I punti chiave - Il Sole 24 Ore

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Il Sole 24 Ore
Venerdì 5 Febbraio 2016 ­ N. 35
40 Norme e tributi
FISCO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Rientro dei capitali. La gestione del dopo­domande, a partire dalla scelta tra rimpatrio fisico, giuridico e waiver
Reati tributari. Dichiarazione infedele
Dl Milleproroghe
Voluntary, spazio alle modifiche
Sequestro preventivo
soltanto se ci sono
presunzioni idonee
Università,
proroga
per i contratti
dei ricercatori
Possibile cambiare opzione, ma prima dell’invito al contraddittorio
Antonio Tomassini
Antonio Longo
mento dei benefici in termini di
riduzione delle sanzioni. meno acquistati nel Paese di
detenzione).
delle Entrate per finalizzare l’operazione voluntary disclo­
sure. Si è intensificata infatti l’attività di notifica di inviti e avvisi di accertamento (la di­
sclosure si sta caratterizzando
sempre di più come una proce­
dura di accertamento generata su impulso del contribuente), i quali, con un notevole rispar­
mio di risorse (anche finanzia­
rie), potranno essere notificati all’indirizzo pec del professio­
nista che assiste il cliente, come
previsto dalla legge di Stabilità.
La voluntary disclosure
Il rimpatrio giuridico
pLavori in corso all’agenzia Le opzioni erano:
e il rimpatrio fisico delle attivi­
tà finanziarie estere;
r il rimpatrio giuridico delle attività (lasciate all’estero) at­
traverso l’affidamento in ge­
stione o amministrazione a un intermediario finanziario resi­
dente (che equivale alla nazio­
nalizzazione delle attività);
t il rilascio del waiver per lo
scambio di informazioni nel ca­
so delle attività che rimangono all’estero (in assenza di rimpa­
trio giuridico).
Le modifiche in corso
Peraltro, si ritiene che la scelta effettuata nell’istanza di di­
sclosure e nella relazione sia
modificabile dal contribuente
(soprattutto nei casi di difficol­
tà oggettivamente riscontrabi­
li) entro i termini che consenta­
no di tener conto di ciò ai fini della riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell’uf­
ficio. Nella circolare 30 dell’11 agosto 2015, l’agenzia delle En­
trate ha chiarito, con riferi­
mento al caso del rimpatrio,
che tale evidenza deve essere fornita in sede istruttoria e co­
munque prima che l’ufficio proceda alla notifica dell’invito
al contraddittorio. Nel secondo caso, l’individua­
zione del momento in cui si in­
tende conferito il mandato fi­
duciario: l’impostazione che
sembra prevalere è che se il conferimento del mandato è in­
tervenuto nel 2016, vi sarà l’ob­
bligo di compilazione del qua­
dro RW anche in Unico 2017, quanto meno per la porzione d’anno in cui gli attivi sono de­
tenuti all’estero senza un man­
dato fiduciario; viceversa, nel caso in cui il conferimento del mandato fiduciario sia interve­
L’indirizzo pec
nuto entro il 31 dicembre 2015, L’agenzia delle Entrate sta in­ Il rimpatrio fisico
l’assolvimento dell’obbligo di­
fatti inoltrando dei documenti Ogni scelta (in alcuni casi ob­ chiarativo nel quadro RW si Il post disclosure
attraverso cui il contribuente bligata, come per gli immobi­ esaurirà in Unico 2016.
Molti contribuenti stanno poi esprime la propria manifesta­ li) ha le sue criticità. Tra le più
pensando alle cose da fare una
zione di volontà a ricevere la frequenti, nel primo caso, il Il waiver
volta completata la procedura.
notifica degli atti della collabo­ rimpatrio fisico delle cassette Nel caso di opzione per il wai­ Dal considerare la presenta­
razione volontaria presso l’in­ di sicurezza, con il dubbio ver, l’eventuale utilizzo di un zione di istanze di rimborso
dirizzo pec del professionista. connesso all’eventuale obbli­ modello non conforme, le tem­ per i crediti di imposta non ri­
Inoltre i contribuenti hanno at­ go di pagare i diritti di confine pistiche di rilascio o addirittura conosciuti in disclosure, al tuato o stanno attuando quanto (dazi e Iva) per i beni soggetti a il rifiuto da parte dell’interme­ porre in essere operazioni di dichiarato in sede di istanza e di tale imposizione (che invero diario estero potrebbero esse­ riorganizzazione societaria o
relazione ai fini dell’otteni­ spesso sono beni privati nem­ re problematici.
di liquidazione delle strutture interposte, esterovestite o co­
munque utilizzate per abbatte­
re il carico impositivo, sino alla
valutazione di forme di asset
protection.
