CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

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CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA
Cerimonia di apertura dell’anno giudiziario
Perugia, 26 febbraio 2016
*°*
Relazione del Presidente dott. Angelo Canale
Autorità, signore e signori, cortesi ospiti,
Vi ringrazio per la vostra presenza, attraverso la quale io credo che voi
esprimiate alla Corte dei conti - alla quale la Costituzione intesta
significativamente le funzioni tra esse complementari, di controllo e
giurisdizionali -
non solo formale rispetto istituzionale ma anche
sostanziale apprezzamento e vicinanza ad una Magistratura che, pur
tra oggettive difficoltà, riconducibili alla limitatezza dei mezzi e in
particolare alle gravi carenze di organico, continua ad operare
1
perseguendo, attraverso l’applicazione del principio di legalità nella
gestione delle pubbliche risorse, il fondamentale obiettivo di tutelare
l’interesse
pubblico.
Un
ringraziamento
particolare
devo
al
Comandante di questa prestigiosa Scuola dell’Esercito, che anche
quest’anno, generosamente, non ha tardato un attimo a consentire, nel
contesto di un complesso monumentale di rara bellezza, l'utilizzazione
dell’Aula che ci ospita e ad offrire la massima collaborazione sua
personale e degli ufficiali e sottufficiali della Scuola. Grazie!
Anche quest’anno la cerimonia sarà all’insegna della sobrietà e della
concretezza, a cominciare dal mio intervento nel quale mi limiterò ad
osservazioni di carattere generale relative a provvedimenti normativi di
interesse della Corte dei conti e ad illustrare i risultati conseguiti dalla
Sezione nel corso del 2015.
Sul piano generale, il 2015 ha visto l’approvazione, nell’ambito della
c.d. Legge Madia, della delega a provvedere con decreto legislativo al
riordino e alla ridefinizione della disciplina processuale di tutti i giudizi
che si svolgono dinnanzi alla Corte dei conti: il giudizio di
responsabilità, quello sui conti, quello pensionistico.
La delega ha fissato una serie di principi e criteri direttivi ai quali la
nuova disciplina processuale dovrà attenersi: l’attività giurisdizionale
della Corte ne risulterà profondamente incisa, limitatamente, come
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disposto dal Legislatore delegante, al profilo processuale, ma con
inevitabili ricadute sul piano della effettività della tutela degli interessi
pubblici protetti e dei diritti soggettivi coinvolti.
Bisogna dirlo: c’era effettivamente necessità di adeguare la disciplina
processuale alla mutata realtà di una pubblica amministrazione che,
per complessità, strumenti e modalità di intervento, non è più quella
alla quale si riferiva l’antico Legislatore, che nel 1933 raccolse in un
“Regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti” le
norme processuali, che erano in larga parte derivanti da pregresse
disposizioni risalenti ai primi del ‘900 e che sono tuttora vigenti.
L’intelligenza e lungimiranza di quel Legislatore si manifestò nel c.d.
rinvio dinamico alle disposizioni del codice di procedura civile, “in
quanto siano applicabili e non siano modificate dalle disposizioni del
presente regolamento” (art. 26 R.D. n.1038/1933).
Il “rinvio” alle disposizioni del codice di procedura civile ha consentito
alla giurisdizione della Corte dei conti di operare in tutti questi anni,
pur in presenza di lacune e criticità che via via hanno fatto e fanno
sentire il loro peso, nonostante apprezzabilissimi sforzi interpretativi di
adeguamento.
Si pensi al ruolo e ai poteri del Procuratore regionale, alla fase di avvio
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dell’azione di responsabilità e alla fase istruttoria di raccolta degli
elementi di prova: in proposito, il Regolamento del 1933, come pure il
T.U. Corte dei conti del 1934, sono lacunosi, mentre la riforma del 1994
non ha inciso significativamente.
Lo stesso “soccorso” recato dal codice di procedura civile, attraverso il
rinvio dinamico di cui all’art. 26 del vecchio e vigente Regolamento, non
ha potuto operare efficacemente, per la ragione che, mentre il processo
civile persegue la finalità di apprestare uno strumento per dirimere un
conflitto tra parti avente ad oggetto il diritto privato, ben altro, in
relazione agli “attori” del processo e per gli interessi perseguiti, oltre
che per le norme sostanziali di riferimento, è il giudizio di
responsabilità,
promosso
da
un
organo,
il
PM,
investito
del
potere/dovere di tutelare d’ufficio il Pubblico Erario e più in generale
l’osservanza della Legge.
