mutuo ipotecario - Credito Trevigiano

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FOGLIO INFORMATIVO

MUTUO IPOTECARIO ORDINARIO O FONDIARIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CREDITO TREVIGIANO – Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa: Via Stazione 3-5 / 31050 Fanzolo di Vedelago (TV) Tel: 0423/7011 Fax: 0423/701650 Sito Internet www.creditotrevigiano.it

E-mail: [email protected]

E-mail certificata: [email protected]

Iscriz. Registro Imprese di TV, C.F. e P.IVA n° 00274980267 Iscriz. Albo Az. Di Credito n° 941 - C.C.I.A.A. Treviso R.E.A. n° 11265 Iscriz. Albo Cooperative n° A160193 del 23.06.2005 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'È IL MUTUO IPOTECARIO ORDINARIO / FONDIARIO Mutuo Ipotecario

Il mutuo ipotecario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi). In genere la sua durata va da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni anche se per determinati prodotti potrebbe avere una durata superiore. Si definisce ipotecario perché è assistito da una garanzia ipotecaria normalmente acquisita sul diritto di proprietà di un bene immobile. Solitamente viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile ma può servire anche per altre finalità (ad esempio: sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità). Il cliente, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni così assunte, inoltre, conferisce normalmente in garanzia un immobile (che, eventualmente, può essere lo stesso per il cui acquisto o ristrutturazione è stato richiesto il mutuo medesimo) permettendo che la banca iscriva ipoteca su di esso.

Mutuo Fondiario

Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi) garantito da ipoteca di primo grado su immobili. L’ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all’80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive (ad esempio: fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione). Nel caso in cui vi siano delle garanzie ipotecarie già esistenti, il suddetto limite dell’80% dovrà comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento da sommare a quello nuovo. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 (c.d. Testo Unico Bancario) la banca può invocare la risoluzione del contratto qualora il cliente ritardi il pagamento di almeno 7 rate anche se non consecutive. La legge considera “ritardato pagamento” quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre la durata medio – lunga del prestito, permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato secondo quanto previsto dal D.P.R. 601 del 29/09/1973.

Altre caratteristiche comuni

Con il contratto di mutuo ipotecario / fondiario la banca consegna una somma di denaro al cliente che si impegna a rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto. Le rate possono essere mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 24/02/2016 (ZF/000002052) Pagina 1 di 8

Nell’ipotesi che il cliente non riesca, per qualunque motivo, a restituire la somma ricevuta dalla banca, questa potrà procedere alla vendita dell’immobile ricevuto in ipoteca al fine di soddisfare il proprio credito. Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso. A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza assicurativa a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia. Per le coperture assicurative consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) fissati nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente del tasso, che produce l’aumento dell’importo o, se convenuto, del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.

Mutuo a tasso misto

Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto. Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta avviene. Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile. Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Quando il tasso del mutuo è indicizzato, il Cliente corre il rischio di pagare una rata più elevata di quella originaria se il parametro di riferimento aumenta nel corso degli anni. La banca può sciogliere il contratto per mancato o ritardato pagamento anche solo di una rata. Lo scioglimento del contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo. Se il cliente non può saldare il debito, la banca può agire in via giudiziaria. Se c’è un fideiussore, anche lui è tenuto a rimborsare quanto dovuto. L’intermediario può inoltre segnalare il cliente non affidabile alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro. Per saperne di più: La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it

, presso tutte le filiali della banca e sul sito della banca www.creditotrevigiano.it

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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO IPOTECARIO/FONDIARIO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) TAEG TASSO FISSO

Capitale: € 100.000,00

TAEG TASSO VARIABILE

Capitale: € 100.000,00 Durata del finanziamento (anni): 25 Durata del finanziamento (anni): 25 T.A.E.G.: 7,59% T.A.E.G.: 6,38% FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 24/02/2016 (ZF/000002052) Pagina 2 di 8