La difesa del patrimonio
Nel post disclosure infatti
molti coglieranno l’occasione per pianificare il passaggio ge­
nerazionale o comunque valu­
tare forme di protezione del
patrimonio. Le più gettonate sembrano le
polizze assicurative (con una componente non irrisoria di copertura da rischi biometrici) e il conferimento del patrimo­
nio in trust (che possono anche
essere combinate tra di loro). Si
tratta di strumenti che possono
consentire il differimento delle
imposte nell’ottica del passag­
gio generazionale, ma che de­
vono essere strutturati con ca­
ratteristiche tali da evitare ri­
qualificazioni civilistiche e fi­
scali, magari discutendone con
il nuovo ufficio grandi patrimo­
ni dell’Agenzia, che speriamo “parta” in fretta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I punti­chiave
LE IPOTESI
POST INVIO
LA CENTRALITÀ
DEL CONTRADDITTORIO
L’INTEGRAZIONE
DOCUMENTALE
SUCCESSIONI
E DONAZIONI
PIANIFICAZIONE
POST­DISCLOSURE
Œ L’Agenzia concorda con le
determinazioni del
contribuente, il contribuente
paga in un'unica soluzione o
in tre rate e la procedura si
perfeziona
 L’Agenzia non concorda
con le determinazioni del
contribuente; si instaura una
procedura di accertamento
con adesione a seguito della
quale si raggiunge un
accordo; il contribuente
paga e la procedura si
perfeziona
Ž Agenzia e contribuente
non raggiungono un accordo;
il contribuente potrà
presentare ricorso avanti
alla Ctp
Nel caso in cui l’Agenzia non
concordi con le determinazioni
del contribuente sarà obbligata a
convocare quest’ultimo per la
celebrazione di un
contraddittorio volto a
raggiungere un accordo. La
scelta effettuata nell’istanza di
disclosure e nella relazione ­ ai
fini della riduzione delle sanzioni
­ tra rimpatrio fisico, rimpatrio
giuridico e waiver dovrebbe
poter essere modificata dal
contribuente e comunicata in
sede di contraddittorio, in
particolare nei casi di difficoltà
oggettivamente riscontrabili,
prima che l’ufficio proceda alla
formale notifica degli atti
impositivi
Nei casi di documentazione
incompleta si ritiene
comunque possibile una
integrazione documentale in
contraddittorio per il
contribuente in buona fede.
La buona fede può essere
documentata, ad esempio,
esibendo lettere
raccomandate, mail e diffide
inviate agli istituti di credito
esteri per l’ottenimento
della documentazione che
non hanno trovato risposta
Il mancato versamento delle
imposte relative a successioni e
donazioni non è sanabile con la
voluntary ma si tratta di una
variabile comunque da
monitorare attentamente,
perché potrebbe essere oggetto
di un autonomo accertamento e
far lievitare i costi complessivi
della sanatoria. Allo stesso
tempo, l’integrazione della
successione non pregiudica
l’accesso alla disclosure:
l’integrazione va, quindi,
valutata dagli eredi per finalità
civilistiche. Né sussiste un
obbligo di formalizzare
donazioni avvenute nei periodi
interessati dalla
regolarizzazione
Nel post­disclosure, occorre
valutare la possibilità di
presentare istanze di
rimborso per i crediti di
imposta non riconosciuti in
sede di voluntary disclosure,
porre in essere operazioni di
riorganizzazione societaria o
di liquidazione delle
strutture estere, o strumenti
di protezione patrimoniale
nell’ottica del passaggio
generazionale, anche in
contraddittorio con il nuovo
ufficio Grandi patrimoni
dell’agenzia delle Entrate
Ferruccio Bogetti
Gianni Rota
pGli indizi ricavati dalle pre­
sunzioni assunte in base alle nor­
me tributarie possono legittima­
re il sequestro preventivo in presenza di reati tributari. Tut­
tavia il giudice può sempre va­
gliare la loro idoneità al fine di confermare il provvedimento cautelare. Poi, nella valutazione del fumus del reato, assume in­
dubbia rilevanza l’innalzamen­
to della soglia di punibilità per ciascun tributo evaso ancorché introdotta da una norma succes­
siva. Così la sentenza 4653/2016 della Cassazione, depositata ieri.
