di russo mario - Comune di Formia

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det-art32/VC
VI SETTORE URBANISTICA ED OPERE PUBBLICHE
UFFICIO Condono Edilizio -UFFICIO Vincoli
Prot. n. 20796/2015
Cond. edilizio n. 4390/86
Prat. amb. n. 1430
Formia, 10/02/2015
DETERMINAZIONE N. 1266/C
ai sensi della L.R. n° 08/2012.
LL. RR. n° 24, 25 del 1998
e succ. modd. ed integrazioni.
Al Sig.
DI RUSSO Mario
Via Palazzo n° 8
04023 FORMIA
IL DIRIGENTE
• Vista la legge 28.02.1985, n. 47 e la legge 23.12.1994, n. 724, art. 39 e succ. mod. ed
integrazioni;
• Vista la legge 13.03.1988 n. 68;
• Visto il D. M. 22.5.1985 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;
• Vista la delibera di G.R. n. 3910/96 - Atto d’indirizzo e direttive per l’attuazione della subdelega ai Comuni in materia di tutela ambientale;
• Viste le circolari esplicative del Ministero BB.CC.AA. n° 7457 del 22.03.1996 e n° 17831 del
15.7.1996;
• Visto l’art. 95 della L.R. 6 agosto 1999 n. 14 come modificato dall’art. 4 della L.R. n. 8/2012;
• Visto il Decreto legislativo 22.01.04 n. 42 Codice dei BB.CC. e del Paesaggio che ha
abrogato il precedente D.Lgs. n. 490/99;
• Vista la Legge della Regione Lazio del 22 giugno 2012 n. 8, a modifica della L.R. n. 59/95,
con la quale vengono sub-delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di tutela
ambientale;
• Rilevato che trattasi di opera ricadente tra le fattispecie di cui all’art. 4 - comma 1 – lett. b) della
L.R. n. 8/2012, ora art. 95 – comma 2 - lett. b) - della L.R. n. 14/1999;
• Vista la domanda presentata dal Sig. DI RUSSO Mario, nato a Formia il 25/03/1933 e ivi
residente in via Palazzo n. 8 prot. n. 20796 in data 25/05/2015 intesa ad ottenere il parere ai fini
paesaggistici ex art. 32 della legge 28.2.1985, n. 47 per le opere abusivamente realizzate e
descritte nell’allegato grafico relativa ad un rifugio montano in difformità della concessione
n. 71 del 19/03/1979 realizzato in località Gegne di Maranola censito in catasto al F. 5 di
Maranola part.lla 437 (ex 178);
• Vista la documentazione in atti da cui risulta che le opere predette sono state realizzate
nell’anno 1980;
• Considerato che trattasi di intervento ricadente in zona vincolata ai fini paesaggistici ai sensi
della legge n. 431/85 - art 1 –lett. f) (parchi) l
• Rilevato dalla dichiarazione del sig. Di Russo Mario che “non sussistono in merito alle opere
in questione precedenti pareri ex art. 32 legge 47/85 e successive modifiche ed
integrazioni”;
• Vista la Legge Regionale 6 luglio 1998 n. 24, pubblicata sul S.O. n. 1 del Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni con cui è
stato definitivamente approvato il P.T.P. – ambito territoriale n. 14 “Cassino, Gaeta, Ponza”
adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2281 del 28 aprile 1987;
• Visto il Testo coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. di cui sopra approvato
con Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 4485 del 30.07.1999;
• Visto l’art.34 della L.R. n. 24/1998 – comma 2-bis – come modificato dall’art. 30 della L.R.
09.12.2004 n.18 che recita: “le direttive di cui al comma 1 sono emanate in coerenza con le
finalità espresse dalla presente legge ed in relazione alla normativa dei PTP approvati”;
• Vista la D.G.R. Lazio n. 556 del 25/07/2007 – Adozione del Piano Territoriale Paesistico
Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22, 23 della Legge Regionale 06/07/1998 n. 24 e
successiva modifica, integrazione e rettifica D.G.R. 1025 del 21/12/2007 con cui è stato
adottato il P.T.P.R. e le conseguenti misure di salvaguardia contestualmente alla
pubblicazione sul B.U.R.L. n. 6 s.o. n. 14 del 14/02/2008;
• Ritenuto di dover procedere al rilascio dell’art. 32 L.n. 47/85 ai fini ambientali
paesaggistici attesa l’adozione del P.T.P.R. che all’art. 11 – comma 10 – delle norme
tecniche recita: “in relazione ai nulla osta da rilasciare ai fini dell’applicazione dell’art. 32
della L. 47/85 si rinvia alle specifiche disposizioni in materia ed alle circolari applicative
emanate ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 24/98”;
• Viste le direttive emanate dalla Regione Lazio con propria deliberazione G. R. n. 5334/1999 per
l’esercizio delle funzioni amministrative subdelegate ai Comuni ai sensi dell’art. 32 della legge
regionale 6.7.1998, n. 24, e successive modifiche, in ordine al parere di cui all’art. 32 della legge
28.02.85, n. 47 e successive modifiche;
•
Rilevato, dall’esame istruttorio eseguito in data 04/11/2015 e trasmesso alla
Soprintendenza che le opere in difformità ricadono nel contesto paesaggistico e panoramico
vincolato dal P.T.P. n. 14 approvato dalla Giunta Regionale con LL.RR. 24 e 25 del 1998 e
relative N.T.A. che classifica la zona in esame come: Zona priva di prescrizione d’area - Art.
