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confartigianato
con te
03 • MARZO 2016
Olio: a rischio 4.700 frantoi. Colpito prodotto
simbolo del made in Italy
La denuncia di Confartigianato
È a rischio un altro prodotto simbolo della
qualità made in Italy. Le decisioni europee sulla
riduzione dei dazi all’importazione dell’olio dalla Tunisia avranno gravi conseguenze sui nostri
4.700 frantoi che producono in media 380.000
tonnellate annue di olio 100% made in Italy.
È la denuncia di Aifo Confartigianato, l’Associazione italiana dei frantoiani oleari, secondo la
quale l’arrivo di 35.000 tonnellate di olio tunisino rappresenta l’ennesimo colpo ad un settore
già fortemente penalizzato e che negli ultimi 20
anni ha visto dimezzato il numero delle imprese. L’importazione di olio dal Paese nordafricano
farà crollare i prezzi del prodotto sul nostro mercato. Le condizioni e i costi di produzione in Tunisia sono infatti profondamente diversi rispetto a
quanto avviene in Italia. Basti pensare che il costo del lavoro per un operaio tunisino è 15 volte
inferiore rispetto a quella di un lavoratore italiano
del settore. Ma ad essere penalizzati, oltre alle
piccole imprese, sono anche i consumatori: le regole sull’etichettatura dell’olio prevedono la generica indicazione dell’area di provenienza e non
quella specifica del Paese di origine del prodotto.
Diviene indispensabile intensificare le attività
di controllo sulla tracciabilità dei prodotti, l’unica
arma per prevenire e contrastare i rischi per la
salute dei consumatori e per certificare la qualità dell’olio prodotto esclusivamente in Italia che
vanta ben 43 marchi di qualità Dop e Igp. Secondo le rilevazioni di Confartigianato, il 98,7%
dell’olio di oliva importato dall’Italia proviene da
quattro Paesi: la Tunisia, con un valore di 279
milioni di euro nel 2015 (dicembre 2014-novembre 2015), detiene il 15,4% delle nostre importazioni, al terzo posto dietro al primato del 53,8%
1 • marzo 2016
della Spagna, il 26,2% della Grecia e davanti al
3,3% del Portogallo.
L’olio di oliva rappresenta il secondo prodotto
esportato dalla Tunisia in Italia dopo i prodotti
di abbigliamento esterno. Nei primi 11 mesi del
2015 le importazioni di olio dell’Italia sono aumentate di 395,8 milioni e il 56% dell’incremento
deriva da maggiori importazioni provenienti dalla
Tunisia. Nella classifica dei Paesi europei, siamo
il Paese maggiore importatore dalla Tunisia di oli
e grassi vegetali e animali (il 95,2% è costituito
da olio di oliva): ne acquistiamo il 46,2% del totale, davanti alla Spagna che detiene il 44,3%.
Negli ultimi dodici mesi l’Italia ha esportato
nel mondo olio di oliva per un valore di 1.503
milioni di euro.
IN QUESTO NUMERO:
Consulenza Fiscale: La nuova disciplina
delle note di variazione IVA
da pag. 2
Consulenza del Lavoro: Cosa cambia nella
disciplina delle dimissioni
a pag. 8
Inapa: Legge di stabilità per il 2016
Disposizioni in materia previdenziale
e assistenziale
da pag. 10
Credito:
I tassi del mese di marzo
a pag. 13
Ambiente e Sicurezza:
Tutte le scadenze
a pag. 14
Categorie e Mercato: Gli approfondimenti per
alimentaristi e comparto benessere
a pag. 15
Primo Miglio
a pag. 17
• • • confartigianato con te
CONSULENZA FISCALE
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE
NOTE DI VARIAZIONE IVA
La Finanziaria 2016 ha ridefinito la disciplina applicabile alle note di variazione IVA in diminuzione.
In particolare ora, in presenza di procedure concorsuali:
➤ la nota di variazione può essere emessa dal
cedente /prestatore a partire dalla data in cui
l’acquirente / committente è assoggettato alla
procedura.
Con la nuova disposizione è quindi anticipato il
momento di recupero dell’IVA addebitata e non incassata;
➤ l’acquirente / committente non è tenuto a registrare la nota di credito ricevuta.
Le predette novità sono applicabili alle procedure concorsuali aperte dal 2017.
Le ulteriori modifiche normative in materia di
note di variazione,avendo natura interpretativa,
sono invece applicabili già dall’1.1.2016.
Come noto, l’art. 26, DPR n. 633/72, prevede
l’emissione di una nota di variazione (in aumento
/diminuzione) ai fini IVA, successiva all’emissione
della fattura, al verificarsi di eventi che modificano
l’imponibile e l’imposta.
È pertanto esclusa la possibilità di emettere la
nota di variazione nell’ipotesi di operazioni documentate mediante scontrino / ricevuta fiscale.
Mentre le variazioni in aumento sono obbligatorie, quelle in diminuzione sono facoltative e consentite al sussistere delle seguenti ipotesi:
dichiarazione di nullità, annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili;
applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
mancato pagamento in tutto o in parte a causa
di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
mancato pagamento in tutto o in parte a causa
di procedure concorsuali.
L’art. 1, comma 126, Finanziaria 2016, ha riformulato integralmente le disposizioni del citato art.
26 in materia di variazioni in diminuzione.
A tal fine:
➤ è stata operata una distinzione delle variazioni
2 • marzo 2016
Orari di apertura delle sedi di
Confartigianato Forlì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
mattina
dalle 8.30
si riceve su appuntamento
mattina
dalle 8.30
pomeriggio dalle 15
mattina
dalle 8.30
solo reperibilità telefonica
mattina
dalle 8.30
pomeriggio dalle 15
mattina
dalle 8.30
mattina
dalle 8.30
alle 13
alle 13
alle 16.30
alle 13
alle
alle
alle
alle
13
16.30
13
12.30
Per appuntamenti è possibile contattare il centralino
dell’associazione al numero 0543 452811
connesse con la nullità, annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili da quelle collegate al mancato pagamento, precedentemente
disciplinate dal comma 2 e, ora, rispettivamente dai commi 2 e 4 del nuovo art. 26;
➤ con riguardo al caso di mancato pagamento dovuto:
➤ all’assoggettamento dell’acquirente / committente a procedura concorsuale:
➤ è stata prevista la possibilità per il cedente /
prestatore di emettere la nota di credito senza
dover attendere l’infruttuosità della procedura,
con conseguente anticipazione del momento in
cui viene recuperata l’IVA versata e non incassata a titolo di rivalsa;
➤ non è più obbligatorio, per l’acquirente / committente, rettificare la detrazione dell’IVA operata in origine;
➤ è stato specificato puntualmente il momento a
decorrere dal quale il debitore si intende assoggettato alla procedura;
➤ a procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, sono state specificate le fattispecie in
cui si realizza l’infruttuosità;
➤ è stata prevista normativamente la possibilità
di emettere la nota di variazione anche per le
operazioni soggette a reverse charge.
