D.Lgs. 139/2015: le novità del bilancio tra luci ed ombre

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APPROFONDIMENTI E PROCEDURE
D.Lgs. 139/2015: le novità
del bilancio tra luci ed ombre
A cura di
Emanuele Artuso
Dottore commercialista e revisore legale
in Padova - Studio Bogoni. Specializzato in
fiscalità d'impresa e contenzioso tributario.
Inge Bisinella
Dottore commercialista e revisore legale in Bassano del
Grappa (VI) - Studio Bogoni. Specializzata in consulenza
ed organizzazione di operazioni straordinarie nazionali ed
internazionali
Il D.Lgs. 18/08/2015, n. 139 ha attuato la direttiva europea 2013/34/UE “relativa ai
bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di
quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”.
Le novità recate dal D.Lgs. 139/2015 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 e si
applicano ai bilanci di esercizi finanziari aventi inizio da tale data.
Se da un lato, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le nuove regole trovano applicazione a decorrere dal bilancio relativo all’esercizio 2016, dall’altro
è evidente che, per assolvere ai fini comparativi, anche il bilancio 2015 dovrà essere
giocoforza plasmato alle nuove regole.
Non si tratta solo di interventi di mero “maquillage”, bensì anche di “sostanza”, volti a
incidere in maniera massiva sul contenuto dei documenti di bilancio.
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Principali novità
introdotte dal
D.Lgs. 139/2015
Di seguito, senza nessuna pretesa di esaustività, innanzitutto una
rassegna sulle novità di maggior pregnanza, enucleate negli artt. 6 e
7, D.Lgs. 139/2015:
- I principi di redazione del bilancio:
con la modifica agli artt. 2423 e 2423-bis, c.c., è introdotta, da
un lato, la possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in
tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa
di bilancio, sempre che gli effetti della loro inosservanza siano
irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (in
ogni caso, le scritture contabili debbono essere regolarmente tenute); dall’altro, viene espunto il riferimento alla funzione
economica dell’elemento dell’attivo e del passivo a favore della
sostanza dell’operazione e del contratto.
- Gli schemi di bilancio:
con la modifica agli artt. 2424 e 2425, c.c., sono inserite numerose e variegate novità allo stato patrimoniale e al conto economico.
Ex pluribus, per quanto riguarda lo stato patrimoniale:
- le azioni proprie non vanno più indicate tra le immobilizzazioni
o nell’attivo circolante, bensì a diretto scomputo del patrimonio
netto mediante l’iscrizione di una apposita voce di segno negativo;
- i costi di ricerca e pubblicità non vanno più indicati tra le immobilizzazioni. Sono pertanto capitalizzabili i soli “costi di sviluppo” (B.I.2);
- tra le immobilizzazioni (finanziarie e crediti), l’attivo circolante
(crediti) e debiti è dovuta l’indicazione dei rapporti con altre imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- tra le voci del patrimonio netto è stata introdotta la voce VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- non vanno più appostati in calce allo stato patrimoniale i conti
d’ordine, le cui informazioni sono da riportare in nota integrativa.
Ex pluribus, per quanto riguarda il conto economico:
- nella macroclasse C) Proventi e oneri finanziari, vanno indicati
separatamente i proventi e gli oneri derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- sono state introdotte voci specifiche per i derivati;
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- è stata eliminata la macroclasse E) relativa all’area straordinaria:
i proventi e gli oneri straordinari vanno ora indicati, se di
ammontare apprezzabile, solo nella nota integrativa.
- I criteri di valutazione
Sono state apportate rilevanti modifiche all’art. 2426, c.c.:
- è previsto che l’avviamento, così come i costi di impianto e
ampliamento, vadano ammortizzati secondo la sua vita utile
e, se in casi eccezionali non è possibile stimarla, entro un periodo non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque anni;
- è stabilito che i crediti, debiti e titoli immobilizzati siano valutati non più al valore nominale ma al costo ammortizzato;
- il bilancio viene integrato con l’indicazione degli strumenti finanziari derivati, con riferimento ai quali viene introdotta la
valutazione al fair value.
