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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
INAUGURAZIONE
DELL’ANNO GIUDIZIARIO
2016
PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
BARI, 3 MARZO 2016
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
Inaugurazione
Anno Giudiziario
2016
Presidente
Francesco Lorusso
AUTORITA’, GENTILI SIGNORE E SIGNORI,
sento, prima di tutto, il dovere di ringraziare, anche a
nome dei miei colleghi di questa Sezione giurisdizionale, tutti i
presenti, Autorità civili e militari, operatori della giustizia e
comuni cittadini, per la loro cortese e gradita partecipazione a
questa importante e solenne ricorrenza annuale.
Mi corre altresì l’obbligo, insieme al piacere, di porgere
deferenti omaggi all’illustre componente del Consiglio di
Presidenza della Corte dei conti che ha voluto onorarci con la
sua prestigiosa presenza, nonché un cordiale saluto ai colleghi
tutti dell’Avvocatura.
L’uguale manifestazione tenutasi nel marzo del 2015
avrebbe dovuto rappresentare, per chi vi parla, l’ultima
occasione per presiederla, se il legislatore non avesse avvertito
l’opportunità di rinviare al 1° luglio prossimo la data di
pensionamento dei magistrati ultra settantenni della Corte dei
conti - prima fissata al 1° gennaio scorso – al fine di garantirne
la funzionalità, in attesa delle nuove prossime assunzioni in
servizio di Magistrati che andranno a ricolmare i notevoli vuoti
di organico verificatisi negli ultimi anni.
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
1 PREMESSA
In sede legislativa, anche nel 2015, non si è mancato di intervenire,
come d’altra parte operato negli ultimi anni, in tema di ridefinizione dei
compiti già attribuiti a questa Istituzione, giurisdizionale e di controllo, al
fine di meglio perseguire le ipotesi di responsabilità, per nocumenti arrecati
al pubblico erario, e/o verificare le modalità di erogazione delle risorse
pubbliche da parte dei funzionari e degli amministratori pubblici. Non si
può innanzitutto ignorare la delega al Governo, contenuta nell’art. 20 della
legge 7/8/2015 n. 124, per procedere, entro un anno dalla relativa entrata in
vigore, come sancisce il relativo 1° co., all’emanazione di un decreto
legislativo proteso a riordinare e ammodernare i giudizi di competenza della
Corte dei conti, ovverosia quelli contabili, pensionistici e ad istanza di
parte; ancorché nel seguente 6° co. sia pure contemplata l’adozione, entro
due anni, di altre norme delegate per correggerne, alla luce della concreta
esperienza applicativa, eventuali difetti e carenze. Sicuramente ciò
costituisce, dopo lunga attesa, una pietra miliare nel solco evolutivo in
subjectae materiae, iniziato, come noto, nei primi anni ’90 del secolo scorso,
con le due leggi gemelle nn. 19 e 20 del 14/1/1994, non a caso approvate dal
Parlamento a ridosso delle vicende nazionali rimaste famose nella cronaca
italiana con le definizioni giornalistiche di “tangentopoli” e “mani pulite”.
Infatti, sia il regolamento di procedura, di cui al R.d. 13/8/1933 n. 1038,
tutt’ora vigente, con il generico e residuale rinvio contenuto nel rispettivo
art. 26 alle norme del c.p.c., “per quanto da esso non espressamente
disciplinato”, e sia il susseguente T.U. delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con R.d. 12/7/1934 n. 1214, nonostante le notevoli modifiche ed
integrazioni ad essi recate sia dalle due testé citate leggi contemporanee e
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sia, specie negli ultimi anni, da altre diffuse norme dal tenore alquanto
estemporaneo, si sono in ogni modo rivelati arnesi ormai obsoleti, perché
informati a canoni giuridici del tutto superati e, quindi, sempre meno
coerenti con i precetti costituzionali, anche più recenti, come il giusto
processo e la garanzia in esso della parità fra le parti; ovvero la relativa
durata ragionevole; oppure, in aggiunta al procedimento monitorio (che
rimane, seppur per un importo superiore) e in alternativa al rito ordinario,
quello abbreviato, ma solo in assenza di qualsiasi ipotesi di dolo e su
concorde avviso del P.M., con una sentenza di condanna inappellabile e ad
esecutività immediata, per una somma, se richiesto in primo grado, non
superiore al 50% di quella ascritta in citazione e, se formulato in appello,
non inferiore al 70%, con netta preclusione ad esercitare il potere riduttivo.
Né si può d’altro canto sottacere che tale legge di delega, al di là
dell’ammodernamento
sostanzialmente
del
processo
contabile,
immutato
l’impianto
originario
lascia
delle
tuttavia
attribuzioni
istituzionali della Corte dei conti e dei relativi giudizi, in cui vengono, come
noto, in rilievo, su impulso del rispettivo P.M. e, peraltro, in naturale
congiunzione con la collaterale attività di controllo, non soltanto interessi
pubblici, protesi giustappunto a tutelare l’integrità del pubblico erario da
eventuali intemperanze di pubblici amministratori e dipendenti, ma anche
gli interessi privati di singoli cittadini che ritengono di ricorrere ad essa, in
qualità di esattori di imposte statali o ex pubblici dipendenti collocati in
pensione e loro aventi causa. Rimane, quindi, fondamentale la funzione del
P.M., come attore pubblico, nei processi di responsabilità e di conto, mentre
in quelli ad istanza di parte, quali sono i giudizi esattoriali, esso è parte
necessaria. In quelli pensionistici i ricorrenti hanno, invece, come
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controparti, in via principale e indispensabile, l’INPS (quale successore ex
lege del soppresso INPDAP), mentre, in linea del tutto secondaria ed
eventuale, le singole Amministrazioni pubbliche da cui essi o i loro
congiunti (danti causa) dipendevano.
Da segnalare sono altre importanti norme di delega riportate nella
legge su richiamata n. 124/2015, più nota sotto la definizione di “legge
Madia”, dal nome dell’attuale Ministro per la Riforma della P.A., quali i
precedenti artt. 7, 8, 10, 11, 17, 18 e 19 afferenti rispettivamente: -a) alla
revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, di pubblicità e trasparenza; -b) alla riorganizzazione della
Amministrazione statale; -c) al riordino e finanziamento delle Camere di
Commercio; -d) alla riforma della dirigenza, non solo statale ma anche
regionale e degli enti locali, nonché dei segretari comunali e provinciali; -e)
al riordino della disciplina del pubblico impiego; -f) alla rivisitazione della
disciplina delle partecipazioni societarie delle P.A., onde ridurne numero e
novero; -g) nonché al riassetto della disciplina dei servizi pubblici locali di
interesse generale. Finora, dopo il vivace dibattito che si è svolto a livello
istituzionale, politico e giornalistico, ed a cui ci è stato dato di assistere a
margine della formulazione dei testi dei decreti delegati in tali delicate
materie, ne sono stati in proposito approntati ben undici, all’attualità
ancora in corso di emanazione.
Per quanto attiene, in particolare, i dirigenti pubblici, con siffatta
delega si tende a ridefinire la disciplina del loro inquadramento, dell’accesso
a tale funzione, della durata del rispettivo incarico, della valutazione dei
risultati da essi conseguiti, della retribuzione e della responsabilità
(dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare), nonché della loro
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mobilità e formazione, anche permanente; estesa quest’ultima a tutti i
pubblici dipendenti, con la riorganizzazione della rispettiva Scuola
nazionale.
Pure la legge di stabilità per il 2016, 28/12/2015 n. 208, contiene nel
suo art. 1 diverse norme che vedono interessata, direttamente o
indirettamente, la Corte dei conti, ovverosia i commi 510, 517, 549, 550,
727, 777 e 799. Sul piano della giurisdizione, il secondo di tali commi (517),
prescrive che la non osservanza dei precedenti, da 512 a 515, dettati per
razionalizzare gli acquisti di beni e servizi informatici, può ingenerare
ipotesi di responsabilità disciplinare e amministrativa, per danno erariale.
In base ai due predetti commi 549 e 550, gli acquisti di beni e servizi
del Servizio sanitario nazionale e le proroghe dei contratti accordate non
solo in violazione dell’obbligo di ricorrere, ove non siano operative le
centrali di committenza regionale, alle altre iscritte nell’elenco dei soggetti
aggregatori, di cui all’art. 9, 1° co., del D.L. 24/4/2014 n.66 (convertito nella
legge 23/6/2014 n. 89), ma anche oltre la data di attivazione del contratto
aggiudicato da tale centrale di committenza, costituiscono presupposto per
responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.
