mutuo - chirografario con covenant - fi311eu

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aggiornamento
1-mar-2016
FOGLIO INFORMATIVO:
MUTUO CHIROGRAFARIO con COVENANT
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banco Desio e della Brianza S.p.A., con sede legale e ammin. In Desio (MB) 20832 via Rovagnati n.1, Cod. Fisc. nr.
01181770155 P.IVA nr. 00705680965, iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza. Capitale Sociale €
67.705.040,00, i.v., Riserve bilancio 2012 € 683.414.344,85 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle banche al cod.ABI n. 3440/5. Capogruppo del gruppo Bancario
Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n. 3440/5
www.bancodesio.it
[email protected] tel.0362/6131 fax. 0362/488212
CHE COS'E' IL MUTUO
Con il contratto di mutuo il cliente riceve in prestito una somma di denaro e si impegna a restituire alla banca la stessa
somma maggiorata degli interessi contrattualmente stabiliti, entro una determinata scadenza, tramite il pagamento di
rate costanti comprensive di quota capitale ed interessi (ammortamento).
Il finanziamento può essere assistito da garanzie reali ( ipoteca di primo grado, pegno ) o garanzia personale
(fideiussione ) oppure non avere alcuna garanzia (chirografario). In ogni caso la Banca si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di richiedere ulteriori garanzie rilasciate da altri soggetti. Il contratto di mutuo chirografario è stipulato con
scrittura privata. La Banca invia al cliente l’avviso di pagamento della rata 15 gg. prima della scadenza della stessa, su
tale avviso viene indicato l’importo della rata dettagliato in conto capitale, interessi , spese d’incasso, tasso vigente e
debito residuo.
Il Mutuo Chirografario con Covenant è un mutuo con specifiche pattuizioni nel contratto. I covenant, concordati in
sede contrattuale per mezzo di apposite clausole, definiscono l'impegno del cliente a presentare alla Banca un
determinato ammontare di flussi commerciali. Il mancato rispetto anche di uno solo di tali covenant determinerà un
aumento dello spread applicato ai fini del calcolo degli interessi per l'anno solare successivo alla rilevazione.
La verifica del rispetto dei covenant verrà effettuata a partire dall'anno successivo alla data d'erogazione del
finanziamento e a ogni successiva ricorrenza annuale, sino all'estinzione dello stesso. I flussi commerciali presentati dal
cliente dovranno essere accettati dalla Banca, essere realizzati nell'ambito di contratti regolarmente conclusi e potranno
consistere in:
# PORTAFOGLIO: presentazioni per lo sconto, l’accredito salvo buon fine, l’anticipazione, lo smobilizzo in qualsiasi
forma di effetti e disposizioni sull’Italia (tra cui in via esplicativa cambiali, ricevute bancarie e/o disposizioni di incasso
anche in forma elettronica);
# ANTICIPO FATTURE/DOCUMENTI: presentazioni per l’accredito salvo buon fine, anticipazione o smobilizzo in
qualsiasi forma di documenti e/o fatture comunque rappresentativi di crediti commerciali sull’Italia;
# PAGAMENTO EFFETTI: presentazioni per il pagamento in conto corrente di effetti/disposizioni elettroniche (a titolo
esemplificativo, ricevute bancarie e conferme d’ordine), domiciliate per l’incasso presso la Banca;
# GARANZIE DISPOSTE: richieste di emissione di garanzie internazionali (tra cui, a titolo esemplificativo, Bid Bond,
Advanced Bond, Performance Bond);
# Crediti IMPORT: richieste di emissione di lettere di Credito Import;
# ANTICIPAZIONI EXPORT: presentazione di fatture per anticipi all’esportazione;
# FINANZIAMENTI IMPORT: accensione di finanziamenti all’importazione.
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La Banca, nell’ambito delle proprie facoltà di valutazione del merito creditizio, non sarà obbligata ad accettare
incondizionatamente i flussi commerciali proposti dal cliente né a stipulare o mantenere linee di credito cui tali flussi si
riferiscono, ma potrà a propria discrezione decidere di non accettare specifiche presentazioni di effetti e fatture,
richieste di finanziamento e di emissione di garanzie come pure revocare, diminuire o sospendere le linee di credito
precedentemente concesse. In conseguenza di ciò potrebbe determinarsi il mancato rispetto dei covenant da parte del
cliente e la conseguente applicazione della maggiorazione dello spread.I Covenant non comportano, pertanto, un
obbligo a contrarre in capo ad alcuna delle Parti, ma condizionano solamente il mantenimento di un tasso di interesse
inferiore, rispetto a quello normalmente applicato dalla Banca per analoghe operazioni di finanziamento, strettamente
connesso all’esecuzione e buon fine di tutti i Flussi Commerciali pattuiti.