- Nota integrativa
Le informazioni sulle voci di stato patrimoniale e conto economico vanno presentate rispecchiando l’ordine delle voci nei
rispettivi schemi; inoltre, nella nota integrativa, e non più nella
relazione sulla gestione, vanno enunciati i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
- L’obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario
Con la modifica dell’art. 2423, c.c., co. 1, nonché con l’introduzione del nuovo art. 2425-ter viene resa obbligatoria la predisposizione del rendiconto finanziario per tutte le imprese,
quale documento che fa parte integrate del bilancio dell’esercizio, unitamente allo stato patrimoniale, conto economico e alla
nota integrativa. Ne solo escluse solo le società che redigono il
bilancio in forma abbreviata e per le nuove cd. micro-imprese.
- Regime semplificato per le micro imprese
Con l’introduzione delI’art. 2435-ter è prevista per le micro-imprese l’esenzione dalla redazione della nota integrativa, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le informazioni previste sugli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e sull’ammontare dei compensi dovuti ad amministratori
e sindaci.
Svolta questa sommaria introduzione, passiamo a rassegnare
in questa prima parte specificamente le modifiche ai principi di
relazione del bilancio, ai criteri di valutazione e allo schema di
stato patrimoniale.
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Principio di
prevalenza della
sostanza sulla forma
Principio
di rilevanza
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Secondo questo principio, sancito dall’art. 2423-bis, co. 1, modificato dal D.Lgs. 17/01/2007, n. 6, la valutazione delle voci deve essere operata tenendo conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato.
La formulazione letterale “funzione economica”, come del resto si
evince nitidamente dalla relazione di accompagnamento al predetto
decreto, pone riferimento al postulato della “prevalenza della sostanza sulla forma”, concetto indicato nell’OIC 11 e soprattutto nei principi
contabili internazionali, i quali infatti prevedono che nella redazione
del bilancio deve essere privilegiata la sostanza delle operazioni rispetto alla forma legale delle stesse.
La formulazione dell’art. 2423-bis, c. 1, si è tuttavia rivelata poco diretta ed incisiva rispetto alla ratio della normativa, dal momento che
essa non dispone espressamente la prevalenza della sostanza sulla
forma, ma, come detto, semplicemente l’indicazione della funzione
economica dell’elemento patrimoniale considerato.
Ciò ha dato luogo ad un frastagliato quadro normativo/interpretativo,
che ha causato un non indifferente grado di arbitrarietà delle poste di
bilancio da parte degli amministratori.
Pertanto, la novellata formulazione letterale è intesa ad una piena,
diretta ed inequivoca affermazione del principio di prevalenza della
sostanza sulla forma, di derivazione internazionale.
Un esempio emblematico di applicazione del nuovo principio è quello riguardante le azioni proprie che, in base alla loro forma giuridica,
andranno a diretto scomputo del patrimonio netto.
Non può peraltro sottacersi che questa netta “curvatura” verso la sostanza, ricercata sul piano generale, si scontra tuttavia sul piano particolare con notevoli contraddizioni: si pensi per tutte al criterio di contabilizzazione del leasing finanziario, che ancora non è stato conformato allo IAS/IFRS 17.
È pertanto auspicabile che ulteriori miglioramenti normativi ed interpretativi possano definitivamente chiarire ed affermare il principio.
Con le novità in questione, tale principio viene introdotto e definito
espressamente nel nostro ordinamento a livello normativo: all’art.
2423, dopo il co. 3, si prevede ora infatti che “non occorre rispettare
gli obblighi in materia di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli
obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società
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illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”1.
Il postulato de quo si collega a quello della chiarezza, racchiuso
dall’art. 2423, secondo cui “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.
All’art. 2 della Direttiva 2013/34/UE è presente la definizione di “rilevante”: “lo stato dell’informazione quando la sua omissione o errata
indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese
dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa”, precisando che
“la rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci
analoghe”.