Il comma 727 poi - nel richiamare gli altri da 707 a 734, inerenti
essenzialmente il rispetto del patto di stabilità interno e che costituiscono,
giusta comma 709, princìpi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica – sancisce, a carico degli amministratori degli enti territoriali e dei
rispettivi responsabili dei servizi amministrativi, la sanzione pecuniaria
corrispondente, per i primi, ad una somma fino a un massimo di dieci volte
l’indennità di carica da essi percepita al momento di commissione
dell’illecito e, per i secondi, ad una somma fino a tre mensilità del
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trattamento retributivo in godimento a quell’epoca (al netto di oneri
previdenziali e fiscali); da comminare dalla competente Sezione giurisdizionale
regionale, qualora venga accertata l’elusione artificiosa delle regole fissate per il
predetto rispetto del patto di stabilità interno. Il comma 777, dal proprio canto,
nel recare diverse modifiche alla c.d. legge “Pinto” 24/3/2001 n. 89, ha ivi inserito
l’art. 1/ter che ai commi 4° e 5°, onde accelerare i processi contabili e pensionistici
pendenti dinanzi alla Corte dei conti, consente al presunto responsabile del danno
erariale contestato o al pensionato ricorrente e suoi aventi causa di depositare,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, apposita istanza di
accelerazione del processo, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini
contemplati dal successivo art.2, comma 2/bis, ovverosia di tre anni per il primo
grado, di due per il secondo e di uno per l’eventuale giudizio di legittimità.
Anzi, più di recente il Giudice delle leggi, aderendo al limite temporale
stabilito al riguardo dalla C.E.D.U., con sentenza n. 36 del 13/01/2016 –
19/02/2016 ha dichiarato incostituzionale tale comma 2 bis riducendo da tre a due
anni il primo dei tre suddetti termini ovvero la ragionevole durata del giudizio di
primo grado.
Quanto poi al novero del controllo, il comma 510 prescrive che
l’autorizzazione rilasciata dall’organo di vertice di una P.A. al rispettivo
funzionario dipendente, affinché si possa procedere ad acquisti autonomi, al di
fuori cioè delle convenzioni stipulate con la Consip SpA, ai sensi dell’art. 26 della
legge 23/12/1999 n. 488, dev’essere trasmessa al competente Ufficio della Corte
dei conti. Così come il successivo comma 799 estende il controllo delle competenti
Sezioni regionali della Corte dei conti, già previsto dall’art.1 del D.L. 10/10/2012
n. 174 (convertito nella legge 7/12/2012 n. 213), pure agli organismi strumentali
delle Regioni, di cui al 2°co., lettera b), art. 1 Decreto L.gvo 23/6/2011 n. 118.
Uguale estensione dell’attività di controllo del Giudice contabile, in via
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preventiva e su singoli atti, onde asseverarne la piena legittimità, è adesso
sancita dall’art. 31 della successiva legge 28/12/2015 n. 221 che, nel recare
ulteriori disposizioni in materia di tutela ambientale, a proposito del
risarcimento di tale tipica fattispecie di danno, ha introdotto un art. 306/bis
nell’attinente D.Lgvo 3/4/2006 n. 152. Detta norma contempla che al soggetto,
nei cui confronti il Ministero dell’ambiente ha avviato procedure di bonifica e
riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale o
intrapreso azioni giudiziarie, è ora consentito di formulare proposte transattive;
il cui schema, sottoscritto per accettazione dal proponente, dopo l’acquisizione
del previo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, viene poi adottato con
decreto del rispettivo Ministro, da sottoporre giustappunto al controllo
preventivo di legittimità, ai sensi del 1°co., art. 3, della su menzionata legge n.
20/1994.
Né si può tanto meno ignorare, per converso, l’ulteriore erosione, cui
peraltro s’assiste da qualche tempo, recata alla giurisdizione contabile dalla
norma contenuta nell’art. 3 della recentissima legge 28/12/2015 n. 220, di riforma
della governance della RAI; la quale, per le tutte le ipotesi di responsabilità
patrimoniale dei rispettivi amministratori e controllori, adesso contempla, a
differenza del passato - con l’aggiunta al preesistente art. 49 del vigente D.L.gvo
31/7/2005 n. 177, degli ulteriori artt. 49/bis, ter e quater - la competenza del
giudice civile, dinanzi al quale non è esercitabile, come noto, alcuna azione
pubblica da parte di un P.M., come davanti al giudice contabile.
Nel corso del 2015, con sentenza n. 235 del 19/11, la Corte
Costituzionale è intervenuta su un ulteriore conflitto di attribuzione
sollevato da una Regione, confermando la competenza della Corte dei conti,
in tema di controllo e verifica della legittimità e regolarità dei rendiconti
presentati dai rispettivi gruppi consiliari, a fronte della ricezione di
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contributi pubblici. Anzi a quest’ultimo proposito pure la Corte di
Cassazione, con la contemporanea e consonante ordinanza del 19/11 n.
8077, ha, dal proprio canto, riconosciuto, sul collaterale ambito della
giurisdizione, la competenza del Giudice contabile a giudicare sulla
responsabilità amministrativo-contabile di un consigliere regionale per non
aver egli adeguatamente documentato le spese sostenute, a ragione di
quella carica elettiva da lui ricoperta, con i contributi ricevuti a carico del
bilancio della rispettiva Regione.
Così come con l’altra susseguente ordinanza n. 23987 del 24/11,
questo Supremo Giudice di legittimità non ha mancato di ribadire, come
più volte già affermato in passato, la giurisdizione contabile su quegli
illeciti, per sperpero di pubbliche risorse, commessi anche da soggetti
privati, ancorché societari, beneficiari di contribuzioni pubbliche per
perseguire fini di pubblico interesse. Né tampoco può prescindersi dalla
precedente sentenza n. 21217 del 20/10 con la quale le S.U. di tale Giudice
regolatore
della
giurisdizione
hanno
ulteriormente
riaffermato
la
competenza di questa Corte in tema di responsabilità amministrativocontabile di amministratori e funzionari di società a partecipazione
pubblica, totale o maggioritaria, che svolgono un pubblico servizio in house
- senza aver cioè previamente esperito, per la relativa aggiudicazione,
alcuna procedura di gara ad evidenza pubblica - per il danno da costoro
arrecato al relativo patrimonio, in termini di maggiore spesa o minore
entrata, a cagione della negligente conduzione di un dato affare, e, per
riflesso, anche alle finanze pubbliche dell’ente partecipante; cui talora non
possono non essere associati anche i rappresentanti di quest’ultimo nelle
assemblee del predetto sodalizio, qualora, con il proprio voto favorevole
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espresso in quella sede, abbiano previamente autorizzato o ratificato ex post
l’assunzione
di
quella
determinata
decisione,
ivi
proposta
dall’Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione della società
e che ha poi comportato quei risultati negativi poi verificatisi e, comunque,
prevedibili ex ante nel loro andamento pernicioso. Alla stessa stregua,
peraltro, di quanto enunciato sempre dalla Corte di Cassazione, con la
recentissima sentenza delle sue S.U. n. 1515 del 27/1/2016, in cui si ribadisce
ancora una volta, ove ce ne fosse stato bisogno, il principio di diritto, ormai
consolidato, secondo il quale pure ad un soggetto privato, fisico o giuridico,
se in qualche modo beneficiario di una contribuzione pubblica, pure di
derivazione europea oltre che nazionale, per il precipuo perseguimento di
finalità di pubblico interesse, può essere ascritto un danno erariale, che lo
rende perciò imputabile dinanzi al Giudice contabile, a cagione del vero e
proprio rapporto di servizio che esso ha instaurato con la P.A., in funzione
della relativa percezione e che di per sé incardina la giurisdizione della Corte
dei conti, qualora la somma ricevuta sia stata impiegata, totalmente o
parzialmente, in maniera difforme dagli obiettivi programmati dall’ente
erogatore, frustrando in tal modo gli scopi cui ne era specificamente
preordinata la corresponsione.
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2 GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
Questa Sezione giudicante, nel corso dell’anno 2015, nelle 57 udienze
da essa tenute - di cui 27 collegiali pubbliche, 15 collegiali in camera di
consiglio e 15 monocratiche di comparizione delle parti in fase cautelare –
ha affrontato varie fattispecie di illeciti commessi, con dolo o colpa grave,
non soltanto da funzionari e/o amministratori pubblici, ma anche da privati
beneficiari di pubbliche contribuzioni.
Sono stati definiti 99 giudizi e sono state emanate 69 sentenze di
merito, 15 ordinanze istruttorie e altre 38 ordinanze di vario genere,
pervenendo a verdetti di condanna dei rispettivi convenuti ritenuti
responsabili (v. Tav. 6.1), a risarcire i danni erariali ad essi ascritti, nella
misura totale di € 21.361.038,00 distinta in € 12.849.739,37, a carico di
privati percettori di finanziamenti pubblici, € 7.016.028,55, a carico di
amministratori e dipendenti di enti locali, € 1.288.689,97, a carico di
impiegati dello Stato, € 105.398,93, a carico di impiegati e dirigenti delle
AA.SS.LL., € 59.351,33, a carico di alcuni amministratori di una Camera di
commercio, ed € 41.829,86, a carico di funzionari regionali (v. Tav. 6.2).
