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Il Sole 24 Ore
Lunedì 1 Febbraio 2016 ­ N. 31
Norme e tributi
LAVORO
www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com
Jobs act. Il modulo deve essere spedito alla Pec del datore di lavoro e alla Dtl competente
Dimissioni online dal 12 marzo
Nuove regole anche per la risoluzione consensuale del rapporto
Alberto Bosco
Josef Tschöll
r rapporti di lavoro domesti­
co;
t dimissioni o risoluzione consensuale nelle sedi previste
dall’articolo 2113, comma 4 del Codice civile (ossia in sede protetta) o presso le commis­
sioni di certificazione.
Salvo che non ci si trovi in una
di queste tre ipotesi, dunque, il lavoratore deve compilare il modulo (allegato A al decreto ministeriale) disponibile sul si­
to www.lavoro.gov.it e quindi trasmetterlo al datore e alla di­
rezione territoriale del Lavoro competente. Come previsto dal Dlgs 151/2015, la trasmissio­
ne del modulo può avvenire an­
che tramite i patronati, le orga­
nizzazioni sindacali, gli enti bi­
laterali e le commissioni di cer­
tificazione (costituite presso le università, le Dtl e così via).
cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore o dai soggetti abilitati.
pScatta dal 12 marzo la nuova
disciplina per la presentazione Il modulo da compilare è
delle dimissioni e la risoluzione
composto da cinque sezioni consensuale del rapporto di la­
(dati del lavoratore, del datore voro, secondo quanto previsto e del rapporto, recesso o revoca
dall’articolo 26 del Dlgs 151/2015
e, infine, dati di invio). L’Allega­
sulle semplificazioni, attuativo to B contiene invece le modali­
del Jobs act. A fissare il debutto tà tecniche che garantiscono, delle nuove regole, è stata la tra l’altro, la verifica dell’identi­
pubblicazione sulla Gazzetta tà e l’attribuzione della data ufficiale dell’11 gennaio scorso, certa di trasmissione alla co­
del decreto del ministero del municazione (marca tempora­
Lavoro del 15 dicembre 2015, en­
le).
trato in vigore il 12 gennaio, che Proprio con riguardo alla ve­
disciplina le modalità «esclusi­
rifica dell’identità del soggetto vamente telematiche» con le che effettua l’adempimento, quali il lavoratore può risolvere
nel caso in cui il lavoratore de­
il rapporto. Come previsto dal cida di non avvalersi di un sog­
Dlgs 151/2015, le nuove regole getto abilitato, le cose si fanno saranno pienamente operative più complicate: in questo caso, una volta trascorsi 60 giorni, infatti, la trasmissione del mo­
quindi appunto il 12 marzo 2016,
dulo è possibile solo se è in pos­
consentendo così non solo ai di­
sesso del Pin Inps ­ che peraltro
pendenti, ma anche ai datori di Come cambia la procedura
non sostituisce le credenziali lavoro e ai consulenti di familia­ Il Dm definisce i dati contenuti ClicLavoro ­ ma si aggiunge a rizzare con le novità.
nel nuovo modulo per le dimis­ esse. La procedura è più sem­
L’entrata a regime della rifor­ sioni e la risoluzione consen­ plice, invece, se ci si avvale di un
ma comporterà l’abrogazione suale del rapporto (e la loro re­ soggetto abilitato, che utilizze­
delle disposizioni introdotte voca) da parte del lavoratore, rà la propria utenza ClicLavo­
per arginare il fenomeno delle gli standard e le regole tecniche ro.
dimissioni “in bianco” dall’arti­ per la compilazione e trasmis­
colo 4, commi da 17 a 23­bis, del­ sione al datore (tramite Pec in La compilazione
la legge «Fornero» (92/2012).
sola lettura) e alla Dtl.
