14/01 - Legge di stabilità 2016

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Legge di stabilità 2016
La legge n. 208/2015 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
(Legge di Stabilità 2016) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70.
La legge si compone di un unico articolo e 999 commi. Si riporta nel seguito una sintesi delle principali
misure fiscali introdotte.
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1. Eliminazione aumenti accise e IVA (Articolo 1, commi 5 e 6)
Viene disattivata la clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014 e vengono rinviati al
2017 gli aumenti dell’imposta sul valore aggiunto stabiliti dall’ulteriore clausola introdotta dalla legge di
Stabilità 2015. In particolare, si prevede: (i) l’aumento di tre punti percentuali dell’aliquota IVA del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2017; (ii) l’aumento di due punti percentuali dell’aliquota IVA del 22 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2017, con incremento di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1°
gennaio 2018 (cioè dal 24 al 25 per cento).
2. Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Articolo 1, comma 16)
Dal 1° gennaio 2016 l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) non si applica al possesso
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a
concorrenza del suo ammontare, di 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione.
3. IMU imbullonati (Articolo 1, commi da 21 a 24)
Dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta,
tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne
accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima
diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (ivi
compresi i c.d. imbullonati). Per i suddetti fabbricati, i soggetti interessati possono presentare, a decorrere
dal 1° gennaio 2016, gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione della rendita catastale, nel
rispetto dei suddetti criteri, attraverso la procedura informatica Docfa (DOcumenti Catasto FAbbricati), ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Limitatamente
all’anno di imposta 2016, la rendita catastale rideterminata avrà effetto:
 dall’1.1.2016, se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016;

dall’1.1.2017, se l’atto di aggiornamento è presentato dopo il 15.6.2016.
4. Tassazione locale immobiliare (Articolo 1, commi da 10 a 28, 53 e 54)
Vengono apportate sostanziali modifiche all’assetto della tassazione immobiliare a livello locale. In
particolare, si segnala: (i) la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU e TASI per gli immobili
concessi in comodato a genitori o figli, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e
A/9 (immobili di lusso); il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile
concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione degli immobili di lusso; (ii) l’estensione del principio di sostituzione imposte
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immobiliari/IRPEF alle imposte immobiliari istituite dalle province autonome, con efficacia dal 2014; (iii)
l’eliminazione della TASI per i proprietari e per gli inquilini sugli immobili residenziali adibiti ad
abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di lusso; (iv) l’eliminazione dell’IMU sui terreni
agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti
nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori;
c) a immutabile destinazione agro-silvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Limitatamente all’anno 2016, ad eccezione della TARI, è bloccata la possibilità di deliberare aumenti dei
tributi e delle addizionali regionali e comunali, mentre rimane ferma la possibilità per i comuni di
maggiorare l’aliquota TASI dello 0,8 per mille per gli immobili non esentati. Infine, è stata introdotta una
riduzione del 25 per cento dell’IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone
concordato.
5. Imposta di registro sui trasferimenti immobiliari (Articolo 1, comma 55)
E’ prevista l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota agevolata al 2 per cento per l’acquisto
dell’abitazione principale (agevolazione prima casa) anche qualora l’acquirente, al momento del rogito, sia
titolare, anche se per quote e/o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, del diritto di
proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso
soggetto o dal coniuge con l’agevolazione prima casa, purché tale abitazione sia alienata entro un anno
dalla data dell’atto. Ove l’abitazione precedentemente acquistata con l’agevolazione prima casa non venga
alienata entro un anno dall’acquisto agevolato della nuova abitazione, si verifica la decadenza
dall’agevolazione prima casa goduta sul nuovo acquisto.
6. Detraibilità IVA per acquisto di immobili (Articolo 1, comma 56)
Viene introdotta una detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento
dell’IVA sull’acquisto, effettuato entro il 2016, di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese
costruttrici. La detrazione, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta, è ripartita in 10 quote annuali costanti
(nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi).