Insieme a tali giudizi di responsabilità, sono stati inoltre discussi
diversi giudizi esattoriali ed alcuni altri afferenti a vari conti giudiziali resi
da agenti contabili, di cui si parlerà più diffusamente in prosieguo, nel corso
dei quali ci si è occupati delle seguenti vicende più salienti.
2.1 Questioni processuali:
2.1.1 Giurisdizione del giudice contabile:
1) con la sentenza n. 350 del 23/6/2015, s’è dovuta declinare la giurisdizione,
in relazione ad una peculiare fattispecie di danno erariale che, ad avviso
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della locale Procura Regionale, è stato arrecato da alcuni congiunti di
un’invalida civile, per aver essi percepito indebitamente l’indennità di
accompagnamento a questa spettante, ai sensi della legge n. 18/1980
(rispettivamente modificata ed integrata dalla successiva legge 21/11/1988
n. 508 e dal susseguente D.L.gvo 23/11/1988 n. 509, quest’ultimo emanato
in base alla delega contenuta nell’art. 2, 1° comma, dell’altra legge coeva
26/7/1988 n. 291), nonostante costei fosse deceduta da diversi anni. Al
riguardo s’è affermato che nella specie, al di là dei valori costituzionalmente
rilevanti della tutela della salute e della solidarietà sociale, declinati
secondo il principio di uguaglianza, non sussistono tuttavia quei
presupposti per ritenere che le pubbliche risorse erogate per corrispondere
tale emolumento fossero destinate alla realizzazione di un qualsivoglia
programma pubblico, rivolto al perseguimento di interessi pubblici
chiaramente identificati e puntualmente esposti. Difetta, infatti, ogni
rapporto di servizio fra la P.A. e i percettori delle somme in parola,
trattandosi di risorse pubbliche che assolvono a finalità private di sostegno
economico a siffatta categoria di soggetti svantaggiati.
-2) Con la successiva ordinanza monocratica n. 167 del 24/9/2015, resa dal
Giudice designato per la conferma, revoca e modifica del sequestro
conservativo già concesso con decreto presidenziale, si è, invece, avuto
modo di affermare la giurisdizione contabile, a prescindere dalla veste
formale, societaria o meno, dell’ente danneggiato, atteso che ormai la
pacifica nozione sostanziale di P.A. va oltre gli aspetti formali che ne
caratterizzano l’organizzazione; dal momento che la forma di società a
responsabilità limitata dell’ente danneggiato di per sé non è sufficiente a
definire la nodale questione del riparto di giurisdizione, occorrendo, di
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contro, un esame più approfondito sulle risorse impiegate in connessione
con le finalità pubbliche perseguite. Peraltro, se l’attività sociale è svolta in
concessione, cioè all’esclusivo scopo di soddisfare interessi pubblici, le
diminuzioni patrimoniali arrecate illecitamente alla società concessionaria
interamente partecipata dal socio pubblico, possono ben riflettersi anche
sulla sua azione, con l’evidente tradimento di quei fini pubblici che
legittimano la sua stessa esistenza e, quindi, un nocumento diretto pure al
patrimonio dello stesso socio pubblico partecipante, che travalica, quindi, il
mero perimetro del patrimonio di tale sodalizio partecipato. D’altronde il
danno in contestazione, nella misura in cui altera la corretta erogazione di
un pubblico servizio, qual è quello del trasporto ferroviario, impedendone
l’efficienza, a causa del mancato ammodernamento del rispettivo materiale
rotabile, finisce per danneggiare soprattutto il socio pubblico che intanto ha
provveduto a costituire quella società proprio nell’intento di poter fornire
efficientemente quel dato servizio pubblico. Più di recente si è però dovuto
sospendere l’attinente giudizio di merito, a mente dell’art. 367 c.p.c., dopo
che la difesa di uno dei due presunti responsabili quivi convenuti ha
proposto, con ricorso per Cassazione, un regolamento preventivo di
giurisdizione, attesa la pregiudizialità necessaria di siffatta eccezione
processuale.
-3) Con la seguente sentenza n. 577 del 28/12/2015, è stata reputata
inammissibile un’istanza di revoca di un sequestro conservativo, poiché la
sua conversione in pignoramento, operando automaticamente dalla
pubblicazione e cioè dal deposito in segreteria della sentenza di condanna
esecutiva, a prescindere anche dall’espletamento degli incombenti previsti
dall’art. 156 disp. att. c.p.c., fa sì che ogni provvedimento inerente la
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conseguente procedura esecutiva debba rientrare nella competenza
esclusiva del giudice ordinario dell’esecuzione.
2.1.2 Diritti del destinatario dell’invito a dedurre.
Con ordinanza n. 17 del 29/1/2015 era stata deferita alle Sezioni
Riunite la questione di massima inerente al diritto del destinatario di tale
invito a poter prendere visione della documentazione acquisita in
istruttoria dal P.M. contabile; ivi risolta con la sentenza n. 28/QM del 20/518/6/2015, in cui sono stati enunciati i seguenti principi di diritto cui il
Giudice di merito deve attenersi:
-1) sussiste nell’invitato il diritto di conoscere gli atti istruttori richiamati
nell’invito, se ne rappresentano elementi essenziali;
-2) esso diritto s’esercita con istanza motivata rivolta al Procuratore
Regionale che può, altrettanto motivatamente, respingerla ovvero differirla
oppure assentirla, in tutto o in parte, fatti ovviamente salvi i limiti legali e
funzionali connessi alla natura stessa degli atti richiesti e alle complessive
esigenze di riservatezza nella fase istruttoria;
-3) non è di per sé invocabile la lesione di diritti, per effetto della violazione
di norme procedurali in fase istruttoria, poiché è sempre necessario, nel
rispetto dei principi di economia dei mezzi giuridici, di ragionevole durata
del processo e di interesse concreto ad agire, che il richiedente dimostri la
sussistenza di un pregiudizio effettivo del suo diritto di difesa, in
conseguenza di siffatta violazione. Solo in questa prospettiva si può difatti
affermare che l’invalidità di un atto della fase istruttoria, in quanto ha
vulnerato le finalità proprie dell’invito a dedurre, potrebbe rendere
inammissibile l’atto di citazione per relativa nullità, totale o parziale,
rilevabile dal giudice ad iniziativa di parte.
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2.1.3 Integrazione dell’atto di citazione
Con la sentenza del 7/8/2015 n. 413, si è affermato che un atto
integrativo di citazione contenente la semplice richiesta di condanna dei
convenuti al pagamento pure della spese di giudizio e degli oneri accessori,
rispetto al danno contestato, non rappresenta una mutatio libelli, bensì una
mera emendatio, in quanto l’art. 183 c.p.c., applicabile al giudizio contabile,
giusta art. 26 del regolamento di procedura approvato con il già citato R.d.
n. 1038/1933, ammette la modifica e la precisazione della domanda attrice
persino all’udienza di trattazione della causa e può riguardare anche uno o
entrambi gli elementi oggettivi del processo (petitum e causa petendi),
purché non risulti modificata o ampliata la domanda originaria, con
pregiudizio del diritto di difesa del convenuto e allungamento dei tempi
processuali.
2.1.4 Organizzazione dell’Ufficio del P.M. contabile
Con l’ordinanza n. 34 del 25/2/2015 si è avuto modo di affermare che le
attribuzioni dei Capi degli Uffici requirenti contabili, in difetto di una
compiuta disciplina specifica in subjecta materia, non possono che avere a
riferimento quelle omologhe rivenienti dall’ordine giudiziario (art. 69 e
segg. del R.d. 30/1/2941 n. 12 e del D.L.gvo 20/2/2006 n.106), nella misura
in cui risultino compatibili con l’ordinamento della Corte dei conti (art.1,
4°co., R.d. 12/7/1934 n. 1214, art. 11 legge 20/12/1961 n. 1345 e art.2 D.L.
15/11/1993 n. 453, convertito nella legge 14/1/1994 n. 19).
2.1.5 Costituzione delle parti e trattazione della causa
Nella sentenza n. 151 del 25/2/2015 si è enunciato il principio a tenore
del quale un creditore personale del legale rappresentante di una società
privata, beneficiaria di contributi pubblici, non ha alcun apprezzabile
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
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interesse giuridico ad intervenire nel giudizio contabile, finalizzato, come
noto, all’accoglimento o meno della richiesta di condanna del P.M. dei
convenuti. Benché nel processo contabile, in base all’art. 47 del R.d. n.
1038/1933, non sia affatto escluso l’intervento volontario di un terzo, in
quanto, essendo diretto a sostenere le ragioni di una delle parti, non ne
amplia il thema decidendum; tuttavia costui è tenuto a prospettare un
interesse meritevole di concreta protezione giuridica, nel senso che deve
presentare, giusta 2° co., art. 105 c.p.c., la titolarità di un diritto sostanziale
connesso o dipendente con quello oggetto della controversia tra le parti
originarie, per cui, in caso di soccombenza della parte adiuvata, egli
adiuvante potrebbe subire un effettivo pregiudizio.
