Circolare Aerreuno Febbraio 2016

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Circolare informativa ambiente/sicurezza sul lavoro
Circolare n. 01 - 2016
Sede Provinciale
VERONA
FEBBRAIO 2016
Spett.le
AZIENDA CLIENTE
c.a.
c.a.
e p.c.
Datore di Lavoro
Responsabile del S.P.P.
Rappresentante L.S.
Villafranca di Verona, lì febbraio 2016
SOMMARIO
(clicca sul titolo per posizionarti direttamente sull’approfondimento)
1.
AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI, OBBLIGO DI CONFORMITÀ ALLA SICUREZZA ............................ 2
2.
CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA E ALL’UTILIZZO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI .................................................................................................................................................... 2
3.
CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER L'APPLICAZIONE DEI
PRODOTTI FITOSANITARI .............................................................................................................................. 2
4.
INAIL: RIDUZIONE TASSO PER AZIENDE VIRTUOSE (OT/24) .............................................................. 3
5.
INCENTIVI BONIFICA AMIANTO .................................................................................................................. 4
6.
ABOLIZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI ................................................................................................. 5
7.
SEMPLIFICAZIONI SICUREZZA: PUBBLICATI I DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS
ACT: ....................................................................................................................................................................... 6
8.
LEGGE EUROPEA 2014: MODIFICHE AL TESTO UNICO DI SICUREZZA ........................................... 7
9.
PROROGA PATENTINO PER LE MACCHINE AGRICOLE: OBBLIGHI E SCADENZE ...................... 8
10. INDICAZIONI SULLA REVISIONE GENERALE DELLE MACCHINE AGRICOLE .............................. 9
11. DECRETO 80/2015: MODIFICHE AL D.LGS. 151/01 SU TUTELA MATERNITÀ .................................. 10
12. FORMAZIONE ATTREZZATURE RICHIAMATE DALL’ACCORDO STATO REGIONI
2012 REGISTRO INFORMATIZZATO DELLA REGIONE VENETO ...................................................... 11
13. OBBLIGO DEL DEFIBRILLATORE NELLO SPORT - VERSO UNA PROROGA DI ALTRI
SEI MESI .............................................................................................................................................................. 12
14. COMUNICAZIONE
ANNUALE
DEI LAVORATORI CON CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE CONCLUSI/STIPULATI NELL’ANNO 2015 ....................................................... 13
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R.E.A. – Reg. Imp. – C.F./P.IVA 0251282 023 0 – cap. soc. int. vers. €uro 25.000,00 – www.aerreuno.com
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AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI, OBBLIGO DI CONFORMITÀ ALLA SICUREZZA
Il rispetto e la conformità in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce un prerequisito
fondamentale per tutte le aziende che vogliono aderire alle agevolazioni previste per le nuove assunzioni a
tempo indeterminato dei lavoratori. Con la Legge di Stabilità 2016 sono stati infatti confermati gli esoneri
contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato.
Tra i requisiti per avere diritto allo sgravio contributivo, è prevista la conformità in materia di igiene e
sicurezza. Il datore di lavoro che intende usufruire dei benefici garantiti dalla Legge, deve pertanto adeguarsi
alla normativa vigente in materia di sicurezza aziendale anche per non incorrere nel rischio di vedersi
revocato il bonus.
Inoltre ricordiamo che il termine previsto per la formazione del lavoratore neoassunto in materia di salute e
sicurezza sul lavoro è di 60 giorni dall’assunzione (art. 37 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e Accordo Stato
Regioni del 21/12/2011).
CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA E ALL’UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Certificati di abilitazione alla vendita e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, formazione e prescrizioni a
decorrere dal 26 novembre 2015.
L’agricoltore professionale che intende utilizzare prodotti fitosanitari, e chi li acquista per suo conto, deve
avere il “Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari”. La Giunta regionale, con
la DGR n. 2136 del 18/11/14 - Allegato A, ha approvato le disposizioni per la realizzazione dei corsi di
formazione e aggiornamento e le procedure per il rilascio e il rinnovo del certificato.