7. Ricomposizione fondiaria (Articolo 1, comma 57)
Si esentano dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecarie e catastali tutti gli atti e i
provvedimenti emanati in esecuzione di piani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti
territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane).
8. Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata (Articolo 1, comma 58)
E’ prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e
catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata
(si tratta delle aree previste al Titolo III della legge n. 865/1971), indipendentemente dal titolo di
acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
9. Riduzione IRES (Articolo 1, commi 61 e 62)
È prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5 al 24 per cento a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno
solare, dal 2017). È prevista, inoltre, la riduzione dell’aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta)
sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società in uno Stato
membro UE, nonché in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, che consentono un
adeguato scambio di informazioni ed ivi residenti, in relazione a partecipazioni, strumenti finanziari e
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contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. In
particolare, l’aliquota della ritenuta è ridotta dall’1,375 per cento all’1,20 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2017.
10.Addizionale IRES banche (Articolo 1, commi da 65 a 69)
Viene introdotta, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016,
un’addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari (escluse le assicurazioni). Per tali
soggetti gli interessi passivi diventeranno integralmente deducibili, anche ai fini IRAP.
11.Esenzione IRAP per agricoltura e pesca (Articolo 1, commi da 70 a 72)
Vengono esclusi dall’ambito soggettivo IRAP, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2015 (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2016), i
soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’art. 32 TUIR, i soggetti di cui all’art. 8, D.Lgs. n.
227/2001, nonché le cooperative e loro consorzi ex art. 10, D.P.R. n. 601/1973.
12.Deduzione IRAP lavoratori stagionali (Articolo 1, comma 73)
Viene estesa la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento, per
ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal
secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni, a partire dalla cessazione del
precedente contratto.
13.Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e
acquisto di mobili (Articolo 1, commi 74, 75 e 87)
È disposta la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e
di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le attuali misure: 65 per cento per gli
interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali; 50
per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili. Inoltre, viene introdotta la possibilità
per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione
fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici
condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori (con modalità che verranno definite da specifico
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate). E’ previsto che le giovani coppie costituenti un nucleo familiare
composto da coniugi o da conviventi da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35
anni, che abbiano acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, possano usufruire di una
detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000
euro. Viene chiarito, infine, che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono
usufruibili anche dagli Istituti autonomi case popolari (ICIAP), comunque denominati, per le spese sostenute,
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad
edilizia residenziale pubblica.
14.Locazione finanziaria di immobili abitativi (Articolo 1, commi da 76 a 84)
A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020 vengono resi detraibili ai fini IRPEF, nella
misura del 19 per cento, i costi relativi al contratto di locazione finanziaria di unità immobiliari da adibire
ad abitazione principale. Nello specifico, dall’IRPEF lorda si può detrarre un importo pari al 19 per cento
per:

i canoni ed i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro,
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
il costo di acquisto dell’unità immobiliare riscattata, per un importo non superiore a 20.000 euro,
ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a
55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su
immobili a destinazione abitativa.
Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in
esame, l’importo massimo su cui conteggiare la detrazione ai fini IRPEF è dimezzato (4.000 euro per i
canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).
15.Incentivi per rottamazione autocaravan (Articolo 1, commi 85 e 86)
Vengono introdotti incentivi fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di
autocaravan di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non
inferiore ad euro 5. L’incentivo è previsto per i veicoli nuovi acquistati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre
2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.
16.Edilizia popolare (Articolo 1, commi da 89 a 90)
Si estende l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari, comunque
denominati (e loro consorzi), anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, purché siano stati
costituiti e siano operanti al 31 dicembre 2013 e siano stati istituiti nella forma di società che rispondono ai
requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing.