2.1.6 Riserbo sui dati personali
Nella sentenza n. 203 del 14/4 si è colta l’occasione per chiarire che il
diritto di un convenuto in un giudizio di responsabilità ad ottenere
l’oscuramento dei dati personali, a mente dell’art. 52 del D.L.gvo 30/6/2003
n. 196, va considerato recessivo rispetto all’interesse generale dell’opinione
pubblica a conoscere il contenuto integrale della pronuncia giudiziale che lo
riguarda.
2.1.7 Rapporto fra giudizi
-1) Secondo quanto enunciato, tra l’altro, nella sentenza n. 169 del 17/3,
una precedente pronuncia, divenuta irrevocabile, di generica condanna
pronunciata in sede penale, ex art. 578 c.p.p., al risarcimento del danno
spiega efficacia di giudicato nel successivo giudizio risarcitorio contabile, ai
fini della liquidazione del danno erariale; ancorché il giudice penale abbia
dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei
confronti degli imputati-convenuti per i reati loro ascritti poiché la
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
conferma di tale condanna, in appello o nel giudizio per Cassazione, postula
necessariamente, quale presupposto indefettibile, l’affermazione della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della responsabilità degli
imputati, non essendo sufficiente, per la conferma della condanna
risarcitoria, giusta art. 129, 2°co., c.p.p., il difetto di prova d’innocenza
degli interessati.
-2) Con la sentenza n. 202 del 14/4/2015, s’è affermato che una pronuncia
emessa all’esito di un giudizio civile fra la P.A.e un terzo, per il convenuto
nel giudizio di responsabilità amministrativa costituisce res inter alios, in
quanto quest’ultimo non v’ha preso parte, ancorché la Corte dei conti possa
estendere, incidenter tantum, il proprio esame alla fondatezza delle pretese
del terzo giudizialmente riconosciutegli.
-3) Con l’ordinanza n. 112 del 18/6/2015, il Giudice monocratico, designato
a confermare, modificare o revocare il sequestro conservativo, ha ritenuto
infondata l’eccezione d’inammissibilità del relativo ricorso, basata sul
presupposto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 669/quater,u.c.,
c.p.c. e dell’art. 75, u.c., c.p.p., spetti soltanto all’Amministrazione
pubblica danneggiata - costituitasi parte civile nel processo penale
pendente a carico dei presunti responsabili del danno erariale in
contestazione e riguardante gli stessi fatti delittuosi posti a fondamento
della richiesta cautelare - la potestà di chiedere tale sequestro, ai sensi del
2° co., art. 316, c.p.p. Infatti, a differenza del giudizio civile eventualmente
introdotto dalla stessa P.A., nel processo contabile, peraltro, non soggetto
alla sospensione necessaria, di cui al ridetto art. 75 c.p.p., parte attrice, al
fine di tutelare l’integrità del pubblico erario, è solo il P.R.; nei cui
confronti neppure può essere eccepita alcuna preclusione ad introdurre il
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
21
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
giudizio cautelativo, anche prima dell’avvio del giudizio di merito, benché
nel rispetto della contestualità con l’invito a dedurre, come consentito dal
2° co., art. 5, legge n. 19/1994.
-4) Nella successiva sentenza n. 476 del 10/11/2015, si è ritenuto che l’art.
652 c.p.p. - che, come noto, attribuisce efficacia di giudicato nei giudizi
civili ed amministrativi, per i risarcimenti di danno o per le restituzioni, alle
sentenze penali di proscioglimento, perché il fatto non sussiste pronunciate
in dibattimento - non possa essere in alcun modo applicabile alle altre
differenti di non luogo a procedere, pronunciate dal G.U.P., ugualmente in
dibattimento, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., dal momento che in questa fase
viene in rilievo soltanto la richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato
formulata dal P.M. penale.
2.2 Questioni di merito
2.2.1 Sull’eccezione preliminare di prescrizione
-1) nella dianzi menzionata sentenza n. 169 del 17/3/2015 si è, tra l’altro,
avuto modo di enunciare al riguardo che l’atto interruttivo del relativo
termine, notificato per l’intero ammontare del danno solo ad un
concorrente, a titolo di dolo o che si sia illecitamente arricchito, vale ad
interromperne il decorso anche nei confronti di altro concorrente a titolo di
colpa grave, ancorché con riferimento solo alla relativa quota a questi
ascrivibile; e, per converso, quello notificato a quest’ultimo vale ad
interrompere gli effetti prescrittivi anche nei riguardi del precedente
soggetto, colpevole di dolo o di illecito arricchimento, ancorché solo nei
limiti oggettivi della rispettiva quota.
-2) Con l’altra sentenza n. 515 del 1/12/2015, si è ribadito che per stabilire la
decorrenza della prescrizione occorre individuare il fatto propriamente
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
causativo del danno, atteso che il “fatto dannoso”, al cui verificarsi l’art. 1,
2°co., della dianzi richiamata legge n. 20/1994 ricollega tale dies a quo, è
costituito dal binomio condotta-danno e si perfeziona con l’avverarsi di
quest’ultimo elemento oggettivo, ancorché successivo all’altro predetto
fattore soggettivo.
2.2.2 Esaminando il merito vero e proprio:
-1) nella sentenza n. 191 del 2/4 si è ritenuto che in caso di beni ordinati
direttamente da un amministratore di ente locale, in violazione dell’art. 191
del T.U. 18/8/200 n. 267, la mancata adozione della delibera consiliare di
riconoscimento dell’attinente debito fuori bilancio, non impedisce al
Collegio giudicante, in sede di giudizio di responsabilità, di tenere conto,
giusta comma 1/bis, art. 1, ridetta legge n. 20/1994, delle utilità, dei
vantaggi e dell’arricchimento comunque conseguiti dalla P.A. interessata
dalla fornitura in esame, sempreché i corrispondenti beni si riferiscono a sua
precipue attività istituzionali; altrimenti opinando ci si troverebbe dinanzi
ad un’indubbia ipotesi, per quest’ultima, di un indebito arricchimento, di
cui all’art. 2041 c.c.
-2) Nell’articolata sentenza n. 46 del 28/1 - sulla scorta dell’abrogazione
esplicita, ad opera del 1° co. dell’art. 23 della legge 18/4/2005 n. 62, della
facoltà (in precedenza abrogata solo implicitamente dal 6° co. dell’art. 27
della legge 23/12/1999 n. 488, per incompatibilità) attribuita alle P.A. dal
2° co., art. 6, della legge 24/12/1993 n.537 (come modificato dall’art. 44
della successiva legge 23/12/1994 n. 724), di procedere al rinnovo tacito dei
contratti, ancorché per ragioni di convenienza e di pubblico interesse e da
esercitarsi nei termini ivi prescritti - si è colta l’occasione per affermare che
in caso di rinnovo, in difetto dei presupposti di legge, di contratti di appalto
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
23
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
di servizi con imprese precedentemente affidatarie, annullando le intraprese
procedure di evidenza pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, e abbandonando le offerte già presentate, il danno
conseguentemente
subìto
dalla
P.A.
interessata
ben
può
essere
prudenzialmente ascritto, quale entità “minima”, in ragione della
differenza fra l’importo di rinnovo e quello riveniente dall’offerta più
elevata presentata in sede di gara e recante, per il singolo appalto, il minor
ribasso; anche se tutte le altre potevano essere comunque inferiori del
corrispettivo accordato in sede di rinnovo. Né può valere, per esimere da
responsabilità i soggetti cui tale rinnovo è imputabile, la circostanza che le
attinenti buste contenenti le offerte in parola erano state aperte dopo
siffatta decisione di procedere al suddetto rinnovo, per cui costoro non ne
potevano conoscere il contenuto.
-3) Con la già mentovata sentenza n. 160 del 17/3, ci si è altresì soffermati
sulla considerazione che un pubblico amministratore, qualora abbia
concorso nella causazione di un danno erariale, perché tratto in errore da
altrui inganno, non può essere esentato da responsabilità ove gli sia in ogni
modo ascrivibile un comportamento connotato da colpa grave, poiché ciò
non contrasta con la previsione contenuta nel comma 1/ter dell’art. 1 della
ridetta legge n.20/1994. Difatti, ove si tratti di atti che rientrano nella
competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la relativa
responsabilità non si estende agli organi politici che li abbiano approvati in
buona fede ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione, se però
l’ignoranza non sia dipesa da colpa grave.
24
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
2.2.3 In materia di retribuzione accessoria dei pubblici
dipendenti
Con la sentenza, peraltro innanzi citata, n. 203 del 14/4/2015, si è
sancito che compete all’Amministrazione da cui costoro dipendono e, per
essa, ai suoi organi di governo valutare l’attività svolta dal dirigente per
attribuirgli e liquidargli il compenso incentivante. Questi, pertanto, deve in
ogni modo astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni che possono
vedere coinvolti interessi propri e men che meno autoliquidarsi
direttamente compensi extra stipendiali, benché autorizzato dal rispettivo
organo di governo, specie se in difetto di criteri e parametri obiettivi
predefiniti, in maniera puntuale e dettagliata, per la relativa attribuzione.