Alle anzidette fasi preprocessuali, che oggi si basano su norme
lacunose, quando non sono parzialmente prive di un adeguato
supporto normativo, la futura disciplina dovrà necessariamente
dedicare ampio spazio: del resto è già previsto nei principi e criteri
direttivi della delega.
Si pensi, ancora, ai principi del c.d. “giusto processo” di cui al novellato
art. 111 della Costituzione: la giurisprudenza della Corte dei conti ha
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doverosamente accolto in via di interpretazione tali principi, ma è
indubbio, ad esempio, che il c.d. “potere sindacatorio”, esercitato dai
collegi giudicanti sulla base delle disposizioni del vigente Regolamento,
andrà riscritto nella più assoluta coerenza con il principio di terzietà e
imparzialità del giudice.
Si pensi al tema delle garanzie della difesa e al principio della parità tra
le parti del processo: sono temi che saranno certamente affrontati dalla
futura disciplina, che io già definisco “Codice di giustizia contabile”.
E il Codice conterrà anche innovative regole per la semplificazione del
processo, introdurrà riti abbreviati, disciplinerà le azioni cautelari,
dedicherà speciale attenzione alla esecuzione delle sentenze di
condanna.
Non vado oltre, perché non voglio tediare l’auditorio con ulteriori
riflessioni tecniche: sul punto concludo con la convinzione che il futuro
processo contabile sarà infine un processo più equilibrato, più attento
alla formazione e valorizzazione della prova, più snello, in un contesto
nel quale la tradizione della Corte, fatta di serietà ma anche di
continuità per il rispetto delle forme, non verrà comunque meno.
*°*
La legge 124 del 2015, la c.d. Legge Madia, oltre alla delega sul Codice
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di giustizia contabile, ha previsto una serie di decreti legislativi su varie
materie, talune di interesse per la Corte dei conti nelle sue diverse
articolazioni e funzioni.
I decreti attuativi sono stati recentemente avviati dal Consiglio dei
Ministri ai pareri delle commissioni parlamentari, in vista della
definitiva approvazione.
Alcune disposizioni si riflettono sulle attività di controllo della Corte,
disegnandone un innovativo ambito; altre sulla sua giurisdizione,
precisandone i contenuti.
In particolare merita sottolineare il provvedimento relativo alle società
partecipate, cioè alle società pubbliche.
Tale provvedimento interessa tanto la funzione di controllo (che
interviene nella fase di costituzione di nuove società partecipate o
nell’acquisizione di una partecipazione), quanto quella giurisdizionale.
Il tema della responsabilità degli amministratori delle società pubbliche
è un tema sensibile rispetto al quale si registrano contrapposte
opinioni.
Vi è chi, sulla base di principi civilistici, richiama le regole comuni,
contenute nel codice civile, della responsabilità degli amministratori
delle società di capitali.
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Ma c’è anche chi, come la Magistratura contabile, con il supporto di
argomentazioni giuridiche, ma anche con il riferimento ai numerosi
casi di sprechi nell’ambito di tali società, non manca di evidenziare
come le società partecipate, soprattutto se “in house” e totalitarie, non
siano altro che articolazioni operative della stessa amministrazione
partecipante, essendo sottoposte al controllo analogo ed impiegando
per finalità pubbliche risorse pubbliche. Gli stessi bilanci delle
partecipate confluiscono – si osserva - nel consolidato dell’ente o
dell’amministrazione partecipante.
In sostanza non si coglie una reale “alterità” di tali società rispetto
all’ente pubblico partecipante.
Sembra dunque rispondente al pubblico interesse e coerente con il
sistema generale delle responsabilità di tutti i soggetti preposti alla
gestione del denaro pubblico, sottoporre alla giurisdizione della Corte
dei conti, gli amministratori delle società pubbliche che causino danno
patrimoniale, a maggior ragione considerando che gli effetti delle
condotte dannose inevitabilmente si ripercuotono sul patrimonio
dell’ente o dell’amministrazione partecipante.
