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N. 13791/2015 REG.PROV.COLL.
N. 11076/2015 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di
registro
generale
11076
del
2015,
proposto
da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto
presso lo stesso avvocato in Roma, Viale delle Milizie, 9;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, rappresentato e difeso per
legge dall' Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;
per l'annullamento
in parte qua, della Direttiva P001 (edizione 2014) relativa alle procedure per
l’impiego del personale militare dell’Esercito;
del provvedimento di trasferimento d'autorità dello Stato Maggiore dell’Esercito,
Ufficio impiego sottufficiali, del 7 luglio 2015;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 d. lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 il dott. Nicola
D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato avviso nella stessa camera di consiglio della possibile decisione immediata nel
merito del ricorso, ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., e sentite le parti;
Visto il provvedimento impugnato con il quale l’intimata Amministrazione ha
trasferito d’autorità il ricorrente dal II Reggimento Alpini di Cuneo al 15° Centro
Rifornimenti e Mantenimento di Padova;
Rilevato che lo stesso trasferimento è stato disposto, come risulta dagli atti
depositati in giudizio, non per ragioni organizzative, ma a seguito di una asserita
incompatibilità ambientale;
Ritenuto che la Direttiva P001 (edizione 2014) relativa alle procedure per l’impiego
del personale militare dell’Esercito, richiamata come presupposto e giustificazione
dell’atto di trasferimento, non possa ritenersi priva di profili di illegittimità nella
parte in cui la stessa equipara la procedura del trasferimento di autorità a quella per
ragioni ambientali (cfr. pag 14 Direttiva);
Considerato, invece, che il trasferimento per ragioni di incompatibilità ambientale
debba sempre essere disposto nel rispetto delle garanzie procedimentali del
soggetto interessato, non potendosi lo stesso atto di trasferimento iscriversi alla più
generale categoria degli ordini (cfr. ex multisConsiglio di Stato IV n. 3550/2013),
ancor più nel caso di specie in cui è implicitamente fondato su precedenti
disciplinari;
Ravvisata, per tale ragione, la fondatezza del dedotto difetto di istruttoria e di
motivazione del trasferimento impugnato;
Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso e per l’effetto di annullare il
provvedimento di trasferimento del ricorrente e nella parte di interesse
(equiparazione del trasferimento di autorità a quello per incompatibilità
ambientale) la citata Direttiva P001 (edizione 2014) , fatti salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’Amministrazione;
Ritenuto, infine, quanto alle spese di giudizio che le stesse debbano essere poste a
carico dell’Amministrazione soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e
per l’effetto annulla il provvedimento di trasferimento del ricorrente e in parte,
come indicato in motivazione, la previsione della Direttiva P001 (edizione 2014)
relativa alle procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito, con
salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio nei
confronti del ricorrente nella misura di euro 1.500,00(millecinquecento/00), oltre
al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere
all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del ricorrente, manda
alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima
disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)