In caso contrario, l’intero ammontare di tale compenso che il Dirigente si è
autoliquidato, in assenza di simili presupposti imprescindibili, costituisce
un danno ingiusto per la P.A. interessata e non compete al Giudice
contabile sostituirsi ad essa nell’operare valutazioni discrezionali per
stabilirne an e quantum debeatur.
2.2.4 Quanto alle prerogative degli amministratori degli enti
locali:
-1) con l’altra sentenza n. 414 del 7/9, nel soffermarsi sulla portata dell’art.
82 del già menzionato T.U. n. 267/2000 e sull’indennità di funzione da esso
contemplata che a costoro spetta, come noto, in misura dimezzata, ove
come lavoratori dipendenti non abbiano chiesto il collocamento in
aspettativa, si è ritenuto che una simile regola non è affatto suscettibile di
estensione pure nei confronti di coloro che, intrattenendo un rapporto di
lavoro a tempo determinato, in ragione della relativa temporaneità, non
possono avanzare istanza di aspettativa.
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
25
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
-2) Sempre a proposito del testé richiamato art. 82 T.U. n. 267/2000, nella
susseguente sentenza n. 415 di p.d., si è affermato che il diritto a poter
cumulare l’indennità di carica e il gettone di presenza, per svolgere mandati
elettivi in enti locali diversi, pur non essendo venuto meno per effetto
dell’abrogazione del rispettivo 6° co., ad opera dalla lettera b) del 25° co.,
art. 2 della legge 24/12/2007 n. 244, è tuttavia rimasto vigente fino al
31/5/2010, allorquando è entrato in vigore il successivo D.L. 31/5/2010 n. 78
(convertito nella legge 30/7/2010 n. 122), il cui art. 5, 11° co., in termini
indubbiamente innovativi e non già interpretativi, l’ha definitivamente
espunto dall’ordinamento, stabilendo che “chi è eletto o nominato in organi
appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di
un emolumento, comunque denominato, a sua scelta”.
2.2.5 Quanto, infine, alla peculiare responsabilità contabile
Con la sentenza n. 475 del 30/10, si è ancora ribadito che essa, essendo
essenzialmente ispirata al principio civilistico sulla responsabilità
contrattuale che, giusta art. 1218 c.c., prescrive che ove il debitore non
abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento
del correlato danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo
ascrittogli è stato originato da impossibilità di rendere tale prestazione, per
causa a lui non imputabile; per cui in fattispecie l’onere probatorio non
incombe sul P.M., bensì sull’agente contabile all’uopo convenuto.
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
3 GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE O, COME PIÙ
NOTI, GIUDIZI ESATTORIALI.
3.1
Sulla giurisdizione
Nelle due sentenze gemelle nn. 256 e 257 del 2015 è stata esclusa la
competenza della Corte dei conti, in relazione a due giudizi esattoriali ad
istanza di parte proposti avverso provvedimenti di fermo amministrativo
adottato da un’amministrazione comunale. Si è tuttavia colta l’occasione
per enunciare, conformemente a quanto sancito dalla Corte di Cassazione
(SS.UU. n. 7414/98 e n. 15382/2002), dalla Corte dei conti (Sez. I centr.
App. n. 19/2004) e dal Consiglio di Stato (Sez. IV n. 4457/2012), che il fermo
amministrativo disposto ai sensi dell’ultimo comma, art. 69, R.D.
18/11/1923 n. 2440, costituisce nella gestione delle risorse e del patrimonio
dello Stato una forma eccezionale di autotutela, in quanto misura cautelare
preordinata a compensare le obbligazioni nei rapporti reciproci fra Stato
debitore-creditore, la cui verifica di legittimità è però estranea alla
giurisdizione di questo Giudice contabile. In tali sentenze la Sezione ha
difatti recepito una giurisprudenza consolidata, secondo la quale il principio
della compensatio lucri cum damno trova applicazione solo quando detto
lucro sia effetto, immediato e diretto, dello stesso illecito che ha prodotto il
danno, poiché non si può disporre siffatta compensazione con altro danno o
lucro, se a diverso titolo.
3.2
Giudizio di ottemperanza
Con la sentenza n. 423 del 14/9 - nell’analizzare la disciplina di questo
tipico istituto, in passato rientrate solo nella giurisdizione del Giudice
Amministrativo, giusta 1° co., n. 4, art.27 del T.U. delle leggi sul Consiglio
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
27
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
di Stato approvato con R.d. 26/6/1924 n. 1054, quale estremo rimedio
offerto al ricorrente per rimuovere l’inerzia della P.A. - si è rilevato che
l’art. 10 della legge 21/7/2000 n. 205 ha conferito pure alla Corte dei conti
siffatta competenza, seppur soltanto per le sue sentenze, esecutive e non
sospese. Inizialmente la giurisprudenza di questo Giudice aveva ritenuto
questo strumento processuale applicabile solo ai giudizi pensionistici, come
sancito dalle proprie SS.RR., con sentenza n. 6/QM dell’8/6/2002.
Sennonché in prosieguo, anche in ossequio all’impostazione riconosciuta
dalla Corte di Cassazione, con sentenza delle relative S.U. n. 6996 del 9/224/3/2010, si è ritenuto che esso possa essere esteso a qualsiasi giudizio ad
istanza di parte che veda soccombente la P.A., la quale si vedrà in tal guisa
costretta ad eseguire, suo malgrado, il giudicato che l’ha vista soccombente.
28
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
4 CONTI GIUDIZIALI DEGLI AGENTI CONTABILI
Negli ultimi mesi del 2014 si è, da un lato, provveduto ad introdurre
3.857 nuovi conti giudiziali che si sono aggiunti ai 2.975 qui già depositati,
e, dall’altro, se ne sono dichiarati estinti 620, per compiuta giacenza, sicché
la rimanenza totale al 31/12/2014 era di 6.212. Durante l’appena decorso
anno 2015, ne sono stati introdotti ulteriori 2.409, sono dichiarati estinti
altri 2.969 e sono stati approvati 7, per cui al 31/12/2015 nel complesso ne
sono rimasti da esaminare 5.645; con un saldo attivo, tra introdotti ed
estinti, di 567 (v. tav. 6.3). L’operazione di estinzione, ai sensi dell’art. 2
della legge 14/1/1994 n. 20, dei conti giudiziali giacenti da più di cinque anni
e che non presentano irregolarità di sorta, è stata perciò completata quasi
del tutto. Sicché ora ci si potrà dedicare, con maggiore attenzione ed
efficacia, alla verifica di regolarità di tutti quelli giacenti da meno di un
quinquennio o che dovessero presentare irregolarità nella gestione dei
rispettivi agenti contabili che li hanno resi. E’ stato altresì completato
l’aggiornamento dell’anagrafe di questi pubblici funzionari tipici, onde
introdurre, insieme ai giudizi sui conti, appositi differenti giudizi per la
relativa resa, a carico di coloro che l’avessero eventualmente omessa.
-a) Inoltre, con sentenza n. 79 dell’11/2 si è rilevato che la mancata
insinuazione dell’agente della riscossione al passivo della procedura
concorsuale aperta a carico di un contribuente, pur costituendo un vizio
della connessa fase esecutiva, in quanto ciò rientra nella relativa specifica
competenza, giusta art. 87 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602, tuttavia non
costituisce causa della perdita del diritto al discarico del rispettivo conto
giudiziale, laddove tale omissione non abbia influito sull’esito concreto della
procedura in parola. Infatti, l’art. 19, lettera e), del D.L.gvo 13/4/1999
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
29
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
n.112 prevede che i vizi nell’ambito della procedura esecutiva sono causa di
perdita del diritto al discarico, “salvo che gli stessi concessionari non
dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull’esito della
procedura”; specie dopo la abrogazione, per effetto del successivo art. 68,
dell’art. 78 dell’altro D.P.R. 28/1/1988 n. 43, che al riguardo prescriveva la
dimostrazione, da parte del concessionario, di aver provveduto a siffatta
insinuazione. Tutto ciò dimostra come l’ordinamento si sia evoluto verso
uno snellimento della disciplina delle riscossioni, evitando al concessionario
la sanzione ove la suddetta mancata insinuazione al passivo fallimentare
del contribuente non abbia influito negativamente sul patrimonio dell’ente
impositore.
-b) Così come, con l’altra sentenza n. 332 del 9/6/2015, si è altresì affermato
che il mancato utilizzo, da parte di un agente contabile comunale, dei
modelli previsti dal D.M. n. 194 del 1996 per redigere il conto giudiziale,
sebbene costituisca una mera irregolarità, tuttavia non impedisce che lo
scopo cui tale documento contabile è preordinato sia stato conseguito,
sempreché lo schema utilizzato, con l’indicazione del carico e dello scarico,
giusta art. 616 R.d. 23/5/1924 n. 827, sia comunque idoneo a
rappresentarne i fatti gestori e le relative risultanze; anche perché qualora
venga rilevata l’inesistenza giuridica del conto, per aver la P.A. interessata
trasmesso un documento impropriamente qualificato tale, s’impone una
pronuncia definitoria di non luogo a provvedere, escludendo così che, in
quello stesso giudizio di conto, ci si possa pronunciare pure sulle
responsabilità dell’agente contabile, per eventuali illiceità gestorie ivi
riscontrate.