Del resto sarebbe ingiustificabile, anche in punto di coerenza
costituzionale, prevedere per gli amministratori delle società pubbliche,
in particolare per quelle “in house”, un regime di responsabilità diverso
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(e diciamo pure
attenuato, stante la sottrazione dell’iniziativa
risarcitoria ad un ufficio come quello del PM contabile, che la esercita
d’ufficio e senza condizionamenti di opportunità) rispetto a quello degli
amministratori degli enti di cui le società pubbliche partecipate
costituiscono spesso mere articolazioni strumentali e operative.
L’art. 12 del provvedimento sulle “partecipate”, nel testo attuale, pare
il frutto di una mediazione, tra gli opposti punti di vista: sottopone i
componenti degli organi delle società partecipate alle azioni civili di
responsabilità, salvo il danno erariale.
E
quest’ultimo
sarebbe
costituito
esclusivamente
dal
danno
patrimoniale o non patrimoniale subito dagli enti partecipanti: quindi
è erariale ogni danno i cui effetti si riverberino dalla società pubblica
partecipata sul patrimonio del soggetto pubblico partecipante.
La giurisprudenza della Corte avrà modo di esercitare su questa norma
la propria capacità ermeneutica.
*°*
Merita infine segnalare, tra le novità del testo sulle “partecipate” di
interesse della giurisdizione contabile, la disposizione di cui all’art. 20,
comma 7: essa attribuisce alla sezioni giurisdizionali della Corte la
competenza ad irrogare una sanzione pecuniaria, tra un minimo di
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5.000 euro e un massimo di 500.000 euro, salvo il maggior danno
erariale all’esito di un eventuale giudizio di responsabilità, agli
amministratori pubblici che abbiano omesso, nei termini di cui ai
commi da 1 a 4 del medesimo articolo 20, di adottare i piani di riassetto
e razionalizzazione delle società partecipate.
La previsione introduce nell’ordinamento un’ulteriore responsabilità
sanzionatoria, espressamente attribuendo la competenza a comminare
la relativa sanzione alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
Dunque all’azione tipicamente e tradizionalmente risarcitoria si
affianca – ma non è un’assoluta novità – un’azione sanzionatoria.
Non più solo risarcimento del danno, ma anche sanzione per
comportamenti
negligenti
o,
come
nella
fattispecie
introdotta,
colpevolmente omissivi; sanzione comunque da irrogarsi all’esito di un
procedimento che si svolga nel rispetto del diritto di difesa.
Va detto che oramai non sono isolate le fattispecie di responsabilità
tipica che prevedono una sanzione pecuniaria come conseguenza di
una condotta negligente, a prescindere dalla effettiva dannosità
patrimoniale della medesima condotta: credo che la Corte, con la
propria esperienza, sia assolutamente in grado di provvedere ad attuare
le prescrizioni normative in proposito.
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Tuttavia forse è maturo il tempo - e l’elaborazione del futuro Codice
potrebbe essere una favorevole occasione - per una specifica disciplina
per le sanzioni pecuniarie, diversa e semplificata rispetto a quella degli
ordinari giudizi di responsabilità.
Prevedere ad esempio, come si usa fare ora, che l’irrogazione della
sanzione pecuniaria sia preceduta dal c.d. invito a dedurre (tipico
istituto dei giudizi di responsabilità risarcitoria) sembra fuori contesto
ed imponga una tempistica non coerente con la finalità della
disposizione sanzionatoria.
Sul punto forse è opportuno che le Sezioni Riunite, a prescindere dal
futuro Codice, rinnovino la loro riflessione.
*°*
Per quanto riguarda l’attività della Sezione, essa si è sviluppata
attraverso i giudizi di responsabilità, i giudizi di conto e i giudizi
pensionistici.
Premetto che risultano assegnati alla Sezione in via principale solo il
Presidente e un Consigliere; altri due Consiglieri, assegnati in via
principale presso uffici della Corte in altre regioni, sono qui assegnati
in via aggiuntiva. Ai tre Consiglieri, impegnati nel triplice contenzioso,
non posso onestamente chiedere di più, avendo peraltro ciascuno di
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essi da sostenere anche altri carichi di lavoro. In tale contesto accade
che talvolta il Collegio giudicante debba essere integrato dai magistrati
della Sezione del controllo : una tale evenienza sottolinea ulteriormente
il carattere unitario delle funzioni della Corte ed è per tale ragione, per
ribadire l’idem sentire che unisce tutti i magistrati della Corte,
indipendentemente dagli uffici ai quali sono applicati, che anche in
occasione della presente cerimonia il Collegio è stato integrato con una
magistrato della Sezione del controllo.
