STATUTO COLLEZIONISSIMA

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Transcript STATUTO COLLEZIONISSIMA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE
TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata
Art. 1
E' costituita una associazione culturale di promozione sociale
senza fini di lucro denominata "Associazione Collezionissima".
Art. 2
L'Associazione ha sede legale in Torino.Il trasferimento della
sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene
all’interno dello stesso Comune.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede
legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione
dell’Assemblea dei soci.
L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi
trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi o
Registri nei quali è iscritta.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere
istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.
Art. 3
L'Associazione ha durata illimitata.
TITOLO II
Scopo, oggetto e attività - Associati
Art. 4
L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di
promozione della cultura e dell'arte in tutte le sue
espressioni nonché la valorizzazione del patrimonio artistico,
storico e culturale.
E' fatto generale divieto all'Associazione di svolgere
attività diverse da quelle sopra indicate, ad esclusione di
quelle direttamente connesse alle attività istituzionali, e di
quelle a queste ultime accessorie in quanto integrative delle
stesse, purché non incompatibili con la sua natura di
associazione.
In
particolare
modo,
quindi,
l'Associazione
per
il
raggiungimento di detti scopi potrà svolgere attività di:
- promozione, gestione e pubblicizzazione di eventi aventi ad
oggetto l'arte e la promozione della cultura in genere;
- attivazione e gestione, sia direttamente che tramite terze
economie, di attività ed iniziative di natura editoriale;
- svolgimento di attività di marketing nel settore culturale
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(a titolo di esempio, gestione biglietterie mostre/musei e di
bookshop);
organizzazione
di
mostre,
gallerie
e
manifestazioni
culturali;
- gestione nel tempo ed organizzazione di collezioni d'arte
sia proprie che di terzi ed organizzazione e gestione di musei
o strutture affini;
- la prestazione di tutti i servizi di supporto e attività di
consulto e consulenza riferiti al settore dell’arte e della
cultura in genere con tutte le forme divulgative ed anche a
mezzo Web.
L'Associazione
nell’ambito
della
propria
attività
potrà
aderire a organismi nazionali e internazionali, collaborare
con enti pubblici e privati e partecipare a progetti promossi
dalla Comunità Europea.
L'Associazione per realizzare gli scopi istituzionali potrà
svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle
sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere
tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e
immobiliare
e
fideiussorie
necessarie
o
utili
alla
realizzazione
degli
scopi
sociali
e
con
riferimento
all'oggetto sociale.
Per lo svolgimento delle indicate attività, l'Associazione
potrà utilizzare tutti gli strumenti telematici, informativi,
editoriali, televisivi ritenuti opportuni.
Art. 5
Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche,
enti
pubblici
e/o
privati,
condividendo
gli
scopi
dell'Associazione,
cooperano
concretamente
alla
loro
realizzazione, nel rispetto dell’uniformità del rapporto
associativo e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto sociale.
Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione delle
modifiche dello statuto e dei regolamenti associativi nonché
per la nomina degli organi direttivi.
Art. 6
I soci si suddividono in 4 categorie:
- soci fondatori;
- soci promotori;
- soci ordinari;
- soci onorari.
Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione
dell'Associazione nonché coloro ai quali tale qualifica sia
riconosciuta con deliberazione unanime degli associati o del
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Consiglio Direttivo.
Sono soci promotori coloro che verranno ammessi dal Consiglio
Direttivo in funzione della loro attività svolta a favore
dell'Associazione, sostenendone e valorizzandone l'attività.
Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro
impegno associativo versando la quota sociale.
Sono soci onorari quelle persone che per le cariche pubbliche
ricoperte, per meriti, per motivi culturali, artistici,
umanitari e diversi, vengono ritenuti idonei a ricoprire la
carica di Soci onorari da parte del Consiglio Direttivo con
decisione presa all’unanimità.
Tutti
i
soci
sono
tenuti
a
contribuire
alla
vita
dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite
dall’assemblea al principio di ogni anno sociale: le quote
vengono stabilite sulla base dei programmi culturali e del
piano di servizi erogabili. I soci onorari possono essere
dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi
dell'associazione.
E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
Art. 7
Sono ammessi quali aspiranti associati coloro i quali
presentino al Presidente dell’Associazione, per iscritto,
domanda di ammissione non prima di 12 mesi dal compimento
della maggiore età.
Il Presidente trasmetterà la domanda pervenutagli al Consiglio
Direttivo per la delibera di ammissione dell'aspirante
associato (l'"Aspirante").