-c) Nell’altra susseguente sentenza n. 333 di p.d., s’afferma che la relazione
30
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
del Magistrato relatore, di cui all’art. 29 del ridetto R.d. n. 1038/1933, non
si configura come atto introduttivo del giudizio di conto, bensì costituisce
solo atto di impulso endoprocedimentale che s’inserisce in una sequela
procedurale che inizia, a mente dell’art. 45, 1°co., citato R.d. n. 1214/1934,
con la presentazione, da parte dell’agente contabile, del suo conto giudiziale
alla propria Amministrazione; s’instaura così il connesso giudizio, con
l’interruzione permanente degli effetti prescrittivi della responsabilità
contabile, giusta combinato disposto artt. 2943, 1° co., e 2945, 2° co., c.c., e
senza limitare i poteri decisori del Collegio.
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
31
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
5 GIUDIZI PENSIONISTICI
Anche in questo peculiare settore nel 2015 i Magistrati della Sezione,
nelle sessantanove udienze monocratiche - di cui cinquantasette pubbliche e
dodici in sede cautelare – si sono occupati di una congerie considerevole di
fattispecie che, rispetto al passato, non hanno tuttavia presentato
importanti novità, eccettuata qualcuna, su cui ci si potrà soffermare in
prosieguo, per cui neppure s’è potuto assistere a eccessivi scostamenti dagli
orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia. Sono state emesse
511 sentenze, definendo 548 giudizi, cui vanno aggiunte 337 ordinanze
istruttorie, di cui 103 con provvedimenti formali e 234 dettate a verbale,
insieme ad altre 71 più 3 di rimessione (v. tav. 6.4 – 6.5 – 6.6).
Sono state affrontate e risolte numerose questioni di carattere processuale e
di natura sostanziale, che di seguito si riferiscono.
5.1
Sulla giurisdizione
Con tre ordinanze del 14/5/2015 nn. 83, 84 e 85, è stata rimessa alle
SS.UU. civili della Cassazione la questione di giurisdizione inerente al
rimborso o meno, in favore dei dipendenti dell’Amministrazione scolastica,
delle ritenute per contributi previdenziali applicate sul rispettivo
trattamento stipendiale durante il periodo di relativo trattenimento in
servizio, giusta art.1/quater del D.L. 28/5/2004 n. 136, convertito nella
legge 27/7/2004 n. 186, dopo che costoro hanno raggiunto il limite di età,
attesa la relativa irrilevanza ai fini pensionistici. Al riguardo, infatti,
l’a.g.o. adìta ha declinato la propria giurisdizione, reputandola sussistente
in capo alla Corte dei Conti, nonostante che nella specie non si tratti
propriamente di controversie che rientrano nella materia pensionistica,
32
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
quanto alla genesi del relativo diritto, alla sua decorrenza e sussistenza,
nonché alla sua misura.
5.2 Altri profili procedurali
5.2.1 Interruzione del giudizio
Con sentenza n. 54 del 4/2/2015, si è affermato che la soppressione
dell’INPDAP con il subentro dell’INPS, nella totalità dei relativi rapporti,
dà luogo ad un fenomeno di successione universale, ex art. 110 c.p.c.,
equiparabile all’ipotesi della morte della persona fisica, con conseguente
interruzione del processo che investe la sua interezza e tutte le parti in
causa, anche in caso di litisconsorzio facoltativo o di riunione di cause; il
che non esclude che ne sia possibile la riassunzione parziale ossia che una
parte abbia la facoltà di riassumerlo limitatamente alla controversia che
abbia interesse a proseguire.
5.2.2 Ammissibilità del ricorso.
Nelle sentenze del 18/2/1015 da n. 96 a 101, si è ritenuto che per
l’ammissibilità di un ricorso dinanzi alla Corte dei conti in materia
pensionistica non è sufficiente, a mente della lettera b) dell’art. 71 del R.d.
n. 1038/1933, che sia stata proposta in precedenza una mera domanda in
via amministrativa, bensì è indispensabile, secondo il tenore letterale di
detta norma, che il giudizio, per mantenersi nel naturale alveo risolutivo di
un contenzioso definito e circoscritto, debba riguardare la posizione
definitivamente assunta dall’Amministrazione competente a concedere il
beneficio reclamato e che tale posizione sia stata anche manifestata in
modo chiaro ed inequivoco.
Nelle sentenze nn. 180 e 288 rispettivamente del 24/3 e 12/5/2015, la
disposizione di cui all’art. 205 del D.P.R. 29/12/1973 n. 1092 - che fissava il
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
33
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
termine triennale per apportare modifiche al provvedimento definitivo di
pensione dalla relativa registrazione alla Corte dei conti – è stata ritenuta
ormai non più applicabile, atteso il mutato quadro normativo di
riferimento che non prevede più ne l’istituto della pensione provvisoria e né
il controllo successivo della stessa Corte dei conti su tale decreto definitivo.
Ciò nondimeno, non solo rimangono ferme le ipotesi tassative per revocare
o modificare il trattamento di pensione, di cui al precedente art. 204, anche
oltre il suddetto termine triennale; ma rimane invariata pure l’ipotesi,
contemplata dal successivo art. 206, di abbuono, sempreché non si tratti di
dolo del pensionato, delle somme indebitamente a questi corrisposte per
effetto di correzioni di errori di liquidazione, che potrebbero tutt’al più
configurare fattispecie di danno erariale, perseguibili a carico dell’impiegato
ritenuto responsabile.
5.3 Profili sostanziali
5.3.1 Assegno per nucleo familiare
Nell’applicare
l’attinente
disciplina,
l’Ente
previdenziale
che
corrisponde il relativo trattamento, insieme a quello pensionistico, deve
procedere alle sue variazioni e revisioni di carattere generale a cadenza
periodica, cui soggiacciono i c.d. “trattamenti di famiglia”, senz’adottare
alcun provvedimento formale, mediante la semplice immissione di dati e la
mera esecuzione di elaborazioni, ancorché previa acquisizione delle connesse
informazioni, trattandosi di operazioni rientranti tra quelle previste dagli
artt. 9 della legge 7/8/1985 n. 428 e 5 del D.P.R. 8/7/1986 n. 429; cui far in
ogni modo riferimento in caso di recupero di somme indebitamente pagate,
entro il termine di un anno accordato all’Amministrazione per concludere le
operazioni di revisione delle liquidazioni disposte con procedure
34
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
automatizzate, attesa la loro espressa provvisorietà e, quindi, la
impossibilità per l’accipiente di fare affidamento sulla relativa irripetibilità.
Sicché, scaduto tale termine annuale, non può revocarsi in dubbio la buona
fede del pensionato nell’averle riscosse e trattenute.
5.3.2 Distinti periodi di copertura assicurativa
Nella sentenza del 16/2/2015 n. 87 si è ritenuto che l’istituto della
quota aggiuntiva di pensione, prevista dall’art. 26 della legge 24/5/1952 n.
610 - ove il dipendente non abbia inteso chiedere la ricongiunzione di un
precedente periodo lavorativo che abbia dato luogo ad un diverso
trattamento pensionistico con un altro successivo, onde ottenere un’unica
pensione – riguarda solo gli impiegati iscritti o i pensionati delle Casse di
previdenza per gli enti locali e assimilati, già istituite presso i soppressi
istituti di previdenza del Dicastero del Tesoro. Mentre, per i dipendenti
statali, gli artt. 113 e segg. del ridetto T.U. n.1092/1973 prevedono solo la
possibilità di ricongiungere il servizio statale con quello reso presso gli enti
locali, con il conseguimento di un unico trattamento di quiescenza e, in caso
di godimento di una precedente pensione, anche privilegiata, se ne perde il
diritto. Nè si può adombrare nella specie alcuna violazione degli artt. 3 e 38
della Costituzione, perché la differenza dei regimi previdenziali non esclude
che si possano valorizzare diversi periodi lavorativi con iscrizione a
differenti regimi assicurativi, ai fini di un’unica pensione, ancorché
s’imponga all’interessato di inoltrare tempestiva istanza in tal senso al
nuovo ente datore di lavoro.
5.3.3 Trattamento pensionistico privilegiato
Secondo quanto enunciato nella sentenza n. 173 del 20/3, ai fini
dell’attribuzione agli iscritti alla Cassa di previdenza dei sanitari della
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
35
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
pensione privilegiata, è necessario, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 7 della legge 11/4/1955 n. 379 e 33 del R.d. 3/3/1938 n. 680,
applicabili a questa categoria di pensionati, giusta seguente art. 42 di tale
legge n. 379/1955, che l’iscritto sia cessato o cessi dal servizio non solo nelle
condizioni ma anche “per le cause” indicate nella lettera c) e nel 2°co.
dell’art. 33 del testè citato R.d. n. 680/1938, ossia che la cessazione
dell’interessato dal servizio sia intervenuta in seguito alla sua inabilità alle
proprie mansioni, per effetto di un’infermità riconosciutagli dipendente da
causa di servizio.