Il portale, come primo passo Per «Codice identificativo» nella compilazione del modu­
Il campo di applicazione
si intende il codice alfanumeri­ lo, chiederà fornire le informa­
Le nuove norme non riguarda­ co rilasciato dal sistema infor­ zioni necessarie a risalire al no le seguenti ipotesi:
matico attestante il giorno e rapporto e quindi alla comuni­
e dimissioni e risoluzione l’ora in cui il modulo telematico cazione obbligatoria di avvio/
consensuale in gravidanza e è stato trasmesso. Per «data proroga/trasformazione/ret­
nel caso di figlio minore di tre certa di trasmissione» si inten­ tifica più recente. Il recupero anni o nei primi tre anni dal­ de la data risultante dalla pro­ della comunicazione obbliga­
l’adozione (si veda l’articolo a cedura di validazione tempo­ toria permette al sistema di po­
fianco); rale attestante giorno e ora in polare in automatico le sezioni ULTIMO COMMA
L’Isee inciampa
sulla nuda proprietà
di Giorgio Maraspin
N
ella disciplina dell’Isee
contenuta nel Dpcm
159/2013, i meccanismi
di calcolo dell’indicatore del­
la situazione patrimoniale
dovrebbero essere riconside­
rati nella componente immo­
biliare, per la quale sussiste
un elemento di iniquità. Il pa­
trimonio immobiliare viene
infatti assunto in base ai valo­
ri Imu al 31 dicembre dell’an­
no precedente la dichiarazio­
ne sostitutiva, indipendente­
mente dal periodo di posses­
so nell’anno.
Ne deriva che piena pro­
prietà, usufrutto e diritto di
abitazione sono considerati
ai fini Isee di pari valore, men­
tre nessun valore è attribuito
alla nuda proprietà. Questo è
illogico, se si considera che:
­ il proprietario gode e di­
spone dell’abitazione (arti­
colo 832 del Codice civile):
può usarla, venderla, locarla,
cambiarne destinazione
d’uso. Quando muore, la pro­
prietà va ai successori;
­ l’usufruttuario gode del­
l’abitazione, (articolo 981 del
Codice civile): può usarla e
locarla, senza però cambiar­
ne la destinazione. L’usufrut­
to non si trasmette per suc­
cessione. Quando l’usufrut­
tuario muore, l’usufrutto si
estingue; ­ il titolare del diritto di abi­
tazione ha un diritto ancora
più limitato dell’usufruttua­
rio: può usare la casa solo per i
bisogni suoi e della famiglia
(articolo 1022 del Codice civi­
le). Il diritto di abitazione non
può essere ceduto nè dato in
locazione e si estingue alla
morte del titolare.
La nuda proprietà consiste
nella proprietà gravata da
usufrutto o da diritto di abita­
zione. Estinguendosi questi
ultimi diritti, essa di espande
e torna piena. Il nudo proprie­
tario non può locare a terzi,
ma può alienare il suo diritto,
momentaneamente com­
presso dall’usufrutto o del di­
ritto di abitazione. La nuda
proprietà si trasmette per
successione a causa di morte,
non dà reddito ma ha un valo­
re patrimoniale che aumenta
proporzionalmente all’avan­
zare dell’età dell’usufruttua­
rio (o del titolare del diritto di
abitazione).
Ai fini Isee, invece, proprieta­
rio pieno e usufruttuario (e titola­
re del diritto di abitazione) con il criterio del valore ai fini Imu sono
considerati alla pari, e cioè posse­
dere entrambi un patrimonio ad esempio di 100mila euro; per il nudo proprietario invece non si considera alcun patrimonio.
Le conseguenze ingiuste
sul calcolo dell’Isee appaiono
evidenti, e si potrebbe anzi ri­
tenere che la norma che com­
porta questa iniquità sia affet­
ta da illegittimità costituzio­
nale, con riferimento agli ar­
ticoli 3 (principio di
uguaglianza) e 53 (principio
di capacità contributiva) del­
la Costituzione.
Per rimediare, si potrebbe
guardare ai meccanismi di
calcolo di usufrutto, diritto di
uso e abitazione e nuova pro­
prietà, legati all’età, previsti
in materia di imposta di regi­
stro, dove il valore dell’usu­
frutto è calcolato applicando,
al valore della piena proprie­
tà, i coefficienti legati all’età
in base agli articoli 48 e 46 del
Dpr 131/1986 e del prospetto
allegato «C», che viene ade­
guato dal ministero dell’Eco­
nomia in corrispondenza di
ogni variazione del saggio de­
gli interessi legali.
Infatti per l’imposta di registro
­ se la piena proprietà di un im­
mobile vale ad esempio 100mila euro a prescindere dall’età ­ l’usufrutto (o diritto di abitazio­
ne) dello stesso immobile per un novantenne, con i coefficienti ministeriali, vale il 15% della pie­
na proprietà cioè 15mila euro; mentre la nuda proprietà gravata
dall’usufrutto di un novantenne, vale l’85% cioè (100mila ­ 15mila = 85mila euro).
