Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 19/02/2016, n. 3283

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3283 16
Oggetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IVA
ACCERTAMENTO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
R.G.N. 14106/2013
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Cron.3 4/g3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Rep.
Dott. STEFANO BIELLI
- Presidente Ud. 14/04/2015
Dott. ANTONIO VALITUTTI
- Consigliere PU
Dott. ENRICO SCODITTI
- Consigliere -
Dott. LAURA TRICOMI
- Rel. Consigliere -
Dott. PAOLA VELLA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 14106-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente 2015
1441
contro
CEREDA & COGLIATI SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo
studio dell'avvocato CLAUDIO BERLIRI,
che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO
)7
BUSSANI giusta delega a margine;
-
controrícorrente
-
avverso la sentenza n. 34/2012 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 02/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito per il ricorrente l'Avvocato URBANI NERI che ha
chiesto l'accoglimento;
udito per il controricorrente l'Avvocato BUSSAMI che
si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
3
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Lecco, la società Cereda e Cogliati SRL in liquidazione ammessa al
concordato preventivo, esercente l'attività di lavori generali di costruzione di
edifici ed ingegneria civile, impugnava l'avviso di accertamento n.
85803AA00362 per l'anno di imposta 2001, con il quale era stato
rideterminato induttivamente un maggior reddito imponibile, a fronte di una
perdita risultante dal conto economico pari a lire 2.594.453.000 e, conseguentemente- recuperate maggiori imposte a titolo di IRPEG, IVA ed
IRAP, oltre sanzioni ed interessi, a seguito di un processo verbale di
constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Cernusco Lombardone in
data 24.05.2005, a conclusione di una verifica fiscale .
Dalla verifica fiscale era emersa:
1) l'omessa contabilizzazione di ricavi, derivante dalla redazione di due
distinti compromessi relativi alla vendita dello stesso immobile,
diversi solo per il prezzo di vendita pattuito, di cui uno riportante un
corrispettivo inferiore a quello reale, coincidente con quanto
dichiarato successivamente nell'atto notarile e con quanto fatturato
dalla contribuente e l'altro riportante il corrispettivo realmente
concordato con il cliente e corrisposto dallo stesso;
2) sopravvalutazione delle rimanenze finali di opere ultrannuali,
consistente nell'attribuire ai cantieri aperti un valore notevolmente
superiore a quello reale.
Sosteneva la contribuente, tra l'altro, che: - la motivazione dell'atto era
contraddittoria in quanto l'Ufficio, pur ritenendo il bilancio formalmente
ineccepibile, aveva ritenuto la contabilità inattendibile, discostandosi
dalle risultanze dei verificatori e da quanto accertato dagli Organi del
concordato e dal Tribunale di Lecco che avevano confermato la regolarità
formale della contabilità; - era stato violato l'art.39, comma 2, del DPR
n.600/1973 in quanto non sussistevano i presupposti di cui alla lettera d)
richiamata dall'Ufficio per giustificare l'accertamento induttivo, in
presenza di contabilità formalmente ineccepibile e sistematica e
irregolarità prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza;
2. La Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza n.145/01/09
respingeva il ricorso. La società proponeva appello avverso tale sentenza,
che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
con la sentenza n. 34/33/12 del 10.10.11, depositata il 02.04.12 e non
notificata.
3. Con tale decisione il giudice di secondo grado riteneva di accogliere le
doglianze della parte privata ed affermava che non ricorrevano i presupposti
per procedere all'accertamento induttivo ai sensi dell'art.39, comma 2, del
DPR n.600/1973, poiché si era in presenza di contabilità formalmente
corretta risultante dal processo verbale di verifica e dalla relazione redatta
dal Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale in seguito all'ammissione
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della società contribuente al concordato preventivo, ritenendo assorbita ogni
altra questione.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle
entrate, affidato a due motivi. L'intimata società in liquidazione ed in
concordato preventivo resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività della notifica del
ricorso per cassazione sollevata dalla società controricorrente.
Contrariamente a quanto affermato dalla parte privata, la sentenza in
esame non ricade sotto l'applicazione dell'art.46, comma 17 della L,
n.69/2009, che ha ridotto il cd. termine lungo di impugnazione a sei mesi,
modificando l'art.327 cpc.
