Lavori - pa - oepv - 5278_20658

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Acque Ovest Bresciano Due s.r.l.
via XXV Aprile, 18 - 25038 - Rovato – Tel. +39 03077141 Fax: +39 0307714261
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Adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Paratico
CUP: C51B14000200003
CIG: 6622996D2F
F.A.Q. (Frequently Asked Questions) alle ore 14,00 di giovedì 7 aprile 2016
Scadenza presentazione delle offerte: ore 12:00 di giovedì 05 maggio 2016
Quesito n. 1 del 31 marzo 2016 – Requisiti di qualificazione mediante S.O.A.
In riferimento al Bando di Gara del giorno 23/03/2016 e conseguente disciplinare di gara - Punto 2.2.
Qualificazione dei lavori, sottopunto 2.2.1. Qualificazione dei lavori al fine dell'esecuzione, la scrivente
Società pone i seguenti quesiti:
A) Relativamente alla categoria OS22, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, si chiede di confermare se la
classifica richiesta è da intendersi la V (e non la VI) laddove l'operatore economico partecipi in
raggruppamento di Imprese di tipo verticale, posto che la categoria OG1, scorporabile e totalmente
subappaltabile a qualificazione obbligatoria, sarà soddisfatta, associando direttamente un operatore
qualificato. Ciò posto, in tale fattispecie, non si determina "l'assorbimento di tali prestazioni nella
prevalente", coerentemente, quindi, tale prestazione non viene ricondotta nella classifica prevalente
OS22, verificato il soddisfacimento del requisito senza il sussidio del subappalto;
B) in relazione alla categoria OS30 classifica IlI-bis, si chiede se il divieto di subappalto, cosi individuato,
sia da ricondurre ai requisiti di partecipazione per la quale corre l'obbligo, se non direttamente in
possesso, di associazione con operatore qualificato in tale categoria e classifica, tuttavia, sussiste la
facoltà, per il concorrente, (posto il soddisfacimento del requisito anzidetto per l'intera classifica), di
indicare, in sede di partecipazione, la facoltà di subappalto di alcune attività complementari ed
irrilevanti rispetto alle mere prestazioni specialistiche, entro i limiti del 30% verificati anche i
disposti degli ultimi aggiornamenti legislativi ed in particolare della legge n. 80 del 2014 che ha
confermato il divieto di subappalto per le s.i.o.s. oltre il 30 %.
Risposta al quesito n. 1
Nell’ordine di elenco:
A) Si conferma l’argomentazione del concorrente, peraltro coerente con il bando di gara; la classifica VI
nella categoria prevalente OS22 è indispensabile solo se il concorrente (singolo o mediante un’impresa
del raggruppamento) non possegga la qualificazione nella categoria scorporabile OG1. Come previsto
dal punto III.2.3), lettera a), sub. a.1) del bando di gara, l’attestazione nella categoria prevalente OS22
può essere ridotta alla classifica V in caso di possesso dell'attestazione SOA nella categoria scorporabile
OG1 in classifica IV;
B) La categoria scorporabile OS30 è disciplinata dall’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163
del 2006, per cui, fermo restando l’obbligo del possesso della specifica attestazione SOA (singolo o
mediante un’impresa del raggruppamento), è sempre ammessa la facoltà di subappaltare le predette
lavorazioni nel limite del 30 per cento.
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Quesito n. 2 del 04 aprile 2016 – Requisiti di qualificazione in R.T.I.
Premessa che la scrivente impresa ha in possesso la categoria prevalente "OS22" per la classifica III-bis
ed ha intenzione di partecipare alla gara come associazione (R.T.I.) con un Operatore Economico che
detiene la Categoria "OS22" in classifica II, chiede se il predetto R.T. I. potesse partecipare alla gara in
oggetto avvalendosi dei requisiti di un consorzio in possesso di attestazione SOA nella categoria
prevalente "OS22” in IV e che copre anche i requisiti richiesti per le categorie scorporabili "OS30" e
"OG1”.
Risposta al quesito n. 2
La risposta è negativa in quanto la categoria OS30 non solo è a qualificazione obbligatoria, ma è altresì un
“impianto speciale” ricondotto alla fattispecie di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n.