Il venditore, all’ingrosso o al dettaglio, di prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali deve
avere il “Certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari”. Per i prodotti fitosanitari destinati a
utilizzatori non professionali, il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per
l'ambiente connessi al loro uso. La Giunta regionale, con la DGR n. 2136 del 18/11/2014 – Allegato B, ha
approvato le disposizioni per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento e le procedure per il
rilascio e il rinnovo del certificato.
CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER L'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI
Entro il 26 novembre 2016 tutte le attrezzature utilizzate per irrorare i prodotti fitosanitari devono essere
sottoposte a controllo funzionale.
Il controllo deve essere eseguito presso centri prova autorizzati dalla Regione. Il centro prova rilascia un
attestato di rispetto dei requisiti di funzionalità dell’attrezzatura.
Dopo il controllo e per sempre, l’agricoltore dovrà mantenere le attrezzature in efficienza e regolarle in modo
da garantire la distribuzione della corretta quantità della miscela fitoiatrica.
Il decreto della Direzione Generale dello Sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali indica
quali sono le attrezzature da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 e quali, invece,
sono soggette a controllo in tempi diversi.
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INAIL: RIDUZIONE TASSO PER AZIENDE VIRTUOSE (OT/24)
Tutte le aziende in possesso dei pre-requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in
regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e che nel
2015 abbiano effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro, possono fare domanda di riduzione del tasso INAIL mediante compilazione del
Modello OT24.
Quest’anno la procedura si è complicata notevolmente rispetto allo scorso anno prevedendo che tutta la
documentazione di supporto venga allegata all’istanza di richiesta da caricare on-line sul sito INAIL.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica entro il 28 febbraio 2016.
L’Oscillazione per Prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un
risparmio sul premio dovuto all'INAIL.
In base al Decreto Ministeriale 3 marzo 2015, che ha sostituito l'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre
2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del
periodo, come segue:
 Aziende fino a 10 dipendenti: riduzione 28%;
 Aziende da 11 a 50 dipendenti: riduzione 18%;
 Aziende da 51 a 200 dipendenti: riduzione 10%;
 Aziende oltre 200 dipendenti: riduzione 5%.
È opportuno inoltre evidenziare che rispetto all’anno precedente è variato in modo significativo l’elenco degli
interventi con l’eliminazione di alcuni e l’introduzione di altri nuovi. Pertanto per chi avesse presentato la
domanda anche negli anni precedenti è opportuno che provveda a verificare se le modifiche dell’elenco degli
interventi di miglioramento hanno coinvolto le attività di miglioramento implementate/adottate negli anni
precedenti.
Il Modello di Domanda OT/24 presente sul sito INAIL, che deve essere compilato per via telematica,
riporta l’elenco degli interventi per il miglioramento della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro che sono riconosciuti
ai fini della riduzione del tasso. Ogni intervento è valutato con un punteggio. Per poter accedere alla
riduzione del tasso medio è necessario aver effettuato interventi valutati complessivamente con un
punteggio non inferiore a 100. Ad esempio l’implementazione e il mantenimento di Sistemi di Gestione
della Sicurezza costituisce un intervento valutato con un punteggio di 100, che consente quindi di accedere
alla richiesta di riduzione del tasso INAIL.
Per visualizzare il nuovo modello OT/24 clicca qui
Tabella riduzione
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Gestionerapportoassicurativo/Pagareilpremioassicurativoin
autoliquidazione/Oscillazionedeltasso/Perprevenzione/index.html
Il nuovo modello
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INCENTIVI BONIFICA AMIANTO
Amianto, arriva l'incentivo per le imprese: credito d'imposta del 50%
Varrà per interventi con costi superiori ai 20mila euro. Lo prevede un emendamento al Collegato Ambiente,
approvato dalla Commissione Ambiente del Senato, che stanzia 5,536 milioni di euro per il 2015 e 6,018
milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
Un credito di imposta del 50% per le imprese che effettuano interventi di rimozione dell’amianto. Lo
prevede un emendamento al Collegato Ambiente, approvato dalla Commissione Ambiente del Senato, che
stanzia 5,536 milioni di euro per il 2015 e 6,018 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 (vedi allegato in
basso).