Colgo l’occasione per ringraziare dunque tutto il personale di
magistratura per l’impegno profuso e ringrazio anche il personale
amministrativo che ci supporta con dedizione.
*°*
Nel corso dell’anno 2015 sono state depositate n. 85 sentenze,
riguardanti 267 persone, tra amministratori e pubblici funzionari, nei
cui
confronti
la
Procura
regionale
aveva
avviato
azione
di
responsabilità; nell’ambito delle citate sentenze sono state inflitte
condanne, per sorte capitale, per euro 1.167.279,28; sono stati
approvati 237 conti giudiziali, 386 sono stati dichiarati estinti e 21 sono
stati deferiti all’esame della Sezione; sono state depositate in materia
pensionistica n. 54 sentenze.
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*°*
Per quanto riguarda i giudizi di responsabilità definiti con sentenza nel
corso del 2015, l’ammontare delle condanne inflitte è stato, come detto,
di euro 1.167.279,28 (sorte capitale) cui vanno aggiunti, secondo le
statuizioni delle rispettive sentenze, la rivalutazione monetaria, gli
interessi e le spese di giudizio. Le prime due voci (rivalutazione ed
interessi), che fanno lievitare anche di molto la condanna, sono
calcolate in sede di esecuzione dall’Amministrazione a favore della
quale è disposta la medesima condanna.
Le spese di giudizio, sempre a favore dello Stato, sono calcolate e
liquidate dalla Segreteria della Sezione.
A proposito delle sentenze in materia di responsabilità mi preme
segnalare che di norma esse sono depositate nei termini di rito.
Di fatto, nella materia dei giudizi di responsabilità, non c’è arretrato.
I giudizi pendenti al 1° gennaio 2016 erano appena 62 e le relative
udienze di discussione (salvo i casi di sospensione) sono già fissate nel
corso di quest’anno.
Le sentenze da depositare ancora sono solo quelle degli ultimi giudizi.
Di più: tra il momento del deposito in Sezione della citazione e la data
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dell’udienza di discussione mediamente intercorrono non più di sei
mesi, a volte anche meno.
Questo significa che se non ci sono ragioni particolari (rinvii richiesti
dalle parti, ordinanze con adempimenti istruttori, sospensioni ex art.
295 c.p.c., cause interruttive del processo) i giudizi di responsabilità,
una volta che siano incardinati in Sezione, si concludono in primo
grado entro l’anno.
Sotto questo profilo, può affermarsi che la giustizia contabile qui in
Umbria, tranne motivati casi particolari, è una giustizia rapida.
E ciò è positivo, anche per le finalità di prevenzione generale perseguite
dalla giurisdizione di responsabilità.
Sulla tipologia dei giudizi si soffermerà il Procuratore regionale; io posso
dire che tra le fattispecie per le quali si è pervenuti a sentenza di
condanna spicca la n. 71, per danno erariale sofferto dalla Regione
Umbria di € 456.724,87. Il danno è stato determinato dallo sviamento
dei fondi pubblici dalla loro finalità sociale: è accaduto che un privato
percettore di un contributo pubblico finalizzato al miglioramento e
potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale lo abbia
diversamente utilizzato.
Si segnala anche la sentenza n. 22, che ha comportato una condanna
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di € 245.000,00 a favore dell’Agenzia dell'Entrate: era accaduto che un
dipendente dell’Agenzia aveva omesso il doveroso versamento di somme
illegittimamente percepite per aver svolto l'attività professionale di
consulenza ad imprese senza l'autorizzazione dell'Amministrazione di
appartenenza.
Altre condanne hanno riguardato: l’indebita percezione di fondi
pubblici finalizzati al sostegno della competitività e dell’innovazione;
l’omesso versamento dei proventi del gioco del lotto; l’illegittima
erogazione di compensi a personale medico; lo sviamento di fondi
pubblici dalle loro finalità, etc.
Alcuni giudizi hanno riguardato l’azione di rivalsa promossa dalla
Procura regionale nei confronti di medici ospedalieri, in relazione ad
errori medico-professionali comportanti risarcimenti di danni a favore
di pazienti.