Le suddette modifiche operano, in generale, dal
2016 e, avendo natura interpretativa, sono applicabili anche per le operazioni compiute in precedenza. Tuttavia, le novità riferite alle procedure concor• • • confartigianato con te
suali si applicano alle procedure aperte dal 2017.
Ai sensi del citato comma 2, qualora un’operazione per la quale è stata emessa la fattura venga
meno, in tutto o in parte, ovvero se ne riduca l’imponibile, a seguito di:
dichiarazione di nullità, annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili;
applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
è confermata la possibilità di emettere la nota di
variazione, senza limiti temporali, posto che i predetti eventi sono previsti fin dall’inizio e non sono
sopravvenuti.
Al cedente / prestatore è riconosciuta la detrazione dell’IVA corrispondente alla variazione operata, per effetto dell’annotazione della stessa nel registro IVA degli acquisti ex art. 25, DPR n. 633/72.
Si rammenta che, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.2.2009, n. 42/E,
ancorché non siano previsti limiti temporali per l’emissione del documento, al fine di evitare la perdita del diritto alla detrazione, la nota di variazione
va emessa al più tardi con la dichiarazione relativa
al secondo anno successivo a quello in cui si è
verificato il presupposto per operare la variazione
in diminuzione.
Il nuovo comma 9 dell’art. 26 in esame disciplina una particolare fattispecie di risoluzione contrattuale.
È infatti stabilito che, in presenza di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, in caso
di risoluzione conseguente ad inadempimento, la
possibilità di emettere la nota di credito “non si
estende” alle cessioni / prestazioni “per cui sia il
cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”.
Il nuovo comma 10 prevede che la variazione,
ricorrendone i presupposti, può essere posta in
essere anche da parte dell’acquirente / committente debitore dell’imposta a seguito dell’applicazione del reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR n.
633/72 o 44, DL n. 331/93, ossia relativamente,
tra l’altro, alle prestazioni rese nel settore edile da
soggetti subappaltatori, alle prestazioni di servizi
relative a edifici (pulizia, demolizione, installazione
di impianti e completamento), alle cessioni di rottami e cascami, bancali in legno (pallet) recuperati
a cicli di utilizzo successivi al primo nonché alle
operazioni intraUE.
Va inoltre evidenziato che la norma non fa riferi-
3 • marzo 2016
mento agli acquisti senza IVA da San Marino ex art.
71, DPR n. 633/72. Tuttavia, poiché per dette operazioni l’IVA va assolta con le modalità di cui all’art.
17, si ritiene che anche in tal caso sia possibile,
ai sensi del nuovo art. 26, effettuare la variazione.
Come accennato, la disciplina del mancato pagamento della fattura da parte dell’acquirente /
committente, è ora contenuta nel comma 4, lett.
a) e b), che conferma la possibilità per il cedente/
prestatore di emettere la nota di credito al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) mancato pagamento in tutto / in parte a causa
di procedure concorsuali;
b) mancato pagamento in tutto / in parte a causa
di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
In presenza di dette fattispecie non opera la
limitazione temporale di cui al citato comma 3 e
pertanto la variazione in diminuzione può essere
effettuata anche decorso 1 anno dall’effettuazione
dell’operazione.
In materia di procedure concorsuali le novità in
esame modificano radicalmente la disciplina delle
note di variazione in diminuzione, allineandola con
le regole vigenti ai fini delle imposte dirette.
“Vecchia” disciplina
Al fine del recupero dell’IVA è necessario che:
il creditore abbia partecipato alla procedura. In
particolare, nell’ipotesi del fallimento è richiesta l’avvenuta insinuazione nel passivo fallimentare;
la procedura risulti infruttuosa.
A tale ultimo proposito, il Ministero delle Finanze nella Circolare 17.4.2000, n. 77/E ha
chiarito che la previsione dell’infruttuosità, riferita sia alle procedure esecutive individuali (ad
esempio,pignoramento) sia a quelle concorsuali,
comporta che il diritto del creditore ad emettere
la nota di variazione possa essere esercitato solo
quando lo stesso abbia la giuridica certezza della
irrecuperabilità del credito.
Nuova disciplina (dal 2017)
Per effetto di quanto disposto dalla nuova lett.
a) del citato comma 4, la possibilità di emettere
la nota di credito è riconosciuta a decorrere dalla
data di apertura della procedura, così individuata
dal nuovo comma 11.
• • • confartigianato con te
Alla luce di quanto sopra risulta quindi:
allineato il momento di emissione della nota di
variazione ai fini IVA con quello di sussistenza
dei requisiti per la deducibilità della perdita ai
fini delle imposte dirette;
 riconosciuta la possibilità di recuperare l’IVA
anticipatamente, all’apertura della procedura
concorsuale, senza dover attendere la chiusura
infruttuosa della stessa.
L’emissione della nota di credito, come specificato da Assonime nella Circolare 10.2.2016, n.
5, sembrerebbe consentita a prescindere dalla
presentazione della domanda di insinuazione al
passivo da parte del creditore. Infatti, qualora il
Legislatore avesse ritenuto di attribuire rilevanza a
tale circostanza, la data di riferimento per l’emissione della nota di variazione avrebbe dovuto essere identificata con quella della relativa domanda
di insinuazione. Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Va infine
evidenziato che, ai sensi del nuovo comma 5, per
la nota credito emessa dal cedente /prestatore
non sussiste in capo all’organo della procedura
l’obbligo di annotazione della stessa, quale variazione in aumento nel registro delle fatture emesse / corrispettivi. Di conseguenza, come precisato
dall’Agenzia delle Entrate nel consueto incontro di
inizio anno con la stampa specializzata, l’organo
della procedura non è tenuto al versamento della
relativa IVA.
Come accennato, la nota di credito può essere
emessa anche in presenza di procedure concorsuali individuali.
Ora, il nuovo comma 12 dell’art. 26 specifica le
fattispecie al cui verificarsi una procedura esecutiva individuale è considerata in ogni caso infruttuosa. In particolare ciò si verifica:
➤ in caso di pignoramento presso terzi, quando
dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare;
➤ in caso di pignoramento di beni mobili, quando
dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio
del debitore ovvero la sua irreperibilità;
➤ nel caso in cui, dopo che per 3 volte l’asta per
la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
Qualora a seguito dell’emissione della nota di
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credito per mancato incasso del corrispettivo in
presenza di procedure concorsuali / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento ovvero in presenza di procedure esecutive individuali infruttuose, il cedente /prestatore
incassi tutto o parte del corrispettivo, il “nuovo”
comma 6 prevede l’obbligo di emissione da parte
dello stesso di una nota di variazione in aumento
(nota di debito), divenendo nuovamente debitore
dell’imposta.