Il riferimento a “voci analoghe” appare oscuro, dato che il bilancio non
espone in concreto voci analoghe tra di loro.
La Direttiva ritiene che il principio della rilevanza deve regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l’informativa e il consolidamento dei bilanci; in sostanza, ciò potrebbe far ritenere possibile
omettere, oltre a presentazione e informativa dei vari fatti amministrativi, anche la loro rilevazione e valutazione qualora non si abbiano effetti rilevanti.
Tuttavia, ad avviso di chi scrive, consentire ai soggetti che redigono
i bilanci di giudicare se un fatto amministrativo sia rilevante o meno
ai fini della rappresentazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dell’impresa, contiene non lievi profili di rischio: non si deve sottacere, a tal proposito, che in sede di esame da parte delle Commissioni
parlamentari dello schema di Decreto, era stato suggerito di non introdurre il principio in esame.
Verosimilmente, il principio di rilevanza dispiegherà i propri effetti
principalmente nella redazione della nota integrativa: in tale documento sono richieste numerose e variegate informazioni (sulle quali
si tornerà a breve); per quanto riguarda le informazioni obbligatorie,
l’applicazione del principio della rilevanza potrebbe consentire uno
snellimento dell’informativa, proprio con riguardo a quei dati che non
saranno ritenuti rilevanti, cioè a quei dati la cui omissione non sarà
lesiva dell’obbligo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta.
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Va precisato che nelle precedenti direttive, questo concetto rientrava nel contesto della
clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta (true and fair view), tuttavia in
maniera non proprio lineare.
Come a livello europeo, anche in Italia il principio di rilevanza non rappresenta una novità
assoluta, visto che tale postulato nella prassi contabile veniva già utilizzato in sede di redazione del bilancio: nel principio contabile OIC 11, nel commentare le finalità e i postulati del
bilancio, si scandaglia anche quello della significatività e della rilevanza dei fatti economici.
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Insomma, potrebbe esservi un’ulteriore semplificazione e razionalizzazione del contenuto della nota integrativa.
Modifiche ai criteri
di valutazione
L’avviamento
E’ appena il caso di ricordare che, fino alle modifiche de quibus, l’avviamento era ammortizzabile nell’arco di cinque anni, con la possibilità di estendere tale periodo, fornendo idonea informativa in nota
integrativa (i principi contabili stabiliscono un limite massimo di venti
anni).
Ora, a seguito di quanto recato dalla Direttiva, l’avviamento è ammortizzabile in un periodo superiore ai cinque anni: infatti, la regola di
base prevede che l’ammortamento va effettuato secondo la vita utile.
Nei casi eccezionali, nei quali non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l’avviamento deve essere ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.
Art. 2426 prima del D.Lgs. 139/2015 Art. 2426 dopo il D.Lgs. 139/2015
6) L’avviamento può essere iscritto
nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del
costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo
di cinque anni.
È tuttavia consentito ammortizzare
sistematicamente l’avviamento in
un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l’utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa.
6) L’avviamento può essere iscritto
nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del
costo per esso sostenuto.
L’ammortamento dell’avviamento è
effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non
è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci
anni. Nella nota integrativa è fornita
una spiegazione del periodo di
ammortamento dell’avviamento.
Prima facie, il nuovo art. 2426, co. 6, sembrerebbe portare da cinque
a dieci anni il normale periodo di ammortamento; attenzione, però.
Invero, il termine massimo di dieci anni è previsto solo se non è possibile stimare attendibilmente la vita utile. Di talché, l’inattendibilità
della vita utile non può costituire ragione sufficiente per procedere ad
un ammortamento nel termine massimo fissato dal legislatore nazionale (che potrebbe essere addirittura superiore alla vita utile stimata
inattendibilmente).
