16_2016. Parere Comune Riva Ligure

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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LIGURIA
LA CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA, HA
DICHIARATO OGGETTIVAMENTE INAMMISSIBILE LA RICHIESTA DI PARERE
AVANZATA DEL COMUNE DI RIVA LIGURE RIENTRANDO NELLA DISCIPLINA
GIUSLAVORISTICA IL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL DIPENDENTE CUI
È STATA ATTRIBUITA UNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA.
Deliberazione 29 febbraio, n. 16/2016/SRCLIG
Deliberazione n.
16/2016/PAR
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Ermanno GRANELLI
Presidente
Dott.ssa Angela PRIA
Consigliere (relatore)
Dott. Alessandro BENIGNI
Primo Referendario
Dott. Francesco BELSANTI
Primo Referendario
Dott. Donato CENTRONE
Primo Referendario
Dott. Claudio GUERRINI
Primo Referendario
Nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016 ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE
Vista la lettera prot. n. 17 del 4 febbraio 2016, con la quale il Presidente del
Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere
prot. n. 1110, in data 28 gennaio 2016, formulata dal Comune di Riva Ligure ai
sensi dell’articolo 7 della legge del 5 giugno 2003, n. 131;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 11/2016, che ha deferito la questione all’esame
collegiale della Sezione;
Udito in camera di consiglio il relatore, Dott.ssa Angela Pria;
Ritenuto in
FATTO
il Sindaco del Comune di Riva Ligure ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di
parere volta a conoscere se l’Ente abbia operato correttamente ai fini della
contabilità pubblica o abbia ecceduto nella prudenza della riduzione del fondo in
occasione della nomina dei titolari di posizione organizzativa protrattasi negli anni.
1
In particolare l’Amministrazione evidenzia che:
- il Comune di Riva Ligure, località costiera con numero di abitanti inferiore ai
tremila, quindi senza dirigenza, nomina, annualmente dall’anno 2001, n. 3
dipendenti di cat. D, titolari di posizione organizzativa. A questi si è aggiunto un
responsabile d’area nominato a decorrere dal settembre 2010;
- per tali posizioni l’Ente ha provveduto a decurtare il fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività, dall’anno 2001 e fino al 2015,
per un importo calcolato sulla base del pregresso salario accessorio che, in
precedenza, era stato erogato ai dipendenti interessati;
- la decurtazione, è stata sempre operata in funzione di quanto previsto
dall’articolo 15, comma 1, lett. a) del CCNL 1° aprile 1999, conformemente alle
indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite con la nota n. 2587 del
25
gennaio
2006,
e
agli
orientamenti
applicativi
dell’Agenzia
per
la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- l’importo della decurtazione è stato aumentato in occasione della nomina,
durante l’anno 2010, del nuovo titolare di posizione che, negli anni precedenti,
era stato destinatario di salario accessorio di cui al predetto fondo;
- la decurtazione è stata recentemente contestata dalla parte sindacale che ne ha
rivendicato l’intero recupero – anche per le annualità passate – sul fondo relativo
all’anno 2015;
- la tesi sindacale si basa sull’assunto che l’articolo 15, comma 1, lett. a) del CCNL
1° aprile 1999 – Comparto Regioni/Autonomie locali – non prevede la riduzione
del fondo per il pregresso trattamento economico del personale titolare di
posizione, bensì, l’aumento;
- l’Ente, sebbene la norma possa dare atto a dubbi interpretativi, ha sempre
sostenuto la propria posizione alla luce delle indicazioni fornite dalla dottrina e
dalla giurisprudenza, nonché delle politiche di riduzione della spesa di personale
perseguite a livello normativo da ormai diversi anni;
- le somme di riduzione del fondo hanno costituito economia anche ai fini del
calcolo annuale per il rispetto dei vincoli di spesa di personale dipendente e che,
pertanto, un eventuale recupero delle somme fino ad ora decurtate costituirebbe
un aggravio di spesa per il personale dipendente, che potrebbe far superare detti
limiti, con tutte le conseguenze del caso (divieto di assunzioni, incarichi, etc.).