17.Ammortamenti (Articolo 1, commi da 91 a 97)
Viene previsto, ai fini delle imposte sui redditi, a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e degli
esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140 per cento in relazione ai beni materiali strumentali
nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; vengono, inoltre, maggiorati del 40 per cento i
limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che
non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Dette
agevolazioni non possono essere utilizzate ai fini degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31
dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016. Sono, infine, ridotti i tempi di ammortamento dell’avviamento e
dei marchi d’impresa nell’ambito delle operazioni di aggregazione aziendale, portando l’aliquota
dall’attuale valore massimo del 10 per cento ad un massimo del 20 per cento. Tale disposizione si applica
alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2015.
18.Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Articolo 1, commi da 98 a
108)
E’ introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019. La misura
dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20 per cento per le piccole imprese,
15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le grandi imprese. Sono agevolabili gli investimenti
relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature
varie. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e
deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e
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nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude
l’utilizzo.
19.Regime forfetario (ex minimi) (Articolo 1, commi da 111 a 113)
Viene modificato il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta
sostitutiva con l’aliquota del 15 per cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli esercenti attività
d’impresa e arti e professioni in forma individuale. Le soglie dei ricavi per accedere al regime sono elevate
ed è estesa a cinque anni la disciplina di vantaggio con aliquota forfetaria al 5 per cento.
20.Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci (Articolo 1, commi da 115 a 120)
Vengono introdotte agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società
(incluse le c.d. società non operative) di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci. In particolare, le
società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per
azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili (non strumentali) o beni
mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa,
possono estrometterli a condizioni agevolate, purché tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove
prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di Stabilità 2016 (le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto
esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società
semplici). A queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP
nella misura dell’8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in
almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o
trasformazione; le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e
quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le
imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
21.Beni immobili strumentali (Articolo 1, comma 121)
Viene introdotta un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8%, per gli imprenditori
individuali che, alla data del 31 ottobre 2015, possiedono beni immobili strumentali per loro natura. Sarà
possibile estromettere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto già dal 2016, attraverso il pagamento
di un’imposta sostitutiva, da applicare alla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. I contribuenti interessati dovranno esercitare l’opzione entro il 31 maggio 2016.
22.Deduzioni forfetarie IRAP (Articolo 1, commi 123 e 124)
Per le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni, con effetto dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la deduzione forfetaria diventa pari a:
 13.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
 9.750 euro se la base imponibile supera 180.759,91 euro ma non 180.839,91 euro;
 6.500 euro se la base imponibile supera 180.839,91 euro ma non 180.919,91 euro;
 3.250 euro se la base imponibile supera 180.919,91 euro ma non 180.999,91 euro.
23.IRAP medici (Articolo 1, comma 125)
Viene previsto che non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano
sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove
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percepiscano per l’attività svolta presso tali strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo.
Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito
realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta. L’esistenza dell’autonoma organizzazione è
comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla
Convenzione con il SSN.
24.Emissione di note di credito IVA (Articolo 1, commi 126 e 127)
Si interviene sulla disciplina delle variazioni dell’imponibile IVA o dell’imposta stessa, mediante
l’integrale sostituzione dell’articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, il nuovo comma 4
del novellato articolo, consente di anticipare al momento di apertura di una procedura concorsuale,
ovvero al decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui all’articolo 182-bis della l.
fall.), ovvero alla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato di risanamento (ai
sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), l. fall.) l’emissione di una nota di accredito in caso di
mancato pagamento e, dunque, portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione.
Non si deve, dunque, attendere l’infruttuosità della procedura concorsuale. Le nuove disposizioni si
applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale
successivamente al 31 dicembre 2016.
25.Estensione reverse charge (Articolo 1, comma 128)
Si estende il meccanismo dell’inversione contabile a fini IVA (c.d. reverse charge) anche alle prestazioni
di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio
sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto
ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al c.d. split payment). L’efficacia delle norme
così introdotte è subordinata all’autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).
26.Compensazione cartelle esattoriali (Articolo 1, comma 129)
Estesa a tutto il 2016 la normativa che consente la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle
imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei
confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente
(articolo 12, comma 7-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9).