Il beneficio è riconosciuto ai titolari di reddito d'impresa che dal 2016 effettueranno interventi di bonifica
dell'amianto su beni e strutture produttive, con costi superiori ai 20mila euro. Il credito di imposta sarà
ripartito in tre quote annuali di pari importo. La prima sarà utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del
periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Le altre verranno
utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta successivi. Dal momento che il beneficio è
riconosciuto per gli interventi realizzati nel 2016, gli anni in cui utilizzare il credito d’imposta saranno il 2017,
2018 e 2019.
Il credito di imposta non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.
Credito di imposta del 50% ripartito in 3 anni per le imprese che effettuano interventi di
rimozione dell’amianto.
Ai titolari delle imprese che nel 2016 effettueranno interventi di bonifica amianto verrà riconosciuto un
credito di imposta pari al 50%.
Per accedere al beneficio, il titolare dell’attività imprenditoriale deve dimostrare di attivare nell’arco del 2016
una serie di provvedimenti finalizzati alla rimozione dell’amianto all’interno delle proprie strutture produttive
per un investimento complessivo superiore ai 20.000 euro.
Il beneficio, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto solo per gli interventi realizzati nel
2016, pertanto, gli anni in cui recuperare il credito d’imposta accumulato saranno il 2017, 2018 e 2019.
Beneficiari
Soggetti titolari di reddito d’impresa ubicati su tutto il territorio nazionale, sia in forma di PMI che grandi
imprese esercenti tutte le attività economiche.
Progetti ammissibili
Il credito d’imposta sosterrà gli interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato da effettuare nel corso dell’esercizio 2016.
Spese ammissibili
Le spese dovranno essere sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro
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Misure del contributo
Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili a contributo.
Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei
redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Le agevolazioni sono concesse secondo il regolamento “de minimis”, quindi nel rispetto del tetto massimo di
200 mila euro nel triennio di riferimento.
Per usufruire del credito di imposta si dovrà compilare il modello F24 online. Le altre istruzioni operative
saranno contenute in un decreto del Ministero dell’Ambiente, da adottare in collaborazione con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
ABOLIZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI
Alcune delle novità contenute in uno dei decreti correlati all’attuazione delle deleghe del “Jobs Act” ( legge
10 dicembre 2014, n. 183) riguarda il registro infortuni, un documento riepilogativo finalizzato a fornire
dati sull'andamento del fenomeno infortunistico all'interno delle imprese.
Dunque con il D.Lgs. 151/2015 si prevede la soppressione del riferimento al registro infortuni nell’articolo 53
del D.Lgs. 81/2008 e - in coordinamento con quanto previsto all'articolo 21, comma 4 – l’abolizione
dell'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del decreto 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Dunque l’abolizione
è effettiva dal 23 dicembre 2015.
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SEMPLIFICAZIONI SICUREZZA: PUBBLICATI I DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT:
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183.
Il decreto riporta nuove semplificazioni per la sicurezza e diverse modifiche al Testo Unico di Sicurezza
(D.Lgs. 81/2008), le principali modifiche riguardano:
 la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell'Inail, anche in collaborazione con le aziende
sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e
specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
 lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di
prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i
cinque lavoratori;
 il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio
assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell'INAIL;
 la trasmissione all'INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via
telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
 la trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio
mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell'INAIL, esonerando il datore di lavoro;
 l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell'obbligo,
connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
 nuova definizione di operatore, che può essere il lavoratore incaricato dell’uso di un’attrezzatura
di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. Pertanto anche il Datore di Lavoro che effettua l’utilizzo
delle attrezzature, in particolare quelle previste dall’Accorso Stato Regioni del 2012, deve risultare
adeguatamente formato.