La domanda dell’Aspirante per l’ammissione quale Socio dovrà
essere accompagnata da una relazione redatta per iscritto da
almeno due soci promotori, spedita anche per e-mail al
Presidente dell’Associazione, che la trasmetterà al Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera, entro le due riunioni
successive alla sua presentazione, a maggioranza assoluta dei
voti, in modo inappellabile e senza obbligo di motivazione.
In caso di accoglimento della domanda di ammissione verrà
effettuata
tempestivamente
l'annotazione
dell'iscrizione
dell’Aspirante, quale socio, nel libro degli associati.
In caso di mancato accoglimento, la domanda di ammissione
quale socio da parte dell’Aspirante, potrà essere ripresentata
per la relativa delibera, decorsi almeno 12 mesi dal mancato
accoglimento della precedente.
Non potranno essere ammessi quali soci i dipendenti e i soci
di altre Associazioni o Enti, privati o pubblici, aventi
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finalità
non
compatibili
o
contrastanti
con
quelli
dell’Associazione, fatta eccezione per il caso in cui la
domanda di ammissione venga accettata, con delibera del
Consiglio Direttivo, da emettersi con obbligo di motivazione.
Qualora successivamente all’ammissione del socio, si verifichi
una situazione di conflitto o inconciliabilità dello stesso
con le finalità dell’Associazione, il Consiglio Direttivo
potrà revocarne l’ammissione.
L'ammissione quale socio ha effetto dalla data della relativa
delibera del Consiglio Direttivo qualora contestualmente venga
effettuato il versamento da parte del socio, della quota
associativa.
Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato,
a pena di decadenza, in ogni caso al massimo entro dodici
giorni
dal
ricevimento,
da
parte
del
socio,
della
deliberazione
del
Consiglio
Direttivo
da
spedire
all’interessato, a mezzo e-mail, fax, o raccomandata con
avviso di ricevimento. Il versamento della quota associativa è
condizione di efficacia dell'ammissione quale socio.
Art. 8
I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso,
decadenza, esclusione, per causa di morte o per mancato
versamento della quota associativa annuale.
Art. 9
Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale
dichiarazione di recesso.
Art. 10
Può essere dichiarato decaduto il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al
raggiungimento degli scopi sociali;
c) che non abbia versato la quota sociale entro il 31 gennaio
di ogni anno solare.
Art. 11
Può essere escluso il socio:
a)
che
svolga
attività
in
contrasto
con
quelle
dell'Associazione;
b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali
competenti;
c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli
obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al
socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può
giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di
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trenta giorni per eventuali controdeduzioni.
Art. 12
Il socio che cessa di appartenere alla Associazione per
recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun
diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.
TITOLO III
Organi sociali
Art. 13
Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se obbligatorio ai sensi
della normativa vigente o istituito dall'assemblea).
Art. 14
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola
con il pagamento della quota associativa annuale.
L’assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal
consiglio direttivo e mezzo avviso da inviarsi a mezzo e-mail
ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto
ricevimento, almeno 8 giorni di anticipo e deve contenere
l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima
convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere
luogo almeno il giorno successivo alla prima.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. La partecipazione alle
assemblee è ammessa mediante delega scritta rilasciata da un
socio ad un altro socio. Ogni socio delegato non può
rappresentare più di due deleganti.
Un decimo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la
convocazione dell'assemblea. In questo caso la convocazione
deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta ponendo
all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci
anche assenti o dissenzienti.
La partecipazione alle riunioni dell’Assemblea dei soci non
può prevedere rimborsi né compensi di alcun genere.
L'assemblea in sede ordinaria:
a) delibera sugli indirizzi generali dell'associazione;
b) approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo fissandone il
numero prima dell'elezione e i componenti del Collegio dei
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Revisori dei Conti (ove nominato);
d) delibera su ogni argomento sottopostole dal Consiglio
Direttivo.
L’assemblea in sede straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
b) delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione
del patrimonio residuo;
c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa
spettante in base alla legge o allo statuto.
Art. 15
Le assemblee sono presiedute dal presidente o da un socio
nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.
Art. 16
In
prima
convocazione
l’assemblea,
sia
ordinaria
che
straordinaria, è regolarmente costituita con l’intervento,
anche per delega, di almeno la metà degli associati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
In
seconda
convocazione
l’assemblea
sarà
regolarmente
costituita
qualunque
sia
il
numero
degli
intervenuti,
deliberando validamente a maggioranza semplice.