27.Termini per l’accertamento delle imposte (Articolo 1, commi da 130 a 132)
Si modifica la vigente disciplina dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA. In
particolare:

sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi: dal 31
dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione;

sono allungati di due anni i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, nel
caso di omessa dichiarazione o presentazione di dichiarazione nulla, che vengono equiparate; in tali
casi, dunque, l’avviso di accertamento potrà essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;
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
viene eliminata la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte
sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti
dal D.Lgs. n. 74/2000.
Le suddette novità operano a partire dai controlli sull’annualità 2016 (modelli UNICO 2017, IRAP 2017
e IVA 2017), ovvero dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 per i soggetti con esercizio non
coincidente con l’anno solare.
28.Riforma delle sanzioni tributarie amministrative (Articolo 1, comma 133)
Viene anticipata - dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016 - l’entrata in vigore della riforma del sistema
sanzionatorio amministrativo tributario, disposta dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, in
attuazione della legge di delega fiscale. Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme
relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla
data di presentazione della relativa istanza. Si introduce, inoltre, la possibilità di notificare gli atti da porre ex
lege a conoscenza del contribuente nell’ambito della procedura di voluntary disclosure all’indirizzo di posta
elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il
contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso sul modulo presentato ai fini dell’accesso alla
procedura.
29.Rateazione debiti tributari (Articolo 1, commi da 134 a 138)
Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di
accertamenti con adesione di essere riammessi alla dilazione. Il beneficio, spettante ai contribuenti
decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è
condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.
30.Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle Entrate (Articolo 1, comma 141)
Si modifica la norma che attualmente inserisce i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili
come illecito, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, tra i redditi rilevanti ai fini delle
imposte. Si stabilisce che quando è commessa una violazione per la quale scatta l’obbligo di denuncia a
carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 c.p.p., in caso di reato
perseguibile d’ufficio), il PM - se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio
illecito - deve darne notizia all’Agenzia delle Entrate perché svolga i propri accertamenti.
31.Operazioni con Paesi black list (Articolo 1, commi da 142 a 144)
Vengono apportano modifiche alla deducibilità dei costi per operazioni con Paesi black list, così come
alla disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC - Controlled Foreign Companies), con
decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti
“solari”); in particolare:

si elimina l’attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni
intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato;

si elimina l’elenco tassativo degli Stati o territori considerati paradisi fiscali ai fini
dell’applicazione della disciplina sulle imprese estere controllate (c.d. Black list CFC) e si prevede
un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare tali Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la
presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia;
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
si stabilisce che la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai
livelli bassi di tassazione), si applica - a determinate condizioni - anche nel caso di società site in
Stati membri UE o in paesi SEE che hanno un accordo con l’Italia in merito allo scambio di
informazioni a fini fiscali.
32.Documentazione transfer pricing (Articolo 1, commi 145 e 146)
Debutta dal 1° gennaio 2016 la nuova documentazione paese per paese (country by country reporting)
richiesta dall’OCSE in materia di prezzi di trasferimento. In particolare, le società controllanti residenti in
Italia che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal
gruppo di imprese multinazionali nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno
750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche, dovranno
trasmettere all’Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione relativa a ricavi e utili, imposte pagate e
maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva per ciascun paese nel quale il
gruppo opera. Modalità e termini saranno fissate con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.
33.Patent box (Articolo 1, comma 148)
Vengono apportano modifiche alla disciplina del c.d. patent box (regime di tassazione agevolata sui redditi
derivanti dalle opere dell’ingegno, marchi e brevetti) introdotta dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge
di stabilità 2015). In particolare, ai fini dell’individuazione dei beni agevolabili, le “opere dell’ingegno”
vengono sostituite con i “software protetti da copyright”. Inoltre, si prevede che qualora più beni tra
quelli indicati all’art. 1, comma 39, della legge n. 190/2014 (software protetti da copyright, brevetti
industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili)
siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di
un prodotto o di un processo, tali beni possano costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina
per il riconoscimento del patent box.