 l’aumento delle sanzioni in proporzione ogni 5 lavoratori (esempio 0-5, 5-10 10-15), che raddoppiano
o triplicano, sulla mancata sorveglianza sanitaria e sulla formazione;
Nello specifico, le sanzioni previste per la mancata visita medica, o scaduta, e per la mancata formazione
sono così quantificate:




Mancata visita medica (o visita scaduta) fino a 5 lavoratori : ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
Mancata visita medica (o visita scaduta) fino a 10 lavoratori : ammenda da 4.384,00 a 8.768,00 euro
Mancata visita medica (o visita scaduta) oltre 10 lavoratori : ammenda da 6.576,00 a 13.152,00 euro
Mancata formazione fino a 5 lavoratori : arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a
5.699,20 euro
 Mancata formazione fino a 10 lavoratori : arresto da due a quattro mesi o ammenda da 2.630,40 a
11.398,40 euro
 Mancata formazione oltre 10 lavoratori : arresto da due a quattro mesi o ammenda da 3.945,60 a
17.097,60 euro
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LEGGE EUROPEA 2014: MODIFICHE AL TESTO UNICO DI SICUREZZA
Dopo la pubblicazione della Legge di Delegazione europea 2014 (L. n.114/2015), arriva in Gazzetta anche la
Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015 (L. n. 115/2015) completando gli strumenti di
adeguamento del nostro ordinamento agli obblighi europei.
Le modifiche in materia di sicurezza sono contenute in due soli articoli, agli artt. 16 e 17: il primo apporta
modifica al Testo unico di Sicurezza (di seguito TUS) in materia di cantieri temporanei e mobili. L'articolo 17
invece, corregge il D.Lgs. 108/2005 ai fini della corretta attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro
marittimo.
Cantieri temporanei e mobili: modifiche al Testo unico di Sicurezza
L'articolo 16 cerca di porre rimedio all'infrazione europea condotta col Caso EU Pilot 6155/14/EMPL, in
riferimento alle disposizioni del Testo Unico di Sicurezza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei
cantieri temporanei o mobili.
Le modifiche si appuntano sulla lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del D.Lgs. 81/2008) (che
riguarda il campo di applicazione del Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI).
In base all'articolo 88 comma 2 del TUS le disposizioni del CAPO I che detta le Misure per la salute e
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, che non si applicano ai lavori previsti dalle lettere a) - g) ter.
La Legge europea 2014 sostituisce la lettera g) bis che ora recita:
Le disposizioni del presente capo non si applicano (art. 88 comma 2):
g bis) "ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento
che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».
La lettera g) bis così recitava: "g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua,
condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci
uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non
espongano i lavoratori ai rischi di cui all'ALLEGATO XI" a seguito della modifica apportata dal Decreto del
Fare (DL n.69/2013 convertito con L. n. 98/2013).
Attuazione Direttiva sul Lavoro marittimo
La Legge europea 2014 modifica al D.Lgs. 108/2005 (che da Attuazione della Direttiva 1999/63/CE relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare) aggiornando la nozione di "armatore"
(lett e) comma 1 articolo 2 del decreto).
Inoltre, la Legge 115/2015 inserisce l'articolo 5 bis al D.Lgs. 108/2005 prevedendo una previsione sui
"Lavori vietati ai minori": entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge (a partire dal 15 agosto 2015) è
prevista l'emanazione di un decreto interministeriale per individuare i lavori pericolosi per la salute e la
sicurezza dei minori di anni diciotto e quelli vietati agli stessi.
Infine, la Legge 115/2015 inserisce l'articolo 38 bis e le Sanzioni per chi adibisce i minori ai lavori vietati:
prevista sanzione pecuniaria da euro 516 a euro 2.582.
Per saperne di più su ...Legge europea
La Legge europea 2014 è stata approvata formalmente al Senato nella seduta del 23 luglio 2015 contiene
norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento
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europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Inoltre, ai
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 234/2012 sono in essa inserite disposizioni finalizzate a porre rimedio al non
corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, nei casi in cui
il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito di
procedure di infrazione o di procedure di pre-infrazione.