In tale ipotesi, se l’acquirente / committente ha
annotato la nota di variazione in diminuzione, lo
stesso ha diritto alla detrazione dell’IVA a credito
risultante dalla nota di debito.
Posto che, come accennato, in presenza di procedure concorsuali l’organo della procedura non
è tenuto alla registrazione della nota di credito, lo
stesso non potrà detrarre l’imposta risultante dalla
nota di debito.
Come accennato, l’art. 1, comma 127, Finanziaria 2016 prevede una decorrenza differenziata delle nuove disposizioni. In particolare le stesse sono
applicabili:
 con riferimento alle note di credito emesse in
presenza di procedure concorsuali (commi 4,
lett. a e 5, ultimo periodo), nei casi in cui l’acquirente / committente sia assoggettato ad
una procedura a decorrere dall’1.1.2017 (pertanto, relativamente alle procedure concorsuali
“attivate” fino al 31.12.2016 per la gestione
delle note di credito va rispettata la “vecchia”
disciplina);
 con riferimento alle altre modifiche contenute
nel nuovo art. 26, anche alle operazioni effettuate anteriormente all’1.1.2017 (di fatto, quindi, risultano applicabili già dall’1.1.2016).
LE NUOVE SANZIONI E IL
RAVVEDIMENTO DELL’OMESSO/
INSUFFICIENTE VERSAMENTO
Come noto, con il comma 637, Finanziaria 2015,
sono state apportate rilevanti modifiche all’art. 13,
D.Lgs. n. 472/97 che disciplina l’istituto del ravvedimento operoso, prevedendo:
➤ nuove soglie temporali entro le quali è possibile
effettuare la regolarizzazione;
➤ diverse misure della riduzione applicabile alla
sanzione “ordinaria”;
• • • confartigianato con te
➤ un più ampio ambito di applicazione con la rimozione di alcune cause ostative.
In particolare, con esclusivo riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’accesso al ravvedimento operoso non è più precluso se
sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche.
Inoltre, come chiarito dall’Agenzia nella Circolare
19.2.2015, n. 6/E, “è possibile … accedere al ravvedimento operoso nonostante la violazione sia
stata già constatata mediante pvc”.
Non è possibile ricorrere al ravvedimento successivamente alla notifica di atti di liquidazione e di accertamento o di altro atto avente natura impositiva,
comprese le comunicazioni di cui agli artt. 36-bis
e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72
(ad esempio, avvisi bonari, avvisi di recupero di crediti d’imposta e avvisi di irrogazione delle sanzioni).
Con riferimento ai versamenti il ravvedimento
operoso può essere così sintetizzato.
VIOLAZIONE
SOGLIA TEMPORALE
RIDUZIONE
TRIBUTO
Omesso versamento
Entro 30 giorni
1/10
Qualsiasi
Qualsiasi
Entro 90 giorni
1/9
Qualsiasi
1/8
Qualsiasi
1/7
Agenzia Entrate
1/6
Agenzia Entrate
1/5
Agenzia Entrate
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Entro la dichiarazione dell’anno
o entro 1 anno
Entro la dichiarazione dell’anno
successivo o entro 2 anni
Entro il termine di
accertamento
Dopo la constatazione della
violazione
Con riferimento al ravvedimento di cui alla citata
lett. a-bis), con la riduzione della sanzione a 1/9,
si rammenta che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9.6.2015, n. 23/E, con particolare riguardo
all’ipotesi di omesso versamento, ha precisato che
i 90 giorni per la regolarizzazione decorrono dalla
scadenza del pagamento.
Quanto sopra è in vigore dall’1.1.2015. Tuttavia,
secondo quanto affermato dalla stessa Agenzia
nella citata Circolare n. 6/E “… in virtù del principio
del favor rei è possibile ravvedere le violazioni constatate prima di tale data …”. In particolare:
“… le nuove regole sul ravvedimento operoso, nel
rispetto del principio di legalità di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 472,
trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già
state constatate dall’ufficio ma non siano ancora
state interessate da atti accertativi, liquidatori o da
cartelle di pagamento”.
Il contribuente che ha ricevuto la comunicazione
degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello
formale può avvalersi del ravvedimento per sanare
altre violazioni che non gli sono state contestate
con tale procedura.
NUOVO REGIME SANZIONATORIO
(DAL 2016)
Come accennato, l’art. 15, comma 1, D.Lgs. n.
158/2015 ha ridefinito il regime sanzionatorio applicabile in caso di omesso / insufficiente versamento di imposte.
Omesso / insufficiente versamento
Art. 13, D.Lgs. n. 471/97
Sanzioni fino al 31.12.2015
Art. 13, D.Lgs. n. 471/97 comma 1:
 30% dell’importo non versato, anche quando la
maggior imposta / minor eccedenza detraibile
risulti dalla correzione di errori materiali / di calcolo rilevati in sede di controllo;
 2% per ciascun giorno se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni ferma restando la possibilità di applicare il ravvedimento operoso;
Dette sanzioni si applicano anche in caso di maggior imposta da liquidazione ex artt. 36-bis, 36-ter,
DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.
comma 2:
5 • marzo 2016
• • • confartigianato con te
Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano in
caso di mancato /parziale pagamento di tributi nel
relativo termine, esclusi quelli iscritti a ruolo.
Sanzioni dall’01/01/2016
 30% dell’importo non versato, anche quando la
maggior imposta / minor eccedenza detraibile
risulti dalla correzione di errori materiali / di calcolo rilevati in sede di controllo
 15% se il versamento è eseguito con ritardo
non superiore a 90 giorni
 1% per ciascun giorno se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni ferma restando la possibilità di applicare il ravvedimento operoso
Dette sanzioni si applicano anche in caso di maggior imposta da liquidazione ex artt. 36-bis, 36-ter,
DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.
Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano in
caso di mancato /parziale pagamento di tributi nel
relativo termine, esclusi quelli iscritti a ruolo.
Il comma 7 del citato art. 13, confermando la disposizione del previgente comma 3, precisa che le
sanzioni previste per l’omesso / insufficiente versamento non si applicano se il pagamento è stato
eseguito tempestivamente ad un Ufficio/Concessionario diverso da quello competente.
471/97 prevedeva la sanzione del 30% del credito;
 dall’01/01/2016 l’art.13, comma 4, D.Lgs. n.