I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso variabile con previsione di un tasso minimo
Il tasso varia in relazione all'andamento del parametro specificamente indicato nel contratto fino all'eventuale
raggiungimento del tasso minimo, consentendo al mutuatario di corrispondere, tempo per tempo, un tasso in linea con
le variazioni di mercato, fruendo di eventuali riduzioni inerenti il parametro fino al raggiungimento del tasso minimo. Il
rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è
consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti
dell’importo delle rate.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
MUTUO A TASSO VARIABILE - ESEMPIO
(con applicazione della maggiorazione di spread prevista in caso di mancato rispetto degli obiettivi di covenant)
€ 500.000,00
4
Importo del mutuo:
Durata anni:
Tasso di interesse (Parametro + Spread):
Euribor 6 mesi m.m.p. base 365 arrotondato al decimo di punto superiore + 8,5 punti percentuali - tasso minimo 7,00%
Periodicità rata:
mensile
€ 10.000,00
€ 1.250,00
Spese di istruttoria:
Imposta sostitutiva:
Produzione comunicazioni ai sensi della normativa sulla trasparenza:
€ 0,40
Invio comunicazioni ai sensi della normativa sulla trasparenza:
come tariffa PP.TT.
Incasso rata con addebito in conto:
€ 3,50
DURATA DEL MUTUO
(MESI)
valore parametro
marzo-2016
SPREAD
TASSO
NOMINALE
T.A.E.G.
marzo-2016
IMPORTO RATA
48
-0,100%
8,50
8,40%
10,043%
€ 12.300,56
Oltre al TAEG, vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.
IMPORTO
Importo minimo
DURATA
MESI
€ 500.000,00
MINIMA
MASSIMA
24
48
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TASSI per il mese di marzo-2016
MUTUI A TASSO VARIABILE:
Tasso di interesse nominale annuo
6,900%
Euribor 6 mesi media mese precedente base 365
arrotondato al decimo di punto superiore + spread
parametro di indicizzazione
Euribor 6 mesi media mese precedente base 365
arrotondato al decimo di punto superiore
spread massimo (punti percentuali)
7,000
maggiorato di 1,50 in caso di mancato
raggiungimento
degli
obiettivi
di
Covenant (massimo 8,5 punti)
non oltre 7,000%
tasso minimo
tasso di interesse di preammortamento
Normalmente pari a quello applicato alla prima rata di
ammortamento
tasso di mora:
Tasso contrattuale maggiorato massimo di 3,00 punti
SPESE
Spese per la stipula
del contratto
Istruttoria
Incasso rata
Invio comunicazioni
Spese per la gestione
del rapporto
Commissione di rinegoziazione
Compenso estinzione anticipata
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2% dell'importo
addebito in c/c
€ 3,50
addebito per cassa
€ 4,50
come tariffa PP.TT.
cartaceo
on-line
esente
0,50% sul debito residuo (non prevista
qualora il cliente rivesta la qualifica di
micro-impresa)
1,50% sul capitale rimborsato
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PIANO DI AMMORTAMENTO
Tipo di ammortamento
Tipologia di rata
Periodicità delle rate
Divisore fisso per la rata di preammortamento, in base all'effettivo numero di
giorni trascorsi
Divisore fisso per le rate successive
francese
costante
mensile, trimestrale
36500
36000
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
data
valore euribor 6 mesi media mese
precedente base 365
Valore Euribor 6 mesi media mese
precedente base 365 arrotondato al decimo di
punto superiore
marzo-2016
-0,113%
-0,100%
febbraio-2016
-0,057%
0,000%
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al
documento di sintesi
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alla
categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultata in filiale e sul sito internet
www.bancodesio.it
SERVIZI ACCESSORI
Sono a disposizione del contraente le seguenti coperture assicurative di carattere opzionale:
CHIARA MUTUO PROTETTO, a premio unico, riservata a persone fisiche,che prevede specifiche garanzie danni e vita
da abbinare ai Mutui.
In particolare comprende le seguenti Sezioni:
A) Sezione "Protezione del debito residuo", che prevede le seguenti garanzie:
1) Decesso (D): garanzia prestata da Helvetia Vita;
2) Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia (IPT): garanzia prestata da Chiara Assicurazioni.
B) Sezione "Protezione della rata del finanziamento", che prevede le seguenti garanzie(*):
3) Disoccupazione/Perdita involontaria dell'impiego (PI) - acquistabile solo da lavoratori dipendenti di ente privato;
4) Inabilità temporanea totale al lavoro da infortunio o malattia (ITT) – acquistabile solo da lavoratori autonomi;
5) Ricovero Ospedaliero per grande intervento chirurgico (RO) - acquistabile da qualsiasi assicurato indipendentemente
dal suo "Status lavorativo".