5.3.4 Diritto ad emolumenti accessori.
-1) In tema di rinnovo della concessione dell’assegno d’incollocabilità, di cui
all’art. 104 del T.U. n. 1092/1973, con sentenza n.568 del 16/12/2015, sulla
scorta di quest’ultima norma, si è ribadito che, alla scadenza dei periodi
coperti da antecedenti provvedimenti concessivi di tale emolumento,
s’impongono nuove verifiche sanitarie del tutto autonome sulla sussistenza
o meno nell’avente titolo dei requisiti per conservare il beneficio in parola,
senza che sussista alcuna vincolatività delle precedenti valutazioni mediche
sulle nuove.
-2) Nella sentenza n. 491 del 23/11 si è avuto modo di enunciare il principio
a tenore del quale a proposito della previsione contenuta nel 3° co., art. 2
della legge 3/8/2004 n. 206 (riguardante “nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”), che fa espressamente
salvi “i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizione
assicurativa obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi o liberi
professionisti”, ai fini della rispettiva determinazione, il trattamento in
godimento da assumersi quale termine di paragone non può essere quello
36
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
fruito di fatto dal pensionato, bensì quello spettante in base all’ordinaria
normativa previdenziale, a prescindere cioè dalla applicazione della
normativa speciale prevista in favore delle vittime del terrorismo, onde
evitare che quest’ultima disciplina, attesa la peculiarità della fattispecie,
possa risolversi, anziché in un beneficio, addirittura in un pregiudizio per gli
interessati.
-3) Nella sentenza n. 494 del 23/11 si legge che, in materia di saggio di
interessi moratori, in caso di ritardo nella corresponsione dei trattamenti
pensionistici, non può affatto trovare applicazione il metodo contemplato
dal 4° co. dell’art. 1284 c.c. (aggiunto dal 1°co., art. 17, D.L.12/9/2014
n.132 convertito nella legge 10/11/2014 n. 162), ossia che ove le parti di un
contratto non ne abbiano stabilito la misura, essa, dalla proposizione della
domanda giudiziale, dev’essere pari a quella prevista dalla legislazione
speciale (dal D.L.gvo 2/10/2002 n. 231, di attuazione della direttiva
2000/35/CE, giustappunto protesa ad evitare ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali), ovverosia il tasso di riferimento maggiorato di
otto punti percentuali.
5.3.5 Erogazione della pensione e indebito pensionistico
Stando a quanto affermato nella sentenza n. 226 del 16/4, il compito
dell’Amministrazione datrice di lavoro non si esaurisce nella mera
trasmissione
all’Ente
previdenziale
dell’apposita
documentazione
necessaria alla corresponsione al proprio dipendente della pensione
provvisoria, bensì è indispensabile che essa – dopo aver previamente e
doverosamente verificato la ricorrenza a tal fine dei presupposti richiesti
dalla legge – provveda pure a determinarne l’importo; anche perché, ai
sensi del 2° co. art. 8 del D.P.R. 8/8/1986 n. 538, rimane la relativa
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
37
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
responsabilità nei confronti dell’Inps, in caso di erronea comunicazione di
siffatti dati, per la mancata ripetizione, a carico dell’accipiente,
dell’indebito pensionistico protrattosi per un periodo di tempo tale da
ingenerare in costui l’affidamento sull’effettiva spettanza delle somme
ricevute.
5.3.6 Benefici ai lavoratori-pensionati già esposti all’amianto
Un’ultima riflessione riguarda quest’importante aspetto della
previdenza pubblica, dopo che negli ultimi anni, alla luce delle più recenti
scoperte medico-scientifiche, sono stati disvelati gli effetti devastanti
sull’organismo umano per l’esposizione all’asbesto, ovverosia la connessione
fra alcune specifiche gravi nosologie e quest’elemento usato in passato nella
lavorazione di certi manufatti.
In varie sentenze del 2015 - n. 131 del 20/2, n. 156 del 3/3 e n. 260 del
4/5 - si è ritenuto di affermare che in tema di diritto alla salute, per via di
tale esposizione, con il comma 132 dell’art. 3 della legge 24/12/2003 n. 350
(nella misura in cui ha fatto salva l’applicabilità della previgente disciplina
di cui all’art. 13 della legge 27/3/1992 n.257), per i lavoratori che alla data
del 2/10/2003 avevano già maturato il diritto a conseguire i benefici
previdenziali previsti da tale ultima normativa, senz’alcun riferimento al
diritto a pensione, si realizza una tipica fattispecie di successione di leggi nel
tempo con conseguente tacita abrogazione, per incompatibilità (art. 15
delle disposizioni sulla legge in generale), delle norme dettate in subjecta
materia dal comma 6/bis dell’art. 47 del D.L. 30/9/2003 n. 269 (convertito
con modificazioni nella legge 24/11/2003 n. 326), estendendo a costoro
l’applicabilità della legislazione preesistente. Di talché dovendosi ad essi
applicare il coefficiente di rivalutazione dell’1,5, valido sia per raggiungere
38
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2016
il diritto a pensione e sia per determinarne la misura, il novero dei relativi
beneficiari si estende a un maggior numero di assicurati rispetto a quello
originariamente individuato nel succitato D.L. n. 269/2003, fino a
ricomprendere tutti coloro che, alla data del 2/10/2003, avevano prestato
attività lavorativa, per oltre 10 anni, con esposizione all’amianto in
determinate concentrazioni, ancorché tali nefaste conseguenze non siano
state ancora riconosciute dall’INAIL, nonostante formali certificazioni e
specifiche pronunce dell’Autorità g.o. Costituisce infatti onere per gli
interessati, come enunciato nelle altre sentenze testé citate (da n. 96 a 101
del 18/2/2015), proporre all’Ente previdenziale che eroga la prestazione
pensionistica l’istanza di riconoscimento del beneficio in parola, non
potendosi opporre, giusta richiamato art. 71, lettera b), R.d. n. 1038/1933,
l’eccezione che tale legge n. 257/1992 non preveda espressamente la
presentazione in sede amministrativa di apposita domanda, a differenza di
quanto disposto dal menzionato art. 47 del D.L. n. 269/2003, per le
prestazioni previdenziali erogabili dall’INAIL.
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FRANCESCO LORUSSO
39
Non posso ora esimermi, approfittando di questa solenne
occasione, dal rivolgere sentiti ringraziamenti ai colleghi
Magistrati di questa Sezione, non solo per avermi
efficacemente supportato nell’elaborare quest’articolato
documento, ma anche e soprattutto per il comune lavoro
svolto finora in perfetta e fattiva consonanza.
Ringrazio, infine, tutti gli impiegati in servizio presso
quest’Organo giudicante, per aver, a loro volta, prestato,
con estrema dedizione, la massima collaborazione, non solo
con il sottoscritto, ma anche con ciascun Magistrato, nella
rispettiva attività istruttoria e giudicante, profondendo
diuturno e notevole impegno.
Grazie a Voi tutti per la cortese attenzione.
In nome del popolo italiano dichiaro aperto l’anno
giudiziario 2016 della Sezione giurisdizionale per la Puglia
della Corte dei conti.