163 del 2006, in quanto elencata all’articolo 12, comma 1, della legge n. 80 del 2014; pertanto l’offerente
(singolo o mediante un’impresa del raggruppamento) deve obbligatoriamente essere in possesso
dell’attestazione SOA nella categoria OS30, requisito che, contrariamente a quanto riportato nel quesito,
non può essere “coperto” da una qualificazione totale nella categoria prevalente OS22.
In conclusione, considerato che un R.T.I. tra due operatori qualificati nella categoria prevalente OS22, uno
in classifica III-bis e l’altro in classifica II, sono abilitati per lavori fino a euro (1.500.000 x 1,20 + 516.000)
= euro 2.316.000 per la partecipazione non solo è necessario disporre di un’impresa ausiliaria qualificata
nella categoria OS22 almeno in classifica V, ma integrare in ogni caso le qualificazioni con una attestazione
SOA nella categoria OS30 in classifica III-bis.
Quesito n. 3 del 04 aprile 2016 – Formalità dell’Offerta Tecnica
In riferimento al Disciplinare di gara al punto 4.1.b, di cui si riporta estratto:
b) l'Offerta Tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo 1 ciascun elemento
e sub-elemento di valutazione, mediante distinte relazioni descrittive, con dimostrazione degli
obiettivi perseguiti e dei criteri per il loro perseguimento complessivamente da 40 (quaranta)
cartelle e 8 (otto) fogli in formato standard di elaborato grafici che illustrino le proposte migliorative;
chiediamo se si intende che:
• ogni criterio 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 debba essere espresso in una relazione descrittiva di
massimo 40 cartelle e 8 fogli;
• in tutto i 5 criteri debbano essere espressi in una unica relazione, divisa al suo interno, ma
complessivamente di 40 cartelle più 8 fogli in tutto.
Risposta al quesito n. 3
Le parole “costituite complessivamente” non lasciano spazio a dubbi sulla condizione che le misure
massime di 40 cartelle e 8 fogli si riferiscono all’intera Offerta tecnica; il numero di cartelle e fogli dedicati
a ciascun elemento o sub-elemento all’interno del numero massimo è a discrezione dell’offerente. Peraltro
anche il predetto numero massimo costituisce raccomandazione finalizzata alla sinteticità delle
esposizioni e alla celerità del loro esame, ma non costituisce limite inderogabile sanzionato con l’esclusione.
Quanto all’articolazione dei miglioramenti, i criteri di confezionamento e fascicolazione non sono rigidi
essendo essenziale la sola condizione della loro individuazione e leggibilità con l’attribuzione
inequivocabile delle relazioni e dei grafici ai singoli elementi e sub-elementi.
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Quesito n. 4 del 04 aprile 2016 – Requisiti dei progettisti
Disciplinare di gara, paragrafo 2.2.2 della procedura aperta "Adeguamento e ampliamento dell'impianto
di depurazione di Paratico" (CUP: C51B14000200003- CIG: 6622996D2F)
Si chiede di confermare l'equivalenza della qualificazione dei lavori III/c della legge n. 143 del 1949
(IB.07), grado di complessità 0,75 con la classe III/a della legge n. 143 del 1949 (IA.01) grado di
complessità 0,75.
Risposta al quesito n. 4
La questione non ha alcun rilievo dal momento che il bando e il disciplinare di gara non richiedono ai
progettisti indicati alcun requisito economico-finanziario o tecnico-organizzativo oltre alla ordinaria
iscrizione all’Ordine degli ingegneri, in quanto la Stazione appaltante, in ragione della modestia del
corrispettivo, non si è avvalsa della facoltà di cui all’articoli 267, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.
Come chiarito dall’articolo 2.2.2, lettera e), del disciplinare di gara, la qualificazione dei lavori da
progettare è fatta esclusivamente al fine del rilascio del Certificato di esecuzione del servizio tecnico, che
riguarderà ovviamente la sola qualificazione pertinente al caso di specie, ovvero la categoria IB-07.
Quesito n. 5 del 04 aprile 2016 – Requisiti dei progettisti
Con riferimento all'appalto in oggetto si chiede:
1. Il progettista può essere nominativamente indicato dal concorrente senza che questi dichiari il
possesso dei requisiti?