34.Incentivi per impianti a biomasse, biogas e bioliquidi (commi da 149 a 151)
Agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e
bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2016, di
beneficiare di incentivi sull’energia prodotta, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo
24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre
2020, di un incentivo sull’energia prodotta. L’incentivo è pari all’80 per cento di quello riconosciuto dal
decreto del Ministro dello Sviluppo economico 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione di pari
potenza, ed è erogato dal Gestore dei servizi energetici, previa decisione favorevole della Commissione
europea.
35.Canone RAI (Articolo 1, commi da 152 a 164)
La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, per l’anno 2016, viene fissato a 100
euro. Il pagamento avverrà attraverso la bolletta dell’energia elettrica, con possibilità di rateizzazione in 10
mensilità (da gennaio a ottobre).
36.Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria (Articolo 1, commi
170 e 171)
Viene disciplinato il trattamento fiscale delle somme derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti
di capitale nell’ambito delle procedure di risoluzione bancaria. In particolare, i maggiori o minori valori
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derivanti dalla riduzione o conversione di azioni (conformemente alle procedure previste in tema di
risoluzione dal D.Lgs. n. 180/2015) non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte
dirette, né a formare la base imponibile IRAP del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi. Inoltre, i
maggiori o minori valori derivanti dal c.d. bail in (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che
prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i
conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti
nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
IRES, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, né alla base imponibile IRAP dell’ente
sottoposto a risoluzione.
37.Sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (Articolo 1, commi da 178 a 181)
Viene previsto, per il settore privato, uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a
tempo indeterminato relativi alle assunzioni effettuate nel corso del 2016. Lo sgravio contributivo consiste
nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro
(con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 24
mesi.
38.Rientro dei lavoratori dall’estero (Articolo 1, comma 259)
Viene prorogata al 2017 la norma in materia di rientro dei lavoratori dall’estero, che prevede benefici
fiscali consistenti nella detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70% o dell’80%, in base al sesso
del lavoratore, in favore dei soggetti che rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2015.
39.No tax area pensionati (Articolo 1, comma 290)
A partire dal 2016 la no tax area per i pensionati passerà da 7.750 a 8.000 euro per gli over 75 e da 7.500 a
7.750 euro per i contribuenti di età compresa tra i 70 e i 75 anni.
40.Art bonus (Articolo 1, commi 318 e 319)
È reso strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di credito
d’imposta, dall’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, in favore delle persone fisiche e
giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo
(c.d. Art-bonus). La misura del credito d’imposta viene confermata al 65 per cento anche a decorrere dal
2016.
41.Tax credit riqualificazione alberghi (Articolo 1, comma 320)
Il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi, introdotto dall’art. 10 del decreto legge 31
maggio 2014, n. 83, viene esteso anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della
cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Il
credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi,
nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento
delle barriere architettoniche.
42.Tax credits cinema (Articolo 1, comma 331)
Si interviene in più punti sulla disciplina dei crediti d’imposta per il settore cinematografico, disciplinati
dall’art. 1, commi 325-337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. tax credits cinema). In particolare:
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
si estende il credito d’imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo,
finora previsto per gli apporti in denaro per la produzione di opere nazionali, anche agli apporti per
la distribuzione delle stesse in Italia e all’estero;

si dispone che l’obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l’accesso al tax
credit, è riferito solo alla produzione (non essendo concretamente applicabile alla distribuzione
all’estero). Vengono, inoltre, rimodulate le aliquote del tax credit per la produzione (dall’attuale
15 per cento al range 15-30 per cento), e si innalza da 3,5 milioni a 6 milioni di euro il limite
massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda;

viene elevata l’aliquota del tax credit spettante alle imprese di esercizio cinematografico dal 30
per cento ad un massimo del 40 per cento delle spese sostenute relative all’acquisizione e alla
sostituzione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale. E’, inoltre, prevista
l’ammissione al beneficio anche alle spese per la ristrutturazione, l’adeguamento strutturale e
tecnologico delle sale e dei relativi impianti e la realizzazione di nuove sale o il ripristino di
quelle inattive.
