Approfondimento - Studio Marzoni

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In relazione alla richiesta di chiarimenti in merito alla data ultima per
adeguarsi all’obbligo dell’installazione di sistemi di contabilizzazione e
termoregolazione di calore nei condomini si conferma il 31/12/2016.
Si riportano di seguito i riferimenti normativi utili
A) NORMATIVA STATALE
Come noto, il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (in Gazz. Uff., 18 luglio 2014, n. 165)
ha stabilito all’art. 9, comma 5 lettere b/c) “nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti
da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o
da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita' di edifici, e' obbligatoria
l'installazione entro il 31 dicembre 2016 (…) di contatori individuali o di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali.
Il successivo articolo 16 del D. Lgs. in parola prevede la comminatoria di sanzioni per
l’ipotesi di mancata adozione di sistemi di contabilizzazione calore, qualora non risulti da
relazione tecnica che tale intervento non sia efficiente in termini di costi, e per l’ipotesi di
ripartizione delle spese diversa rispetto a quanto previsto dalla legge stessa.
Il D. Lgs. entrava in vigore, per espressa previsione, il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 19.07.2014.
B) NORMATIVA REGIONALE
Alcune Regioni avevano emanato Leggi Regionali che definivano l’obbligo della
Contabilizzazione del calore prevedendo una scadenza per adeguarsi a tale obbligo.
Anche la Regione Lazio era intervenuta in materia, con Legge Regionale 24 dicembre 2010,
n.9 introducendo con il comma 41 dell’art. 2, l’obbligo della contabilizzazione entro il 31.12.2015
per i Comuni di Roma e Frosinone. Tale termine veniva prorogato al 01.09.2017 dall’art. 14 della
deliberazione della Giunta Regione Lazio n 133 del 20.03.2014.
La Legge Regionale Lazio 14 luglio 2014 n 7 (in Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
nr. 56 del 15.07.2014) interveniva per confermare, nell’art. 2, il termine ultimo al 01.09.2017
estendendo inoltre l’obbligo a “l’intero territorio regionale” e, per espressa previsione di legge,
entrava in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURL e dunque il 16.7.2014,
ovvero tre giorni prima dell’entrata in vigore del D.Lsg 102/2014
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CRITERI DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME
La tematica dell’efficienza energetica degli edifici (ovvero più in generale la materia
“energia”) ricade nell’ambito delle materie di COMPETENZA CONCORRENTE REGIONALE
(ovvero lo Stato determina i principi fondamentali e le Regioni legiferano nell’alveo dei principi
generali, se fissati), ex art. 117 della Costituzione, come novellato dalla Legge Costituzionale
3/2001.
La materia “ambiente” e sua tutela è di competenza dello Stato, ex art. 117 della
Costituzione, e questa volta di COMPETENZA ESCLUSIVA.
Semplificando al massimo i concetti, si ritiene che la normativa regionale (peraltro
precedente, seppure di pochi giorni, a quella statale) dovrà adeguarsi a quella nazionale o
comunque dovrà essere applicata quella statale.
Significativa, sul punto, risulta la Sentenza della Corte Costituzionale n 373 del 22.12.2010:
“Le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale
di tutela dell’ambiente, ma possono stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro
competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni
ambientali, etc.), livelli di tutela più elevati “.
Di contro, posticipare il termine in parola risulterebbe una tutela “inferiore” e più debole.
Rimane dunque confermata la data del 31/12/2016
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