Per poter rimediare all’ini­
quità nell’Isee, sarebbe pertan­
to sufficiente modificare l’arti­
colo 5 del Dpcm 159/2013, ag­
giungendo un ulteriore com­
ma, dopo i commi 2 e 3, stabilendo per l’appunto che per i diritti immobiliari diversi dalla piena proprietà (usufrut­
to, abitazione, nuda proprietà) ­ ai fini dell’ indicatore della si­
tuazione patrimoniale, debba tenersi conto dei coefficienti ­
correlati all’età della persona ­ in base agli articoli 46 e 48 del Dpr 131/1986 e del suo allegato «C», prospetto dei coefficienti.
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1, 2 e 3, con la sola eccezione del­
l’indirizzo e­mail.
FOCUS
Il lavoratore ha la possibilità
di scegliere se il rapporto di la­
voro è iniziato prima o dopo il 2008 (anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazio­
ni obbligatorie). Nel primo ca­
so dovrà compilare le sezioni 2 e 3, nel secondo caso dovrà in­
La facoltà di revocare le serire solo il codice fiscale del dimissioni comunicate datore e il sistema gli prospet­
all’azienda entro sette giorni terà tutti i rapporti attivi così da
sembrerebbe poter creare poter scegliere quello dal quale
qualche difficoltà per l’obbligo intende recedere.
del datore di comunicare al La sezione 4 (tipo di risolu­
centro per l’impiego, «entro i 5 zione o revoca e data di decor­
giorni successivi», la cessazione renza) va sempre compilata dal
del rapporto, pena il pagamento lavoratore.
di una sanzione da 100 a 500 euro. La sezione 5 sarà aggiornata
Il ministero del Lavoro nella automaticamente dal sistema. lettera circolare del 12 ottobre Per ogni modulo sono attribui­
2012, aveva fornito indicazioni su te due informazioni: la data di questo punto, con riguardo alla trasmissione (marca tempora­
legge 92/2012. Il ministero aveva le), corrispondente alla data ri­
chiarito che «il licenziamento levata all’atto del salvataggio (...) produce effetto dal giorno delle dimissioni­risoluzione della comunicazione con cui il consensuale; e un codice iden­
procedimento è stato avviato, tificativo.
salvo l’eventuale diritto del Infine, resta la possibilità di
lavoratore al preavviso o alla revocare le dimissioni entro relativa indennità sostitutiva». Il sette giorni (purché in via tele­
momento dal quale sorge matica) e resta anche la sanzio­
l’obbligo di comunicazione al ne a carico dei datori in caso di Cpi va identificato, ai fini della irregolarità: salvo che il fatto comunicazione, dalla risoluzione costituisca reato, il datore che effettiva del rapporto. Se in una alteri i moduli telematici è pu­
comunicazione di dimissioni nito con una sanzione ammini­
inviata il 1° giugno si fa strativa da 5mila a 30mila euro.
riferimento al 30 giugno come © RIPRODUZIONE RISERVATA
ultimo giorno di lavoro, dal 1° luglio decorrono i cinque giorni ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
per comunicare al Cpi la Le norme e le circolari citate
cessazione del rapporto.
I tempi per l’invio
da parte del datore
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La procedura
Le modalità per compilare il modulo online e per trasmetterlo
all’azienda e alla direzione territoriale del Lavoro
LE CREDENZIALI PER ACCEDERE
Se il lavoratore decide di fare da sé, e quindi di non rivolgersi a un
soggetto abilitato, deve anzitutto essere in possesso del Pin Inps di
tipo dispositivo (se non ce l’ha deve farne prima richiesta
all’Istituto), e quindi, se già non la possiede, creare anche un’utenza
per l’accesso al portale ClicLavoro
LA COMPILAZIONE DEL MODULO ONLINE
01 LA COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI
Il lavoratore, in autonomia o con l'assistenza di un soggetto abilitato,
può accedere, tramite il portale www.lavoro.gov.it, al modulo on line
per la trasmissione della comunicazione di dimissioni o risoluzione
consensuale del rapporto, e alla pagina di ricerca e selezione di una
comunicazione per l'invio di una revoca
02 LA REVOCA
La revoca delle dimissioni presentate dal lavoratore è possibile entro
il termine di sette giorni da quando è stato inviato il modulo che ha
ufficializzato le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto
03 L’INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il lavoratore ha la possibilità di scegliere se il rapporto di lavoro è
iniziato prima del 2008 o dopo il 2008 (anno di entrata in vigore del
sistema delle comunicazioni obbligatorie): nel primo caso dovrà
compilare interamente anche le sezioni 2 e 3 del modulo; nel
secondo caso dovrà inserire solo il codice fiscale del datore di lavoro