Si è pervenuti a sentenza di condanna in due casi, per un ammontare
modesto di 13mila euro.
La Sezione ha esaminato con particolare cautela e attenzione i casi
pervenuti in giudizio, consapevole che l’errore medico, per dar luogo
all’azione risarcitoria di rivalsa da parte dello Stato, deve caratterizzarsi
da una negligenza inescusabile e di straordinaria gravità, che non può
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essere necessariamente correlata all’errore medico di per sé.
La Sezione, peraltro, ha tenuto presente che per errore medico si deve
spesso intendere l’epilogo di una serie di fattori che intervengono nel
processo sanitario di diagnosi e cura e che la responsabilità dell’errore,
salvo i casi di inescusabile negligenza del solo sanitario, può dipendere,
oltre che dal fattore umano, anche dall’organizzazione dei sistemi
ospedalieri aziendali e dei percorsi di diagnosi, cura e assistenza.
Le riflessioni seguite a queste valutazioni hanno condotto a tre
pronunce assolutorie e, come si è detto, a due sentenze di condanna
nelle quali la Sezione, consapevole della peculiarità della professione
medica e in relazione al caso concreto, ha ritenuto di far uso del c.d.
potere riduttivo dell’addebito.
Alcuni giudizi per presunti gravi errori medici sono tuttora pendenti in
considerazione della necessità di acquisire al processo qualificate
consulenze d’ufficio.
In questo quadro, la notizia che un provvedimento normativo in itinere
sottrarrebbe alla Corte dei conti la giurisdizione nei confronti dei
sanitari responsabili di gravi e inescusabili errori medici per i
conseguenti danni causati al servizio sanitario nazionale, desta serie
perplessità, anche di ordine costituzionale, determinandosi una
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disparità di trattamento nei confronti del resto del pubblico impiego. Le
oggettive peculiarità dell’attività medica, alla quale si connette un
elevato rischio e un’alta probabilità di errore, potrebbero semmai
indurre, in via normativa, ad attenuare ragionevolmente il profilo della
responsabilità, evitando però di recare un pericoloso vulnus al sistema
della responsabilità patrimoniale di tutti i pubblici agenti.
*°*
La materia dei giudizi di conto ha visto nel 2015 l’accresciuto impegno
della Sezione, dei magistrati e del personale amministrativo.
I numeri.
Alla data del 1 gennaio 2015 erano pendenti, in attesa di esame, 12.955
conti (di cui ben 12.172 provenienti da enti locali), nel corso dell’anno
ne sono stati introitati 1.263 e al 31 dicembre 2015 erano pendenti
13.574 conti.
Ciò a dire che la Sezione è riuscita a smaltire nel corso del 2015 n. 644
conti: circa il 50% dei nuovi conti giudiziali introitati.
Da ciò si ricava che la giacenza dei conti pendenti è inevitabilmente
destinata ad aumentare: la Sezione non potrà mai, con le risorse
attuali, eliminare l’arretrato e non riuscirà a stare al passo con i conti
annualmente depositati. Potrà semmai ridurre, con la dedizione del
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personale addetto alla revisione, la percentuale dei conti non esaminati,
che sono destinati ad accrescere la giacenza complessiva.
In questa situazione è dunque inevitabile il ricorso all’art.2 della L.
20/1994, che prevede l’estinzione del giudizio di conto se entro cinque
anni dal deposito non sia intervenuta la relazione sul conto.
Ma l’impegno della Sezione e mio personale è di non deflettere dal
dedicare attenzione alla materia dei conti resi dagli agenti contabili:
ricordo a me stesso, sempre, che la “resa del conto” è la dimostrazione,
che è fornita ai cittadini contribuenti attraverso il giudice contabile, del
legittimo impiego delle risorse pubbliche; è, il giudizio di conto,
l’espressione originaria della giurisdizione della Corte, la quale esamina
“giudizialmente” i conti per verificare che, nelle attività di riscossione
come in quelle di spesa, i pubblici agenti preposti al maneggio del
denaro pubblico siano stati rispettosi della Legge e abbiano tutelato con
la dovuta diligenza il denaro e i beni pubblici, cioè appartenenti a tutti
noi.