43.Marina Resort (Articolo 1, comma 365)
Viene resa permanente l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento al pernottamento di
turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato
(c.d. marina resort).
44.Abrogazione della tassa sulle unità da diporto (Articolo 1, comma 366)
Viene abrogata la tassa sulle unità da diporto introdotta dall’articolo 16, comma 2, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201.
45.Riduzione tassa di ancoraggio (Articolo 1, comma 367)
Prevista la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico transhipment superiore all’80
per cento del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via
sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea
internazionale.
46.Rimborsi IVA a cittadini extra UE (Articolo 1, comma 368)
Si autorizzano gli intermediari iscritti all’albo degli istituti di pagamento ad effettuare i rimborsi IVA a
cittadini extra Ue (c.d. Tax free shopping), secondo percentuali minime di rimborso, da definire con
successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.
47.Estensione dell’aliquota IVA ridotta in editoria (Articolo 1, comma 637)
Viene estesa l’aliquota IVA super-ridotta al 4 per cento, già prevista per gli e-book, ai giornali, notiziari
quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici online.
48.Imposta comunale sulla pubblicità (Articolo 1, comma 739)
Con una norma di interpretazione autentica si elimina la facoltà dei comuni di aumentare le tariffe
dell’imposta comunale sulla pubblicità. Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già
avvalsi di tale facoltà prima dell’entrata in vigore della medesima norma abrogativa.
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49. Compensazione fiscale avvocati (Articolo 1, commi da 778 a 780)
Si consente, a partire dal 2016, agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello
Stato di porre tali somme in compensazione, anche parziale, con quanto dovuto per imposte, tasse e
contributi previdenziali. La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui e
purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento. Spetta a un D.M. del Ministero
dell’Economia e delle finanze dettare le disposizioni attuative.
50.Rivalutazione valore dei terreni e delle partecipazioni (Articolo 1, commi 887 e 888)
Viene riaperto il termine per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e
delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche per operazioni estranee all’attività
d’impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate, enti non commerciali per i beni che non
rientrano nell’esercizio di impresa commerciale. Il 1° gennaio 2016 sarà, dunque, il nuovo termine di
riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto di rideterminazione del valore, mentre
il 30 giugno 2016 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima, nonché
versare l’imposta sostitutiva (o la prima rata della stessa). L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari all’8
per cento per tutti i beni.
51.Rivalutazione beni d’impresa (Articolo 1, commi da 889 a 897)
Viene reintrodotta, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, che risultano dal bilancio relativo
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il
versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP la cui aliquota è pari al 16 per
cento sui beni ammortizzabili e al 12 per cento sugli altri beni. E’ consentito di affrancare il saldo attivo
della rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante il versamento di una imposta
sostitutiva con aliquota pari al 10 per cento.
52.Circolazione del contante (Articolo 1, commi da 898 a 904)
Viene innalzato da mille a tremila euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore (l’innalzamento non vale per il servizio di
rimessa, o money transfer, e per la riscossione delle pensioni in contanti). È, altresì, eliminato l’obbligo di
pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne
assicurino la tracciabilità, nonché l’obbligo per i soggetti della filiera dei trasporti di effettuare i pagamenti
dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il
canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall’ammontare.
53.Imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli (Articolo 1, comma 905)
Viene innalzata dal 12 per cento al 15 per cento l’aliquota relativa ai trasferimenti aventi per oggetto
terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
54.Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina (Articolo 1, commi 906 e 907)
Si estendono le agevolazioni per la piccola proprietà contadina agli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi
abitualmente coltivati; tali agevolazioni consistono nell’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria
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in misura fissa e nell’imposta catastale nella misura dell’1 per cento per i trasferimenti a titolo oneroso di
terreni e pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli. Inoltre, le agevolazioni per la
piccola proprietà contadina vengono estese al coniuge o ai parenti in linea retta, purché già proprietari di
terreni agricoli e conviventi.