4791/97 prevede la sanzione del 30% del credito utilizzato.
Nel caso di utilizzo di un credito d’imposta inesistente, fino al 31/12/2015 l’art. 27, comma 18,
DL n. 185/2008 prevedeva la sanzione dal 100%
al 200% del credito inesistente e del 200% per
utilizzo di crediti inesistenti superiori a € 50.000;
non è possibile la definizione agevolata ex artt. 16,
comma 3 e 17, comma 2, D.lgs. n.472/97;
 dall’01/01/2016 l’art.13, comma 5, D.lgs.
n.471/97, prevede la sanzione dal 100% al
200% del credito inesistente; non è possibile
la definizione agevolata ex artt.16, comma 3 e
17, comma 2, D.Lgs. n. 472/97.
Alla luce di quanto sopra riepilogato, le sanzioni
ridotte applicabili al fine di regolarizzare con il ravvedimento operoso un mancato/insufficiente versamento di imposte, quali IRPEF/IRES/IRAP/IVA,
sono le seguenti:
➤ sanzione ridotta da 0,1% a 1,4% se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dalla scadenza,
tenendo presente che per ogni giorno di ritardo
va applicato lo 0,1%;
➤ sanzione ridotta all’1,5% se la regolarizzazione
avviene dal 15° al 30° giorno deala scadenza;
Utilizzo di un credito non spettante /
inesistente
➤ sanzione ridotta all’1,67% se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
Qualora l’omesso ovvero l’errato versamento
delle imposte dovute derivi dall’erroneo utilizzo di
un credito, il nuovo regime sanzionatorio differenzia
l’utilizzo di un credito “non spettante” da quello di
un credito “inesistente”. In particolare si considera:
➤ sanzione ridotta al 3,75% se la regolarizzazione
avviene entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno della violazione
(se per un c.d. tributo “periodico”) o entro 1
anno dal termine “ordinario” di versamento (se
per un c.d. tributo istantaneo);
 “non spettante” il credito, esistente, utilizzato
per un importo superiore a quello spettante ovvero in violazione delle modalità prescritte (ad
esempio, in assenza della dichiarazione / visto
di conformità per importi superiori a € 5.000 /
€ 15.000);
➤ sanzione ridotta al 4,29% (solo per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate) se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno
successivo alla violazione (se per un c.d. “tributo periodico”) o entro 2 anni dal termine “ordinario” di versamento (se per un c.d. “tributo
istantaneo”);
 “inesistente” il credito per il quale manca, in
tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la
cui inesistenza non è riscontrabile tramite i controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e
54-bis, DPR n. 633/72.
Nel caso di credito non spettante, ma esistente, fino al 31/12/2015 l’art.13, comma 1, D.Lgs.
6 • marzo 2016
➤ sanzione ridotta al 5% (solo per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate) se la regolarizzazione avviene entro il termine di accertamento;
➤ sanzione ridotta al 6% (solo per tributi ammini• • • confartigianato con te
strati dall’Agenzia delle Entrate) se la regolarizzazione avviene dopo la notifica di un PVC.
In merito alla modalità di arrotondamento / troncamento delle predette percentuali (15% x 1/9
=1,6666… e 30% x 1/7 = 4,2857…) si ritiene opportuno un chiarimento da parte dell’Agenzia delle
Entrate.
Come accennato, in applicazione del favor rei, il nuovo regime sanzionatorio, se più
favorevole,interessa anche le violazioni commesse
prima dell’1.1.2016.
Così, ad esempio:
➤ dall’1.1 al 29.3.2016 (90 giorni dal 27.12.2015;
il 26.3 cade di sabato) è possibile regolarizzare
l’omesso / insufficiente versamento dell’acconto IVA applicando la sanzione dell’1,67% (anziché del 3,33%);
➤ dall’1.1 al 29.2.2016 (90 giorni dal 30.11.2015;
il 28.2 cade di domenica) è possibile regolarizzare l’omesso / insufficiente versamento
dell’acconto IRPEF / IRES / IRAP 2015 applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (anziché
del 3,33%).
Roberto Mambelli
[email protected]
7 • marzo 2016
• • • confartigianato con te
CONSULENZA DEL LAVORO
DIMISSIONI E RISOLUZIONI
CONSENSUALI - LA NUOVA
PROCEDURA
Dal 12 marzo cambiano nuovamente, e in modo
sostanziale, le modalità attraverso le quali i lavoratori dovranno formalizzare le dimissioni / risoluzioni consensuali ovvero la revoca delle stesse. Il decreto del 15 dicembre 2015 disciplina la procedura
per la compilazione e l’invio del nuovo modulo per
le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca, nonché gli standard
e le regole tecniche per la compilazione del modulo
stesso. Il decreto entra in vigore trascorsi 90 giorni dalla sua pubblicazione e pertanto l’efficacia ha
inizio dal 12 marzo 2016, data da cui è obbligatorio presentare le dimissioni esclusivamente tramite
modalità telematiche. Si tratta del terzo provvedimento degli ultimi 9 anni che affronta tale problematica legata al contrasto alle pratiche di dimissioni rilasciate in bianco al momento dell’assunzione.
Le nuove regole sostituiscono quelle introdotte
dalla legge Fornero che sono utilizzabili fino alle dimissioni rese fino all’11 marzo 2016.
Come vedremo si tratta di un meccanismo molto
complicato, di difficile attuazione, che, in attesa di
precisazioni, risulta incompatibile con una serie di
prassi e regole consolidate da tempo in materia
di dimissioni.
La procedura è volta a garantire in particolar
modo:
 il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento (verifica dell’identità);
 l’attribuzione di una data certa di trasmissione
alla comunicazione (marca temporale);
 la revoca della comunicazione entro sette giorni
dalla data di trasmissione;
 l’intervento di un soggetto abilitato a supporto
del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni
di trasmissione e revoca.
Le dimissioni e la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro sono eseguibili, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche
su apposito modulo reso disponibile dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito
www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e
alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Questo modulo (il cui fac-simile cartaceo è riporta-
8 • marzo 2016
to in allegato alla presente) sarà reso disponibile
ai lavoratori e ai soggetti abilitati direttamente sul
sito del Ministero del lavoro.
Ma come farà il lavoratore intenzionato
a dimettersi a “scaricare” tale modulo?
Ha sostanzialmente due alternative:
1. operare in completa autonomia, il che significa
che si deve dotare di un doppio accesso, ovvero
un di PIN INPS e, quindi, di un’utenza all’interno
del sistema ClicLavoro (www.cliclavoro.gov.it);
oppure
2. “appoggiarsi” ad uno dei soggetti abilitati.
I soggetti abilitati sono:
➤ i patronati;
➤ le organizzazioni sindacali;
➤ gli enti bilaterali
➤ e commissioni di certificazione.