Il TAEG esposto è calcolato considerando: - Periodicità della rata (Mensile) - Spese incasso rata € 4,00 (Mensile) - Spese Istruttoria € 1.000,00 - Imposta D.P.R. 601/1973 € 250,00 - Spese invio trasparenza € 2,00 (Annue) Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali ad esempio le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca.

e comunque non superiore al tasso soglia previsto dalla Legge n. 108/96

Importo massimo finanziabile Non previsto Durata Massimo 25 anni

TASSI

Tasso di interesse nominale annuo PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO: Tasso fisso Tasso variabile Tasso misto Nota su Tasso variabile SPREAD: Tasso di interesse di preammortamento Tasso di mora (oltre il tasso in vigore) Tasso minimo contrattuale Parametro di indicizzazione / riferimento + Spread IRS (Interest rate swap) Euro lettera riferito alla durata complessiva del finanziamento, pubblicato di norma su “Il Sole 24Ore” 2 giorni lavorativi precedenti la stipula e arrotondato allo 0,10 superiore Euribor 6 mesi / 360 lettera puntuale, arrotondato allo 0,10 superiore, determinato all’inizio di ogni trimestre e rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede la chiusura del trimestre stesso, soggetto a revisione automatica trimestrale. Il parametro previsto per il tasso fisso o variabile Parametri diversi da questo saranno applicati solo se richiesti dalla clientela e concordati preventivamente. 6,00% Massimo Pari al tasso di interesse nominale annuo 2 punti percentuali Pari allo spread applicato

SPESE

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Istruttoria Commissione per erogazione contestuale alla stipula del mutuo Commissione per finanziamento con piano di rientro libero (elaborazione manuale di un piano di ammortamento personalizzato) 1,00% sull'importo finanziato/richiesto 0,25% sull'importo finanziato € 500,00 Massimo Nota su Istruttoria erogazione/finanziamento Imposta D.P.R. 601 / 1973 e Commissione Spese trasferta funzionario per stipula fuori sede Banca Trattenuta per S.G.F.A. Società di Gestione Fondi per l'Agroalimentare (per i finanziamenti assistiti) Al cliente non verrà applicata la presente commissione in caso si tratti di mutuo trasferito da convertito con modificazioni nella Legge 40/2007) altra banca/intermediario (ai sensi art. 8 D.L. 31/12/2007 € 250,00 Massimo In base alla normativa vigente Nella misura prevista dalla legge Consegna copia del contratto idonea per la stipula Spese non superiori a quelle di Istruttoria (per Clientela al Dettaglio nessuna a partire dal momento in cui è concordata la data stipula dal notaio)

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

Gestione pratica € 0,00 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 24/02/2016 (ZF/000002052) Pagina 3 di 8

Incasso rata € 12,00 Massimo Invio comunicazioni periodiche Trasparenza POSTA: € 2,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. Rilascio atti di assenso a restrizione / cancellazione ipoteca € 300,00 (con procedura diversa da quella disciplinata dalla L.40/2007 - Trasposizione Ipotecaria) Cancellazione ipoteca con procedura semplificata Accollo mutuo, cambio ragione sociale, rinnovo ipoteca, frazionamento € 0,00 (L.40/2007 Decreto Bersani Bis) € 300,00 Ristrutturazione / rinegoziazione Sospensione pagamento rate Compenso onnicomprensivo per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento (in % sul debito decurtato) € 0,00 € 0,00 3,00% Massimo (salvo esenzioni previste dalla L. 40/2007) (Es.: su capitale restituito anticipatamente di € 1.000,00, € 1.000x3/100 = € 30,00) Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata del mutuo (in % sul debito residuo) 3,00% Massimo (salvo esenzioni previste dalla L. 40/2007) (Es.: su capitale restituito anticipatamente di € 1.000,00, € 1.000x3/100 = € 30,00) Nota su Compenso onnicomprensivo: Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento Tipologia di rata Periodicità della rata Modo pagamento interessi Tipo calendario Periodicità preammortamento FRANCESE A RATE COST. POSTIC. Costante all’erogazione Mensile, bimestrale, semestrale, annuale INTERESSI POSTICIPATI trimestrale, GIORNI COMMERCIALI / 360 Mensile, bimestrale, semestrale, annuale trimestrale, quadrimestrale, quadrimestrale, Base calcolo interessi mora