63 (Norme di Salvaguardia) e art. 10 (Protezione dei Parchi delle Riserve Naturali) di N.T.A.,
e vincolata dal P.T.P.R. adottato D.G.R. Lazio n. 556 del 25/07/2007 e succ. modifica,
integrazione e rettifica D.G.R. n. 1025 del 21/12/2007 che classifica la zona in esame come:”
Sistemi e ambiti di Paesaggio: (art. 23 (paesaggio naturale di continuità). Beni Diffusi: art.
37 (protezione dei parchi e delle riserve naturali);
• Ritenuto l’intervento riconducibile nella casistica delle opere suscettibili di sanatoria ai fini
paesaggistici-ambientali ex D.G.R. – Lazio n. 5334/99;
• Visto il parere positivo della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio prot. MIBACTSBEAP-LAZ U-PROT n. 25267 del 18/12/2015 in merito all’accertamento della compatibilità
paesaggistica delle opere sopra citate abusivamente realizzate così come rappresentate negli
elaborati grafici allegati;
• Viste le condizioni espresse dall’Ufficio Vincoli nella citata relazione tecnica istruttoria del
04/11/2015;
• Visto il D. Lgs. n. 267/00;
• Ritenuta la propria competenza;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi del combinato disposto dell’art. 4- comma 1 – lett. b) - L.R. 8/2012 (art. 95 - comma 2 –
lett b) della L.R. n. 14/99) e art. 32 L. n. 47/85 e successive modifiche e integrazioni, in merito
alle opere abusivamente realizzate e descritte nei grafici di rilievo di cui in narrativa, secondo le
considerazioni e i rilievi svolti dalla Soprintendenza nel parere positivo di cui in narrativa prot. n.
MIBACT-SBEAP-LAZ U-PROT n. 25267 del 18/12/2015 e alle condizioni dell’UTC – Ufficio
Vincoli che di seguito si riportano:
- si prescrive il completamento degli intonaci esterni di tipo tradizionale, tinteggiatura con i
colori delle terre naturali, grondaie e pluviali in rame, pavimentazione esterna secondo percorsi
minimi in manufatti inerbiti o semplicemente sterrati con manti in erba. Eliminazione di tutti gli
eventuali elementi estranei ai connotati silvo-pastorali della zona anche per quanto riguarda la
recinzione esistente. Conservazione delle alberature esistenti. Atto d’obbligo di asservimento
dell’area al manufatto. Verifiche di dette prescrizioni prima del rilascio della concessione a
sanatoria.
Il presente parere rilasciato ai soli fini ambientali - paesaggistici relativo alle opere eseguite
entro la data di cui alla documentazione in atti, lascia impregiudicati gli autonomi accertamenti
della Sezione Urbanistica Comunale Ufficio Condono Edilizio – ai fini dell’ammissibilità in
sanatoria delle opere di cui trattasi – in ordine alla congruità dell’oblazione versata, nei limiti delle
superfici, volumi e delle destinazioni d’uso ammessi a condono ed all’effettiva data di ultimazione
delle opere medesime nonché all’eventuale sussistenza dei vincoli di cui al 2° comma dell’art. 32
legge n. 47/85. Tali vincoli non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall’articolo
1 – quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell’articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, come disposto dall’art. 39comma 20 della Legge n. 724/94.
Il versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria (art. 2,
comma 46, Legge 23.12.1996 n. 662) determinata secondo le modalità di cui al Decreto del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 26 settembre 1997.
Il presente parere fa salva l’incompatibilità delle opere con l’eventuale sussistenza dei vincoli di
inedificabilità di cui al 1° comma dell’art. 33 legge 47/85.
E’ parimenti fatto salvo, ove necessario, il parere di compatibilità di cui al 2° comma dell’art. 33
legge 47/85.
Restano fermi gli obblighi previsti dal titolo I del Decreto legislativo n. 42/04.
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune secondo il disposto
dell’art. 1 comma 3 – della L.R. 08/2012 ed è immediatamente efficace al suo rilascio; verrà
trasmessa al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione ovvero agli altri Enti
pubblici territoriali interessati.
Sull’allegata copia dell’elaborato grafico di rilievo e della relazione tecnica sarà fatta
annotazione della presente determinazione.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
T.A.R. competente per il territorio, secondo le modalità di cui alla legge del 06/12/1971, n. 1034,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199,
rispettivamente entro 60 e 120 gg. dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
f.to Il Responsabile del Procedimento
(dott. E. CANNAVALE)
f.to Il Dirigente
(Arch. Sisto ASTARITA)