Infatti la modifica dell'art. 327 cpc, introdotta dall'art. 46 della L n.69/2009,
che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione
della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58,
comma primo, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua
entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento
dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.
(Cfr. Cass. n.15741/2013, n.6007/2012).
1.2. Il ricorso risulta pertanto tempestivamente proposto.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia lamenta la violazione o falsa
applicazione degli artt.39, comma 2, lett. d) del DPR n.600/1973 e 54,
comma 2, del DPR n.633/1972 (art.360, comma 1, n.3, cpc).
A parere della ricorrente la CTR ha errato nel ritenere che la regolarità
formale della contabilità precludesse l'accertamento con metodo induttivo,
in quanto ha trascurato che ciò che doveva essere considerato rilevante non
era la eventuale irregolarità formale, ma la eventuale complessiva
inattendibilità delle scritture contabili, di guisa che la regolarità formale,
lungi dal poter costituire l'argomento fattuale dirimente della controversia,
doveva venire all'attenzione come punto di partenza dell'indagine rimessa al
giudice tributario che, nel caso in esame, avrebbe dovuto verificare la
sussistenza degli estremi per considerare la stessa contabilità
complessivamente inattendibile, come denunciato dall'Ufficio che aveva
evidenziato manipolazioni ed alterazioni sostanziali cui conseguiva un
ingente occultamento di ricavi.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la omessa motivazione su
alcuni fatti decisivi e controversi che individua nelle circostanze fattuali
descritte nella motivazione dell'avviso ( riportate in dettaglio nel ricorso) e
risultanti dagli elementi raccolti, a mezzo di questionari ed appositi verbali
di acquisizione, presso i clienti della Cereda e Cogliati che avevano esibito le
copie dei compromessi in loro possesso, e presso la società, da cui
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emergeva l'esistenza di un doppio contratto di compravendita degli immobili
con importi diversi, nonché dagli ulteriori elementi che, nella prospettazione
dell'Ufficio, rivelavano la inattendibilità sostanziale della contabilità
societaria (art.360, comma 1, n.5, cpc), e sulle quali circostanze l'Ufficio
aveva insistito anche nelle controdeduzioni all'atto di appello, illustrando che
arrestarsi alla correttezza esteriore della contabilità voleva dire trascurare
del tutto ingiustificatamente il complesso ed articolato impianto probatorio
offerto dalla parte pubblica, che vedeva su circostanza decisive.
2.3. I motivi primo e secondo vanno trattati congiuntamente per evidente
connessione, sono fondati e vanno accolti.
2.4. Le disposizioni normative richiamate prevedono quanto segue:
- L'art.39 del DPR n.600/1973 dispone al comma 2, che definisce i
presupposti per l'accertamento con metodo induttivo, " In deroga alle
disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il
reddito di impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle
risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di
avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del
precedente comma ( e cioè "presunzioni semplici, purchè queste siano
gravi, precise e concordanti") : (...) c) quando dal verbale di ispezione
redatto ai sensi dell'art.33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o più scritture contabili prescritte
dall'art.14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per
causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità
formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così
gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le
scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità
sistematica. Le scritture ausiliare di magazzino non si considerano irregolari
se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza
delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati
nelle schede di lavorazione ai sensi della lett. d) del primo comma
dell'art.14 del presente decreto; (...)".
- L'art. 54, comma 2, ultima parte, del DPR n.633/1972 prevede "Le
omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente
desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art.53 o anche sulla
base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti"
2.5. Tanto premesso sul piano normativo, va quindi osservato che, in
materia di accertamento dell'IVA, il ricorso al metodo induttivo è
ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai
sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/72, il quale autorizza l'accertamento
anche in base ad "altri documenti" o "scritture contabili" (diverse da quelle
previste dalla legge) o ad "altri dati e notizie" raccolti nei modi prescritti
dagli articoli precedenti, potendo le conseguenti omissioni o false o inesatte
indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze, ovvero anche
all'esito dell'acquisizione di presunzioni semplici, purché gravi, precise e
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concordanti (cfr. Cass. nn. 7184/09; 21697/10, 6197/2015),
con
conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente
medesimo (Cass. nn. 6849/2009; 7871/2012; 27488/2013; 23550/2014,
5618/2015).