Altre spese

Recupero spese per Visure Catastali, Cerved, ecc. Lettere, raccomandate, telegrammi a clientela Spese per copia documentazione o per copia conforme Importo rata Solleciti telefonici Rilascio certificazioni interessi Gestione anagrafiche, liberatorie garanzie ecc. Spese rilascio attestazioni capacità finanziaria, referenze, ecc. Diritti d’urgenza Max € 500,00 Max € 26,00 Max € 26,00 Max € 20,00 Max € 70,00 Max € 150,00 Max € 300,00 Le spese saranno pari ai costi sostenuti per la produzione della documentazione richiesta Ulteriori spese per diritti d’urgenza su richiesta documentazione Le condizioni, in fase contrattuale, potranno subire delle notevoli riduzioni al fine di non comportare in nessun modo la formazione di un TAEG superiore ai tassi soglia stabiliti per decreto dal Ministero dell’Economia e delle € 15,00

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

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Tasso di riferimento: IRS 25 Y / 6M

Data 18.02.2016 12.01.2016 Valore 1,1% 1,6% 13.10.2015 1,6%

Tasso di riferimento: EURIBOR 6M / 360 PUNTUALE ARR. 0,10

Data Valore 01.01.2016 01.10.2015 0% 0,1% 01.07.2015 0,1%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro al momento della stipula.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

TASSO FISSO

Tasso di interesse applicato Durata del finanziamento (anni) 25 Importo mensile capitale della per di: 100.000,00 € 713,17 rata Se il tasso di un € interesse aumenta del 2% dopo 2 anni Non previsto Se il tasso del 2% dopo 2 anni di interesse diminuisce Non previsto

TASSO VARIABILE

La presente tabella tiene conto dell'eventuale previsione di un tasso minimo Tasso di interesse applicato Durata del finanziamento (anni) Importo mensile capitale della per di: rata un € Se il interesse tasso del 2% dopo 2 anni di aumenta 100.000,00 Se il tasso del 2% dopo 2 anni di interesse diminuisce Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla 25 € 644,30 € 804,85 € 644,30 www.creditotrevigiano.it

SERVIZI ACCESSORI

Polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente,

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi ai seguenti servizi prestati da soggetti terzi:

Adempimenti notarili

Secondo il tariffario del professionista. Assicurazione immobile contro rischio incendio fabbricato di tipo "Laboratorio", comprensiva di garanzia aggiuntiva di cui all'opzione A (Eventi atmosferici - Tumulti - Scioperi - Sommosse - Atti vandalici o dolosi - Terrorismo - Sabotaggio) e opzione B (Danni d'acqua - Fenomeno elettrico) Al cliente è riconosciuta libera scelta in merito alla compagnia assicurativa alla quale rivolgersi. Se la polizza è sottoscritta attraverso il Credito Trevigiano il costo è determinato dal dettaglio delle coperture assicurative richieste. I fascicoli informativi delle polizze sono disponibili presso tutte le filiali. - Esempio di calcolo del premio assicurativo per Polizza “Retail for Bank” di Assimoco spa: Capitale Assicurato € 100.000,00 (valore fabbricato garanzia base + garanzia aggiuntiva opzione A + garanzia aggiuntiva opzione B + Ricorso Terzi) FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 24/02/2016 (ZF/000002052) Pagina 5 di 8

Perizia tecnica Primo incarico

190 euro + IVA

Importo del mutuo richiesto

Fino a 500.000 € € 500.000 – 1.000.000 € 1.000.000 – 1.500.000 € 1.500.000 – 2.000.000 Oltre € 2.000.000 SAL € 100.000,00 x 2,873 / 1000 = € 287,30 premio annuo comprensivo di imposte (di cui € 38,77 quota parte percepita dalla banca) Secondo il seguente prospetto:

Perizie RETAIL S.A.L.