La Legge europea 2014 segue le precedenti Leggi Europea 2013 e Legge Europea 2013 bis, quest'ultima
aveva modificato il Testo Unico di Sicurezza in materia di Costituzione di nuova Impresa (art. 28
comma 3 bis del TUS, argomento oggetto di Procedura di infrazione n. 2010/4227) e in tema di
Rielaborazione della valutazione dei rischi (all'articolo 29, comma 3 del TUS ,oggetto di Procedura di
infrazione n. 2010/4227).
PROROGA PATENTINO PER LE MACCHINE AGRICOLE: OBBLIGHI E SCADENZE
L’accordo tra Stato e Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 istituisce una
specifica abilitazione per gli utilizzatori dei mezzi meccanici (siano essi Titolari, soci, coadiuvanti familiari,
dipendenti o lavoratori autonomi). Il cosiddetto «Patentino» richiesto in linea con quanto sancito dal Testo
Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08).
La patente di guida non basta per assolvere all’obbligo di conseguire lo specifico patentino, in quanto,
mentre la patente di guida riguarda aspetti legati alla circolazione stradale, il patentino è una abilitazione
professionale, con riferimento alle norme specifiche e ai corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi
meccanici nel luogo di lavoro. Quindi: teoricamente sarà più facilmente richiesta durante un controllo sul
rispetto delle norme sulla sicurezza aziendale o a causa di un infortunio (ASL – INAIL), che da un Vigile sulla
strada.
Quando:
Con il decreto milleproroghe 2015 (L. 27.02.2015, GU n. 49 del 28.02.2015 – art. 8 comma 5 bis) il termine
per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole è stato prorogato al 31
dicembre 2015 (dal precedente termine del 22 marzo 2015).
Chiariamo i concetti:
il patentino è obbligatorio per i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati, i sollevatori telescopici, i carri
raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici
frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo). Inoltre va precisato che per «macchine
agricole» si intendono tutte le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo 22 febbraio 2012 che hanno un
utilizzo in ambito agricolo e forestale. Cioè una macchina da movimento terra (ad esempio un escavatore)
utilizzato in campagna va intesa come macchina agricola, quindi chi la guida dovrà attenersi alle date
previste per il settore agricolo.
Come si prende il patentino?
Bisogna frequentare un corso di formazione tecnico-pratico completo (8 ore per trattori gommati, 13 per
gommati e cingolati) e sostenere una prova di verifica finale per ottenere l’attestato di abilitazione.
La scadenza più ravvicinata riguarda i lavoratori che per la prima volta, a partire dal 31 dicembre2015,
utilizzeranno le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo e che non hanno formazione pregressa o esperienza
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documentata (neofiti). Queste figure sono obbligate a conseguire da subito (ossia prima del conferimento
dell’incarico) il corso completo per l’ abilitazione professionale.
Per chi guida trattori e altre macchine agricole da almeno due anni (sempre al 31/12/15): rimane comunque
l’obbligo di un corso di Aggiornamento. (Ferma la scadenza del 12 marzo 2017).
In sintesi:
1. “il differimento al 31 dicembre 2015 dell’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine agricole è da
intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell’Allegato A dell’Accordo 22
febbraio 2012 utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale” (ovvero tutte le attrezzature
dell’Accordo: gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo,
trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra…;
2. lavoratori in possesso di esperienza: l’esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere
posseduta ora al 31 dicembre 2015, ma il conseguente corso di aggiornamento deve essere
effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo (12 marzo 2012). Pertanto questa
scadenza rimane fissata al 13 marzo 2017;
3. lavoratori già incaricati: i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2015 sono incaricati dell’uso delle
attrezzature, che non hanno l’esperienza biennale e non hanno svolto già specifici corsi di
formazione, devono effettuare il corso base teorico pratico entro il 31 dicembre 2017;
4. lavoratori in possesso di formazione: sempre per le attrezzature, sono riconosciuti i corsi di
formazione di cui alle lettere a), b), c) del 9.1 dell’Accordo. Per le ultime due fattispecie appena
richiamate (lettera b) e c) punto 9.1) è necessaria l’integrazione con il modulo aggiornamento (4
ore) entro 24 mesi dall’entrata in vigore (31/12/2017);
Link - INAIL - “ Abilitazione alla guida del trattore”
INDICAZIONI SULLA REVISIONE GENERALE DELLE MACCHINE AGRICOLE
Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il
Decreto 20/05/2015 introduce la revisione generale obbligatoria, con periodicità di cinque anni, delle
seguenti macchine agricole:
A. trattori agricoli come definiti nella direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e smi;
B. macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi
C. rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni
d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza
al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza
della circolazione. A far data dal 31 dicembre 2015 è disposta la revisione obbligatoria del trattore agricolo in
circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà.
