Transcript L`esempio - Il Sole 24 Ore
Il Sole 24 Ore Martedì 29 Marzo 2016 N. 86
Norme e tributi
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FISCO
Dichiarazioni 2016.
Con le istruzioni al modello risolti alcuni problemi interpretativi
Forfettari, la pluriattività moltiplica i coefficienti
La redditività va misurata per ciascuna occupazione svolta
L’esempio
01 IL CASO
Giovanni Bianchi ha iniziato l’attività nel 2015 aprendo la partita Iva il 1° maggio nel regime forfettario, disponendo di tutte le condizioni richieste dal comma 65 per essere considerato una “nuova attività”. In realtà, egli svolge contestualmente due differenti attività, caratterizzate da due diversi codici Ateco, nell’ambito di due gruppi differenti.
02 I VALORI IN GIOCO
Nel caso in esame il contribuente, infatti, nel 2015, ha incassato: • 12mila euro come intermediario del commercio di tessuti (codice di attività 46.16.03); • 8mila euro come commercio all’ingrosso di pellicce (codice di attività 46.42.20) Ha versato 2mila euro di contributi.
03 LA COMPILAZIONE DEL QUADRO «LM»
Ecco come si presenta la compilazione del quadro «LM» di Unico 2016 L'importo indicato al rigo «LM34» è al netto della riduzione di un terzo prevista dal comma 65 per le “nuova attività”.
FOCUS
PAGINA A CURA DI
Giorgio Gavelli
p Forfettari “
pluriattività
ficati e decurtazione dei ” con coefficienti di redditività diversi
contri buti previdenziali
applicata (per le “start up”) sull’imponibile già al netto della riduzione di un terzo.
Le istruzioni
L’approvazione definitiva delle istruzioni al modello Unico PF consente di sciogliere alcuni nodi interpretativi sulla tassazione dei contribuenti che nel 2015 hanno aderito al nuovo regime forfetta rio (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di Stabilità 2015). Infat ti, la semplice lettura delle dispo sizioni e della (in verità molto esi gua) prassi lasciava dei vuoti che l’esame delle istruzioni al quadro «LM»(appositamente ampliato per far spazio a questa nuova cate goria di contribuenti) permette di riempire, con l’avvertenza che le profonde modifiche imposte dal la legge 208/2015 troveranno spa zio nel modello solo a partire da Unico 2017. La nuova sezione II del quadro «LM» (la prima parte è, infatti, dedicata ai contribuenti che nel 2015 erano nel “regime di vantaggio”, ossia ai cosiddetti “minimi”) inizia con l’attestazio ne della sussistenza dei requisiti per l’ingresso nel regime, dell’as senza di cause di esclusione e della presenza (eventuale) delle condi zioni “di novità” dell’attività eser citata necessarie per poter fruire della riduzione di un terzo del red dito (comma 65). Le istruzioni (si veda anche «Il Sole 24 Ore» dell’11 febbraio) ri cordano che, in base al comma 74, una infedele dichiarazione di que sti elementi, tale da determinare un maggior reddito accertato su periore del 10% a quello dichiara to, comporta l’incremento delle sanzioni ordinarie del 10%, fermo restando, comunque, che l’uscita dal regime, anche a seguito di ac certamento, interviene sempre a decorrere dall’anno successivo al venir meno delle condizioni.
Il coefficiente di redditività
I chiarimenti attesi giungono nei righi successivi. In primo luogo viene sciolto il dubbio riguardan te il coefficiente di redditività ap plicabile in caso di svolgimento di più attività appartenenti a settori Ateco differenti nell’ambito dei gruppi elencati dalla Tabella alle gata alla Legge n. 190/2014. Il com ma 55 di questo provvedimento, infatti, si limita a stabilire, in que sta ipotesi, che si assume il limite più elevato dei ricavi e dei com pensi relativi alle diverse attività esercitate, ma questa indicazione serve solo per decidere se si è am messi o meno al regime.
e Non vi erano, invece, indicazio ni sul coefficiente di redditività da applicare, tanto che erano emerse tre impostazioni, che portavano, alternativamente, a considerare: il coefficiente dell’attività pre valente in termini di ricavi o com pensi; r il parametro del gruppo di atti vità con soglia di ricavi o compen si più elevata (utilizzato per la pre detta verifica); t i coefficienti corrispondenti a ciascuna delle attività esercitate.
È quest’ultima la (condivisibi le) soluzione che si ricava dalle istruzioni al rigo «LM22», con l’ovvia precisazione che se le di verse attività rientrano nel mede simo gruppo Ateco si indica il co dice dell’attività prevalente ap plicando il relativo coefficiente alla somma dei ricavi o compensi incassati nel periodo. Quindi, un contribuente che, nel 2015, ha svolto contemporaneamente l’attività di intermediario del commercio e quella di commer cio all’ingrosso, applicherà il co efficiente di redditività del 62% sui ricavi della prima e quello del 40% sui ricavi della seconda, compilando due righi del quadro (si veda l’esempio qui a lato).