L’intervento di un soggetto abilitato è funzionale
per un supporto del lavoratore nella fase di esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.
In questi casi il lavoratore non deve acquisire il
PIN INPS, né registrarsi presso il portale cliclavoro.
Per questo affidarsi al soggetto abilitato nel caso
di dimissioni ad effetto immediato è indispensabile
per evitare i tempi “morti” legati all’acquisizione
del PIN INPS e che impedirebbero l’efficacia immediata del recesso.
Sarà il soggetto abilitato a espletare i passaggi
previsti accedendo con le proprie credenziali, assumendosi la responsabilità dell’accertamento dell’identità del lavoratore che richiede la trasmissione
del modulo attraverso la firma digitale del file PDF
prodotto con i dati comunicati per le dimissioni/
risoluzione consensuale e per la loro revoca e il
salvataggio di questo nel sistema informatico SMV.
Il modulo, una volta scaricato, presenterà le prime tre sezioni (lavoratore - datore di lato - rapporto
di lavoro) già pre-compilate per i rapporti di lavoro
instaurati dopo il 2008 (anno di entrata in vigore
del sistema delle comunicazioni obbligatorie); il
lavoratore sarà chiamato a compilare la sezione
4 (tipologia di interruzione del rapporto e data di
• • • confartigianato con te
decorrenza), poi la procedura compilerà automaticamente la sezione 5, con l’attribuzione del codice
identificativo del modulo.
Una volta completato il modulo, il lavoratore (direttamente o attraverso il soggetto abilitato) dovrà
poi inoltrarlo:
 al datore di lavoro, attraverso l’inoltro alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del
datore stesso;
re determina un recesso anticipato e non una dimissione in senso tecnico. Viceversa la risoluzione
consensuale anticipata del contratto a termine dovrebbe rientrare nella procedura, in quanto “risoluzione consensuale”.
Revoca delle dimissioni e della
risoluzione consensuale
 alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Il lavoratore può procedere alla revoca della comunicazione di dimissioni/risoluzione consensuale
entro 7 giorni dalla trasmissione della prima comunicazione.
La procedura attribuirà, oltre ai caratteri di non
contraffazione e falsificazione, la data certa di trasmissione (marca temporale).
Come detto l’efficacia delle dimissioni dipende
innanzitutto dall’utilizzo del modulo telematico e in
secondo luogo dal momento in cui il datore di lavoro ne viene conoscenza.
I datori di lavoro, dunque, riceveranno la comunicazione di recesso convalidata sulla propria
PEC, avendo però anche la possibilità di accedere
alle stesse sul portale ClicLavoro (ovviamente se in
possesso di un accredito), in sola lettura, limitatamente ai propri dipendenti.
La procedura descritta si applica a tutti i rapporti
di lavoro subordinati che prevedano l’atto di dimissioni volontarie dal rapporto o di risoluzione consensuale, a esclusione delle seguenti casistiche:
 dimissioni rese dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre entro i 3 anni di età del figlio per
le quali permangono le regole delle dimissioni
in sede protetta presso la DTL;
 dimissioni dei lavoratori domestici;
 ogni atto di dimissioni o risoluzione consensuale reso in sede protetta, sindacale, amministrativa, giudiziale (art. 2113 cod. civ.) e davanti
alle commissioni di certificazione.
Dato che il lavoratore ha per legge il diritto di
ripensamento entro 7 giorni, di fatto il momento in
cui le dimissioni diventano efficaci sorge da quando
il datore di lavoro ne viene a conoscenza, una volta
trascorsi 7 giorni dalla comunicazione telematica,
qualora il lavoratore non dia corso alla loro revoca.
Il modulo di comunicazione non prevede, come
da alcuni ipotizzato, un sistema di accettazione
della risoluzione consensuale da parte del datore
di lavoro, controparte dell’accordo di risoluzione.
Ciò comporta quindi che le parti si siano accordate
prima sulla risoluzione del rapporto, la cui efficacia resta sospesa fino a quando il lavoratore non
lo trasmette in modalità telematiche. In pratica le
parti si accordano, ma la data certa e l’efficacia
dell’accordo sono soggette all’invio telematico del
modulo. Questo schema espone però a problemi
nella misura in cui il lavoratore, entro i 7 giorni successivi, può revocare la risoluzione consensuale
che però non è un atto unilaterale.
Sanzioni
A differenza del sistema di convalida in vigore
fino all’11 marzo, non è prevista l’estensione della nuova procedura alle “dimissioni” o risoluzioni
consensuali del rapporto di collaborazione (anche
a progetto per quelli ancora in essere), che erano state incluse nella norma originaria, dalla legge
99/2013.
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di
lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 è punito
con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad
euro 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della
sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.
Dovrebbero quindi restare esclusi, oltre ai rapporti di collaborazione e di associazione, anche
i contratti a termine, nei quali la cessazione del
rapporto prima del termine da parte del lavorato-
Susi Silvani
9 • marzo 2016
[email protected]
• • • confartigianato con te
PATRONATO INAPA
LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2016
Disposizioni in materia
previdenziale e assistenziale
Sul Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, è stata
pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)”, entrata in vigore il 1° gennaio 2016.
lontario accreditato o accreditabile alla data del
6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011,
qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
Si illustrano le principali disposizioni in materia
previdenziale e assistenziale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA
PENSIONISTICA
c) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto:
- entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali, sottoscritti anche ai sensi
degli articoli 410, 411 e 412ter del codice di
procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale entro il 31
dicembre 2011, anche se dopo la cessazione
hanno svolto qualsiasi attività non riconducibile
a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre
2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato.
Settima operazione di
salvaguardia
Con il comma 265 e successivi è introdotta una
nuova operazione di salvaguardia per l’accesso a
pensione con i requisiti vigenti prima della riforma
Monti, nei limiti numerici per ciascuna categoria
di lavoratori e limiti finanziari complessivamente
stabiliti.I soggetti interessati alla nuova operazione di salvaguardia, con la sola esclusione di quelli menzionati alla lettera a), per poter accedere al
pensionamento secondo le disposizioni precedenti
alla riforma Monti, devono perfezionare i requisiti in
tempo utile affinché la decorrenza della pensione
si collochi entro il 6 gennaio 2017.
a)Soggetti collocati in mobilità ordinaria o in
trattamento speciale edile a seguito di accordi
- governativi o non governativi - stipulati entro
il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di
lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano i requisiti per il diritto a pensione entro
il periodo di fruizione della prestazione.