In deroga a quanto sopra stabilito:
.. per modificare lo statuto dell'Associazione occorre la
presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea;
.. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni
programmatiche generali dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo
è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. I
componenti del Consiglio Direttivo, che variano da un minimo
di
tre
a
un
massimo
di
nove,
secondo
la
decisione
dell'assemblea all'atto della nomina, sono rieleggibili;
Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni a un
amministratore delegato, ad un comitato esecutivo o a un
direttore.
Art. 18
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività
sociali;
c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio
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preventivo;
d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed
esclusione dei soci;
f) nominare i soci onorari;
g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali
contributi associativi supplementari;
h) deliberare, nell'ambito delle attività sociali, su tutti
gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria
compresa l'apertura di conti correnti, e richieste di
finanziamenti, fidi, linee di credito e prestiti, ad enti
finanziari e/o istituti bancari;
i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera
con soci e terzi;
l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla
gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di
legge o dal presente statuto.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte l'anno e
inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o
quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del
Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la
maggioranza assoluta dei membri.
Art. 20
Il
Presidente
dell'Associazione
ha
la
firma
e
la
rappresentanza
legale
dell'Associazione
ed
è
nominato
dall’assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Vice
Presidente, pure nominato dall'assemblea, assume le funzioni
del
Presidente
in
caso
di
assenza
o
impedimento
di
quest'ultimo. Poteri speciali per la firma di singoli atti
possono essere attribuiti ad un Socio con Delega del
Presidente
previo
benestare
del
Consiglio
Direttivo
dell'Associazione.
Art. 21
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se obbligatorio ai sensi
della normativa vigente o istituito dall'assemblea, è composto
da tre membri, eletti dall'assemblea stessa, anche tra i soci.
Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al
Collegio dei Revisori dei Conti controllare i libri sociali,
la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni
ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che
il collegio redige annualmente.
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Art. 22
Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite
salvo
il
rimborso
delle
spese
debitamente
documentate
sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per
l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente
autorizzate dal Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
Patrimonio - Esercizio sociale
Art. 23
Le risorse economiche con le quali l’Associazione provvede al
funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
• quote e contributi dei Soci e di provati;
• eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
• contributi
dell'
Unione
Europea
e
di
organismi
internazionali;
• contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali,
di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;
• entrate
derivanti
da
prestazioni
di
servizi
convenzionati;
• proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche
di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
• erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni
anche a premi;
• altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell'associazionismo di promozione sociale.
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: da beni
mobili
ed
immobili
pervenuti
a
qualsiasi
titolo
all’Associazione. Il patrimonio sotto qualsiasi forma dovrà
essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività
istituzionali previste dallo Statuto.
Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo
accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in
attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di
norma nell’esercizio successivo.
E’ fatto divieto di dividere tra i soci, anche in forma
indiretta, gli eventuali proventi derivanti dall’attività
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dell’Associazione.
Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a
favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
L'esercizio sociale ha inizio il 1°gennaio e si chiude il 31
dicembre.
Al
termine
dell’esercizio
il
Consiglio
Direttivo
deve
predisporre un rendiconto consuntivo economico/finanziario e
un
bilancio
preventivo
che
dovrà
essere
approvato
dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
I suddetti documenti dovranno essere depositati presso la sede
dell’Associazione
entro
i
quindici
giorni
precedenti
l’adunanza per poter essere consultati da ogni associato.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione
patrimoniale
ed
economica
–
finanziaria
dell’associazione,
nel
rispetto
del
principio
della
trasparenza nei confronti degli associati, con separata
indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in
essere accanto all’attività istituzionale.
Una volta approvato il rendiconto è depositato presso la sede
sociale: gli associati hanno facoltà di consultarlo e di
ottenere copie.
TITOLO V
Scioglimento e liquidazione
Art. 24
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione,
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si
sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il
patrimonio
residuo
sarà
devoluto
in
favore
di
altre
Associazioni di promozione sociale con finalità analoghe
oppure a fini di pubblica utilità con obbligo di essere
utilizzate a fini di utilità sociale e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge
TITOLO VI
Clausola compromissoria
Art. 25
La soluzione di tutte le controversie tra soci e tra
Associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e
sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente
statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni
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ordinarie degli organi sociali è devoluta, nel limite di
quanto stabilito dalla normativa vigente, ad un Collegio
Arbitrale composto da tre membri, nominati dal Presidente del
Tribunale del luogo in cui l'Associazione ha la sede legale.
Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza secondo diritto.
ART 26
NORMA FINALE
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente
Statuto
valgono
le
norme
del
Codice
383/2000 e della legge regionale 7/2006
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Civile,
della
legge