55.Aumento compensazione IVA sui prodotti lattiero-caseari e sulle carni (Articolo 1, comma 908)
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016, sono innalzate le percentuali di compensazione
dell’IVA applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario (attualmente fissata all’8,8 per cento) in
misura non superiore al 10 per cento. Vengono, inoltre, aumentate, per il 2016, le percentuali di
compensazione dell’IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 7,70
per cento, e della specie suina, in misura non superiore all’8 per cento.
56.Rivalutazione reddito dominicale e agrario (Articolo 1, comma 909)
Si fissa nel 30 per cento (in luogo dell’attuale 7 per cento) il coefficiente di rivalutazione dei redditi
agrari e dominicali a decorrere dal periodo di imposta 2016. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni
agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla
previdenza agricola.
57.Fonti rinnovabili – Attività connesse (Articolo 1, commi da 910 a 912)
Costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c. e si considerano produttive di reddito
agrario, tutte le produzioni agro energetiche, compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e
calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000
kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal
fondo. Per la produzione di energia oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società
semplici e degli altri soggetti di cui all’art. 1, comma 1093, legge n. 296/2006, è determinato, ai fini IRPEF
ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA,
relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della
quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del
reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’Ufficio secondo le modalità previste dal Regolamento di
cui al D.P.R. n. 442/1997.
58.Dichiarazione precompilata (Articolo 1, commi da 949 a 957)
Si interviene in più punti sulla disciplina della dichiarazione precompilata, introdotta dal decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (decreto sulle semplificazioni fiscali). In sintesi, oltre a rendere
permanente l’obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate
ai fini della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti individuati ex lege, si stabilisce che l’Agenzia delle
Entrate può eseguire controlli preventivi anche sulla dichiarazione precompilata, a specifiche condizioni
ovvero qualora risulti un rimborso superiore a 4.000 euro. Si prevede l’onere, a carico dei sostituti
d’imposta che operano le ritenute sui redditi, di presentare per via telematica, entro il 31 luglio di ciascun
anno all’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione unica dei dati fiscali e contributivi relativi all’anno
solare precedente. Si esonera, in via sperimentale, per l’anno 2016, dall’obbligo di comunicazione delle
operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (spesometro) i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il
Sistema Tessera Sanitaria. Infine, si estendono a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non
solo ai soggetti residenti in uno degli Stati membri UE o in uno Stato aderente all’Accordo SEE) le modalità
di determinazione dell’IRPEF applicabili ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli
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articoli da 1 a 23 del TUIR (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), ferme
restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75 per cento del
reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di
residenza.
59.Aliquota IVA al 5 per cento per prestazioni sociosanitarie ed educative (Articolo 1, commi da
960 a 963)
Si prevede una nuova aliquota ridotta dell’IVA, al 5 per cento, a cui assoggettare le prestazioni
sociosanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, attualmente assoggettate all’aliquota
del 4 per cento.
60.Tassa automobilistica (Articolo 1, comma 964)
In caso di definitiva esportazione all’estero di veicoli a motore, l’operazione deve essere documentata
attraverso reimmatricolazione, comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di
esportazione.
61.Tax credit case sicure (Articolo 1, comma 982)
Viene introdotto, per l’anno 2016, un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori della
loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza digitale, o allarme, ovvero
stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. Si demanda ad un
decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative della norma.
62.Due per mille per associazioni culturali (Articolo 1, comma 985)
Per il 2016 i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell’IRPEF a favore di una associazione
culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I
requisiti e i criteri per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco, le cause e le modalità di revoca o di
decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai
contribuenti, sono stabiliti con D.P.C.M.
63.Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori (Articolo 1, commi da 987 a
989)
Sono deducibili, anche dall’IRAP, le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le
imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché
utilizzate agli scopi dei consorzi. Le agevolazioni si applicano retroattivamente, ossia dall’esercizio in corso
al 31 dicembre 2015.
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Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.
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