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Le macchine agricole (A. trattori agricoli) sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre
2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo
l'anno stabilito nella tabella TEMPI.
Le macchine agricole (B. macchine agricole operatrici, C. rimorchi agricoli) sono sottoposte alla revisione
generale a far data dal 31 dicembre 2017.
Per dettagli e ulteriori approfondimenti di rimanda all’opuscolo informativo dell’INAIL (vedi link)
Link - INAIL - “ Revisione periodica delle macchine agricole”
Pieghevole informativo dell'INAIL relativo alla revisione generale delle macchine agricole, realizzato dal Gruppo di lavoro
composto da Inail (Direzione Centrale Prevenzione - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti,
Prodotti ed Insediamenti Antropici), Mipaaf (Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Disr III) e Coordinamento
Tecnico delle Regioni., a supporto del Piano Nazionale Agricoltura.
DECRETO 80/2015: MODIFICHE AL D.LGS. 151/01 SU TUTELA MATERNITÀ
Pubblicato sulla GU n.144 del 24-6-2015 (Suppl. Ordinario n. 34) il D. Lgs. 80/2015 che reca misure intese
a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge
10 dicembre 2014, n. 183.
Il D. Lgs. 80/2015 introduce modifiche al D. Lgs. 151/2001, le più significative delle quali vengono riportate
di seguito:
- è vietato adibire al lavoro le donne durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in
data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo
il parto, anche qualora la somma dei periodi superi il limite complessivo di cinque mesi. Tali disposizioni si
applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma o libera professionista avente diritto all’indennità
di cui all’art. 66 del D. Lgs. 151/2001;
- in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la
sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d) del D.
Lgs. 151/2001, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino (il diritto
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può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica
che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa). Tali
disposizioni si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma o libera professionista avente
diritto all’indennità di cui all’art. 66 del D. Lgs. 151/2001;
- l'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 151/2001, che si verifichino durante i periodi di
congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17 del medesimo decreto;
- l'indennità di cui all'art. 66 del D. Lgs. 151/2001 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda
all'INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla
lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre;
- in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell' art. 54 del D.
Lgs. 151/2001, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di
legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto
periodo non sono tenuti al preavviso.
- In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione,
un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e
secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell' articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
- il congedo di cui all'art. 26 comma 4 del D. Lgs. 151/2001 , spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore
anche qualora la madre non sia lavoratrice. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore.
FORMAZIONE ATTREZZATURE RICHIAMATE DALL’ACCORDO STATO REGIONI 2012
REGISTRO INFORMATIZZATO DELLA REGIONE VENETO
La formazione e l’aggiornamento obbligatorio in materia di Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
per le Attrezzature richiamate dall’Accordo Stato Regioni 2012 prevede la comunicazione alle Regioni o
alle Province Autonome, da parte del responsabile del progetto formativo che eroga il corso, di un verbale
che accerti l’apprendimento del partecipante al corso, al fine di attivare un registro informatizzato (art.
73, comma 5 del D. Lgs 81/2008).
