1996 (cd. “nuovi iscritti”) e privi di
anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della
base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato
dall'ISTAT, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, pari per l’anno 2016 ad €
100.324,00.
Nell’ipotesi che tali lavoratori, successivamente al 01.01.1996,
acquisiscano anzianità assicurative relative a periodi
antecedenti a seguito di una domanda di accredito figurativo
o di riscatto, l’INPS aveva già stabilito (circolare n. 42 del 17
marzo 2009.) che, a partire dal mese successivo a quello di
presentazione della relativa domanda, i medesimi non siano
più assoggettati all’applicazione del massimale contributivo e
pensionabile.
Ne consegue che l’intera retribuzione imponibile verrà
assoggettata a contribuzione previdenziale come avviene
per i lavoratori con anzianità contributiva già maturata in
forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995.
Naturalmente il tutto è subordinato, nel caso di riscatto, al
pagamento di almeno una rata del relativo onere.
Segue a pag.2
Gestioni pubbliche:
massimale contributivo
e pensionabile
pag.1-2
Notizie in breve
pag.2
Proposta formativa per i
nostri consulenti: corso
ECM a distanza
pag.3
Gestioni pubbliche: per i privi di anzianità contributiva ante
01.01.1996 si qpplica, come per la generalità deli assicurati, il
massimale contributivo e pensionabile. Per 2016 € 100.324
Questa interpretazione, applicabile non solo
alla contribuzione previdenziale dovuta
all’assicurazione generale obbligatoria, ma
appunto anche alle forme sostitutive e
esclusive dell’AGO, è stata di recente
avvallata dalla norma di interpretazione
autentica contenuta nell’art. 1, comma 280
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 -legge
di Stabilità 2016.
conseguimento di un unico trattamento
pensionistico.
Pertanto, nel caso in cui per effetto di tale
riunificazione, risulti una contribuzione
antecedente al 1° gennaio 1996,
l’assicurato sarà destinatario di un sistema
retributivo/misto.
(Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335, si interpreta nel senso che i
lavoratori assunti successivamente al 31
dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a
seguito di una loro domanda, contributi riferiti a
periodi antecedenti al 1º gennaio 1996 non sono
soggetti all'applicazione del massimale annuo
della base contributiva e pensionabile, di cui
alla medesima disposizione, a decorrere dal
mese successivo a quello di presentazione della
domanda).
Notizie in breve
Nuovi criteri per l’accertamento
dell’anzianità contributiva al 31.12.1995 e
del conseguente sistema di calcolo da
adottare per la liquidazione delle pensioni
delle gestioni esclusive.
INPS indica come procedere per la
determinazione del sistema di calcolo da
adottare per la liquidazione della pensione
ai soggetti in possesso di periodi di
contribuzione in più gestioni pensionistiche,
che maturano il diritto a pensione a
decorrere dal 1.1.2012 e chiedono la
liquidazione della stessa a carico di una
gestione esclusiva del regime generale:

si deve prendere in considerazione la
sola contribuzione, versata o
accreditata nella gestione assicurativa
in cui viene liquidata e, quindi, calcolata
la pensione, purché non ancora
utilizzata.
Nel caso in cui l’assicurato abbia svolto
attività lavorativa presso diversi datori di
lavoro, siano essi amministrazioni dello Stato,
autonomie locali, o altri enti pubblici con
contribuzione versata o accreditata in uno
dei fondi esclusivi occorre procedere alla
riunione di tali servizi al fine del
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Indennità di maternità alle
lavoratrici iscritte alla gestione
separata
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministero
dell’Economia, ha pubblicato, sulla
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2016, il
Decreto InterMinisteriale del 24 febbraio
2016, in materia di attribuzione
dell’indennità di maternità alle lavoratrici
iscritte alla gestione separata.
In particolare, in caso di adozione,
nazionale o internazionale, e di affidamento
preadottivo di un minore,
le lavoratrici iscritte alla gestione separata
di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, hanno diritto
all’indennità di maternita’ per un periodo di
cinque mesi, secondo le modalità previste
dall’art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
L’Ente autorizzato, che
ha ricevuto l’incarico di curare la
procedura di adozione internazionale,
certifica la data di ingresso del minore e
l’avvio presso il tribunale italiano delle
procedure di
conferma della validità dell’adozione o di
riconoscimento dell’affidamento
preadottivo.
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