Riccardo Orlandi - Head of HR Operations Autogrill S.p.A.

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Pescara, 05 febbraio 2016
Prot. N 10/2016
Trasmessa a mezzo PEC
Oggetto: diffida diversa fruizione delle ferie e dei permessi ROL da parte di Autogrill S.p.A.
Gent.mo dott. Orlandi,
continuano a pervenire alla scrivente Associazione Nazionale Dipendenti Autogrill richieste di
tutela, da parte dei propri iscritti, inerenti la gestione Aziendale delle ferie e dei permessi ROL
previsti dalle normative vigenti.
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite costituisce un principio sancito dall’art. 36,
comma terzo, della Costituzione Italiana, che ne prescrive l’irrinunciabilità: “Il lavoratore ha diritto
… a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Principio particolarmente importante del diritto
sociale del lavoratore, sancito anche nella Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea,
proclamata a Nizza nel dicembre 2000.
L’istituto delle ferie e le relative modalità di fruizione sono oggi disciplinati dall’art. 10, D.Lgs. n.
66/2003, il quale dispone che:” Ogni Lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite
non inferiore a quattro settimane. Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in
caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di
quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il
caso di risoluzione del rapporto di lavoro ”.
L’articolo 130 comma 4 del CCNL in vigore stabilisce chiaramente che:” L'epoca delle ferie è
stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.
L’articolo 13 del Contratto Integrativo Aziendale del 3 luglio 2015 e sottoposto a referendum tra i
lavoratori con contratto a tempo indeterminato e in apprendistato recita: ”tutti i lavoratori che
prestano il loro servizio nei punti di vendita dell’Azienda, potranno fruire da giugno a settembre di
due settimane consecutive di ferie/permessi”
Il datore di lavoro, quindi, tenuti fermi i principi legali che informano la disciplina in esame, è
tenuto (rectius, è obbligato), a consentire la fruizione del periodo ferie ai lavoratori, da norme
imperative, anche di rilievo costituzionale, in quanto “debitore” dell’obbligo di sicurezza e di tutela
della personalità e della salute psicofisica dei propri dipendenti e risulta l’illegittima la
“determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro
allorché non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate
esigenze organizzative aziendali” (Pret. Milano 20-1-99, est. Cecconi, in Riv. crit. Dir. lav. 1999,
359).
Non di minore importanza è la responsabilità in cui incorre il datore di lavoro inadempiente a
detto obbligo, la cui violazione può ingenerare negative conseguenze sulla salute del lavoratore, da
cui discende il seguente principio: “Va risarcito, secondo le regole della responsabilità
contrattuale, il danno alla salute derivante al lavoratore dall’eccessivo impegno lavorativo dovuto
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alla sostituzione di un collega protrattasi per lungo tempo, allo svolgimento di lavoro
straordinario e festivo ed alla rinuncia al godimento delle ferie”(Cass. civ., sez. lav., 05-02-2000, n.
1307, in Lav. giur., 2000, 548, n. Mattace Raso).
L’attività di collaborazione cui Autogrill è tenuta nei confronti dei lavoratori a norma dell’art. 2087
c.c. non si esaurisce nella predisposizione di misure tassativamente imposte dalla legge, ma si
estende all’adozione di tutte le misure che si rivelino idonee a tutelare l’integrità psicofisica dei
propri Collaboratori; ne consegue che anche il mancato adeguamento dell’organico aziendale (in
quanto e se determinante un eccessivo carico di lavoro), nonché il mancato impedimento di un
superlavoro eccedente - secondo le regole di comune esperienza - la normale tollerabilità, con
conseguenti danni alla salute del lavoratore, costituisce violazione degli art. 42, 2º comma, cost. e
2087 c.c.
Il mancato riconoscimento del periodo di ferie, nei limiti della previsione legale, comporta
l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, in capo al datore di lavoro, da Euro 100
ad Euro 600; se, invece, la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in
almeno due anni, la sanzione è da Euro 400 ad Euro 1.500; infine, se la violazione si riferisce a più
di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa
pecuniaria è da Euro 800 ad Euro 4.500 e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta.