Nella prassi, quando la vita utile di un bene non può essere stimata,
tendenzialmente lo si ammortizza in più anni possibili, naturalmente
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al fine di ripartire il costo su più esercizi e diminuire l’impatto a livello
di conto economico. A seguito delle modifiche, dato che i termini massimi si amplificano, è necessaria una più ponderata analisi della vita
utile, e solo in via sussidiaria l’utilizzo del metodo alternativo.
Va peraltro sottolineato che è stato modificato anche il numero 3
dell’art. 2426 per quanto riguarda le rettifiche di valore delle immobilizzazioni.
Art. 2426 prima del D.Lgs. 139/2015 Art. 2426 dopo il D.Lgs. 139/2015
3) L’immobilizzazione che, alla data
di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a
tale minore valore; questo non può
essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi
della rettifica effettuata.
3) L’immobilizzazione che, alla data
di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1)
e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può
essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi
della rettifica effettuata. Questa disposizione non si applica a rettifiche
di valore relative all’avviamento.
Valutazione in base al costo ammortizzato
Un’altra rilevante modifica da applicare a partire dal 2016 è l’introduzione del nuovo modello di valutazione in base al costo ammortizzato
per crediti, debiti e immobilizzazioni rappresentate da titoli. L’articolo
2426 è stato modificato come segue:
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Art. 2426 prima del D.Lgs. 139/2015 Art. 2426 dopo il D.Lgs. 139/2015
1) le immobilizzazioni sono iscritte
al costo di acquisto o di produzione.
Nel costo di acquisto si computano
anche i costi accessori. Il costo di
produzione comprende tutti i costi
direttamente imputabili al prodotto.
Può comprendere anche altri costi,
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento
dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono
essere aggiunti gli oneri relativi al
finanziamento della fabbricazione,
interna o presso terzi;
……………..
7) il disaggio su prestiti deve essere
iscritto nell’attivo e ammortizzato in
ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore di presumibile realizzo.
1) le immobilizzazioni sono iscritte
al costo di acquisto o di produzione.
Nel costo di acquisto si computano
anche i costi accessori. Il costo di
produzione comprende tutti i costi
direttamente imputabili al prodotto.
Può comprendere anche altri costi,
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento
dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono
essere aggiunti gli oneri relativi al
finanziamento della fabbricazione,
interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono
rilevate in bilancio con il criterio del
costo ammortizzato, ove applicabile;
……………..
7) il disaggio e l’aggio su prestiti
sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);
8) i crediti e i debiti sono rilevati in
bilancio secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del
fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.
Il nuovo criterio di rilevazione comporta l’iscrizione di un’attività o passività finanziaria al netto dei costi iniziali (quali le spese istruttorie, le
commissioni bancarie, spese legali, l’imposta sostitutiva sui finanziamenti, gli oneri di perizia, ecc…). In ogni esercizio successivo, poi, il
valore di tale posta viene adeguato come segue:
- più valore di iscrizione iniziale;
- più o (meno) l’ammortamento cumulato della differenza tra valore iniziale e valore finale dello strumento, calcolato in base al
tasso di interesse effettivo;
- (meno) svalutazioni durature;
- (meno) pagamenti.
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Giova sottolineare che il tasso di interesse effettivo (IRR, Internal rate
of Return) è quel tasso che rende il valore attuale del flusso di pagamenti atteso fino alla scadenza o fino alla prossima valutazione (basata sul prezzo di mercato), esattamente uguale al valore contabile
corrente.
Il criterio del costo ammortizzato non va frainteso con il procedimento
di ammortamento: a dispetto di talune affinità, l’obbiettivo del costo
ammortizzato è quello di frazionare tra i periodi di competenza non
l’intero valore dell’investimento, bensì solo la differenza tra l’ammontare dell’investimento iniziale ed il valore di rimborso.
Per quanto riguarda i titoli, tale criterio va applicato solo ove le caratteristiche dello stesso lo consentano.
Con riferimento a questa importante modifica, l’art. 12, D.Lgs.