e il sistema gli prospetterà tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che
egli possa scegliere quello dal quale intende recedere
LA TRASMISSIONE
01 LA FIRMA DIGITALE DELL’INTERMEDIARIO
Nell’ultima fase della procedura, se la compilazione è avvenuta con il
supporto di un soggetto abilitato, si procede alla firma digitale del
modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione consensuale
o revoca degli stessi
02 L’INVIO TRAMITE PEC
Ha luogo poi la trasmissione del modulo di dimissioni/risoluzione
consensuale/revoca nella casella di Pec del datore di lavoro e alla Dtl
competente, che riceve una notifica nel proprio cruscotto e può
visionare il modulo. Oltre alla marca temporale, al modulo è
attribuito un codice identificativo composto da anno, mese, giorno,
ore, minuti, secondi e millisecondi
Modulistica ad hoc
Confermata
la convalida
per il recesso
dei genitori
pLe nuove disposizioni del Jobs act sulla risoluzione con­
sensuale del rapporto e sulle
dimissioni non valgono nel ca­
so di donne in gravidanza, la­
voratrice o lavoratore durante
i primi tre anni di vita del bam­
bino o nei primi tre anni di ac­
coglienza del minore adottato
o affidato. Infatti, l’articolo 26 del Dlgs 151/2015, che ha modi­
ficato le norme della legge «Fornero», non riguarda le ipotesi previste dall’articolo
55, comma 4, del decreto legi­
slativo 151/2001.
Questa norma dispone che
debbano essere convalidate esclusivamente dal servizio ispettivo del ministero del La­
voro competente per territo­
rio ( e a questa convalida è so­
spensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto) la risoluzione consensuale o la richiesta di dimissioni presentate:
e dalla lavoratrice durante
il periodo di gravidanza; rdalla lavoratrice o lavora­
tore durante i primi tre anni di
vita del bambino;
tdalla lavoratrice o lavora­
tore nei primi tre anni di acco­
glienza del minore adottato o affidato;
uin caso di adozione inter­
nazionale, dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi tre an­
ni decorrenti dalle comunica­
zioni previste dall’articolo 54, comma 9 (comunicazione della proposta di incontro con
il minore, o comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di ab­
binamento). Anche su questo fronte c’è
però una novità (che interessa
solo di riflesso i datori): sono stati adottati un nuovo modu­
lo per la dichiarazione della la­
voratrice madre o del lavora­
tore padre e un nuovo report per la rilevazione statistica, come stabilito dal ministero
del Lavoro, con la lettera cir­
colare del 18 dicembre 2015.
Con decorrenza 1° gennaio
2016 è stata modificata infatti la modulistica già in uso, per la
rilevazione dei dati relativi al­
le convalide delle dimissioni o
delle risoluzioni consensuali.
Questo è avvenuto con parti­
colare riguardo all’informati­
va relativa ai diritti spettanti alla lavoratrice (o al lavorato­
re) sulla possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria (articolo 32 del Dlgs
151/2001) o sul diritto a chiede­
re la trasformazione del rap­
porto da tempo pieno a parzia­
le, in luogo del congedo paren­
tale (articolo 8, comma 7, del Dlgs 81/2015): il ministero ha precisato che, per agevolare l’indagine sulla genuinità del
consenso prestato alle dimis­
sioni/risoluzioni consensuali,
nel nuovo modulo sono state aggiunte due voci concernen­
ti l’avvenuta richiesta di frui­
zione degli istituti normativi e
contrattuali a sostegno della
genitorialità e il conseguente effettivo godimento degli stessi.
Infine, in caso di dimissioni
presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento (dall’inizio del­
la gravidanza fino al compi­
mento del primo anno di età del bambino, in base all’artico­
lo 54 del Dlgs 151/2001), la lavo­
ratrice ha diritto alle indennità
previste da disposizioni di leg­
ge e contrattuali per il caso di licenziamento; inoltre, la lavo­
ratrice e il lavoratore che si di­
mettono in questo periodo non sono tenuti al preavviso. Queste disposizioni si appli­
cano anche al padre lavorato­
re che ha fruito del congedo di
paternità e, in caso di adozione
o affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
In definitiva, nei primi tre
anni di vita del bambino (o di adozione) opera la speciale procedura di convalida presso
la Dtl; solo fino al termine del primo anno, invece, è ammes­
sa la possibilità di dimettersi senza osservare il preavviso, percependo anche la relativa indennità sostitutiva e la Na­
spi (circolare Inpa 94/2015).
A. Bos.
J. T.
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