2.6. Ne consegue che la regolarità formale della contabilità, assunta dalla
CTR come primo ed unico fondamento della sua decisione, non risulta
essere canone ermeneutico corretto per l'applicazione della normativa in
esame.
2.7. In proposito va anche rimarcato che, contrariamente a quanto
affermato nel controricorso (fol. 8), dalla sentenza impugnata non emerge
affatto una valutazione di attendibilità della contabilità, come si evince dalla
circostanza che nella motivazione vi sia esclusivo riferimento alla
"correttezza formale delle scritture contabili", né che il Commissario
giudiziale si sia espresso a favore dell'attendibilità della contabilità: peraltro,
anche una eventuale pronuncia di attendibilità da parte del Commissario
giudiziale non avrebbe mai potuto liberare la CTR dall'onere di vagliare tutti
gli elementi raccolti dall'Amministrazione finanziaria a sostegno
dell'inattendibilità della contabilità e sottoposti al suo esame, attraverso
l'impugnazione dell'avviso di accertamento compiuta dalla parte privata.
2.8. Al contrario, nel caso in esame, la CTR ha omesso ogni valutazione
sulle informazioni acquisite dai verbalizzanti nel corso delle operazioni
presso i clienti privati, che avevano acquistato unità immobiliari destinate
ad abitazione, e sulla documentazione, segnatamente costituita dai doppi
contratti preliminari, prodotti dai clienti e reperiti presso la sede sociale, che
riportavano prezzi di vendita significativamente diversi, sulla scorta dei quali
l'Ufficio aveva ritenuto la omessa contabilizzazione della rilevante parte dei
ricavi per lire 769.094.000.
La Commissione Regionale ha omesso altresì la disamina delle contestazioni
mosse dall'Ufficio alla attribuzione dei valori delle rimanenze finali di opere
ultrannuali, intesa a far figurare un risultato di esercizio non corrispondente
alla reale situazione patrimoniale, economica e reddituale della società. In
proposito, come si evince dal ricorso, l'Ufficio aveva ritenuto che, al 31
dicembre 2001, le rimanenze dichiarate, mediante artifici contabili, erano
state contabilizzate in misura superiore a quella reale per un importo di lire
3.300.001.931, risultato contabile conseguito mediante l'attribuzione agli
immobili ancora invenduti di un valore di gran lunga superiore a quello
effettivo, evinto quest'ultimo anche mediante il raffronto con il prezzo già
concordato dalla società con gli acquirenti e risultante dai contratto
preliminari.
Ancora la Commissione non ha esaminato le incongruenze formali e
sostanziali segnalate dall'Ufficio in relazione ad una serie di registrazioni
contabili ( emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di
Magni Daniele e Brivio Mariangela, Magni Stefania, Bellotti Alberto e Magni
Matta, ed ancora ne confronti della IRAS SRL).
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2.9. Va quindi cassata la decisione in esame che, dando atto del
riconoscimento da parte dei verificatori del dato meramente formale della
correttezza del bilancio e delle scritture contabili ed invocando a conforto ,
in modo assertivo, la relazione del Commissario giudiziale, non ha fatto
corretta applicazione delle disposizioni normative prima richiamate e si è
limitata ad esprimere una conclusiva determinazione circa la non ricorrenza
dei presupposti per l'accertamento con metodo induttivo, pretermettendo
tuttavia ogni considerazione sugli elementi decisivi (v. sub 2.8.) indicati
nell'avviso di accertamento e riportati in ricorso, in ragione dei quali la
contabilità era stata ritenuta inattendibile, era stata quindi basata la
applicazione del metodo di accertamento induttivo ed, infine, erano stati
ricostruiti i maggiori ricavi, ritenuti artatamente occultati.
Su tali circostanze la motivazione risulta senza dubbio assente e la censura
fondata (v. Cass. ord. n. 3370/2012).
3.1. Conclusivamente il ricorso va accolto, fondati i motivi primo e secondo;
la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Lombardia in
altra composizione che dovrà attenersi ai principi di diritto prima espressi,
esaminare tutti gli elementi di fatto sottoposti al suo vaglio nonché statuire
sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
- accoglie il ricorso su entrambi i motivi;
- cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in altra
composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 14 aprile 2015"
Il Pre 'dente
Il C nsigliere stensore
Laura Tric mi)
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(Stfn4
Il
CP (1(
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
1.9 FEB. 2016..
R.G.N.
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