145 euro + IVA (per ciascun SAL)

Perizie CORPORATE Immobili finiti

380 euro + IVA 560 euro + IVA 850 euro + IVA

Immobili in corso di costruzione o ristrutturazione

470 euro + IVA 650 euro + IVA 950 euro + IVA 1.100 euro + IVA Da definire caso per caso 1.200 euro + IVA 75 % della spesa addebitata con il primo incarico.

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell’Istruttoria Disponibilità dell’importo

La banca concede il finanziamento, a condizione che l’istruttoria abbia esito favorevole, entro 60 giorni dalla richiesta del cliente. Le somme erogate sono messe a disposizione del cliente mediante versamento sul conto corrente a lui intestato/cointestato oppure mediante consegna del relativo importo al medesimo, entro 8 giorni dalla stipula, salva l’acquisizione delle garanzie concordate (la valuta di accredito è pari al giorno di stipula). Nel caso previsto dall’art. 7 della legge 40/2007 (Portabilità del Mutuo) la somma viene consegnata mediante emissione di assegno circolare non trasferibile intestato alla banca passiva.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata per finanziamenti stipulati dal 3 aprile 2007

Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo: • se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell’attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica; • se l’estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità del mutuo. In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo/decurtato, nella misura sopra indicata.

Estinzione anticipata per finanziamenti in essere al 3 aprile 2007

Il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo/decurtato, nella misura sopra indicata, salvo quanto previsto dall’accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata ) sono allegate al presente documento.

Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche

Ai sensi dell’art.13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima. L’Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell’ipoteca, procede a cancellare l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione. Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 8 giorni decorrenti dalla data FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 24/02/2016 (ZF/000002052) Pagina 6 di 8

dell’integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami del Credito Trevigiano, Via Stazione 3-5, 31050 Fanzolo di Vedelago (TV), indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [email protected]

o alla casella di posta elettronica [email protected]

, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento, se il reclamo riguarda un servizio bancario, entro 90 giorni se il reclamo riguarda un servizio in materia di investimenti. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: � Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it

, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; � Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

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Avvertenza: si invita il Cliente a consultare le guide in materia disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet della banca.

LEGENDA

Accollo Imposta sostitutiva Istruttoria Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Piano di ammortamento

Piano di ammortamento “francese”

Quota capitale Quota interessi Rata costante Rimborso in un’unica soluzione Spread Tasso (TAEG) Tasso preammortamento Tasso di interesse nominale annuo Tasso di mora Tasso annuo di effettivo effettivo interesse globale globale di medio Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo. Si applica l’imposta sostitutiva pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento nel caso di finanziamenti destinati all’acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione di un immobile a uso abitativo e relative pertinenze per il quale non ricorrono le condizioni della prima casa. Si applica l’imposta sostitutiva pari al 0,25% dell’ammontare del finanziamento in tutti gli altri casi. Esente nel caso si tratti di mutuo trasferito da altra banca/intermediario (ai sensi art. 8 D.L. 31/12/2007 convertito con modificazioni nella Legge 40/2007). Spese per le indagini e l’analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento opportuna. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati. La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Altre spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di di inizio ammortamento. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 24/02/2016 (ZF/000002052) Pagina 7 di 8

(TEGM) Ipoteca delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere. Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare. Perizia

Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77.

II 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell’art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile • 0,50 %; • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001 • 0,50 %; • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 • 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; • 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; • 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto • d.l) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); • d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. • d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo. Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 24/02/2016 (ZF/000002052) Pagina 8 di 8