139/2015 ha previsto una disciplina transitoria, stabilendo che la
stessa trova applicazione solo con riferimento alle operazioni poste
in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016, pertanto le operazioni poste in essere precedentemente continueranno ad essere contabilizzate secondo le norme previgenti, fino ad esaurimento dei loro effetti.
Vale poi segnalare che l’OIC ha pubblicato le bozze dei nuovi documenti OIC 15 e 19, che forniscono già alcune indicazioni operative
per l’applicazione di questo nuovo criterio di rilevazione.
Costi impianto e ampliamento e sviluppo
In linea con le modifiche di valutazione apportate all’avviamento, il
Decreto 139/2015 ha modificato anche i criterio di valutazione di costi
di sviluppo capitalizzati, incidendo sul n. 5 del comma 1 dell’art. 2426.
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Art. 2424, B), I) n. 2 prima del D.Lgs. Art. 2424, B), I) n. 2 dopo il D.Lgs.
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5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo
e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente,
del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo
non superiore a cinque anni. Fino
a che l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti
dividendi solo se residuano riserve
disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo
e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente,
del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo
non superiore a cinque anni. I costi
di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile,
sono ammortizzati entro un periodo
non superiore a cinque anni. Fino a
che l’ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo
non è completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati;
Per effetto della modifica normativa, i costi di sviluppo non vanno più
ammortizzati in un arco temporale di 5 anni, ma secondo la loro vita
utile; solo in casi eccezionali, dove non è possibile stimarne la vita utile, vanno ammortizzati per in periodo non superiore a 5 anni.
Strumenti finanziari derivati
Una rilevante novità introdotta dal D.Lgs. 139/2015 è l’obbligo di iscrivere in bilancio gli strumenti finanziari derivati, imponendo la misurazione al fair value degli stessi. Infatti, nell’art. 2426, c.c., relativo ai
criteri di valutazione, è stato introdotto in nuovo numero 11) bis che
prevede quanto segue:
“11-bis) Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri
strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre
il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento
finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata
al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al
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verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto
di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei
tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito
sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si
considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento
o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non
sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value
degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la
copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al
fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di
un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non
sono considerate nel computo del patrimonio netto e, se positive, non
sono distribuibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.”
In estrema sintesi, tale nuova disposizione prevede:
- la rilevazione degli strumenti finanziari al fair value senza tenere conto dei costi di transazione, alla data di negoziazione,
ossia quando viene stipulato il contratto;
- le variazioni di valore degli strumenti derivati detenuti a scopo
di negoziazione vanno rilevate a conto economico. Solo nel
caso di strumenti derivati di copertura, le variazioni di valore
vengono direttamente iscritte in una riserva di patrimonio netto. Tale riserva è imputata a conto economico nella misura e
nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi
di cassa dello strumento coperto o dell’operazione oggetto di
copertura;
- non possono essere distribuiti gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio,
che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati, non
sono considerate nel computo del patrimonio netto e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle
perdite.
Va poi osservato che, nella valutazione degli strumenti finanziari derivati, occorre sempre tenere conto dei principi della prudenza e della
competenza temporale, nonché l’uniformità dei criteri applicati rispetto agli esercizi precedenti.
In linea con le modifiche apportate, dopo il primo comma dell’art.
2426 sono stati inseriti i seguenti:
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“Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento
finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello
e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai
principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del primo comma, numero
11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il
diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le
esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di
vendita o di utilizzo delle merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della
merce.
Il fair value è determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa
essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti
o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore
di mercato. Il fair value non è determinato se l’applicazione dei criteri
indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile.”
Attività e passività in valuta
Con riferimento alle attività e passività in valuta, il decreto 139/2015 è
intervenuto sull’art. 2426, n. 8-bis, c.c., come segue:
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8.bis) le attività e passività monetarie in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte ai tassi di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio
ed i relativi utili e perdite devono essere imputati al conto economico e
l’eventuale utile netto è accantonato
in apposita riserva non distribuibile
fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a
quello inferiore alla data di chiusura
dell’esercizio se la riduzione debba
giudicarsi durevole.
