L`esempio - Il Sole 24 Ore

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Il Sole 24 Ore Martedì 29 Marzo 2016 ­ N. 86

Norme e tributi

35 www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

FISCO

Dichiarazioni 2016.

Con le istruzioni al modello risolti alcuni problemi interpretativi

Forfettari, la pluriattività moltiplica i coefficienti

La redditività va misurata per ciascuna occupazione svolta

L’esempio

01 IL CASO

Giovanni Bianchi ha iniziato l’attività nel 2015 aprendo la partita Iva il 1° maggio nel regime forfettario, disponendo di tutte le condizioni richieste dal comma 65 per essere considerato una “nuova attività”. In realtà, egli svolge contestualmente due differenti attività, caratterizzate da due diversi codici Ateco, nell’ambito di due gruppi differenti.

02 I VALORI IN GIOCO

Nel caso in esame il contribuente, infatti, nel 2015, ha incassato: • 12mila euro come intermediario del commercio di tessuti (codice di attività 46.16.03); • 8mila euro come commercio all’ingrosso di pellicce (codice di attività 46.42.20) Ha versato 2mila euro di contributi.

03 LA COMPILAZIONE DEL QUADRO «LM»

Ecco come si presenta la compilazione del quadro «LM» di Unico 2016 L'importo indicato al rigo «LM34» è al netto della riduzione di un terzo prevista dal comma 65 per le “nuova attività”.

FOCUS

PAGINA A CURA DI

Giorgio Gavelli

p Forfettari “

pluriattività

ficati e decurtazione dei  ” con  coefficienti di redditività diversi­

contri­ buti previdenziali

 applicata (per  le “start up”) sull’imponibile già al netto della riduzione di un terzo. 

Le istruzioni

L’approvazione  definitiva  delle  istruzioni al modello Unico PF  consente di sciogliere alcuni nodi  interpretativi sulla tassazione dei  contribuenti che nel 2015 hanno  aderito al nuovo regime forfetta­ rio (articolo 1, commi da 54 a 89,  della legge di Stabilità 2015). Infat­ ti, la semplice lettura delle dispo­ sizioni e della (in verità molto esi­ gua) prassi lasciava dei vuoti che  l’esame delle istruzioni al quadro  «LM»(appositamente  ampliato  per far spazio a questa nuova cate­ goria di contribuenti) permette di riempire, con l’avvertenza che le  profonde modifiche imposte dal­ la legge 208/2015 troveranno spa­ zio nel modello solo a partire da  Unico 2017. La nuova sezione II  del quadro «LM» (la prima parte  è, infatti, dedicata ai contribuenti  che nel 2015 erano nel “regime di  vantaggio”,  ossia  ai  cosiddetti  “minimi”) inizia con l’attestazio­ ne della sussistenza dei requisiti  per l’ingresso nel regime, dell’as­ senza di cause di esclusione e della presenza (eventuale) delle condi­ zioni “di novità” dell’attività eser­ citata necessarie per poter fruire  della riduzione di un terzo del red­ dito (comma 65).  Le istruzioni (si veda anche «Il Sole 24 Ore» dell’11 febbraio) ri­ cordano che, in base al comma 74, una infedele dichiarazione di que­ sti elementi, tale da determinare  un maggior reddito accertato su­ periore del 10% a quello dichiara­ to, comporta l’incremento delle  sanzioni ordinarie del 10%, fermo  restando, comunque, che l’uscita  dal regime, anche a seguito di ac­ certamento, interviene sempre a  decorrere dall’anno successivo al  venir meno delle condizioni.

Il coefficiente di redditività

I chiarimenti attesi giungono nei  righi successivi. In primo luogo  viene sciolto il dubbio riguardan­ te il coefficiente di redditività ap­ plicabile in caso di svolgimento di più attività appartenenti a settori  Ateco differenti nell’ambito dei  gruppi elencati dalla Tabella alle­ gata alla Legge n. 190/2014. Il com­ ma 55 di questo provvedimento,  infatti, si limita a stabilire, in que­ sta ipotesi, che si assume il limite  più elevato dei ricavi e dei com­ pensi relativi alle diverse attività  esercitate, ma questa indicazione  serve solo per decidere se si è am­ messi o meno al regime.

e Non vi erano, invece, indicazio­ ni sul coefficiente di redditività da applicare, tanto che erano emerse tre impostazioni, che portavano,  alternativamente, a considerare:  il coefficiente dell’attività pre­ valente in termini di ricavi o com­ pensi;  r il parametro del gruppo di atti­ vità con soglia di ricavi o compen­ si più elevata (utilizzato per la pre­ detta verifica);  t i coefficienti corrispondenti a  ciascuna delle attività esercitate.

È quest’ultima la (condivisibi­ le) soluzione che si ricava dalle  istruzioni al rigo «LM22», con  l’ovvia precisazione che se le di­ verse attività rientrano nel mede­ simo gruppo Ateco si indica il co­ dice dell’attività prevalente ap­ plicando il relativo coefficiente  alla somma dei ricavi o compensi incassati nel periodo. Quindi, un  contribuente  che,  nel  2015,  ha  svolto  contemporaneamente  l’attività  di  intermediario  del  commercio e quella di commer­ cio all’ingrosso, applicherà il co­ efficiente di redditività del 62%  sui ricavi della prima e quello del  40%  sui  ricavi  della  seconda,  compilando due righi del quadro  (si veda l’esempio qui a lato).