Per i lavoratori cessati entro il 31 dicembre
2012 il requisito di contribuzione può essere
raggiunto anche mediante il versamento di contributi volontari entro dodici mesi dalla fine
dello stesso periodo.
b)Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 che:
- non possono far valere almeno un contributo
volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 a condizione che abbiano almeno
un contributo accreditato derivante da effettiva
attività lavorativa nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che
alla data del 30 novembre 2013 non svolgano
attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
d) Lavoratori che nel corso dell’anno 2011 risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42,
comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001,
per assistenza ai figli disabili.
e) Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal rapporto di lavoro tra il
1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non
rioccupati a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori con QUALIFICA DI STAGIONALI
del SETTORE AGRICOLO.
Ai fini dell’accesso al beneficio della salvaguardia, i lavoratori interessati sono tenuti a presentare
istanza entro il 1° marzo 2016 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge).
- possono far valere almeno un contributo vo-
10 • marzo 2016
• • • confartigianato con te
Accesso a pensione in regime
sperimentale
Conclusione della sperimentazione.
Con il comma 281, al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma
9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà
prevista per le donne lavoratrici, per l’accesso al
pensionamento con 35 anni di contribuzione e di
57 o 58 anni di età adeguati alla speranza di vita
a far tempo dal 2013, con opzione al sistema di
calcolo contributivo, è estesa anche alle lavoratrici
che hanno maturato i requisiti previsti entro il 31
dicembre 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data in
virtù del previsto regime delle decorrenze. La norma in questione ripristina l’interpretazione e la conseguente applicazione del citato comma 9, fornita
a suo tempo dall’INPS e rettificata dal Ministero del
lavoro in occasione della riforma Monti, ampliando
la platea delle destinatarie della possibilità di accesso a pensione in regime sperimentale.
Peraltro, la formulazione della norma assorbe la
questione circa l’ultima decorrenza utile per l’utilizzo di tale canale di accesso a pensione. Di conseguenza è pacifico che, una volta perfezionati i
requisiti entro dicembre 2015, l’accesso a pensione è consentito in qualsiasi momento successivo
all’apertura della relativa finestra.
Part-time agevolato e diritto a pensione
di vecchiaia
Il comma 284 introduce un particolare regime di
lavoro a tempo parziale per i lavoratori dipendenti
del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della stessa,
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a
condizione di averne maturato i requisiti minimi di
contribuzione.
Tale contratto di lavoro può essere stipulato,
d’intesa con il datore di lavoro, per un periodo non
superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di
maturazione del requisito anagrafico previsto per
la pensione di vecchiaia.
È consentito ridurre l’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 e il 60 per cento.
L’importo corrispondente alla contribuzione previ-
11 • marzo 2016
denziale a fini pensionistici a carico del datore di
lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata sarà erogato in busta paga; tale importo
non concorre alla formazione del reddito da lavoro
dipendente e non è assoggettato a contribuzione
previdenziale.
Per i periodi di part-time è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione
corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. La noma prevede, tuttavia, che qualora
tali periodi determinassero un trattamento pensionistico più favorevole, per la determinazione delle
quote retributive della pensione, il numero delle
settimane di lavoro prestate a tempo parziale è
neutralizzato.
La facoltà in questione è concessa, a domanda,
previa autorizzazione della Direzione Territoriale del
Lavoro secondo le modalità che dovranno essere
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della legge, e nei limiti
delle risorse finanziarie stabilite.
I destinatari della norma - ferma restando la sussistenza dei 20 anni di contribuzione al momento
della richiesta di beneficio - tenuto conto del requisito anagrafico previsto, sono gli uomini nati tra ottobre del 1949 e maggio 1952, mentre le donne, a
meno che non maturino i 20 anni dopo il compimento dell’età pensionabile già teoricamente compiuta,
sono solo le nate tra gennaio e maggio 1952. Anche
le lavoratrici che accedono a pensione con la norma
eccezionale a 64 anni e 7 mesi potrebbero utilizzare il beneficio. In ogni caso, per maggiore chiarezza,
sarà opportuno attendere l’emanazione del decreto
e le disposizioni dell’INPS.
Pensioni anticipate decorrenti prima del
2015 liquidate con penalizzazione
Si ricorderà che la legge di stabilità per il 2015,
la n. 190/2014, al comma 113 dell’unico articolo
aveva stabilito, solo con effetto sulle pensioni con
decorrenza dal 2015, la non applicazione della penalizzazione, sulla quota calcolata con il sistema
retributivo, sulle pensioni anticipate liquidate prima del compimento dei 62 anni di età e costituite
da contribuzione che non dava titolo all’esclusione
dalla penalizzazione stessa.
Ora, il comma 299, aggiungendo alla suddetta
norma il comma 113-bis, prevede che la disposizione si applichi anche sulle pensioni anticipate
liquidate con decorrenza compresa tra il 2012 e il
• • • confartigianato con te
2014, ma solo con effetto sui ratei in pagamento
dal 2016.
L’INPS riconoscerà il beneficio in base all’ordine
cronologico di presentazione delle domande.
La disposizione, sebbene parzialmente, pone rimedio alla disparità venutasi a determinare con la
legge del 2014 tra soggetti nelle stesse condizioni
che avevano acquisito il trattamento in momenti
diversi.
Inoltre, in relazione ai requisiti necessari per
il diritto alla prestazione, il comma 310 dispone,
che per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel
corso del 2016 non sarà necessario far valere il
requisito del mese di contribuzione nell’anno in cui
si verifica l’evento.
I trattamenti in questione, quindi, dovranno essere rideterminati con effetto da gennaio 2016, senza attribuzione di ratei arretrati.
Abolizione del divieto di cumulo
del riscatto dei periodi di studio e
quelli corrispondenti all’astensione
facoltativa per eventi avvenuti fuori dal
rapporto di lavoro
È noto che a norma del comma 2 dell’articolo 14
del decreto legislativo n. 503/92 il riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per
eventi avvenuti fuori dal rapporto di lavoro è incumulabile con il riscatto dei periodi di studio.
Il comma 298 abroga il suddetto comma, stabilendo che la conseguente cumulabilità dei due
riscatti opera anche con riferimento a periodi precedenti all’entrata in vigore della norma stessa.
DISPOSIZIONI IN MATERIA
ASSISTENZIALE E DI
RISARCIMENTO
Trattamenti di DIS-COLL
Com’è noto l’articolo 15 del decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22 ha istituito in favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa anche a progetto, un’indennità mensile di disoccupazione denominata DIS-COLL.
Tale indennità era riconosciuta, in via sperimentale, per il solo anno 2015 in relazione agli eventi
di disoccupazione involontaria verificatisi in detto
anno.
Ora con il comma 310, della legge in commento,
l’indennità di DIS-COLL potrà essere riconosciuta
anche per l’anno 2016, in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2016 nell’ambito delle risorse stabilite dallo stesso comma.