Nei confronti di un uomo in­
dagato per il reato di dichiara­
zione infedele (articolo 4 del Dl­
gs 74/2000), il Gip dispone con decreto il sequestro preventivo sui suoi beni fino a 350mila euro, per avere evaso l’Iva negli anni 2010, 2011 e 2012 rispettivamente per 84mila, 133mila e 142mila eu­
ro. L’uomo si oppone lamentan­
do l’enormità del gravame ri­
spetto agli indizi sulla cui base è stata presunta l’evasione. Il Tri­
bunale, in accoglimento del suo ricorso, annulla con ordinanza il provvedimento cautelare ma il pubblico ministero non demor­
de e si rivolge in Cassazione. In­
tanto le presunzioni legali tribu­
tarie, anche se non sono prova di commissione del reato, rilevano quali indizi e la Guardia di Finan­
za ha individuato plurime viola­
zioni che inducono a ritenere sussistente il reato. Inoltre, sem­
pre secondo il Pm, le giustifica­
zioni fornite dall’indagato sulle movimentazioni rinvenute sul suo conto corrente sono state ri­
tenute generiche e tali da fare co­
munque ritenere integrata la mi­
nima gravità indiziaria per l’ado­
zione del sequestro. Il contri­
buente si costituisce nel giudizio
invocando l’inammissibilità del ricorso, in quanto senza eccepi­
re alcuna violazione di legge ri­
sulta inteso solo a denunciare nel
merito la motivazione dell’ordi­
nanza impugnata. Poi lamenta il mancato raggiungimento della soglia di punibilità di 150mila eu­
ro per tributo evaso, innalzata per il reato di dichiarazione infe­
dele dal 22 ottobre 2015 in base al­
la modifica introdotta dall’arti­
colo 4 del Dlgs 158/2015. La Corte conferma l’annullamento del se­
questro preventivo sancendo al­
tresì l’inammissibilità del ricor­
so per i seguenti motivi.
eL’ordinanza impugnata, che pure ha ammesso anche in cam­
po cautelare il legittimo utilizzo quali indizi delle presunzioni tri­
butarie, ha correttamente sotto­
lineato, nel caso esaminato l’ini­
doneità degli elementi indiziari assunti dalla GdF e poi recepiti dal Gip, come ad esempio i versa­
menti di modesto importo effet­
tuati dall’uomo sul proprio con­
to, ad assurgere ad elementi in grado di fondare il provvedi­
mento di sequestro. Si deve per­
tanto escludere che la motiva­
zione del provvedimento impu­
gnato risulti assente o meramen­
te apparente. Dunque il ricorso è
inammissibile in quanto non proposto per contestare la viola­
zione di legge.
r Per la valutazione ulteriore del fumus del reato assume rile­
vanza la circostanza rappresen­
tata dall’innalzamento della so­
glia di punibilità sino a 150mila euro di imposta evasa.
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In sintesi
01 L’IDONEITÀ
Il giudice può sempre
vagliare l’idoneità delle
presunzioni tributarie nella
decisione relativa alla
conferma del sequestro
preventivo in presenza di
reati tributari
02 SOGLIA DI PUNIBILITÀ
Per la valutazione del fumus
del reato di dichiarazione
infedele assume rilevanza la
circostanza rappresentata
dall'innalzamento della
soglia di punibilità in
relazione fino a 150mila euro
di imposta evasa operata dal
Dlgs 158/2015
pResta al 70% anche nel 2016 l’integrazione del sala­
rio perso nei contratti di soli­
darietà per tutti gli accordi siglati prima del 14 settem­
bre scorso, data di entrata in vigore del decreto legislati­
vo 148 che ha riformato gli ammortizzatori sociali.
Con un emendamento al
Milleproroghe approvato ieri dalle commissioni riuni­
te Affari costituzionali e Bi­
lancio del Senato viene con­
fermata la vecchia copertu­
ra, per sanare prima di tutto la situazione del gruppo Ilva
in cui, per il mancato coordi­
namento di alcune norme, l’integrazione al 70% nel 2016 sarebbe stata garantita solo per i dipendenti dell’im­
pianto ligure di Cornigliano,
e non per gli altri.
In un nuovo pacchetto di
correttivi presentato dai re­
latori, poi, è prevista la possi­
bilità per le università di al­
lungare fino al 31 dicembre i contratti dei ricercatori a tempo determinato. Per permettere il pagamento degli straordinari al perso­
nale di polizia, invece, si re­
plicano i tetti ai fondi previ­
sti nel 2015. Si allungano poi i
tempi per il passaggio alle Entrate del personale del­
l’agenzia delle Dogane, mentre alla scuola di dotto­
rato internazionale del Gran
Sasso arrivano i fondi per il 2016­2018.
Un altro emendamento
dei relatori allunga fino al 31 dicembre la durata del man­
dato per il consiglio nazio­
nale dell’ordine dei giornali­
sti. La proroga, spiegano fonti del Governo, serve per dare il tempo al Parlamento di arrivare all’approvazione della legge delega sull’infor­
mazione, in base alla propo­
sta di legge depositata in commissione cultura alla Camera. Si allunga infine la copertura normativa per la bonifica di Bagnoli e per il progetto «Grande Pompei».
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