La deduzione dei contributi

L’altro  importante  chiarimento  riguarda la deduzione dei contri­ buti versati (rigo «LM35»), che av­ viene dopo l’applicazione dello  “sconto” di un terzo del reddito ri­ servato alle nuove attività; l’inver­ sione avrebbe, infatti, in molti casi annullato l’effetto della riduzione  reddituale.

L’eventuale eccedenza di con­ tributi rispetto al reddito transita  dal rigo «LM49» e poi al quadro  «RP», per essere dedotta dal red­ dito complessivo (ove si disponga di fonti reddituali non assoggetta­ te a prelievo sostitutivo).  Le istruzioni al quadro «LM» colmano in qualche modo l’assen­ za di documenti di prassi rivolti ai  forfettari  rinviando  alle  indica­ zioni fornite con riferimento al re­ gime di vantaggio, aggiungendo  l’indicazione “ove compatibili”: il  che, per quanto corretto, mette in  luce le difficoltà che si incontrano andando per analogia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA X X 46.16.03

46.42.20

62 40 X X 12.000

8.000

2.000

7.440

3.200

7.093

2.000

5.093

5.093

764

04 LE VERIFICHE

Per verificare se anche nel 2016 è possibile applicare il regime forfettariooccorre compiere tre «mosse»: 8 ragguagliare ad anno i ricavi incassati (20.000/8X12= 30.000); 8 verificare nella tabella allegata alla legge di Stabilità 2016 (e non in quella riportata nelle istruzioni di Unico) qual è, tra le attività svolte, il gruppo Ateco con la soglia maggiore (in questo caso quello del commercio all'ingrosso: 50mila euro); Verificare se il limite è rispettato (30.000 < 50.000 ok)

05 LE CONCLUSIONI

Anche per il 2016 il signor Bianchi rientra nel regime forfettario. Egli non avrà più l’agevolazione della riduzione di un terzo del reddito ma quella dell’aliquota d’imposta al 5%, prevista dal comma 111 della Legge di Stabilità 2016

Imprese familiari.

Il quadro «RS»

Le quote al coniuge entrano nella sostitutiva

p Nel regime forfettario, in  caso  di 

imprese  familiari

, l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate

al coniuge e ai collaboratori familiari

. Le istruzioni al qua­ dro «RS» di Unico Pf 2016 ri­ cordano che, tanto in caso di applicazione del regime for­ fettario, quanto del “regime dei  minimi”,  l’imprenditore (oltre ad assolvere per intero l’imposta) deve compilare il “prospetto  di  imputazione del reddito” (righi RS6 e RS7), ma  i  collaboratori  familiari non  riportano  tali  dati  nel quadro «RH» del proprio mo­ dello Unico.  Tuttavia, la quota parte di reddito loro spettante rileva ai fini  dell’applicazione  delle detrazioni per carichi di fami­ glia  previste  dall’articolo  12, comma 2, Tuir, e anche ai fini della  determinazione  della base imponibile per il calcolo dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  (quadro «RR»), così come accade al ti­ tolare per la propria quota. Si tratta di una delle tante sem­ plificazione del regime, il qua­ le, però, sempre a livello di­ chiarativo,  mostra  anche qualche complicazione.  Il  contribuente  forfettario (oltre a non subire ritenute)  non è sostituto d’imposta, per  cui non applica ritenute, non trasmette  la  certificazione unica e non compila il modello 770. Tuttavia, in base al com­ ma 69 dell’articolo 1 della leg­ ge 190/2014, se nel corso del periodo d’imposta egli ha pa­ gato compensi che sarebbero  ordinariamente assoggettati a  ritenuta, ha l’obbligo di indica­ re nel proprio modello Unico  il codice fiscale del percipien­ te e il reddito erogato (righi da «RS371» a «RS373»).  Nei successivi righi del qua­

I principi

01 LA REGOLA

In caso di regime forfettario, se le imprese sono familiari l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari

02 L’OBBLIGO

L’imprenditore deve compilare il prospetto d’imputazione del reddito, ma i collaboratori familiari non riportano tali dati nel quadro «RH» del proprio modello Unico

03 NIENTE RITENUTE

Il contribuente forfettario non applica ritenute, non trasmette la certificazione unica e non compila il modello 770. Tuttavia, se nel periodo d’imposta egli ha pagato compensi che sarebbero assoggettati a ritenuta, ha l’obbligo di indicare nel proprio modello Unico il codice fiscale del percipiente e il reddito erogato dro «RS» poi, distintamente per  le  attività  d’impresa  («RS374­378») e di lavoro au­ tonomo («RS379­381»), i sog­ getti forfettari devono fornire  alcune informazioni sull’atti­ vità esercitata, quali il numero delle giornate retribuite dei di­ pendenti, il numero dei mezzi  di trasporto utilizzati nell’atti­ vità, il costo sostenuto per l’ac­ quisto delle merci, del carbu­ rante, per il godimento di beni  di terzi e per compensi relativi a prestazioni afferenti l’attivi­ tà professionale esercitata.

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