Conclusivamente l’Ente chiede se il proprio operato negli anni, a decorrere dalla
prima nomina dei titolari di posizione e in occasione delle nuova nomina, sia da
considerarsi corretta ai fini della contabilità pubblica o se l’Ente abbia ecceduto nella
prudenza della riduzione del fondo.
2
Considerato in
DIRITTO
La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e
procedurale, poiché è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare
l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali
della Liguria, nel rispetto delle formalità previste dall’articolo 7 della legge 5 giugno
2003, n. 131.
In ordine al requisito oggettivo si osserva che la previsione di cui al comma 8
dell’articolo 7 della legge 131, deve essere letta in raccordo con il comma 7 del
medesimo articolo, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il
rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi
statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti
locali. Il collegamento tra le due disposizioni fa sì che il comma 8 nel disciplinare
forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del comma 7, rende esplicita la
facoltà attribuita agli enti di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
La conseguenza è che le Sezioni regionali della Corte dei conti non possono
svolgere una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma
che le attribuzioni consultive si caratterizzano per le funzioni sostanziali di controllo
collaborativo alle medesime conferite dalla legge. Con atto del 27 aprile 2004, la
Sezione delle autonomie ha delineato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio
dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati e l’ambito
oggettivo della funzione attribuita alla Corte. La medesima Sezione con le delibere
n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009 ha successivamente integrato e modificato i
richiamati indirizzi precisando che la funzione consultiva non può intendersi come
consulenza generale agli enti, ma ristretta esclusivamente alla materia della
contabilità pubblica, quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano
la gestione finanziaria e del patrimonio o comunque a temi di carattere generale
nella materia contabile. Sono escluse le richieste che comportino valutazioni nel
merito di procedimenti amministrativi già adottati. Inoltre, il limite della funzione
consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi possibilità di intervento
della Corte dei conti nei casi di interferenza, in concreto, con competenze di altri
organi
giurisdizionali. A maggior specificazione della natura delle questioni
sottoponibili all’esame delle Sezioni regionali, le Sezioni Riunite in sede di controllo
della Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di orientamento generale
assegnata dall’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito
ulteriori chiarimenti (delibera 17 novembre 2010, n. 54), precisando che la funzione
3
consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve
svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo
delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa
sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di
ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti
equilibri di bilancio.
Alla luce dei principi posti nelle richiamate pronunce, quindi, il quesito del
Comune di Riva Ligure deve ritenersi inammissibile. Infatti, il dubbio prospettato
attiene a un aspetto interpretativo del contratto collettivo nazionale, e, come
ribadito anche dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti (
deliberazione 56/CONTR/11 del 2 novembre 2011), “in sede consultiva e di
nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere
sull’interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di
lavoro […] poiché, come più volte specificato, l'interpretazione delle norme
contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN. Al
riguardo, le Sezioni riunite si sono pronunciate in sede di nomofilachia con Delibera
n. 50/CONTR/2010, con la quale hanno evidenziato che l’interpretazione delle
clausole dei contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina nel decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”. Inoltre, in base ad un costante orientamento
(Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006) “non possono
ritenersi ammissibili, al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti,
i quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi”.
Il riferimento ad una fattispecie così concreta, d’altra parte, si pone in contrasto
con i caratteri di generalità ed astrattezza ai quali i pareri resi dalla Sezione
debbono attenersi.
P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria dichiara
inammissibile la richiesta di parere avanzata dal Comune di Riva ligure.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario
preposto alla segreteria, al Sindaco del Comune di Riva Ligure.
Il Relatore
(Angela Pria)
Firmato digitalmente
Il Presidente
(Ermanno Granelli)
Firmato digitalmente
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Depositato in segreteria il 29.2.2016
Il funzionario preposto f.f.
Antonella Sfettina
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