8.bis) le attività e passività monetarie in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tassi di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio
ed i relativi i conseguenti utili e perdite devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva
non distribuibile fino al realizzo. Le
immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite
da partecipazioni, rilevate al costo
Le attività e passività in valuta non
monetarie devono essere iscritte al
tasso di cambio vigente al momento
del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi
durevole.
Le variazioni apportate alla disposizione hanno l’evidente obiettivo di
semplificare i criteri di valutazione, distinguendo semplicemente tra
attività e passività monetarie e non monetarie, sì da contemplare solo
per le prime la necessità di procedere ad un adeguamento sulla base
dei cambi a fine esercizio.
Modifiche allo Stato
Patrimoniale
La soppressione nelle immobilizzazioni immateriali delle voci costi di
ricerca e pubblicità
Il Decreto 139/2015 ha apportato le seguenti modifiche all’art. 2424:
Art. 2424, B), I) n. 2 prima del D.Lgs. Art. 2424, B), I) n. 2 dopo D.Lgs.
139/2015
139/2015
2) costi di ricerca, di sviluppo e di 2) costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità
pubblicità
Per effetto di questo intervento non sono più capitalizzabili i costi di
ricerca e pubblicità, che quindi costituiranno costi nell’esercizio di sostenimento. Coerentemente sono stati allineati anche:
- l’art. 2426, co. 1, n. 5, c.c., che disciplina i criteri di valutazione
degli oneri pluriennali;
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- l’art. 2427, co. 1, n. 3 della nota integrativa, eliminando l’indicazione di tali costi dall’obbligo di indicarne la composizione,
nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento.
Va sul punto osservato che il decreto non introduce norme transitorie
con riferimento alle capitalizzazioni effettuate fino al 31/12/2015 così
come non ha previsto un’applicazione della norma solo ai costi sostenuti a partire dal 1° gennaio 2016. Sarebbe auspicabile che l’OIC
chiarisse che l’effetto di un eventuale storno venisse rilevato direttamente a patrimonio netto.
I rapporti con le “imprese sorelle”
L’introduzione di voci di dettaglio in relazione ai rapporti intercorsi con
le imprese sottoposte al controllo delle controllati, cioè delle c.d. “imprese sorelle”, sicuramente una delle principali direttrici della riforma
in esame, ha modificato lo stato patrimoniale mediante l’introduzione
di specifiche voci tra:
- le immobilizzazioni finanziarie, al fine di evidenziare:
- nella voce B), III), 1) partecipazioni in d) in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- nella voce B), III), 2) crediti: d) verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti;
- nell’attivo circolante, per indicare:
- nella voce C), II), crediti: 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- nella voce C), III) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al
controllo delle controllanti;
- tra i debiti, voce D), n. 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti.
I derivati
A partire dal 2016 gli strumenti finanziari derivati non saranno più
considerati operazioni fuori bilancio e quindi relegati nella nota integrativa con l’indicazione delle informazioni di dettaglio e del fair value,
bensì troveranno una precisa collocazione sia nello stato patrimoniale sia nel conto economico. In particolare, nello stato patrimoniale,
vengono introdotte voci ad hoc per evidenziare gli strumenti finanziari
derivati. Nel dettaglio, sono state inserite le seguenti voci:
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- tra le immobilizzazioni finanziarie, nella voce B), III), 4) strumenti finanziari derivati attivi;
- nell’attivo circolante, nella voce C), III) attività finanziarie che
non costituiscono immobilizzazioni: il nuovo n. 5) strumenti finanziari derivati attivi;
- tra i fondi per rischi e oneri voce B) del passivo il nuovo n. 3)
strumenti finanziari derivati passivi.
Ne consegue che dal 1° gennaio 2016 le società che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile dovranno individuare tutte
le transazioni qualificabili come strumenti derivati e procedere alla
loro iscrizione in bilancio.