(*) Garanzie danni prestate da Chiara Assicurazioni.
CHIARA PROTEZIONE FINANZIAMENTO, a premio unico o annuo, che comprende specifiche garanzie danni e vita
(prestate da Chiara assicurazioni) da abbinare ai Mutui. In particolare comprende le seguenti Sezioni:
Protezione del rimborso del finanziamento, suddivisibili in
A) Sezione "Protezione del debito residuo", che prevede le seguenti garanzie:
1) Morte da infortunio;
2) Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia;
B) Sezione "Protezione della rata del finanziamento", che prevede le seguenti garanzie:
3) Disoccupazione/Perdita involontaria dell'impiego acquistabile solo da lavoratori dipendenti di ente privato;
4) Inabilità temporanea totale al lavoro da infortunio o malattia solo da lavoratori autonomi;
5) Ricovero Ospedaliero per grande intervento chirurgico acquistabile da qualsiasi assicurato indipendentemente dal
suo "Status lavorativo"
Per le polizze collocate dalla Banca è possibile consultare le rispettive Note Informative disponibili presso tutte le filiali.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Nell’ipotesi di finanziamenti a medio o lungo termine, le parti possono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all'art.18
del D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo dell’applicazione delle imposte di registro, di bollo, delle imposte ipotecarie e catastali e delle
tasse di concessione governativa ove previste. L’esercizio di tale opzione dovrà essere espressamente indicato nell'atto del
finanziamento.
Imposta sostitutiva per finanziamenti di durata oltre 18 mesi
0,25 % dell’importo finanziato
IN ALTERNATIVA
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le imposte di registro, di bollo, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse di concessione governativa ove previste
PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Recesso
Trascorsi 18 mesi dalla stipula è concessa al Mutuatario la facoltà di estinguere in via anticipata il finanziamento previo
pagamento di una somma comprensiva di capitale residuo e compensi contrattualmente stabiliti.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Immediatamente, alla disponibilità della somma.
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Reclami
Per eventuali contestazioni il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami del Banco, Via Rovagnati, 1 20832 Desio (MB),
fax.+39.0362.488201, e-mail: [email protected], PEC: [email protected]., che provvede ad evadere i
reclami per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data di loro ricezione.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta del Banco o non ha ricevuto riscontro dal Banco nel termine sopra previsto,
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità indicate nell'apposita
guida, che il Banco mette a disposizione della clientela presso le proprie Filiali e sul proprio sito internet. Il Cliente,
anche in assenza di preventivo reclamo, potrà presentare istanza al Conciliatore Bancario Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) con le modalità stabilite da detto organismo
disponibili in Filiale o consultabili sul sito www.conciliatorebancario.it.
Il Banco e il Cliente concordano che qualora quest’ultimo intendesse avviare, con riferimento al presente contratto, una
procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ogni contestazione dovrà essere sottoposta in via esclusiva al
Conciliatore Bancario e Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
– ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Resta ferma in
ogni caso la facoltà per il Cliente - e/o il Garante- di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità
sopra descritte.
La Guida Pratica all'ABF, i Regolamenti di Ombudsman-Giurì Bancario e Conciliatore Bancario Finanziario, la Sintesi
del Regolamento di Conciliazione Interna, sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della
Banca
LEGENDA
Euribor
Acronimo di EURo InterBank Offered Rate, tasso di riferimento, che indica il tasso
di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche
europee. E’ la media aritmetica mensile dell’Euribor lettera a 1, 3 o
6 mesi rilevato, il penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente quello
di computo degli interessi, su “Il Sole 24 Ore” (colonna “365”) o su altra autorevole
fonte d'informazione.
Imposta sostitutiva
Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma
erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’immobile.
Ipoteca
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più
pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo
vendere.
Istruttoria
Micro-impresa
Parametro di indicizzazione
Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo
Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il
tasso di interesse
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole
rate (quota capitale e quota interessi) calcolato al tasso definito nel contratto
Piano di ammortamento "francese"
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale
crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto
interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli
interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
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Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati
Rata
Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo
secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali,
annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una
parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli
interessi dovuti alla banca per il mutuo.
Rata costante
L’importo della quale somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale
per tutta la durata del mutuo
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo Globale
(TAEG)
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale
sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e
altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione
della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di
preammortamento
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla
data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso
del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento
delle rate
Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il
TEGM della categoria 'altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese', aumentarlo
di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali (la
differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali) e
accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Tasso minimo
Tasso-soglia minimo applicabile (tasso floor); tasso convenzionalmente applicato
nel caso in cui, al momento della rilevazione del tasso da applicare, a causa di
oscillazioni del parametro di indicizzazione, il tasso complessivo (sommatoria di
parametro e spread) dovesse risultare inferiore a tale tasso.
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