Nel tempo detto sistema, è stato stravolto giungendo a un obbligo di pianificazione/assegnazione
dei giorni di ferie “unitamente a quelli dei permessi ROL” già nell’anno precedente e in continua
mutazione “secondo le esigenze aziendali” durante l’anno di fruizione (La disciplina delle ferie ha
generato una pluralità di giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, delle quali è fondamentale
ricordare che: le ferie maturano in costanza di rapporto di lavoro e non alla fine di ciascun anno di
ininterrotto servizio ---- Corte cost., 10 maggio 1963, n. 66);
In molti casi i Lavoratori sono obbligati a “scegliere” le proprie ferie e permessi ROL espressi in
giorni (N.d.R. la cui fruizione può avvenire anche in parti di ora) su appositi modelli nei quali sono
stati precedentemente cancellati, e quindi censurati ai Lavoratori, interi periodi degll’anno.
L’insindacabile indisponibilità di fruire di detti periodi è stata anche giustificata durante un
incontro con le organizzazioni sindacali da un Territory Manager (il cui nome non intendo
neanche menzionare), adducendo l’impossibilità aziendale di rinunciare a personale “altamente
specializzato” in determinati periodi dell’anno (N.d.R. il personale in questione è costituito da
“operai generici” inquadrati al 5 livello del CCNL Pubblici Esercizi con mansioni di Operatori
Pluriservizio).
Per quanto sopra esposto, in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenti
Autogrill, sono a
DIFFIDARLA
a proseguire ulteriormente le sopra censurate politiche Aziendali ovvero ad astenersi
dall’applicazione di gestioni del diritto di fruizione delle ferie e dei permessi ROL previsti dal
“buon senso”, dal comportamento da tenere “da buon padre di famiglia” nonché dalla contrattazione
vigente in virtù di una inopinata interpretazione della normativa che, a parere della Associazione
scrivente, è arbitraria, errata e generalizzata sostanziandosi in disagi e malaugurabili, ingenti
danni della salute pubblica per i lavoratori.
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Da quanto si è evidenziato emerge che il diritto alla fruizione delle ferie e dei permessi ROL è
imposto da norme imperative, anche di rilievo costituzionale, le quali sono finalizzate alla tutela
della persona, della personalità e della dignità del lavoratore e devono essere applicate secondo le
modalità e la tempistica prevista. Le esigenze maturate dai Lavoratori, ancor più secondo i principi
di correttezza e buona fede sono nella loro esclusiva titolarità.
Il datore di lavoro non può decidere in maniera unilaterale l’assegnazione dei periodi di ferie o
ancor peggio dei permessi ROL escludendo a priori diversi mesi dell’anno altrimenti ne verrebbe
meno la libertà di consentire: il recupero delle energie psicofisiche; la piena estrinsecazione della
personalità del lavoratore durante il godimento del tempo libero; la tutela della salute, minacciata
dallo svolgimento continuativo della prestazione lavorativa.
Cari saluti.
Il Presidente Nazionale
Cav. (O.E.S.S.G.) Pierpaolo PORTACCI
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Riccardo dott. Orlandi - Head of HR Operations
E, per conoscenza
Giuliano dott. Poletti . Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Beatrice dott.ssa Lorenzin - Ministro della Salute.
Giuseppe dott. Pignatone - Procuratore Capo della Repubblica c/o il Tribunale di Roma.
Tito dott. Boeri - Presidente INPS.
Massimo dott. De Felice - Presidente Nazionale INAIL.
Claudio dott. Gen. B. Vincelli - Comandante Generale Carabinieri per la Tutela della Salute.
Paolo dott. Onelli - Direttore Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro.
Ill.mi Direttori Regionali e Provinciali del Lavoro - Loro Sedi.
Gilberto dott. Benetton e Gianni dott. Mion - CdA Autogrill S.p.A.
Gianmario dott. Tondato Da Ruos - A.D. Autogrill S.p.A.
Alessandro dott. Preda - Chief Executive Officer BU Europe
Pietro dott. Ferrario - Direttore HR Operations
Segreterie Nazionali USB, CGIL, UGL, CISL, UIL di Categoria.
Ai Soci dell’Associazione Nazionale Dipendenti Autogrill.
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