6 TABELLE E GRAFICI
6.1 Attività in materia di giudizi di responsabilità
GIUDIZI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'
UDIENZE
Pubbliche
Collegiali in camera di consiglio
Monocratiche di comparizione
GIUDIZI
2015 2014 2013 2012 2011
27
15
15
24
6
14
23
3
6
23
7
4
24
6
3
2015 2014 2013 2012 2011
Pendenti anni precedenti ad istanza della Procura
Pendenti anni precedenti ad istanza di parte
Introdotti ad istanza della Procura regionale ed iscritti a
Introdotti ad istanza di parte e iscritti a ruolo
87
61
92
59
53
6
127
3
76
3
61
2
79
0
47
8
7
1
1
5
Assegnati alle Udienze
148
99
102
99
84
4
3
6
5
8
104
71
87
68
62
25
14
17
31
22
16
7
10
13
9
3
5
4
15
6
6
2
3
3
7
Procedimenti monitori
Definiti
Rinviati
- per attività istruttoria
- per motivi processuali
- per sospensione
PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Sentenze su questioni pregiudiziali o preliminari
Sentenze di condanna
Sentenze di assoluzione
Sentenze con dispositivi plurimi
TOTALE
Provvedimenti monitori
Ordinanze istruttorie
Altre ordinanze
TOTALE
TOTALE PROVVEDIMENTI
SENTENZE APPELLATE
2015 2014 2013 2012 2011
30
8
12
6
nd
49
42
45
44
42
5
9
4
18
7
16
3
10
4
nd
100
1
62
4
71
72
49
2
6
8
15
14
11
13
10
38
19
30
31
13
54
154
37
99
43
50
31
114
122
80
2015 2014 2013 2012 2011
Procura Regionale
26
8
4
6
2
Convenuti
4
34
30
19
12
30
42
34
25
14
TOTALE APPELLI
SOGGETTI TRATTATI
2015 2014 2013 2012 2011
Amministratori e dipendenti dello Stato
9
24
15
16
34
Amministratori e dipendenti della Regione
Amministratori e dipendenti e amministratori provinciali
Amministratori e dipendenti e amministratori comunali
Amministratori e dipendenti Asl
7
22
8
21
10
24
11
12
1
2
40
19
54
54
17
4
11
8
8
9
7
17
79
4
20
27
4
9
5
9
19
39
70
74
nd
Amministratori e dipendenti Enti altri pubblici
Concessionari
Percettori finanziamenti comunitari
6.2 GIUDIZI RESPONSABILITÀ
6.3 ATTIVITÀ IN MATERIA DI CONTI GIUDIZIALI
6.4 ATTIVITÀ IN MATERIA DI GIUDIZI DI
PENSIONISTICA
GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA
ANNO
2015
2014
2013
2012
2011
Pendenti al 1° gennaio
1049
1269
2619
3919
5650
Introitati
301
388
338
365
596
Definiti
549
806
1688
1828
1533
Situazione al 31 dicembre
801
851
1269
2456
4713
Discussi in udienza
844
1173
2734
2470
2473
Definiti
549
806
1688
1828
1533
In trattazione
295
367
1046
642
940
PENSIONI CIVILI
341
554
1184
1466
924
PENSIONI MILITARI
182
230
470
331
576
PENSIONI GUERRA
26
22
34
31
33
Totale
549
806
1688
1828
1533
248
418
1350
1463
937
Pubbliche monocratiche
57
75
129
111
116
Collegiali in camera di consiglio
3
1
1
0
1
Monocratiche in camera di consiglio
12
11
19
23
35
TOTALI
72
87
149
134
152
14
167
617
465
605
Accoglimento
171
197
248
252
166
Rigetto
182
273
574
974
467
cessata materia
25
25
51
29
44
dispositivo plurimo
157
31
94
37
30
Totali
549
693
1584
1757
1312
Istruttorie
305*
350
654
424
513
Processuali
71
73
424
218
146
Totale
376
423
1078
642
659
Ad istanza di parte
66
26
22
55
55
Ad istanza dell'amministrazione
86
68
29
44
51
SITUAZIONE RICORSI
Dettaglio
Giudizi
definiti
Saldo positivo smaltimento (Definiti - Introitati)
UDIENZE
PROVVEDIMENTI
ALTRO
MERITO
SENTENZE
ORDINANZE
PROVVEDIMENTI APPELLATI
* di cui n. 103 ordinanze istruttorie fuori udienza
6.5 GIUDIZI DI PENSIONISTICA
PENSIONISTICA CIVILE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
OGGETTO
DETERMINAZIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO
RICONOSCIMENTO PENSIONE PRIVILEGIATA
RICONOSCIMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITA'
RICONOSCIMENTO PENSIONE DI INABILITA'
RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO
F.F.S.S./RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO
ASSEGNO DI CURA
BENEFICI L. 257/92 AMIANTO
RICONOSCIMENTI I.I.S.
MANCATA APPLICAZIONE BENEFICI ECONOMICI
RECUPERO CREDITO ERARIALE SULLA PENSIONE
RIDETERMINAZIONE PENS.CON MAGG.18% SU IND. E/O
RIDETERM. PENSIONE CON MAGGIORAZIONE 18% L. 177/76
APPLICAZIONE INTERO INDICE DI CAROVITA
ALTRO
TOTALI
QUANTITA'
2015 2014 2013 2012 2011
20
70
5
15
40
5
1
40
100
60
1
9
1
101
4
59
18
18
25
12
4
29
69
1
68
84
45
2
156
468
594 1497 1935 447
PENSIONISTICA MILITARE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OGGETTO
RICONOSCIMENTO PENSIONE PRIVILEGIATA
RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO
RIDETERM. PENSIONE CON MAGGIORAZIONE 18% L. 177/76
RICONOSCIMENTO INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE
RICONOSCIMENTO INDENNITA' VARIE
RICONOSCIMENTO BENEFICI ECONOMICI VARI
RECUPERO CREDITO ERARIALE
DINIEGO PENSIONE PRIVILEGIATA
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
INTERESSI RIVALUTAZIONE PER SENT. C.D.C.
RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI
ALTRO
TOTALI
OGGETTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RICONOSCIMENTO PENSIONE DI GUERRA
PENSIONE REVERSIVBILITA'
AGGRAVAMENTO INFERMITA'
INDENN. INTEGR. SPECIALE PER INTERO
INTERESSI RIVALUT. SU ARRETRATI RILIQUIDAZ. PENSIONE
ASSEGNO VITALIZIO CAMPO STERMINIO L. 791/80
RECUPERO CREDITO ERARIALE SULLA PENSIONE
RIC.PENS.GUER.REVERS.
RIC.PENS.PRIV.
ALTRO
TOTALI
79
87
11
QUANTITA'
2015 2014 2013 2012 2011
100
40
5
50
10
20
30
20
10
10
15
310
86
13
21
24
15
37
50
5
2
3
50
241
51
18
61
66
16
104
31
166
41
43
58
55
34
49
42
49
8
4
6
20
2
35
10
31
42
10
246 588 488 134
PENSIONISTICA GUERRA
N.
43 88 24
144 134 nd
36 23
1
32 12
9
64 169 1
54 61 nd
29
8
nd
87 58 22
531 1021 93
30 83 22
173 97 78
24 64 186
171 30 nd
QUANTITA'
2015 2014 2013 2012 2011
3
3
5
9
3
23
7
3
2
2
1
4
1
17
37
5
21
5
2
8
7
7
7
3
6
5
6
1
2
nd
3
44
2
32
nd
14
6.6 GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA
INDICE
1
Premessa .............................................................................................................................. 7
2
Giudizi di responsabilità ..................................................................................................... 15
2.1 Questioni processuali: ...................................................................................................... 15
2.1.1 Giurisdizione del giudice contabile: ............................................................................ 15
2.1.2 Diritti del destinatario dell’invito a dedurre. .............................................................. 18
2.1.3 Integrazione dell’atto di citazione .............................................................................. 19
2.1.4 Organizzazione dell’Ufficio del P.M. contabile............................................................ 19
2.1.5 Costituzione delle parti e trattazione della causa ........................................................ 19
2.1.6 Riserbo sui dati personali ........................................................................................... 20
2.1.7 Rapporto fra giudizi................................................................................................... 20
2.2 Questioni di merito .......................................................................................................... 22
2.2.1 Sull’eccezione preliminare di prescrizione ................................................................... 22
2.2.2 Esaminando il merito vero e proprio: ......................................................................... 23
2.2.3 In materia di retribuzione accessoria dei pubblici dipendenti...................................... 25
2.2.4 Quanto alle prerogative degli amministratori degli enti locali: .................................... 25
2.2.5 Quanto, infine, alla peculiare responsabilità contabile ................................................ 26
3
Giudizi ad istanza di parte o, come più noti, giudizi esattoriali. .......................................... 27
3.1 Sulla giurisdizione……………………………………………………………………….……27
3.2 Giudizio di ottemperanza ................................................................................................. 27
4
Conti giudiziali degli agenti contabili .................................................................................. 29
5
Giudizi pensionistici ........................................................................................................... 32
5.1 Sulla giurisdizione ............................................................................................................ 32
5.2 Altri profili procedurali .................................................................................................... 33
5.2.1 Interruzione del giudizio ............................................................................................ 33
5.2.2 Ammissibilità del ricorso. ........................................................................................... 33
5.3 Profili sostanziali ............................................................................................................. 34
5.3.1 Assegno per nucleo familiare ...................................................................................... 34
5.3.2 Distinti periodi di copertura assicurativa ................................................................... 35
5.3.3 Trattamento pensionistico privilegiato....................................................................... 35
5.3.4 Diritto ad emolumenti accessori. ................................................................................ 36
5.3.5 Erogazione della pensione e indebito pensionistico ..................................................... 37
5.3.6 Benefici ai lavoratori-pensionati già esposti all’amianto ............................................. 38
6
Tabelle e grafici .................................................................................................................. 41
6.1 Attività in materia di giudizi di responsabilità ................................................................. 42
6.2 Giudizi responsabilità....................................................................................................... 43
6.3 Attività in materia di conti giudiziali ............................................................................... 44
6.4 Attività in materia di giudizi di pensionistica ................................................................... 45
6.5 Giudizi di pensionistica .................................................................................................... 46
6.6 Giudizi in materia pensionistica ....................................................................................... 47
Indice ........................................................................................................................................ 48
Corte dei Conti | Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016 | Relazione del Presidente Francesco Lorusso