2. Qualora il progettista debba dichiarare il possesso dei requisiti, si prega di indicare quali siano
(fatturato, espletamento negli ultimi 10 anni di servizi, nonché avvenuto svolgimento negli ultimi
dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, numero medio personale tecnico) e quale
documentazione esso debba produrre;
3. In luogo dell’ID-Opere IB.07 D.M. n. 143/1023 (ex II/c L. 143/49), il progettista può considerare
servizi rientranti nell’ID-Opere 1A.01 del D.M. n. 143/2013 (ex III/a L. 143/49), affini comunque ai
servizi richiesti dal bando?
Risposta al quesito n. 5
Nell’ordine:
1. Il progettista può essere indicato nominativamente dall’offerente concorrente con dichiarazione della
sola assenza delle cause di esclusione (cosiddetti “requisiti morali”) di cui all’articolo 3.2.1 del
disciplinare di gara (come riportati nella dichiarazione di cui al modello “P”).
2. Si ribadisce che al progettista non sono richiesti requisiti di natura economico-finanziaria o tecnico
organizzativa, quindi non è richiesta la dichiarazione relativa ai servizi svolti.
3. Si rinvia alla risposta al Quesito n. 4.
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Quesito n. 6 del 06 aprile 2016 – Sopralluogo obbligatorio (consorzi)
Cortesemente in riferimento ai lavori in oggetto, chiediamo se il sopralluogo può essere effettuato
dall’impresa indicata quale esecutrice dal consorzio stabile partecipante alla gara.
Risposta al quesito n. 6
Il sopralluogo assistito (obbligatorio ai sensi dell’art. 3.1.3, lettera a), sub a.2) del disciplinare di gara), in
caso offerente costituito in consorzio stabile, può essere effettuato anche dal consorziato indicato, purché
quest’ultimo lo effettui a mezzo di una delle persone fisiche dello stesso consorziato previste dalla norma
(titolare, rappresentante legale o direttore tecnico, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da
attestazione SOA; oppure da un dipendente dell'impresa se munito di apposita delega conferita dal titolare
o da un rappresentante legale; da soggetto diverso da quelli che precedono solo se munito di apposita
procura notarile).
Quesito n. 7 del 06 aprile 2016 – Disponibilità elaborati
Chiediamo se possibile avere in formato digitale i seguenti elaborati:
- 09.E-R.09 - Computo metrico estimativo - 07.E-R.07 - Elenco prezzi unitari
- Elaborati grafici relativi allo stato di fatto - 08.E-A.08b - Planimetria SdP
Risposta al quesito n. 7
Sul sito istituzionale della Stazione appaltante sono pubblicati gli elaborati richiesti in formato aperto.
Quesito n. 8 del 07 aprile 2016 – Sopralluogo obbligatorio (R.T.I.)
Dalla lettura delle F.A.Q. pubblicate sul sito, non trovo la risposta al mio quesito in quanto la risposta n.
6 del 05/04/2016 riguarda il caso di un Consorziato indicato da un Consorzio Stabile che è figura diversa
da una Impresa che intende costituirsi, in caso di aggiudicazione, in Raggruppamento Temporaneo di
Imprese.
Sono pertanto a rinnovarle la richiesta di confermare che, se il soggetto incaricato dall’impresa che
eseguirà il sopralluogo riveste le caratteristiche richieste dal disciplinare di gara (legale rappresentante,
direttore tecnico o dipendente delegato), non deve altresì essere munito di delega delle altre imprese
facenti parte il costituendo raggruppamento.
Risposta al quesito n. 8
La questione è affrontata e risolta all’articolo 9.4.2, lettera b), del Disciplinare di gara.
Se si tratta di un R.T.I. verticale (o misto) il sopralluogo deve essere effettuato dall’impresa mandataria
capogruppo qualificata nella categoria prevalente; se si tratta di un R.T.I. orizzontale il sopralluogo può
essere effettuato da una qualunque delle imprese (mandataria o mandanti) che si qualificano per la
categoria prevalente; in ambedue i casi non è necessaria la delega da parte delle altre imprese mandanti.
Tuttavia qualora l’impresa che legittimamente effettua il sopralluogo, per qualunque ragione, non
partecipi poi al raggruppamento che presenta offerta, il sopralluogo si avrà per non eseguito.
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Scadenza delle richieste di informazioni, chiarimenti e atti complementari:
ore 12:00 di mercoledì 27 aprile 2016
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