In questo contesto viene implementato lo strumento di raccolta delle attività formative, che risponde ai
seguenti obiettivi:



creare un elenco unico su base regionale degli interventi formativi in materia di sicurezza;
permettere la registrazione di tutte le attività formative realizzate nell’ambito del Piano Sicurezza
PMI;
prevedere l’estensione dello strumento anche alle attività formative rivolte ai soggetti individuati ope
legis dall’ordinamento vigente nell’ambito dei percorsi formativi previsti dal D. Lgs. 81/2008;
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
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divulgare le potenzialità dello strumento ai soggetti formatori con esperienza documentata,
riconosciuti dagli accordi Stato - Regioni (es. strutture tecniche regionali operanti nel settore della
prevenzione e della formazione professionale; INAIL provinciale e regionale; personale tecnico
impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro delle realtà provinciali e regionali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, ordini e collegi professionali regionali, ecc.).
Per la regione Veneto il Registro è attivo ed utilizzabile dal 14 luglio scorso.
Lo strumento di repository delle attività formative prevede la registrazione degli interventi formativi, in modo
tale da creare un elenco di interventi a livello regionale.
Lo strumento di repository delle attività formative è messo a disposizione ai soggetti individuati ope legis
previsti dall’ordinamento vigente (ASR 2012 -formazione attrezzature) nell’ambito delle attività formative
previste dal D. Lgs. 81/2008 affinché provvedano alla registrazione delle attività formative effettuate.
Pertanto tutti i soggetti formatori, oltre al rispetto delle disposizione e requisiti previsti dall’Accordo,
dovranno provvede al caricamento dei nominativi dei soggetti abilitati alla conduzione delle specifiche
attrezzature.
OBBLIGO DEL DEFIBRILLATORE NELLO SPORT - VERSO UNA PROROGA DI ALTRI SEI MESI
Il Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013, "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali
altri dispositivi salvavita", adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha
disposto (articolo 5, comma 5) l’obbligo per le società sportive professionistiche e per quelle dilettantistiche
di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, rispettivamente, entro 6 mesi ed entro 30 mesi dalla data di
entrata in vigore del medesimo Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 luglio
2013, n. 169.
Secondo quanto disposto dalle Linee guida allegate al decreto, relative alla dotazione e all’utilizzo dei
defibrillatori:



deve essere presente personale formato e pronto a intervenire;
il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre
perfettamente funzionante;
i corsi di formazione devono essere effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole
Regioni.
Con il Decreto 11 gennaio 2016 del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri di “Modifica del decreto 24 aprile 2013 recante Disciplina della
certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” (16A00377) (GU Serie Generale n.13 del
18-1-2016), si è ritenuto di disporre il differimento del termine previsto (20 gennaio 2016) di sei (6) mesi per
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il settore sportivo dilettantistico, al fine di consentire che vengano completate, su tutto il territorio nazionale,
le attività di formazione degli operatori circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.
Fonte: http://www.salute.gov.it/
COMUNICAZIONE ANNUALE DEI LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
CONCLUSI/STIPULATI NELL’ANNO 2015
Le aziende che nel corso dell’anno 2015 hanno utilizzato lavoratori somministrati (interinali) devono
provvedere a comunicarlo alle RSU presenti in azienda o, in assenza, alle Organizzazioni Sindacali di settore
(esempio Metalmeccanico, Tessile, Chimico ecc.) entro il 31 gennaio 2016. Tale data (considerato che scadrà
nella giornata di domenica il termine verrà prorogato al 01/02/2016).
Nell’ipotesi di mancato o non corretto assolvimento di tale obbligo trova applicazione la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all’art. 40, comma 2 bis, D.Lgs. 81/2015, pari ad un importo da € 250 a €
1.250.
Certi di aver fatto cosa gradita, si rinnova la disponibilità da parte dello Studio per eventuali ulteriori
chiarimenti, con l’occasione, porgiamo Distinti Saluti.
Aerreuno S.r.l.
I contenuti della presente circolare provengono da varie fonti pubbliche e/o siti ministeriali.
La presente informativa ha esclusivo fine informativo. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa
sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a diposizione del
lettore per ogni approfondimento o parere.
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