12 • marzo 2016
Pertanto, per il corrente anno, l’indennità di DISCOLL potrà essere riconosciuta ai lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che possano far valere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione;
b) tre mesi di contribuzione nel periodo compreso
tra il 1° gennaio dell’anno precedente e l’evento di cessazione.
Tutela alla genitorialità
La legge 28 giugno 2012, n. 92 di riforma del
mercato del lavoro, al comma 24 dell’articolo 4
aveva previsto, in via sperimentale per il triennio
2013-2015, due misure di sostegno alla genitorialità: un congedo obbligatorio per i padri e un
voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting in
alternativa all’utilizzo, anche parziale, del congedo
parentale.
Il comma 282 riconosce il beneficio del voucher
anche per il 2016, ferme restando le relative disposizioni attuative, e nel limite delle risorse stabilite con lo stesso comma (20 milioni di euro).
Il beneficio del voucher, essendo previsto in alternativa al congedo di cui all’articolo 32 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del
2001 era destinato alle sole lavoratrici dipendenti;
il comma 283 estende il beneficio, in via sperimentale per il 2016 e nei limiti di spesa previsti (2
milioni di euro), alle madri lavoratrici autonome o
imprenditrici.
I criteri di accesso al beneficio e le modalità di
utilizzo saranno stabile con apposito decreto che il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà
adottare, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore
della legge.
Luisella Miti
[email protected]
• • • confartigianato con te
CREDITO
TASSI DEL MESE DI MARZO 2016
Condizioni valide per le seguenti banche: Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare
di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini,
Credem
Prodotti
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fido di c/c
Euribor 3m +
4,400 = 4,218%
Euribor 3m +
5,350 = 5,168%
Euribor 3m +
6,750 = 6,568%
Euribor 3m +
8,300 = 8,118%
Fido sbf
Euribor 3m +
3,000 = 2,818%
Euribor 3m +
3,700 = 3,518%
Euribor 3m +
4,700 = 4,518%
Euribor 3m +
5,400 = 5,218%
Fido ant. fatture
Euribor 3m +
3,000 = 2,818%
Euribor 3m +
3,700 = 3,518%
Euribor 3m +
4,700 = 4,518%
Euribor 3m +
5,400 = 5,218%
Prodotti
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fido di c/c
Euribor 3m +
4,250 = 4,068%
Euribor 3m +
5,150 = 4,968%
Euribor 3m +
6,300 = 6,118%
Euribor 3m +
8,300 = 8,118%
Fido sbf
Euribor 3m +
2,400 = 2,218%
Euribor 3m +
2,900 = 2,718%
Euribor 3m +
4,700 = 4,518%
Euribor 3m +
5,400 = 5,218%
Fido ant. fatture
Euribor 3m +
3,000 = 2,818%
Euribor 3m +
3,700 = 3,518%
Euribor 3m +
4,700 = 4,518%
Euribor 3m +
5,400 = 5,218%
Unicredit
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare
Prodotti
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fido di c/c
Euribor 3m +
4,250 = 4,068%
Euribor 3m +
5,150 = 4,968%
Euribor 3m +
6,750 = 6,568%
Euribor 3m +
8,300 = 8,118%
Fido sbf
Euribor 3m +
3,000 = 2,818%
Euribor 3m +
3,700 = 3,518%
Euribor 3m +
4,700 = 4,518%
Euribor 3m +
5,400 = 5,218%
Fido ant. fatture
Euribor 3m +
3,000 = 2,818%
Euribor 3m +
3,700 = 3,518%
Euribor 3m +
4,700 = 4,518%
Euribor 3m +
5,400 = 5,218%
Monte dei Paschi di Siena
Prodotti
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fido di c/c
Euribor 3m +
4,250 = 4,068%
Euribor 3m +
5,150 = 4,968%
Euribor 3m +
6,300 = 6,118%
Euribor 3m +
7,500 = 7,318%
Fido sbf
Euribor 3m +
2,400 = 2,218%
Euribor 3m +
2,900 = 2,718%
Euribor 3m +
3,800 = 3,618%
Euribor 3m +
4,900 = 4,718%
Fido ant. fatture
Euribor 3m +
3,000 = 2,818%
Euribor 3m +
3,700 = 3,518%
Euribor 3m +
4,700 = 4,518%
Euribor 3m +
5,400 = 5,218%
[email protected]
13 • marzo 2016
• • • confartigianato con te
AMBIENTE E SICUREZZA
Nuova proroga SISTRI (Sistema
di controllo della tracciabilità dei
rifiuti)
Il Decreto Milleproroghe 2016 ufficializza quanto
approvato dal Consiglio dei Ministri n. 98 del 23
dicembre 2015, disponendo lo slittamento del termine per l’adeguamento al Sistema informatico di
tracciabilità dei rifiuti SISTRI al 31 dicembre 2016.
Viene dunque prolungato per tutto il 2016 il periodo transitorio del “doppio binario” ossia il periodo transitorio durante il quale i soggetti obbligati
ad utilizzare il sistema telematico SISTRI devono
anche continuare a compilare i registri e formulari cartacei (per i rifiuti pericolosi e non pericolosi).
Durante questo periodo di proroga restano in vigore
soltanto le sanzioni relative alla tenuta dei registri
CARTACEI di carico scarico e relativi formulari di accompagnamento rifiuti. Le sanzioni relative al solo
SISTRI diverranno applicabili nel 2017, ad esclusione di quelle per la mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale che sono
divenute operative già dal 1° aprile 2015
30 aprile 2016: Mud, Sistri e Albo
Gestori ambientali
La scadenza “pigliatutto” per la
gestione dei rifiuti
Il 30 aprile di ogni anno rappresenta una data
cardine per l’adempimento di una serie, ormai folta, di obblighi collegati ai sistemi ambientali di gestione dei rifiuti. Ci si riferisce alla presentazione
del Mud, al pagamento dei contributi Sistri e del
diritto annuale all’Albo Gestori ambientali. Il Dpcm
21 dicembre 2015 stabilisce che il modello di dichiarazione, previsto dal Dpcm 17 dicembre 2014,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla
Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 299 del 27
dicembre 2014, è confermato.
Il modello, già utilizzato nel 2015, sarà utilizzato
quindi anche per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2016. Sempre il 30 aprile è la data
ultima per effettuare il versamento del contributo
Sistri 2016 (la cui omissione è pesantemente sanzionata) e del diritto annuale delle imprese iscritte
all’Albo Gestori ambientali (la cui omissione comporta la sospensione dell’autorizzazione).