La deduzione dei contributi
L’altro importante chiarimento riguarda la deduzione dei contri buti versati (rigo «LM35»), che av viene dopo l’applicazione dello “sconto” di un terzo del reddito ri servato alle nuove attività; l’inver sione avrebbe, infatti, in molti casi annullato l’effetto della riduzione reddituale.
L’eventuale eccedenza di con tributi rispetto al reddito transita dal rigo «LM49» e poi al quadro «RP», per essere dedotta dal red dito complessivo (ove si disponga di fonti reddituali non assoggetta te a prelievo sostitutivo). Le istruzioni al quadro «LM» colmano in qualche modo l’assen za di documenti di prassi rivolti ai forfettari rinviando alle indica zioni fornite con riferimento al re gime di vantaggio, aggiungendo l’indicazione “ove compatibili”: il che, per quanto corretto, mette in luce le difficoltà che si incontrano andando per analogia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA X X 46.16.03
46.42.20
62 40 X X 12.000
8.000
2.000
7.440
3.200
7.093
2.000
5.093
5.093
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04 LE VERIFICHE
Per verificare se anche nel 2016 è possibile applicare il regime forfettariooccorre compiere tre «mosse»: 8 ragguagliare ad anno i ricavi incassati (20.000/8X12= 30.000); 8 verificare nella tabella allegata alla legge di Stabilità 2016 (e non in quella riportata nelle istruzioni di Unico) qual è, tra le attività svolte, il gruppo Ateco con la soglia maggiore (in questo caso quello del commercio all'ingrosso: 50mila euro); Verificare se il limite è rispettato (30.000 < 50.000 ok)
05 LE CONCLUSIONI
Anche per il 2016 il signor Bianchi rientra nel regime forfettario. Egli non avrà più l’agevolazione della riduzione di un terzo del reddito ma quella dell’aliquota d’imposta al 5%, prevista dal comma 111 della Legge di Stabilità 2016
Imprese familiari.
Il quadro «RS»
Le quote al coniuge entrano nella sostitutiva
p Nel regime forfettario, in caso di
imprese familiari
, l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate
al coniuge e ai collaboratori familiari
. Le istruzioni al qua dro «RS» di Unico Pf 2016 ri cordano che, tanto in caso di applicazione del regime for fettario, quanto del “regime dei minimi”, l’imprenditore (oltre ad assolvere per intero l’imposta) deve compilare il “prospetto di imputazione del reddito” (righi RS6 e RS7), ma i collaboratori familiari non riportano tali dati nel quadro «RH» del proprio mo dello Unico. Tuttavia, la quota parte di reddito loro spettante rileva ai fini dell’applicazione delle detrazioni per carichi di fami glia previste dall’articolo 12, comma 2, Tuir, e anche ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali (quadro «RR»), così come accade al ti tolare per la propria quota. Si tratta di una delle tante sem plificazione del regime, il qua le, però, sempre a livello di chiarativo, mostra anche qualche complicazione. Il contribuente forfettario (oltre a non subire ritenute) non è sostituto d’imposta, per cui non applica ritenute, non trasmette la certificazione unica e non compila il modello 770. Tuttavia, in base al com ma 69 dell’articolo 1 della leg ge 190/2014, se nel corso del periodo d’imposta egli ha pa gato compensi che sarebbero ordinariamente assoggettati a ritenuta, ha l’obbligo di indica re nel proprio modello Unico il codice fiscale del percipien te e il reddito erogato (righi da «RS371» a «RS373»). Nei successivi righi del qua
I principi
01 LA REGOLA
In caso di regime forfettario, se le imprese sono familiari l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari
02 L’OBBLIGO
L’imprenditore deve compilare il prospetto d’imputazione del reddito, ma i collaboratori familiari non riportano tali dati nel quadro «RH» del proprio modello Unico
03 NIENTE RITENUTE
Il contribuente forfettario non applica ritenute, non trasmette la certificazione unica e non compila il modello 770. Tuttavia, se nel periodo d’imposta egli ha pagato compensi che sarebbero assoggettati a ritenuta, ha l’obbligo di indicare nel proprio modello Unico il codice fiscale del percipiente e il reddito erogato dro «RS» poi, distintamente per le attività d’impresa («RS374378») e di lavoro au tonomo («RS379381»), i sog getti forfettari devono fornire alcune informazioni sull’atti vità esercitata, quali il numero delle giornate retribuite dei di pendenti, il numero dei mezzi di trasporto utilizzati nell’atti vità, il costo sostenuto per l’ac quisto delle merci, del carbu rante, per il godimento di beni di terzi e per compensi relativi a prestazioni afferenti l’attivi tà professionale esercitata.
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