La sproporzione tra risorse disponibili per l’esame dei conti e il numero
dei conti giacenti, cui si sommano quelli annualmente introitati, induce
a elaborare e attuare criteri per indirizzare selettivamente l’esame verso
i conti che presentano oggettivi profili di criticità o di novità.
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Si pensa, a titolo esemplificativo, ai conti relativi a gestioni di pubblico
denaro poste in essere, per effetto di rapporti convenzionali, da soggetti
privati, ai conti relativi ad enti locali o altre amministrazioni che hanno
già espresso, in altra sede, segni di criticità; ai conti relativi all’utilizzo
delle carte di credito aziendali, etc.
In questo contesto segnalo che la Sezione nel corso del 2015 ha
sollecitato numerosi enti locali, camere di commercio, comunità
montane– in totale 41 enti - che ad una verifica sono risultati
inadempienti nell’obbligo giuridico di depositare i conti giudiziali dei
rispettivi agenti contabili (tesoriere, economo, etc.). Alla data odierna la
perdurante inadempienza riguarda 17 comuni. Il numero, in rapporto
al numero complessivo dei comuni della Regione, è significativo.
Perdurando questo stato di cose il rimedio sarà quello di deferire la
questione all’esame collegiale della Sezione, nella prospettiva di una
sanzione pecuniaria a carico dei responsabili e della nomina di un
commissario ad acta per la compilazione d’ufficio del conto, a spese dei
soggetti responsabili dell’inadempimento.
*°*
Il contenzioso pensionistico è in progressiva diminuzione, come
osservai già lo scorso anno. La ragione, dissi e confermo, sta nelle
norme che, innalzando la soglia del collocamento in quiescenza, per
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requisiti anagrafico-contributivi di maggiore consistenza e rigidità,
hanno -di fatto- ridotto notevolmente il numero dei nuovi pensionati.
Diminuendo il numero dei nuovi pensionati ne è logicamente
conseguita la contrazione del contenzioso pensionistico.
Al 1° gennaio 2015 erano pendenti solo 73 ricorsi, tra pensioni civili,
militari e di guerra. Nel corso del 2015 sono pervenuti 26 ricorsi e alla
fine del 2015 il numero dei giudizi ancora pendenti si era ridotto a 45.
Sono stati quindi definiti nel 2015 n.54 giudizi.
Di fatto, relativamente alla materia pensionistica, non c’è arretrato.
I nuovi ricorsi mediamente sono discussi e decisi entro l’anno ed
eventuali ritardi o rinvii nella definizione dei giudizi pensionistici sono
dovuti alla necessità di attendere che le Amministrazioni interessate
trasmettano atti e/o documenti, ovvero alla necessità di attendere
l’esito di accertamenti medico-legali.
Tra le problematiche pensionistiche affrontate dalla Sezione e
meritevoli di segnalazione, va ricordata una interessante questione di
legittimità costituzionale sul c.d. “contributo di solidarietà”, applicato
sulle pensioni più elevate.
Con ordinanza n. 8 del 15-22/4/2015, la Sezione ha rimesso alla Corte
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costituzionale la valutazione della legittimità del predetto contributo,
previsto dall’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n.147.
La peculiarità della questione rimessa dalla Sezione, rispetto ad altre
sullo stesso tema rimesse dalle Sezioni Regionali per il Veneto, la
Calabria e la Campania, sta nella sintesi dei profili della “solidarietàequità” previdenziale, operata nella citata ordinanza, al fine di
verificarne la sussistenza con riferimento al predetto contributo.
Un’ulteriore pronuncia di interesse è quella che ha riguardato il diritto
alla ipervalutazione contributiva per i periodi di qualificata esposizione
all’amianto, ex. l. n. 257/1992 e s.m.i.
Con la sentenza n. 44 del 16/3-10/4/2015, la Sezione ha dichiarato la
prescrittibilità del predetto diritto.
Trattasi di pronuncia che non ha precedenti nella giurisprudenza della
Corte dei conti, con la quale si è anche operata la conversione della
eccezione
di
decadenza,
formulata
dall’INPS,
in
eccezione
di
prescrizione.
*°*
Nel ringraziarvi per l’attenzione – e la pazienza - concludo il mio
intervento dando la parola al Procuratore regionale dott. Antonio
Giuseppone, al quale, in occasione della sua prima Relazione nelle
20
attuali funzioni, va l’affettuoso augurio, mio personale e di tutta la
Sezione.
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