Azioni proprie
Con riferimento alle azioni proprie, va preliminarmente osservato che
il D.Lgs. 139/2015 ha sostituito l’art. 2357-ter, c. 3 del codice civile,
con il seguente:
Art. 2357-ter, co. 3 prima del D.Lgs. Art. 2357-ter, co. 3 dopo D.Lgs.
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Una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie iscritte
all’attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le
azioni non siano trasferite o annullate.
L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una
specifica voce, con segno negativo.
Parallelamente, sono stati modificati,
- l’art. 2424 relativo allo stato patrimoniale:
- è stata espunta dall’attivo, voce B), II) n. 4) azioni proprie,
con indicazione anche del valore nominale complessivo;
- è stata inserita nel patrimonio netto al n. X) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio;
- l’art. 2424-bis, nel quale è stato aggiunto il comma 7: “le azioni
proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell’art.
2357-ter.”
Ne deriva che l’acquisto delle azioni proprie non è più considerato un
investimento ma deve essere rappresentato come una variazione del
patrimonio netto, mentre la vendita o l’annullamento non comportaAprile 2016
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no l’imputazione a conto economico. Eventuali differenze in sede di
acquisto o annullamento, compresi i costi connessi a tali operazioni,
non possono parimenti comportare conseguenze reddituali, coinvolgendo bensì esclusivamente il patrimonio netto.
Le società che al 1° gennaio 2016 detengono azioni proprie in portafoglio, dovranno allineare la propria contabilità, girocontando la riserva azioni proprie in portafoglio a riserve disponibili e stornando le
azioni proprie mediante una rilevazione nella nuova riserva del patrimonio netto con segno negativo. Giocoforza che ora le azioni proprie
comporteranno una riduzione del patrimonio netto, si produrranno
evidenti effetti sugli indici di copertura.
I conti d’ordine
Con l’abrogazione del comma 3 dell’art. 2424, c.c., sono stati espunti
dallo stato patrimoniale i conti d’ordine, che includevano l’indicazione le garanzie prestate, direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed
indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a
favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di
imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine. Le informazioni relative agli stessi vanno
riportate nella nota integrativa.
Disaggi su prestiti
Infine, va segnalato che è stata eliminata la voce che imponeva la
separata indicazione nei ratei e risconti attivi e passivi dei disaggi e
aggi su prestiti, che dal 2016 non dovranno più essere indicati. Tale
modifica è in linea con l’introduzione del nuovo criterio di iscrizione
dei debiti in base al costo ammortizzato.
Conclusioni
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Le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 qui sommariamente descritte entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai
bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella
data. Il passaggio dalla disciplina previgente a quella delineata viene
regolato dall’art. 12 del decreto solo con riferimento ad alcune fattispecie, precisamente quelle che attengono l’ammortamento dell’avviamento, la valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti in base al
criterio del costo ammortizzato. Per tutte le altre modifiche non viene
disposto nulla, lasciando quindi ampi spazi di incertezza.
Il passaggio dal vecchio al nuovo bilancio potrebbe qualificarsi come
cambiamento dei criteri di valutazione (ancorché obbligato) e gli efAprile 2016
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fetti cumulati di tali cambiamenti dovrebbero trovare rilevazione nelle
poste ordinarie del conto economico, posto che le voci straordinarie
sono state espunte dal decreto in commento. Tuttavia, alcuni autori
propendono per una rilevazione conforme ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, rilevando gli effetti delle modifiche nel patrimonio
netto.
Auspichiamo che l’OIC emani a breve ulteriori documenti definitivi,
affrontando tale problematica soprattutto con riferimento alle modifiche più delicate, quali l’eliminazione dallo stato patrimoniale delle
voci “costi di ricerca e pubblicità” nonché per gli strumenti finanziari
derivati. Ad oggi, constano “in consultazione” gli OIC 15 (crediti) e 19
(debiti).
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