Attività soggette a CPI
Nell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 69/2013 si
stabilisce che gli enti e i privati di cui all’art. 11,
comma 4, del D.P.R. 151/2011, cioè gli enti e i
privati responsabili delle nuove attività introdotte
dall’Allegato I al D.P.R. 151/2011, esistenti alla
data di pubblicazione del regolamento (settembre
2011), sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare, di cui all’art. 3 del suddetto decreto
(richiesta al Comando VV.F. di esame del progetto
di nuovi impianti o costruzione), nel caso in cui risultino già in possesso di atti abilitativi riguardanti
anche l’esistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità. Gli enti e
i privati responsabili delle nuove attività introdotte
dall’Allegato I al D.P.R. 151/2011, che rientrano in
questa casistica, dovranno quindi presentare solamente l’istanza di cui all’art. 4 (presentazione della
SCIA) del D.P.R. 151/2011 entro il 7 ottobre 2016,
come prorogato dall’art 4 comma 2-bis della Legge
11/2015. Se, invece, tali soggetti non dimostrano
di essere in possesso di atti abilitativi riguardanti
requisiti di sicurezza antincendio, allora dovranno
presentare anche l’istanza preliminare per la richiesta al Comando VV.F. di esame del progetto (art. 3
D.P.R. 151/2011), congiuntamente alla presentazione della SCIA (art. 4 D.P.R. 151/2011). Il D.Lgs
192/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11/2015, dispone (con l’art. 4, comma 2-ter),
che la proroga per la presentazione della SCIA è da
applicare agli enti e ai privati interessati che provvedono alla richiesta di esame del progetto di nuovi
impianti o costruzioni entro otto mesi dalla data di
entrata in vigore della Legge 11/2015, cioè entro il
1° novembre 2015.
Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall’Allegato I al D.P.R. 151/2011,
esistenti alla data di pubblicazione del medesimo
regolamento (settembre 2011), dovranno rispettare le seguenti scadenze:
 presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2016, se
in possesso di atti abilitativi che certifichino l’esistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
rilasciati dalle competenti autorità;
 fare richiesta di esame del progetto di nuovi impianti o costruzioni al Comando VV.F. entro il 1
novembre 2015 e presentare la SCIA entro il 7
ottobre 2016, se privi di atti abilitativi.
Alberto Camporesi
[email protected]
14 • marzo 2016
• • • confartigianato con te
CATEGORIE E MERCATO
Alimentazione
Comparto benessere
La giornata europea del gelato
artigianale
Modifica apparecchi
elettromeccanici utilizzati per
l’attività di estetica
Confartigianato gelatieri anche quest’anno aderisce alla celebrazione della Giornata Europea del
Gelato Artigianale, programmata per il 24 marzo di
ogni anno e finalizzata a diffondere e promuovere la
cultura del gelato artigianale.
Lo scopo dell’iniziativa non è legato all’introduzione di nuove normative e regolamentazioni, ma
ha un carattere puramente promozionale e di comunicazione verso i consumatori e le istituzioni in
generale, in un’ottica di valorizzazione del prodotto
e dei maestri gelatieri. Per questa edizione, d’intesa con le altre organizzazioni, sotto la supervisione
di Editrade, editore specializzato di categoria, si è
definito un programma d’iniziative per richiamare
l’attenzione dei mass media su un prodotto che
rappresenta un’eccellenza in termini di qualità e
sicurezza alimentare.
È stato prodotto un kit contenente locandina,
vetrofania e sacchetto con le sigle di tutte le associazioni partecipanti e riportante immagini legate
al mondo del gelato e messaggio rivolto al consumatore finale dal tema “Regala un sorriso, offri un
gelato artigianale”. Contestualmente verrà inoltre
sviluppata una campagna pubblicitaria su quotidiani insieme all’attività dedicata dell’ ufficio stampa
del Sigep, nonché quella su web e social network
tramite AppGelato per tutto il periodo pre e post
giornata.
I gelatieri che intendono aderire all’iniziativa
saranno liberi di creare i gusti che vorranno ogni
impresa sarà libera di organizzarsi come meglio
crede, l’unico vincolo è che il prodotto da promozionare dovrà essere esclusivamente il gelato artigianale di produzione propria.
Marco Valenti
[email protected]
Nella circolare n. 12 dell’8 gennaio 2016, Confartigianato-Estetisti ha diramato una nota in merito al decreto n. 206/2015, che ha apportato alcune modifiche al Regolamento sugli apparecchi
elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetica
ed, in particolare, alle schede tecnico-informative.
Le modifiche contenute nel provvedimento, che è
entrato in vigore a gennaio, sono state individuate
dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Salute
Dall’esame dei contenuti del nuovo Decreto, si
rilevano le seguenti modifiche
1) scheda n.12 (Attrezzature per manicure e pedicure) ovvero l’esclusione dal corredo delle sgorbie e l’inclusione di tronchesi e pinzette.
2) la scheda 13 (apparecchi per il trattamento di
calore totale o parziale) ha invece meglio puntualizzato e definito le indicazioni relative a
modalità di applicazione, di esercizio e cautele
d’uso.
3) la scheda 16 lett.c- (depilatori elettrici ed elettronici), contiene le seguenti modifiche : in luogo dei 10°C previsti per il raffreddamento della
pelle è stato istituito un range che va dai 5°C
ai 15°C, mentre le lunghezze d’onda emesse
devono essere comprese tra 600 e 1.200 nanometri (in luogo dei 1100 precedentemente
previsti).
Nulla è cambiato sulla scheda 21b (laser per
la depilazione estetica) e nessuna disposizione è
stata introdotta con riferimento agli “stimolatori a
ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata”. L’elenco è stato integrato
con la scheda n. 23, relativa al “Dermografo per
micropigmentazione”, il cui inserimento era stato
oggetto di confronto nell’ambito del tavolo tecnico
a suo tempo istituito.
Rispetto all’utilizzo di tale apparecchiatura, si
sottolineano le disposizioni previste dal Decreto relativamente alle cautele d’uso ed alle modalità di
esercizio ed in particolare l’obbligatoria osservanza delle indicazioni contenute nelle Linee Guida del
Ministero della Sanità, Circolare del 05.02.1998 n.
15 • marzo 2016
• • • confartigianato con te
2.9/156 e Circolare del 16.07.1998 n. 2.8/633 e
successive normative vigenti, nonché quanto stabilito con riferimento alla formazione degli operatori,
come di seguito riportato:
“Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante
o dal suo mandatario o da altro ente competente
adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d’uso) sia per gli
aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti
stessi. La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente
le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito
della formazione, la durata in ore, l’argomento e le
generalità dei docenti dei moduli formativi”.
Fabiola Foschi
[email protected]
16 • marzo 2016
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17 • marzo 2016
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